N. 280

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 (mecc. 2001 12136/21) esecutiva dal 24 giugno 2002. Omologazione ASL 1 Torino 9 ottobre 2002. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005 (mecc. 2004 11826/112) esecutiva dal 4 aprile 2005, in vigore dal 10 ottobre 2005 e 24 febbraio 2025 (DEL 85/2025) esecutiva dal 11 marzo 2025.

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INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani
Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti
Articolo 5 - Recupero dei rifiuti
Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti
Articolo 7 - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA
Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta
Articolo 9 - Conferimenti
Articolo 10 - Contenitori e modalità per la raccolta
Articolo 10 bis- Contenitori per la raccolta stradale
Articolo 10 ter- Contenitori per la raccolta domiciliare "Porta a Porta"
Articolo 10 quater- Contenitori interrati per la raccolta domiciliare dei rifiuti
Articolo 10 quinquies - Ecoisole smart ad accesso controllato per la raccolta domiciliare
Articolo 11 - Operazioni di raccolta
Articolo 12 - Trasporto
Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate
Articolo 13 bis - Centri di raccolta
Articolo 13 ter - Centri del riuso
Articolo 14 - Servizio di raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici
Articolo 15 - Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata
Articolo 16 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde
Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica
Articolo 18 bis - Condizioni per l'autocompostaggio, per il compostaggio di comunità e per il compostaggio locale
Articolo 19 - Raccolta del rifiuto indifferenziato non recuperabile
Articolo 20 - Raccolta differenziata di batterie e accumulatori
Articolo 21 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
Articolo 22 - Raccolta differenziata delle siringhe
Articolo 23 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati
Articolo 23 bis - Raccolta degli oli vegetali esausti di uso domestico
Articolo 24 - Rifiuti ingombranti
Articolo 25 - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
Articolo 26 - Rifiuti inerti
Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
Articolo 28 - Attività non continuative
Articolo 29 - Pesata dei rifiuti urbani

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO
Articolo 30 - Criteri organizzativi per i servizi di igiene urbana
Articolo 31 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
Articolo 32 - Iniziative volontarie di pulizia e raccolta rifiuti abbandonati
Articolo 33 - Cestini portarifiuti
Articolo 34 - Volantinaggio
Articolo 35 - Aree pubbliche destinate al commercio
Articolo 36 - Eventi pubblici
Articolo 37 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
Articolo 38 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
Articolo 39 - Cantieri
Articolo 40 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
Articolo 41 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi
Articolo 42 - Aree per nomadi
Articolo 43 - Aree private
Articolo 44 - Abbandono e scarico abusivo di rifiuti su aree pubbliche e private
Articolo 45 - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo

TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46 - Informazione
Articolo 47 - Vigilanza
Articolo 48- Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti di persone con disabilità
Articolo 49 - Osservanza dei Regolamenti
Articolo 50 - Sistema sanzionatorio

Allegato A


TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.   Il presente Regolamento, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino conformemente alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti ed ai criteri ed indirizzi previsti dalla programmazione regionale di settore.

Articolo 2 - Definizioni

1.   Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
   a)   "Autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
   b)   "Carta della Qualità": documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
   c)   "Compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
   d)   "Compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
   e)   "Compostaggio locale": attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall'articolo 214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
   f)   "Consorzio di Area Vasta Torino" (CAV Torino): consorzio pubblico per il governo della gestione dei rifiuti, coincidente con la Città di Torino, esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (articolo 8 LR 1/18);
   g)   "Centro Ambientale Mobile (CAM)": automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio, collocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione;
   h)   "Centro di Raccolta (CdR)": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee ai fini del trasporto agli impianti di recupero e trattamento, dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche, sulla base della disciplina vigente e delle indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico. La disciplina dei centri di raccolta è attualmente definita dal DM 8 aprile 2008;
   i)   "Centro del Riuso": spazio presidiato allestito per il conferimento, l'esposizione, la messa a disposizione, finalizzata al ritiro da parte di altri utenti interessati, di beni usati che, ormai non più di interesse per il proprietario, conservando ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti, sono suscettibili di riutilizzo. Tale centro costituisce luogo di promozione dell'economia circolare;
   j)   "Conferimento": le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
   k)   "Contenitori": qualsiasi dotazione posizionata/fornita dal Gestore del servizio (es. cassonetti, bidoncini, cestini porta rifiuti) ai fini del conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
   l)   "Contratto di servizio": documento recante l'accordo concessorio stipulato tra la Città di Torino ed il gestore del servizio di igiene urbana. Esso regola il rapporto tra le parti, per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ed igiene urbana;
   m)   "Ecoisole smart ad accesso controllato": contenitori informatizzati, uno per ogni frazione di rifiuto, collocati permanentemente su suolo pubblico che permettono, essendo utilizzabili attraverso una personale tessera elettronica, l'identificazione dell'utente che vi conferisce. Ciascuna ecoisola, identificata da un adesivo con un numero, è "dedicata", vale a dire dimensionata per raccogliere la produzione di rifiuti di un numero ben definito di utenze a cui la stessa è associata;
   n)   "Gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, compresa la cernita, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni;
   o)   "Gestore del Servizio": affidatario/affidatari dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e di igiene del suolo;
   p)   "Piano di lavoro annuale": documento previsto dal Contratto di servizio, contenente l'elenco delle prestazioni fornite dal Gestore del Servizio alla Città di Torino, corredato dei relativi prezzi unitari e delle schede di definizione tecnica;
   q)   "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
   r)   "Prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono:
      i)   la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
      ii)   gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
      iii)   il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
   s)   "Raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi inclusa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento;
   t)   "Raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base alla sua natura e tipologia, al fine di facilitarne il trattamento specifico;
   u)   "Raccolta domiciliare": sistema di raccolta che prevede l'effettuazione del servizio di raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani direttamente presso le utenze tramite l'utilizzo di contenitori o sacchi specificamente dedicati. La raccolta domiciliare, sulla base delle modalità di conferimento dei rifiuti e del posizionamento dei contenitori, si distingue in:
      -   internalizzata: le frazioni di rifiuti urbani sono depositate in contenitori e/o conferite in sacchi posizionati presso le pertinenze delle abitazioni delle utenze servite; i contenitori e i sacchi sono esposti, nei giorni e orari prestabili, in punti accessibili ai mezzi di raccolta (Raccolta Porta a Porta);
      -   esternalizzata: le frazioni di rifiuti urbani sono depositate in contenitori (anche interrati e/o seminterrati e press-container), muniti di appositi sistemi di chiusura, posizionati sul suolo pubblico nelle immediate adiacenze delle utenze servite, riservati all'esclusivo utilizzo delle utenze alle quali tali attrezzature sono dedicate;
   v)   "Raccolta stradale dei rifiuti": la raccolta dei rifiuti urbani effettuata tramite contenitori a libero accesso, posti su suolo pubblico e privi di sistema di riconoscimento dell'utente conferente;
   w)   "RAEE": Apparecchiature elettriche o elettroniche qualificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento del conferimento;
   x)   "Recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
   y)   "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
   z)   "Rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
   aa)   "Rifiuto ingombrante": quel rifiuto di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole, è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo;
   bb)   "Riuso/riutilizzo/reimpiego": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
   cc)   "Smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
   dd)   "Spazzamento": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
   ee)   "Trasporto": le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
   ff)   "Trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento
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Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1.   La gestione dei rifiuti urbani, disciplinata dal presente Regolamento, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza dei seguenti principi generali, volti al perseguimento della transizione ecologica e dell'economia circolare:
   a)   deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
b)   deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
      i   senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
      ii   senza causare inconvenienti da rumori o odori;
      iii   senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
      iv   senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
   c) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
   d) nel rispetto della gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
   e) si conforma al principio comunitario "chi inquina paga" ed ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti
   f) rispetta i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
2.   La Città di Torino effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del servizio, che demanda le proprie articolazioni economico-operative al Piano di Lavoro tecnico, approvato ogni anno dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1.   La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
   a)   prevenzione;
   b)   preparazione per il riutilizzo;
   c)   riciclaggio;
   d)   recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
   e)   smaltimento;
2.   La Città di Torino, nell'esercizio delle proprie competenze, si impegna ad adottare, di concerto con il gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
   a)   la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, sistemi di calcolo dell'impronta di carbonio e analisi del ciclo di vita dei prodotti ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;
   b)   azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico;
   c)   la promozione di centri di riutilizzo;
   d)   la determinazione di condizioni di appalto e criteri di valutazione che, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, valorizzino le capacità, le competenze tecniche e la messa in atto di azioni in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e di massimizzazione della riciclabilità dei beni impiegati in determinati processi;
   e)   azioni per la riduzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
   f)   la promozione di accordi e/o contratti di programma, protocolli d'intesa, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione;
   g)   l'attuazione, anche attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione, della vigente normativa di settore, in particolare le leggi nn. 166/2016 e 141/2019.

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

1.   Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
   a)   il reimpiego ed il riciclaggio;
   b)   le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
   c)   l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2.   Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
3.   È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

1.   I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2.   Sono rifiuti urbani:
   a)   i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
   b)   i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
   c)   i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
   d)   i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e)   i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
   f)   i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e;
   g)   i rifiuti accidentalmente pescati, nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi e nei fiumi.
3.   Sono rifiuti speciali:
   a.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
   b.   i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
   c.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
   d.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
   e.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
   f.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
   g.   i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
   h.   i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
   i.   i veicoli fuori uso.
4.   Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 7 - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1.   Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2.   Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3.   Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4.   Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite PEC al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5.   Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
   -   l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
   -   il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
   -   i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
   -   la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
   -   l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers;
   -   il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto.
Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI;
6.   La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, di cui al comma 5, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
7.   Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite PEC al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, nel rispetto della durata minima della fuoriuscita dal servizio pubblico di cui al precedente comma 3.
8.   L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare via PEC al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.
9.   Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.
10.   Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11.   L'esclusione della tariffa variabile verrà concessa a consuntivo con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini di cui al precedente comma 4; per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale.
12.   Considerato che i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati fuori dal servizio pubblico concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e che spetta ai Consorzi la trasmissione dei dati alla Regione, il CAV Torino, nell'esercizio dei propri poteri di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati nell'ambito delle comunicazioni trasmesse ai sensi del precedente comma 8 e di quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento TARI n. 371, si riserva di richiedere informazioni e/o documentazione anche agli impianti autorizzati che abbiano trattato quantitativi di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche all'interno del territorio della Città di Torino.

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA
Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1.   L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. Pertanto, le "prescrizioni del gestore del servizio" devono essere coerenti con il Contratto di Servizio, con il relativo Piano di lavoro annuale e con le relative schede tecniche allegate.
2.   Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti e del relativo smaltimento finale, attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre modalità di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3.   La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse (nota 3). Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme nazionali e regionali, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata dei rifiuti con sistemi di tipo domiciliare ("Porta a porta" o "ecoisole smart ad accesso controllato").
4.   L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, in un'ottica di economicità, efficienza ed efficacia.
5.   In occasione di nuove estensioni o trasformazioni dei servizi la Città adotta specifiche ordinanze dirigenziali.

Articolo 9 - Conferimenti

1.   I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore e/o del detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2.   Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani (nota 3). Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti devono risultare chiuse.
3.   Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola (nota 3) o delle compostiere per uso familiare o collettivo per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare o collettivo, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4.   In considerazione della elevata valenza sociale, ecologica ed economica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di rifiuti diversi da quelli per i quali sono stati predisposti (nota 4).
5.   A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata (nota 3) e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
6.   È vietato abbandonare o depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati.
Il divieto di cui sopra si applica anche qualora i contenitori siano colmi.
7.   Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio (nota 4). Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, gli stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio (nota 3). Tali sacchi possono avere capacità e/o colore definito a seconda della particolare tipologia di rifiuto, sulla base delle indicazioni del Gestore del Servizio.
8.   È vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti, di cui all'articolo 24, nei contenitori per i rifiuti urbani o presso di essi o comunque in violazione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio. Per il loro conferimento può essere richiesto dalle utenze domestiche il ritiro gratuito a domicilio a cura del gestore del servizio, fermo restando il conferimento alternativo presso gli appositi centri di raccolta. Tale modalità dovrà sempre essere adottata in caso di ingente quantitativo di rifiuti da conferire (nota 4).
9.   È vietato conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 6 commi 3 e 4 (speciali e pericolosi), che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge (nota 4). È vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno ai contenitori ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
10.   È vietato conferire all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente presso gli impianti autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto, che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).
11.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo. 107, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

Articolo 10 - Contenitori e modalità per la raccolta

1.   I contenitori per il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale (nota 3) e devono rispettare le specifiche tecniche definite dai relativi CAM.
2.   I contenitori devono essere svuotati e lavati nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto di Servizio e secondo le frequenze previste dal Piano di lavoro annuale e, comunque, mantenuti puliti, in modo da non creare inconvenienti igienici (nota 3). Le informazioni relative alle frequenze degli svuotamenti possono essere reperite sui canali informativi del Gestore.
3.   La precisa collocazione dei contenitori viene definita dal gestore del servizio. Inoltre, tale area di collocazione, ove posta su suolo pubblico, deve essere appositamente delimitata (nota 3).
4.   Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
5.   I contenitori posti su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada e riportare le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati, indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
6.   È vietato manomettere, danneggiare e imbrattare i contenitori dei rifiuti urbani.
È altresì vietato affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari sugli stessi, nonché spostare i medesimi contenitori senza il preventivo avallo del Gestore del Servizio.
7.   Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli amministratori degli stabili laddove nominati o, in assenza, i conduttori degli stabili interessati, possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivata sull'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità.
8.   È vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in prossimità degli stessi in posizione tale da intralciare la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza.
9.   Nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti idonei spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio, per i seguenti interventi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata.
10.   Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo, non inferiore a 10 giorni precedenti l'inizio dei lavori, nel caso in cui i medesimi comportino lo spostamento dei contenitori o ne limitino l'accessibilità. Sono tenuti, inoltre, all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica, a propria cura e spese. In caso di necessità di spostamento di ecoisole smart ad accesso controllato o dei contenitori interrati, è fatto obbligo rivolgersi al Gestore del servizio che eseguirà l'intervento a titolo oneroso per il richiedente.
11.   I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, ivi compresi i cestini portarifiuti di cui all'articolo 33, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico (nota 7).

Articolo 10 bis- Contenitori per la raccolta stradale

1.   Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o, comunque, in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2.   Restano valide, anche per questa tipologia di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Articolo 10 ter- Contenitori per la raccolta domiciliare "Porta a Porta"

1.   Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo privato, all'interno degli spazi condominiali o nelle rispettive pertinenze o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2.   Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, ricevono a titolo di comodato d'uso gratuito i contenitori ed hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentirne il posizionamento all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio, che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico (nota 3). I soggetti assegnatari sono tenuti ai doveri di custodia e rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti al condominio o alla singola proprietà.
3.   Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di permettere l'accessibilità agli operatori del Gestore, nonché di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio e nel rispetto del Codice della Strada, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili, o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore all'interno delle stesse, al fine di consentire lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
4.   Restano valide, anche per questa tipologia di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5.   Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (nota 9).

Articolo 10 quater- Contenitori interrati per la raccolta domiciliare dei rifiuti

1.   Essi sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2.   I contenitori interrati sono posizionati sotto il piano stradale e composti da una vasca prefabbricata in cemento, all'interno della quale vengono introdotte una o più strutture costituite dal/dai contenitori veri e propri (volume da 3 a 5 m³), da una pedana calpestabile e da una o più colonne esterne per il conferimento dei rifiuti.
3.   Restano valide, anche per questa tipologia di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Articolo 10 quinquies - Ecoisole smart ad accesso controllato per la raccolta domiciliare

1.   Esse sono collocate sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2.   È prevista la creazione di postazioni formate, di norma, da un contenitore per ogni frazione, compatibilmente con i vincoli logistici del caso.
3.   Ogni contenitore, di norma, è dotato di serratura elettronica apribile tramite tessera con sistema di riconoscimento (RFID). Le ecoisole sono accessibili esclusivamente dagli utenti abilitati.
4.   Le tessere (o chiavi, in caso di cassonetti privi di sistema RFID) sono distribuite dal gestore del servizio ad ogni unità abitativa e utenza non domestica, le quali sono tenute ad accettare la consegna.
5.   Gli utenti sono tenuti a conferire esclusivamente presso i contenitori loro assegnati. L'assegnazione degli utenti ad ogni singola postazione di contenitori è stabilita dal gestore del servizio, tenendo conto, per ogni area di riferimento, della produzione pro capite, del numero di famiglie complessivamente coinvolte nell'area e della vicinanza ai contenitori.
6.   Restano valide, anche per questa tipologia di cassonetti, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Articolo 11 - Operazioni di raccolta

1.   Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo, di regola, tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 e, in particolare, secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio. I giorni e le frequenze di raccolta possono essere consultati sul sito del Gestore e sull'applicazione mobile dedicata, interrogando i sistemi per via e numero civico.
2.    Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3.    La raccolta può essere effettuata in orario diurno e, nel rispetto della specifica deroga prevista dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318, anche notturno.

Articolo 12 - Trasporto

1.    Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2.   I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
   a)    all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
   b)    alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3.    Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
   a)   le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
   b)   il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4.    Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione (nota 6).

Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1.   Sulla base degli orientamenti indicati dalla normativa europea a nazionale, nonché degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani e dalla programmazione regionale e provinciale di settore, le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle diverse categorie di utenti, con il fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, incrementare l'efficienza del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2.   Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono:
   a)   essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati;
   b)   riportare chiara indicazione delle frazioni a cui sono dedicati, nonché le frazioni indesiderabili;
   c)   essere posizionati in modo tale da favorire il miglior conferimento da parte di tutti gli utenti interessati, limitando il più possibile le distanze da percorrere e le barriere architettoniche;
3.   Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dalla legislazione nazionale e regionale, si privilegiano sistemi di raccolta che favoriscano il miglioramento della raccolta differenziata, tramite sistemi domiciliari, siano essi porta a porta o mediante ecoisole smart ad accesso controllato.
4.   È obbligatorio conferire i rifiuti differenziati secondo le specifiche modalità stabilite nei successivi articoli, dedicati ai singoli servizi di raccolta (articolo 14 e seguenti) o indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore.
5.   I titolari e/o i gestori di esercizi commerciali, di esercizi ricettivi, di associazioni ed assimilati sono obbligati a predisporre appositi contenitori per la raccolta differenziata, sia negli spazi destinati al pubblico sia in quelli adibiti alle attività lavorative, con specifico riferimento alle frazioni di rifiuti effettivamente prodotte.
6.   È facoltà della Civica Amministrazione, in accordo con il Gestore del Servizio, promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, previa idonea campagna di comunicazione e sensibilizzazione. A tal fine l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati, l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
7.   A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale. I suddetti soggetti dovranno comunicare all'Amministrazione, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'articolo 189, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.
8.   L'Amministrazione Comunale promuove la realizzazione e la gestione delle strutture di supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali: Centri di Raccolta, Centri del riuso e Centri Ambientali Mobili.

Articolo 13 bis - Centri di raccolta

1.   I centri di raccolta, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h, sono funzionali alle seguenti operazioni ed attività:
   a)   conferimento delle frazioni omogenee differenziate da parte degli utenti;
   b)   raggruppamento delle varie frazioni merceologiche omogenee dei rifiuti urbani;
   c)   eventuale riduzione volumetrica dei rifiuti, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento;
   d)   favorire la preparazione al riutilizzo dei rifiuti;
   e)   favorire il riutilizzo dei manufatti e dei prodotti usati od obsoleti (esclusi dalla definizione di rifiuti), destinando allo scopo un apposito spazio delimitato all'interno del centro di raccolta;
   f)   informazione, sensibilizzazione ed incentivazione dei cittadini.
2.   Nei centri di raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti urbani prodotti sul territorio del bacino d'utenza servito, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   a)   rifiuti ed imballaggi in carta e cartone;
   b)   rifiuti ed imballaggi in plastica;
   c)   rifiuti ed imballaggi in legno;
   d)   rifiuti ed imballaggi in metallo;
   e)   rifiuti ed imballaggi in vetro;
   f)   abiti e prodotti tessili;
   g)   rifiuti ingombranti;
   h)   sfalci e potature;
   i)   rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (tutti i raggruppamenti);
   j)   oli e grassi commestibili esausti;
   k)   oli minerali usati;
   l)   pneumatici fuori uso da utenze domestiche;
   m)   batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche;
   n)   miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione);
   o)   rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione);
   p)   rifiuti domestici pericolosi (vernici, solventi, detergenti).
3.   L'accesso ai centri di raccolta è consentito a:
   a.   utenze domestiche, individuate dal Regolamento per l'applicazione della tassa comunale dei rifiuti, iscritti nei ruoli TARI, direttamente o, comunque, tramite loro delegati che dimostrino la titolarità del produttore del rifiuto con apposito modulo sottoscritto dal medesimo, da scaricare dal sito del Gestore;
   b.   utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto (esclusi i rifiuti indifferenziati), con sede operativa nel territorio del Comune di Torino, iscritte nei ruoli TARI, direttamente o, comunque, tramite loro delegati che dimostrino la titolarità del produttore del rifiuto con apposito modulo sottoscritto dal medesimo, da scaricare dal sito del Gestore;
   c.   titolari di imprese di distribuzione, installazione e assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che conferiscono RAEE prodotti da utenze domestiche (o loro delegati).
4.   Le tipologie di rifiuti conferibili presso ciascun centro di raccolta possono essere limitate in relazione agli spazi e alle caratteristiche costruttive dello stesso, al fine di garantirne la fruibilità da parte di tutti gli utenti. L'elenco aggiornato dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche e dei relativi quantitativi massimi di conferimento ammessi (singoli e annuali) è stabilito, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, dal Gestore del servizio che provvede alla sua pubblicazione nei propri canali informativi.
5.   Al fine di garantire la fruibilità da parte di tutti gli utenti, le utenze intenzionate a conferire un quantitativo rilevante di rifiuti sono tenute a contattare il Gestore, attraverso gli appositi canali di contatto, dettagliando la quantità e la tipologia di rifiuti da smaltire, per definirne le corrette modalità e tempistiche di conferimento.

Articolo 13 ter - Centri del riuso

1.   La Città di Torino, nell'ambito delle misure volte a sostenere la prevenzione della produzione di rifiuti e a favorire il riutilizzo di prodotti e beni, promuove, tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, la realizzazione e la gestione dei Centri del riuso.
2.   I Centri del riuso, qualora possibile, sono realizzati in prossimità dei Centri di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 o, ai sensi dell'articolo 181, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono anche essere collocati all'interno di questi ultimi, qualora sia possibile separare e individuare in modo ben definito, anche visivamente, l'area destinata ai beni usati, al fine di evitare qualunque commistione con i rifiuti.
3.   Le operazioni di riutilizzo sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:
a.   i beni e/o i manufatti, destinati ad essere riutilizzati, non devono rientrare nella definizione di rifiuto, di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b.   il produttore e/o il detentore dei beni, oggetto di riutilizzo, deve manifestare la volontà di non volersi disfare degli stessi, destinandoli alle operazioni di riutilizzo tramite il conferimento ai soggetti e/o nei luoghi preposti a tali operazioni;
c.   i beni e/o i manufatti devono essere riutilizzati per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati originariamente concepiti o prodotti;
d.   sui beni e/o i manufatti destinati al riutilizzo è possibile effettuare operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni/riparazioni
4.   Possono essere conferite le seguenti tipologie di beni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   -   abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa;
   -   apparecchiature elettriche ed elettroniche;
   -   articoli ed accessori per l'infanzia;
   -   attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage;
   -   attrezzature sportive;
   -   giochi ed oggetti per lo svago;
   -   mobili ed elementi di arredo;
   -   oggettistica e suppellettili per la casa;
   -   pubblicazioni;
   -   stoviglie e casalinghi.
5.   Fermo restando il rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, spetta al soggetto gestore del Centro del riuso, d'intesa con l'amministrazione, prevedere le modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro dei beni (predisposizione liberatoria che manlevi da responsabilità nei confronti di chi cede e di chi ritira, previsione e quantificazione dell'eventuale contributo per chi preleva, previsione del periodo massimo di permanenza dei beni presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse al ritiro e la modalità di gestione una volta scaduto tale periodo, etc.).

Articolo 14 - Servizio di raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici

1.   Il servizio di raccolta della carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici è svolto, nell'intero territorio comunale:
   a.   per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
   b.   per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2.   Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
   a.   mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
   b.   mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;
   c.   mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
   d.   mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3.   Negli appositi contenitori è possibile conferire giornali, quaderni, libri, imballaggi in carta e cartoncino, scatole e scatoloni in cartone, cartoni per bevande (tetrapak e altri poliaccoppiati), nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4.   Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti cartacei nel rispetto delle seguenti modalità:
   a.   il materiale deve essere pulito e privo di scarto organico;
   b.   scatole e scatoloni devono essere ripiegati ed appiattiti;
   c.   non si deve conferire il materiale in sacchetti di plastica, ma sciolto o in sacchetti a loro volta in materiale cellulosico;
   d.   non si devono conferire fazzoletti di carta, carta oleata, carta da forno, carta stagnola, scontrini.
5.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
6.   Laddove sia logisticamente attivato uno specifico servizio di raccolta selettiva degli imballaggi, è richiesto che gli stessi siano conferiti piegati e separati da altri materiali cellulosici.
7.   Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.

Articolo 15 - Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata

1.   Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio comunale:
   a.   per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
   b.   per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2.   Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
   a.   mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
   b.   mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;
   c.   mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
   d.   mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3.   Negli appositi contenitori è possibile conferire barattoli in vetro o metallo, bottiglie e vasetti in vetro, boccette di profumo, tappi a corona, lattine, latte e scatolette, tubetti e contenitori metallici, fogli e vaschette in alluminio, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4.   Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:
   a.   i contenitori devono essere vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda di sciacquarli sommariamente;
   b.   non si devono conferire nei contenitori, vetri piani, specchi, bicchieri ed altri oggetti in cristallo o vetro-ceramica, lampade e lampadine, schermi di computer o televisori, oggetti in ceramica;
   c.   non si deve conferire il materiale in sacchetti di plastica, ma esclusivamente sfuso.
5.   Per i Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande è prevista la possibilità di attivare specifiche modalità di raccolta (bidoni carrellati o ecoisole dedicate) con frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
6.   Gli imballaggi e altri manufatti in vetro o metallo voluminosi e particolarmente ingombranti, nonché le lastre di vetro, devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di Raccolta.
7.   In occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche o manifestazioni varie, possono essere avviate, parallelamente ai normali circuiti di raccolta, specifiche raccolte delle lattine in alluminio mediante sistemi dedicati.
8.   Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata degli imballaggi in banda stagnata presso le utenze non domestiche che ne fanno maggiormente uso, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione e/o somministrazione di cibi e bevande.
9.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
10.   Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.

Articolo 16 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

1.   Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica è svolto, nell'intero territorio comunale:
   a.   per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
   b.   per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2.   Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
   a.   mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
   b.   mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;
   c.   mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
   d.   mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3.   Negli appositi contenitori è possibile gettare bottiglie per bevande, flaconi, vaschette, confezioni (anche in polistirolo), tubetti, buste e sacchetti, piatti e bicchieri monouso, imballaggi in pluriball e altro materiale plastico, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4.   Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:
   a.   i contenitori devono essere vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda di sciacquarli sommariamente;
   b.   bottiglie e flaconi devono essere schiacciati in senso orizzontale;
   c.   non si deve gettare nessun altro tipo di plastica che non sia un imballaggio (es. giocattoli, bacinelle e stoviglie, custodie rigide, tubi da irrigazione, materiale da edilizia, oggetti in gomma, ecc.).
5.   Per le utenze commerciali e per la grande distribuzione, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed attuato in base alle modalità concordate con il Gestore del servizio.
6.   Qualora il titolare di attività non domestiche (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.), produttrici di ingenti quantità di rifiuti da imballaggio in plastica, intenda servirsi del servizio pubblico per tale raccolta, il Gestore provvede alla definizione del servizio dedicato.
7.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
8.   Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

1.   La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche può essere conferita, a cura del relativo gestore del servizio, ad impianti di compostaggio o sottoposta ad altre attività di riduzione, recupero o smaltimento, secondo le convenzioni in essere. È cura del soggetto gestore del servizio di manutenzione coordinarsi con il titolare dei servizi di spazzamento, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, al fine di provvedere ad un'adeguata pulizia preventiva delle aiuole e delle aree verdi.
2.   La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, può essere conferita con le seguenti modalità:
   a.   nei contenitori per la raccolta della frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza dei contenitori assegnati;
   b.   presso i Centri di Raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, oppure di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto della frazione umida; in tal caso il conferimento è ammesso esclusivamente per i titolari di utenze domestiche, o loro delegati (non operatori professionali);
   c.   tramite il ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.
3.   Possono essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.
4.   La frazione verde conferita non deve contenere materiali estranei di natura non vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
5.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento è vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
6.   Per le utenze potenzialmente interessate, è possibile promuovere la pratica del compostaggio domestico, che, sulla base di quanto disposto dal Gestore, deve essere sviluppata nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto meglio specificato nel successivo articolo 18 bis.
7.   Le modalità di abbruciamento del materiale vegetale, di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono regolate dall'articolo 10 della LR 4 ottobre 2018, n. 15.
8.   La frazione verde raccolta può essere destinata al compostaggio, agli impianti di trattamento della sola frazione verde, agli impianti di trattamento della FORSU, nonché presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici.
Le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso il Centro di Raccolta, qualora opportunamente attrezzato, nonché presso le aree attrezzate o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento, oppure possono essere destinate ad altri usi alternativi (pacciamatura, alimentazione di regolamentari camini o stufe).

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

1.   Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale:
   a.   per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
   b.   per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2.   Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
   a.   mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
   b.   mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;
   c.   mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
   d.   mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3.   Negli appositi contenitori è possibile conferire scarti di origine animale e vegetale: frutta e verdura, gusci d'uovo, carni e ossi, pesce e lische, bustine di tè e tisane, fondi di caffè, fiori, piccoli quantitativi di rifiuto vegetale da giardinaggio domestico, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
2.   Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:
   a.   utilizzare esclusivamente sacchetti in carta o in plastica biodegradabile e compostabile;
   b.   non si devono conferire nei contenitori materiali non compostabili, dettagliatamente indicati dal Gestore sui propri canali informativi;
   c.   è vietato conferire la frazione organica sfusa;
5.   Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009.
6.   Per la raccolta della frazione organica presso le utenze con produzione elevata, il gestore del servizio indica specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
7.   La frazione organica viene destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.) da sola o in miscela per un co-compostaggio.
8.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
9.   Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2, comunque nel rispetto di una frequenza almeno bisettimanale per la raccolta.

Articolo 18 bis - Condizioni per l'autocompostaggio, per il compostaggio di comunità e per il compostaggio locale

1,   L'autocompostaggio è un'attività che non necessita di titoli autorizzativi e che può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a.   l'utente è tenuto a gestire esclusivamente la frazione organica prodotta nell'unità di appartenenza dell'utente stesso;
   b.   il compost, prodotto a seguito del trattamento, deve essere utilizzato in sito esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto.
   c.   nelle more di più specifiche disposizioni tecniche e/o indicazioni metodologiche comunali o tecniche a cura del Gestore, l'autocompostaggio deve essere gestito nel rispetto delle cautele previste dal codice civile e della normativa vigente, al fine di evitare molestie olfattive e/o di problematiche igienico-sanitarie;
   d.   l'utente è tenuto a collaborare con gli incaricati del soggetto Gestore e/o dell'Amministrazione per il monitoraggio dell'attività di compostaggio praticata, consentendo l'accesso dei tecnici.
2.   Il compostaggio di comunità è effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore presso l'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto. Le attività di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.
3.   Il compostaggio locale è effettuato con i rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost. Le attività di compostaggio locale devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall'articolo 214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 19 - Raccolta del rifiuto indifferenziato non recuperabile

1.   Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata non recuperabile, che ha esclusivamente una funzione residuale, è svolto nell'intero territorio comunale:
   a.   per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
   b.   per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2.   Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene.
   a.   mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
   b.   mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;
   c.   mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
   d.   mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3.   Negli appositi contenitori è possibile conferire tutti quei rifiuti che non rientrano in alcuna frazione differenziata, ad esclusione di quei rifiuti che devono essere conferiti presso i centri di raccolta o comunque raccolti secondo altre modalità.
4.   Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.

Articolo 20 - Raccolta differenziata di batterie e accumulatori

1.   In applicazione del D. L. n. 188/2008, la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie è organizzata prevedendo appositi contenitori posti presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita di pile e batterie, accessori elettrici e/o di apparecchiature alimentate tramite pile e batterie. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
2.   Il sistema di cui al precedente comma:
   a.   consente alle utenze di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in vari punti di raccolta loro accessibili sul territorio, tenuto conto della densità della popolazione;
   b.   non deve comportare costi nel momento del conferimento, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
3.   Fermo restando la possibilità di conferimento presso i Centri di Raccolta, le pile e le batterie possono, in alternativa, essere conferite presso gli ulteriori punti di raccolta convenzionati con il gestore del servizio (ad esempio presso sedi di Circoscrizione, Enti pubblici, Scuole etc.).
4.   I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 9 del presente regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli accumulatori al piombo (batterie per auto), che devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di Raccolta o i rivenditori ed officine autorizzate, all'atto di acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Articolo 21 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento, i medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. Si raccomanda di separare i farmaci dal foglietto illustrativo e dalla confezione esterna che, naturalmente, devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della carta.
2.   In particolare, ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3.   I contenitori di cui al precedente comma devono essere strutturati in modo tale da prevenire sversamenti accidentali, non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti e in modo da consentire lo svuotamento esclusivamente da parte del personale incaricato.

Articolo 22 - Raccolta differenziata delle siringhe

1.   Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, costituiscono oggetto di specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2.   Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto.
3.   Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
4.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento, i rifiuti da siringhe ed aghi non più riutilizzabili, prodotti in ambito domestico, devono essere conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

Articolo 23 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1.   Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2.   Ferma restando la possibilità di conferire i rifiuti di cui al comma precedente presso i Centri di Raccolta, sono comunque previste:
   -   modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali;
   -   raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti;
   -   raccolte di materiali esausti di periferiche di stampa (toner, cartucce, etc.), gratuite presso le sedi comunali, a titolo oneroso presso altre utenze private o di servizi.
3.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento, gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4.   Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse, in accordo con il soggetto gestore, attivare ulteriori raccolte differenziate per specifici materiali, disporrà affinché il Gestore stabilisca le opportune modalità e predisponga un'adeguata comunicazione all'utenza.

Articolo 23 bis - Raccolta degli oli vegetali esausti di uso domestico

1.   In applicazione del precedente articolo, la Città di Torino promuove l'attivazione del servizio di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti di uso domestico.
2.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano esclusivamente gli oli vegetali esausti prodotti da utenze domestiche, quali, a titolo esemplificativo:
   -   Olio di oliva e di semi vari, usati per le fritture e la preparazione degli alimenti;
   -   Oli di conservazione dei cibi in scatola o in vetro come tonno, sgombro, sardine, funghi, carciofini, condimenti per riso, ecc.;
   -   Oli vegetali deteriorati o scaduti.
3.   Conformemente con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, oltre al conferimento presso i Centri di Raccolta, sono ammesse le seguenti modalità di raccolta e conferimento:
   a.   raccolta domiciliare internalizzata e/o esternalizzata;
   b.   raccolta stradale preferibilmente con posizionamento dei contenitori in aree controllate e/o ad alta frequentazione;
   c.   conferimento presso i centri ambientali mobili, qualora disponibili.
4.   Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione, stabilisce e attiva il modello organizzativo di raccolta della frazione di rifiuto oggetto del presente articolo e ne definisce le modalità di conferimento, al quale l'utenza, debitamente informata con apposite campagne di comunicazione e attraverso le indicazioni pubblicate sui canali informativi, deve uniformarsi.
5.   Fermo restando il divieto di sversamento negli scarichi idrici nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento, è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.

Articolo 24 - Rifiuti ingombranti

1.   Sono ingombranti quei rifiuti che, per dimensioni, non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari o stradali.
2.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente Regolamento, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
   a.   conferimento direttamente da parte dell'utente al Centro di Raccolta, separando le diverse frazioni merceologiche e secondo le modalità di conferimento stabilite per l'utilizzo dei Centri di Raccolta, ai sensi dell'articolo 13 bis;
   b.   per le sole utenze domestiche, ritiro gratuito a domicilio, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio, opportunamente pubblicate sui propri canali informativi;
   c.   qualora attivato, un servizio di ritiro con cadenza fissa, secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, anche con Centri Ambientali Mobili.
3.   Per tutti i rifiuti ingombranti eventualmente raccolti, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione delle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.
4.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 8 del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.

Articolo 25 - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

1.   I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, prodotti da utenze domestiche, oltre a essere conferiti con le modalità previste dal precedente articolo 24 quando si tratta di ingombranti, possono essere:
   a.   consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (A.E.E.) uguale o equivalente (cosiddetto "uno contro uno"); il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi;
   b.   consegnati ai rivenditori con superficie di vendita superiore ai 400 mq senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto "uno contro zero"), se di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne fino a 25 cm per il lato più lungo), nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 121/2016.
2.   Resta ferma la possibilità per le utenze domestiche di conferire direttamente ai centri di raccolta o ai Centri Ambientali Mobili:
3.   Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 (R.A.E.E. non pericolosi) o comma 9 (R.A.E.E. pericolosi) del presente regolamento, è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
4.   Le operazioni di conferimento da parte degli utilizzatori finali e le operazioni di trasporto, raggruppamento e deposito dei R.A.E.E. presso i centri di raccolta sono svolte in modo da ottimizzare la preparazione al riutilizzo e/o il riciclaggio delle apparecchiature e dei loro componenti, salvaguardandone l'integrità al fine di consentirne la messa in sicurezza.
5.   Le operazioni e le modalità di conferimento e raccolta dei R.A.E.E. devono comunque essere conformi a quanto stabilito nel decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, nel decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 e nei relativi decreti applicativi.
6.   Il presente articolo non si applica ai RAEE professionali i quali, non costituendo rifiuti urbani, devono essere gestiti nel rispetto della specifica normativa di settore.

Articolo 26 - Rifiuti inerti

1.   È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente agli impianti autorizzati allo specifico trattamento, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).
2.   Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso i Centri di Raccolta, nel rispetto delle modalità stabilite dal Gestore ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 4, del presente Regolamento.

Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1.   Ai sensi degli articoli 183, comma 1, b-ter), punto 6 e 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti cimiteriali sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i., sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
   a.   rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come ad esempio le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come ad esempio zinco e piombo);
   b.   rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione);
   c.   sono ricompresi tra i rifiuti urbani anche i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale quali i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, per i quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
2.   I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici e deve essere condotta con modalità che garantiscano l'abbattimento delle esalazioni odorose dei medesimi. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente comma 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale, avviati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
3.   Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i..

Articolo 28 - Attività non continuative

1.   Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali o di aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i relativi servizi di raccolta.
2.   Anche per tali attività, la raccolta deve prevedere forme di conferimento differenziato.

Articolo 29 - Pesata dei rifiuti urbani

1.   Al fine di stabilire quanto richiesto dall'articolo 198 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2.   Il gestore del servizio provvede ad effettuare ulteriori pesate aggiuntive dei propri mezzi, finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità, con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle singole Circoscrizioni cittadine.

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO
Articolo 30 - Criteri organizzativi per i servizi di igiene urbana

1.   I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 31, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
   a.   strade e piazze classificate come comunali;
   b.   tratti urbani di strade provinciali e statali;
   c.   strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di caratteristiche idonee all'attività di igiene urbana;
   d.   aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi (qualora non gestiti da altri Servizi della Città o da soggetti privati), gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili (qualora non gestite dalle Circoscrizioni);
   e.   pulizia di alcuni tratti di sponda dei fiumi Po e Dora, consistente nell'asporto di ogni genere di rifiuto presente sulle sponde erbose normalmente non fruibili dalla cittadinanza;
   f.   aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2.   Il gestore del servizio organizza i seguenti interventi di igiene urbana, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   a.   lavaggio delle strade, delle gallerie e dei sottopassi, nonché la pulizia, il lavaggio, la disinfezione degli orinatoi pubblici;
   b.   diserbo stradale, limitatamente al solo tratto della zanella (piede del cordolo stradale) del marciapiede. Non sono contemplati i marciapiedi, ad eccezione di quei tratti che costeggiano giardini e parchi pubblici;
   c.   sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie e dei tombini stradali, in collaborazione con il gestore delle acque pubbliche, che interviene all'interno degli stessi;
   d.   interventi di derattizzazione, deblattizzazione e rimozione di favi di vespe e calabroni presenti in aree pubbliche della Città;
   e.   rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44.
3.   Il Gestore, su richiesta della città, attiva altri servizi operativi quali, ad esempio:
   a.   raccolta e demolizione carcasse d'auto;
   b.   pulizia di tratti viabili a seguito di esondazioni;
   c.   rimozione graffiti su edifici pubblici della Città di Torino.

Articolo 31 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1.   È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie (ogni attività di occupazione temporanea del suolo a cura di privati cittadini, per scopi personali, o persone giuridiche, per scopi correlati alla relativa attività) mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri (nota 7).
2.   L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti a seguito dello svolgimento di una propria attività (senza occupazione di suolo), anche temporanea (nota 7).
3.   È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi, sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale.
Ai fini del presente comma, per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4.   Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale. La collaborazione dei soggetti di cui sopra si intende riferita alla rimozione di rifiuti minuti, mentre spetta alla Città, tramite il Gestore, la gestione di rifiuti ingombranti, pericolosi o di difficile gestione autonoma (vernici, solventi, olii, ecc.).
5.   Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia (nota 7).
6.   I rifiuti raccolti durante le attività di pulizia di cui al presente articolo sono conferiti con modalità differenziata negli appositi contenitori. Resta fermo il divieto di spostare i rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza.
7.   I proprietari di aree private non recintate in conformità al Regolamento edilizio e confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi.
8.   Al fine di consentire la pulizia meccanizzata a cura del Gestore e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti (nota 7).

Articolo 32 - Iniziative volontarie di pulizia e raccolta rifiuti abbandonati

1.   La Città di Torino riconosce il valore ambientale e sociale delle iniziative volontarie di pulizia e raccolta rifiuti abbandonati (attività di clean up, plogging, giornate ecologiche) e ne supporta, nell'ambito dei protocolli d'intesa con il Gestore, l'organizzazione e la realizzazione.
2.   Le indicazioni per l'organizzazione delle suddette attività e le modalità di supporto logistico-operativo sono definite dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione, e comunicate agli organizzatori richiedenti.
3.   Fermo restando quanto più dettagliatamente indicato dal gestore ai sensi del precedente comma, la tipologia di rifiuti che possono essere raccolti è costituita esclusivamente da rifiuti urbani non pericolosi (a carattere esemplificativo, mozziconi di sigarette, scontrini, bottigliette, imballaggi di plastica e metallo, etc.), mentre non possono in alcun modo essere oggetto di raccolta:
   a.   i rifiuti urbani pericolosi come, ad esempio, batterie auto/moto, bombole gas, estintori, insetticidi e antiparassitari etc.;
   b.   gli scarti di lavorazione edile come, ad esempio, rifiuti contenente amianto, fibrocemento, carta catramata, lana di Roccia etc.;
   c.   rifiuti residui non valorizzabili come, ad esempio, oli minerali motore, pneumatici auto/moto, inerti misti, plastiche ingombranti (es. parti auto), etc.;
   d.   nonché tutti i rifiuti aventi natura ignota.
Una volta individuati i rifiuti di cui alle precedenti lettere, va fatta apposita segnalazione al gestore che provvede alla raccolta/trasporto e relativo smaltimento, laddove i medesimi si trovino su suolo pubblico. Nel caso di raccolta di ingombranti si fa presente che è necessario disporre dei relativi mezzi per il trasporto e delle relative autorizzazioni allo stesso. I rifiuti raccolti vanno differenziati sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal gestore al momento dell'organizzazione dell'evento.
4.   Gli organizzatori dell'iniziativa di raccolta dei rifiuti sono responsabili di eventuali danni arrecati a persone, cose e ambiente e manlevano il Comune di Torino da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa. Eventuali spese dirette o indirette derivanti dall'attività saranno a carico del soggetto organizzatore.

Articolo 33 - Cestini portarifiuti

1.   Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il gestore del servizio provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2.   I cestini portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione di adesivi o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.
3.   I cestini portarifiuti sono destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta. Pertanto è fatto divieto conferirvi altre tipologie di rifiuti.
4.   I titolari di esercizi commerciali, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. Detti contenitori, opportunamente muniti di sacchetto, devono essere assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi (nota 7).
5.   Al fine di migliorare la pulizia e il decoro, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto gestore, potrà prevedere tipologie di cestini, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti. In tal caso, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 9 comma 4.
6.   Lo svuotamento e la pulizia dei cestini portarifiuti avvengono a cura del soggetto gestore e sono disciplinate dal Piano di Lavoro annuale, nel rispetto del Contratto di Servizio.
7.   Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche che, a scomputo, prevedano il posizionamento di cestini portarifiuti, le tipologie e il numero di questi ultimi dovranno essere concordati con il gestore del servizio.

Articolo 34 - Volantinaggio

1.   A salvaguardia della pulizia e del decoro della Città, è vietato depositare ovvero collocare nello spazio urbano, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service (nota 5).
2.   É vietato lasciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili (nota 5).
Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti (nota 7).
4.   Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero, in mancanza, il soggetto beneficiario della pubblicità.

Articolo 35 - Aree pubbliche destinate al commercio

1.   Le attività di gestione dei rifiuti urbani nelle aree pubbliche cittadine destinate al commercio si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare, devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata possibile.
2.   Gli operatori dei mercati, ivi compresi quelli straordinari, devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra tutti gli interessati (Città, operatori mercatali e gestore del servizio) per ciascun mercato. Dette modalità si conformano ai principi generali di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni contenute in specifici progetti, ordinanze e altri Regolamenti comunali. In particolare, è fatto obbligo:
   a.   conferire l'imballaggio secco misto negli appositi sacchi consegnati periodicamente dal Gestore;
   b.   conferire il rifiuto organico prodotto presso le attrezzature disponibili;
   c.   accatastare il cassettame misto nelle apposite aree indicate dal Gestore.
3.   Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4.   Gli operatori devono inoltre sgomberare le aree in concessione da veicoli ed altre attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde consentire le attività di raccolta rifiuti e nettezza delle aree a cura del Gestore.
5.   Gli operatori delle aree di copertura commerciale, al termine delle operazioni di vendita, devono effettuare, anche in collaborazione con gli eventuali altri operatori presenti sull'area, la pulizia di tutta l'area di copertura commerciale e delle sue immediate adiacenze, nonché conferire i rifiuti prodotti secondo le modalità stabilite d'intesa con il gestore del servizio di raccolta rifiuti. Gli stessi operatori devono, inoltre, effettuare la pulizia delle griglie di scolo delle acque, ove presenti ed utilizzate, ed il lavaggio del plateatico, ove occorrente.
6.   Gli obblighi di cui al precedente comma valgono per i mercati periodici o di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, autorizzati e comunicati al gestore del servizio ai sensi dell'articolo 28. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 36 - Eventi pubblici

1.   Ai sensi del presente articolo, si considerano eventi pubblici feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, politico (fatte salve le campagne elettorali), feste di via, mercati periodici tematici ed ogni altra manifestazione che si svolga in aree pubbliche o di uso pubblico, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.
2.   I rifiuti prodotti durante l'evento devono essere rimossi e smaltiti in modo differenziato ed in nessun caso depositati o abbandonati sul luogo della manifestazione.
3.   Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e Regolamenti vigenti, gli organizzatori sono da considerarsi responsabili dei rifiuti generati direttamente dall'evento, o conseguenti al connesso afflusso di cittadini. Pertanto, sono tenuti a:
   a.   prevedere azioni per la riduzione della produzione di rifiuti dell'evento;
   b.   organizzare opportuni sistemi di raccolta differenziata, fatte salve le eventuali prescrizioni di cui al successivo comma 4;
   c.   mantenere pulite con continuità le aree interessate durante la manifestazione e al termine della stessa.
4.   Qualunque onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dal gestore e conseguente allo svolgimento della manifestazione, è a carico degli organizzatori. In tale fattispecie sono compresi eventuali interventi straordinari legati a prescrizioni di Questura e/o Prefettura in ordine a problematiche connesse alla sicurezza dei luoghi interessati alla manifestazione (per esempio, chiusura e/o rimozione di cassonetti e/o cestini e relativi ripristini, posizionamento e svuotamento di cestini con sacco a vista, ecc.). Tali interventi straordinari costituiranno oggetto di specifica fatturazione del Gestore indirizzata all'Organizzatore dell'Evento.
5.   Il gestore del servizio può avvalersi, in fase di accertamento dello stato dei luoghi, dell'intervento del Corpo di Polizia Municipale della Città, il quale, rilevate eventuali violazioni, provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste.
6.   Gli organizzatori sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indirizzandolo al competente Servizio Rifiuti della Città, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, corredato da una dichiarazione in cui deve essere indicato:
   a.   il programma dettagliato delle iniziative;
   b.   le azioni di prevenzione della produzione di rifiuti e le modalità di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti dalle aree occupate che saranno adottate durante ed al termine di ogni giornata di manifestazione.

Articolo 37 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1.   I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di conferirle nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo (nota 8).
2.   L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale (nota 8).
3.   I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere dotati di idonei sacchetti, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie (nota 8).
4.   Il gestore del servizio, salvo gli obblighi altrimenti ascrivibili ai frontisti, provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5.   Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo, in quanto non configurabili come rifiuti urbani, i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009, nonché i letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, i fanghi e i reflui zootecnici, i cui produttori devono provvedere allo smaltimento a proprio onere e spese.

Articolo 38 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1.   Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2.   In caso di inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 comma 2, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 39 - Cantieri

1.   Chiunque utilizzi aree pubbliche o ad uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2.   Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è altresì tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada prospicienti e limitrofi ai passi carrai oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
3.   Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso di costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare alla Divisione Edilizia Privata e, per conoscenza, alla Divisione Qualità Ambiente quali forme di rimozione ditali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare agli uffici competenti l'avvenuto corretto smaltimento/riciclaggio.
4.   Qualora i cantieri interferiscano con le aree in cui sono posizionati i contenitori e/o i cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, i titolari sono tenuti ad informare il soggetto gestore almeno10 giorni prima dell'allestimento del cantiere, in modo da consentire allo stesso l'eventuale spostamento delle attrezzature, l'informazione agli utenti e il ricollocamento dei contenitori in altra area. A fine lavori il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica, a propria cura e spese. In caso di necessità di spostamento di ecoisole smart ad accesso controllato o dei contenitori interrati, è fatto obbligo rivolgersi al Gestore del servizio che eseguirà l'intervento a titolo oneroso per il richiedente.

Articolo 40 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 commi 2 e 3 del presente Regolamento, le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.
2.   Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere le modalità di raccolta differenziata e conferimento di tutti i rifiuti prodotti, ivi incluse le materie fecali e i liquami animali. Tali modalità devono tenere in considerazione sia i rifiuti prodotti dall'afflusso di pubblico sia quelli derivanti dalla permanenza in loco delle carovane.
3.   Qualunque onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dal gestore e conseguente allo svolgimento della manifestazione, è a carico degli organizzatori.

Articolo 41 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi

1.   Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2.   È fatto obbligo ai titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi, nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata, nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare, gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 42 - Aree per nomadi

1.   Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

Articolo 43 - Aree private

1.   I terreni e gli eventuali immobili insistenti sui medesimi, qualunque sia l'uso e la destinazione ed anche se non utilizzati, devono essere conservati costantemente puliti e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura del proprietario o comunque del titolare di ogni diritto reale e personale su di essi.
2.   Spetta a quest'ultimi l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti (installazione di recinzioni, cancelli e cartelli che impediscano o comunque rendano difficoltoso l'accesso all'area), anche nell'ottica di prevenire eventuali profili di responsabilità colposa, da accertare in contraddittorio ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 44.

Articolo 44 - Abbandono e scarico abusivo di rifiuti su aree pubbliche e private

1.   Nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'applicabilità di altre norme regolamentari, è vietato abbandonare e depositare senza autorizzazione rifiuti sul suolo e nel suolo, in aree pubbliche e private.
2.   Ferma restando la disciplina di cui alla parte VI del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi spetta:
   a)   al responsabile dell'abbandono, qualora identificato;
   b)   nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, al proprietario dell'area privata oggetto di abbandono o al titolare di diritti reali o personali di godimento su di essa, qualora sia accertata, in contraddittorio con gli stessi, la loro responsabilità dolosa o colposa;
   c)   al gestore del servizio, quando i rifiuti di qualunque natura sono abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi i poteri di rivalsa nei confronti dell'autore dell'abbandono eventualmente identificato e fermi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3.   il Dirigente del competente Servizio adotta idoneo avvio di procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza, con la quale il Sindaco ordina ai soggetti responsabili in proprio o in solido, individuati alle lettere a) e b) del precedente comma, di provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4.   Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, tramite il gestore del servizio, a darne esecuzione in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5.   Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, la Città potrà disporre affinché il gestore del servizio esegua direttamente l'intervento in via di urgenza, salvi i poteri di rivalsa verso i responsabili.
6.   Salvo che il fatto, tenuto conto dei differenti beni giuridici tutelati e dell'offensività della condotta, sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del presente Regolamento (Divieto di abbandono o deposito dei rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento), dell'articolo 36, commi 2 e 3 (Divieto di abbandono rifiuti sul luogo della manifestazione), del successivo articolo 45 e dell'articolo 15 del Codice della Strada (Atti vietati), nonché sulla base di ulteriori norme speciali, la violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi degli articoli 255 comma 1 e 256 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 45 - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo

1.   È fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
2.   È fatto, altresì, divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.
3.   Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46 - Informazione

1.   Fermi restando gli obblighi informativi posti a carico del gestore dalla Normativa vigente e dai provvedimenti della competente autorità di Regolazione (ARERA), per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
   a.   a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
   b.   a realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
   c.   ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde;
   d.   a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
   e.   a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta, per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2.   Il gestore deve erogare il servizio con modalità che rispettino gli scenari di qualità prescelti. Inoltre, deve essere garantita la partecipazione dei cittadini, anche nelle forme associative riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione dei parametri qualitativi del servizio erogato. A tal fine, il CAV Torino deve dotarsi di una Carta della Qualità dei Servizi integrata conforme alla normativa vigente. Tale Carta, redatta con il concorso dei Gestori (Gestore operativo e Gestore Tariffario) e pubblicizzata anche d'intesa con le Associazioni dei Consumatori e imprenditoriali interessate, deve indicare i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dai Gestori, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti.
3.   Il CAV Torino è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4.   Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Torino, attraverso il Gestore, si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5.   L'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti, valuterà costantemente la qualità dei servizi svolti, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi raggiunti come previsti dalle Leggi e Direttive vigenti.
6.   Il Consiglio Comunale, tramite le convocazioni nelle competenti Commissioni, è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Articolo 47 - Vigilanza

1.   Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali/accertatori ambientali o agli ispettori ecologici/accertatori ambientali del gestore del servizio, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2.   Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3.   All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ad altri Corpi od Organi di Vigilanza, quali, a titolo non esaustivo, la Polizia di Stato, Il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Metropolitana, la Guardia di Finanza, etc.

Articolo 48- Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti di persone con disabilità

1.   La Città di Torino, tramite il Gestore del Servizio ed in collaborazione con le Associazioni rappresentative per le persone con disabilità, studia e realizza soluzioni modificative, migliorative ed integrative dei servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti, sulla base di programmi di verifica delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, verificandone la fattibilità tecnico-economica.
2.   Il gestore del servizio, sulla base di quanto disposto al comma precedente, adotta le soluzioni organizzative, di informazione e sensibilizzazione idonee a supportare il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.

Articolo 49 - Osservanza dei Regolamenti comunali e di altre disposizioni

1.   Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
2.   La successiva adozione di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà il superamento e dunque la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in contrasto con le medesime.

Articolo 50 - Sistema sanzionatorio

1.   Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da Codice dell'Ambiente, Codice della Strada e altre norme statali o regionali di settore, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimi e massimi specificati nella tabella di cui all'allegato A.


Note:
(3) cfr. articolo 137 del Regolamento Municipale d'Igiene;
(4) cfr. articolo 10 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(5) cfr. articolo 7 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(6) cfr. articolo 193 D.Lgs. 152/2006 e smi;
(7) cfr. articolo 9 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;
(8) cfr. articolo 24 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Città;
(9) cfr. articolo 31 del Regolamento Edilizio.


Note:

(3)   cfr. articolo 137 del Regolamento Municipale d'Igiene;

(4)   cfr. articolo 10 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(5)   cfr. articolo 7 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(6)   cfr. Deliberazione Giunta Regionale 2 giugno 1997 n. 122/19675;

(7)   cfr. articolo 9 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(8)   cfr. articolo 53 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana.


Allegato A

 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

 VIOLAZIONE

 RIFERIMENTO

 SANZIONE

 Minima

 Massima
  Realizzazione di canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti   articolo 9, comma 2

 50

 500
 Realizzazione e utilizzo di fosse per la conservazione dei rifiuti  articolo 9, comma 3

 100

 500
 Conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata  articolo 9, comma 4

 100

 500
 Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati  articolo 9, comma 6 primo periodo

 100

 500
 Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori quand'anche gli stessi siano colmi  articolo 9, comma 6 secondo periodo

 25

 500
 Conferimento dei rifiuti ingombranti, di cui all'art. 24, nei contenitori per i rifiuti urbani o presso di essi o comunque in violazione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio  articolo 9, comma 8

150

 500
 Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi, di macerie, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta  articolo 9, commi 9 e 10

150

 500
 Mancato svuotamento o pulizia dei contenitori  articolo 10, comma 2

 25

 500
 Mancata indicazione delle istruzioni di conferimento sui contenitori o istruzioni non leggibili  articolo 10, comma 5

 25

 500
 Manomissione, danneggiamento e imbrattamento dei contenitori dei rifiuti urbani  articolo 10, comma 6, primo periodo

  100

 500
 Affissione e collocazione di etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari sugli stessi, nonché spostamento dei medesimi senza avallo del Gestore  articolo 10, comma 6, secondo periodo

 25

 500
 Deposito di oggetti o parcheggio di veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in prossimità degli stessi in posizione tale da intralciare la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza.  articolo 10, comma 8

  100

 500
 Mancata comunicazione al gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori  Articolo 10, comma 10, primo periodo

  100

 500
 Mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica  articolo 10, comma 10, secondo periodo

  100

 500
 Mancata osservanza dell'obbligo di posizionamento dei contenitori da parte del condominio o dell'utente  articolo 10 ter, comma 2

 50

 500
 Impedimento all'accessibilità e mancata esposizione e/o ritiro all'interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell'utente  articolo 10 ter, comma 3

 50

 500
 Conferimento presso contenitori diversi da quelli assegnati  articolo 10 quinquies, comma 5

 25

 500
 Conferimento improprio di rifiuti in violazione delle specifiche modalità di conferimento stabilite nei successivi articoli dedicati ai singoli servizi di raccolta (art. 14, 15, 16, 17, 18, 20 ss.) o indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore  articolo 13, comma 4

 25

 500
 Mancata predisposizione, da parte dei titolari e/o gestori di esercizi commerciali, di esercizi ricettivi, di associazioni ed assimilati, di appositi contenitori per la raccolta differenziata, sia negli spazi destinati al pubblico sia in quelli adibiti alle attività lavorative, con specifico riferimento alle frazioni di rifiuti effettivamente prodotte  articolo 13, comma 5

 50

 500
 Mancato rispetto dell'obbligo, da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie (con occupazione temporanea del suolo) mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri  articolo 31, comma 1

  100

 500
Mancato rispetto dell'obbligo della pulizia del suolo pubblico da parte di chiunque lo imbratti a seguito dello svolgimento di una propria attività (senza occupazione di suolo), anche temporanea   articolo 31, comma 2

 50

 500
Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi  articolo 31, commi 3 e 5

 50

 500
 Spostamento dei rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza articolo 31, comma 6

 50

 500
Mancato rispetto dell'obbligo, da parte dei proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi articolo 31, comma 7

  100

 500
 Conferimento di rifiuti non minuti all'interno dei cestini stradali.  articolo 33, comma 3

 50

 500
 Mancata collocazione sulla soglia, da parte dei titolari di esercizi commerciali davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, di contenitori di capacità da 50 a 80 litri e mancato travaso del relativo contenuto con adeguata frequenza.  articolo 33, comma 4

 50

 500
 Deposito o collocazione di volantini o simili su suolo pubblico, senza preventiva autorizzazione, o comunque sui veicoli in sosta  articolo 34, commi 1, 2 e 4

  100

 500
 Mancato rispetto, da parte di chi esercita un'attività di volantinaggio protratta nel tempo e svolta in chioschi, edicole o con altre strutture fisse o mobili, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti  articolo 34, comma 3

 25

 500
 Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori delle aree pubbliche destinate al commercio rispetto alle modalità stabilite  articolo 35, comma 2

  100

 500
 Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati  articolo 35, commi 3 e 4

  100

 500
 Mancato rispetto dell'obbligo, da parte degli operatori delle aree di copertura commerciale nonché dei mercati periodici o di vendita diretta di prodotti agricoli, di pulizia delle stesse al termine delle operazioni di vendita e di corretto conferimento dei rifiuti prodotti  articolo 35, comma 5 e 6

150

 500
 Deposito o abbandono di rifiuti sul luogo della manifestazione e mancato rispetto dell'obbligo di pulizia delle aree interessate  articolo 36, commi 2 e 3

  100

 500
 Mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative al competente Settore rifiuti della Città  articolo 36, comma 6

 50

 500
 Mancato rispetto dell'obbligo, da parte dei proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani, di ripristinare il sito raccogliendo le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e depositandole nei contenitori per i rifiuti indifferenziati  articolo 37 comma 1

 50

 500
 Mancata dotazione di idonei sacchetti per la raccolta delle deiezioni  articolo 37, comma 3

 25

 500
 Mancato rispetto dell'obbligo, da parte di chiunque utilizzi aree pubbliche o ad uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.  articolo 39, commi 1 e 2

150

 500
 Mancata comunicazione agli uffici competenti  articolo 39, comma 3

 50

 500
 Mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Gestore del Servizio della data di inizio dell'attività stagionale  articolo 41, comma 1

 25

 500
 Impropria gestione degli eventuali contenitori allestiti all'interno dell'area di pertinenza  articolo 41, comma 2, primo periodo

 25

 500
 Mancata informazione all'utenza degli obblighi di raccolta differenziata  articolo 41, comma 2, secondo periodo

 25

 500