L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio")
è composto da un Presidente, tre Scrutatori e da un Segretario.
Negli Uffici di sezione nella cui circoscrizione esistano ospedali o case
di cura, il numero degli scritatori è aumentato a quattro.
L'onorario, fisso forfettario, è pari a: € 229,00 per il Presidente; € 170,00 per gli Scrutatori e il Segretario; € 79,00 e € 53,00 per i Presidenti e Scrutatori di seggio speciale.
I Presidenti di seggio elettorale, che sono 950 (919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico. Il giorno di sabato 11 giugno il Sindaco sostituisce i presidenti che non si presentano presso la sala del seggio.
Formazione Presidenti di seggio
Anche per questa consultazione referendaria, la Civica Amministrazione
ha organizzato un corso formativo di tre ore per i Presidenti di seggio,
al fine di rendere più agevoli e spedite le operazioni di votazione
e di scrutinio (nei giorni 31 maggio e 9 giugno 2005, dalle ore 17.00
alle ore 20.00, presso la Galleria d'Arte Moderna con ingresso in corso
Galelo Ferraris, 30).
Funzioni del Presidente
Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:
È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).
È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra
gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso
del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado; se il Presidente non ha scelto il
Segretario prima dell'insediamento del seggio, nulla può impedire che
vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo scegliendolo
tra gli scrutatori presenti che siano in possesso del titolo di studio
prescritto e, nominando (sempre tra i cittadini presenti e in possesso
del titolo di studio previsto), uno scrutatore in sostituzione di quello
nominanto segretario.
Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni
del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione
del verbale.
Nella compilazione del/i verbale/i è necessario curare l'esattezza
e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi
al/i risultato/i dello scrutinio, nonchè la perfetta rispondenza
delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e gli altri esemplari
dei verbali.
Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle
schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione
dei plichi.
Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza,
nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la
data della votazione.
Per le elezioni regionali la nomina è avvenuta il 18 maggio 2005.
Alla stessa data è stata anche formata la graduatoria dei supplenti
per la sostituzione degli Scrutatori impediti all'espletamento dell'incarico.
Gli Scrutatori nominati sono stati 2858.
Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più
Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione:
pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità,
presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 11 giugno, alle ore
7.30 di domenica 12 giugno e alle ore 6.30 di lunedì 13 giugno.
I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti :
I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e dei promotori dei referendum hanno facoltà di designare i propri rappresentanti presso ogni seggio elettorale.
Le designazioni devono essere effettuate a mezzo di dichiarazione scritta
con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 della
legge 53/1990).
Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione.
Inoltre, deve accertare che il rappresentante di lista sia elettore di
un Comune della Repubblica.
In caso negativo il designato non può essere ammesso ad assistere
alle operazioni elettorali del seggio.
I rappresentanti hanno diritto:
I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno del Partito o Gruppo politico o Comitato promotore che rappresentano.
I rappresentanti di lista e i membri del seggio non possono trascrivere
i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione
al voto.
Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (D.P.R. n.361/1957 e succ modif. e int.).
Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.
Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi al voto nella sezione medesima anche elettori che non siano compresi nelle relative liste e precisamente:
Gli elettori di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) per poter essere ammessi ad esercitare il voto devono esibire, oltre alla documentazione prevista, un documento di riconoscimento personale e la tessera elettorale permanente.