N. 391

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI URBANI NELLA CITTA' DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2019 (mecc. 2019 01609/070), esecutiva dal 16 dicembre 2019, in vigore dal 16 gennaio 2020.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - I Soggetti civici
Articolo 5 - Elenco immobili
Articolo 6 - Albo delle/dei Garanti, Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino
Articolo 7 - Formazione ai beni comuni

TITOLO II - GOVERNO CONDIVISO
Articolo 8 - Il patto di collaborazione
Articolo 9 - Ambiti e limiti della collaborazione
Articolo 10 - Disposizioni a carattere generale
Articolo 11 - Consultazione pubblica
Articolo 12 - Iniziativa diretta dei soggetti civici
Articolo 13 - Collaborazioni ordinarie

TITOLO III - AUTOGOVERNO DEI BENI COMUNI
Articolo 14 - Forme di auto-governo
Articolo 15 - Uso civico e collettivo urbano
Articolo 16 - Gestione collettiva civica
Articolo 17 - Fondazione Beni Comuni
Articolo 18 - Modalità dell'auto-governo
Articolo 19 - Disposizioni a carattere generale delle forme di auto-governo

TITOLO IV - BENEFICI, RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI CIVICI E DELL'AMMINISTRAZIONE
Articolo 20 - Esenzioni, agevolazioni, oneri connessi ai beni comuni
Articolo 21 - Azioni, interventi, beni strumentali e di consumo
Articolo 22 - Impiego e affiancamento di dipendenti comunali e altro personale
Articolo 23 - Altre forme di sostegno
Articolo 24 - Autofinanziamento
Articolo 25 - Comunicazione collaborativa
Articolo 26 - Valutazione delle attività di governo dei beni comuni
Articolo 27 - Prevenzione dei rischi
Articolo 28 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
Articolo 29 - Clausole interpretative
Articolo 30 - Disposizioni transitorie


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1.   La Città di Torino, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera q) dello Statuto comunale, anche nell'interesse delle generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come beni comuni emergenti, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto ecologico e urbano. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono l'accessibilità, la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.

2.   Il presente regolamento detta i principi e le regole di identificazione, auto-governo e governo condiviso dei beni comuni nella Città di Torino. Esso costituisce attuazione degli articoli 1, 2, 3, 9, 42, 43, 97 comma 2, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 comma 4 della Costituzione.

3.   I principi del presente regolamento informano l'auto-governo e il governo condiviso di ogni bene pubblico o privato che sia riconosciuto comune e pertanto oggetto di attività di cura e gestione e/o rigenerazione. Il bene viene riconosciuto come comune su iniziativa dei soggetti civici e/o su sollecitazione dell'Amministrazione. Gli impianti sportivi la cui gestione è disciplinata dal Regolamento n. 295 non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

4.   La collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione si manifesta nell'adozione di atti di natura non autoritativa ovvero di ogni altro atto giuridico idoneo ad attuare i principi contenuti nel presente regolamento.

5.   Le previsioni regolamentari della Città che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, costituiscono materia distinta da quella oggetto del presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1.   Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a.    Beni comuni urbani: le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all'interno degli spazi e servizi urbani di interesse comune, che i/le cittadini/e e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate. I/le cittadini/e e l'Amministrazione si attivano, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b.    Soggetti civici: tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l'individuazione di beni comuni e organizzano attività di governo, rigenerazione, cura e gestione;
c.    Comunità di riferimento: l'insieme dei soggetti civici che si riconoscono e si organizzano per l'autogoverno di un bene comune;
d.    Cura e gestione: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e fruizione collettiva dei beni comuni;
e.    Rigenerazione: programma di recupero o ristrutturazione di beni comuni realizzato mediante interventi di manutenzione o l'esecuzione di lavori in auto-costruzione;
f.    Governo condiviso: rigenerazione, cura e gestione di un bene comune attuate congiuntamente dai soggetti civici e dall'Amministrazione;
g.    Auto-governo: rigenerazione, cura e gestione di un bene comune attuate autonomamente dai soggetti civici;
h.    Proposta di governo: la dichiarazione di interesse formulata dai soggetti civici per individuare un bene comune e proporre interventi di rigenerazione, cura e gestione, anche in risposta a un invito a proporre dell'Amministrazione;
i.    Negozi civici: gli atti negoziali con cui Città e soggetti civici costituiscono e regolano le forme di auto-governo o di governo condiviso dei beni comuni messi a disposizione dei soggetti civici a titolo gratuito;
j.    Patto di collaborazione: il negozio civico attraverso cui la Città e i soggetti civici costituiscono una forma di governo condiviso per rigenerare, curare e gestire insieme uno o più beni comuni;
k.    Uso civico e collettivo urbano, Gestione collettiva civica: forme di auto-governo di beni comuni costituite secondo principi e regole formulate in una carta di uso collettivo;
l.    Fondazione Beni Comuni: ente a cui l'Amministrazione o i privati conferiscono uno o più beni riconosciuti comuni perché siano governati nell'interesse pubblico e delle generazioni future;
m.   Carta di auto-governo: il documento che contiene le modalità di attuazione dell'auto-governo.

Articolo 3 - Principi generali

1  . I beni comuni garantiscono l'accesso universale e ammettono una pluralità di forme di gestione, pratiche e stili di vita. In nessun caso il governo dei beni comuni può essere interpretato come imposizione di valori escludenti, comunitari chiusi, irrispettosi delle diversità. Nella città di Torino il governo dei beni comuni, nei suoi diversi momenti (identificazione, rigenerazione, cura e gestione), si ispira ai seguenti principi:
a.    Fiducia e buona fede: l'Amministrazione e i soggetti civici basano i loro rapporti sulla fiducia reciproca orientata al perseguimento di uno scopo comune e si comportano secondo buona fede in relazione a criteri di solidarietà sociale;
b.    Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici. Le attività, le modalità, le sedi di dibattito e decisionali, la documentazione prodotta da parte di Amministrazione e soggetti civici relativamente ai negozi civici dovranno essere disponibili e ricevere la massima pubblicità attraverso i canali più accessibili digitali e non;
c.    Inclusione e accesso: le forme di governo e gli interventi di rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che la comunità di riferimento sia aperta e inclusiva;
d.    Pari opportunità, rispetto della dignità e contrasto delle discriminazioni: le forme di governo dei beni comuni promuovono le pari opportunità per origine, cittadinanza, condizione sociale, credo, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Esse sono ispirate ai principi dell'antirazzismo, dell'antisessimo e dell'antifascismo;
e.    Sostenibilità e rigenerazione ecologica: la rigenerazione, la cura e la gestione devono svolgersi in una prospettiva ecologica, non ingenerano oneri superiori ai benefici né determinano conseguenze negative sugli equilibri ambientali. La rigenerazione, cura e gestione di un bene comune deve svolgersi, altresì, nel rispetto e nella verifica del "benessere animale" e nel rispetto della tutela degli animali in conformità con il vigente regolamento comunale;
f.    Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di rigenerazione, cura e gestione;
g.    Adeguatezza e differenziazione: le forme di governo dei beni comuni devono essere adeguate alle esigenze di rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni. Esse vengono regolate in relazione al tipo o alla natura del bene comune, ai caratteri dei soggetti civici e delle comunità di riferimento, agli interessi anche intergenerazionali cui il bene comune è funzionale;
h.    Informalità: l'Amministrazione assicura informalità, flessibilità e semplicità nella relazione, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. La relazione con i soggetti civici avviene nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge;
i.    Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce e agevola l'autonoma iniziativa dei soggetti civici, predisponendo le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
j.    Territorialità: l'Amministrazione considera la prossimità territoriale come elemento rilevante nella costituzione del negozio civico. Valorizza le scuole di ogni ordine e grado come nodi della rete territoriale locale e soggetti privilegiati per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di governo, cura e rigenerazione dei beni comuni;
k.    Non surrogazione: nessun negozio civico può avere come obiettivo la fornitura di servizi che la Città ha l'obbligo di legge di erogare; esso non può sostituire i soggetti civici a funzioni essenziali della Pubblica Amministrazione;
l.    Formazione: la Città promuove e organizza percorsi formativi, anche per i/le propri/ie dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura dei beni comuni ispirata ai valori e principi generali di questo Regolamento. La Città inoltre promuove percorsi finalizzati all'approvazione di patti di collaborazione con le reti cittadine per la formazione e l'autoformazione sull'accessibilità e fruibilità dei beni comuni, sul contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne, di genere e sul contrasto delle discriminazioni;
m.    Consapevolezza: l'Amministrazione e i soggetti civici concorrono alla rigenerazione, alla cura e alla gestione di un bene comune al fine di preservarne l'integrità, l'accessibilità e la fruizione consapevoli dell'importanza che i beni comuni rivestono nei contesti urbani. L'Amministrazione e i soggetti civici perseguono, altresì, con consapevolezza di non poter vantare pretese esclusive, lo scopo di consegnare il bene stesso alle future generazioni affinché ne possano godere appieno.

Articolo 4 - I Soggetti civici

1.   Il governo dei beni comuni inteso quale strumento per il pieno sviluppo della persona, è aperto a chiunque, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2.   Ogni negozio civico definisce le questioni relative alla rappresentanza dei soggetti civici collettivi e alla relativa responsabilità secondo i principi generali di cui all'articolo 3 e di quanto disposto dal Titolo IV del presente Regolamento.

3.   I soggetti civici se riuniti in formazione sociale informale individuano con metodo democratico una o più persone, delegate a sottoscrivere, ove previsto, un negozio civico e a rappresentarli nei rapporti con la Città.

4.   Tutti i soggetti civici collettivi devono operare secondo metodo democratico basato su momenti di discussione e procedure non escludenti e secondo i principi dell'antisessismo, antifascismo e antirazzismo, per l'assunzione collettiva delle decisioni.

5.   Le forme di governo dei beni comuni disciplinate dal presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i soggetti civici nella misura in cui essi contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale e del buon governo ecologico dei beni comuni.

Articolo 5 - Elenco immobili

1.   La Giunta Comunale periodicamente, sentite le Circoscrizioni, stila un elenco di immobili della Città che versino in stato di parziale o totale inutilizzo i quali, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di rigenerazione, cura e gestione da realizzarsi mediante forme di governo condiviso o di auto-governo, in coerenza con le Linee programmatiche della Città approvate dal Consiglio Comunale. Tali immobili possono essere assegnati, a tal fine, anche alle Circoscrizioni. Chiunque può segnalare all'Amministrazione beni che versino in tale stato.

2.   L'Amministrazione può promuovere la costituzione di negozi civici su beni di altra proprietà, sia pubblica che privata, in stato di inutilizzo, anche su segnalazione della cittadinanza. Ove esistano i presupposti normativi, è fatto salvo il ricorso all'articolo 838 comma 2 del Codice Civile.

3.   La Città può destinare ad interventi di rigenerazione, cura e gestione, gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad essa assegnati nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6 - Albo delle/dei Garanti, Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino

1.   La Città, con provvedimento della Giunta Comunale, istituisce, tramite bando, un Albo delle/dei Garanti composto da esperte/i in discipline giuridiche, economiche, urbanistiche, ecologiche e sociali dotate/i di comprovata esperienza e sensibilità verso i beni comuni e dalle/dagli abitanti dotate/i di comprovata sensibilità verso i beni comuni. Tutte/i prestano la loro opera a titolo gratuito.

2.   Con cadenza triennale viene nominata dalla Giunta Comunale una Consulta Permanente formata da undici componenti sorteggiate/i dall'Albo delle e dei Garanti garantendo un'adeguata presenza di esperti e la parità di genere. Il/la Presidente, nominato/a dal/dalla Sindaco/a su proposta degli stessi membri, svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle proposte, istanze e suggerimenti emersi dall'operato della Consulta.

3.   La Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino svolge funzioni consultive e/o funzioni arbitrali in caso di controversie che sorgano sulla valutazione delle proposte pervenute nell'ambito dell'attuazione del negozio civico.

4.   La Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino può contribuire, laddove richiesto, all'elaborazione delle carte di autogoverno, sostenendo il processo di autonormazione che le Comunità di Riferimento dei beni comuni adottano in maniera pubblica e partecipata.

5.   La Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino può promuovere il confronto pubblico tra realtà associative, di volontariato e sociali protagoniste della rigenerazione urbana per ascoltarne le esigenze e sviluppare insieme proposte sull'uso sociale e collettivo del patrimonio pubblico.

6.   La Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino diviene luogo di confronto permanente sia nell'istituzione cittadina sia nella città tutta, al fine di agevolare visioni condivise su metodologie e pratiche di riattivazione della cittadinanza in senso democratico e orizzontale.

7.   La Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino può riunirsi in sedute pubbliche, alle quali gli intervenuti possano prendere parola.

8.   Chiunque intenda tutelare un bene comune può rivolgersi alla Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino senza alcuna restrizione di legittimazione dovuta a carenza di interesse specifico. La Consulta può proporre alla Giunta modifiche o integrazioni all'elenco di cui all'articolo 5 al fine di promuoverne un utilizzo per scopi sociali e culturali e di sviluppo di tematiche legate ai beni comuni. La Consulta può, inoltre, promuovere presso l'Amministrazione eventuali proposte di riutilizzo di beni pubblici pervenute alla Consulta stessa.

9.   La Consulta Permanente dei beni comuni urbani può esprimere valutazioni preventive sulle proposte di deliberazioni, sia di competenza della Giunta Comunale che del Consiglio Comunale, aventi ad oggetto beni comuni urbani e democrazia partecipativa.

Articolo 7 - Formazione ai beni comuni

1.   La Città riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale capace di trasformare i bisogni, che generano la condivisione tra soggetti civici e Città, in occasioni di cambiamento.

2.   La formazione è rivolta ai soggetti civici, alle comunità di riferimento, alle/i dipendenti, ed alle/agli amministratrici/ori della Città, anche attraverso momenti congiunti.

3.   La Città mette a disposizione le competenze sviluppate nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, e favorisce l'incontro con le competenze diffuse fra i soggetti civici e liberamente offerte, per trasferire conoscenze utili alla cura condivisa dei beni comuni, valorizzando le esperienze sviluppate dai soggetti civici.

4.   La Città collabora con i soggetti civici, le scuole e con gli istituti universitari per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, su tematiche inerenti i beni comuni e l'ecologia del governo del territorio rivolti alla cittadinanza, alle studentesse e agli studenti.

5.   La formazione e l'autoformazione dei soggetti civici e delle/dei dipendenti della Città è finalizzata, a promuovere le seguenti competenze:
a.    applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
b.    documentare le attività svolte e le forme di sostegno;
c.    utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e le opportunità di condivisione civica;
d.    conoscere e applicare le tecniche di facilitazione e ascolto attivo;
e.    promuovere i beni comuni come ambiti collettivamente accessibili e in cui si contrastano le discriminazioni e le forme di violenza di genere;
f.    conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
g.    fornire competenze alla cittadinanza aderente all'Albo delle/dei Garanti.

TITOLO II - GOVERNO CONDIVISO

Articolo 8 - Il patto di collaborazione

1.   Il patto di collaborazione è il negozio civico con cui la Città e i soggetti civici, in esito ad un'attività di co-progettazione, definiscono il programma di rigenerazione, cura e gestione di un bene comune e le relative forme di governo condiviso.

2.   Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce, ove necessario:
a.    gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di rigenerazione, cura e gestione;
b.    la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di estinzione anticipata della stessa;
c.    le attività e le opere da realizzare, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti;
d.    le modalità per l'adeguamento e le modifiche delle attività e delle opere concordate;
e.    le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
f.    l'eventuale definizione di strumenti di governo condiviso (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
g.    le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
h.    le reciproche responsabilità per i danni cagionati a persone, animali o cose nello svolgimento delle attività di rigenerazione, cura e gestione del bene comune nonché le eventuali coperture assicurative necessarie;
i.    le eventuali garanzie patrimoniali a copertura di possibili danni arrecati alla Città o a terzi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione delle opere e delle attività concordate;
j.    le forme di sostegno messe a disposizione dalla Città modulate in relazione al valore aggiunto inteso in senso ecologico e sociale che il buon governo del bene comune è in grado di generare;
k.    le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e di valutazione;
l.    l'eventuale affiancamento del personale comunale ai soggetti civici, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
m.    le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
n.    gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione in ordine ai beni e alle opere realizzate;
o.    le modalità per lo svolgimento di attività a scopo di lucro, consentite solo se secondarie e accessorie, funzionali all'autofinanziamento dell'attività di rigenerazione, cura e gestione del bene comune.

Articolo 9 - Ambiti e limiti della collaborazione

1.   La collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione è finalizzata ad attività di rigenerazione, cura e gestione di un bene comune.

2.   Sono oggetto di collaborazione anche le fasi di progettazione, accompagnamento, formazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione.

3.   La collaborazione può prevedere interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili e mobili. Tali interventi devono comunque garantire la destinazione pubblica e comune del bene. La proposta che preveda tali interventi deve pervenire all'Amministrazione corredata dalla documentazione atta a descriverli.

4.   Il patto stabilisce le modalità per la realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione, anche qualora la necessità di tali interventi emerga durante la co-progettazione o nel corso della collaborazione. Tali interventi sono realizzati dalla Città ai sensi della normativa in materia di opere pubbliche, o dai soggetti civici ai sensi della normativa in materia di edilizia privata, richiedendo le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati. I soggetti civici possono incaricare della realizzazione di tali interventi un soggetto terzo e, ove possibile, realizzarli in autocostruzione.

5.   La durata del patto di collaborazione non supera i cinque anni, salvo quanto previsto per le collaborazioni ordinarie. Periodi più lunghi, comunque non superiori a quindici anni, possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare interesse pubblico che il negozio civico riveste.

Articolo 10 - Disposizioni a carattere generale

1.   Al fine di semplificare la relazione con i soggetti civici, con determinazione del Segretario Generale, viene istituito un Tavolo Tecnico per la valutazione preliminare delle proposte di governo condiviso e per le attività di co-progettazione. Il Tavolo Tecnico può dotarsi di uno sportello per i rapporti con la cittadinanza. Il Tavolo Tecnico deve coinvolgere le Circoscrizioni interessate dalle attività dei soggetti civici e può convocare gli Uffici competenti non rappresentati al suo interno.

2.   Il patto di collaborazione può essere concluso all'esito delle seguenti procedure:
a.    la consultazione pubblica di cui all'articolo 11;
b.    l'iniziativa diretta dei soggetti civici di cui all'articolo 12.

3.   In tutte le procedure, nel caso in cui vi siano più proposte di governo condiviso dello stesso bene comune, l'Amministrazione, attraverso il Tavolo Tecnico, avvia un confronto tra i soggetti civici proponenti, al fine di integrare le diverse proposte. Qualora le proposte non possano essere integrate, la scelta viene effettuata dalla Giunta Comunale, o dal Consiglio Circoscrizionale competente, sentita la Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino.

4.   Tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet della Città, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione al governo condiviso, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta di governo condiviso.

5.   L'accesso alla fase di co-progettazione non costituisce garanzia di realizzabilità delle proposte presentate in quanto la conclusione del patto di collaborazione è in ogni caso subordinata alla fattibilità tecnico-economica, e all'elaborazione di un programma di rigenerazione, cura e gestione e delle relative forme di governo condiviso.

6.   In caso di mancata comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 o all'articolo 13 comma 3 o di esito negativo, i soggetti civici possono rivolgersi alla Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino.

Articolo 11 - Consultazione pubblica

1.   Con deliberazione, la Giunta Comunale o il Consiglio Circoscrizionale individua uno o più beni comuni come potenziale oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro rigenerazione, cura e gestione e individua l'unità organizzativa e la/il Dirigente responsabile.

2.   Per raccogliere proposte di rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni individuati ai sensi del comma 1, la/il Dirigente responsabile pubblica un avviso che specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri e i tempi per l'istruttoria delle proposte.

3.   L'istruttoria delle proposte pervenute, sulla base dei criteri e nei tempi definiti nell'avviso, è coordinata dalla/dal Dirigente responsabile che ne approva gli esiti.

4.   La co-progettazione delle forme di governo e del programma di rigenerazione, cura e gestione è realizzata dai soggetti civici insieme all'unità organizzativa e al Tavolo Tecnico.

5.   Il confronto tra più proposte per il governo condiviso di cui all'articolo 12, comma 3, è effettuato all'avvio della fase di co-progettazione.

6.   Conclusa positivamente la fase di co-progettazione, la Giunta o il Consiglio Circoscrizionale competente approvano lo schema del patto di collaborazione.

7.   La/il Dirigente responsabile stipula il patto di collaborazione.

Articolo 12 - Iniziativa diretta dei soggetti civici

1.   I soggetti civici possono presentare proposte di governo condiviso di beni che riconoscono come comuni.

2.   La proposta di governo condiviso, formulata anche in via informale, presentata all'URP o ad altro ufficio dell'Amministrazione, è trasmessa alla/al Dirigente competente in materia di beni comuni che convoca il Tavolo Tecnico al fine di individuare la/il Dirigente responsabile, competente per materia.

3.   L'istruttoria delle proposte pervenute è svolta dal/dalla Dirigente responsabile anche coadiuvata/o dal Tavolo Tecnico. La/il Dirigente responsabile comunica entro 60 giorni gli esiti dell'istruttoria.

4.   Qualora non sussistano le condizioni per procedere devono essere fornite le adeguate motivazioni.

5.   La fase di co-progettazione è avviata con deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio Circoscrizionale competente, che recepisce la proposta di governo valutata positivamente, approvando ove necessario le linee di indirizzo per la rigenerazione, cura e gestione del bene comune in coerenza con le Linee programmatiche della Città approvate dal Consiglio Comunale.

6.   La co-progettazione delle forme di governo e del programma di rigenerazione, cura e gestione è realizzata dai soggetti civici insieme all'unità organizzativa responsabile e al Tavolo Tecnico.

7.   Il confronto tra più proposte per il governo condiviso di cui all'articolo 10, comma 3, è effettuato all'avvio della fase di co-progettazione.

8.   Conclusa positivamente la fase di co-progettazione, la Giunta Comunale o il Consiglio Circoscrizionale competente approvano lo schema del patto di collaborazione.

9.   La/il Dirigente responsabile stipula il patto di collaborazione.

10.   Con cadenza semestrale la Giunta dovrà informare, su richiesta del Presidente della Commissione Consiliare competente, il Consiglio Comunale nella Commissione Consiliare competente sullo stato dell'istruttoria e di eventuale attuazione delle proposte ricevute.

Articolo 13 - Collaborazioni ordinarie

1.   Sono considerate ordinarie le collaborazioni che hanno ad oggetto le seguenti categorie di beni e le relative attività di cura e gestione:
a.   Piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di:
-     pulizia pavimentazioni, muri e pareti;
-     piccole manutenzioni e riparazioni;
-     tinteggiatura;
-     apertura e chiusura di aree recintate;
-     altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
b.   Piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
-     manutenzioni ordinarie e cura del verde;
-     irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
-     pulizia;
-     messa a dimora di piccole piante o arbusti;
-     riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
-     apertura e chiusura di aree recintate;
-     altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
c.    Elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, eccetera) e opere di arte pubblica, per le attività di:
-     manutenzioni ordinarie e riparazioni;
-     tinteggiatura;
-     altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
d.    Locali e cortili scolastici di proprietà della Città, per le attività di:
-     manutenzioni ordinarie e riparazioni;
-     tinteggiatura;
-     altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
e.    Altri locali e edifici di proprietà della Città, compresi i cimiteri, per le attività di:
-     manutenzioni ordinarie e riparazioni;
-     tinteggiatura;
-     altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.

2.   Le proposte, formulate anche in via informale, presentate all'URP o ad altro ufficio dell'Amministrazione, vengono trasmesse al Dirigente competente in materia di beni comuni che, valutata la coerenza con il presente Regolamento, convoca il Tavolo Tecnico al fine di individuare la/il Dirigente responsabile, competente per materia.

3.   L'istruttoria della proposta di collaborazione ordinaria è coordinata dalla/dal Dirigente responsabile, competente per materia, che ha il compito di verificarne la fattibilità. La/il Dirigente responsabile comunica entro 60 giorni gli esiti dell'istruttoria.

4.   Qualora non sussistano le condizioni relativamente alla coerenza con il presente Regolamento o per mancanza di fattibilità tecnica devono essere fornite le adeguate motivazioni.

5.   Il patto di collaborazione ordinaria, è redatto sulla base del modello predisposto dalla/dal Dirigente competente in materia di beni comuni, ed è sottoscritto dalla/dal Dirigente responsabile senza la necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi, con l'eccezione del caso in cui siano previsti costi per utenze.

6.   Il patto di collaborazione ordinaria ha una durata non superiore a 3 anni.

7.   La Città può riconoscere proposte di collaborazione ordinarie formulate tacitamente anche con fatti concludenti.

TITOLO III - AUTOGOVERNO DEI BENI COMUNI

Articolo 14 - Forme di auto-governo

1.   L'auto-governo dei beni comuni assume le forme dell'uso civico e collettivo urbano, della gestione collettiva civica e della Fondazione Beni Comuni.

Articolo 15 - Uso civico e collettivo urbano

1.   I beni comuni possono essere oggetto di uso civico e collettivo urbano.

2.   L'iniziativa per la definizione dell'uso civico e collettivo urbano è assunta dalla Città che con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Circoscrizione competente, mette a disposizione un bene comune con presidio dell'Amministrazione, individuando le finalità del negozio civico e la/il Dirigente competente. Nel caso di immobili assegnati alla Circoscrizione ai sensi dell'articolo 5, tale atto è assunto dal Consiglio Circoscrizionale competente.

3.   La comunità di riferimento predispone una Carta di auto-governo. Essa disciplina, secondo metodo democratico, l'auto-governo delle attività, definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso dei beni comuni e dei beni strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, assicura una gestione inclusiva.

4.   La carta di auto-governo viene esaminata dal Tavolo Tecnico di cui all'articolo 10, comma 1, che ne verifica la coerenza con i principi di cui al presente regolamento e la fattibilità tecnica.

5.   Il negozio civico si perfeziona con la ratifica, da parte del Consiglio Comunale, della Carta di auto-governo.

Articolo 16 - Gestione collettiva civica

1.   I beni comuni possono essere oggetto di gestione collettiva civica.

2.   L'iniziativa per la definizione della gestione collettiva civica è assunta da una comunità di riferimento attraverso la presentazione di una specifica proposta all'Amministrazione Comunale. La proposta deve contenere una Carta di auto-governo.

3.   La Carta disciplina l'auto-governo delle attività che devono svolgersi secondo metodo democratico, definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso dei beni comuni, assicura una gestione inclusiva.

4.   La Giunta Comunale, ovvero il Consiglio Circoscrizionale nel caso di immobili assegnati alla Circoscrizione ai sensi dell'articolo 5, delibera in merito all'interesse della Città a procedere, anche in seguito ad analisi tecnica di fattibilità effettuata dal Tavolo Tecnico di coerenza con i principi del presente Regolamento e del valore sociale ed ecologico della proposta, e individua gli uffici preposti a definire i contenuti del negozio civico.

5.   Qualora non sussistano le condizioni per procedere, ne viene data comunicazione motivata alla comunità di riferimento.

6.   Il negozio civico contiene la Carta di auto-governo, le modalità di consegna del bene comune secondo le forme previste dalle norme vigenti e stabilisce la durata dello stesso.

7.   La comunità di riferimento individua, secondo metodo democratico, il soggetto delegato alla stipulazione del negozio civico.

8.   La stipulazione del negozio è approvata dal Consiglio Comunale, sentita la Circoscrizione competente.

Articolo 17 - Fondazione Beni Comuni

1.   La Città, verificata l'esistenza e la disponibilità di una Comunità di Riferimento, ovvero su iniziativa della Comunità stessa, può affidare, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, inizialmente per un tempo concordato con la Comunità di Riferimento stessa, in usufrutto di breve durata i beni comuni urbani, già riconosciuti come tali da una Comunità di Riferimento, ad una speciale "Fondazione Beni Comuni". Il bene resta patrimonio della Città, che si impegna per questo stesso periodo a non alienarlo, non cartolarizzarlo oppure a non darlo in garanzia per assolvere ai suoi eventuali debiti. Al termine del periodo di affidamento in usufrutto di breve durata il bene, in accordo con la Comunità di Riferimento e verificato il rispetto dei fini statutari, può essere conferito in via definitiva alla Fondazione.

2.   Il Consiglio Comunale avvia la procedura per costituire la Fondazione definendone le linee di indirizzo e costituendo un apposito gruppo di lavoro.

3.   Il gruppo di lavoro è composto da una rappresentanza della Città, che comprenda rappresentanti della Circoscrizione competente, una rappresentanza delle comunità di riferimento e una rappresentanza di esperte/i scelte/i tra quelle/i incluse/i nell'albo di cui all'articolo 6.

4.   Il gruppo di lavoro, esplorata la fattibilità e la sostenibilità dell'operazione, predispone la bozza dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione.

5.   La redazione dello Statuto della Fondazione Beni Comuni dovrà prevedere il rispetto dei seguenti principi generali:
-    l'attività di indirizzo e controllo della Fondazione sarà garantita da un'Assemblea, aperta a tutte/i le/gli abitanti interessate/i le cui attività dovranno svolgersi secondo principi di accessibilità, trasparenza e democraticità;
-    gli organi decisionali dovranno essere strutturati democraticamente. Dovrà essere, inoltre, garantita la rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti. Le modalità di rinnovo delle cariche dovranno comunque garantire adeguato ricambio e continuità di gestione;
-    siano garantite adeguate regole per garantire l'accesso agli spazi e alle attività alle/agli abitanti in forma libera e gratuita, o comunque secondo condizioni economiche agevolate e tariffazioni sociali;
-    sia previsto un limite alle contribuzioni economiche alla Fondazione da parte di soggetti privati, in ogni caso, siano previste forme di controllo e garanzia da parte dell'Assemblea sulle eventuali contribuzioni economiche alla Fondazione di entità superiore al massimo stabilito;
-    sia prevista una funzione di garanzia da parte della Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino;
-    siano previste periodiche forme di verifica dello Statuto al fine di adeguarlo alle dinamiche alle e alle necessità emergenti;
-    in caso di estinzione della Fondazione, il bene viene devoluto alla Città di Torino che ne mantiene la destinazione d'uso.

6.   Le comunità di riferimento, al fine di costituire la Fondazione, individuano, con metodo democratico al proprio interno una/o o più rappresentanti delegate/i alla sottoscrizione degli atti necessari alla costituzione.

7.   Il Consiglio Comunale, acquisito il parere della Circoscrizione competente, approva la costituzione della Fondazione.

8.   Alla formazione del patrimonio della Fondazione possono contribuire con apporti di varia natura, anche successivamente, soggetti privati o enti pubblici.

9.   La Città può aderire a fondazioni per il governo dei beni comuni costituite da parte di soggetti privati ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 18 - Modalità dell'auto-governo

1.   Nell'ambito dell'auto-governo e nel rispetto della finalità di inclusione chiunque può presentare proposte di attività secondo le modalità stabilita dalla Carta o dello Statuto della Fondazione.

2.   Le proposte di attività devono essere discusse collettivamente e in forma pubblica. La decisione circa il loro svolgimento deve essere assunta con metodo democratico e secondo i tempi previsti dalla Carta o dallo Statuto della Fondazione.

3.   Tutte le attività organizzate presso il bene comune devono essere descritte in un quaderno delle attività ed ad esse deve essere data la più ampia pubblicità.

4.   Per garantire lo svolgimento delle attività all'interno dei beni comuni è obbligo per tutte/i i soggetti coinvolti l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future.

5.   Le attività si devono svolgere rispettando il decoro dei luoghi e nel rispetto di tutte le norme di settore e i regolamenti, anche alla luce delle condizioni dei luoghi.

6.   La Carta o lo Statuto della Fondazione devono prevedere il rispetto dei principi di cui all'articolo 3, nonché la disponibilità a partecipare e la possibilità di avviare percorsi di formazione o autoformazione su tali principi in accordo con quanto previsto dallo stesso articolo al comma 1 lettera l).

7.   La Carta o lo Statuto della Fondazione devono prevedere le modalità di monitoraggio i cui risultati devono essere resi pubblici attraverso canali che ne assicurino la massima diffusione.

Articolo 19 - Disposizioni a carattere generale delle forme di auto-governo

1.   Nelle procedure previste dagli articoli 15 e 16, nel caso in cui vi siano più richieste di governo dello stesso bene comune, l'Amministrazione, attraverso il Tavolo Tecnico, avvia un confronto tra i soggetti civici proponenti, al fine di integrare le diverse proposte. Qualora le stesse non possano essere integrate, la scelta viene effettuata dalla Giunta Comunale, sentita la Circoscrizione competente e la Consulta Permanente dei beni comuni. Nel caso di immobili assegnati alla Circoscrizione ai sensi dell'articolo 5, tale scelta è assunta dal Consiglio Circoscrizionale competente.

2.   Con riferimento ai negozi civici per l'autogoverno, tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet della Città, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione al governo del bene, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli.

TITOLO IV - BENEFICI, RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI CIVICI E DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Esenzioni, agevolazioni, oneri connessi ai beni comuni

1.   Ai sensi dell'articolo 190 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la Città può disporre, nell'ambito dei negozi civici, esenzioni di specifici tributi comunali.

2.   Le attività svolte nell'ambito dei negozi civici che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse.

3.   Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei negozi civici, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a.    si tratti di iniziative occasionali;
b.    la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c.    i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4.   La Città nel caso di negozi civici che contemplino l'utilizzo di immobili, per motivate ragioni può farsi carico, in tutto o in parte, delle utenze di acqua, luce e riscaldamento o altri oneri di gestione. Il provvedimento che approva il negozio civico ne prevede i modi e i limiti.

Articolo 21 - Azioni, interventi, beni strumentali e di consumo

1.   La Città può realizzare direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, attività, azioni e interventi nell'ambito di negozi civici disciplinati dal presente Regolamento.

2.   La Città, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei negozi civici. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. A tal fine la Città può organizzare apposite "biblioteche degli attrezzi" anche in forma di gestione condivisa ai sensi del presente Regolamento. Possono altresì essere forniti i materiali di consumo necessari.

3.   I negozi civici possono prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni strumentali a disposizione di altri soggetti civici e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe, mantenendo comunque le responsabilità connesse alla figura di comodatario.

Articolo 22 - Impiego e affiancamento di dipendenti comunali e altro personale

1.   Qualora il negozio civico abbia ad oggetto azioni e interventi di governo, cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani che la Città ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i soggetti civici sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il negozio civico può prevedere l'impiego di personale della Città, assunto con qualsiasi forma contrattuale prevista dalla normativa vigente ad esclusione degli incarichi di natura fiduciaria politica.

2.   La Città può ammettere la partecipazione di singole/i cittadine/i ad interventi sui beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

3.  La partecipazione alla rigenerazione, alla cura e gestione dei beni comuni può costituire l'oggetto di un progetto di servizio civile in cui la Città impiega, secondo modalità concordate con i soggetti civici, giovani a tal fine selezionati.

Articolo 23 - Altre forme di sostegno

1.   Nell'ambito dei negozi civici, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei soggetti civici coinvolti. I sottoscrittori di negozi civici possono partecipare, nel rispetto di leggi e regolamenti, a bandi e avvisi, anche promossi dalla Città, per la devoluzione di contributi per le attività previste dai negozi civici.

Articolo 24 - Autofinanziamento

1.   La Città agevola le iniziative dei soggetti civici volte a reperire fondi per le azioni previste dai negozi civici, a condizione che sia garantito il puntuale utilizzo di tali risorse nelle attività del negozio stesso, dandone massima trasparenza.

2.   Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il negozio civico può prevedere la realizzazione di attività a scopo di lucro, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie e secondarie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal negozio civico e finalizzate esclusivamente al finanziamento delle attività di interesse generale previste dal negozio stesso.

3.   Nell'ambito dei negozi civici possono essere previste forme di sponsorizzazione, finalizzate all'autofinanziamento, da realizzarsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

4.   I flussi economico-finanziari relativi alle risorse provenienti da attività a scopo di lucro destinate all'autofinanziamento devono essere illustrati in modo chiaro e trasparente con specifica documentazione da presentare ai fini di quanto previsto dall'articolo 26 comma 4.

Articolo 25 - Comunicazione collaborativa

1.   La Città utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione al governo, alla cura, alla gestione ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.

2.   La comunicazione della Città mira in particolare a:
a.    consentire ai soggetti civici di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b.    favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di persone, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c.    mappare i soggetti e le esperienze di governo dei beni comuni, facilitando alle persone interessate l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 26 - Valutazione delle attività di governo dei beni comuni

1.   Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione di quanto posto in essere dai soggetti civici e dall'Amministrazione nel governo dei beni comuni devono essere concordate nel negozio civico. La documentazione da predisporsi a fini valutativi va informata a principi di chiarezza, comparabilità, accessibilità, verificabilità, periodicità almeno annuale e indipendenza del valutatore.

2.   La valutazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua completezza. In particolare deve tener conto, ove possibile anche in termini economici, del valore sociale delle attività realizzate all'interno del negozio civico. Dovrà, inoltre, essere predisposto un bilancio economico trasparente che permetta di valutare con chiarezza l'entità e la tipologia delle entrate e delle spese derivanti dalle attività svolte all'interno del negozio civico.

3.   La valutazione sarà oggetto di verifica anche da parte della Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino.

4.   La Città si adopera per consentire un'efficace e ampia diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la popolazione attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

Articolo 27 - Prevenzione dei rischi

1.   Nell'esercizio delle attività previste dai negozi civici, e comunque nelle attività previste dal presente regolamento in materia di beni comuni urbani, compresa l'autocostruzione, la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei soggetti civici. I soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città.

2.   I soggetti civici e la Città sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di cura dei beni comuni stabilite nei singoli negozi civici. Il negozio civico disciplina tali responsabilità.

3.   Ai soggetti civici che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, ovvero al di fuori di formazioni sociali stabilmente organizzate, e comunque non equiparabili a lavoratori che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro comunale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 12 bis, e 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. In tal caso essi hanno gli obblighi e le facoltà previste all'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

4.   Al negozio civico potrà essere allegato un documento contenente informazioni sui rischi generali e specifici esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste dal negozio stesso e contenente, ove risulti necessario, le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento andrà comunque redatto ogni qualvolta il soggetto civico si trovi ad operare nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro comunale.

5.   Le formazioni sociali stabilmente organizzate devono in ogni caso garantire la copertura assicurativa dei propri associati. La Città può predisporre idonee coperture assicurative.

6.   Ferme restando le responsabilità dei soggetti civici, considerando l'interesse pubblico generale della materia di cui al presente regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 28 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1.   I negozi civici devono disciplinare in modo puntuale le responsabilità e la ripartizione delle stesse fra soggetti civici e Amministrazione.

2.   I soggetti civici e le comunità che in autonomia o in collaborazione con l'Amministrazione curano beni comuni rispondono degli eventuali danni secondo gli ordinari criteri di legge. Nello svolgimento delle attività previste dai negozi civici, i soggetti civici assumono la qualità di custodi ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa.

Articolo 29 - Clausole interpretative

1.   Tutte le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato allo scopo di generare partecipazione civica e pratica democratica dei beni comuni. I suoi articoli devono essere interpretati col fine di favorire la sperimentazione di nuove pratiche civiche e di un nuovo rapporto fra soggetti civici e Pubblica Amministrazione. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Articolo 30 - Disposizioni transitorie

1.   L'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, può considerare una proposta di governo di un bene comune quella formulata, antecedentemente all'approvazione del presente Regolamento, anche con comportamenti concludenti.

2.   Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento dovrà essere approvata apposita deliberazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 6.