N. 331

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DELLA CITTA'
DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEL SOTTOSUOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 02511/033) esecutiva dal 26 ottobre 2009.

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INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Applicazione e prescrizioni generali
Articolo 2 - Concessionari e attività preliminare alla manomissione

CAPO 2 - NORME TECNICHE
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 4 - Disposizioni relative alla tenuta del cantiere
Articolo 5 - Disposizioni tecniche per le manomissioni
Articolo 6 - Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi
Articolo 7 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi
Articolo 8 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini  

CAPO 3 - RESPONSABILITA'
Articolo 9 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città. Responsabilità
Articolo 10 - Collaudi - Accettazione  

CAPO 4 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE
Articolo 11 - Spese di ricostruzione della sede stradale. Criteri
Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione  

CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI
Articolo 13 - Azione di verifica
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Intervento da parte della Città per inadempienze del concessionario  

CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE
Articolo 16 - Norme particolari per le manomissioni ed il ripristino
Articolo 17 - Applicazione e regime transitorio


CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Applicazione e prescrizioni generali

a)     Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano Enti, anche pubblici, Società, persone fisiche e persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.

b)     Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.

c)     Le manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare concessione, con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle concessioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico ed al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi atti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

 

Articolo 2 - Concessionari e attività preliminare alla manomissione

a)     Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività devono ottenere tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori e aver assolto il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e del ripristino.
La richiesta deve contenere il progetto, anche su supporto informatico, opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, deve essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.

b)     Entro il mese di febbraio di ogni anno i concessionari devono consegnare alla Città i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione.
Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.
Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti del sottosuolo devono presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.
Successivamente ogni intervento del programma deve essere portato in discussione nella apposita commissione istituita presso il Comune, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario.
In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino definitivo.
Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto devono essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi ove sono presenti sensori di traffico (spire) devono essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato alla gestione dei sensori per evitare danni ai sensori stessi o per la loro successiva ricostruzione in caso la manomissione od i successivi lavori di ripristino definitivo ne provochino la distruzione.
Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il concessionario deve prendere preventivi accordi con il Settore Verde Pubblico - Gestione, nel rispetto del vigente regolamento del verde pubblico e privato n. 317.
Prima di dare inizio ai lavori il concessionario deve dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Suolo Pubblico, Polizia Municipale, Circoscrizioni, ecc.) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, essa deve essere rilasciata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.

c)     Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione e/o manutenzione di impianti esistenti, deve essere "attivata" la bolla di autorizzazione alla manomissione attraverso il programma informatico, completa di tutti i dati richiesti. In particolare deve essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale.

d)     La "bolla di manomissione" è il documento informatico con il quale il concessionario, una volta ottenute le necessarie concessioni e autorizzazioni, inserisce nel programma di gestione informatica delle manomissioni i dati relativi al lavoro da eseguire: la tipologia di intervento (manutenzione, guasto, allacciamenti), la localizzazione (indirizzo preciso: tratto, numero civico, numero palo luce o semaforo, ecc.), le quantità e la descrizione delle superfici di manomissione e di cantiere e, in particolare, la durata dei lavori con relativa data presunta di inizio e fine lavori.
Su tale documento devono inoltre essere indicati eventuali ritardi, richieste di proroghe, sospensioni e riprese lavori e devono, in particolare, essere inserite le date di effettivo inizio e ultimazione dei lavori.
Se ritenuto necessario, il concessionario deve fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
Ogni bolla deve essere corredata di una "corografia" formato A4 in scala opportuna (oltre che ad una copia su supporto informatico) con evidenziato in colore il tracciato e/o le superfici oggetto dell'intervento.
Per gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) deve essere rilasciata apposita concessione annuale per l'occupazione del suolo pubblico. E' comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio Coordinamento Interventi ed al Corpo di Polizia Municipale, entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, con l'indicazione del motivo e luogo dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento.
A questa prima comunicazione deve seguire, nei successivi 5 giorni naturali consecutivi, esclusi sabato, domenica e festivi, la presentazione di bolla di manomissione e di idonea documentazione fotografica della zona interessata dalla manomissione e planimetria dell'area dell'intervento.
I richiedenti devono ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Uffici al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale pubblico e privato.
Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.
Per i nuovi allacciamenti deve parimenti essere rilasciata concessione annuale per l'occupazione del suolo pubblico.

e)     Prima di iniziare i lavori se ne deve dare avviso a tutti gli altri concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinchè non sia recato nocumento ai cavi, alle tubazioni ed ai manufatti esistenti.
In caso di attraversamento di linee tranviarie o simili, devono essere rispettate le normative e prescrizioni poste dall'Ente interessato titolare delle linee.
La data di effettivo inizio e quella di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione del ripristino definitivo, deve essere inserita sulla bolla di manomissione prima dell'inizio degli stessi. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data come sopra indicata, il concessionario è comunque tenuto a dare comunicazione a mezzo fax ai responsabili tecnici di Circoscrizione, dell'avvenuta tardiva fine dei lavori, fermo restando l'applicazione della relativa sanzione di cui all'articolo 14 per il ritardo, fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 3 comma b.
Le comunicazioni alla Città devono avvenire da parte di uffici e organi del concessionario, mai da parte delle loro imprese appaltatrici.

f)     Se la manomissione interessa sedimi privati, deve essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

g)     Il ripristino deve essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 7 e 8 del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15.

h)     Le infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà dei concessionari che sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione.
Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture dismesse e non più utilizzate qualora la Città lo richieda per motivi di pubblica utilità.
Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a spostare o modificare gli impianti collocati, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune, qualora ciò sia ritenuto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o per modifiche della sistemazione stradale.
Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti saranno regolati come segue:
1.     per gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società che operano in regime di convenzioni stipulate direttamente con la Città, varrà quanto descritto nell'ambito delle rispettive convenzioni e, se non esplicitamente indicato, come nel seguente capoverso.
Tutti i concessionari sono tenuti a spostare o modificare gli impianti collocati a loro completa cura, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune con computo metrico dedotto dall'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione.
Le spese occorse allo spostamento degli impianti sono rimborsate dalla Città, al netto di uno sconto che tenga conto del residuo ammortamento tecnico in ragione del 3% per ogni anno di vetustà dell'impianto da spostare.
Gli oneri di eventuali spostamenti provvisori necessari prima della collocazione definitiva degli impianti da spostare saranno riconosciuti ai concessionari, con le modalità suddette ma senza ulteriore sconto;
2.     per gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società non rientranti nel precedente caso, i lavori necessari per gli spostamenti definitivi sono a cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e stradali (scavo, posizionamento di polifore, ripristino definitivo dei sedimi, ecc.), mentre è a totale onere e cura del concessionario la posa dei nuovi impianti (cavi, paline, allacciamenti,ecc.). Nel caso in cui il Comune non potesse realizzare le opere edili e stradali, le stesse verranno realizzate dai concessionari a cui verranno riconosciuti i relativi costi.
Per quanto riguarda gli spostamenti provvisori necessari degli impianti prima della loro collocazione definitiva, valgono le indicazioni suesposte per quanto riguarda le opere edili e stradali mentre verranno riconosciuti al concessionario i costi per la posa degli impianti;
3.     le prescrizioni dei precedenti punti 1 e 2 valgono anche nel caso di realizzazione di opere da parte di privati sotto il suolo pubblico in ragione di concessione del diritto di superficie (parcheggi pertinenziali, ecc.).
Resta inteso che le opere edili e stradali necessarie verranno realizzate dal concessionario stesso.
I concessionari sono tenuti a provvedere, a loro totale onere, allo spostamento, sia provvisorio che definitivo, dei sottoservizi che interferiscono con interventi di ripristino e messa in sicurezza di impalcati stradali comprese le opere necessarie da realizzarsi sul suolo nei tratti precedenti e successivi agli impalcati stessi.

i)     La Città, per esigenze proprie di interesse generale, può richiedere al concessionario in fase di programmazione di inserire negli scavi degli interventi autorizzati delle polifore con eventuali pozzetti e/o opere ausiliarie da pozzattiere.
In tal caso il concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate, a scomputo degli oneri da esso dovuti, sulla base dell'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione con l'applicazione di un ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella deliberazione in vigore relativa agli oneri a scomputo per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati. In ogni caso il concessionario è tenuto a consentire, a titolo gratuito, la posa di polifore da parte della Città, durante l'esecuzione di lavori.

 

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

I lavori di manomissione e ripristino devono iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; devono inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori devono essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese devono applicare il CCNL previsto per i rispettivi comparti (per il settore edile si richiama l'applicazione anche del CPL della Provincia di Torino) e devono adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione. Con la bolla di manomissione il concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa Edile ed i riferimenti del DURC relativo al cantiere.

a)     I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, devono essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione di cui all'articolo 2e.
Qualora i lavori non vengano ultimati o non eseguiti entro detto periodo, tenuto conto delle proroghe concesse, si applicano le sanzioni previste al successivo articolo 14.
E' inoltre applicato il canone sanzionatorio previsto dall'articolo 18 comma 2 del regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per occupazione abusiva.
Le proroghe devono essere richieste formalmente alla Città, per mezzo della Agenda Utente del sistema informazione, e circostanziate nelle motivazioni. Non possono produrre uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori se non autorizzate dagli Uffici preposti della Città, i quali comunicheranno tempestivamente l'eventuale diniego sull'Agenda. L'accettazione della proroga sarà verificabile entro due giorni lavorativi successivi sui campi appositi del sistema informativo.

b)     L'occupazione del sottosuolo è consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente.

c)     Le manomissioni devono essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici della Città, di norma ogni bolla non può superare 500 mq. o lunghezza di 300 metri. In casi particolari la lunghezza non deve essere superiore ad un isolato.

d)     Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisionale di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai concessionari che devono intervenire nel modo più sollecito.
A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.
Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di impianti di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari.
In caso di inadempienza può intervenire il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario, oltre al costo effettivo, la sanzione prevista al successivo articolo 15.

e)     Sui programmi presentati ad inizio anno, i concessionari devono valutare le eventuali sovrapposizioni con altri soggetti concessionari o con cantieri della Città. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più concessionari, questi devono eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso la Città provvede a concordare con le Società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni. Non sono rilasciate bolle di manomissione per sedimi di recente ripristino per i quali non è stata valutata efficacemente la programmazione.

f)     Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze.
Inoltre per la realizzazione di alcuni particolari interventi di manomissione, può essere richiesta l'esecuzione nei giorni festivi. In entrambi i casi sarà data comunicazione preventiva alle OO.SS. Provinciali di categoria.

g)     Poiché nella realizzazione delle infrastrutture vengono collocati chiusini per l'accesso e la manutenzione alle reti, si evidenzia che tali manufatti sono parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i concessionari stessi sono tenuti alla loro puntuale manutenzione sollevando la Città da ogni responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano cagionare. La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle carreggiate e perfettamente in quota con i sedimi viabili.
Tutti i concessionari hanno l'obbligo di mantenere in quota i chiusini appartenenti ad altri concessionari nelle aree interessate da interventi di ripristino definitivo, previa comunicazione al proprietario della presenza dei chiusini sull'area di manomissione.

h)     Il concessionario è tenuto, su segnalazione degli uffici preposti (Corpo di Polizia Municipale, tecnici circoscrizionali, Settori comunali), in caso di inconvenienti relativi ai suddetti manufatti ad intervenire tempestivamente con proprie strutture alla risoluzione degli stessi entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta. In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dalla Città, con addebito come al successivo articolo 15.

 

Articolo 4 - Disposizioni relative alla tenuta del cantiere

Il concessionario è responsabile della tenuta del cantiere durante tutta la durata dei lavori, dal momento della presa in carico sino alla rimozione della recinzione. Dovrà vigilare che esso sia sempre recintato secondo le norme vigenti per non arrecare pericoli ai pedoni ed alla viabilità, nonchè mantenuto in ordine e pulizia.
Ognuna delle seguenti inadempienze sarà sanzionata secondo quanto disposto dall'articolo 15 del presente regolamento.

a)     Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli estremi della concessione.
Ciascun Ente/Società in quanto committente dei lavori deve attenersi ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.

b)     I segnali ed i ripari, che devono essere visibili a conveniente distanza, devono essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino, la pulizia del cantiere e la rimozione della recinzione.
A norma delle vigenti regolamentazioni e della normativa contrattuale e legislativa in merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere deve altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI ...", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori, eventuali subappaltatori, la durata presunta dei lavori, il referente tecnico con recapito telefonico.

c)     Devono altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi per la viabilità e, eventualmente, per i pedoni.

 

Articolo 5 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti deve essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a)     per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, la Città può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;

b)     nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;

c)     nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi devono essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni.
Gli elementi così rimossi devono essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dalla Città, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con l'opportuna segnaletica.
Potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali rimossi per l'esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, siano trasportati a cura e spese del concessionario presso il Magazzino Municipale di zona od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del concessionario.
Gli elementi lapidei devono essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.
In loco devono essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione.
Le pavimentazioni in cubetti devono essere rimosse a mano ed i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il concessionario è tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dalla Città che provvede ad addebitare il relativo costo;

d)     nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, deve essere rispettata la "Regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" e le disposizioni impartite dal Settore Verde Pubblico-Gestione (regolamento del verde pubblico e privato n. 317);

e)     al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il concessionario deve porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il proprio nome ed il tipo di infrastruttura. Sono valutate dalla Città situazioni particolari in deroga (scavo non distruttivo);

f)     la quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili deve essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dalla Città. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto alla Città per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 15. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso;

g)     le manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare devono essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti;

h)     la Città si riserva il diritto di chiedere ai concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.);

i)     salvo casi eccezionali autorizzati o norme che regolano specifiche attività di settore (da comunicare preventivamente alla Città) gli impianti non possono essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto alla Città per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 15. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso;

j)     in occasione della presenza contemporanea di più servizi devono essere rispettate le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi. Ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

 

Articolo 6 - Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi

La colmatura degli scavi deve essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a)     il riempimento dello scavo, da effettuarsi da parte del concessionario, deve essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dalla Città, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale "naturale" prima descritto deve essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non può mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati dalla Città.
Tale riempimento deve essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che deve essere eseguito con macchinari idonei.
Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato in discarica.
E' facoltà della Città richiedere, e/o del concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso della Città medesima.
In caso di necessità o su prescrizione esplicita della Città, il ripristino provvisorio deve essere eseguito includendo uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).
Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, deve essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.
Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo deve essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dalla Città prima dell'esecuzione dei lavori.
Il concessionario deve trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori;

b)     per motivi di viabilità può essere richiesto che la colmatura degli scavi sia completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, deve essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 7;

c)     nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico che privato sia l'accesso agli ingressi carrai. Devono contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinchè per future necessità di potenziamento degli impianti non si ricorra a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali;

d)     qualora durante il corso dei lavori vengano arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, il personale territoriale del Settore competente deve essere tempestivamente informato. Il concessionario deve provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dalla Città, ed eseguire i lavori a regola d'arte.
In ogni caso il concessionario deve immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
Nel caso di tubazioni private occorre informare l'amministratore dello stabile.
Qualora siano denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale, sia il risarcimento del danno sono a carico del concessionario titolare della manomissione, nel rispetto del termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 Codice Civile.


Articolo 7 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

I ripristini stradali definitivi, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 16, e nell'ambito di accordi particolari che discendono dalle Convenzioni in atto, sono direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e devono compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla.

I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie in OG3 (opere stradali) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti o emanandi provvedimenti legislativi.

A tal proposito, il ripristino è da ritenersi ultimato soltanto dopo la ricollocazione della segnaletica verticale, dei paletti e delle transenne, dei dissuasori di sosta eventualmente rimossi dai marciapiedi, dall'esecuzione della sigillatura e della tracciatura della segnaletica orizzontale. La segnaletica suddetta deve essere ritracciata in modo completo anche se il ripristino ne ha interessato solo una parte (linee di arresto o di dare precedenza, strisce pedonali, ecc.). La ritardata ultimazione del ripristino definitivo rispetto ai termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto al successivo articolo 14.

Qualora necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri sono eseguiti da G.T.T. che addebita al richiedente gli oneri conseguenti.

Le seguenti prescrizioni, oltre a particolari indicazioni, riportate sulla bolla di manomissione dai tecnici preposti, devono essere integralmente rispettate.

a)     Le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere in quattro gruppi:
        -      pavimentazioni stradali in materiale lapideo (masselli, cubetti, lastre);
        -      pavimentazioni stradali bituminose;
        -      pavimentazioni di marciapiedi in materiale lapideo (lastre, cubetti);
        -      pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi od in calcestruzzo.

b)     Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, devono permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l'effetto. Per quanto attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

 

LR = (PS + LS ) x 1,20

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa può essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine di binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.
L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie), salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della dimensione del ripristino.

c)     Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose è eseguito secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:
        1)     qualsiasi variazione delle modalità di ripristino come sopra disciplinate, sia tecnica che geometrica, deve essere specificata nella bolla di manomissione e concordata preventivamente con la Città;
        2)     nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato" esso deve essere integralmente ricostituito. Nel computo della larghezza del ripristino il suo spessore è dedotto da PS (profondità media dello scavo);
        3)     nel caso in cui la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero di dimensioni complessive superiori a 250 mq. il ripristino o la parte superficiale dello stesso deve essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;
        4)     nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino deve essere allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa. Le spese di ricostruzione della sede stradale di cui al successivo articolo 11 saranno calcolate sulla superficie di ripristino base come da formula descritta al precedente punto b);
        5)     ovunque sia possibile, il ripristino deve tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti: strato di base, binder, tappeto di usura. In ogni caso, laddove non sia prevista la realizzazione del tappeto d'usura, lo strato più superficiale deve essere realizzato in conglomerato bituminoso (binder) per una profondità di cm. 15, seguito da idonea "sigillatura" dei bordi di scavo;
        6)     qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo possono essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15;
        7)     nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di fondazione può essere richiesto dai tecnici della Città ai concessionari l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni può essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
        8)     nel caso in cui i sedimi oggetto di manomissione siano particolarmente ammalorati, la Città può richiedere al concessionario l'esecuzione di opere manutentive al di fuori delle superfici da ripristinare (esempio: risanamenti, tappeti, ecc.). Il concessionario, in tal caso, si impegna a realizzare tali opere che vengono compensate a scomputo degli oneri dovuti, con l'adozione del prezziario della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione con applicazione di un ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella deliberazione in vigore relativa agli oneri a scomputo per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati.

d)     Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei deve essere effettuato per il piano di calpestio, tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra, con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione devono essere sostituiti con altri di nuovo apporto; per il sottofondo la dimensione del ripristino è equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.
Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo devono essere ripristinati secondo i seguenti criteri:
-      la misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, è equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo, mentre le dimensioni del piano di calpestio devono essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc.;
-      nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a cm. 180 deve essere ripristinato l'intero manto bituminoso.

e)     Per ciò che riguarda il risanamento delle pavimentazioni nella zona binari, esclusivamente per le dimensioni dell'intervento, valgono le norme contenute nella Convenzione relativa al diritto d'uso degli impianti ferro-filo-tramviari e di fermata in vigore tra la Città e il G.T.T..

 

Articolo 8 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

I ripristini devono essere realizzati, secondo le eventuali indicazioni impartite dalla Città, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza), dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall), delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" approvate dalla Giunta Comunale in data 28 novembre 2000. Circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore e nel Capitolato d'Appalto per la Ordinaria Manutenzione del suolo pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino.
Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo deve essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente articolo 7.
Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose devono essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con nastro preformato bituminoso ponendo cura nell'ottenere un andamento regolare rispetto al taglio. Il ripristino delle sedi pedonali deve avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati della Città; particolare attenzione si deve porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione devono essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc..
La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione deve essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione deve essere ripristinata dopo la posa. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo deve comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme tecniche richieste dalla Città. I suddetti passaggi agevolati possono comprendere la posa di eventuali dissuasori e sono realizzati senza alcun compenso da parte della Città.

 

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 9 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città. Responsabilità

a)     Il concessionario prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza.

b)     Il concessionario dal momento della consegna del cantiere stradale, solleva il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008), nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia.

c)     Grava sul concessionario ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione delle opere. La Città è perciò totalmente manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.

d)     Il concessionario è comunque responsabile del mantenimento e della conservazione delle opere ed impianti in assoggettamento alla strada, compresi i manufatti collegati (quali pozzetti di ispezione, chiusini, passi-d'uomo, accessi alle camere interrate, ecc.), per tutta la durata della concessione e deve in ogni modo rispettare le prescrizioni impartite dalla Città.

e)     Dalla data di consegna i sedimi sono in carico al concessionario e tali rimangono fino alla presentazione alla Città del Certificato di Regolare Esecuzione redatto con le modalità previste dal successivo articolo 10.
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna ed un anno dopo la ripresa in carico da parte della Città sono esclusivamente attribuibili al concessionario.

f)     In caso di interventi eseguiti da parte della Città ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, la responsabilità dei sedimi resta in capo all'impresa sino all'inizio dei lavori della Città per l'esecuzione del ripristino definitivo. Prima di dar corso a tale esecuzione viene redatto un documento in contraddittorio tra concessionario e Città.
Il concessionario deve comunque produrre certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 10 relativamente ai lavori eseguiti, escluso il ripristino definitivo.

 

Articolo 10 - Collaudi - Accettazione

I lavori devono essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione/collaudo deve essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi alla Città. Per tecnici abilitati si intendono professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Collegi di professionisti (geometri, periti, architetti, ingegneri) oppure professionalità interne al concessionario.
La certificazione può comprendere più località (bolle) della stessa zona urbana della Città (secondo la suddivisione prevista nelle manutenzioni del suolo pubblico in vigore). La Città prima di prendere in carico i sedimi può comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei casi che ritiene opportuno. I collaudi devono eseguirsi entro e non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporta una sanzione amministrativa per singola bolla di manomissione di cui all'articolo 14.
Se il concessionario non provvede a fornire la documentazione di avvenuto collaudo, la sanzione suddetta sarà reiterata e la Città provvederà a collaudare i lavori ed emettere il Certificato di Regolare esecuzione mediante l'affidamento a tecnici di fiducia. Il costo di tali incarichi sarà addebitato al concessionario. Se le risultanze delle prove di collaudo sono negative e i lavori risultano non collaudabili, previa comunicazione al concessionario, la Città interviene con le proprie imprese per eliminare le problematiche emerse. L'importo dei lavori è addebitato al concessionario ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.
La riconsegna dei sedimi alla Città avviene dalla data di consegna del C.R.E..

 

CAPO 4 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE

Articolo 11 - Spese di ricostruzione della sede stradale. Criteri

Il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso.

Le spese di ricostruzione vengono calcolate in base alla suddivisione in tipologie tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.

Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:
1.     pavimentazione stradale bituminosa;
2.     pavimentazione stradale in masselli di pietra;
3.     pavimentazione stradale in cubetti di pietra;
4.     pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose;
5.     pavimentazione di marciapiedi in pietra;
6.     altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.).

A seconda che si tratti di sedimi pedonali o stradali, in materiale bituminoso o lapideo, le spese di ricostruzione saranno di minore o maggiore entità con i seguenti valori:
-      pavimentazione tipo 1         Euro/mq.  20,40
-      pavimentazione tipo 2         Euro/mq.  50,00
-      pavimentazione tipo 3         Euro/mq.  26,00
-      pavimentazione tipo 4         Euro/mq.  19,80
-      pavimentazione tipo 5         Euro/mq.  32,30
-      pavimentazione tipo 6         Euro/mq.    5,40

 

Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione

La contabilizzazione delle spese di ricostruzione della sede stradale è effettuata bolla per bolla, mediante la misura della superficie del ripristino dai tecnici della Città in contraddittorio con i tecnici dei concessionari.
Viene in seguito redatto un deconto a periodicità bimestrale ed il relativo pagamento è effettuato tramite la Tesoreria della Città.

 

CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 13 - Azione di verifica

La Città attraverso personale idoneo all'uopo incaricato verifica l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
L'azione di controllo si protrae fino alla data di presa in consegna da parte della Città. Qualora anche dopo tale data, si verifichino dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, la Città può far ripristinare dal concessionario le parti non regolarmente eseguite o, in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato al successivo articolo 15.
Le eventuali inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei concessionari, rilevate dal suddetto personale, saranno segnalate con apposito verbale al C.P.M. per l'applicazione della relativa sanzione.

 

Articolo 14 - Sanzioni

Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Articolo 15 - Intervento da parte della Città per inadempienze del concessionario

a)     Nei casi di inadempienza del concessionario come previsti dal presente regolamento agli articoli 3 punto b), 3 punto e), 3 punto i), 7 e 7 punto c) la Città, attraverso la struttura dei Settori tecnici preposti, interviene con propri mezzi e risorse o con imprese appaltatrici per sanare direttamente, in vece del concessionario, tutte le situazioni indicate dai suddetti articoli nei termini previsti dal regolamento.
Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, allo scadere del decimo giorno di ritardo sull'ultimazione dei lavori prevista, la Città può intervenire in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo o il protrarsi di lavorazioni incomplete.
Gli oneri da addebitare al concessionario inadempiente per le opere eseguite sono computati secondo l'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione sale al 35% per interventi su superfici inferiori a mq. 6.
Una comunicazione via fax e/o mail da parte del Responsabile di Circoscrizione al concessionario e al Settore preposto vale quale di messa in mora del concessionario stesso e consente di attivare l'impresa comunale per l'esecuzione dei lavori di ripristino.

b)     Le spese sostenute dal Comune di Torino per eseguire i lavori o i ripristini non eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti dal presente regolamento sono addebitate al concessionario.
L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, comprensive delle maggiorazioni previste dal precedente articolo, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica. Ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 16 - Norme particolari per le manomissioni ed il ripristino

Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.
Il ripristino del suolo pubblico manomesso viene eseguito direttamente dalla Città con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente.
La contabilizzazione dei lavori di ripristino viene effettuata dal personale del Civico Ufficio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino del suolo pubblico, territorialmente competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa la Città.
Oltre all'importo del ripristino come sopra ottenuto vengono applicate le spese di ricostruzione della sede stradale di cui al Capo 4.
L'importo complessivo dei lavori e delle spese viene direttamente liquidato alla Città dal richiedente

 

Articolo 17 - Applicazione e regime transitorio

Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo dalla data della sua approvazione ed è applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare (bolla autorizzata ma lavori non ancora avviati) e nei casi in cui la bolla non sia stata ancora autorizzata.
Nel presente regolamento si intendono per:
-      Concessionario: tutti i soggetti ai quali viene rilasciata concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
-      Grandi Utenti: i concessionari di suolo pubblico esercenti pubblici servizi.