Il D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.
Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del Sindaco del comune.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall’abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo.
Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall’Azienda Sanitaria Locale, e copia della tessera elettorale.
Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l’ammissione dell’elettore al voto domiciliare, includendo l’elettore in determinati elenchi e rilasciandogli una attestazione dell’avvenuta inclusione in tali elenchi.
Il voto viene raccolto dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione con l’assistenza di uno degli scrutatori dell’ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Le modalità sono le medesime previste per le operazioni dell’ufficio distaccato di sezione.
Poiché le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l’assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente dell’Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore.
Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.
Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.
È pertanto opportuno che il presidente dell’ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l’orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori.