N. 395

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, ISTITUITO Al SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2021 (DEL 97/2021 e allegati 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - mecc. 2020 02630/013), esecutiva dal 2 marzo 2021.  Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 29 marzo 2022 (DEL 196/2022 e allegato), IE - esecutiva dal 15 aprile 2022, e 17 aprile 2023 (DEL 194/2023 e allegati 1, 2, 4), IE esecutiva dal 2 maggio 2023.

File in formato rtf

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Presupposto
Articolo 3 - Soggetto attivo e passivo
Articolo 4 - Componenti del canone unico e tariffa
Articolo 5 - Modalità di pagamento

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
Articolo 6 - Oggetto del Titolo
Articolo 7 - Prescrizioni generali
Articolo 8 - Tipi di occupazione
Articolo 9 - Determinazione del canone per le occupazioni
Articolo 10 - Determinazione del canone per specifiche tipologie di occupazioni
Articolo 11 - Riduzioni e commisurazione del canone per occupazioni particolari
Articolo 12 - Esenzioni
Articolo 13 - Rilascio e rinnovo delle concessioni
Articolo 14 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

TITOLO III - CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Articolo 15 - Oggetto
Articolo 16 - Determinazione delle tariffe relative al canone
Articolo 17 - Domanda di autorizzazione
Articolo 18 - Domanda di autorizzazione - Procedimento semplificato
Articolo 18 bis - Pubblicità su veicoli
Articolo 19 - Servizio delle Pubbliche Affissioni
Articolo 20 - Affissioni particolari
Articolo 21 - Obblighi del committente e del titolare dell'autorizzazione
Articolo 22 - Subingresso nell'autorizzazione
Articolo 23 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo, variazione, revoca, decadenza, cessazione, rimozione, rinuncia
Articolo 24 - Impianti pubblicitari autorizzabili e vietati
Articolo 25 - Norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie
Articolo 26 - Esoneri - Esenzioni
Articolo 27 - Riduzione del canone

TITOLO IV - VERIFICHE - CONTROLLI E SANZIONI -NORME FINALI
Articolo 28 - Importi minimi - Rimborsi e Compensazione
Articolo 29 - Attività di verifica e controllo
Articolo 30 - Sanzioni per occupazioni abusive del suolo pubblico
Articolo 31 - Sanzioni accessorie occupazioni abusive del suolo pubblico
Articolo 32 - Sanzioni in tema di Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Pubblicità abusiva e difforme - Definizioni
Articolo 33 - Indennità e sanzione amministrativa pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme
Articolo 34 - Sanzioni accessorie
Articolo 35 - Regolarizzazione mezzi pubblicitari
Articolo 36 - Riscossione coattiva
Articolo 37 - Rateizzazione - Dilazioni di pagamento - Sospensione
Articolo 38 - Norma di rinvio
Articolo 39 - Entrata in vigore e norme finali

Allegato 'A' - Fattispecie riferite alle occupazioni di suolo pubblico

Allegato '1' - Codice viario occupazioni suolo pubblico

Allegato '2' - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori ai fini dell'occupazione di suolo pubblico

Allegato '3' - Codice viario esposizioni pubblicitarie e zona speciale affissioni

Allegato '4' - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori relativamente alla diffusione e all'esposizione di messaggi pubblicitari e alle pubbliche affissioni


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.   Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nella città di Torino, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), denominato "canone", istituito e disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2.   Il presente Regolamento disciplina, in due Titoli separati, le fattispecie di occupazione permanente e temporanea di aree pubbliche e quelle relative alla pubblicità permanente o temporanea, comprensiva anche delle pubbliche affissioni.

3.   Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e dei Regolamenti Comunali vigenti.

Articolo 2 - Presupposto

1.   Il presupposto del Canone Unico è:
a)   l'occupazione, anche abusiva, finalizzata all'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette ad uso pubblico. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta. Sono soggette al canone le aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico;
b)   la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico, purché non visibile dall'esterno.
E' soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del relativo canone la pubblicità effettuata negli stadi e negli impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti che sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili. E' altresì soggetta all'autorizzazione la pubblicità collocata nei centri commerciali se visibile dall'esterno;
c)   le pubbliche affissioni, in appositi impianti di proprietà della Città, che avvengono mediante manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica e altresì le affissioni contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Sono, inoltre, predisposti spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali messi a disposizione su appositi impianti volti a favorire la comunicazione di messaggi politico-ideologici.

2.   L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

Articolo 3 - Soggetto attivo e passivo

1.   Il soggetto attivo a cui corrispondere il Canone Unico è la Città di Torino.

2.   Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Articolo 4 - Componenti del canone unico e tariffa

1.   Il Canone Unico si sostituisce alle seguenti entrate:
-    canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
-    diritto sulle pubbliche affissioni;
-    canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);

2.   Il canone è determinato dal Consiglio Comunale in modo da assicurare la previsione di gettito pari a quello conseguito dall'applicazione delle entrate di cui al comma precedente.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

1.   Nel caso di concessioni di suolo pubblico od autorizzazioni di messaggi pubblicitari di durata superiore all'anno, il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di pagamento, sia volontarie che coattive, previste dalla legge ed in vigore nell'anno di riferimento, anche mediante soggetto incaricato per la riscossione. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento. Per gli anni successivi se l'importo è inferiore o uguale ad Euro 500,00 il pagamento del canone deve essere saldato in un'unica soluzione alla data del 30 giugno. Se l'importo è superiore ad Euro 500,00 il canone è suddiviso in 4 rate di uguale importo con scadenza 30 giugno, 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

2.   Nel caso di concessioni di suolo pubblico od autorizzazioni di messaggi pubblicitari di durata inferiore o uguale all'anno, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o della autorizzazione, utilizzando sistemi di versamento previsti dalla legge (ad esempio: PagoPA) ed in vigore nell'anno di riferimento, anche mediante soggetto incaricato della riscossione. Nel caso di concessioni di suolo pubblico, se l'importo del canone è superiore ad Euro 500,00, il canone può essere suddiviso in rate la cui ultima scadenza non può essere successiva alla scadenza della concessione. La prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del provvedimento.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 6 - Oggetto del titolo

1.   Il presente titolo disciplina l'applicazione del canone per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, o private soggette ad uso pubblico.

Articolo 7 - Prescrizioni generali

1.   A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale.

2.   Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione il suolo deve essere restituito libero da ogni struttura e vincolo; qualora l'occupazione comporti la manomissione del suolo, questa deve essere espressamente autorizzata ai sensi del Regolamento n. 331 della Città; il ripristino dello stato dei luoghi a fine concessione, di norma, è posto a carico del concessionario che sarà tenuto a provvedervi a proprie spese. Solo in caso di inerzia del Concessionario la Città provvederà con ruolo sostitutivo imputando i costi del ripristino al Concessionario stesso.

3.   Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone e delle sanzioni previste negli articoli 30 e 31.

4.   La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5.   Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Servizio od Ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

6.   Ferma restando la normativa in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) è posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell' osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione.

7.   La Città non è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

8.   In caso di coincidenza con preesistenze (riserve di parcheggi, arredi urbani, fontane, reti infrastrutturali, caditoie, chiusini dei sottoservizi, segnaletica, griglie di aerazione, bocche di lupo, piste ciclabili, eccetera) la concessione dell'occupazione richiesta deve essere subordinata alla soluzione dell'interferenza a cura e spese del richiedente.

9.   E' fatto divieto al Concessionario di impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche sul suolo pubblico; qualora l'area data in concessione interessi i sistemi di raccolta e deflusso delle acque (caditoie, griglie, eccetera) dovranno essere assicurati opportuni sistemi alternativi atti a garantire il regolare deflusso. E' fatto divieto di variare i piani viabili senza la preventiva autorizzazione della Città. Nel caso in cui si riscontri la necessità di intervento sui sottoservizi presenti nell'area di occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a semplice richiesta della Città o degli Enti interessati e a proprie spese alla rimozione dell'occupazione entro il più breve tempo possibile.

10.  Nel caso di preesistenze irremovibili o al fine di tutelare il decoro o la qualità del suolo pubblico, la Città può negare l'occupazione delle aree richieste in Concessione.

11.  Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante, il quale è tenuto, nel caso di subentro, a comunicare entro 30 giorni la sua nomina direttamente all'ufficio che ha rilasciato la concessione.

Articolo 8 - Tipi di occupazione

1.   Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a)   permanenti ossia le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario che devono essere autorizzate con un titolo edilizio abilitativo. Per tali occupazioni il canone deve essere conteggiato con la tariffa annua prevista per l'anno di riferimento, sono altresì considerate permanenti le occupazioni, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata di un anno o superiore all'anno; la concessione per l'occupazione suolo pubblico rilasciata a titolo precario è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico;
b)   temporanee, ossia le occupazioni concesse con scadenza certa, inferiori all'anno; tali concessioni sono normalmente commisurate a giorni, mesi, ed anche ad ore, per specifiche tipologie di occupazione.

Articolo 9 - Determinazione del canone per le occupazioni

1.   Per le occupazioni il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio della Città di Torino in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali, effettivi e comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

2.   Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce allegato (allegato 1) al presente Regolamento.

3.   La tariffa base, cosiddetta "standard", prevista dal presente regolamento è suddivisa in annua e giornaliera, a seconda che l'occupazione, nel primo caso, si protragga per l'intero anno solare e, nel secondo caso, per un periodo inferiore all'anno. Il calcolo della tariffa, inoltre, deve tener conto dei moltiplicatori dati dal coefficiente attribuito ad ogni categoria viaria, di cui alla predetta classificazione, e della superficie occupata. Solo in caso di occupazione con dehors, qualora la durata dell'occupazione di suolo pubblico sia inferiore o uguale a12 ore, per la concomitanza con altre occupazioni su medesimo sedime, la tariffa giornaliera è frazionata ad ore e moltiplicata per il numero delle ore di occupazione. Per le occupazioni superiori a 12ore si applica la tariffa giornaliera.

4.   Le suddette tariffe standard possono essere incrementate o diminuite a secondo del valore dell'area sulla quale insiste l'occupazione, utilizzando dei coefficienti di maggiorazione o riduzione predeterminati che tengano conto del vantaggio economico offerto al concessionario nonché del maggior o minor sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso comune. Tali coefficienti costituiscono allegato (allegato 2) al presente Regolamento. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe standard ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe nell'anno precedente, nonché, se applicati, dei coefficienti di cui sopra.

Articolo 10 - Determinazione del canone per specifiche tipologie di occupazioni

1.   Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

2.   In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento qualora risulti inferiore al mezzo metro quadro. Il canone da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Torino per l'occupazione della medesima area, o qualora sussista un manufatto con proiezione sulla medesima ubicazione.

3.   Per le occupazioni con passi carrai la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4.   Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard annuale è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard, ridotta a un quarto, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui sopra viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5.   Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria pari ad Euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto alla Città di Torino non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).

5 bis.   Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 5 sono soggetti a un canone pari a Euro 800 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

6.   Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 11 - Riduzioni e commisurazione del canone per occupazioni particolari

1.   Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, la Giunta Comunale può, in presenza di una valutazione che dimostri il preminente interesse pubblico che consegue all'occupazione del suolo, ridurre ovvero esentare il previsto canone.

2.   Nel caso di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale ed internazionale e di particolare interesse per la promozione turistica della città, con occupazioni di suolo pubblico superiori ai 1.000 metri quadrati e non superiori alla durata di 50 giorni nell'anno solare, la Giunta Comunale può stabilire un canone forfettario determinato sulla base di una stima che tenga conto dei corrispettivi normalmente richiesti nel caso di analoghe occupazioni di aree e strutture private equivalenti e dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di spazio pubblico non attrezzato. Tali concessioni possono essere rilasciate per due anni, purché alle condizioni di cui sopra (durata massima di 50 giorni per ogni anno solare), con possibilità di ulteriore concessione per i due anni successivi. Il canone sarà determinato annualmente.

3.   Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, possono essere definite le percentuali di riduzione ovvero di esenzione, nonché i riferimenti territoriali considerati, al fine di agevolare le occupazioni del suolo in presenza di:
a)   attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
b)   attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa.

4.   In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali e di impresa per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.

5.   A seguito dell'individuazione di criteri chiari e oggettivi la Giunta può approvare annualmente l'esenzione temporanea del canone per aree svantaggiate, al fine di incentivare la realizzazione di attività di animazione del territorio. Tale provvedimento è applicabile a manifestazioni ed iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale indipendentemente dalla loro durata. Parimenti sarà esentata la parte commerciale annessa, che non potrà eccedere la misura massima del 25% della superficie complessivamente occupata dall'evento.

6.   Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
a)   se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;
b)   se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato all'intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il particolare coefficiente approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 3. La tariffa base per il moltiplicatore specificatamente previsto è applicata sulla base di 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno. Il versamento del canone avviene mensilmente tenuto conto anche del variare della superficie e dell'applicazione del coefficiente giornaliero.

7.   Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni, e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori, ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino.

8.   Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria viaria. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio della concessione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco.

9.   Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del Corpo di Polizia Municipale fino ad un massimo di tre giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori tre giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.

10.  Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia, altri interventi manutentivi e carico/scarico materiali, di durata non superiore a dieci giorni consecutivi, effettuate da Società o Imprese Individuali iscritte nel Registro e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento. La concessione ottenuta deve essere presentata alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Tale forma di concessione decade per il mancato utilizzo entro un anno dalla data del provvedimento.

11.  Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il criterio di calcolo previsto nell'allegato 2. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo di Euro 100,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.

12.  Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato.

Articolo 12 - Esenzioni

1.   Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
a)   i balconi, le verande, i bow-window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
b)   le occupazioni di aree cimiteriali;
c)   gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
d)   la segnaletica, le pensiline, in genere le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento, purché di superficie non superiore al un metro quadrato, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
e)   gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
f)   la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
g)   la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 metri quadrati, la copertura bealera;
h)   le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
i)  le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
l)   le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 metri quadrati ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
m)   le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
n)   le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
o)   le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
p)   le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 metri quadrati e le occupazioni con sporgenza non superiore a centimetri 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 metri quadrati, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
q)   le occupazioni esclusivamente finalizzate all'incremento dell'isolamento termico di edifici esistenti, con occupazione non superiore a centimetri 15 su suolo pubblico rispetto al filo di facciata;
r)   le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà del Comune. Qualora l'area oggetto di occupazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione sia altresì necessaria per la realizzazione delle opere relative all'intervento edilizio privato, queste ultime saranno assoggettate al canone e dovranno essere ultimate necessariamente prima di dare avvio alle opere pubbliche. Non è consentita, pertanto, l'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione contestuale di opere pubbliche di urbanizzazione e opere private.
L'esenzione è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle motivate proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile al soggetto attuatore privato. In tal caso i soggetti attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone dovuto sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
s)   l'occupazione temporanea, non superiore a 3 giorni, per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche e di vendita per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal quarto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
t)   le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati;
u)   le occupazioni temporanee volte alla riserva e alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento di riprese cinematografiche, televisive e fotografiche;
v)   l'occupazione degli stalli di sosta destinati agli impianti di ricarica di auto elettriche.

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
a)   le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato. Per questi ultimi l'esenzione si applica solo agli interventi sui luoghi di culto, escluse le eventuali pertinenze. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale; sono inoltre esenti le occupazioni effettuate da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)   tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
c)   tutte le occupazioni di suolo pubblico per le attività previste nell'ambito dei negozi civici per la gestione dei beni comuni urbani così come disciplinati dal Regolamento n. 391.

Articolo 13 - Rilascio e rinnovo delle concessioni

1.   L'occupazione del suolo può avvenire solo previo ottenimento della relativa concessione e per il periodo indicato dalla concessione stessa. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, sono tenuti a presentare domanda su appositi moduli, pubblicati sul sito della Città, la cui trasmissione può avvenire, in ottica di semplificazione, anche a mezzo di applicativi informatici. Sul sito della Città vengono pubblicati i procedimenti per ciascun tipo di occupazione, comprensivi dei termini finali di approvazione dell'atto conclusivo.

2.   Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione o per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

3.   Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione sia nei casi di occupazione temporanea che permanente.

4.   Per le occupazioni temporanee che presuppongono una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

5.   Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di natura patrimoniale e tributaria divenuti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative divenute definitive. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. La concessione deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine.

6.   Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

7.   Qualora il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento istruttorio, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Anche qualora il richiedente abbia rinunciato, sono dovute le relative spese istruttorie.

8.   Qualora la comunicazione di cui al comma precedente pervenga dopo la data prevista per l'inizio dell'occupazione è dovuta un'indennità pari al 20% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione richiesto.

Articolo 14 -·Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1.   Le concessioni sono rapportate, ai fini dell'applicazione del canone, a giorni, mesi o anni. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

2.   In caso di voltura della concessione permanente, il canone versato dal cedente vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata. La volturazione della concessione di occupazione di suolo pubblico permanente è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del cedente dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

3.   Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà, usufrutto o affitto di azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

4.   Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, con espresso riferimento alla superficie ed alla durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

5.   La concessione può essere oggetto di revoca:
a)   se non è stato corrisposto il canone previsto;
b)   se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
c)   se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
d)   per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area, con compensazione del canone dovuto, il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

6.   In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario:
a)   se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione ed al relativo rimborso;
b)   se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
       b1)   per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
       b2)   per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della scadenza dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
       b3)   per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.

7.   La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ottenuta prima della scadenza della concessione.

TITOLO III - CANONE PATRIMONIALE DI DIFFUSIONE E DI ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 15 - Oggetto

1.   Il presente titolo disciplina l'applicazione del canone per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari volti a promuovere l'immagine, i prodotti o i servizi del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi atti ad indicare od individuare il luogo nel quale viene esercitata una attività.

Articolo 16 - Determinazione delle tariffe relative al canone

1.   Le tariffe del canone riferite all'esposizione e alla diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale e sono modulate sulla base delle cosiddette tariffe standard annua e giornaliera. Nella determinazione delle stesse occorre considerare:
a)   il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie, alla luminosità, alla tecnologia e alla variabilità del messaggio;
b)   per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade, aree, piazze cittadine vengono suddivise in 5 categorie, che costituiscono allegato 3 al presente regolamento;
c)   l'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, rilevati attraverso l'applicazione di coefficienti moltiplicatori della tariffa che sono allegati (allegato 4) al presente regolamento.
Per ciascun mezzo pubblicitario (insegna o altro) il canone è commisurato alla superficie dello stesso arrotondata per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.

2.   L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

3.   Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.

4.   La misura del canone per la diffusione del messaggio pubblicitario tramite pubbliche affissioni dei manifesti, ai fini della determinazione del calcolo in mq, è definita in fogli 70*100 e multipli. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

5.   Il canone per l'esposizione pubblicitaria tramite manifesti è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento. E', inoltre, maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti prestabiliti dalla Città e destinati alle affissioni. Alle Affissioni di carattere commerciale riferite alle località rientranti nella categoria speciale di cui all'allegato 3 del presente regolamento, viene applicata la maggiorazione del 150% alla tariffa base, mentre per le affissioni di carattere commerciale nel settore riferito allo spettacolo ed alla cultura, viene applicata la maggiorazione del 110% sulla tariffa base. Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, una definita "speciale" con riferimento alla porzione di territorio di maggior pregio e di maggiore impatto ed una definita "normale" per le caratteristiche di minor pregio. In apposito allegato (allegato 3), lettera B sono descritte le zone ed aree di tipo "speciale". La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva, in relazione alla composizione dei circuiti che la Città offre agli utenti.

Articolo 17 - Domanda di autorizzazione

1.   Chiunque intenda diffondere messaggi pubblicitari deve essere preventivamente autorizzato.

2.   La domanda deve essere redatta su moduli in uso presso gli uffici, pubblicati sul sito della Città, la cui trasmissione può avvenire anche a mezzo di applicativi informatici.

3.   La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

4.   La domanda deve essere presentata anche se la diffusione del messaggio pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente titolo e nel caso in cui si intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato.

5.   Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

6.   Le autorizzazioni pubblicitarie si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

7.   Il rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole dei competenti Servizi comunali.

8.   Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero su aree private ad uso pubblico, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica, limitatamente alla porzione di suolo corrispondente alla proiezione a terra dell'impianto pubblicitario.

9.   Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o da un suo rappresentante.

10.   Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di natura patrimoniale e tributaria divenuti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative divenute definitive. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

11.   Ai fini della semplificazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento nonché dei pareri dovuti dai competenti settori/enti tecnici, sarà possibile attraverso provvedimenti dirigenziali adottare specifiche modalità operative per le istruttorie di propria spettanza.

Articolo 18 - Domanda di autorizzazione - Procedimento semplificato

1.   Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, è sufficiente una dichiarazione di installazione inoltrata dal richiedente, le cui modalità di presentazione sono individuate con apposito provvedimento dirigenziale. E' possibile utilizzare il procedimento di cui sopra anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo, da parte del richiedente, preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da allegarsi alla dichiarazione di installazione.

2.   La dichiarazione prevista al comma 1 potrà essere trasmessa anche per via telematica, tramite posta elettronica o altra procedura informatizzata attivata dal Servizio, almeno dieci giorni prima della data di installazione comunicata.

3.   La medesima dichiarazione di cui al comma 1 è altresì utilizzata per il mantenimento in opera di impianti pubblicitari già autorizzati nel rispetto dell'articolo 22.

Articolo 18 bis - Pubblicità su veicoli

1.   La pubblicità sui veicoli è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto ivi non espressamente stabilito, dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, commi da 816 a 848.

2.   Il collocamento di messaggi pubblicitari su veicoli deve essere effettuato anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Codice della Strada in combinato disposto con l'articolo 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i..

Articolo 19 - Servizio delle pubbliche affissioni

1.   Chiunque intenda diffondere messaggi pubblicitari per mezzo di pubbliche affissioni di cui al comma 1 punto c) dell'articolo 2 del Titolo I, è tenuto a richiederne l'autorizzazione all'esposizione secondo le modalità di prenotazione previste dal presente articolo.

2.   La superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a complessivi metri quadrati 25.000, il cui aggiornamento potrà avvenire mediante delibera di Giunta.

3.   La durata delle affissioni è di quindici giorni, salvo che sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 per i quali la durata è di 14 giorni.

4.   Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo un sistema di prenotazione degli spazi disponibili in base ad un ordine di precedenza cronologico delle richieste pervenute. Il committente può richiedere che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata, a condizione che vi sia disponibilità di spazi.

5.   I manifesti, per ragioni di sicurezza, devono essere consegnati non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello stabilito per l'affissione e saranno esposti sugli impianti affissionali dotati di timbro datario. La mancata consegna dei manifesti, in seguito ad avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio, comporta la rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere la metà del canone dovuto.

6.   In presenza di cause di forza maggiore, l'eventuale ritardo fino a 5 giorni nel posizionamento dei manifesti negli spazi prenotati, non da titolo al rimborso del canone versato.

7.   Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del canone dovuto, salvo causa di forza maggiore debitamente documentata.

8.   Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico, sugli spazi affissionali di proprietà della Città non possono essere affissi manifesti che pubblicizzano le attività di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 15 luglio 2021 n. 19 e s.m.i..

Articolo 20 - Affissioni particolari

1.   Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità, anche a disposizione dei privati per uso commerciale.

2.   Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate dai soggetti destinatari della concessione all'occupazione del suolo pubblico, entro il primo mese di occupazione, con tabelle le cui caratteristiche sono stabilite con determina dirigenziale.

3.   Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio Affissioni su richiesta scritta e motivata da parte dei soggetti interessati.

Articolo 21 - Obblighi Obblighi del committente e del titolare dell'autorizzazione

1.   Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie. In particolare egli ha l'obbligo di procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

2.   Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere applicato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un contrassegno di identificazione sul quale sono riportati i seguenti dati:
a)   soggetto titolare o ditta che ha eseguito il collocamento del cartello;
b)   numero di protocollo dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.
Tale contrassegno non deve superare le dimensioni di cm. 30 x 15.

3.   Nell'istanza di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi anche in regime di concessione, nonché nella domanda di affissione di manifesti, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare, agli inserzionisti che utilizzano l'impianto in argomento, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di rispetto della dignità delle persone di cui agli articoli 9, 10 e 11. L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l'Ufficio preposto potrà sospendere o revocare l'autorizzazione, nonché negare l'utilizzo degli impianti della città per l'affissione dei manifesti non sottoposti al parere.

Articolo 22 - Subingresso nell'autorizzazione

1.   Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera, da parte di un nuovo soggetto, dei mezzi pubblicitari utilizzati per la diffusione degli stessi messaggi pubblicitari già autorizzati in capo a un precedente titolare. Il subentrante deve presentare idonea domanda entro 120 giorni dalla data di inizio della nuova impresa, o dalla data di acquisto della precedente attività, ovvero dalla data di trasformazione o fusione della ditta/società titolare dell'autorizzazione.

2.   E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale.

Articolo 23 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo, variazione, revoca, decadenza, cessazione, rimozione, rinuncia

1.   Le autorizzazioni pubblicitarie, ad esclusione delle pubbliche affissioni, hanno validità triennale dalla data di emissione e sono rinnovabili previa presentazione di apposita istanza, salvo che per le insegne d'esercizio il cui rinnovo è automatico alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. L'istanza di rinnovo, il cui contenuto è deciso con determina dirigenziale, deve contenere la dichiarazione di rispetto delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, e della normativa del Codice della Strada; l'autorizzazione al rinnovo non è rilasciata se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone previsto dal presente regolamento, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente; in caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone. Nel caso di rinuncia alla autorizzazione con conseguente rimozione nel corso dell'anno, non è dovuto alcun rimborso del canone versato a meno che non sussistano motivazioni derivanti da forza maggiore debitamente documentati, in tal caso il rimborso è dovuto esclusivamente dalla data della rimozione.

2.   Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o del colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 febbraio 2014, purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

3.   L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
-     per parziale o omesso pagamento di una annualità e/o morosità nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria;
-     in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

4.   L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
-     collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
-     inadempimento degli obblighi derivanti autorizzazione e previsti nella comunicazione di avviso di ritiro dell'autorizzazione;
-     mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di rilascio;
-     chiusura dell'unità locale.

5.   Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti, nonché delle manutenzioni ai fini della sicurezza e stabilità del medesimo, risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità o inadempienza a seguito di intimazione e decorsi i termini di legge e/o regolamentari, del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

6.   Nei casi di semplice modifica della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata un'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000; qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

7.   Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 metri quadrati, l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge 75/2002 verrà applicata a partire dall'anno successivo.

8.   Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24 - Impianti pubblicitari autorizzabili e vietati

1.   Nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:
a)   insegne frontali, insegne a bandiera, insegne nei portici, insegne nel terreno;
b)   impianti di cartellonistica pubblicitaria, impianti per affissioni, impianti su elementi di arredo urbano;
c)   bandiere, striscioni, stendardi, teli, gonfaloni, aeromobili, palloni frenati, dirigibili, proiezioni luminose, locandine, pubblicità a pavimento, pubblicità su veicoli;
d)   riproduzioni video su suolo o su pareti esterne degli edifici se ubicati in ambiti pedonali, previa verifica del regolamento di attuazione del Codice della Strada;
e)   riproduzioni video visibili dall'esterno posizionate all'interno di locali.
Con delibera di Giunta, tenuto conto delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle valutazioni espresse dai competenti servizi tecnici, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, può essere stabilito il numero massimo ovvero la superficie massima degli impianti di cui al precedente punto b).

2.   Tenuto conto dei limiti imposti dal Codice della Strada sono vietati:
a)   i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
b)   gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
c)   i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento;
d)   i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
e)   cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
f)   la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed in corrispondenza delle intersezioni;
g)   l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
h)   l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.

3.   Sono inoltre vietate:
a)   le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
b)   le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
c)   mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
d)   l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
e)   le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.

4.   Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Articolo 25 - Norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie

1.   Nella parte A del territorio comunale, così come individuato nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo, salvo i totem pedonali. Possono invece essere autorizzati cartelli e tabelloni temporanei su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie.

2.   La collocazione temporanea di altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata esclusivamente in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per la Città. Le suddette forme pubblicitarie possono rimanere in opera durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione e non possono essere rinnovate, salvo quelle di cui siano titolari le istituzioni pubbliche.

3.   Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, possono essere collocate anche per iniziative commerciali, anche collegate alle manifestazioni succitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese, e possono essere rinnovate solo in coincidenza del primo giorno successivo alla scadenza qualora disponibili.

4.   Le paline con frecce indicatrici del luogo delle manifestazioni, in numero massimo di 100 per ogni manifestazione, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.

5.   Gli impianti pubblicitari presenti nelle manifestazioni in aree aperte al pubblico, autorizzate dalla Città, non sono soggette all'applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari purché collocati esclusivamente all'interno delle aree richieste con l'occupazione del suolo e nei giorni autorizzati per la realizzazione delle manifestazioni.

Articolo 26 - Esoneri - Esenzioni

1.   Sono esonerati dall'autorizzazione e esentati dal pagamento del canone:
a)   la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
b)   i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;
c)   gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
d)   i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
e)   gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
f)   gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, la cui superficie non sia superiore ad un quarto di metro quadrato;
g)   i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
h)   i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
i)   le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
l)   i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, con esclusione di qualunque fattispecie di affissione abusiva;
m)   i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
n)   le vetrine adibite ad esposizioni dei prodotti destinati alla vendita;
o)   le locandine e la pubblicità effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali.

2.   Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:
a)   le iniziative, di natura istituzionale, pubblicitarie effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, partecipate comunali in ambito culturale, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)   le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
c)   le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d)   le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
e)   le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
      1.   fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
      2.   fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
      3.   fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
f)   i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
g)   le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
h)   le insegne apposte su chioschi od edicole che hanno assunto una vocazione sociale come portinerie di comunità con finalità di " cohousing di rione";
i)   la pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella permanente già in opera, qualora la medesima sia occultata da ponteggi o strutture similari, limitatamente al periodo interessato dai lavori;
l)   la pubblicità quando è rispondente ad un preminente interesse pubblico individuato con espressa deliberazione della Giunta Comunale;
m)   le iniziative pubblicitarie temporanee inerenti la donazione di sangue ed organi.

3.   Sono esenti dal canone, ma necessitano di autorizzazione per la diffusione del messaggio pubblicitario tramite pubbliche affissioni:
a)   i manifesti riguardanti le attività istituzionali proprie del Comune e da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b)   i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia elettorale;
c)   ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
d)   i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dall'ente proponente;
e)   i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città di Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare ..." aventi attinenza con l'attività dei medesimi.

4.   Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione/catalogo l'affissione di un numero di manifesti rispettivamente superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 380 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di manifesti 140x200). Eventuali deroghe potranno essere concesse previo parere favorevole dell'Assessore competente. Per esigenze di servizio, i manifesti potranno essere affissi sulle tabelle installate sulle recinzioni di cantiere disponibili sul territorio cittadino.

5.   Il comma 4 del presente articolo non trova applicazione per i manifesti di cui al punto a) comma 3.

6.   I poster di tipologia metri 6x3 nonché i Lotti e i circuiti formati da soli Tabelloni Speciali non possono essere utilizzati per le affissioni per le quali è prevista l'esenzione.

Articolo 27 - Riduzioni del canone

1.   La tariffa del canone, previo rilascio di autorizzazione, per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotta al 50% per:
a)   la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b)   la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte;
c)   la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
d)   la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000;
e)   nel caso - disposto con deliberazione della Giunta Comunale - previsto nel comma 2, lettera l) dell'articolo 26, quando non vi ricorre l'esenzione.
Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.

2.   Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, possono essere definite le percentuali di riduzione ovvero di esenzione, nonché i riferimenti territoriali considerati, al fine dì agevolare le iniziative pubblicitarie, in presenza di:
a)   attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
b)   attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa.

3.   La riduzione del canone, previo rilascio di autorizzazione, per esposizione pubblicitaria tramite pubbliche affissioni nella misura del 50% è disposta nei seguenti casi:
a)   i manifesti dello Stato e degli Enti Locali per le proprie attività istituzionali nonché i manifesti di Enti Pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro purché il messaggio sia privo di rilevanza economica/promozionale e l'evento pubblicizzato sia attribuibile all'ente richiedente;
b)   i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte e degli Enti sovraordinati. Tale riduzione non è, invece, applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale (promozione e vendita di beni e/o servizi) anche se patrocinati e/o ad ingresso gratuito;
c)   i manifesti relativi ad eventi/iniziative/manifestazioni di natura fieristica e/o promozionale con valenza artistica/culturale, individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tale riduzione non si applica nell'ipotesi in cui i manifesti pubblicitari contengano - oltre ai messaggi relativi alle iniziative da pubblicizzare - anche l'indicazione di persone, loghi, logotipi, sponsor e/o imprese che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa stessa e abbiano natura commerciale o comunque scopo di lucro, anche se tali iniziative sono patrocinate o sono ad ingresso gratuito;
d)   i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

4.   La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nei seguenti casi:
a)   i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000;
b)   i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro per i quali, previo nullaosta della Circoscrizione di competenza e pagamento del relativo canone al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di affissione sulle bacheche in uso alle medesime Circoscrizioni. Qualora invece la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale, non sarà applicabile la riduzione.

TITOLO IV - VERIFICHE - CONTROLLI E SANZIONI - NORME FINALI

Articolo 28 - Importi minimi - Rimborsi e compensazione

1.   Non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva dei crediti ed al rimborso dei debiti, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascuna somma, l'importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni annualità.

2.   Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.

3.   Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4.   Gli Uffici comunali dovranno evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

5.   Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione del canone dovuto, a meno che il contribuente non richieda esplicitamente la restituzione delle somme.

Articolo 29 - Attività di verifica e controllo

1.   Gli uffici svolgono le attività necessarie alla verifica e controllo al fine di individuare i casi di violazione al regolamento.

2.   Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati, oltre che sulle banche dati, anche direttamente sul territorio, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero venga constatata l'infedeltà, l'incompletezza o l'assenza di concessione su suolo pubblico o della prescritta autorizzazione dei messaggi pubblicitari, gli uffici debbono provvedere alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo ex-Lege n. 160/2019, comprensivo del canone dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni, anche delle spese.

Articolo 30 - Sanzioni per occupazioni abusive del suolo pubblico

1.   Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 e precisamente:
a)   un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
b)   la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2.   La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

3.   In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

4.   Per tutte le violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, secondo una gradualità stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 31 - Sanzioni accessorie occupazioni abusive del suolo pubblico

1.   Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2.   In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

3.   Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4.   Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui alla vigente normativa in tema di sanzioni amministrative.


Articolo 32 - Sanzioni in tema di pubblicità e pubbliche affissioni. Pubblicità abusiva e difforme - Definizioni

1.   E' considerata abusiva ogni diffusione di messaggi pubblicitari realizzata senza la prescritta autorizzazione in corso di validità.

2.   E' considerata difforme ogni diffusione di messaggi pubblicitari realizzata in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione in particolare per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 33 - Indennità e sanzione amministrativa pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme

1.   Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche per mezzo di pubbliche affissioni effettuata senza la prescritta autorizzazione si applicano un'indennità e una sanzione amministrativa pecuniaria. L'indennità è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari fosse stata autorizzata maggiorato del 50 per cento, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari all'ammontare della stessa indennità. Per le difformità di cui al comma 2 del precedente articolo che comportano un incremento del canone si applica un'indennità pari al canone che si sarebbe dovuto pagare, se l'installazione fosse stata conforme, maggiorato del 50 per cento. Per tutte le violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, secondo una gradualità stabilita con deliberazione di Giunta.

2.   Ai fini della determinazione dell'indennità e della sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3.   La sanzione amministrativa irrogata è ridotta nella misura di 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo.

4.   Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

Articolo 34 - Sanzioni accessorie

1.   Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida l'interessato a provvedere direttamente ed a proprie spese entro 10 giorni alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute. In attesa della rimozione provvede l'Ufficio alla copertura.

2.   L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Articolo 35 - Regolarizzazione mezzi pubblicitari

1.   Qualora il soggetto sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell'esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta ai sensi del presente Regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.

2.   La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.

3.   Salvo prova contraria e ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1 gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto l'indennità e la relativa sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.

4.   I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un terzo.

5.   Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e dell'ordine pubblico.

6.   Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme, rispetto a quanto autorizzato, per i quali è stato redatto un processo verbale di contestazione, il competente Ufficio Comunale intima al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione rilasciata entro un termine prefissato. La mancata osservanza del termine previsto, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e l'obbligo di rimozione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi ed oggetto delle previste sanzioni.

Articolo 36 - Riscossione coattiva

1.   Nel caso di mancato pagamento degli avvisi bonari di pagamento in applicazione del canone, che fa seguito a concessione di suolo pubblico ovvero ad autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, entrambi di natura permanente, si procede con l'emissione degli accertamenti esecutivi ai sensi della Legge 160/2019, i cui mancati versamenti a loro volta danno luogo all'applicazione della attività esecutiva od in forma diretta o mediante soggetti concessionari ex articolo 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

2.   Medesima procedura viene utilizzata per i mancati pagamenti sia nel caso del canone applicato a concessioni ed autorizzazioni temporanee ovvero nel caso dell'emissione di accertamenti esecutivi che seguono ad attività di accertamento e controllo.

3.   Sulle somme dovute, e di cui agli atti indicati nei commi precedenti, viene applicato il tasso di interesse legale nonché recuperate le spese di procedura.

Articolo 37 - Rateizzazione - Dilazioni di pagamento - Sospensione

1.   Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2.   Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 comma 5 del Regolamento n. 267 delle Entrate Tributarie, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni, cartelle di pagamento o accertamenti esecutivi, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.

3.   La rateazione può essere ordinaria o breve o straordinaria. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche, i titolari di ditta individuale e le società semplici in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.
Per accedere alla rateazione ordinaria le società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione della propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla base dei seguenti parametri:
a)   indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;
b)   indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute / totale valore ricavi e proventi x 100. Esso deve essere superiore a 10.
Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad Euro 50.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi. La durata massima del piano rateale breve non può essere superiore alle 12 rate mensili.
Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

4.   La rateazione non è consentita:
-     se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
-     sulle ingiunzioni o accertamenti esecutivi per i quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
-     quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il richiedente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.
In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.
In tutti i casi di rateazione - ordinaria, breve (12 mesi) o straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

5.   In applicazione dell'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2024.
Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della deliberazione che approva l'attuale modifica del presente regolamento.

6.   L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7.   [soppresso]

8.   Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

9.   [soppresso]

10.  [soppresso]

11.  [soppresso]

Articolo 38 - Norma di rinvio

1.   Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del Canone Unico, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 39 - Entrata in vigore e norme finali

1.   Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.


ALLEGATO A

FATTISPECIE RIFERITE ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

  1 - Passi carrabili
  2 - Manifestazioni ed eventi
  3 - Attività di propaganda elettorale
  4 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
  5 - Occupazione per comizi e raccolta firme
  6 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche
  7 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
  8 - Spettacoli viaggianti
  9 - Attività artistiche di strada
10 - Operatori del proprio ingegno
11 - Feste di via
12 - Promozioni commerciali
13 - Occupazioni per vend ita temporanea accessoria a manifestazioni
14 - Occupazioni per piccole attività' di servizio
15 - Occupazione con elementi di arredo
16 - Esposizione merci fuori negozio
17 - Occupazioni con dehors (D1, D2 e D3)
18 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
19 - Occupazioni del soprassuolo
20 - Occupazioni per traslochi
21 - Occupazioni per lavori edili
22 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati
23 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali
24 - Occupazione per lavori di pubblica utilita' ed urgenza
25 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
26 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario
27 - Occupazione con chioschi
28 - Occupazione con padiglioni
29 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi
30 - Occupazioni temporanee per deposito banchi ed attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale
31 - Occupazioni temporanee per deposito banchi ed attrezzature nelle strutture autorizzate in orario extra mercatale
32 - Occupazioni di altra natura

1 - Passi carrabili

1.   Per passo carrabile, di cui all'articolo 10 del Regolamento, si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2.   Nella zona antistante i passi carrabili, denominati in genere, come definiti al punto precedente, vige il divieto di sosta. Nel caso di passi carrabili a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, il divieto di sosta ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del soggetto passivo del canone.

3.   Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli; I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di concessione.
L'autorizzazione è rilasciata normalmente dalla competente Circoscrizione. I termini del procedimento sono stabiliti in 45 giorni.

4.   I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone di occupazione del suolo.

2 - Manifestazioni ed eventi

1.   Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.

2.   Gli interessati sono tenuti a presentare domanda, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'evento o della manifestazione, su appositi moduli in uso presso gli uffici, pubblicati sul sito della Città, la cui trasmissione può avvenire, in ottica di semplificazione, anche a mezzo di applicativi informatici previa autenticazione del richiedente /ovvero in formato cartaceo.

3.   La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4.   In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione o evento sia prevista la realizzazione di attività di spettacolo/intrattenimento soggette ad autorizzazioni e/o segnalazioni ai sensi del TULPS, oppure la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni.

5.   Fanno eccezione le iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno quaranta giorni prima per consentire la predisposizione di pareri ed ordinanze necessarie; inoltre, a tal proposito, possono essere adottate, per le suddette aree, ulteriori prescrizioni per particolari situazioni di tutela culturale ed ambientale e di sicurezza. Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 50 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello. piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di espresso parere del Sindaco e dell'Assessore competente che ne valuti l'impatto generale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione e le attività cinematografiche televisive e fotografiche.

6.   Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare. o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

7.   La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

3 - Attività di propaganda elettorale

1.   L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

4 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1.   Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.

2.   Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di 10 metri quadri. Qualora l'occupazione ricada in area mercatale durante l'orario di svolgimento del mercato o in area ad alta densità commerciale con forte presenza di esercizi di vicinato e/o pubblici esercizi la superficie occupata non dovrà superare i 4 metri quadri. Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.

3.   Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

5 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1.   La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2.   La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.

3.   Per ragioni di ordine pubblico deve essere presentata formale comunicazione di svolgimento dell'evento ai competenti organi di pubblica sicurezza.

6 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1.   L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.

2.   La domanda con il programma generale delle attività deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.

3.   Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

7 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole ed altri che ne dimostrino la necessità purché non siano in contrasto con il Codice della Strada e regolamenti comunali.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile.
Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

4. Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari venti con una superficie massima di quaranta metri quadrati.

5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

8 - Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto da leggi e disposizioni correlate ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al punto successivo;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

9 - Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di
occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.

10 - Operatori del proprio ingegno

1. Nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree e gli spazi destinati alle occupazioni finalizzate alla vendita beni realizzati personalmente dagli operatori del proprio ingegno mediante la propria abilità, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei postel venditoreggi.

2. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate esclusivamente alla vendita di oggetti realizzati da personalmente, quali, a titolo esemplificativo: bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

3. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti né il tesserino abilitante nel territorio regionale l'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche.

4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno, con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

11 - Feste di Via

1.   Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via delle Circoscrizioni e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento del Consiglio Circoscrizionale competente nel rispetto dei principi e delle direttive stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

2.   La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

3.   L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di via verranno consentite al massimo cinque attrazioni.

12 - Promozioni commerciali

1.   L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.

2.   Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

13 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1.   L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiante.

14 - Occupazioni per piccole attività di servizio

1.   Le piccole attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate:
a)   in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
b)   nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
c)   nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e polizia urbana.

2.   Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

3.   A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4.   In ogni altro caso per lo svolgimento di tali attività è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.

15 - Occupazione con elementi di arredo

1.   A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2.   Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3.   La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.

4.   Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

5.   La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 metri quadrati complessivi.

6.   Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

7.   La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

16 - Esposizione merci fuori negozio

1.   A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali della ZUCS, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

2.   I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3.   La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture. pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4.   Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5.   Nelle aree porticate ed in quelle pedonali della ZUCS dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale. Possono essere previste occupazioni con dimensioni maggiori esclusivamente per l'esposizione di fiori e libri.

6.   L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

7.   L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

17 - Occupazioni con dehors (D1, D2 e D3)

1.   Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.

2.   I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
-    TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
-    TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande sa pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi Illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
-    TIPO D3: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande con delimitazione fissa o autoportante (senza pedana) di altezza massima centimetri 160 da collocarsi su suolo pubblico per un periodo massimo di 180 giorni tra il 15 ottobre e il 15 aprile.
Il dehors tipo D3 dovrà avere le stesse caratteristiche, allestimenti e collocazione dei D1 o D2 con l'unica differenza che la delimitazione potrà avere esclusivamente pannelli trasparenti con altezza massima di metri 1,60 che dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti, con identiche caratteristiche e allestimenti dei D1 senza pedana o D2 su pedana.

3.   Per occupare il suolo pubblico con dehors (D1, D2 e D3), è necessario presentare istanza presso gli uffici comunali competenti per il rilascio di una concessione avente durata massima di un anno decorrente dalla stessa.

4.   Si fa rinvio per la disciplina del punto in esame al vigente regolamento n. 388.

18 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1.   Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento.

2.   Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti.

19 - Occupazioni del soprassuolo

1.   Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.

2.   Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

20 - Occupazioni per traslochi

1.   L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2.   Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3.   Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno venti giorni prima al Settore competente.

4.   L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

21 - Occupazioni per lavori edili

1.   L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

2.   Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
a)   garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b)   assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
c)   curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d)   predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

3.   Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

4.   Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.

5.   Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

22 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1.   La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.

2.   La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza dell'occupazione.

3.   Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.

4.   Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.

5.   Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

23 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1.   Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

2.   La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.

3.   La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).

4.   Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.

5.   Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
a)  garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b)   assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
c)   curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d)   predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

6.   Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

7.   Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.

8.   Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate specifiche convenzioni.

24 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1.   Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2.   La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3.   Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4.   Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

25 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1.   Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

2.   Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

3.   Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione, presentando istanza all'ufficio comunale competente.

26 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario

1.   Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire e della concessione, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico. L'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico deve presentare istanza di concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente presso gli uffici comunali competenti.

2.   Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

3.   La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

4.   Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

27 - Occupazione con chioschi

1.   Nel rispetto dei piani e programmi della Città, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2.   Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

3.   La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

4.   Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

5.   Il possesso della concessione di suolo pubblico per la posa in opera di un chiosco destinato alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande costituisce condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale corrispondente, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di settore.

6.   Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

28 - Occupazione con padiglioni (P1 e P2)

1.   Per padiglione ad uso ristoro si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio a sensi della normativa vigente. I padiglioni vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
-   TIPO P1 APERTO SU UN LATO;
-   TIPO P2 CHIUSO.
Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, devono rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche (allegato A) che costituiscono parte integrante del regolamento n. 388.

2.   L'installazione di Padiglioni (P1 e P2) è subordinata al rilascio del permesso di costruire e della concessione che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

3.   La concessione è valida per cinque anni decorrenti dalla data del rilascio.

4.   Si fa rinvio per la disciplina in esame al regolamento n. 388.

29 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

1.   Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

30 - Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale

1.   Le occupazioni, concesse dal competente ufficio comunale, presso l'area di mercato per lo stazionamento delle attrezzature mobili al di fuori dell'orario di apertura del mercato. La concessione di stallo avviene senza alcun obbligo di custodia da parte della Città, che risulta espressamente esonerata da ogni responsabilità diretta e indiretta per i danni a persone o cose, diretti o indiretti, che potessero provenire da fatto doloso o colposo od omissione di altri concessionari o di terzi in genere, nonché per gli eventuali ammanchi, anche delle eventuali merci stivate sul mezzo, che si dovessero verificare sia durante il periodo di deposito che nell'occorso della movimentazione delle attrezzature mobili impiegate per l'attività di vendita.

31 - Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle strutture autorizzate in orario extra mercatale

1.   Le occupazioni, concesse dal competente ufficio comunale, di stalli di sosta demarcati all'interno di apposite strutture per lo stazionamento delle attrezzature mobili al di fuori dell'orario di apertura del mercato. La concessione di stallo avviene senza alcun obbligo di custodia da parte della Città, che risulta espressamente esonerata da ogni responsabilità diretta e indiretta per i danni a persone o cose, diretti o indiretti, che potessero provenire da fatto doloso o colposo od omissione di altri concessionari o di terzi in genere, nonché per gli eventuali ammanchi, anche delle eventuali merci stivate sul mezzo, che si dovessero verificare sia durante il periodo di deposito che nell'occorso della movimentazione delle attrezzature mobili impiegate per l'attività di vendita.

32 - Occupazioni di altra natura

1.   Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.