Quali strutture costituiscono il sistema educativo della Città di Torino?
La Città provvede alla gestione diretta di 49 nidi di infanzia, 83 scuole dell'infanzia, 4 Centri Educativi Specializzati Municipali (CESM) e della colonia “Città di Torino” in Loano.
Che cosa bisogna fare per poter lavorare come supplente nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Torino?
Bisogna rispondere all’avviso di selezione per assunzione a tempo determinato che il Comune indice periodicamente, per i diversi profili professionali che operano all’interno delle strutture educative della Città. Gli avvisi di selezione portano alla formazione di graduatorie che, di norma, durano 3 anni e sulla base delle quali sono effettuate le chiamate per le sostituzioni.
Quali titoli di studio sono validi per l’inserimento nella graduatoria per assunzione a tempo determinato degli educatori dei nidi d’infanzia?
Sono validi i seguenti titoli di studio:
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria e
Lauree con contenuti formativi analoghi; di norma, per valutare meglio i singoli percorsi formativi,
si invitano i candidati ad allegare alla domanda i piani di studio da cui risultino gli esami effettivamente sostenuti ;
b) Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
Diploma di liceo psico-pedagogico;
Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
Diploma di tecnico dei servizi sociali;
Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido;
c) Attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti; per attestati di educatore per la prima infanzia s’intendono quelli conseguiti in seguito a:
- corsi di base di formazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 3/73 e s.m.i.;
- corsi di riqualificazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, equipollenti al corso di cui al punto precedente; in questo caso, se non direttamente certificato dal candidato, si procederà d’ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte;
- corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali equivalenti,
istituiti da altre Regioni italiane, o da altri enti pubblici, equipollenti ai corsi citati al primo punto; in questi casi,
se non direttamente certificati dal candidato, si procederà d’ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte.
Quali titoli di studio sono validi per l’inserimento nella graduatoria per assunzione a tempo determinato degli insegnanti di scuola materna?
Sono validi i seguenti titoli di studio: diploma triennale o quinquennale sperimentale di Scuola Magistrale, ovvero diploma quadriennale o quinquennale sperimentale di Istituto Magistrale, purchè conseguiti a seguito di corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 e comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002
oppure
laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola d’infanzia;
Esiste una graduatoria specifica per l’attività di sostegno nei nidi e nelle scuole dell'infanzia?
Per i nidi d’infanzia non esiste il profilo specifico di educatore di sostegno; nel caso in cui, all’interno di una sezione fosse inserito un bimbo con disabilità, si assegna un educatore in più, in appoggio alla sezione stessa. Non esiste, pertanto, una graduatoria specifica di educatori di sostegno, mentre esiste nelle scuole dell'infanzia la figura dell’insegnante con funzioni di sostegno. Gli insegnanti di sostegno appartengono alla stessa graduatoria degli insegnanti di scuola materna.
Che cosa sono i CESM e quali titoli sono richiesti per fare l’insegnante, a tempo determinato, per servizio di sostegno, al loro interno?
I CESM ( Centri Educativi Specializzati Municipali ) sono strutture educative che propongono attività integrative per bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima in età 6-16 anni, frequentanti la scuola primaria e quella secondaria di 1° grado, per lo sviluppo dell’autonomia e della capacità di comunicazione.
Per fare l’insegnante, a tempo determinato, per servizio di sostegno, al loro interno, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
b) Altri diplomi non attinenti, purché corredati da diploma di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni disabili (previsto dagli artt. 8 e 11 del D.P.R. 31.10.1975 n. 970, artt. 13 – 14 – 15 legge 6.12.1971 n. 1074, Art. 325 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, D.M. 287 del 30.11.1999) o diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno, conseguito presso le Scuole di Specializzazione (SSIS), istituite presso le Università degli Studi;
c) Laurea in Pedagogia, Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria;
d) Altre lauree non comprese nel punto c, purchè corredate dai diplomi di specializzazione succitati o da esperienza professionale specifica acquisita con servizio presso i CESM della Città di Torino dall’anno scolastico 2006/2007 fino all’anno scolastico 2010/2011.
Quali titoli di studio sono validi per poter lavorare come insegnante di scuola d’infanzia con funzioni di sostegno in presenza di alunni con disabilità?
I titoli di studio validi sono i seguenti:
- diploma triennale o quinquennale sperimentale di Scuola Magistrale, ovvero diploma quadriennale o quinquennale sperimentale di Istituto Magistrale, purchè conseguiti a seguito di corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 corredati da diploma di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni diversamente abili (previsto dagli artt. 8 e 11 del D.P.R. 31.10.1975 n. 970, artt.13-14-15 Legge 6.12.1971 n. 1074, art. 325 del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, D.M. 287 del 30.11.1999) o diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno, conseguito presso le Scuole di Specializzazione (SSIS), istituite presso le Università degli Studi.
Quali titoli di studio sono validi per poter lavorare nel profilo professionale di assistente educativo?
Per il profilo professionale di assistente educativo, il titolo di studio richiesto è la licenza elementare fino al 1961 e a partire dal 1962 la licenza di scuola media inferiore, oltre all’attestato regionale di assistente educativo, conseguito ai sensi della Legge n. 845/78 e della Legge Regionale 63/95.
Come funzionano le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato?
Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato sono di merito: vale a dire che per ogni operazione di conferimento di supplenza l’interpello inizia dall’aspirante in posizione migliore, anche se già assunto in precedenza, a condizione che abbia terminato la precedente prestazione lavorativa. La posizione occupata da ogni candidato all’interno delle graduatorie dipende dal punteggio attribuito, formato in parte dai titoli di studio e in parte dai titoli di servizio.
Quali sono gli orari di servizio per i vari profili professionali?
Gli orari di servizio sono specificati nei singoli contratti individuali di lavoro.
Come vengono effettuate le chiamate per le supplenze?
Le chiamate per le assunzioni a tempo determinato avvengono secondo le seguenti modalità:
le prime assegnazioni di supplenze avvengono tramite convocazione dei candidati, presso la sede della Divisione, in un numero congruo rispetto ai posti liberi all’inizio delle attività scolastiche. I candidati sono chiamati a scegliere la sede di svolgimento del servizio in base all’ordine di graduatoria.
Per le altre supplenze che si rendono necessarie nel corso dell’anno scolastico i candidati vengono contattati ai recapiti telefonici indicati nella domanda di partecipazione alla selezione.
A tal fine, successivamente all’approvazione della graduatoria, i candidati che variano il recapito e/o i numeri telefonici hanno l’obbligo di darne comunicazione scritta all'ufficio competente.
I candidati devono rendersi reperibili presso i numeri telefonici comunicati, al fine di ricevere le chiamate per il conferimento delle supplenze temporanee, nelle fasce orarie indicate nei singoli bandi, dal lunedì al venerdì:
La chiamata avviene mediante comunicazione telefonica effettuata dall'ufficio competente, nell’ambito della fasce orarie indicate. Il candidato, così contattato, è tenuto/a ad accettare o a rifiutare personalmente la supplenza proposta.
Ogni chiamata telefonica viene registrata dall'ufficio competente. Tale registrazione viene conservata fino alla fine dell'anno scolastico. Al termine della supplenza o nel caso di continuazione della stessa il candidato deve darne avviso all'ufficio competente il medesimo giorno e comunque non oltre le ore 9 del giorno successivo. In caso di mancato avviso non potrà essere contattato/a per il conferimento tempestivo di ulteriori supplenze.
Come vengono reclutati gli assistenti educativi?
Ragioni di opportunità portano l’Amministrazione a scegliere tra le diverse modalità di reclutamento sotto elencate:
tramite chiamate al Centro per l’Impiego;
tramite chiamate da graduatoria predisposta a seguito di procedura concorsuale, per l’assunzione di personale di ruolo;
tramite agenzie di somministrazione lavoro.
I servizi prestati per le strutture educative della Città determinano l’attribuzione di un punteggio più alto rispetto ad analoghi servizi prestati presso altri Comuni o presso altri enti, nel caso di nuovi bandi indetti dal Comune di Torino?
I singoli avvisi di selezione disciplinano le modalità di attribuzione dei punteggi, in relazione ai servizi prestati per le supplenze. Tuttavia, per quelli svolti a favore della Città viene attribuito, di solito, un punteggio più alto.
E’ possibile essere inseriti in più graduatorie?
Si, è possibile, salva la necessità di optare per un solo profilo, al momento della chiamata.
E’ possibile rinunciare a una supplenza breve per accettarne una più lunga?
No, non è possibile.
E’ possibile rimanere nella stessa struttura, per una nuova supplenza, venutasi a creare contestualmente allo svolgersi della prima supplenza?
No, non è possibile, perché la chiamata deve sempre rispettare l’ordine di merito della graduatoria.
Dal momento della chiamata quanto tempo si ha a disposizione per prendere servizio?
Attualmente i bandi prevedono un tempo massimo di 3 ore, comprensive anche del tempo necessario per recarsi presso gli uffici della sede della Divisione (Via Bazzi 4 - Torino), per la stipula del contratto individuale di lavoro, pena la perdita dell’offerta di lavoro.
A chi si fa riferimento, nella sede assegnata, per questioni che attengono le mansioni , l’articolazione dell’orario di lavoro, ecc.?
Al Responsabile Pedagogico, se è presente e, in subordine, all’economa.
Che cosa succede alla fine della supplenza?
Se la supplenza finisce per la sua naturale scadenza, si ritorna ad occupare la medesima posizione in graduatoria e si verrà nuovamente contattati per ulteriori supplenze. Se invece si risulta dimissionari, si subiscono le penalità stabilite di volta in volta dai singoli bandi.
Per poter iniziare una supplenza bisogna essere liberi da altri impegni lavorativi?
Per accettare una supplenza è indispensabile non avere già in essere altri rapporti di lavoro; per una supplenza a tempo parziale non superiore al 50% è possibile svolgere un’altra attività, anche autonoma, purchè non incompatibile con il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e non si verifichi il superamento delle 40 ore settimanali complessive.
Quali titoli sono richiesti per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia comunali?
E’ richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
diploma triennale o quinquennale sperimentale di Scuola Magistrale, ovvero
diploma quadriennale o quinquennale sperimentale di Istituto Magistrale, purchè conseguiti
entro l’anno scolastico 2001/2002
qualsiasi diploma di scuola media superiore, unito almeno ad un diploma di Scienze Religiose, rilasciato
da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla CEI;
laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola d’infanzia;
E’ richiesta inoltre la specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica rilasciata o
riconosciuta dall’Ordinario Diocesano di Torino.
Il servizio prestato per molti anni, in qualità di supplente, presso le strutture educativo-didattiche del Comune di Torino, determina la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato?
No, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs: 165/01, l’unica modalità di accesso alla Pubblica Amministrazione è il concorso.