Cos'è un referendum
Referendum
La parola latina "Referendum" (gerundio di refero) indica lo
strumento, attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente
su temi specifici: è il più importante istituto di democrazia
diretta in quanto prevede lintervento diretto del popolo nellesercizio
dellindirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti;
infatti, con il referendum, i cittadini sono chiamati ad esprimere un
consenso che acquista unefficacia rilevante in merito allabrogazione,
totale o parziale, di una legge o alla revisione della Costituzione.
In Italia il referendum è disciplinato dagli artt. 75, 132, 138
della Costituzione; non sono ammessi i referendum per leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei Deputati.
Tipi di referendum
Il nostro ordinamento prevede tre tipi diversi di referendum:
- Il referendum abrogativo (disciplinato dallarticolo
75 della Costituzione), per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, che può essere
richiesto da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La richiesta deve essere depositata tra il 1° gennaio e il 30 settembre
ed i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, così da
permettere agli elettori di esprimere il loro consenso.
In caso di ammissione, a seguito dell'esame della Corte Costituzionale,
ricevuta la comunicazione della sentenza, il Presidente della Repubblica,
su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indirà il referendum
fissando la data di convocazione dei comizi in una domenica compresa
tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum
è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà
dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.
- Il referendum consultivo disciplinato dallarticolo
132 della Costituzione, attraverso il quale si può disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate.
- Il referendum approvativo disciplinato dallarticolo
138 della Costituzione che disciplina il procedimento di formazione
delle leggi costituzionali.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti non si effettua il referendum. Nella
storia della nostra Repubblica vi è stato un solo referendum
approvativo, o "confermativo", quando i cittadini italiani
sono stati chiamati ad esprimersi sulla riforma Costituzionale sul federalismo.
Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento
di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi non
è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.
Ci sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a
livello regionale e comunale o locale.
Fasi per lo svolgimento
Il referendum si svolge attraverso le seguenti fasi (a carattere generale):
- Iniziativa, richiesta: deve provenire da 500.000 elettori o
da 5 Consigli regionali. Nel caso di referendum consultivo devono farne
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate. I promotori devono presentarsi alla cancelleria
della Corte di Cassazione e indicare larticolo o la legge per
cui intendono raccogliere le firme.
- Raccolta delle sottoscrizioni: Occorre usare la modulistica
appropriata. Ogni facciata iniziale deve contenere il quesito da sottoporre
a votazione. I moduli per la raccolta delle firme sul referendum devono
essere preventivamente vidimati e le firme, con le generalità
di chi sottoscrive, devono essere autenticate da un notaio o soggetto
giuridicamente autorizzato (art. 14 legge 53/1990).
- Controllo di legittimità: LUfficio Centrale per
il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, deve esprimersi
sulle eventuali irregolarità della richiesta procedendo ad una
verifica sulla regolarità ed il numero necessario delle firme:
se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale
che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum
proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede labrogazione
può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso
in modo chiaro.
- Controllo di legittimità costituzionale: La Corte Costituzionale
deve poi decidere sulla legittimità costituzionale delle richieste.
- Indizione: il Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori a votare,
per le richieste ammesse, in una delle domeniche comprese tra il 15
aprile e il 15 giugno per il referendum abrogativo. Se si verifica il
caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è
automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365°
giorno successivo alla data delle elezioni. Nel caso del referendum
consultivo, il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli
elettori entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara
la legittimità della richiesta. Nel caso di referendum approvativo
lindizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica,
su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum
è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70°
giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
- Votazione e scrutinio: la consultazione popolare referendaria
si svolge secondo le modalità stabilite per le elezioni politiche.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum approvativo,
non è necessario raggiungere il quorum perché sia valido.
In altre parole non è necessario cha vada a votare la metà
più uno degli aventi diritto al voto.
- Ufficio Centrale per il referendum: presso la Corte di Cassazione,
è costituito l'Ufficio Centrale, composto dai tre presidenti
di sezione della Corte di Cassazione più anziani e tre consiglieri
più anziani di ciascuna sezione, il più anziano dei tre
presidenti presiede l'Ufficio.
Decide sulla legittimità della richiesta; contesta eventuali
irregolarità; comunica la decisione al Presidente della Repubblica,
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed al Presidente della Corte Costituzionale.
Procede alla proclamazione dei risultati del referendum, attestando
che la legge di revisione della Costituzione o la legge sottoposta a
referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero
di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero,
in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore
al numero di voti negativi.
- Ufficio provinciale per il referendum: presso il Tribunale,
nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia,
è costituito l'Ufficio composto da tre magistrati, nominati dal
Presidente del Tribunale, dei tre il più anziano assume le funzioni
di presidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere
del Tribunale.
Sulla base dei verbali di scrutinio, dà atto del numero degli
elettori che hanno votato e dei risultati (dopo aver provveduto al riesame
di voti contestati e provvisoriamente non assegnati) del/dei referendum;
redige verbale di tutte le operazioni, in tre copie, e ne invia una
copia all'Ufficio Centrale per il referendum che a sua volta procederà
alla proclamazione dei risultati.
Il Presidente della Repubblica in base al verbale trasmesso dall'Ufficio Centrale, con D.P.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, procede alla
promulgazione della legge se l'esito è favorevole.
Se invece lesito è negativo, ovvero la legge non viene
abrogata, la comunicazione del risultato del referendum è il
Ministro di Grazie e Giustizia che cura la pubblicazione del risultato
medesimo, sempre nella Gazzetta Ufficiale.
Il quorum
L'articolo 75 della Costituzione (quarto comma) stabilisce che per la
validità del referendum deve aver partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi, ovvero la proposta referendaria è
approvata se il "sì" raggiunge la metà più
uno dei voti espressi. Nel caso di assoluta parità tra "sì"
e "no", infatti, il referendum sarebbe respinto.