A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da considerarsi
elettori fisicarnente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti
da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché
l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune
della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art.
1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione
del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta
dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura dei Comune
di iscrizione elettorale, mediante opposizione di un corrispondente simbolo
o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice
in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196) (già legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni)
(art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio
2003, n. 17).
Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale
personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà
essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella
tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente,
esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente
dell'art. 41, settimo comma, del testo unico n. 570, e successive modificazioni,
dev'essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi
diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti
organi delle unità sanitarie locali (A.S.L.).
Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore
di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo
comma).
Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore
che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica
dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore,
sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente
normativa.
Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il
libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi
Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno
del libretto stesso, sia indicata la categoria "ciechi civili" ed
è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.
Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del
titolare del libretto.
In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni
accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà
verbalizzare gli estremi dei libretto, la categoria, ed il numero di codice
che attesta la cecità.
Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione delle generica espressione
contenuta nel suddetto art. 41: "o da altro impedimento di analoga gravità",
nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita
certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose
decisioni, e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del
6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente dei seggio valutare di
volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre
ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per
sé consentono l'ammissione al voto assistito.
L'impedimento, in ogni caso, dev'essere riconducibile alla capacità
visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, non consentendo
l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali
capacità ma riguardano la sfera psichica dell'elettore.
La norma - ha affermato il predetto Consesso - impone al presidente dei seggio
la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere
da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito nella
determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.
In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito
fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle
mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio - salvo il caso
di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale - accerti l'effettiva
sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza
o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione
al voto con l'accompagnatore.
Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio
ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi
per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente
del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art.
4 1, terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre
2000, n. 299), scrivendo testualmente: "Accompagnatore (data, sigla del
presidente)", senza apporre il bollo della sezione.
Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore
fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia
già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente
scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al
verbale (art. 41, sesto comma, dei testo unico n. 570).
Viceversa, nel caso di apposízione del simbolo o codice sulla tessera
elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa
nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale,
e dell'accompagnatore.
L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere
più agevole l'esercizio dei diritto al voto da parte degli elettori
portatori di handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto al voto. Tali devono intendersi anche i
portatori di handicap di natura psichica, ché la rispettiva condizione
comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità
di esercitare materialmente il diritto di voto.
Per le modalità di ammissione al voto valgono le modalità precedentemente
esposte.