Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati
delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità
ovvero gli elettori portatori di handicap semprechè gli stessi siano
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che
sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o
l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune. L'impedimento, quando
non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito
certificato rilasciato, immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi
diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti
organi ell'Azienda per i servizi sanitari. Detto certificato medico deve attestare
che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza
l'aiuto di altro elettore.Sono altresì ammessi al voto assistito gli
elettori che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno
Direzione Generale dei Servizi Civili, quando, all'interno del libretto
stesso, è indicata la categoria «ciechi civili» ed è
riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Per quanto
concerne l'esatta interpretazione della generica espressione «o da altro
impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta,
da parte dell'elettore, l'apposita certificazione medica, il Consiglio di Stato,
in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare,
di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle
tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che
di per sé consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento o
handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva
dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione
al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono
su tali capacità, ma che riguardano la sfera psichica dell'elettore.Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più
di un invalido; sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello
spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, è fatta
apposita annotazione da parte del presidente del seggio nel quale l'elettore
ha assolto la funzione di accompagnatore.
Devono intendersi "elettori portatori di handicap", anche le persone
con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti
pure una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare
materialmente il diritto di voto.
Con la recente modifica di legge è caduto il vincolo che imponeva di
scegliere tra parenti o cittadini risiedenti nello stesso comune il proprio
accompagnatore ampliandone la facoltà di scelta: il cittadino disabile
potrà scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale
al momento del voto; potranno farsi accompagnare anche da persone residenti
in altri comuni d'Italia.
La citata legge n. 17/2003, prevede, altresì, che l'annotazione del
diritto di voto assistito possa essere inserita - su richiesta dell'interessato
e corredata da apposita documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale
mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice sulla propria tessera
elettorale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza
personale e in particolare della legge n. 675/1996 (norme sulla tutela della
privacy). Questa facoltà consentirà agli interessati di essere
ammessi al voto evitando di presentare il certificato medico ad ogni tornata
elettorale, qualora, invece, la tessera elettorale non presenti il suddetto
simbolo o codice, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà
essere dimostrato con un certificato medico - rilasciato dalle Aziende Sanitarie
Locali, che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore/ice
di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore