Gli Enti e le Società competenti ad accordare le previste agevolazioni di viaggio in favore degli elettori che parteciperanno alle prossime consultazioni referendarie di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2005, hanno diramato le seguenti direttive ai propri Uffici periferici di competenza per la concessione delle agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che si recheranno a votare; in particolare per i viaggi
In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2005, le Società del Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) accorderanno agli elettori le consuete agevolazioni per viaggi via mare, come previste nel tariffario in vigore approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare:
Le riduzioni tariffarie menzionate si applicheranno solo ai passeggeri e non alle cose al seguito. Le agevolazioni in questione saranno concesse agli elettori, anche se provenienti dall'estero, che, previa esibizione della tessera elettorale, acquistino contemporaneamente un biglietto di andata e ritorno. Coloro che per il viaggio di andata fossero sprovvisti della tessera elettorale, dovranno acquistare un biglietto di andata semplice a tariffa intera. Successivamente, nel viaggio di ritorno, presentando la tessera (o copia di essa) munita del timbro del seggio dove hanno votato, otterranno lo sconto, oltre che per il viaggio di ritorno, anche per quello di andata, sempre che utilizzino la stessa compagnia di navigazione. E' da ritenere che gli elettori residenti all'estero che debbano ancora ritirare la tessera presso il comune di iscrizione elettorale possano esibire, in luogo della tessera stessa, la cartolina-avviso inviatagli dal precitato comune oppure una dichiarazione dell'Autorità consolare italiana attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. Per gli elettori residenti in Italia, la validità dei biglietti emessi è, per il viaggio di andata, di dieci giorni a decorrere dal decimo giorno antecedente quello di chiusura delle operazioni di votazione (cioè a decorrere dal 3 giugno 2005) e, per il viaggio di ritorno, di dieci giorni a decorrere dal primo giorno di votazione (cioè fino al 22 giugno 2005). Per i biglietti emessi all'estero, la validità complessiva è di due mesi, purchè il viaggio di andata inizi almeno il giorno prima dell'apertura del seggio e quello di ritorno avvenga non prima del giorno di apertura del seggio stesso. Si rammenta altresì che, sempre in occasione dei referendum in oggetto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio Consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'Ufficio Consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto marittimo (o ferroviario) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi:
L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), interessata dalla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno in vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie di cui all'oggetto, ha comunicato l'adesione delle Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all'andata che al ritorno, per gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto, con le stesse modalità applicate nelle precedenti tornate elettorali.
Tali elettori, pertanto, all'andata, dovranno essere muniti della idonea certificazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell'Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e dei documenti personali nonché, eventualmente, di buoni-pedaggio in numero sufficiente per tanti segmenti di percorso quanti risultino necessari per raggiungere il comune di votazione; per il viaggio di ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.
Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata, nei cinque giorni antecedenti il primo giorno di votazione (e quindi a decorrere dal 7 giugno) e, per il viaggio di ritorno, nei cinque giorni successivi al secondo giorno di votazione (e quindi fino al 18 giugno 2005).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi:
Le Ferrovie dello Stato (Trenitalia S.p.A.), con nota del 27 maggio u.s., hanno diramato ai propri Uffici territoriali le direttive di competenza concernenti la concessione delle agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che parteciperanno alle consultazioni referendarie di cui all'oggetto nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2005.
La "normativa generale per i viaggi degli elettori", come già noto, è stata aggiornata dall'ottobre 2004 con le nuove disposizioni sulla regolarizzazione a bordo treno e con l'introduzione della tariffa internazionale viaggiatori nelle emettitrici in uso al personale di bordo, restando confermata la possibilità per gli elettori che salgono da stazioni impresenziate e per quelli provenienti dall'estero, nei casi previsti, di ottenere il rilascio di biglietti a bordo con la riduzione loro spettante e senza il pagamento di soprattassa. Particolari disposizioni transitorie riguardano invece i viaggi degli elettori sui treni dalla Germania o dall'Austria via Brennero, sui treni Allegro dall'Austria via Tarvisio e sui treni Riviera dalla Francia (via Ventimiglia) e dalla Svizzera.
Le istruzioni di cui alla cennata "normativa" concernono le condizioni e i termini di validità dei titoli di viaggio da rilasciare agli elettori residenti nel territorio nazionale e a quelli residenti all'estero.
Per gli elettori residenti in Italia, è previsto il rilascio di biglietti ferroviari esclusivamente per viaggi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie sia per la 1° che per la 2° classe, dietro esibizione della tessera elettorale o, qualora l'elettore sia sprovvisto di tale tessera, solo per il viaggio di andata, dietro presentazione di apposita autocertificazione, restando inteso che, in occasione del viaggio di ritorno, l'elettore medesimo dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data del voto o, in mancanza di essa, una apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione. In caso di utilizzo di treni IC/EC per il percorso interno, ICN, Eurostar Italia o del servizio cuccetta o VL deve essere corrisposto il relativo cambio servizio a prezzo intero.
Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.
Per gli stessi elettori residenti in Italia, i biglietti ferroviari devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno ed hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni decorrente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22.00 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso). Pertanto, ai fini della partecipazione alle consultazioni referendarie in oggetto, il viaggio di andata non potrà essere effettuato prima del 4 giugno e quello di ritorno oltre il 23 giugno 2005. Il periodo di utilizzabilità dei biglietti è di 6 ore dalla convalida per percorrenze fino a 200 km., 24 ore per distanze superiori. All'elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie. I biglietti con contestuale assegnazione del posto (Eurostar Italia, VL e cuccette) sono validi, nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati.
Anche per quanto riguarda gli elettori residenti all'estero, ai quali sono equiparati quelli residenti nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, verranno di norma emessi esclusivamente biglietti di andata e ritorno dalla stazione di frontiera fino alla stazione che serve la località italiana sede elettorale, salva la possibilità di emettere biglietti per il solo percorso di ritorno a favore degli elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto la località di voto con mezzi propri o con quelli di altri vettori, purchè comprovino la residenza all'estero ed esibiscano la tessera elettorale debitamente vidimata. La riduzione sarà pure del 60% del prezzo della tariffa internazionale sia per la 1° che per la 2° classe, dietro esibizione della tessera elettorale. In luogo della tessera elettorale, pur non essendo prevista la possibilità di produrre una autocertificazione, potrà invece essere esibita, oltre al passaporto o altro valido documento di riconoscimento, la cartolina-avviso inviata dal comune di iscrizione elettorale oppure una dichiarazione delle autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. Resta fermo l'onere per l'elettore di esibire in occasione del viaggio di ritorno la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, la dichiarazione del Presidente di seggio attestante l'avvenuta votazione.
I biglietti ferroviari emessi in favore di elettori residenti all'estero non devono essere convalidati ed hanno un periodo di validità di due mesi. Quindi, per partecipare alle consultazioni referendarie in oggetto, il viaggio di andata dovrà essere effettuato entro la chiusura dei seggi elettorali (cioè non oltre le ore 15.00 di lunedì 13 giugno 2005) e quello di ritorno non potrà avere inizio se non dopo l'apertura dei seggi stessi (fissata per le ore 8.00 di domenica 12 giugno). I biglietti per i treni a prezzi di mercato sono validi solo per il giorno ed il treno indicati nel biglietto acquistato, nel rispetto dei termini anzi detti.
Infine, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 459/2001 e dell'art. 22 del D.P.R. 104/2003, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire anche temporaneamente l'esercizio per via postale del diritto di voto avranno diritto ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi: