N. 280
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 (mecc. 2001 12136/21) esecutiva dal 24 giugno 2002. Omologazione ASL 1 Torino 9 ottobre 2002. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005 (mecc. 2004 11826/112) esecutiva dal 4 aprile 2005, in vigore dal 10 ottobre 2005 e 24 febbraio 2025 (DEL 85/2025) esecutiva dal 11 marzo 2025.
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali di gestione dei
rifiuti urbani
Articolo 4 - Prevenzione della produzione di
rifiuti
Articolo 5 - Recupero dei rifiuti
Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti
Articolo 7 - Conferimento dei rifiuti delle utenze
non domestiche al di fuori del servizio pubblico
TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA
Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi
di raccolta
Articolo 9 - Conferimenti
Articolo 10 - Contenitori e modalità per
la raccolta
Articolo 10 bis- Contenitori per la raccolta
stradale
Articolo 10 ter- Contenitori per la raccolta
domiciliare "Porta a Porta"
Articolo 10 quater- Contenitori interrati
per la raccolta domiciliare dei rifiuti
Articolo 10 quinquies - Ecoisole smart
ad accesso controllato per la raccolta domiciliare
Articolo 11 - Operazioni di raccolta
Articolo 12 - Trasporto
Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte
differenziate
Articolo 13 bis - Centri di raccolta
Articolo 13 ter - Centri del riuso
Articolo 14 - Servizio di raccolta carta, cartone
e poliaccoppiati cellulosici
Articolo 15 - Raccolta imballaggi in vetro e
imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata
Articolo 16 - Raccolta differenziata degli imballaggi
in plastica
Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione
verde
Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione
organica
Articolo 18 bis - Condizioni per l'autocompostaggio,
per il compostaggio di comunità e per il compostaggio locale
Articolo 19 - Raccolta del rifiuto indifferenziato
non recuperabile
Articolo 20 - Raccolta differenziata di batterie
e accumulatori
Articolo 21 - Raccolta differenziata dei medicinali
scaduti
Articolo 22 - Raccolta differenziata delle siringhe
Articolo 23 - Altre raccolte differenziate e
conferimenti separati
Articolo 23 bis - Raccolta degli oli vegetali esausti
di uso domestico
Articolo 24 - Rifiuti ingombranti
Articolo 25 - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RAEE)
Articolo 26 - Rifiuti inerti
Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività
cimiteriale
Articolo 28 - Attività non continuative
Articolo 29 - Pesata dei rifiuti urbani
TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO
Articolo 30 - Criteri organizzativi per i servizi
di igiene urbana
Articolo 31 - Obblighi e divieti degli utenti
per la pulizia e l'igiene del suolo
Articolo 32 - Iniziative volontarie di pulizia
e raccolta rifiuti abbandonati
Articolo 33 - Cestini portarifiuti
Articolo 34 - Volantinaggio
Articolo 35 - Aree pubbliche destinate al commercio
Articolo 36 - Eventi pubblici
Articolo 37 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti
animali
Articolo 38 - Carico, scarico merci e materiali
ed affissione manifesti
Articolo 39 - Cantieri
Articolo 40 - Luna park, circhi e spettacoli
viaggianti
Articolo 41 - Esercizi stagionali all'aperto,
piscine, campeggi
Articolo 42 - Aree per nomadi
Articolo 43 - Aree private
Articolo 44 - Abbandono e scarico abusivo di
rifiuti su aree pubbliche e private
Articolo 45 - Divieto di abbandono di rifiuti
di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo
TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46 - Informazione
Articolo 47 - Vigilanza
Articolo 48- Iniziative e interventi relativi
ai servizi nei confronti di persone con disabilità
Articolo 49 - Osservanza dei Regolamenti
Articolo 50 - Sistema sanzionatorio
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino conformemente alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti ed ai criteri ed indirizzi previsti dalla programmazione regionale di settore.
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende
per:
a) "Autocompostaggio": compostaggio
degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da
utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
b) "Carta della Qualità":
documento, redatto in conformità alla normativa in vigore,
in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità
attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione,
incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio
di gestione dei rifiuti urbani;
c) "Compostaggio": trattamento
biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato
alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati
alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti
dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché
dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 relative
alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo
di produzione;
d) "Compostaggio di comunità":
compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche
e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti
dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da
parte delle utenze conferenti;
e) "Compostaggio locale": attività
di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività
agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini
o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80
t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti
nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni
confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la
gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall'articolo
214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
f) "Consorzio di Area Vasta Torino"
(CAV Torino): consorzio pubblico per il governo della gestione
dei rifiuti, coincidente con la Città di Torino, esercita
le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani (articolo 8 LR 1/18);
g) "Centro Ambientale Mobile (CAM)":
automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati
per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità
di riconoscimento dell'utenza e/o presidio, collocato con periodicità
stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione;
h) "Centro di Raccolta (CdR)":
area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta,
mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee ai
fini del trasporto agli impianti di recupero e trattamento, dei
rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche,
sulla base della disciplina vigente e delle indicazioni fornite
dal gestore del servizio pubblico. La disciplina dei centri di
raccolta è attualmente definita dal DM 8 aprile 2008;
i) "Centro del Riuso": spazio
presidiato allestito per il conferimento, l'esposizione, la messa
a disposizione, finalizzata al ritiro da parte di altri utenti
interessati, di beni usati che, ormai non più di interesse
per il proprietario, conservando ancora le caratteristiche per
le quali sono stati originariamente prodotti, sono suscettibili
di riutilizzo. Tale centro costituisce luogo di promozione dell'economia
circolare;
j) "Conferimento": le modalità
secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta
da parte del produttore o del detentore;
k) "Contenitori": qualsiasi
dotazione posizionata/fornita dal Gestore del servizio (es. cassonetti,
bidoncini, cestini porta rifiuti) ai fini del conferimento dei
rifiuti da parte dell'utenza;
l) "Contratto di servizio":
documento recante l'accordo concessorio stipulato tra la Città
di Torino ed il gestore del servizio di igiene urbana. Esso regola
il rapporto tra le parti, per lo svolgimento dei servizi di raccolta
e trasporto dei rifiuti ed igiene urbana;
m) "Ecoisole smart ad accesso controllato":
contenitori informatizzati, uno per ogni frazione di rifiuto,
collocati permanentemente su suolo pubblico che permettono, essendo
utilizzabili attraverso una personale tessera elettronica, l'identificazione
dell'utente che vi conferisce. Ciascuna ecoisola, identificata
da un adesivo con un numero, è "dedicata", vale
a dire dimensionata per raccogliere la produzione di rifiuti di
un numero ben definito di utenze a cui la stessa è associata;
n) "Gestione dei rifiuti":
la raccolta, il trasporto, compresa la cernita, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni;
o) "Gestore del Servizio":
affidatario/affidatari dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti e di igiene del suolo;
p) "Piano di lavoro annuale":
documento previsto dal Contratto di servizio, contenente l'elenco
delle prestazioni fornite dal Gestore del Servizio alla Città
di Torino, corredato dei relativi prezzi unitari e delle schede
di definizione tecnica;
q) "Preparazione per il riutilizzo":
le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) "Prevenzione": misure adottate
prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto,
che riducono:
i) la quantità dei
rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione
del loro ciclo di vita;
ii) gli impatti negativi
dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
iii) il contenuto di sostanze
pericolose in materiali e prodotti;
s) "Raccolta": il prelievo
dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare
alla raccolta, ivi inclusa la gestione dei centri di raccolta,
ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento finalizzato
al recupero e/o smaltimento;
t) "Raccolta differenziata":
la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato
in base alla sua natura e tipologia, al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
u) "Raccolta domiciliare":
sistema di raccolta che prevede l'effettuazione del servizio di
raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani direttamente presso
le utenze tramite l'utilizzo di contenitori o sacchi specificamente
dedicati. La raccolta domiciliare, sulla base delle modalità
di conferimento dei rifiuti e del posizionamento dei contenitori,
si distingue in:
- internalizzata: le frazioni
di rifiuti urbani sono depositate in contenitori e/o conferite
in sacchi posizionati presso le pertinenze delle abitazioni delle
utenze servite; i contenitori e i sacchi sono esposti, nei giorni
e orari prestabili, in punti accessibili ai mezzi di raccolta
(Raccolta Porta a Porta);
- esternalizzata: le frazioni
di rifiuti urbani sono depositate in contenitori (anche interrati
e/o seminterrati e press-container), muniti di appositi sistemi
di chiusura, posizionati sul suolo pubblico nelle immediate adiacenze
delle utenze servite, riservati all'esclusivo utilizzo delle utenze
alle quali tali attrezzature sono dedicate;
v) "Raccolta stradale dei rifiuti":
la raccolta dei rifiuti urbani effettuata tramite contenitori
a libero accesso, posti su suolo pubblico e privi di sistema di
riconoscimento dell'utente conferente;
w) "RAEE": Apparecchiature
elettriche o elettroniche qualificate come rifiuti ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di
consumo che sono parte integrante del prodotto al momento del
conferimento;
x) "Recupero": qualsiasi operazione
il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o
di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto
o nell'economia in generale;
y) "Riciclaggio": qualsiasi
operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati
per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per
la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento
di materiale organico ma non il recupero di energia nè
il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili
o in operazioni di riempimento;
z) "Rifiuto": qualsiasi sostanza
od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o
abbia l'obbligo di disfarsi;
aa) "Rifiuto ingombrante":
quel rifiuto di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione
in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole,
è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte
differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere
conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo;
bb) "Riuso/riutilizzo/reimpiego":
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti
che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità
per la quale erano stati concepiti;
cc) "Smaltimento": qualsiasi
operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
dd) "Spazzamento": modalità
di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni
di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate
al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza
del transito;
ee) "Trasporto": le operazioni
di movimentazione dei rifiuti;
ff) "Trattamento": operazioni
di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero
o dello smaltimento
.
1. La gestione dei rifiuti urbani, disciplinata
dal presente Regolamento, costituisce attività di pubblico
interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare
con l'osservanza dei seguenti principi generali, volti al perseguimento
della transizione ecologica e dell'economia circolare:
a) deve assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
b) deve essere condotta senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
i senza determinare
rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
ii senza
causare inconvenienti da rumori o odori;
iii senza
danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati
in base alla normativa vigente;
iv senza
incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
c) privilegia modalità che favoriscano
la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio
ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti;
d) nel rispetto della gerarchia per la gestione
dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., privilegia
modalità che favoriscano la riduzione della produzione
dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia,
nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
e) si conforma al principio comunitario "chi
inquina paga" ed ai principi di responsabilizzazione e cooperazione
di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti
f) rispetta i principi di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza.
2. La Città di Torino effettua la gestione
dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità
stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Contratto
di Servizio stipulato con il gestore del servizio, che demanda
le proprie articolazioni economico-operative al Piano di Lavoro
tecnico, approvato ogni anno dalla Giunta Comunale.
1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo
179, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente
gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo,
per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento;
2. La Città di Torino, nell'esercizio
delle proprie competenze, si impegna ad adottare, di concerto
con il gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in
via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione
e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) la promozione di strumenti
economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione
ambientale certificati, sistemi di calcolo dell'impronta di carbonio
e analisi del ciclo di vita dei prodotti ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita;
b) azioni di informazione e
di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo
del sistema di marchio ecologico;
c) la promozione di centri
di riutilizzo;
d) la determinazione di condizioni
di appalto e criteri di valutazione che, nell'ambito delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, valorizzino le capacità,
le competenze tecniche e la messa in atto di azioni in materia
di prevenzione della produzione di rifiuti e di massimizzazione
della riciclabilità dei beni impiegati in determinati processi;
e) azioni per la riduzione
della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi
pubblici;
f) la promozione di accordi
e/o contratti di programma, protocolli d'intesa, finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità
dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti
o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione;
g) l'attuazione, anche attraverso
attività di comunicazione e sensibilizzazione, della vigente
normativa di settore, in particolare le leggi nn. 166/2016 e 141/2019.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
urbani la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione
dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero
per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche
e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego
di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto
ad altre forme di recupero.
3. È prevista la possibilità di
stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici
interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie
prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine,
in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici indifferenziati
e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,
metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi,
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti
di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi
e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati
e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, che sono
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati
nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate
nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
c) i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura
o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione
del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,
nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da
aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi
da quelli di cui ai punti c, d ed e;
g) i rifiuti accidentalmente
pescati, nonché quelli volontariamente raccolti, anche
attraverso campagne di pulizia, nei laghi e nei fiumi.
3. Sono rifiuti speciali:
a. i rifiuti prodotti nell'ambito
delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile,
e della pesca;
b. i rifiuti prodotti dalle
attività di costruzione e demolizione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
c. i rifiuti prodotti nell'ambito
delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma
2;
d. i rifiuti prodotti nell'ambito
delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma
2;
e. i rifiuti prodotti nell'ambito
delle attività commerciali se diversi da quelli di cui
al comma 2;
f. i rifiuti prodotti nell'ambito
delle attività di servizio se diversi da quelli di cui
al comma 2;
g. i rifiuti derivanti dall'attività
di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di
fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h. i rifiuti derivanti da attività
sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera
b-ter) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
i. i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano
le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
1. Le utenze non domestiche possono conferire
al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa
dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero
dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in
autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal
gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti,
sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della
tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione
e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola
parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma
2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore
del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non
inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione
dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma
2 devono darne comunicazione preventiva tramite PEC al Comune
(Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del
servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente,
l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione
redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
- l'ubicazione degli immobili
di riferimento e le loro superfici tassabili;
- il tipo di attività
svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- i quantitativi stimati dei
rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico,
da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo
dei Rifiuti);
- la durata del periodo, non
inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale
opzione;
- l'impegno a restituire le
attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers;
- il soggetto autorizzato all'attività
di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto.
Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione
ai fini della TARI;
6. La mancata presentazione della comunicazione
di recupero autonomo, di cui al comma 5, entro il termine del
30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non
domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre
dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato
la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al
comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico
devono darne comunicazione tramite PEC al Comune (Ufficio Tributi
e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico,
entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal
1 gennaio dell'anno successivo, nel rispetto della durata minima
della fuoriuscita dal servizio pubblico di cui al precedente comma
3.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa
è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al
Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente,
entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito
a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico,
deve comunicare via PEC al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente)
il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero
nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale
di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi
i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere
corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei
rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento
sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.
9. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione
di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti
prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile
della tassa non corrisposta.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare
controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la
correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività
svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti
non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati,
salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della
TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le
dichiarazioni infedeli.
11. L'esclusione della tariffa variabile verrà
concessa a consuntivo con riferimento al primo anno successivo
alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini
di cui al precedente comma 4; per gli anni successivi l'esclusione
della parte variabile si applicherà in via previsionale.
12. Considerato che i rifiuti urbani delle utenze
non domestiche avviati fuori dal servizio pubblico concorrono
al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e
che spetta ai Consorzi la trasmissione dei dati alla Regione,
il CAV Torino, nell'esercizio dei propri poteri di controllo sulle
informazioni rese e/o sui dati rendicontati nell'ambito delle
comunicazioni trasmesse ai sensi del precedente comma 8 e di quanto
previsto all'articolo 15 del Regolamento TARI n. 371, si riserva
di richiedere informazioni e/o documentazione anche agli impianti
autorizzati che abbiano trattato quantitativi di rifiuti urbani
prodotti da utenze non domestiche all'interno del territorio della
Città di Torino.
1. L'organizzazione e la definizione delle
modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti
nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di
gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo
3 del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel
Contratto di Servizio. Pertanto, le "prescrizioni del gestore
del servizio" devono essere coerenti con il Contratto di
Servizio, con il relativo Piano di lavoro annuale e con le relative
schede tecniche allegate.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti
urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la
riduzione della produzione dei rifiuti e del relativo smaltimento
finale, attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre modalità
di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa
a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante
l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di
funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte
differenziate, vengano adottate soluzioni diverse (nota 3). Al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme nazionali
e regionali, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano
la raccolta differenziata dei rifiuti con sistemi di tipo domiciliare
("Porta a porta" o "ecoisole smart ad accesso controllato").
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse
aree del territorio comunale, le modalità di conferimento,
il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta
sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche
insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento
degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale, mediante
l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per
la raccolta, in un'ottica di economicità, efficienza ed
efficacia.
5. In occasione di nuove estensioni o trasformazioni
dei servizi la Città adotta specifiche ordinanze dirigenziali.
1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura
del produttore e/o del detentore, il quale è tenuto a conservarli
e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o
effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse
frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione
delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione
dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto
divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne
di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani (nota
3). Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti devono
risultare chiuse.
3. Non sono ammesse fosse per la conservazione
temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola
(nota 3) o delle compostiere per uso familiare o collettivo per
la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per
uso familiare o collettivo, è ammesso lo smaltimento della
sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. In considerazione della elevata valenza sociale,
ecologica ed economica, le frazioni di rifiuto per le quali è
prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei
contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con
le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore
del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere
utilizzati per il conferimento di rifiuti diversi da quelli per
i quali sono stati predisposti (nota 4).
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro,
i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori
all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il
contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la
raccolta differenziata (nota 3) e ad eccezione dei rifiuti provenienti
dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette
ad uso pubblico.
6. È vietato abbandonare o depositare
i rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal
soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti
di rifiuti correttamente differenziati.
Il divieto di cui sopra si applica anche qualora i contenitori
siano colmi.
7. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta
per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati
nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio
(nota 4). Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, gli stessi,
chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente
accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più
vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi
indicati dal gestore del servizio (nota 3). Tali sacchi possono
avere capacità e/o colore definito a seconda della particolare
tipologia di rifiuto, sulla base delle indicazioni del Gestore
del Servizio.
8. È vietato il conferimento dei rifiuti
ingombranti, di cui all'articolo 24, nei contenitori per i rifiuti
urbani o presso di essi o comunque in violazione delle disposizioni
dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio. Per
il loro conferimento può essere richiesto dalle utenze
domestiche il ritiro gratuito a domicilio a cura del gestore del
servizio, fermo restando il conferimento alternativo presso gli
appositi centri di raccolta. Tale modalità dovrà
sempre essere adottata in caso di ingente quantitativo di rifiuti
da conferire (nota 4).
9. È vietato conferire nei contenitori
per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo
6 commi 3 e 4 (speciali e pericolosi), che devono essere smaltiti
in conformità a quanto disposto dalla legge (nota 4). È
vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali
in fase di combustione o che possano recare danno ai contenitori
ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
10. È vietato conferire all'interno dei
contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti
da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di
chi esegue i lavori, direttamente presso gli impianti autorizzati
utilizzando idonei mezzi di trasporto, che ne evitino la caduta
e la dispersione (nota 4).
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo.
107, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, non è ammesso lo smaltimento
dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
1. I contenitori per il conferimento e la
raccolta dei rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere
l'avallo dell'Amministrazione Comunale (nota 3) e devono rispettare
le specifiche tecniche definite dai relativi CAM.
2. I contenitori devono essere svuotati e lavati
nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto di Servizio e secondo
le frequenze previste dal Piano di lavoro annuale e, comunque,
mantenuti puliti, in modo da non creare inconvenienti igienici
(nota 3). Le informazioni relative alle frequenze degli svuotamenti
possono essere reperite sui canali informativi del Gestore.
3. La precisa collocazione dei contenitori viene
definita dal gestore del servizio. Inoltre, tale area di collocazione,
ove posta su suolo pubblico, deve essere appositamente delimitata
(nota 3).
4. Nella definizione della precisa collocazione
devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della
Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di
ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
5. I contenitori posti su strada devono essere
conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada e riportare
le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche
a cui sono dedicati, indicando i materiali da introdurre e da
non introdurre.
6. È vietato manomettere, danneggiare
e imbrattare i contenitori dei rifiuti urbani.
È altresì vietato affiggere o collocare etichette
adesive ed altri mezzi pubblicitari sugli stessi, nonché
spostare i medesimi contenitori senza il preventivo avallo del
Gestore del Servizio.
7. Per richiedere modifiche, anche temporanee,
al numero ed alla posizione dei contenitori, gli amministratori
degli stabili laddove nominati o, in assenza, i conduttori degli
stabili interessati, possono inoltrare motivata richiesta al gestore
del servizio che, previa verifica delle condizioni specifiche,
deve dare una risposta motivata sull'accoglimento o meno delle
richieste, secondo le modalità previste dalla Carta della
Qualità.
8. È vietato depositare oggetti o parcheggiare
veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in prossimità
degli stessi in posizione tale da intralciare la corretta movimentazione,
ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o
impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da
parte dell'utenza.
9. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione
primaria, devono essere previsti idonei spazi per i contenitori
dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio, per i seguenti
interventi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture
urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa
pubblica o privata.
10. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione
stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della
propria attività interferiscono con le aree in cui sono
posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad
informare il gestore del servizio con un congruo anticipo, non
inferiore a 10 giorni precedenti l'inizio dei lavori, nel caso
in cui i medesimi comportino lo spostamento dei contenitori o
ne limitino l'accessibilità. Sono tenuti, inoltre, all'eventuale
ripristino delle piazzole e/o della segnaletica, a propria cura
e spese. In caso di necessità di spostamento di ecoisole
smart ad accesso controllato o dei contenitori interrati, è
fatto obbligo rivolgersi al Gestore del servizio che eseguirà
l'intervento a titolo oneroso per il richiedente.
11. I contenitori per la raccolta dei rifiuti
urbani, ivi compresi i cestini portarifiuti di cui all'articolo
33, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle
pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate
quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali
specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del
suolo pubblico (nota 7).
1. Essi sono, in linea generale, collocati
sul suolo pubblico o, comunque, in luoghi stabiliti in base a
criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione
Comunale.
2. Restano valide, anche per questa tipologia
di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1. Essi sono, in linea generale, collocati
sul suolo privato, all'interno degli spazi condominiali o nelle
rispettive pertinenze o in luoghi stabiliti in base a criteri
definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione
Comunale.
2. Il proprietario singolo o l'amministratore,
laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, ricevono
a titolo di comodato d'uso gratuito i contenitori ed hanno l'obbligo,
previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio,
di consentirne il posizionamento all'interno degli stabili, negli
spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio, che ne
rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna
utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i
rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere
igienico (nota 3). I soggetti assegnatari sono tenuti ai doveri
di custodia e rispondono al gestore del servizio dell'alienazione
e del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti
che sono attribuiti al condominio o alla singola proprietà.
3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti
conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario
singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in
solido fra loro, hanno l'obbligo di permettere l'accessibilità
agli operatori del Gestore, nonché di esporre gli stessi
nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio e nel
rispetto del Codice della Strada, sul tratto viario prospiciente
l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili,
o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può
incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione
e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili
o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati
su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile,
purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso
del gestore all'interno delle stesse, al fine di consentire lo
svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione
da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli
esistenti vincoli logistici.
4. Restano valide, anche per questa tipologia
di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5. Negli interventi di nuova costruzione o di
integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi
locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica,
riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani (nota 9).
1. Essi sono collocati sul suolo pubblico
o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del
servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2. I contenitori interrati sono posizionati sotto
il piano stradale e composti da una vasca prefabbricata in cemento,
all'interno della quale vengono introdotte una o più strutture
costituite dal/dai contenitori veri e propri (volume da 3 a 5
m³), da una pedana calpestabile e da una o più colonne
esterne per il conferimento dei rifiuti.
3. Restano valide, anche per questa tipologia
di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1. Esse sono collocate sul suolo pubblico
o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del
servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2. È prevista la creazione di postazioni
formate, di norma, da un contenitore per ogni frazione, compatibilmente
con i vincoli logistici del caso.
3. Ogni contenitore, di norma, è dotato
di serratura elettronica apribile tramite tessera con sistema
di riconoscimento (RFID). Le ecoisole sono accessibili esclusivamente
dagli utenti abilitati.
4. Le tessere (o chiavi, in caso di cassonetti
privi di sistema RFID) sono distribuite dal gestore del servizio
ad ogni unità abitativa e utenza non domestica, le quali
sono tenute ad accettare la consegna.
5. Gli utenti sono tenuti a conferire esclusivamente
presso i contenitori loro assegnati. L'assegnazione degli utenti
ad ogni singola postazione di contenitori è stabilita dal
gestore del servizio, tenendo conto, per ogni area di riferimento,
della produzione pro capite, del numero di famiglie complessivamente
coinvolte nell'area e della vicinanza ai contenitori.
6. Restano valide, anche per questa tipologia
di cassonetti, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani
è attivo, di regola, tutti i giorni lavorativi, e la raccolta
viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti
dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente
articolo 8 e, in particolare, secondo le prescrizioni stabilite
dal Contratto di Servizio. I giorni e le frequenze di raccolta
possono essere consultati sul sito del Gestore e sull'applicazione
mobile dedicata, interrogando i sistemi per via e numero civico.
2. Il gestore del servizio provvede alle particolari
forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni
generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché
da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative
al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti
dei mezzi, ecc.).
3. La raccolta può essere effettuata
in orario diurno e, nel rispetto della specifica deroga prevista
dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela
dall'inquinamento acustico n. 318, anche notturno.
1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere
effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui
stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare
il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in
materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il
trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada
ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte
salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale
relative:
a) all'accesso alle corsie
preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
b) alla fermata in zone soggette
a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle
attività di raccolta e trasporto:
a) le operazioni di trasbordo
dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi
e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
b) il conferimento e l'accumulo
temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche
omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi
scarrabili o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto,
non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo
183, comma 1, aa) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., purché
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino
le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
(nota 6).
1. Sulla base degli orientamenti indicati
dalla normativa europea a nazionale, nonché degli indirizzi
generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente Regolamento ed
in ottemperanza di quanto disposto dalla legislazione regionale
in materia di gestione dei rifiuti urbani e dalla programmazione
regionale e provinciale di settore, le modalità di esecuzione
del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi
merceologiche, alla conformazione urbana ed alle diverse categorie
di utenti, con il fine di perseguire gli obiettivi di raccolta
differenziata, incrementare l'efficienza del servizio di raccolta
e contenere i costi di gestione.
2. Al fine di agevolare la separazione da parte
degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori
utilizzati per la raccolta differenziata devono:
a) essere chiaramente distinguibili
da quelli per i rifiuti indifferenziati;
b) riportare chiara indicazione
delle frazioni a cui sono dedicati, nonché le frazioni
indesiderabili;
c) essere posizionati in modo
tale da favorire il miglior conferimento da parte di tutti gli
utenti interessati, limitando il più possibile le distanze
da percorrere e le barriere architettoniche;
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi
posti dalla legislazione nazionale e regionale, si privilegiano
sistemi di raccolta che favoriscano il miglioramento della raccolta
differenziata, tramite sistemi domiciliari, siano essi porta a
porta o mediante ecoisole smart ad accesso controllato.
4. È obbligatorio conferire i rifiuti
differenziati secondo le specifiche modalità stabilite
nei successivi articoli, dedicati ai singoli servizi di raccolta
(articolo 14 e seguenti) o indicate dall'Amministrazione e/o dal
Gestore.
5. I titolari e/o i gestori di esercizi commerciali,
di esercizi ricettivi, di associazioni ed assimilati sono obbligati
a predisporre appositi contenitori per la raccolta differenziata,
sia negli spazi destinati al pubblico sia in quelli adibiti alle
attività lavorative, con specifico riferimento alle frazioni
di rifiuti effettivamente prodotte.
6. È facoltà della Civica Amministrazione,
in accordo con il Gestore del Servizio, promuovere forme sperimentali
di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie
di utenti o aree del territorio cittadino, previa idonea campagna
di comunicazione e sensibilizzazione. A tal fine l'Amministrazione
Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento,
individuando specifiche modalità organizzative di gestione
dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio
dei programmi di intervento succitati, l'Amministrazione Comunale
adotta appositi atti amministrativi.
7. A completamento delle attività di raccolta
differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione
Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato
e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a
fini ambientali o caritatevoli, ed eventuali altre associazioni
riconosciute dall'Amministrazione Comunale. I suddetti soggetti
dovranno comunicare all'Amministrazione, ai fini della elaborazione
dei dati di cui all'articolo 189, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006
s.m.i., la tipologia, la quantità e la destinazione del
materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia
di materiale.
8. L'Amministrazione Comunale promuove la realizzazione
e la gestione delle strutture di supporto alla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani, quali: Centri di Raccolta, Centri del riuso
e Centri Ambientali Mobili.
1. I centri di raccolta, così come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h, sono funzionali
alle seguenti operazioni ed attività:
a) conferimento delle frazioni
omogenee differenziate da parte degli utenti;
b) raggruppamento delle varie
frazioni merceologiche omogenee dei rifiuti urbani;
c) eventuale riduzione volumetrica
dei rifiuti, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto
agli impianti di recupero o di smaltimento;
d) favorire la preparazione
al riutilizzo dei rifiuti;
e) favorire il riutilizzo dei
manufatti e dei prodotti usati od obsoleti (esclusi dalla definizione
di rifiuti), destinando allo scopo un apposito spazio delimitato
all'interno del centro di raccolta;
f) informazione, sensibilizzazione
ed incentivazione dei cittadini.
2. Nei centri di raccolta possono essere conferite
le seguenti tipologie di rifiuti urbani prodotti sul territorio
del bacino d'utenza servito, elencate a titolo esemplificativo
e non esaustivo:
a) rifiuti ed imballaggi in
carta e cartone;
b) rifiuti ed imballaggi in
plastica;
c) rifiuti ed imballaggi in
legno;
d) rifiuti ed imballaggi in
metallo;
e) rifiuti ed imballaggi in
vetro;
f) abiti e prodotti tessili;
g) rifiuti ingombranti;
h) sfalci e potature;
i) rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (tutti i raggruppamenti);
j) oli e grassi commestibili
esausti;
k) oli minerali usati;
l) pneumatici fuori uso da
utenze domestiche;
m) batterie ed accumulatori
al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato,
effettuata in proprio dalle utenze domestiche;
n) miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione);
o) rifiuti misti dell'attività
di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione);
p) rifiuti domestici pericolosi
(vernici, solventi, detergenti).
3. L'accesso ai centri di raccolta è consentito
a:
a. utenze domestiche, individuate
dal Regolamento per l'applicazione della tassa comunale dei rifiuti,
iscritti nei ruoli TARI, direttamente o, comunque, tramite loro
delegati che dimostrino la titolarità del produttore del
rifiuto con apposito modulo sottoscritto dal medesimo, da scaricare
dal sito del Gestore;
b. utenze non domestiche di
cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente
per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater
del medesimo decreto (esclusi i rifiuti indifferenziati), con
sede operativa nel territorio del Comune di Torino, iscritte nei
ruoli TARI, direttamente o, comunque, tramite loro delegati che
dimostrino la titolarità del produttore del rifiuto con
apposito modulo sottoscritto dal medesimo, da scaricare dal sito
del Gestore;
c. titolari di imprese di distribuzione,
installazione e assistenza tecnica di apparecchiature elettriche
ed elettroniche che conferiscono RAEE prodotti da utenze domestiche
(o loro delegati).
4. Le tipologie di rifiuti conferibili presso
ciascun centro di raccolta possono essere limitate in relazione
agli spazi e alle caratteristiche costruttive dello stesso, al
fine di garantirne la fruibilità da parte di tutti gli
utenti. L'elenco aggiornato dei rifiuti conferibili dalle utenze
domestiche e non domestiche e dei relativi quantitativi massimi
di conferimento ammessi (singoli e annuali) è stabilito,
previo assenso dell'Amministrazione Comunale, dal Gestore del
servizio che provvede alla sua pubblicazione nei propri canali
informativi.
5. Al fine di garantire la fruibilità
da parte di tutti gli utenti, le utenze intenzionate a conferire
un quantitativo rilevante di rifiuti sono tenute a contattare
il Gestore, attraverso gli appositi canali di contatto, dettagliando
la quantità e la tipologia di rifiuti da smaltire, per
definirne le corrette modalità e tempistiche di conferimento.
1. La Città di Torino, nell'ambito
delle misure volte a sostenere la prevenzione della produzione
di rifiuti e a favorire il riutilizzo di prodotti e beni, promuove,
tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità
economica, la realizzazione e la gestione dei Centri del riuso.
2. I Centri del riuso, qualora possibile, sono
realizzati in prossimità dei Centri di raccolta ex D.M.
8 aprile 2008 o, ai sensi dell'articolo 181, comma 6 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., possono anche essere collocati all'interno
di questi ultimi, qualora sia possibile separare e individuare
in modo ben definito, anche visivamente, l'area destinata ai beni
usati, al fine di evitare qualunque commistione con i rifiuti.
3. Le operazioni di riutilizzo sono soggette
al rispetto delle seguenti condizioni:
a. i beni e/o i manufatti, destinati ad essere
riutilizzati, non devono rientrare nella definizione di rifiuto,
di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. il produttore e/o il detentore dei beni, oggetto
di riutilizzo, deve manifestare la volontà di non volersi
disfare degli stessi, destinandoli alle operazioni di riutilizzo
tramite il conferimento ai soggetti e/o nei luoghi preposti a
tali operazioni;
c. i beni e/o i manufatti devono essere riutilizzati
per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
originariamente concepiti o prodotti;
d. sui beni e/o i manufatti destinati al riutilizzo
è possibile effettuare operazioni di pulizia e di piccole
manutenzioni/riparazioni
4. Possono essere conferite le seguenti tipologie
di beni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- abiti, accessori di abbigliamento
e biancheria per la casa;
- apparecchiature elettriche
ed elettroniche;
- articoli ed accessori per
l'infanzia;
- attrezzi per lavori domestici,
giardinaggio e bricolage;
- attrezzature sportive;
- giochi ed oggetti per lo
svago;
- mobili ed elementi di arredo;
- oggettistica e suppellettili
per la casa;
- pubblicazioni;
- stoviglie e casalinghi.
5. Fermo restando il rispetto della normativa
vigente, nazionale e regionale, spetta al soggetto gestore del
Centro del riuso, d'intesa con l'amministrazione, prevedere le
modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro
dei beni (predisposizione liberatoria che manlevi da responsabilità
nei confronti di chi cede e di chi ritira, previsione e quantificazione
dell'eventuale contributo per chi preleva, previsione del periodo
massimo di permanenza dei beni presso il centro senza che alcun
utente ne abbia manifestato l'interesse al ritiro e la modalità
di gestione una volta scaduto tale periodo, etc.).
1. Il servizio di raccolta della carta, cartone
e poliaccoppiati cellulosici è svolto, nell'intero territorio
comunale:
a. per tutte le utenze domestiche
e per le utenze non domestiche;
b. per alcune specifiche tipologie
di utenze non domestiche può essere previsto un servizio
dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli
precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta
e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
a. mediante raccolta domiciliare
"Porta a Porta";
b. mediante raccolta domiciliare
con ecoisole smart ad accesso controllato;
c. mediante raccolta domiciliare
con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
d. mediante raccolta stradale
con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3. Negli appositi contenitori è possibile
conferire giornali, quaderni, libri, imballaggi in carta e cartoncino,
scatole e scatoloni in cartone, cartoni per bevande (tetrapak
e altri poliaccoppiati), nonché quanto più dettagliatamente
indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento
dei rifiuti cartacei nel rispetto delle seguenti modalità:
a. il materiale deve essere
pulito e privo di scarto organico;
b. scatole e scatoloni devono
essere ripiegati ed appiattiti;
c. non si deve conferire il
materiale in sacchetti di plastica, ma sciolto o in sacchetti
a loro volta in materiale cellulosico;
d. non si devono conferire
fazzoletti di carta, carta oleata, carta da forno, carta stagnola,
scontrini.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere
i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta
dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri
circuiti di raccolta differenziata.
6. Laddove sia logisticamente attivato uno specifico
servizio di raccolta selettiva degli imballaggi, è richiesto
che gli stessi siano conferiti piegati e separati da altri materiali
cellulosici.
7. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori
viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo
10 comma 2.
1. Il servizio di raccolta degli imballaggi
in vetro e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio
comunale:
a. per tutte le utenze domestiche
e per le utenze non domestiche;
b. per alcune specifiche tipologie
di utenze non domestiche può essere previsto un servizio
dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli
precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta
e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
a. mediante raccolta domiciliare
"Porta a Porta";
b. mediante raccolta domiciliare
con ecoisole smart ad accesso controllato;
c. mediante raccolta domiciliare
con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
d. mediante raccolta stradale
con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3. Negli appositi contenitori è possibile
conferire barattoli in vetro o metallo, bottiglie e vasetti in
vetro, boccette di profumo, tappi a corona, lattine, latte e scatolette,
tubetti e contenitori metallici, fogli e vaschette in alluminio,
nonché quanto più dettagliatamente indicato dal
Gestore sui propri canali informativi.
4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento
dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti
modalità:
a. i contenitori devono essere
vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda
di sciacquarli sommariamente;
b. non si devono conferire
nei contenitori, vetri piani, specchi, bicchieri ed altri oggetti
in cristallo o vetro-ceramica, lampade e lampadine, schermi di
computer o televisori, oggetti in ceramica;
c. non si deve conferire il
materiale in sacchetti di plastica, ma esclusivamente sfuso.
5. Per i Gestori degli esercizi pubblici che
somministrano bevande è prevista la possibilità
di attivare specifiche modalità di raccolta (bidoni carrellati
o ecoisole dedicate) con frequenza di svuotamento commisurata
alle effettive necessità.
6. Gli imballaggi e altri manufatti in vetro
o metallo voluminosi e particolarmente ingombranti, nonché
le lastre di vetro, devono essere conferiti esclusivamente presso
i Centri di Raccolta.
7. In occasione di iniziative culturali, politiche,
sportive, scolastiche o manifestazioni varie, possono essere avviate,
parallelamente ai normali circuiti di raccolta, specifiche raccolte
delle lattine in alluminio mediante sistemi dedicati.
8. Possono inoltre essere attivati circuiti di
raccolta differenziata degli imballaggi in banda stagnata presso
le utenze non domestiche che ne fanno maggiormente uso, quali
i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene
la preparazione e/o somministrazione di cibi e bevande.
9. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente regolamento è vietato immettere
i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta
dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri
circuiti di raccolta differenziata.
10. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori
viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo
10 comma 2.
1. Il servizio di raccolta degli imballaggi
in plastica è svolto, nell'intero territorio comunale:
a. per tutte le utenze domestiche
e per le utenze non domestiche;
b. per alcune specifiche tipologie
di utenze non domestiche può essere previsto un servizio
dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli
precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta
e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
a. mediante raccolta domiciliare
"Porta a Porta";
b. mediante raccolta domiciliare
con ecoisole smart ad accesso controllato;
c. mediante raccolta domiciliare
con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
d. mediante raccolta stradale
con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3. Negli appositi contenitori è possibile
gettare bottiglie per bevande, flaconi, vaschette, confezioni
(anche in polistirolo), tubetti, buste e sacchetti, piatti e bicchieri
monouso, imballaggi in pluriball e altro materiale plastico, nonché
quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri
canali informativi.
4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento
dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti
modalità:
a. i contenitori devono essere
vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda
di sciacquarli sommariamente;
b. bottiglie e flaconi devono
essere schiacciati in senso orizzontale;
c. non si deve gettare nessun
altro tipo di plastica che non sia un imballaggio (es. giocattoli,
bacinelle e stoviglie, custodie rigide, tubi da irrigazione, materiale
da edilizia, oggetti in gomma, ecc.).
5. Per le utenze commerciali e per la grande
distribuzione, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche,
oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento
a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti
istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi,
o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
ed attuato in base alle modalità concordate con il Gestore
del servizio.
6. Qualora il titolare di attività non
domestiche (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.),
produttrici di ingenti quantità di rifiuti da imballaggio
in plastica, intenda servirsi del servizio pubblico per tale raccolta,
il Gestore provvede alla definizione del servizio dedicato.
7. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere
i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta
dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri
circuiti di raccolta differenziata.
8. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori
viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo
10 comma 2.
1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione
di aree pubbliche può essere conferita, a cura del relativo
gestore del servizio, ad impianti di compostaggio o sottoposta
ad altre attività di riduzione, recupero o smaltimento,
secondo le convenzioni in essere. È cura del soggetto gestore
del servizio di manutenzione coordinarsi con il titolare dei servizi
di spazzamento, particolarmente in occasione del primo taglio
stagionale, al fine di provvedere ad un'adeguata pulizia preventiva
delle aiuole e delle aree verdi.
2. La frazione verde derivante dalla manutenzione
di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di
edifici privati, può essere conferita con le seguenti modalità:
a. nei contenitori per la raccolta
della frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati,
compatibili con la capienza dei contenitori assegnati;
b. presso i Centri di Raccolta,
quando si tratti di grandi quantitativi, oppure di residui di
potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori
disponibili per il conferimento del rifiuto della frazione umida;
in tal caso il conferimento è ammesso esclusivamente per
i titolari di utenze domestiche, o loro delegati (non operatori
professionali);
c. tramite il ritiro su chiamata
(appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.
3. Possono essere attivati servizi di raccolta
domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale
caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.
4. La frazione verde conferita non deve contenere
materiali estranei di natura non vegetale, quali plastiche, inerti,
ecc.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente regolamento è vietato immettere
la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati,
nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
6. Per le utenze potenzialmente interessate,
è possibile promuovere la pratica del compostaggio domestico,
che, sulla base di quanto disposto dal Gestore, deve essere sviluppata
nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto
meglio specificato nel successivo articolo 18 bis.
7. Le modalità di abbruciamento del materiale
vegetale, di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., sono regolate dall'articolo 10 della LR 4 ottobre 2018,
n. 15.
8. La frazione verde raccolta può essere
destinata al compostaggio, agli impianti di trattamento della
sola frazione verde, agli impianti di trattamento della FORSU,
nonché presso gli impianti di compostaggio di fanghi e
materiali ligno-cellulosici.
Le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature,
tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione
presso il Centro di Raccolta, qualora opportunamente attrezzato,
nonché presso le aree attrezzate o i servizi ausiliari
agli impianti di recupero e di smaltimento, oppure possono essere
destinate ad altri usi alternativi (pacciamatura, alimentazione
di regolamentari camini o stufe).
1. Il servizio di raccolta della frazione
organica è svolto, nell'intero territorio comunale:
a. per tutte le utenze domestiche
e per le utenze non domestiche;
b. per alcune specifiche tipologie
di utenze non domestiche può essere previsto un servizio
dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli
precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta
e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
a. mediante raccolta domiciliare
"Porta a Porta";
b. mediante raccolta domiciliare
con ecoisole smart ad accesso controllato;
c. mediante raccolta domiciliare
con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
d. mediante raccolta stradale
con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3. Negli appositi contenitori è possibile
conferire scarti di origine animale e vegetale: frutta e verdura,
gusci d'uovo, carni e ossi, pesce e lische, bustine di tè
e tisane, fondi di caffè, fiori, piccoli quantitativi di
rifiuto vegetale da giardinaggio domestico, nonché quanto
più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali
informativi.
2. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento
dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti
modalità:
a. utilizzare esclusivamente
sacchetti in carta o in plastica biodegradabile e compostabile;
b. non si devono conferire
nei contenitori materiali non compostabili, dettagliatamente indicati
dal Gestore sui propri canali informativi;
c. è vietato conferire
la frazione organica sfusa;
5. Restano esclusi dalla raccolta differenziata
della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti
alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009.
6. Per la raccolta della frazione organica presso
le utenze con produzione elevata, il gestore del servizio indica
specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai
quali gli utenti devono attenersi.
7. La frazione organica viene destinata al compostaggio,
con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata
qualità (D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.) da sola o in miscela
per un co-compostaggio.
8. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere
i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta
dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri
circuiti di raccolta differenziata.
9. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori
viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo
10 comma 2, comunque nel rispetto di una frequenza almeno bisettimanale
per la raccolta.
1, L'autocompostaggio è un'attività
che non necessita di titoli autorizzativi e che può essere
intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a. l'utente è tenuto
a gestire esclusivamente la frazione organica prodotta nell'unità
di appartenenza dell'utente stesso;
b. il compost, prodotto a seguito
del trattamento, deve essere utilizzato in sito esclusivamente
dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto.
c. nelle more di più
specifiche disposizioni tecniche e/o indicazioni metodologiche
comunali o tecniche a cura del Gestore, l'autocompostaggio deve
essere gestito nel rispetto delle cautele previste dal codice
civile e della normativa vigente, al fine di evitare molestie
olfattive e/o di problematiche igienico-sanitarie;
d. l'utente è tenuto
a collaborare con gli incaricati del soggetto Gestore e/o dell'Amministrazione
per il monitoraggio dell'attività di compostaggio praticata,
consentendo l'accesso dei tecnici.
2. Il compostaggio di comunità è
effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non
domestiche utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime. Il soggetto produttore del rifiuto organico
coincide con il conferitore presso l'attrezzatura per il compostaggio
e con l'utilizzatore del compost prodotto. Le attività
di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente
a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n.
266.
3. Il compostaggio locale è effettuato
con i rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole
e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi.
Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può
anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del
compost. Le attività di compostaggio locale devono essere
effettuate conformemente a quanto previsto dall'articolo 214,
comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.
1. Il servizio di raccolta della frazione
indifferenziata non recuperabile, che ha esclusivamente una funzione
residuale, è svolto nell'intero territorio comunale:
a. per tutte le utenze domestiche
e per le utenze non domestiche;
b. per alcune specifiche tipologie
di utenze non domestiche può essere previsto un servizio
dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli
precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta
e conferimento di tali rifiuti urbani avviene.
a. mediante raccolta domiciliare
"Porta a Porta";
b. mediante raccolta domiciliare
con ecoisole smart ad accesso controllato;
c. mediante raccolta domiciliare
con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
d. mediante raccolta stradale
con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3. Negli appositi contenitori è possibile
conferire tutti quei rifiuti che non rientrano in alcuna frazione
differenziata, ad esclusione di quei rifiuti che devono essere
conferiti presso i centri di raccolta o comunque raccolti secondo
altre modalità.
4. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori
viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo
10 comma 2.
1. In applicazione del D. L. n. 188/2008,
la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e
batterie è organizzata prevedendo appositi contenitori
posti presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita di
pile e batterie, accessori elettrici e/o di apparecchiature alimentate
tramite pile e batterie. Tali contenitori costituiscono punti
di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione
o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
2. Il sistema di cui al precedente comma:
a. consente alle utenze di
disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili
in vari punti di raccolta loro accessibili sul territorio, tenuto
conto della densità della popolazione;
b. non deve comportare costi
nel momento del conferimento, né l'obbligo di acquistare
nuove pile o nuovi accumulatori.
3. Fermo restando la possibilità di conferimento
presso i Centri di Raccolta, le pile e le batterie possono, in
alternativa, essere conferite presso gli ulteriori punti di raccolta
convenzionati con il gestore del servizio (ad esempio presso sedi
di Circoscrizione, Enti pubblici, Scuole etc.).
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono
tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori
usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 9 del presente regolamento è vietato immettere
i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta
dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri
circuiti di raccolta differenziata.
6. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano agli accumulatori al piombo (batterie per auto),
che devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di
Raccolta o i rivenditori ed officine autorizzate, all'atto di
acquisto di un nuovo prodotto equivalente.
1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente Regolamento, i medicinali scaduti e/o non
utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi
contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
Si raccomanda di separare i farmaci dal foglietto illustrativo
e dalla confezione esterna che, naturalmente, devono essere conferiti
nei contenitori per la raccolta della carta.
2. In particolare, ogni farmacia deve essere
dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito
dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta
differenziata.
3. I contenitori di cui al precedente comma devono
essere strutturati in modo tale da prevenire sversamenti accidentali,
non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti e
in modo da consentire lo svuotamento esclusivamente da parte del
personale incaricato.
1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati,
costituiscono oggetto di specifico servizio di raccolta, differenziato
da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono
provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il
personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite
pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori
a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica,
tali da garantire la tenuta durante il trasporto.
3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti
nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve
essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere
condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente regolamento, i rifiuti da siringhe ed aghi
non più riutilizzabili, prodotti in ambito domestico, devono
essere conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.
1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata
e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili,
quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli,
contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Ferma restando la possibilità di conferire
i rifiuti di cui al comma precedente presso i Centri di Raccolta,
sono comunque previste:
- modalità di raccolta
differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici
contenitori stradali;
- raccolte di imballaggi in
legno e in plastica presso i mercati ambulanti;
- raccolte di materiali esausti
di periferiche di stampa (toner, cartucce, etc.), gratuite presso
le sedi comunali, a titolo oneroso presso altre utenze private
o di servizi.
3. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 del presente Regolamento, gli utenti sono tenuti al
rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore
del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate
e conferimenti separati.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse,
in accordo con il soggetto gestore, attivare ulteriori raccolte
differenziate per specifici materiali, disporrà affinché
il Gestore stabilisca le opportune modalità e predisponga
un'adeguata comunicazione all'utenza.
1. In applicazione del precedente articolo,
la Città di Torino promuove l'attivazione del servizio
di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti di uso domestico.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
si considerano esclusivamente gli oli vegetali esausti prodotti
da utenze domestiche, quali, a titolo esemplificativo:
- Olio di oliva e di semi vari,
usati per le fritture e la preparazione degli alimenti;
- Oli di conservazione dei
cibi in scatola o in vetro come tonno, sgombro, sardine, funghi,
carciofini, condimenti per riso, ecc.;
- Oli vegetali deteriorati
o scaduti.
3. Conformemente con la pianificazione regionale
in materia di gestione dei rifiuti urbani, oltre al conferimento
presso i Centri di Raccolta, sono ammesse le seguenti modalità
di raccolta e conferimento:
a. raccolta domiciliare internalizzata
e/o esternalizzata;
b. raccolta stradale preferibilmente
con posizionamento dei contenitori in aree controllate e/o ad
alta frequentazione;
c. conferimento presso i centri
ambientali mobili, qualora disponibili.
4. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione,
stabilisce e attiva il modello organizzativo di raccolta della
frazione di rifiuto oggetto del presente articolo e ne definisce
le modalità di conferimento, al quale l'utenza, debitamente
informata con apposite campagne di comunicazione e attraverso
le indicazioni pubblicate sui canali informativi, deve uniformarsi.
5. Fermo restando il divieto di sversamento negli
scarichi idrici nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9
comma 4 del presente regolamento, è vietato immettere i
rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei
rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti
di raccolta differenziata.
1. Sono ingombranti quei rifiuti che, per
dimensioni, non possono essere posti nei contenitori per le raccolte
domiciliari o stradali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 8 del presente Regolamento, il servizio di raccolta dei
rifiuti ingombranti è svolto mediante:
a. conferimento direttamente
da parte dell'utente al Centro di Raccolta, separando le diverse
frazioni merceologiche e secondo le modalità di conferimento
stabilite per l'utilizzo dei Centri di Raccolta, ai sensi dell'articolo
13 bis;
b. per le sole utenze domestiche,
ritiro gratuito a domicilio, previa prenotazione e secondo le
modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio,
opportunamente pubblicate sui propri canali informativi;
c. qualora attivato, un servizio
di ritiro con cadenza fissa, secondo le modalità stabilite
dal gestore del servizio, anche con Centri Ambientali Mobili.
3. Per tutti i rifiuti ingombranti eventualmente
raccolti, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione
delle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio
e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 8 del presente Regolamento è vietato immettere
i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta
dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri
circuiti di raccolta differenziata.
1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione
del D.Lgs. 49/2014, prodotti da utenze domestiche, oltre a essere
conferiti con le modalità previste dal precedente articolo
24 quando si tratta di ingombranti, possono essere:
a. consegnati ad un rivenditore
al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica
o elettronica (A.E.E.) uguale o equivalente (cosiddetto "uno
contro uno"); il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi
del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi;
b. consegnati ai rivenditori
con superficie di vendita superiore ai 400 mq senza obbligo di
acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto "uno contro
zero"), se di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne
fino a 25 cm per il lato più lungo), nel rispetto di quanto
previsto dal DM Ambiente 121/2016.
2. Resta ferma la possibilità per le utenze
domestiche di conferire direttamente ai centri di raccolta o ai
Centri Ambientali Mobili:
3. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo
9 comma 4 (R.A.E.E. non pericolosi) o comma 9 (R.A.E.E. pericolosi)
del presente regolamento, è vietato immettere i rifiuti
di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti
indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di
raccolta differenziata.
4. Le operazioni di conferimento da parte degli
utilizzatori finali e le operazioni di trasporto, raggruppamento
e deposito dei R.A.E.E. presso i centri di raccolta sono svolte
in modo da ottimizzare la preparazione al riutilizzo e/o il riciclaggio
delle apparecchiature e dei loro componenti, salvaguardandone
l'integrità al fine di consentirne la messa in sicurezza.
5. Le operazioni e le modalità di conferimento
e raccolta dei R.A.E.E. devono comunque essere conformi a quanto
stabilito nel decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, nel decreto
legislativo 14 marzo 2014 n. 49 e nei relativi decreti applicativi.
6. Il presente articolo non si applica ai RAEE
professionali i quali, non costituendo rifiuti urbani, devono
essere gestiti nel rispetto della specifica normativa di settore.
1. È vietato depositare all'interno
o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere
conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente agli impianti
autorizzati allo specifico trattamento, utilizzando idonei mezzi
di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti
da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici,
è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati
presso i Centri di Raccolta, nel rispetto delle modalità
stabilite dal Gestore ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 4,
del presente Regolamento.
1. Ai sensi degli articoli 183, comma 1, b-ter),
punto 6 e 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti cimiteriali
sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal
D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i., sono raggruppabili nelle
seguenti categorie:
a. rifiuti da esumazione ed
estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui
contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione
(assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli
religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della
cassa come ad esempio le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture
e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti
nel cofano, resti metallici di casse come ad esempio zinco e piombo);
b. rifiuti derivanti da altre
attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti
da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e
similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima
della cremazione, tumulazione od inumazione);
c. sono ricompresi tra i rifiuti
urbani anche i rifiuti derivanti da ordinaria attività
cimiteriale quali i fiori secchi, il verde, le corone, le carte,
i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree
di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, per i quali
si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di
cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono rifiuti che devono
essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, trasportati
in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da
quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti
urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la
scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità
del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di
rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in
apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione
che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati
al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento
dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
deve favorire il recupero dei resti metallici e deve essere condotta
con modalità che garantiscano l'abbattimento delle esalazioni
odorose dei medesimi. I rifiuti provenienti da altre attività
cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente comma 1, possono
essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale,
avviati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
3. Il presente Regolamento non si applica alle
parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da
attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate
dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i..
1. Gli uffici comunali competenti al rilascio
di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali o di
aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio
delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i relativi
servizi di raccolta.
2. Anche per tali attività, la raccolta
deve prevedere forme di conferimento differenziato.
1. Al fine di stabilire quanto richiesto dall'articolo
198 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la pesata dei
rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere
effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di
destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare
ulteriori pesate aggiuntive dei propri mezzi, finalizzate ad applicare
opportuni criteri di proporzionalità, con lo scopo di poter
determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle
singole Circoscrizioni cittadine.
1. I servizi di spazzamento, così come
definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per
gli utenti di cui al successivo articolo 31, sono assicurati all'interno
del perimetro comunale limitatamente a:
a. strade e piazze classificate
come comunali;
b. tratti urbani di strade
provinciali e statali;
c. strade private soggette
ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico
transito senza limitazioni di sorta e dotate di caratteristiche
idonee all'attività di igiene urbana;
d. aree pedonali, a verde pubblico
e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso
pubblico, compresi i parchi (qualora non gestiti da altri Servizi
della Città o da soggetti privati), gli spazi verdi di
arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili (qualora non gestite
dalle Circoscrizioni);
e. pulizia di alcuni tratti
di sponda dei fiumi Po e Dora, consistente nell'asporto di ogni
genere di rifiuto presente sulle sponde erbose normalmente non
fruibili dalla cittadinanza;
f. aree pubbliche scoperte
e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano
in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. Il gestore del servizio organizza i seguenti
interventi di igiene urbana, elencati a titolo esemplificativo
e non esaustivo:
a. lavaggio delle strade, delle
gallerie e dei sottopassi, nonché la pulizia, il lavaggio,
la disinfezione degli orinatoi pubblici;
b. diserbo stradale, limitatamente
al solo tratto della zanella (piede del cordolo stradale) del
marciapiede. Non sono contemplati i marciapiedi, ad eccezione
di quei tratti che costeggiano giardini e parchi pubblici;
c. sgrigliatura delle griglie
di deflusso delle caditoie e dei tombini stradali, in collaborazione
con il gestore delle acque pubbliche, che interviene all'interno
degli stessi;
d. interventi di derattizzazione,
deblattizzazione e rimozione di favi di vespe e calabroni presenti
in aree pubbliche della Città;
e. rimozione e smaltimento
dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private
comunque soggette ad uso pubblico, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 44.
3. Il Gestore, su richiesta della città,
attiva altri servizi operativi quali, ad esempio:
a. raccolta e demolizione carcasse
d'auto;
b. pulizia di tratti viabili
a seguito di esondazioni;
c. rimozione graffiti su edifici
pubblici della Città di Torino.
1. È fatto obbligo a chiunque eserciti
attività di qualsiasi specie (ogni attività di occupazione
temporanea del suolo a cura di privati cittadini, per scopi personali,
o persone giuridiche, per scopi correlati alla relativa attività)
mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente,
su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla
costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante,
sino ad una distanza non inferiore a due metri (nota 7).
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico
sussiste per chiunque lo imbratti a seguito dello svolgimento
di una propria attività (senza occupazione di suolo), anche
temporanea (nota 7).
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti
attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla
pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere
alla costante pulizia del tratto di marciapiedi, sia rialzati
che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), prospicienti
l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza
ed ampiezza, sino alla sede stradale.
Ai fini del presente comma, per attività di qualsiasi specie
si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il
proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i
condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento
della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile
di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla
sede stradale. La collaborazione dei soggetti di cui sopra si
intende riferita alla rimozione di rifiuti minuti, mentre spetta
alla Città, tramite il Gestore, la gestione di rifiuti
ingombranti, pericolosi o di difficile gestione autonoma (vernici,
solventi, olii, ecc.).
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari
o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo
di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia
costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto
di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per
il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia (nota
7).
6. I rifiuti raccolti durante le attività
di pulizia di cui al presente articolo sono conferiti con modalità
differenziata negli appositi contenitori. Resta fermo il divieto
di spostare i rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle
operazioni di pulizia del suolo di pertinenza.
7. I proprietari di aree private non recintate
in conformità al Regolamento edilizio e confinanti con
pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia
delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano
stati depositati anche da terzi.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata
a cura del Gestore e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento,
è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque
titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di
sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo
istituiti (nota 7).
1. La Città di Torino riconosce il
valore ambientale e sociale delle iniziative volontarie di pulizia
e raccolta rifiuti abbandonati (attività di clean up, plogging,
giornate ecologiche) e ne supporta, nell'ambito dei protocolli
d'intesa con il Gestore, l'organizzazione e la realizzazione.
2. Le indicazioni per l'organizzazione delle
suddette attività e le modalità di supporto logistico-operativo
sono definite dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione, e
comunicate agli organizzatori richiedenti.
3. Fermo restando quanto più dettagliatamente
indicato dal gestore ai sensi del precedente comma, la tipologia
di rifiuti che possono essere raccolti è costituita esclusivamente
da rifiuti urbani non pericolosi (a carattere esemplificativo,
mozziconi di sigarette, scontrini, bottigliette, imballaggi di
plastica e metallo, etc.), mentre non possono in alcun modo essere
oggetto di raccolta:
a. i rifiuti urbani pericolosi
come, ad esempio, batterie auto/moto, bombole gas, estintori,
insetticidi e antiparassitari etc.;
b. gli scarti di lavorazione
edile come, ad esempio, rifiuti contenente amianto, fibrocemento,
carta catramata, lana di Roccia etc.;
c. rifiuti residui non valorizzabili
come, ad esempio, oli minerali motore, pneumatici auto/moto, inerti
misti, plastiche ingombranti (es. parti auto), etc.;
d. nonché tutti i rifiuti
aventi natura ignota.
Una volta individuati i rifiuti di cui alle precedenti lettere,
va fatta apposita segnalazione al gestore che provvede alla raccolta/trasporto
e relativo smaltimento, laddove i medesimi si trovino su suolo
pubblico. Nel caso di raccolta di ingombranti si fa presente che
è necessario disporre dei relativi mezzi per il trasporto
e delle relative autorizzazioni allo stesso. I rifiuti raccolti
vanno differenziati sulla base delle disposizioni del presente
Regolamento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal gestore
al momento dell'organizzazione dell'evento.
4. Gli organizzatori dell'iniziativa di raccolta
dei rifiuti sono responsabili di eventuali danni arrecati a persone,
cose e ambiente e manlevano il Comune di Torino da ogni responsabilità
civile e penale derivante dall'iniziativa. Eventuali spese dirette
o indirette derivanti dall'attività saranno a carico del
soggetto organizzatore.
1. Al fine di garantire il mantenimento della
pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate,
il gestore del servizio provvede ad installare appositi cestini
portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro
pulizia.
2. I cestini portarifiuti devono, sul piano tipologico,
avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è
vietata l'affissione di adesivi o l'esecuzione di scritte non
autorizzate dall'Amministrazione.
3. I cestini portarifiuti sono destinati esclusivamente
al conferimento di rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli
utenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scontrini,
mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti
di carta. Pertanto è fatto divieto conferirvi altre tipologie
di rifiuti.
4. I titolari di esercizi commerciali, davanti
ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti,
devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità
da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
Detti contenitori, opportunamente muniti di sacchetto, devono
essere assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento
e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi (nota
7).
5. Al fine di migliorare la pulizia e il decoro,
l'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto gestore,
potrà prevedere tipologie di cestini, anche a carattere
sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei
rifiuti. In tal caso, si rimanda a quanto previsto al precedente
articolo 9 comma 4.
6. Lo svuotamento e la pulizia dei cestini portarifiuti
avvengono a cura del soggetto gestore e sono disciplinate dal
Piano di Lavoro annuale, nel rispetto del Contratto di Servizio.
7. Qualora vengano realizzate sul territorio
cittadino opere urbanistiche che, a scomputo, prevedano il posizionamento
di cestini portarifiuti, le tipologie e il numero di questi ultimi
dovranno essere concordati con il gestore del servizio.
1. A salvaguardia della pulizia e del decoro
della Città, è vietato depositare ovvero collocare
nello spazio urbano, senza preventiva concessione di suolo pubblico,
opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali,
stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità
self service (nota 5).
2. É vietato lasciare e collocare sui
veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili (nota 5).
Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo
e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture
fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono
collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio
occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50
litri per il deposito dei rifiuti minuti (nota 7).
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare
l'autore della violazione, risponderà in solido il legale
rappresentante della Società redattrice ovvero, in mancanza,
il soggetto beneficiario della pubblicità.
1. Le attività di gestione dei rifiuti
urbani nelle aree pubbliche cittadine destinate al commercio si
conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento;
in particolare, devono essere assicurate forme di conferimento
e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta
differenziata possibile.
2. Gli operatori dei mercati, ivi compresi quelli
straordinari, devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio
della loro attività, man mano che si producono, secondo
le modalità concordate tra tutti gli interessati (Città,
operatori mercatali e gestore del servizio) per ciascun mercato.
Dette modalità si conformano ai principi generali di cui
al presente articolo, nonché alle disposizioni contenute
in specifici progetti, ordinanze e altri Regolamenti comunali.
In particolare, è fatto obbligo:
a. conferire l'imballaggio
secco misto negli appositi sacchi consegnati periodicamente dal
Gestore;
b. conferire il rifiuto organico
prodotto presso le attrezzature disponibili;
c. accatastare il cassettame
misto nelle apposite aree indicate dal Gestore.
3. Al termine dell'attività di vendita,
gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area
in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non
inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo
le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono inoltre sgomberare le
aree in concessione da veicoli ed altre attrezzature utilizzate
per l'esercizio dell'attività, entro 60 minuti dall'ora
di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche
autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive
due ore è vietata la sosta dei veicoli onde consentire
le attività di raccolta rifiuti e nettezza delle aree a
cura del Gestore.
5. Gli operatori delle aree di copertura commerciale,
al termine delle operazioni di vendita, devono effettuare, anche
in collaborazione con gli eventuali altri operatori presenti sull'area,
la pulizia di tutta l'area di copertura commerciale e delle sue
immediate adiacenze, nonché conferire i rifiuti prodotti
secondo le modalità stabilite d'intesa con il gestore del
servizio di raccolta rifiuti. Gli stessi operatori devono, inoltre,
effettuare la pulizia delle griglie di scolo delle acque, ove
presenti ed utilizzate, ed il lavaggio del plateatico, ove occorrente.
6. Gli obblighi di cui al precedente comma valgono
per i mercati periodici o di vendita diretta da parte dei produttori
agricoli, autorizzati e comunicati al gestore del servizio ai
sensi dell'articolo 28. Le modalità di esecuzione dei servizi
di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti
interessati.
1. Ai sensi del presente articolo, si considerano
eventi pubblici feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale,
culturale, sportivo, politico (fatte salve le campagne elettorali),
feste di via, mercati periodici tematici ed ogni altra manifestazione
che si svolga in aree pubbliche o di uso pubblico, per i quali
si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.
2. I rifiuti prodotti durante l'evento devono
essere rimossi e smaltiti in modo differenziato ed in nessun caso
depositati o abbandonati sul luogo della manifestazione.
3. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da
leggi e Regolamenti vigenti, gli organizzatori sono da considerarsi
responsabili dei rifiuti generati direttamente dall'evento, o
conseguenti al connesso afflusso di cittadini. Pertanto, sono
tenuti a:
a. prevedere azioni per la
riduzione della produzione di rifiuti dell'evento;
b. organizzare opportuni sistemi
di raccolta differenziata, fatte salve le eventuali prescrizioni
di cui al successivo comma 4;
c. mantenere pulite con continuità
le aree interessate durante la manifestazione e al termine della
stessa.
4. Qualunque onere connesso al potenziamento
o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato
dal gestore e conseguente allo svolgimento della manifestazione,
è a carico degli organizzatori. In tale fattispecie sono
compresi eventuali interventi straordinari legati a prescrizioni
di Questura e/o Prefettura in ordine a problematiche connesse
alla sicurezza dei luoghi interessati alla manifestazione (per
esempio, chiusura e/o rimozione di cassonetti e/o cestini e relativi
ripristini, posizionamento e svuotamento di cestini con sacco
a vista, ecc.). Tali interventi straordinari costituiranno oggetto
di specifica fatturazione del Gestore indirizzata all'Organizzatore
dell'Evento.
5. Il gestore del servizio può avvalersi,
in fase di accertamento dello stato dei luoghi, dell'intervento
del Corpo di Polizia Municipale della Città, il quale,
rilevate eventuali violazioni, provvederà ad applicare
le sanzioni amministrative previste.
6. Gli organizzatori sono tenuti a comunicare
il programma delle iniziative indirizzandolo al competente Servizio
Rifiuti della Città, con un preavviso di almeno dieci giorni
lavorativi, corredato da una dichiarazione in cui deve essere
indicato:
a. il programma dettagliato
delle iniziative;
b. le azioni di prevenzione
della produzione di rifiuti e le modalità di pulizia, raccolta
e smaltimento rifiuti dalle aree occupate che saranno adottate
durante ed al termine di ogni giornata di manifestazione.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo
di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni
solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di conferirle
nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, in modo da mantenere
e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo (nota 8).
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste
per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino,
area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale (nota
8).
3. I proprietari e/o detentori di cani che si
trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere dotati
di idonei sacchetti, con o senza paletta, per una igienica raccolta
o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Tale
obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone:
non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi
difficoltà motorie (nota 8).
4. Il gestore del servizio, salvo gli obblighi
altrimenti ascrivibili ai frontisti, provvede alla rimozione e
allo smaltimento degli escrementi di animali abbandonati in aree
pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. Restano esclusi dalla disciplina del presente
articolo, in quanto non configurabili come rifiuti urbani, i rifiuti
di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre
2009, nonché i letami, compresi gli escrementi animali
in aree di sosta annessi ai macelli, i fanghi e i reflui zootecnici,
i cui produttori devono provvedere allo smaltimento a proprio
onere e spese.
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico
e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che
diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione
di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni
ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia
dell'area.
2. In caso di inosservanza, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 31 comma 2, la pulizia sarà effettuata
direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento
ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.
1. Chiunque utilizzi aree pubbliche o ad uso
pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione
o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato
a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra
da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento
e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente
comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali
e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività
è altresì tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione
dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada prospicienti
e limitrofi ai passi carrai oggetto di transito di automezzi adibiti
ai lavori di cantiere.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso
di costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione
equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la
produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni,
ecc., dovranno comunicare alla Divisione Edilizia Privata e, per
conoscenza, alla Divisione Qualità Ambiente quali forme
di rimozione ditali materiali intendono mettere in atto, quali
misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono
adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono
servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare
agli uffici competenti l'avvenuto corretto smaltimento/riciclaggio.
4. Qualora i cantieri interferiscano con le aree
in cui sono posizionati i contenitori e/o i cestini per la raccolta
dei rifiuti urbani, i titolari sono tenuti ad informare il soggetto
gestore almeno10 giorni prima dell'allestimento del cantiere,
in modo da consentire allo stesso l'eventuale spostamento delle
attrezzature, l'informazione agli utenti e il ricollocamento dei
contenitori in altra area. A fine lavori il soggetto richiedente
è tenuto, inoltre, all'eventuale ripristino delle piazzole
e/o della segnaletica, a propria cura e spese. In caso di necessità
di spostamento di ecoisole smart ad accesso controllato o dei
contenitori interrati, è fatto obbligo rivolgersi al Gestore
del servizio che eseguirà l'intervento a titolo oneroso
per il richiedente.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
36 commi 2 e 3 del presente Regolamento, le aree occupate da spettacoli
viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante
l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.
2. Il provvedimento di temporanea concessione
in uso dell'area deve contenere le modalità di raccolta
differenziata e conferimento di tutti i rifiuti prodotti, ivi
incluse le materie fecali e i liquami animali. Tali modalità
devono tenere in considerazione sia i rifiuti prodotti dall'afflusso
di pubblico sia quelli derivanti dalla permanenza in loco delle
carovane.
3. Qualunque onere connesso al potenziamento
o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato
dal gestore e conseguente allo svolgimento della manifestazione,
è a carico degli organizzatori.
1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine
e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale
e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso
di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine
di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture
per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È fatto obbligo ai titolari di provvedere
al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti
allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione
dei rifiuti stessi, nel rispetto delle modalità di raccolta
differenziata, nei contenitori messi a disposizione dal gestore
del servizio. In particolare, gli ospiti devono essere informati
circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.
1. I terreni e gli eventuali immobili insistenti
sui medesimi, qualunque sia l'uso e la destinazione ed anche se
non utilizzati, devono essere conservati costantemente puliti
e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura del proprietario
o comunque del titolare di ogni diritto reale e personale su di
essi.
2. Spetta a quest'ultimi l'adozione di misure
volte a prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti (installazione
di recinzioni, cancelli e cartelli che impediscano o comunque
rendano difficoltoso l'accesso all'area), anche nell'ottica di
prevenire eventuali profili di responsabilità colposa,
da accertare in contraddittorio ai sensi di quanto previsto al
successivo articolo 44.
1. Nel rispetto della normativa vigente e
fatta salva l'applicabilità di altre norme regolamentari,
è vietato abbandonare e depositare senza autorizzazione
rifiuti sul suolo e nel suolo, in aree pubbliche e private.
2. Ferma restando la disciplina di cui alla parte
VI del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, l'avvio a recupero o lo
smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi
spetta:
a) al responsabile dell'abbandono,
qualora identificato;
b) nel caso in cui non sia
possibile individuare il responsabile dell'abbandono, al proprietario
dell'area privata oggetto di abbandono o al titolare di diritti
reali o personali di godimento su di essa, qualora sia accertata,
in contraddittorio con gli stessi, la loro responsabilità
dolosa o colposa;
c) al gestore del servizio,
quando i rifiuti di qualunque natura sono abbandonati su aree
pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico
nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi i poteri di rivalsa
nei confronti dell'autore dell'abbandono eventualmente identificato
e fermi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente
Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. il Dirigente del competente Servizio adotta
idoneo avvio di procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza,
con la quale il Sindaco ordina ai soggetti responsabili in proprio
o in solido, individuati alle lettere a) e b) del precedente comma,
di provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali
operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento
sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, tramite il gestore
del servizio, a darne esecuzione in via sostitutiva, con potere
di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino
elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità
ambientale, la Città potrà disporre affinché
il gestore del servizio esegua direttamente l'intervento in via
di urgenza, salvi i poteri di rivalsa verso i responsabili.
6. Salvo che il fatto, tenuto conto dei differenti
beni giuridici tutelati e dell'offensività della condotta,
sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del presente
Regolamento (Divieto di abbandono o deposito dei rifiuti al di
fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore
per il conferimento), dell'articolo 36, commi 2 e 3 (Divieto di
abbandono rifiuti sul luogo della manifestazione), del successivo
articolo 45 e dell'articolo 15 del Codice della Strada (Atti vietati),
nonché sulla base di ulteriori norme speciali, la violazione
del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi degli
articoli 255 comma 1 e 256 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare
sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini,
fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare,
ecc.
2. È fatto, altresì, divieto a
chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti
da fumo.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1
e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'articolo 255, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006. Se la
violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
1. Fermi restando gli obblighi informativi
posti a carico del gestore dalla Normativa vigente e dai provvedimenti
della competente autorità di Regolazione (ARERA), per il
conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del
presente Regolamento, il gestore del servizio è tenuto,
con le modalità più appropriate:
a. a pubblicizzare le modalità,
le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi
erogati;
b. a realizzare campagne di
sensibilizzazione ed informazione ai cittadini, in particolare
per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione
dell'attivazione di nuovi servizi;
c. ad istituire un servizio
di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde;
d. a divulgare i risultati
quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza
semestrale;
e. a stampare scritte o immagini
chiare da applicare sui contenitori per la raccolta, per agevolare
il corretto conferimento dei materiali.
2. Il gestore deve erogare il servizio con modalità
che rispettino gli scenari di qualità prescelti. Inoltre,
deve essere garantita la partecipazione dei cittadini, anche nelle
forme associative riconosciute dalla legge, alle procedure di
valutazione dei parametri qualitativi del servizio erogato. A
tal fine, il CAV Torino deve dotarsi di una Carta della Qualità
dei Servizi integrata conforme alla normativa vigente. Tale Carta,
redatta con il concorso dei Gestori (Gestore operativo e Gestore
Tariffario) e pubblicizzata anche d'intesa con le Associazioni
dei Consumatori e imprenditoriali interessate, deve indicare i
livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza
può legittimamente attendersi dai Gestori, le modalità
di accesso alle informazioni garantite, le modalità per
proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie
per il riconoscimento dei propri diritti.
3. Il CAV Torino è tenuto ad istituire
adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi
erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne
i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle
finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente
Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione
a tutti gli utenti, la Città di Torino, attraverso il Gestore,
si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione,
capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti
e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni
utenza.
5. L'Amministrazione, tramite i propri Assessorati
competenti, valuterà costantemente la qualità dei
servizi svolti, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi
raggiunti come previsti dalle Leggi e Direttive vigenti.
6. Il Consiglio Comunale, tramite le convocazioni
nelle competenti Commissioni, è informato annualmente sullo
stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi,
sulle soluzioni adottate e percorribili.
1. Il compito di far osservare le disposizioni
del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti
del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale
e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri
funzionari comunali/accertatori ambientali o agli ispettori ecologici/accertatori
ambientali del gestore del servizio, a funzionari delle Aziende
Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste
dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto
da specifica convenzione con la Città, a personale di altri
enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale,
e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto
dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di
cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici
descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò
sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni
di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili
delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni
del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti
ad altri Corpi od Organi di Vigilanza, quali, a titolo non esaustivo,
la Polizia di Stato, Il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia
Metropolitana, la Guardia di Finanza, etc.
1. La Città di Torino, tramite il Gestore
del Servizio ed in collaborazione con le Associazioni rappresentative
per le persone con disabilità, studia e realizza soluzioni
modificative, migliorative ed integrative dei servizi di igiene
urbana e raccolta rifiuti, sulla base di programmi di verifica
delle specifiche esigenze delle persone con disabilità,
verificandone la fattibilità tecnico-economica.
2. Il gestore del servizio, sulla base di quanto
disposto al comma precedente, adotta le soluzioni organizzative,
di informazione e sensibilizzazione idonee a supportare il soddisfacimento
delle esigenze delle persone con disabilità.
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento
si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme
contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana
nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano
sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento,
si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia
Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione
dei rifiuti.
2. La successiva adozione di norme di legge aventi
efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento
determinerà il superamento e dunque la disapplicazione
delle norme regolamentari che risultassero in contrasto con le
medesime.
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da Codice dell'Ambiente, Codice della Strada e altre norme statali o regionali di settore, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimi e massimi specificati nella tabella di cui all'allegato A.
Note:
(3) cfr. articolo 137 del Regolamento Municipale d'Igiene;
(4) cfr. articolo 10 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(5) cfr. articolo 7 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(6) cfr. articolo 193 D.Lgs. 152/2006 e smi;
(7) cfr. articolo 9 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(8) cfr. articolo 24 del Regolamento per la tutela ed il benessere
degli animali in Città;
(9) cfr. articolo 31 del Regolamento Edilizio.
Note:
(3) cfr. articolo 137 del Regolamento Municipale d'Igiene;
(4) cfr. articolo 10 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(5) cfr. articolo 7 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(6) cfr. Deliberazione Giunta Regionale 2 giugno 1997 n. 122/19675;
(7) cfr. articolo 9 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(8) cfr. articolo 53 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana.
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Realizzazione di canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti | articolo 9, comma 2 |
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Realizzazione e utilizzo di fosse per la conservazione dei rifiuti | articolo 9, comma 3 |
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Conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata | articolo 9, comma 4 |
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Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati | articolo 9, comma 6 primo periodo |
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Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori quand'anche gli stessi siano colmi | articolo 9, comma 6 secondo periodo |
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Conferimento dei rifiuti ingombranti, di cui all'art. 24, nei contenitori per i rifiuti urbani o presso di essi o comunque in violazione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio | articolo 9, comma 8 |
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Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi, di macerie, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta | articolo 9, commi 9 e 10 |
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Mancato svuotamento o pulizia dei contenitori | articolo 10, comma 2 |
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Mancata indicazione delle istruzioni di conferimento sui contenitori o istruzioni non leggibili | articolo 10, comma 5 |
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Manomissione, danneggiamento e imbrattamento dei contenitori dei rifiuti urbani | articolo 10, comma 6, primo periodo |
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Affissione e collocazione di etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari sugli stessi, nonché spostamento dei medesimi senza avallo del Gestore | articolo 10, comma 6, secondo periodo |
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Deposito di oggetti o parcheggio di veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in prossimità degli stessi in posizione tale da intralciare la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza. | articolo 10, comma 8 |
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Mancata comunicazione al gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori | Articolo 10, comma 10, primo periodo |
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Mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica | articolo 10, comma 10, secondo periodo |
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Mancata osservanza dell'obbligo di posizionamento dei contenitori da parte del condominio o dell'utente | articolo 10 ter, comma 2 |
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Impedimento all'accessibilità e mancata esposizione e/o ritiro all'interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell'utente | articolo 10 ter, comma 3 |
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Conferimento presso contenitori diversi da quelli assegnati | articolo 10 quinquies, comma 5 |
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Conferimento improprio di rifiuti in violazione delle specifiche modalità di conferimento stabilite nei successivi articoli dedicati ai singoli servizi di raccolta (art. 14, 15, 16, 17, 18, 20 ss.) o indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore | articolo 13, comma 4 |
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Mancata predisposizione, da parte dei titolari e/o gestori di esercizi commerciali, di esercizi ricettivi, di associazioni ed assimilati, di appositi contenitori per la raccolta differenziata, sia negli spazi destinati al pubblico sia in quelli adibiti alle attività lavorative, con specifico riferimento alle frazioni di rifiuti effettivamente prodotte | articolo 13, comma 5 |
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Mancato rispetto dell'obbligo, da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie (con occupazione temporanea del suolo) mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri | articolo 31, comma 1 |
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Mancato rispetto dell'obbligo della pulizia del suolo pubblico da parte di chiunque lo imbratti a seguito dello svolgimento di una propria attività (senza occupazione di suolo), anche temporanea | articolo 31, comma 2 |
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Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi | articolo 31, commi 3 e 5 |
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Spostamento dei rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza | articolo 31, comma 6 |
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Mancato rispetto dell'obbligo, da parte dei proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi | articolo 31, comma 7 |
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Conferimento di rifiuti non minuti all'interno dei cestini stradali. | articolo 33, comma 3 |
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Mancata collocazione sulla soglia, da parte dei titolari di esercizi commerciali davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, di contenitori di capacità da 50 a 80 litri e mancato travaso del relativo contenuto con adeguata frequenza. | articolo 33, comma 4 |
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Deposito o collocazione di volantini o simili su suolo pubblico, senza preventiva autorizzazione, o comunque sui veicoli in sosta | articolo 34, commi 1, 2 e 4 |
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Mancato rispetto, da parte di chi esercita un'attività di volantinaggio protratta nel tempo e svolta in chioschi, edicole o con altre strutture fisse o mobili, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti | articolo 34, comma 3 |
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Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori delle aree pubbliche destinate al commercio rispetto alle modalità stabilite | articolo 35, comma 2 |
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Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati | articolo 35, commi 3 e 4 |
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Mancato rispetto dell'obbligo, da parte degli operatori delle aree di copertura commerciale nonché dei mercati periodici o di vendita diretta di prodotti agricoli, di pulizia delle stesse al termine delle operazioni di vendita e di corretto conferimento dei rifiuti prodotti | articolo 35, comma 5 e 6 |
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Deposito o abbandono di rifiuti sul luogo della manifestazione e mancato rispetto dell'obbligo di pulizia delle aree interessate | articolo 36, commi 2 e 3 |
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Mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative al competente Settore rifiuti della Città | articolo 36, comma 6 |
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Mancato rispetto dell'obbligo, da parte dei proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani, di ripristinare il sito raccogliendo le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e depositandole nei contenitori per i rifiuti indifferenziati | articolo 37 comma 1 |
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Mancata dotazione di idonei sacchetti per la raccolta delle deiezioni | articolo 37, comma 3 |
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Mancato rispetto dell'obbligo, da parte di chiunque utilizzi aree pubbliche o ad uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti. | articolo 39, commi 1 e 2 |
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Mancata comunicazione agli uffici competenti | articolo 39, comma 3 |
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Mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Gestore del Servizio della data di inizio dell'attività stagionale | articolo 41, comma 1 |
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Impropria gestione degli eventuali contenitori allestiti all'interno dell'area di pertinenza | articolo 41, comma 2, primo periodo |
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Mancata informazione all'utenza degli obblighi di raccolta differenziata | articolo 41, comma 2, secondo periodo |
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