Premesso che
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In data 4 maggio 2001 la Città di Torino ha provveduto con una deliberazione della Giunta comunale (N. 200103812/08 del 4/5/2001), alla "definizione di impegno di massima tra la Città di Torino e gli enti promotori del progetto denominato Cittadella delle Civiltà , per la localizzazione presso l'immobile comunale di via Bologna 74 di una sede associativa per attività di cooperazione allo sviluppo"
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In data 14/11/2001 gli enti APS, CCM, CICSENE, CISV, LVIA, MAIS, MSP e RETE costituivano il Comitato Cittadella delle Civiltà
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In data 19 gennaio 2002 in occasione del seminario "Torino città solidale" il Vice Sindaco Marco Calgaro nella "ipotesi di programma di azione" ha proposto di “sostenere la creazione della Cittadella delle Civiltà in quanto nuovo servizio operativo per la Città di Torino ed i partner del Sud"
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In data 1 febbraio 2003, in occasione del meeting "Città solidali tra localizzazione e globalizzazione" viene ribadita la volontà della Città di Torino nei confronti della Cittadella sia un impegno di “accompagnamento del processo di dialogo politico, di analisi e definizione dei programmi” con i partner del sud del mondo
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La Città, intendendo valorizzare il "sistema" cooperazione internazionale presente sul territorio, considera prioritario il consolidamento e l'ampliamento della rete dei soggetti che costituiscono il Comitato Cittadella delle Civiltà
Visto
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La deliberazione della Giunta comunale n. 200103812/08 del 4/5/2001
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l'atto costitutivo del Comitato Cittadella delle Civiltà del 14/11/2001
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l'art.118 ult.co. della Costituzione sul “Principio di sussidiarietà orizzontale”
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la L. 49/87 “Nuova discipline della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo”
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la L.R. 67/95 ”Interventi regionali per la promozione della cultura e dell'educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale”
In data ………………………. presso la sede di ……………………………….……….
il Comune di Torino, con sede legale in Piazza Palazzo di Città n. 1, c.f. 00514490010, rappresentata dal dott. Marco Calgaro, nato a Torino il 2 Febbraio 1960 C.F. CLGMRC60B02L219H in qualità di Vicesindaco con delega alle politiche di cooperazione internazionale e pace
e
Il Comitato Cittadella delle Civiltà, con sede legale in Torino, via Borgosesia 30 – 10145 - Torino, PI 00514490010, rappresentata dall'Arch. Gianfranco Cattai, nato il 5/2/1950 a Bordeaux (Francia), CF: CTTGFR50B05Z110X, in qualità di Presidente, nonché Legale Rappresentante a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto.
I Parte – Parte Generale
Cap. 1 Oggetto e finalità
Art. 1. Parti.
Parti della presente convenzione sono il Settore Cooperazione Internazionale e Pace della Città di Torino ed il Comitato Cittadella delle Civiltà.
Art.2. Oggetto.
Il presente accordo ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra Città di Torino - Settore Cooperazione Internazionale e Pace (di qui in avanti denominata “Città”) e il Comitato Cittadella delle Civiltà (di qui in avanti denominato “Comitato”) per la sensibilizzazione culturale e la realizzazione di attività di cooperazione internazionale e pace.
Art. 3. Finalità.
Preso atto che la Città e il Comitato sono, ciascuno nel loro ordine, indipendenti e autonomi nell'individuazione delle proprie politiche di cooperazione internazionale e di educazione alla pace, le due parti intendono stipulare la presente convenzione per razionalizzare i rapporti di collaborazione in essere e in divenire e per valorizzarne la rete di soggetti che lavorano sui temi della cooperazione decentrata.
Art. 4. Obiettivi della Città e del Comitato.
Obiettivi comuni della Città e del Comitato sono:
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realizzazione di seminari di formazione
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progettazione congiunta, nel rispetto dei differenti ruoli, fondata sulla disponibilità delle Parti a condividere il proprio bagaglio di esperienza, di lavoro nella cooperazione con le città - partner e di dialogo con il territorio torinese e piemontese
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rafforzamento del carattere di utilità sociale e non lucrativa del Comitato
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allargamento a soggetti torinesi su tematiche di cooperazione internazionale e di cultura di pace
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il coinvolgimento e/o adesione al Comitato di altre ONG, associazioni, soggetti impegnati nello sviluppo del Commercio equo e solidale e enti laici e/o religiosi che promuovono attività di cooperazione internazionale e di cultura di pace.
Art. 5. Compiti della Città di Torino.
Nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale che intende realizzare con il Comitato, la Città assume i seguenti compiti:
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regia delle attività di cooperazione (impulso, programmazione, indirizzo progettuale, monitoraggio e valutazione delle attività)
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pubblicizzazione di tutte le attività di cooperazione
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impiego di risorse economiche e istituzionali utili a dare valore aggiunto alle iniziative e ai progetti di cooperazione
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coprogettazione.
Art. 6 Compiti del Comitato.
Nell'ambito delle attività concordate, il Comitato assume verso la Città i seguenti compiti:
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accompagnamento alle attività di cooperazione decentrata
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coprogettazione
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programmazione della formazione interna ed esterna.
Art. 7 Durata e rinnovo.
La presente convenzione ha durata triennale, a far tempo dalla data della stipulazione del presente atto, rinnovabile dopo valutazioni anche congiunte.
Art. 8 Controversie.
Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Torino.
Art. 9. Registrazione e bollo.
La presente scrittura privata non autenticata viene prodotta in duplice originale. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 5 DPR 131/86 e art. 4 della Parte 2 della Tariffa allegata al DPR 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione. Le spese di bollo sono a carico del Comitato.
Cap. 2. Modalità di attuazione.
Art. 10. Delibera annuale di programmazione .
Ogni anno, entro il mese di aprile, la Città con delibera di giunta definisce i programmi e gli interventi nel campo della cooperazione internazionale e delle politiche di pace che intende realizzare con il Comitato definendo anche l'impegno finanziario che intende assumere ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione.
D'intesa tra le parti nel corso dell'anno finanziario, per ragioni legate ai mutamenti geopolitici internazionali che incidono sulle attività di cooperazione della Città, è possibile adottare un atto di riprogrammazione con il quale le risorse finanziare attribuite al Comitato possono essere ridotte o aumentate, fatte salve le attività in corso.
Art. 11. Contribuzioni.
Per la realizzazione delle attività di cooperazione internazionale in convenzione con la Città, il Comitato può usufruire anche di contribuzioni di altri enti pubblici, soggetti di diritto internazionale e sponsor purché ne dia comunicazione al settore municipale competente e non siano incompatibili con gli interessi pubblici di questa civica amministrazione.
Quando per ragioni di politica internazionale o comunque per eventi straordinari non prevedibili in sede di deliberazione di programmazione, alcune attività di cooperazione non sono più opportune da un punto di vista politico o amministrativo, le risorse impegnate a favore del Comitato possono essere utilizzate per attività di cooperazione diverse e comunque rientranti negli indirizzi politici di cooperazione già definiti per l'annualità in corso
Art. 12. ONG capofila e distribuzione delle risorse .
I criteri per individuare l'ONG capofila di progetti svolti dalla Città in convenzione con il Comitato sono stabiliti dagli organi competenti dello stesso, salvo diversa indicazione di un atto pubblico vincolante.
I criteri di distribuzione delle risorse economiche che ogni anno la Città eroga a favore del Comitato per le attività specificate nella delibera annuale di programmazione sono definite dall'assemblea dello stesso Comitato.
Art. 13. Relazione annuale consuntiva.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato s'impegna a redigere una relazione riassuntiva delle attività effettivamente svolte nell'anno precedente. Tale relazione dovrà indicare per ogni progetto, il tipo di attività realizzata rispetto a quella preventivata, con le ragioni di un eventuale distacco, l'importo previsto e quello effettivamente impiegato, durata, tempistica, attori coinvolti, ulteriori fonti di finanziamento.
II Parte – Le attività.
Capitolo 3. La cooperazione decentrata.
Art. 14. Definizione e strumenti.
Per cooperazione decentrata s'intende “l'azione di cooperazione allo sviluppo attuata in forma di partenariato fra soggetti omologhi delle amministrazioni locali e della società civile organizzata dei paesi del Nord e del Sud del mondo”.
La Città intende privilegiare tra gli strumenti di realizzazione della cooperazione decentrata i tavoli di concertazione, la partecipazione a reti, i bandi, altre tipologie che possono essere individuate sul campo e nel tempo.
Art. 15. I tavoli.
I tavoli di concertazione sono considerati strumento preferenziale di realizzazione di attività di cooperazione decentrata. Per consentire trasparenza e efficienza al lavoro dei tavoli si stabilisce che la convocazione a detti tavoli, sia ampia e rivolta a tutti i soggetti delle istituzioni e della società civile torinese che già lavorano, o hanno gli strumenti per lavorare in modo serio e competente, in riferimento e nel quadro delle attività di programmazione della Città, su una determinata città – partner, è preferenzialmente dai tavoli che devono emergere le indicazioni per la realizzazione di attività di cooperazione decentrata nelle città – partner.
Art. 16. Ruolo della Città.
Il ruolo della Città è un ruolo di regia e di coordinamento del lavoro dei tavoli e di mediazione nella ricerca del consenso tra i partecipanti nonché di interlocuzione con i rappresentanti istituzionali delle città-partner. In tal senso è compito della Città, attraverso il Settore competente, ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione:
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individuare un dipendente responsabile del tavolo
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convocare i tavoli
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presiedere e coordinare gli incontri
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verbalizzare gli incontri
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individuare, in base agli accordi presi, il o i soggetti esecutori dei progetti proposti
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promuovere l'accompagnamento e la verifica delle attività svolte
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promuovere e coordinare le missioni nelle città-partner
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curare i contatti con i rappresentanti istituzionali delle città – partner
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monitoraggio e valutazione.
Art. 17. Ruolo del Comitato.
Oltre i compiti di cui all'art. 6, il Comitato ha un ruolo di accompagnamento al lavoro dei tavoli. In tal senso è compito del Comitato:
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individuare una ONG (e un suo rappresentante) come soggetto accompagnatore al tavolo
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collaborare con il dipendente responsabile del tavolo ad allargare lo spettro dei soggetti da convocare al tavolo
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eseguire tecnicamente le missione nelle città-partner
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mettere a disposizione della civica amministrazione competenze e abilità
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mettere a disposizione degli altri soggetti di cooperazione riuniti attorno a un tavolo di concertazione i propri saperi e capacità per la migliore riuscita delle attività di cooperazione decentrata.
Il Comitato non può assumere la gestione di progetti su cui ha esercitato il compito di accompagnamento nel senso sopra esplicitato.
Art. 18. Le Reti.
Il Comitato può proporre alla Città progetti di cooperazione decentrata da attuare nel contesto di reti europee e internazionali delle quali il Comitato faccia parte.
La Città può incaricare il Comitato di eseguire progetti di cooperazione decentrata promossi nell'ambito di reti europee e internazionali.
La Città ha il ruolo stabilito dall'art. 5
Il Comitato svolge le mansioni di cui all'art. 6.
Accanto alle attività che saranno individuate di volta in volta, i progetti di scambio prevedono a carico del Comitato, i seguenti compiti organizzativi:
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attività di informazione volte alla diffusione nelle scuole della pratica dello scambio
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gestione e implementazione della banca dati che consenta di collegare le scuole di Torino con quelle delle città – partner;
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produzione di materiali didattici e divulgativi
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accompagnamento del progetto dal punto di vista operativo
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gestione delle attività di formazione previste nell'iter di scambio.
La Città si riserva il ruolo di regia di cui all'art. 5 della presente convenzione.
Il Comitato ha i compiti stabiliti dall'art. 6.
Capitolo 5. Gli eventi.
Art. 22. Funzione degli eventi pubblici.
La civica amministrazione intende promuovere una cultura della cooperazione internazionale e della pace sul territorio cittadino.
A tal fine la Città può organizzare in proprio o patrocinare eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.
Art. 23. Organizzazione e gestione.
Il Comitato cura l'organizzazione tecnica di eventi di sensibilizzazione ai temi della cooperazione e della pace rivolta alla cittadinanza promossi e gestiti dalla Civica amministrazione o può promuovere eventi che potranno essere oggetto di patrocinio da parte della civica amministrazione se compatibili con gli interessi pubblici della Città in materia di cooperazione internazionale e pace.
Nell'organizzazione degli eventi la Città si riserva il ruolo di regia di cui all'art. 5 della presente convenzione; il Comitato ha i compiti stabiliti dall'art. 6.
Art. 24. Strumenti.
Ai fini di un'ottimizzazione delle risorse e di una collaborazione fattiva tra Città e Comitato nella realizzazione di eventi di sensibilizzazione ci si potrà avvalere di strumenti operativi molto snelli che garantiscano l'efficienza del risultato e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.
Capitolo 6. Lo sportello.
Art. 25. Le funzioni e gli strumenti.
Ai fini di una diffusione delle notizie relative alle attività di cooperazione internazionale promosse dalle Istituzioni e dalla Società Civile torinese, le parti si impegnano a individuare strumenti opportuni e appropriati (es.: numero verde, sportello delle Civiltà, un sito internet).
Parte III - Norme transitorie.
Art. 26.
Nella prima annualità della Convenzione, la Città s'impegna a dare attuazione alla stessa entro 90 giorni dalla data di approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, come appresso:
Firma per preliminare accettazione