Referendum 2005



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Seggio elettorale: composizione e procedure

Come sono composti i seggi

L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, tre Scrutatori e da un Segretario.
Negli Uffici di sezione nella cui circoscrizione esistano ospedali o case di cura, il numero degli scritatori è aumentato a quattro.

Onorario

L'onorario, fisso forfettario, è pari a: € 229,00 per il Presidente; € 170,00 per gli Scrutatori e il Segretario; € 79,00 e € 53,00 per i Presidenti e Scrutatori di seggio speciale.

Presidente di seggio

I Presidenti di seggio elettorale, che sono 950 (919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico. Il giorno di sabato 11 giugno il Sindaco sostituisce i presidenti che non si presentano presso la sala del seggio.

Formazione Presidenti di seggio
Anche per questa consultazione referendaria, la Civica Amministrazione ha organizzato un corso formativo di tre ore per i Presidenti di seggio, al fine di rendere più agevoli e spedite le operazioni di votazione e di scrutinio (nei giorni 31 maggio e 9 giugno 2005, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la Galleria d'Arte Moderna con ingresso in corso Galelo Ferraris, 30).

Funzioni del Presidente
Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

  • nomina il Segretario del seggio;
  • prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
  • provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
  • sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
  • soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
  • è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
  • ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Vice Presidente

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

Segretario

È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; se il Presidente non ha scelto il Segretario prima dell'insediamento del seggio, nulla può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo scegliendolo tra gli scrutatori presenti che siano in possesso del titolo di studio prescritto e, nominando (sempre tra i cittadini presenti e in possesso del titolo di studio previsto), uno scrutatore in sostituzione di quello nominanto segretario.

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.
Nella compilazione del/i verbale/i è necessario curare l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al/i risultato/i dello scrutinio, nonchè la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e gli altri esemplari dei verbali.
Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

Scrutatori

Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione.
Per le elezioni regionali la nomina è avvenuta il 18 maggio 2005. Alla stessa data è stata anche formata la graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli Scrutatori impediti all'espletamento dell'incarico.
Gli Scrutatori nominati sono stati 2858.
Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 11 giugno, alle ore 7.30 di domenica 12 giugno e alle ore 6.30 di lunedì 13 giugno.
I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti :

  • firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
  • identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
  • spoglio delle schede;
  • registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
  • confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

Rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici, dei promotori dei referendum

I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e dei promotori dei referendum hanno facoltà di designare i propri rappresentanti presso ogni seggio elettorale.

Le designazioni devono essere effettuate a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 della legge 53/1990).
Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione. Inoltre, deve accertare che il rappresentante di lista sia elettore di un Comune della Repubblica.
In caso negativo il designato non può essere ammesso ad assistere alle operazioni elettorali del seggio.

I rappresentanti hanno diritto:

  1. ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
  2. a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
  3. ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
  4. a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno del Partito o Gruppo politico o Comitato promotore che rappresentano.

I rappresentanti di lista e i membri del seggio non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto.

Sanzioni penali

Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (D.P.R. n.361/1957 e succ modif. e int.).

Modalità per l'ammissione dell'elettore al voto (identificazione)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

  1. il Presidente di seggio identifica l'elettore con le modalità previste dalla Legge e dalle istruzioni ministeriali. L'identificazione può avvenire:
    1. mediante la esibizione di uno dei seguenti documenti:
      - carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
      - tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
      - tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purché munita di fotografia.
      Tra i documenti di riconoscimento personale è ammessa la Patente di guida.
    2. per attestazione di uno dei membri dell'ufficio.
    3. per attestazione di altro elettore del Comune noto all'ufficio (è da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale).
  2. il Presidente verifica le generalità dell'elettore sulla tessera elettorale ed accerta che non sia riportato il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in corso di svolgimento, in uno degli spazi per la certificazione del voto;
  3. uno Scrutatore riscontra il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione;
  4. uno Scrutatore appone sulla tessera elettorale del votante il timbro della sezione e la data della consultazione e riporta, sull'apposito registro, il numero della tessera elettorale, scrivendovi a fianco il numero di iscrizione del votante nella lista di sezione;
  5. il Presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda, spiegata, per la votazione;
  6. l'elettore esprime il voto nella cabina;
  7. l'elettore riconsegna la matita copiativa e la scheda votata, debitamente piegata, al Presidente, che l'introduce nell'urna;
  8. uno Scrutatore attesta l'avvenuta espressione del voto, apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale;
  9. il Presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

Elettori ammessi al voto per le consultazioni referendarie

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi al voto nella sezione medesima anche elettori che non siano compresi nelle relative liste e precisamente:

  1. coloro che si presentano a votare muniti dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (art. 32 bis D.P.R. 223/1967);
  2. i componenti del seggio;
  3. i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica in servizio di Ordine Pubblico presso il seggio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune (art. 48 D.P.R. 361/1957);
  4. i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte dei Corpi militarmente organizzati), anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune (art. 49 D.P.R. 361/1957);
  5. gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote: sono ammessi al voto in una delle sezioni individuate dal Sindaco con apposito manifesto, purché muniti dell'attestazione rilasciata dall'unità sanitaria locale (A.S.L.) attestante l'impedimento alla deambulazione (legge 15 gennaio 1991, n. 15);
  6. i degenti o i reclusi che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione. Queste persone possono essere ammesse al voto se sono in possesso dell'autorizzazione di esercizio del voto nel luogo di cura o detenzione, rilasciata dal Comune di iscrizione elettorale (L. 136/1976);
  7. i naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano fatto richiesta e siano muniti della prescritta documentazione.

Gli elettori di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) per poter essere ammessi ad esercitare il voto devono esibire, oltre alla documentazione prevista, un documento di riconoscimento personale e la tessera elettorale permanente.


Informazioni utili

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referendum popolari 12/13 giugno 2005

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