Referendum popolare n. 3
"Procreazione medicalmente assistita - norme sulle finalità,
sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso - Abrogazione
parziale".
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 1, comma 1: "Al fine
di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito";
- articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità";
- articolo 4, comma 1: "Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti
le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate
da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico";
articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della";
- articolo 5, comma 1, limitatamente
alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1,";
- articolo 6, comma 3, limitatamente
alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo";
- articolo 13, comma 3, lettera
b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma
2 del presente articolo";
- articolo 14, comma 2, limitatamente
alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre";
- articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle
parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile"?".