N. 331
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 02511/033) esecutiva dal 26 ottobre 2009.
CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Applicazione e prescrizioni generali
Articolo 2 - Concessionari e attività
preliminare alla manomissione
CAPO 2 - NORME TECNICHE
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 4 - Disposizioni relative alla tenuta
del cantiere
Articolo 5 - Disposizioni tecniche per le manomissioni
Articolo 6 - Disposizioni tecniche per la colmatura
degli scavi
Articolo 7 - Disposizioni generali per l'esecuzione
dei ripristini definitivi
Articolo 8 - Prescrizioni tecniche particolari
circa l'esecuzione dei ripristini
CAPO 3 - RESPONSABILITA'
Articolo 9 - Consegna delle aree e ripresa in
carico da parte della Città. Responsabilità
Articolo 10 - Collaudi - Accettazione
CAPO 4 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE
Articolo 11 - Spese di ricostruzione della sede
stradale. Criteri
Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione
CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI
Articolo 13 - Azione di verifica
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Intervento da parte della Città
per inadempienze del concessionario
CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE
Articolo 16 - Norme particolari per le manomissioni
ed il ripristino
Articolo 17 - Applicazione e regime transitorio
a) Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano Enti, anche pubblici, Società, persone fisiche e persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.
b) Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.
c) Le manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare concessione, con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle concessioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico ed al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi atti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.
a)
Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività
devono ottenere tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative
necessarie per l'esecuzione dei lavori e aver assolto il pagamento
del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere
relative all'esecuzione dei lavori e del ripristino.
La richiesta deve contenere il progetto, anche su supporto informatico,
opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, deve
essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi
per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi
presenti.
b)
Entro il mese di febbraio di ogni anno i concessionari devono
consegnare alla Città i programmi annuali di intervento
che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti
per la relativa approvazione.
Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi
annuali.
Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti del sottosuolo
devono presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale
indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle
eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione
del periodo e degli orari di lavoro previsti.
Successivamente ogni intervento del programma deve essere portato
in discussione nella apposita commissione istituita presso il
Comune, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione,
necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario.
In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo
il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente
i lavori di ripristino definitivo.
Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico
trasporto devono essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi ove sono presenti
sensori di traffico (spire) devono essere presi preventivi accordi
con l'Ente interessato alla gestione dei sensori per evitare danni
ai sensori stessi o per la loro successiva ricostruzione in caso
la manomissione od i successivi lavori di ripristino definitivo
ne provochino la distruzione.
Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine
in terra battuta o alberate, il concessionario deve prendere preventivi
accordi con il Settore Verde Pubblico - Gestione, nel rispetto
del vigente regolamento del verde pubblico e privato n. 317.
Prima di dare inizio ai lavori il concessionario deve dare relativa
comunicazione agli uffici competenti (Suolo Pubblico, Polizia
Municipale, Circoscrizioni, ecc.) che coordinano le attività
con le altre presenti sul territorio al fine di arrecare il minor
disagio possibile alla cittadinanza.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati,
essa deve essere rilasciata solo nei casi debitamente motivati
di assoluta necessità.
c) Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione e/o manutenzione di impianti esistenti, deve essere "attivata" la bolla di autorizzazione alla manomissione attraverso il programma informatico, completa di tutti i dati richiesti. In particolare deve essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale.
d)
La "bolla di manomissione" è il documento informatico
con il quale il concessionario, una volta ottenute le necessarie
concessioni e autorizzazioni, inserisce nel programma di gestione
informatica delle manomissioni i dati relativi al lavoro da eseguire:
la tipologia di intervento (manutenzione, guasto, allacciamenti),
la localizzazione (indirizzo preciso: tratto, numero civico, numero
palo luce o semaforo, ecc.), le quantità e la descrizione
delle superfici di manomissione e di cantiere e, in particolare,
la durata dei lavori con relativa data presunta di inizio e fine
lavori.
Su tale documento devono inoltre essere indicati eventuali ritardi,
richieste di proroghe, sospensioni e riprese lavori e devono,
in particolare, essere inserite le date di effettivo inizio e
ultimazione dei lavori.
Se ritenuto necessario, il concessionario deve fornire a proprie
spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
Ogni bolla deve essere corredata di una "corografia"
formato A4 in scala opportuna (oltre che ad una copia su supporto
informatico) con evidenziato in colore il tracciato e/o le superfici
oggetto dell'intervento.
Per gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici
o rotture improvvise) deve essere rilasciata apposita concessione
annuale per l'occupazione del suolo pubblico. E' comunque indispensabile
la segnalazione per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio Coordinamento
Interventi ed al Corpo di Polizia Municipale, entro le ventiquattro
ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, con l'indicazione
del motivo e luogo dell'intervento nonché il nome della
ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento.
A questa prima comunicazione deve seguire, nei successivi 5 giorni
naturali consecutivi, esclusi sabato, domenica e festivi, la presentazione
di bolla di manomissione e di idonea documentazione fotografica
della zona interessata dalla manomissione e planimetria dell'area
dell'intervento.
I richiedenti devono ottemperare a tutte le prescrizioni indicate
dagli Uffici al fine di effettuare l'intervento in condizioni
di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale pubblico e
privato.
Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti
qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo
imminente.
Per i nuovi allacciamenti deve parimenti essere rilasciata concessione
annuale per l'occupazione del suolo pubblico.
e)
Prima di iniziare i lavori se ne deve dare avviso a tutti gli
altri concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con
essi gli opportuni accordi affinchè non sia recato nocumento
ai cavi, alle tubazioni ed ai manufatti esistenti.
In caso di attraversamento di linee tranviarie o simili, devono
essere rispettate le normative e prescrizioni poste dall'Ente
interessato titolare delle linee.
La data di effettivo inizio e quella di ultimazione dei lavori,
compresa l'esecuzione del ripristino definitivo, deve essere inserita
sulla bolla di manomissione prima dell'inizio degli stessi. In
caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data
come sopra indicata, il concessionario è comunque tenuto
a dare comunicazione a mezzo fax ai responsabili tecnici di Circoscrizione,
dell'avvenuta tardiva fine dei lavori, fermo restando l'applicazione
della relativa sanzione di cui all'articolo 14 per il ritardo,
fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 3 comma
b.
Le comunicazioni alla Città devono avvenire da parte di
uffici e organi del concessionario, mai da parte delle loro imprese
appaltatrici.
f) Se la manomissione interessa sedimi privati, deve essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
g) Il ripristino deve essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 7 e 8 del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15.
h)
Le infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà
dei concessionari che sono responsabili della manutenzione e ne
devono curare nel tempo la corretta conservazione.
Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture
dismesse e non più utilizzate qualora la Città lo
richieda per motivi di pubblica utilità.
Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a
spostare o modificare gli impianti collocati, sulla base di un
progetto preventivamente approvato dal Comune, qualora ciò
sia ritenuto necessario per la realizzazione di opere pubbliche
o per modifiche della sistemazione stradale.
Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti saranno
regolati come segue:
1. per gli interventi per la posa di infrastrutture
eseguiti da enti o società che operano in regime di convenzioni
stipulate direttamente con la Città, varrà quanto
descritto nell'ambito delle rispettive convenzioni e, se non esplicitamente
indicato, come nel seguente capoverso.
Tutti i concessionari sono tenuti a spostare o modificare gli
impianti collocati a loro completa cura, sulla base di un progetto
preventivamente approvato dal Comune con computo metrico dedotto
dall'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della
concessione.
Le spese occorse allo spostamento degli impianti sono rimborsate
dalla Città, al netto di uno sconto che tenga conto del
residuo ammortamento tecnico in ragione del 3% per ogni anno di
vetustà dell'impianto da spostare.
Gli oneri di eventuali spostamenti provvisori necessari prima
della collocazione definitiva degli impianti da spostare saranno
riconosciuti ai concessionari, con le modalità suddette
ma senza ulteriore sconto;
2. per gli interventi per la posa di infrastrutture
eseguiti da enti o società non rientranti nel precedente
caso, i lavori necessari per gli spostamenti definitivi sono a
cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e stradali
(scavo, posizionamento di polifore, ripristino definitivo dei
sedimi, ecc.), mentre è a totale onere e cura del concessionario
la posa dei nuovi impianti (cavi, paline, allacciamenti,ecc.).
Nel caso in cui il Comune non potesse realizzare le opere edili
e stradali, le stesse verranno realizzate dai concessionari a
cui verranno riconosciuti i relativi costi.
Per quanto riguarda gli spostamenti provvisori necessari degli
impianti prima della loro collocazione definitiva, valgono le
indicazioni suesposte per quanto riguarda le opere edili e stradali
mentre verranno riconosciuti al concessionario i costi per la
posa degli impianti;
3. le prescrizioni dei precedenti punti
1 e 2 valgono anche nel caso di realizzazione di opere da parte
di privati sotto il suolo pubblico in ragione di concessione del
diritto di superficie (parcheggi pertinenziali, ecc.).
Resta inteso che le opere edili e stradali necessarie verranno
realizzate dal concessionario stesso.
I concessionari sono tenuti a provvedere, a loro totale onere,
allo spostamento, sia provvisorio che definitivo, dei sottoservizi
che interferiscono con interventi di ripristino e messa in sicurezza
di impalcati stradali comprese le opere necessarie da realizzarsi
sul suolo nei tratti precedenti e successivi agli impalcati stessi.
i)
La Città, per esigenze proprie di interesse generale, può
richiedere al concessionario in fase di programmazione di inserire
negli scavi degli interventi autorizzati delle polifore con eventuali
pozzetti e/o opere ausiliarie da pozzattiere.
In tal caso il concessionario si impegna a realizzare contestualmente
ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate,
a scomputo degli oneri da esso dovuti, sulla base dell'elenco
prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione
con l'applicazione di un ribasso, determinato in analogia a quanto
indicato nella deliberazione in vigore relativa agli oneri a scomputo
per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
In ogni caso il concessionario è tenuto a consentire, a
titolo gratuito, la posa di polifore da parte della Città,
durante l'esecuzione di lavori.
I lavori di manomissione e ripristino devono iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; devono inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori devono essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese devono applicare il CCNL previsto per i rispettivi comparti (per il settore edile si richiama l'applicazione anche del CPL della Provincia di Torino) e devono adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione. Con la bolla di manomissione il concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa Edile ed i riferimenti del DURC relativo al cantiere.
a)
I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo
compreso, devono essere ultimati entro il tempo indicato nella
bolla di manomissione di cui all'articolo 2e.
Qualora i lavori non vengano ultimati o non eseguiti entro detto
periodo, tenuto conto delle proroghe concesse, si applicano le
sanzioni previste al successivo articolo 14.
E' inoltre applicato il canone sanzionatorio previsto dall'articolo
18 comma 2 del regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche) per occupazione abusiva.
Le proroghe devono essere richieste formalmente alla Città,
per mezzo della Agenda Utente del sistema informazione, e circostanziate
nelle motivazioni. Non possono produrre uno slittamento dei tempi
di ultimazione dei lavori se non autorizzate dagli Uffici preposti
della Città, i quali comunicheranno tempestivamente l'eventuale
diniego sull'Agenda. L'accettazione della proroga sarà
verificabile entro due giorni lavorativi successivi sui campi
appositi del sistema informativo.
b) L'occupazione del sottosuolo è consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente.
c) Le manomissioni devono essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici della Città, di norma ogni bolla non può superare 500 mq. o lunghezza di 300 metri. In casi particolari la lunghezza non deve essere superiore ad un isolato.
d)
Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente
i sedimi stradali, ogni intervento provvisionale di sicurezza
alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente
ai concessionari che devono intervenire nel modo più sollecito.
A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto
intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al
fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.
Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti
causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di
impianti di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente
ai concessionari.
In caso di inadempienza può intervenire il Comune con strutture
proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario,
oltre al costo effettivo, la sanzione prevista al successivo articolo
15.
e) Sui programmi presentati ad inizio anno, i concessionari devono valutare le eventuali sovrapposizioni con altri soggetti concessionari o con cantieri della Città. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più concessionari, questi devono eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso la Città provvede a concordare con le Società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni. Non sono rilasciate bolle di manomissione per sedimi di recente ripristino per i quali non è stata valutata efficacemente la programmazione.
f)
Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie
o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione
può chiedere orari particolari di intervento secondo le
esigenze.
Inoltre per la realizzazione di alcuni particolari interventi
di manomissione, può essere richiesta l'esecuzione nei
giorni festivi. In entrambi i casi sarà data comunicazione
preventiva alle OO.SS. Provinciali di categoria.
g)
Poiché nella realizzazione delle infrastrutture vengono
collocati chiusini per l'accesso e la manutenzione alle reti,
si evidenzia che tali manufatti sono parte integrante dell'impianto
autorizzato e quindi i concessionari stessi sono tenuti alla loro
puntuale manutenzione sollevando la Città da ogni responsabilità
civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano cagionare.
La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo
allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle
carreggiate e perfettamente in quota con i sedimi viabili.
Tutti i concessionari hanno l'obbligo di mantenere in quota i
chiusini appartenenti ad altri concessionari nelle aree interessate
da interventi di ripristino definitivo, previa comunicazione al
proprietario della presenza dei chiusini sull'area di manomissione.
h) Il concessionario è tenuto, su segnalazione degli uffici preposti (Corpo di Polizia Municipale, tecnici circoscrizionali, Settori comunali), in caso di inconvenienti relativi ai suddetti manufatti ad intervenire tempestivamente con proprie strutture alla risoluzione degli stessi entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta. In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dalla Città, con addebito come al successivo articolo 15.
Il concessionario è
responsabile della tenuta del cantiere durante tutta la durata
dei lavori, dal momento della presa in carico sino alla rimozione
della recinzione. Dovrà vigilare che esso sia sempre recintato
secondo le norme vigenti per non arrecare pericoli ai pedoni ed
alla viabilità, nonchè mantenuto in ordine e pulizia.
Ognuna delle seguenti inadempienze sarà sanzionata secondo
quanto disposto dall'articolo 15 del presente regolamento.
a)
Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta a cura
e sotto la responsabilità del concessionario idonea segnaletica
stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona
stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti
del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada",
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16
settembre 1996 n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli
estremi della concessione.
Ciascun Ente/Società in quanto committente dei lavori deve
attenersi ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche
e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
b)
I segnali ed i ripari, che devono essere visibili a conveniente
distanza, devono essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino,
la pulizia del cantiere e la rimozione della recinzione.
A norma delle vigenti regolamentazioni e della normativa contrattuale
e legislativa in merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare
ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio
del cantiere deve altresì essere apposto un cartello portante
l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI ...", accompagnata
dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto
della quale sono eseguiti i lavori, eventuali subappaltatori,
la durata presunta dei lavori, il referente tecnico con recapito
telefonico.
c) Devono altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi per la viabilità e, eventualmente, per i pedoni.
La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti deve essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, la Città può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;
b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;
c)
nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre,
guide, cordoni, ecc.) gli elementi devono essere rimossi a mano
o con mezzi idonei per non creare danni.
Gli elementi così rimossi devono essere accuratamente accatastati
in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dalla Città,
in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale,
con l'opportuna segnaletica.
Potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni
stradali rimossi per l'esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza
viabile o per pubblica incolumità, siano trasportati a
cura e spese del concessionario presso il Magazzino Municipale
di zona od altra località, da dove saranno riportate in
sito per il ripristino, sempre a cura e spese del concessionario.
Gli elementi lapidei devono essere numerati progressivamente prima
della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento
nella giusta posizione.
In loco devono essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare
gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione.
Le pavimentazioni in cubetti devono essere rimosse a mano ed i
cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere
bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca
il disfacimento durante le opere di scavo.
Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di
altra natura il concessionario è tenuto alla loro sostituzione
con altri di nuova fornitura o forniti dalla Città che
provvede ad addebitare il relativo costo;
d) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, deve essere rispettata la "Regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" e le disposizioni impartite dal Settore Verde Pubblico-Gestione (regolamento del verde pubblico e privato n. 317);
e) al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il concessionario deve porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il proprio nome ed il tipo di infrastruttura. Sono valutate dalla Città situazioni particolari in deroga (scavo non distruttivo);
f) la quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili deve essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dalla Città. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto alla Città per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 15. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso;
g) le manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare devono essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti;
h) la Città si riserva il diritto di chiedere ai concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.);
i) salvo casi eccezionali autorizzati o norme che regolano specifiche attività di settore (da comunicare preventivamente alla Città) gli impianti non possono essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto alla Città per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 15. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso;
j) in occasione della presenza contemporanea di più servizi devono essere rispettate le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi. Ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.
La colmatura degli scavi deve essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
a)
il riempimento dello scavo, da effettuarsi da parte del concessionario,
deve essere fatto completamente con misto granulare anidro di
cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle
prescrizioni tecniche adottate dalla Città, e secondo le
modalità esecutive ivi contenute. Il materiale "naturale"
prima descritto deve essere impiegato per tutta la profondità
dello scavo, tenendo presente che non può mai avere spessore
inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del
profilo della strada, salvo i casi concordati dalla Città.
Tale riempimento deve essere eseguito a strati, di spessore di
circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il
costipamento dei materiali che deve essere eseguito con macchinari
idonei.
Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve
essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato
e trasportato in discarica.
E' facoltà della Città richiedere, e/o del concessionario
proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego
di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali,
ecc.) previo assenso della Città medesima.
In caso di necessità o su prescrizione esplicita della
Città, il ripristino provvisorio deve essere eseguito includendo
uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale
che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento
sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare
(terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).
Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura,
se eseguita con materiali anidri, deve essere eseguita fino ad
oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.
Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio
o in misto stabilizzato a cemento questo deve essere posto in
opera secondo le quote e le indicazioni fornite dalla Città
prima dell'esecuzione dei lavori.
Il concessionario deve trasportare alle discariche i materiali
residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata
dai lavori;
b)
per motivi di viabilità può essere richiesto che
la colmatura degli scavi sia completata mediante l'immediata esecuzione,
a cura e spese del concessionario, di uno strato di calcestruzzo
bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi,
deve essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario
medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi
previsti all'articolo 7;
c) nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico che privato sia l'accesso agli ingressi carrai. Devono contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinchè per future necessità di potenziamento degli impianti non si ricorra a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali;
d)
qualora durante il corso dei lavori vengano arrecati danni alle
tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche,
anche private, il personale territoriale del Settore competente
deve essere tempestivamente informato. Il concessionario deve
provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati
e del Comune danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non
difformi da quelli in uso dalla Città, ed eseguire i lavori
a regola d'arte.
In ogni caso il concessionario deve immediatamente provvedere
ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine
di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
Nel caso di tubazioni private occorre informare l'amministratore
dello stabile.
Qualora siano denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili,
conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento
di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino
dei manufatti e della pavimentazione stradale, sia il risarcimento
del danno sono a carico del concessionario titolare della manomissione,
nel rispetto del termine di prescrizione decennale di cui all'articolo
2946 Codice Civile.
I ripristini stradali definitivi, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 16, e nell'ambito di accordi particolari che discendono dalle Convenzioni in atto, sono direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e devono compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla.
I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie in OG3 (opere stradali) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti o emanandi provvedimenti legislativi.
A tal proposito, il ripristino è da ritenersi ultimato soltanto dopo la ricollocazione della segnaletica verticale, dei paletti e delle transenne, dei dissuasori di sosta eventualmente rimossi dai marciapiedi, dall'esecuzione della sigillatura e della tracciatura della segnaletica orizzontale. La segnaletica suddetta deve essere ritracciata in modo completo anche se il ripristino ne ha interessato solo una parte (linee di arresto o di dare precedenza, strisce pedonali, ecc.). La ritardata ultimazione del ripristino definitivo rispetto ai termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto al successivo articolo 14.
Qualora necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri sono eseguiti da G.T.T. che addebita al richiedente gli oneri conseguenti.
Le seguenti prescrizioni, oltre a particolari indicazioni, riportate sulla bolla di manomissione dai tecnici preposti, devono essere integralmente rispettate.
a)
Le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere
in quattro gruppi:
-
pavimentazioni stradali in materiale lapideo (masselli, cubetti,
lastre);
-
pavimentazioni stradali bituminose;
-
pavimentazioni di marciapiedi in materiale lapideo (lastre, cubetti);
-
pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi od in calcestruzzo.
b) Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, devono permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l'effetto. Per quanto attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:
Dove LR
rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità
media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità
considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui
deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza
media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve
essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa
può essere limitata unicamente dalla presenza di elementi
di delimitazione di marciapiedi o banchine di binari, o da qualsiasi
altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.
L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie),
salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della dimensione
del ripristino.
c)
Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose è eseguito
secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione
delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:
1)
qualsiasi variazione delle modalità di ripristino come
sopra disciplinate, sia tecnica che geometrica, deve essere specificata
nella bolla di manomissione e concordata preventivamente con la
Città;
2)
nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in
misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato"
esso deve essere integralmente ricostituito. Nel computo della
larghezza del ripristino il suo spessore è dedotto da PS
(profondità media dello scavo);
3)
nel caso in cui la manomissione interessi assi urbani di rilevante
importanza ovvero di dimensioni complessive superiori a 250 mq.
il ripristino o la parte superficiale dello stesso deve essere
eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;
4)
nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza
inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine
di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino
deve essere allargato sino al vecchio margine solo per quanto
riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione
bituminosa. Le spese di ricostruzione della sede stradale
di cui al successivo articolo 11 saranno calcolate sulla superficie
di ripristino base come da formula descritta al precedente punto
b);
5)
ovunque sia possibile, il ripristino deve tendere alla ricostituzione
integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi
eventuali componenti: strato di base, binder, tappeto di usura.
In ogni caso, laddove non sia prevista la realizzazione del tappeto
d'usura, lo strato più superficiale deve essere realizzato
in conglomerato bituminoso (binder) per una profondità
di cm. 15, seguito da idonea "sigillatura" dei bordi
di scavo;
6)
qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura
e di scavo possono essere sostituite dalla fresatura a freddo
per profondità sino a cm. 15;
7)
nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente
costipamento dello strato di fondazione può essere richiesto
dai tecnici della Città ai concessionari l'utilizzo, parziale
o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del
riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni può
essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
8)
nel caso in cui i sedimi oggetto di manomissione siano particolarmente
ammalorati, la Città può richiedere al concessionario
l'esecuzione di opere manutentive al di fuori delle superfici
da ripristinare (esempio: risanamenti, tappeti, ecc.). Il concessionario,
in tal caso, si impegna a realizzare tali opere che vengono compensate
a scomputo degli oneri dovuti, con l'adozione del prezziario della
Regione Piemonte vigente all'atto della concessione con applicazione
di un ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella
deliberazione in vigore relativa agli oneri a scomputo per la
realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
d)
Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in
materiali lapidei deve essere effettuato per il piano di calpestio,
tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra, con
l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro
rimozione devono essere sostituiti con altri di nuovo apporto;
per il sottofondo la dimensione del ripristino è equivalente
alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.
Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa,
il piano di calpestio ed il sottofondo devono essere ripristinati
secondo i seguenti criteri:
- la misura della larghezza dello
stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, è equivalente
alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo,
mentre le dimensioni del piano di calpestio devono essere estese
fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini,
ecc.;
- nel caso in cui la larghezza complessiva
del marciapiede sia inferiore o uguale a cm. 180 deve essere ripristinato
l'intero manto bituminoso.
e) Per ciò che riguarda il risanamento delle pavimentazioni nella zona binari, esclusivamente per le dimensioni dell'intervento, valgono le norme contenute nella Convenzione relativa al diritto d'uso degli impianti ferro-filo-tramviari e di fermata in vigore tra la Città e il G.T.T..
I ripristini devono essere
realizzati, secondo le eventuali indicazioni impartite dalla Città,
ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche
dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori
di portanza), dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici,
percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova
Marshall), delle infrastrutture complementari (caditoie stradali,
guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni
Tecniche" approvate dalla Giunta Comunale in data 28 novembre
2000. Circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche
dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli
stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le
singole voci, nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore
e nel Capitolato d'Appalto per la Ordinaria Manutenzione del suolo
pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino.
Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la
pavimentazione bituminosa circostante lo scavo deve essere tagliata
con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la
zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica
regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di
superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti
circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al
cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali
richiamate nel precedente articolo 7.
Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose devono essere
poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con nastro
preformato bituminoso ponendo cura nell'ottenere un andamento
regolare rispetto al taglio. Il ripristino delle sedi pedonali
deve avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati
negli appositi capitolati della Città; particolare attenzione
si deve porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,)
che, se smossi durante la manomissione devono essere rimossi e
posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc..
La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione deve
essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa
e la stessa pavimentazione deve essere ripristinata dopo la posa.
Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali,
il medesimo deve comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche
con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi
di delimitazione secondo le norme tecniche richieste dalla Città.
I suddetti passaggi agevolati possono comprendere la posa di eventuali
dissuasori e sono realizzati senza alcun compenso da parte della
Città.
a) Il concessionario prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza.
b) Il concessionario dal momento della consegna del cantiere stradale, solleva il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008), nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia.
c) Grava sul concessionario ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione delle opere. La Città è perciò totalmente manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
d) Il concessionario è comunque responsabile del mantenimento e della conservazione delle opere ed impianti in assoggettamento alla strada, compresi i manufatti collegati (quali pozzetti di ispezione, chiusini, passi-d'uomo, accessi alle camere interrate, ecc.), per tutta la durata della concessione e deve in ogni modo rispettare le prescrizioni impartite dalla Città.
e)
Dalla data di consegna i sedimi sono in carico al concessionario
e tali rimangono fino alla presentazione alla Città del
Certificato di Regolare Esecuzione redatto con le modalità
previste dal successivo articolo 10.
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti
o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione
e ripristino tra la data di consegna ed un anno dopo la ripresa
in carico da parte della Città sono esclusivamente attribuibili
al concessionario.
f)
In caso di interventi eseguiti da parte della Città ai
sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, la responsabilità
dei sedimi resta in capo all'impresa sino all'inizio dei lavori
della Città per l'esecuzione del ripristino definitivo.
Prima di dar corso a tale esecuzione viene redatto un documento
in contraddittorio tra concessionario e Città.
Il concessionario deve comunque produrre certificazione di regolare
esecuzione di cui all'articolo 10 relativamente ai lavori eseguiti,
escluso il ripristino definitivo.
I lavori devono essere condotti
da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione/collaudo
deve essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna
dei sedimi alla Città. Per tecnici abilitati si intendono
professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Collegi di professionisti
(geometri, periti, architetti, ingegneri) oppure professionalità
interne al concessionario.
La certificazione può comprendere più località
(bolle) della stessa zona urbana della Città (secondo la
suddivisione prevista nelle manutenzioni del suolo pubblico in
vigore). La Città prima di prendere in carico i sedimi
può comunque richiedere al concessionario prove di collaudo
(carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei casi
che ritiene opportuno. I collaudi devono eseguirsi entro e non
oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione
comporta una sanzione amministrativa per singola bolla di manomissione
di cui all'articolo 14.
Se il concessionario non provvede a fornire la documentazione
di avvenuto collaudo, la sanzione suddetta sarà reiterata
e la Città provvederà a collaudare i lavori ed emettere
il Certificato di Regolare esecuzione mediante l'affidamento a
tecnici di fiducia. Il costo di tali incarichi sarà addebitato
al concessionario. Se le risultanze delle prove di collaudo sono
negative e i lavori risultano non collaudabili, previa comunicazione
al concessionario, la Città interviene con le proprie imprese
per eliminare le problematiche emerse. L'importo dei lavori è
addebitato al concessionario ai sensi dell'articolo 15 del presente
regolamento.
La riconsegna dei sedimi alla Città avviene dalla data
di consegna del C.R.E..
Il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso.
Le spese di ricostruzione vengono calcolate in base alla suddivisione in tipologie tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.
Le pavimentazioni si classificano
nelle seguenti tipologie:
1. pavimentazione stradale bituminosa;
2. pavimentazione stradale in masselli
di pietra;
3. pavimentazione stradale in cubetti
di pietra;
4. pavimentazione di marciapiedi - banchine
bituminose;
5. pavimentazione di marciapiedi in pietra;
6. altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.).
A seconda che si tratti di
sedimi pedonali o stradali, in materiale bituminoso o lapideo,
le spese di ricostruzione saranno di minore o maggiore entità
con i seguenti valori:
- pavimentazione tipo 1
Euro/mq. 20,40
- pavimentazione tipo 2
Euro/mq. 50,00
- pavimentazione tipo 3
Euro/mq. 26,00
- pavimentazione tipo 4
Euro/mq. 19,80
- pavimentazione tipo 5
Euro/mq. 32,30
- pavimentazione tipo 6
Euro/mq. 5,40
La contabilizzazione delle
spese di ricostruzione della sede stradale è effettuata
bolla per bolla, mediante la misura della superficie del ripristino
dai tecnici della Città in contraddittorio con i tecnici
dei concessionari.
Viene in seguito redatto un deconto a periodicità bimestrale
ed il relativo pagamento è effettuato tramite la Tesoreria
della Città.
La Città attraverso
personale idoneo all'uopo incaricato verifica l'osservanza delle
prescrizioni del presente regolamento.
L'azione di controllo si protrae fino alla data di presa in consegna
da parte della Città. Qualora anche dopo tale data, si
verifichino dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, la
Città può far ripristinare dal concessionario le
parti non regolarmente eseguite o, in caso di inadempienza, da
propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese,
maggiorate secondo quanto indicato al successivo articolo 15.
Le eventuali inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento
da parte dei concessionari, rilevate dal suddetto personale, saranno
segnalate con apposito verbale al C.P.M. per l'applicazione della
relativa sanzione.
Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
a)
Nei casi di inadempienza del concessionario come previsti dal
presente regolamento agli articoli 3 punto b), 3 punto e), 3 punto
i), 7 e 7 punto c) la Città, attraverso la struttura dei
Settori tecnici preposti, interviene con propri mezzi e risorse
o con imprese appaltatrici per sanare direttamente, in vece del
concessionario, tutte le situazioni indicate dai suddetti articoli
nei termini previsti dal regolamento.
Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo,
allo scadere del decimo giorno di ritardo sull'ultimazione dei
lavori prevista, la Città può intervenire in sostituzione
del concessionario per eliminare situazioni di pericolo o il protrarsi
di lavorazioni incomplete.
Gli oneri da addebitare al concessionario inadempiente per le
opere eseguite sono computati secondo l'Elenco Prezzi della Regione
Piemonte vigente senza alcun ribasso e con una maggiorazione del
20% sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione
sale al 35% per interventi su superfici inferiori a mq. 6.
Una comunicazione via fax e/o mail da parte del Responsabile di
Circoscrizione al concessionario e al Settore preposto vale quale
di messa in mora del concessionario stesso e consente di attivare
l'impresa comunale per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
b)
Le spese sostenute dal Comune di Torino per eseguire i lavori
o i ripristini non eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti
dal presente regolamento sono addebitate al concessionario.
L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare
delle spese sostenute, comprensive delle maggiorazioni previste
dal precedente articolo, ingiungendo al medesimo di rimborsare
al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica. Ove
tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni
speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la
procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Per tutti i soggetti diversi
dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento
ad eccezione delle seguenti precisazioni.
Il ripristino del suolo pubblico manomesso viene eseguito direttamente
dalla Città con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione
ordinaria ed addebitato al richiedente.
La contabilizzazione dei lavori di ripristino viene effettuata
dal personale del Civico Ufficio Tecnico, previo rilievo delle
misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso,
con applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione
dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse
ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici
dei lavori di ripristino del suolo pubblico, territorialmente
competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa la Città.
Oltre all'importo del ripristino come sopra ottenuto vengono applicate
le spese di ricostruzione della sede stradale di cui al Capo 4.
L'importo complessivo dei lavori e delle spese viene direttamente
liquidato alla Città dal richiedente
Il presente regolamento entra
in vigore nel mese successivo dalla data della sua approvazione
ed è applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare
(bolla autorizzata ma lavori non ancora avviati) e nei casi in
cui la bolla non sia stata ancora autorizzata.
Nel presente regolamento si intendono per:
- Concessionario: tutti i soggetti
ai quali viene rilasciata concessione per l'occupazione del suolo
pubblico;
- Grandi Utenti: i concessionari
di suolo pubblico esercenti pubblici servizi.