N. 317
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009, 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 maggio 2014, 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 02234/002) esecutiva dal 15 ottobre 2018, 26 ottobre 2020 (mecc. 2020 01814/046) e 25 novembre 2024 (DEL 706/2024 e allegato), esecutiva dal 9 dicembre 2024.
CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Premessa
TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Finalità e motivazioni
TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL
VERDE URBANO
Articolo 2 - Funzioni del verde urbano
Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti
di applicazione
TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE
E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni
Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della
cultura del verde
Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle
aree verdi
TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI
Articolo 7 - Norme di esclusione
Articolo 8 - Divieti
CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI
Articolo 9 - Pianificazione
Articolo 10 - Programmazione
Articolo 11 - Manutenzione
Articolo 12 - Realizzazione del verde
TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE
Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti
Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione
(N.U.E.A.) del P.R.G. vigente della Città di Torino in
materia di tutela delle alberate e formazione del verde
Articolo 15 - Individuazione e salvaguardia dei
parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale
pubblici e privati
TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI
Articolo 16 - Individuazione degli alberi di
pregio e monumentali
Articolo 17 - Criteri per l'individuazione degli
alberi di pregio
Articolo 18 - Obblighi per i proprietari
Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio
Articolo 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti
CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE
TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI
Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione
ordinaria e straordinaria
Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle
macchie arbustive
Articolo 23 - Salvaguardia degli arbusti e degli
alberi
Articolo 24 - Norme relative al territorio collinare
Articolo 25 - Interventi di riassetto idrogeologico
Articolo 26 - Norme di tutela per le aree a conduzione
agraria
Articolo 27 - Verde spondale e fasce fluviali
TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
Articolo 28 - Classi di grandezza e aree di pertinenza
degli alberi
Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree
di pertinenza e le banchine alberate
Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo
in presenza di alberi e su aree verdi
Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di
cantiere
Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità
delle alberature pubbliche
Articolo 33 - Protezione degli alberi
Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche
Articolo 35 - Transito di mezzi
Articolo 36 - Modificazione della falda
TITOLO III: ABBATTIMENTI
Articolo 37 - Compensazione ambientale
Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche
Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato
in aree sottoposte a vincoli
Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato
in aree non sottoposte a vincoli
TITOLO IV: LE POTATURE
Articolo 41 - Obiettivi generali
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità
pubblica
TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE
Premessa
Articolo 43 - L'albero come entità biologica
Articolo 44 - La programmazione degli interventi
sulle alberate
Articolo 45 - Il rinnovo delle alberate
Articolo 46 - La progettazione e la realizzazione
di nuove alberate
TITOLO VI: I TRAPIANTI ARBOREI
Articolo 47 - I trapianti arborei
Articolo 48 - Attività e verifiche preliminari
CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE
TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
OPERE A VERDE PUBBLICO
Articolo 49 - Procedure e criteri generali
Articolo 50 - Il progetto di sistemazione a verde
Articolo 51 - Costituzione della Commissione
Aree Verdi (C.A.V.)
Articolo 52 - Elaborati progettuali
Articolo 53 - Iter autorizzativo
Articolo 54 - Realizzazione dei lavori
Articolo 55 - Collaudo e assunzione in carico
TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI
Articolo 56 - Scelta della specie
Articolo 57 - Scelta degli alberi in vivaio
Articolo 58 - Caratteristiche delle piante all'impianto
Articolo 59 - Epoca e modalità d'impianto
Articolo 60 - Distanze d'impianto
Articolo 61 - Distanze e modalità d'impianto
per i nuovi impianti e sostituzioni
Articolo 62 - Verde pensile
Articolo 63 - Il verde per parcheggi
Articolo 64 - Viali alberati
Articolo 65 - Criteri per la progettazione e
l'allestimento di parchi e aree gioco
Articolo 66 - Impianto di irrigazione
Articolo 67 - Identità visiva dei parchi
e arredi
CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA
TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA
Articolo 68 - Generalità
Articolo 69 - Criterio della prevenzione
Articolo 70 - Salvaguardia fitosanitaria
Articolo 71 - Misure di lotta obbligatoria
Articolo 72 - Lotta obbligatoria contro il cancro
colorato del platano
Articolo 73 - Lotta obbligatoria contro il colpo
di fuoco batterico
Articolo 74 - Lotta obbligatoria contro la processionaria
del pino
Articolo 75 - Lotta alla Cameraria ohridella
Articolo 76 - Interventi contro gli insetti pericolosi
e fastidiosi
Articolo 77 - Impiego di prodotti fitosanitari
CAPITOLO SESTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI
Articolo 78 - Finalità e ambito di
applicazione
Articolo 79 - Accesso ai parchi e giardini
Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti
di utilizzo improprio degli spazi verdi
Articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e
attività
Articolo 82 - Chioschi e dehors
Articolo 83 - Accesso di veicoli a motore negli
spazi verdi
Articolo 84 - Biciclette e velocipedi
Articolo 85 - Giochi e attività sportive
Articolo 86 - Aree destinate ai cani
CAPITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I: SANZIONI
Articolo 87 - Definizione delle sanzioni
TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO
CON IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 88 - Vigilanza
Articolo 89 - Entrata in vigore
Articolo 90 - Incompatibilità ed abrogazione
di norme
ELENCO ALLEGATI
1) Allegato n. 1 (Cap. II):
Elenco delle principali normative vigenti sovraordinate al Regolamento
del Verde Pubblico e Privato.
2) Allegato n. 2 (Cap. II): Piano
Regolatore Generale di Torino - Norme urbanistico edilizie di
attuazione (estratto) in materia di tutela delle alberate e formazione
del verde.
3) Allegato n. 3 (Cap. II): Carta
dei giardini storici detta "Carta di Firenze".
4) Allegato n. 4 (Cap. II): Elenco
dei parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza
per i beni architettonici ed il paesaggio del Piemonte.
5) Allegato n. 5 (Cap. II): Legge
Regionale del 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli
alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del
Piemonte.
6) Allegato n. 6 (Cap. II): Scheda
per la segnalazione degli alberi di pregio.
7) Allegato n. 7 (Cap. III):
Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di
grandezza presenti nel territorio della Città di Torino.
8) Allegato n. 8: Manomissioni
e ripristini delle aree verdi e alberate della Città.
9) Allegato n. 9 (Cap. III):
Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
10) Allegato n. 10 (Cap. IV):
Iter autorizzativo nuove opere a verde pubblico.
11) Allegato n. 11 (Cap. IV):
Fac simile di scheda di accompagnamento progettuale.
12) Allegato n. 12 (Cap. V):
Descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per
le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente.
13) Allegato n. 13: Parco del
Valentino. Regolamento per le modalita' di svolgimento di manifestazioni
che comportano l'occupazione di suolo pubblico.
14) Allegato n. 14: Tabella delle
sanzioni amministrative.
1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più
ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo
funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo
un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità
urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico,
il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica
come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera,
svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico,
termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose
ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi
di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente
il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque.
Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte
da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità
con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta
l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio
energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli
impianti di condizionamento. La barriera verde rende più
salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti
quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di
particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di
ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento
che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi
delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone
il ricambio.
5. Il verde della nostra città, dai grandi parchi
alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle
aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli
ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse
funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi,
la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno
capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed
ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate,
devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente
in città e in conformità alle condizioni ambientali
in cui questa si sviluppa.
1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo
9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano
si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti
funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per
il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento
della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo
sviluppo turistico ed economico della città.
2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella
sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi
e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche
e peculiarità.
3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà
privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici
per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso
oggetto di rispetto e tutela.
4. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli
interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà
pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme
relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa
di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri
da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi
e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico,
aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc.,
onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi
verdi della città.
5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante
del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità
della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche
e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione
e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale
compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle
questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e
le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento
e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle
presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi
verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro
collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema
del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza
del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione
al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione
ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale
e sulle funzioni da esse espletate.
6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione
va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche,
storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento
imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi
fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico,
l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli
allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche
di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi
non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne
le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione,
edifici ed altro.
8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi,
diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità
di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione
delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra
con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi
l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio
mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro
cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione
e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione
urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono
provocare danni comunque rilevanti.
1. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale,
fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono
così riassumibili:
A) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
- Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura,
umidità, ventosità)
- Depurazione dell'aria
- Produzione di ossigeno
- Attenuazione dei rumori
- Azione antisettica
- Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio,
cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici),
anidride solforosa, ammoniaca, piombo
B) Difesa del suolo
- Riduzione della superficie impermeabilizzata
- Recupero dei terreni marginali e dismessi
- Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione
sullo smaltimento delle piogge
- Depurazione idrica
- Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
C) Sostegno alla biodiversità
- Conservazione della biodiversità
- Incremento della biodiversità
D) Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
E) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere
in spazi non strutturati
F) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura
storico-sociale ed ambientale.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è
elemento essenziale per la conservazione della biodiversità.
E' pertanto indispensabile:
a) rispettarla come elemento di identità del territorio
locale e come fattore determinante per la qualità della
vita degli abitanti;
b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale
come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
d) mantenerla quanto più possibile integra;
e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano
il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.
1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei
principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività
diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano
pubblico e privato del Comune di Torino ed in particolare la tutela,
la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione
del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
- piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito
a spazi che hanno un raggio di utenza di 50-100 metri e dimensioni
inferiori a 500 mq);
- giardini scolastici, giardini di quartiere, orti urbani
(verde di quartiere - riferito a spazi che hanno un raggio di
utenza fino a 500 - 1.000 metri e dimensioni fra 500 e 5.000 mq);
- giardini e parchi storici, aree verdi di rappresentanza
(verde a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione
per tutti i cittadini e dimensioni fra 5.000 e 10.000 mq);
- parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente
naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina e dimensioni
maggiori di 10.000 mq).
3. In particolare, per quanto concerne gli orti urbani (normati
dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli
orti urbani), spetta alle Circoscrizioni l'affidamento in gestione
a privati.
4. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare
anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno
della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle
zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione
tra le aree interne della città, fra le aree periferiche
periurbane e fra queste e la campagna.
5. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed
estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo,
variabilmente a seconda del retroterra storico, della maggiore
o minore distanza dal centro della città, dei costumi e
del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire
un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.
6. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi
di proprietà della Città e alle aree private presenti
nel territorio comunale.
7. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di
seguito elencati:
- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- prati e coltivi;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati
a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi
alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree destinate a parco dal vigente PRGC (parchi urbani,
fluviali, collinari);
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Circoscrizioni,
cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi,
impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico
all'Agenzia Territoriale per la Casa, all'Amiat, alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, alla Provincia
di Torino, ecc.);
- orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale
per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani).
8. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde
pubblico ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate
nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare
l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione
di nuove aree verdi ad uso pubblico.
9. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli
aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei
propri organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici
del Settore Gestione Verde o sua successiva denominazione (S.S.D.).
1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del
Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi
azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale,
biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base
delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Torino promuove tutte le forme di partecipazione
del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività
di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione
privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente
i potenziali fruitori, i cittadini, i Consigli di Circoscrizione,
attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione
partecipata.
1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma
e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione
ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione
e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività
svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre
che ad essere previste dal presente Regolamento (nel capitolo
sesto), sono richiamate nel Regolamento
di Polizia Urbana ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche,
mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione
e accrescimento della cultura del verde anche le attività
ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica
alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde
pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.),
mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite
il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica
di cantiere.
1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione
diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde
pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione
Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o
giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità,
la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione
di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di
interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture
finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano
interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree
verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può
dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di
Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche
aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico,
ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza
e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la
conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali,
generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi
ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende
la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali,
generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi
ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione
a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati
a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più
targhe informative realizzate e collocate secondo modalità
stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo
atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da
apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto
dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso,
preventivamente con il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e sottoscritto
dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo
sponsor di installare nell'area verde una o più targhe
informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore
delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire
la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità
e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra
Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.
1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione
le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate
e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività
florovivaistiche.
2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente
Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche
che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea
invadente ed essere individuati come tali a catasto.
1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi
capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato
utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi
alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì
compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo,
del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde
ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una
serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali
sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.
3. In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo
80 (Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio
degli spazi verdi) evidenzia le situazioni più critiche,
che causano danneggiamenti temporanei o più significativi,
che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi
e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde,
interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati,
pena il rapido degrado dello stesso.
1. La pianificazione del verde urbano, in assenza di
uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione
del vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
2. In tale ambito l'aspetto pianificatorio più significativo
per ciò che concerne il verde è il Progetto Torino
Città d'Acque, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1993 , che ha come obiettivo la realizzazione
di un sistema continuo di parchi fluviali collegati fra loro sia
da fasce verdi che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo
di recuperare il paesaggio circostante, i quattro corsi d'acqua
cittadini e di restituire aree oggi degradate all'utilizzo dei
cittadini.
3. Parimenti la Città riconosce l'importanza dell'elaborazione
di un Piano urbano del verde con l'obiettivo di valorizzarne i
punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano
le potenzialità, prima fra tutte la necessità di
connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento.
1. Il patrimonio verde della città è un
sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività
costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte
di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate.
Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri
della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata
per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero
sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano
occorre:
- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione
del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri
agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche
colturali consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana,
allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale
sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente,
nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni
colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una
crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare
le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo
del verde cittadino in rapporto agli standard europei.
1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano del verde urbano.
1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree
verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi
ai seguenti criteri:
a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate
nella fascia climatica dell'area della pianura e collina piemontese
ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe
e sedi stradali;
d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore
stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
h) facilità di manutenzione;
i) rispetto della funzione estetica del verde.
1. Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell'allegato n. 1: avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.
1. Le aree a "verde" esistenti e di progetto
nonché le alberature sono disciplinate dal Piano Regolatore
Generale (P.R.G.) vigente, in particolare, agli articoli delle
N.U.E.A. (in allegato n. 2) di
seguito richiamati:
- articolo 2 Definizioni - comma 28 "14 Verde privato";
- articolo 8 Aree Normative: classificazioni e destinazioni
d'uso - comma 61 "15 Area S", comma 62 lettera "v"
Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport; comma
63 lettera "v" Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- articolo10 Zona urbana centrale storica - comma 20;
- articolo 13 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
(parte piana) - commi 1-3-5;
- articolo 17 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
parte collinare a levante del fiume Po- commi 1-2-6-9;
- articolo 19 Aree per servizi: generalità - commi
8-9-10;
- articolo 21 Parchi urbani e fluviali - commi 1-4bis-7-16-17-27-28;
- articolo 22 Aree a parco naturale della collina - commi
2-3-12-13;
- articolo 23 Aree per la viabilità - commi 1-5-7;
- articolo 25 Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico
- commi 3-4-5-11;
- articolo27 Norme di tutela ambientale - commi 10-11-12-13-14-15.
Gli allegati delle N.U.E.A. di riferimento sono costituiti da:
- Allegato A.
- Allegato B.
La cartografia di riferimento del P.R.G. vigente, è costituita
da:
- Tavola n. 1 - Azzonamento scala 1:5.000.
- Tavola n. 2 - Edifici di interesse storico scala
1:2.000.
- Tavola n. 4 - Viabilità scala 1:15.000.
Allegati tecnici:
- Tavola n. 6 - Boschi e vincolo idrogeologico- parchi regionali
- scala 1:10.000.
- Tavola n.14 - Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle
leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939 -
scala 1. 10.000.
2. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e
integrazioni delle N.U.E.A., della cartografia e degli allegati
prescrittivi del P.R.G. in generale.
1. Per parco o giardino storico si intende una composizione
architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale,
artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico.
Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà
e natura e testimonianza di una particolare epoca o cultura. Come
tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che,
per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
2. Il Comune di Torino, con riferimento anche all'articolo
9 della Costituzione italiana, individua, tutela e valorizza i
parchi e i giardini storici presenti sul territorio comunale.
3. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le
aree verdi:
- sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo
in base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 "Tutela delle
cose d'interesse artistico o storico", poi sostituita dal
Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali" e in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici
o Locali con più di 50 anni;
- annesse a edifici di culto e/o di proprietà di
Enti Religiosi con più di 50 anni;
- annesse a edifici situati all'interno della zona urbana
centrale storica (articolo 10 N.U.E.A.) nonché delle zone
urbane storico-ambientali (articolo 11 N.U.E.A.) con età
maggiore di 50 anni.
4. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici:
- i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a
vincolo ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e della
Legge n. 1497 del 20 giugno 1939 (sostituite dal Decreto Legislativo
del 29 ottobre 1999, n. 490 ed in seguito dal Decreto Legislativo
n. 42 del 2004) nonché i punti panoramici segnalati per
particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del
Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
5. I parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte
sono riportati nell'allegato n. 4.
6. La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che
essi, una volta individuati, vengano catalogati.
A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto,
per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda
P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici sia
nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche e decorative.
7. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge,
ad esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente
autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio del Piemonte.
8. Per la tutela di tali aree verdi è vietata la
realizzazione di opere come costruzioni interrate od altro che
coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde
o la stessa quota del patrimonio arboreo radicato sull'area.
9. Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti,
o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici,
la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata
anche alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
10. Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio
verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti
nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole,
recinzioni, cancelli, ecc.).
11. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e
restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti
il parco o il giardino storico in cui si opera.
12. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti,
ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione
dell'identità del giardino stesso in una volontà
di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
13. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate
e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà
pubbliche non eseguito direttamente dal Settore Gestione Verde
(o S.S.D.), deve essere da questo autorizzato in base a quanto
previsto dal presente Regolamento.
14. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere
regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità
di contenere visitatori e della loro fragilità, in modo
da preservarne l'integrità.
15. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà
essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere
ed apprezzare.
16. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono
con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli
alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio
anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante
le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del
verde esistente.
17. Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti
al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle
competenti Soprintendenze.
A) Interventi su proprietà private
1. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà
privata comunque vincolate dalle normative precitate, è
necessaria la preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) qualora questi interessino direttamente o indirettamente
le alberate presenti.
2. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione
del giardino in questione.
3. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere
preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia
in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno
essere sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri
casi agli Uffici comunali competenti in materia. La progettazione
dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente
Regolamento.
4. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino
in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario
del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
1. Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento,
i soggetti individuati come alberi monumentali dalla L.R. 3 aprile
1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali,
di Alto Pregio Naturalistico e/o storico del Piemonte e successive
modifiche ed integrazioni (in allegato
n. 5), così come quelli individuati dall'Amministrazione
Comunale come alberi di pregio sono soggetti a particolare tutela
in base a quanto dettato dal presente Regolamento.
2. Oltre alle procedure legate alla Legge Regionale n. 50/1995
sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino
segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio
indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare
l'apposita scheda (vedi allegato
n. 6) fornita dall'Amministrazione Comunale.
3. Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione
Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero
saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito
per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale,
verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista
ai sensi della Legge Regionale n. 50/1995.
4. L'individuazione come albero di pregio all'interno del
territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale
ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine
di 30 giorni dalla data della comunicazione. L'Amministrazione
Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria
e straordinaria degli alberi di pregio ai proprietari o agli aventi
diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50%
delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Gli alberi monumentali sono dunque soggetti alla L.R.
50/1995 e chiunque desideri segnalare piante che possono avere
queste caratteristiche seguirà le procedure indicate dalla
Legge. La Commissione Tecnica si esprimerà successivamente
in relazione alle segnalazioni pervenute.
1. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) valuta, mediante
l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati
dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi
di pregio della Città di Torino secondo i seguenti criteri:
- dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere
una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza,
superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza,
superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza
e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale,
botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione
locale o avere significative potenzialità di diventare
un riferimento tradizionale per la città.
2. La Commissione Alberi di Pregio sarà composta
da 5 soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori afferenti al
Verde Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni aventi opportuno
titolo o formazione professionale.
3. In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce
con cadenza periodica minima di tre mesi per valutare gli stessi.
1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti
nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Torino
di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante
e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro
eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno
30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno
o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione
Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno
del privato proprietario.
2. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle
prescrizioni della L.R. 50/1995.
3. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari
o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione
degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al
fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela,
nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale
circostante.
1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste
carattere di assoluta eccezionalità.
2. Per gli alberi di proprietà privata monumentali,
di pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto
dall'articolo 17, è vietato l'abbattimento.
In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate
opere provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica,
di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale
che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente
autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite la Commissione
Alberi di Pregio di cui all'articolo 17,
previo parere del Settore Fitosanitario Regionale per quanto riguarda
il genere Platanus .
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dal
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nell'autorizzazione comporta
l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione
delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo
87.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato
deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni
fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché
con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono
realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare
per l'esecuzione degli interventi.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
7. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire,
senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura
a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda
periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari
allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero
sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque
effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.
9. In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi
precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità
di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.
10. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle
prescrizioni della Legge Regionale 50/1995.
1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento
autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere
poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite
dalla Commissione Alberi di Pregio, piante della stessa specie.
2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo
il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè
un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale
dei soggetti rimossi. 3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti
(di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti
di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza,
a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente
essere autorizzati dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione
dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da
realizzare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità
di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di
conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche,
ambientali, tecniche.
7. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque
essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.
1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale
e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree
verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio
arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni
spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone
la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più
elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari
a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica
che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di
grande estensione, può destinare una superficie variabile
all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della
gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi
manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba;
tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate
con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato
ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea
e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione
della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel
presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze
storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti
o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito
dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei
principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale
per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme
sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta
obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o
mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
Secondo quanto previsto dal vigente Statuto della Città,
la manutenzione ordinaria delle aree verdi di quartiere e scolastiche,
è decentrata alle rispettive Circoscrizioni che eseguono
gli interventi secondo i principi dettati dal presente Regolamento
e con il coordinamento tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni
o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la
manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti
interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di
frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali),
la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere
il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto
uso delle aree verdi pubbliche.
7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti
a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono
sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.).
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale
o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione
a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure
nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come
da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) proporranno al Settore di competenza
la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente,
redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del
valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi
di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non
ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera
pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei
Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla
corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza
del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione
al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che, effettuati gli opportuni
controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino
da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore
ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo
non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), all'impresa esecutrice
dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa
variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione,
sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è
fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena
terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore
al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre a metri
1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per
fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima
inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative
consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori
superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite
dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio
pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici
compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici
in piena terra non realizzate.
11 bis. Ai fini dell'attuazione della variante
parziale al P.R.G.C. n. 310 relativa al comprensorio industriale
"Pescarito-ambito Lavazza" si applicano, con riferimento
a quanto prescritto dal comma 11 dell'articolo 21, le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 14 comma 11 delle NUEA: "Norme
specifiche per il comprensorio industriale Pescarito-ambito Lavazza
relative alle NUEA del P.R.G. vigente, al Regolamento edilizio,
al Regolamento comunale in materia di contributo di costruzione
e al Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Torino
della variante medesima".
Aree verdi in concessione
1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi
di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private
e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni,
cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi,
impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Agenzia Territoriale
per la Casa, Amiat, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
del Paesaggio del Piemonte, Provincia di Torino, ecc.) devono
garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi
delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in
convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei
suoi allegati.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree
verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è
in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità
in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice
Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel
rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne
gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
- la potatura rimane in carico al Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni
caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.
3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono
aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore
Gestione Verde (o S.S.D).
4. Affinché il Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili
in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli
alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi
momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario.
Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto
d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico
di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei
principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene
sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città
e di terzi.
5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area
verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni
dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio
si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie,
recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei
sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte
di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà
pubblica.
1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie
autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate
ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui
sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici,
è consentita solo nei casi di stretta necessità
(quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo
per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie
particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio,
l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari
e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto
storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche
tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria
la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate,
ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare
la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione
dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da
realizzare.
7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di
bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare
deflusso delle acque fluviali e degli scoli.
1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione
del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia
su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione
ambientale.
2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque
per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata
a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie
di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie
di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza
grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in
progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle
misure sopra indicate.
c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più
fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di
diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti,
anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti
ai vincoli previsti dall'articolo 38 (abbattimento
di alberature pubbliche).
4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono
singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature
di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto
di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre
soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità
e nei casi previsti da normativa vigente.
1. Per la tipologia di interventi ammessi sul territorio
collinare si rimanda all'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Su tutto il territorio collinare (articolo 22 comma 12
delle N.U.E.A.) è vietato ridurre a colture i boschi e
le zone boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico
del territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate
dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme
vigenti di in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle
prescrizioni dettate dalle leggi forestali in vigore.
3. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento
dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella
fascia di rispetto di metri 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli
interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati
con tecniche di ingegneria naturalistica (v. articolo
25), senza manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono
per eventuali interventi di consolidamento di versanti franosi.
4. Per la precisazione di ulteriori dettagli sulle modalità
d'intervento si rimanda al già citato Allegato B delle
N.U.E.A..
5. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno
essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti
in materia.
6. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione
di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente
circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare
sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali
identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree
del parco naturale della collina (identificate dall'articolo 22
delle N.U.E.A.).
7. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private
devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali
competenti in materia di edilizia privata.
8. Per le parti del territorio collinare ricadenti all'interno
del Parco regionale della Collina di Superga gli interventi sui
boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente sottoposti
al parere dell'Ente Gestore dell'Area Protetta.
1. Tali interventi sono normati dall'Allegato A e dall'Allegato
B delle N.U.E.A..
2. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale
delle aree verdi collinari di proprietà della Città
rivestono carattere di priorità.
3. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di
scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica
di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e
il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere
realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria
naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R.
del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni".
4. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile,
il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare
le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche
tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo
gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei
manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.
1. In tutte le aree destinate a parco dal vigente P.R.G.
ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare
il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula
di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i
conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e
manutenzione del territorio.
2. In particolare tali interventi dovranno:
a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la
loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna,
e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;
b) conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua
minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per
lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è
fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua
se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari,
la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli,
per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;
c) favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo
i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità
ecologica e l'habitat della fauna;
d) salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti,
i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.
3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque
vietato il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo
80), anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti
dalle coltivazioni praticate in esse.
1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde
di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle
opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento
e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per
una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea
a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde
e difese di detti corsi d'acqua.
2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione
è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le
piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano
sul piano e le scarpate degli argini.
4. Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche
e private in prossimità delle sponde fluviali dovranno
attenersi, oltre che alle prescrizioni dell'AIPO (Agenzia Interregionale
per il fiume Po), del Piano d'Assetto Idrogeologico per il Bacino
del Po (P.A.I.) e di altri enti competenti in materia idraulica,
alle prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese
(articolo 3.3, 3.4, 3.5 delle norme del PdA); in quest'ultimo
caso dovranno essere corredati di V.C.A. (verifica della compatibilità
ambientale).
5. In tutti gli ambiti destinati dal vigente P.R.G. a parco
fluviale (articolo 21 delle N.U.E.A.), qualora gli interventi
ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese
spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere
realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica.
Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento
o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche
ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna, e tutti
i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali
dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con gli
Uffici dei Settori competenti in materia di Verde Pubblico, in
coerenza con i progetti di "Torino Città d'Acque".
6. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della
fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523
del 1904), da parte dei privati.
7. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani
lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia
di sicurezza idraulica.
8. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa
l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze
in giardini privati e in parchi pubblici.
9. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo
le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica),
qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari,
devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario,
ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere
la continuità dei percorsi alberati.
10. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di
nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata
dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e dovrà essere realizzata
con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al
fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della
vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di
corrivazione delle acque meteoriche.
11. Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono
le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.
12. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce
e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi
ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto
della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando
intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle
loro caratteristiche ecologiche specifiche. Vanno in tal senso
rispettate le indicazioni contenute nel Piano Fanunistico dei
Fiumi Torinesi (Città di Torino - IPLA - anno 2000) oltre
a quelle previste dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese.
13. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre
essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale
di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.
1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:
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Nell'allegato n. 7 è
riportato un elenco con le specie più comuni di piante
arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.
L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato
aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza
a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente
schema:
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1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate
(a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) che ne autorizza le forme di utilizzo
(uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima
permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli
esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento
non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino,
deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma
vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo
e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi
successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato
dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
A) SITUAZIONI ESISTENTI
1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza
dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare
deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo
metterne a rischio il normale sviluppo quali:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua,
anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della
ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella
C;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello
spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino
lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per
caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture
e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva
per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli,
sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive,
acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento
di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
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3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare dal Consiglio Comunale.
B) NUOVI PROGETTI
1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione
complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente
alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli
interventi che possono causare deperimento o morte della pianta
o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo
come:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua,
anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della
ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella
D;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali
di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari
per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle
esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva
per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli,
sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive,
acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento
di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
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Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi
1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi
e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo
parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.).
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere
dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti
adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio
arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area
verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai
seguenti elaborati:
- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali
su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite
dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi
ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati
dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di
pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno
del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro
del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate
per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti
in conformità all'articolo 31 (Obblighi
e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente
l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato
n. 8) a propria cura e spese, nonché gli eventuali
interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi
all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Gestione
Verde - o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale
nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore
competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti
vigenti in campo di inquinamento acustico.
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver
dato avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde (o
S.S.D.) e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa
(come previsto dall'articolo 3 dell'allegato
n. 8 al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle
aree verdi e alberate della Città) corredata di specifiche
e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti
i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici)
presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve
dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare copia del
documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti
ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde (o
S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello
che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver
prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo,
i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere
di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del
caso.
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature,
interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali
di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore
Gestione Verde (o S.S.D.).
1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare
tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento
ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo
diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità
delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate
come la ZPA o sulle piante stesse:
a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva
e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti,
vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di
prodotti chimici;
b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi
natura;
d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza
(vedi articoli 28 e 29)
degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati
radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore
a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto
ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno
poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia
necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata
con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo
disinfettante e cicatrizzante;
e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture
di qualsiasi parte della pianta;
f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro
o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi
altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli
apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di
altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione
di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e
degli apparati radicali.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
In allegato n. 9 sono riportati
gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo
al filo del tronco non può essere inferiore:
a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con
diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro
maggiore di 40 cm;
b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza
non incluse nel punto precedente;
c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli
arbusti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) potrà
aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di
alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o
botanico-paesaggistico.
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno
essere concesse dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni
e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria
e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti
tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature
per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati
all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto
tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente,
ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate
o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti
o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che
gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato
radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori
allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia
o la potatura e disinfezione.
6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica
interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature,
ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare
gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere
sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo
di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette
contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare
aperti per più di una settimana.
8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori,
gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque
mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con
un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute
umide.
9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella
zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con
materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale
sono da eseguirsi a mano.
10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste
al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina
di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità
di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili
dagli uffici competenti.
1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente
protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La
protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che
consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato
radicale (vedi allegato n. 9
dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle
aree di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per
i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto
fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in
altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno
al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa
interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto
(pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche
la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si
utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine
dei lavori.
1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino,
ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per
depositi anche temporanei di materiale.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori
logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere
o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione
per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia
che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei
materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato
effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia
materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere
tollerato solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale
altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio
e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante
è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi
in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità
dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree
di pertinenza degli alberi (vedi articolo28).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno
dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno
interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale
drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere
poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate
le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di
pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche
sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.
1. Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo
38 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano
il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti
gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore
ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di
soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti
ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa
in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico
devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base
compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere
nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui
insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in
piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione
dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da
realizzare previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica
in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie:
in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere
a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico
e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.
1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante
deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto
Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità Ambientale
all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998 , il
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) è tenuto a partecipare
in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore
ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e
le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio
comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione
Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi
comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante
favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente
le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale
delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per
le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche,
alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso,
alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi,
diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di
gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei
grandi trapianti.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto
dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature
necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica
e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco,
salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili
o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza
di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.
1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli
in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana
centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi
del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge
Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono
sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione
a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti
della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità
- accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può
emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione
da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma
di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale)
che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione
di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare
controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti
si rimanda all'articolo 20 ed all'articolo
38 per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.
6. In questi casi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) redigerà
le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto
per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese
del privato proprietario anche su aree di proprietà della
Città.
7. La compensazione avverrà mediante calcolo del
valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari
valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
8. In presenza di opere edili private l'abbattimento è
in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile
nessun'altra soluzione di progetto.
9. Fanno eccezione:
- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze
giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità,
o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti
di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la
fine turno.
11. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare
a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
12. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta
autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo,
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:
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2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico
ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti,
rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli
Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli
altri Enti di competenza.
4. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi
abbattuti si rimanda al principio della compensazione ambientale
(vedasi artt. 20, 38 e 39 comma 5) che prevede
il vincolo della sostituzione degli alberi, a prescindere dalla
motivazione del loro abbattimento. Qualora non sia possibile effettuare
la compensazione nel luogo in cui è avvenuto l'abbattimento
si individueranno aree pubbliche limitrofe in accordo con i tecnici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.). Fanno eccezione: gli alberi
morti, gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze
giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità
o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
La compensazione dovrà essere realizzata nella prima stagione
agronomica utile e la mancata realizzazione sarà soggetta
alle sanzioni previste dall'articolo 87.
5. La compensazione sarà declinata nella fornitura
e messa a dimora di alberi di specie idonea al contesto ed aventi
dimensioni minime 14-16 cm. (circonferenza fusto) nel rapporto
di 1:1 - 1:2 - 1:3 a seconda dei seguenti casi:
- 1:1 se l'albero oggetto della richiesta di abbattimento ha dimensione
fino a 50 cm. di diametro del fusto (misurato a 130 cm. di altezza);
- 1:2 se l'albero oggetto della richiesta di abbattimento ha dimensione
superiore a 50 cm. di diametro e fino ad 80 cm. di diametro del
fusto (misurato a 130 cm. di altezza);
- 1:3 se l'albero oggetto della richiesta di abbattimento ha dimensione
superiore a 80 cm. di diametro del fusto (misurato a 130 cm. di
altezza).
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la compensazione
nel luogo in cui è avvenuto l'abbattimento questa sarà
realizzata dalla Città di Torino in un'area verde limitrofa
previo versamento da parte del richiedente di una somma equivalente
al contributo minimo previsto dall'iniziativa "Regala un
albero" per ogni albero che dovrà essere messo a dimora
sulla base del rapporto menzionato. Tale cifra corrisponde ad
una quota parte del costo che sosterrà la Città
per le operazioni di acquisto, messa a dimora e cura post messa
a dimora. Il versamento dovrà essere fatto sulla base delle
specifiche che saranno indicate in risposta alla richiesta di
abbattimento.
1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo
corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura
non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione
delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate
da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che
possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità
ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale
della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla
vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile
con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti
ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria
ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle
porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione
stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture
o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già
esistenti e con la cartellonistica stradale, così come
previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale,
nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità
degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza
esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale
e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti
patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà
comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle
alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e
alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite
in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti
arborei:
- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare
l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto
armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori
ed è legata alla necessità di avere una maggiore
quantità di luce a terra o di facilitare il transito di
pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non
dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei
rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché
di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite
debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni
possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio
di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al
vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea
riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso
l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni,
avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la
più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione
di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con
l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni
devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli
di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare
meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6. Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale
per tecnici del verde urbano" realizzato dal Settore Verde
Pubblico della Città di Torino e sue eventuali successive
integrazioni.
1. Poiché l'utente della strada deve essere
messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza,
di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli
lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante
con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere
di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè
la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle
norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal
Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli
immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali
di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al
taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi
che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi,
che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano
la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali
specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata,
nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile
per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della
proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando
l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto
al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali
o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto
di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli
sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi
dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta
si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino
a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale,
in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi
potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza
ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai
proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata
che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali
situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale,
devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno
anche risarcire la Città delle spese per la riparazione
delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per
eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle
pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei
proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza,
il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni
di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche
o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui
ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità
di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni
caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il
ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità
di impianto.
1. Per quanto riguarda le alberate è necessario
riferirsi all'articolo 23 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione del P.R.G.) - Aree per la viabilità: "
Le tavole di piano in scala 1:15000 (tav. 4 "Viabilità"),
1:10000 (tav. 5 "Viabilità collinare") e 1:5000
(tav. 1 "Azzonamento") riportano le aree destinate alla
viabilità sia esistente che in progetto.
Nella tav. 4 "Viabilità" vengono individuati:
a) i viali urbani di progetto;
b) i viali storici;
c) i viali e corsi storici da riqualificare;
d) i viali pedonali;
e) le strade di scorrimento di progetto;
f) i percorsi ciclo pedonali;
g) i percorsi pedonali collinari;
h) i percorsi storici collinari;
i) i ponti di progetto;
.omissis
..
I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel
loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente
alterato in caso di intervento o di ristrutturazione.
I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente
punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato
all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni
di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".
2. Il Piano contiene anche un riferimento alla riqualificazione
dei viali e dei corsi storici (articolo 25 comma 11 N.U.E.A. -
Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico): " Ambito
viali e corsi storici da riqualificare (individuati nella tav.
4 in scala 1:15000 con apposita simbiologia).
Il Piano propone la ricostituzione dei viali storici alberati
sui seguenti tratti:
- viale del Regio Parco dal ponte a Regio Parco;
- viale della Regina da piazza Gran Madre alla Villa della
Regina;
- corso Francia dal confine comunale a piazza Statuto;
- l'ex cinta daziaria pedecollinare.
La ricostituzione deve essere inquadrata in specifici progetti
di riqualificazione del suolo pubblico".
1. La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente
urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più
significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale
che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.
2. L'albero è un'entità biologica che conduce
la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua
vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme
di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i
vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato
radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica
e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione,
attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti
fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave
forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente
consistenza con conseguente diminuzione della capacità
di ancoraggio al suolo.
3. A ciò si aggiunge la debilitazione della parte
epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti
che, aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche
della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze
nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte
legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità
dei soggetti arborei nel tempo.
4. Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione
della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi
idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi
estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.
5. Queste limitazioni non consentono all'albero radicato
in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo
pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica
come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.
6. E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti
nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo
luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei
e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo
allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare
le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti
arborei in ambiente urbano.
1. Il mantenimento delle alberate urbane comporta una
serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le
migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.
2. Le alberate storiche hanno un'età di impianto
che supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su
banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie
a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie
di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non
esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale
a disposizione del singolo soggetto arboreo.
3. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature
per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità
di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso
di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome
entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le
altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie,
fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la
gravità di possibili danni in caso di rottura di branche
e rami o di schianto di soggetti interi.
4. La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare
le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie,
dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare
resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione
delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini
responsabili della carie del legno.
5. Le potature drastiche effettuate in passato, quando non
erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche
attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi
di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità
in numerosi soggetti.
6. Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione
nell'ultimo decennio, con la crescita della sensibilità
nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con
una serie di attenzioni e di precauzioni che ne consentono una
più accurata gestione.
1. Al di la di ogni valutazione tecnica circa
la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso,
l'Amministrazione Comunale e gli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) valutano la possibilità di mantenere - all'interno
di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti
arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui
sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità
e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile
come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo
storico cittadino (vedi Capitolo II - Titolo
III - Tutela degli alberi di pregio e monumentali).
2. A tal fine gli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative
degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del
soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti
a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità
della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).
3. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende
necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile
degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune
verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili
di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento
di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale
e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
4. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte
di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario
del bene, attua una capillare attività di informazione
affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali
(Consiglio Comunale e Circoscrizioni) ne comprendano motivazioni
e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni
esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.
5. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare
di quelle storiche dell'area centrale della città trae
origine da alcune importanti considerazioni:
1) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno
un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito
ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni
normali;
2) le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi
artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento
o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale
che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
3) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti
determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile
all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di
numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce
progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità
meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
4) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici
necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e
degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno
che deve sostenerli e alimentarli;
5) la scarsità dello spazio disponibile determina
una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari
abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi
esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di
ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche
fitosanitarie ed ambientali.
6. Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della
sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono
le seguenti:
1) analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
2) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
3) definizione del cronoprogramma di sostituzione in
funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei
soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una
memoria storica del sito;
4) scelta delle specie da impiantare;
5) pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante
contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili
restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro
crescita secondo le indicazioni di cui agli articoli 28 e 29 del
presente regolamento;
6) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei
che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45
ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^ e 2^
grandezza;
7) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti
arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto
da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
8) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento
in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del
filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora
i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.
1. La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari
aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata
senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità
e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari
soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.
2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate
deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni
di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere
a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni
di cui agli articoli 28 e
29 del presente Regolamento creando un substrato di impianto
idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena
terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto
alle caratteristiche botaniche della specie.
3. Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno
essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni,
nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni
secondo quanto stabilito nel successivo capitolo
IV.
1. L'ambiente urbano è un'entità dinamica
soggetta a frequenti trasformazioni connesse a esigenze di varia
natura. La modificazione della viabilità, la ridefinizione
dei trasporti pubblici, la destinazione d'uso delle aree urbane,
cambiano nel tempo la struttura della città. Ciò
va inevitabilmente ad interferire anche con il patrimonio verde
cittadino.
2. Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto "grande
trapianto" (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati
appunto nel trapianto di alberi di alto fusto adulti), è
una tecnica moderna sviluppata negli ultimi anni. Questa tecnica
comporta per gli alberi sottoposti ad essa, grande stress e serie
riduzioni delle capacità vegetative, in quanto sia l'apparato
radicale sia la chioma vengono sottoposti a tagli e potature drastiche
per agevolare il loro trasporto nel nuovo sito.
3. Tutto questo comporta, nel migliore dei casi, una perdita
sostanziale per diversi anni delle piene potenzialità di
apportare i benefici ambientali scientificamente riconosciuti
e utili per la collettività e, nel peggiore dei casi, la
morte dell'esemplare trapiantato, con conseguente eliminazione
delle sue potenzialità di produzione di benefici ambientali.
4. La decisione quindi di procedere all'utilizzo della tecnica
dei grandi trapianti non deve essere presa come semplice alternativa
progettuale, e tanto meno può essere considerata un'operazione
di immagine: prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei
adulti, quindi, dovranno obbligatoriamente essere ricercate tutte
le possibili soluzioni alternative che, modificando il progetto,
consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti, preservando
comunque la dignità e l'integrità delle piante in
tutte le loro parti senza sottoporle a mutilazioni drastiche (capitozzature)
della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre
lo sviluppo di fenomeni degradativi del legno e rendere il soggetto
instabile e quindi potenzialmente pericoloso.
5. Tali interventi dovranno essere sottoposti a parere preventivo
e vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), che dovrà
valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi
che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un
progetto pubblico.
6. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può
comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa
- da dettagliare con precisione durante le fasi successive (vedi
articolo 48: Attività e verifiche
preliminari) - di ulteriori piantumazioni a compensazione ambientale
dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati
(vedi articolo 37: Compensazione ambientale),
al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici
ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento,
compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto
delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore
di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale
dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi
esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo
sito di piantagione.
7. L'obiettivo dell'intervento è quello di trasferire
gli esemplari arborei individuati in modo da garantire, con le
migliori tecniche agronomiche, l'attecchimento dei soggetti trapiantati
in aree diverse.
8. Le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi
trapianti devono essere compiutamente definite, attuate e verificate
nel tempo dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
1. Prima di assumere la decisione definitiva in merito
ai grandi trapianti, è necessario effettuare le seguenti
analisi e verifiche preliminari:
1) valutazione della specie arborea interessata e delle
condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei.
Infatti, non per tutte le specie e non per tutte le dimensioni
è consigliabile un grande trapianto;
2) valutazione delle dimensioni della banchina alberata
sulla quale si intende operare che devono essere tali da poter
materialmente asportare l'albero consentendo all'apposita macchina
trapiantatrice di poter effettuare il relativo intervento di rimozione
(larghezza della banchina alberata non inferiore a metri 2,50).
2. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono
avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica
operazione e nei tempi vegetativi appropriati; si possono individuare
tre fasi principali nelle quali deve essere articolato l'intervento:
1) preparazione: su ciascun soggetto arboreo dovrà
essere effettuata una potatura strettamente funzionale allo spostamento
ed al successivo attecchimento; l'intervento di potatura dovrà
essere limitato alla riduzione minima della chioma in quanto integrato
quanto più possibile da una accurata legatura della stessa.
Sulle specie che lo richiedono dovrà essere prevista la
fasciatura del fusto con tela di juta.
Solitamente sono altresì compresi in questa fase operativa
tutti quegli interventi di rimozione siepi, movimenti terra, ripristino
cordoli e tappeti erbosi, ritenuti necessari prima, durante ed
al termine dell'intervento.
2) L'operazione di trapianto dovrà essere effettuata
in un'unica operazione con idoneo mezzo (trapiantatrice meccanica)
correttamente dimensionato in riferimento alle piante da espiantare
individuate.
Si dovranno prelevare i soggetti arborei individuati, formando
una zolla compatta che comprenda la maggior parte possibile dell'apparato
radicale e trasferirli nelle nuove sedi.
L'intervento si intende comprensivo degli oneri connessi alla
concimazione a lenta cessione, all'intasatura della zolla con
humus e terriccio, al tutoraggio del soggetto mediante pali di
conifera torniti e trattati, alla formazione del tornello nonché
al primo bagnamento.
3) Manutenzione: nel corso delle tre stagioni vegetative
successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti
deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti.
Ciò a meno di accordi diversi assunti con il Settore Gestione
Verde (o S.S.D.) che ne coordina le operazioni.
Egli dovrà pertanto porre in essere tempistiche, quantità
e qualità di bagnamento, interventi tempestivi qualora
le condizioni climatiche eccezionalmente secche lo richiedano,
diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli
danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni
intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti
trapiantati.
Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informata
la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei lavori
nominato dall'Amministrazione Comunale che avrà così
modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli
interventi realmente effettuati.
Al termine di ogni stagione manutentiva, l'affidatario, con ogni
onere a suo carico e su indicazione del Responsabile dei lavori,
provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano
gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari di circonferenza
non inferiore a cm 40-45 e a metri 8-10 di altezza.
L'Amministrazione Comunale, tramite il Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) o tramite altro Settore da questo delegato, può
ricorrere alla tecnica dei grandi trapianti per effettuare, ove
utile per la sopravvivenza degli alberi, diradamento di popolamenti
arborei piantati con sesto di impianto troppo fitto in parchi
e giardini allo scopo di riutilizzare esemplari idonei alla forestazione
di aree scarsamente alberate, che nei siti di impianto, a causa
della eccessiva densità del popolamento non potrebbero
convenientemente estrinsecare le loro potenzialità ecobiologiche.
In ogni caso l'Amministrazione Comunale, a mezzo degli Uffici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), provvederà a piantare
sul posto o in sito idoneo individuato, esemplari arborei in dimensioni
(minimo con circonferenza di 20-25 cm) e numero tali da compensare
la diminuzione del valore ornamentale dei soggetti trapiantati.
1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa
pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi
ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in
cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione,
deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente
Regolamento e del P.R.G.C. vigente.
2. La conformità alle norme contenute nel presente
Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione
tecnica inserita nel progetto.
3. L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi
dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere
effettuate dal Richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità
del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti,
può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo
piano di manutenzione.
4. E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni
vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento
nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire
un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso
isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
5. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore
riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di
impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà
privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate (vedi allegato
n. 7), resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di
manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto,
limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale,
adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante
ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
6. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale
(aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe
ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità
diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione
del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento
paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli
strumenti di pianificazione territoriale esistenti (Piani d'Area
degli Enti Parco).
7. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti
i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione
che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti
o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno
del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) o del Settore Grandi Opere
del Verde Pubblico (o S.S.D.).
8. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed
i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo
(nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni
edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle
aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni
dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia
privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria,
viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti,
sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive
e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi
dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle
piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione
del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo,
forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del
verde). In tutti i casi, in base alle peculiarità della
progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico
o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno
essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento
di altre figure professionali.
1. Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città non elaborati direttamente dai Settori del Verde Pubblico relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte di apposita Commissione, di cui all'articolo 51, che esprime parere tecnico vincolante.
1. La Commissione Aree Verdi (in seguito denominata
C.A.V.), organo tecnico consultivo comunale in tema di verde urbano,
è costituita presso il Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
ed è così composta:
1) il Dirigente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) -
(Presidente della Commissione) - o di un suo delegato;
2) un Funzionario del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
3) un Funzionario del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico
(o S.S.D.);
4) un Funzionario del Settore proponente il progetto (di
cui all'articolo 50);
5) Un Funzionario della Circoscrizione competente per territorio.
2. Considerate le diverse tipologie di progetti che prevedono
la realizzazione di aree verdi, su richiesta del Presidente della
Commissione, del Sindaco, dell'Assessore delegato, dei Direttori
delle Divisioni interessate al singolo Progetto, la Commissione
di cui sopra può essere integrata, di volta in volta, da
esperti esterni designati dall'Amministrazione, per meglio esaminare
aspetti particolari dei vari progetti, soprattutto quando il verde
interferisce in modo rilevante con la viabilità, la rete
dei trasporti, i vari sottoservizi presenti in città e
interventi urbanistici complessi.
3. Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore
età, ammessi all'esercizio dei diritti politici.
4. I componenti di cui ai punti 2), 3), 4) vengono individuati
di volta in volta dai rispettivi Dirigenti sulla base del progetto
il cui esame viene sottoposto alla Commissione stessa.
5. Gli eventuali esperti vengono individuati di volta in
volta dal Presidente.
6. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive,
i componenti verranno sostituiti con altri Funzionari designati
dal Presidente della C.A.V..
7. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza
dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
8. I pareri espressi dalla Commissione sono vincolanti.
9. Il verbale delle riunioni della Commissioni deve indicare
il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei
presenti, il riferimento allo specifico progetto in fase di esame,
il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta
di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione.
Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente
della Commissione.
10. La Commissione esamina ed esprime il proprio parere
tecnico vincolante su progetti di nuove aree verdi, rifacimento
di tali aree, P.E.C. o similari.
11. Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito
dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi
di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione
Urbana), dei P.I.S.L. (Programmi Integrati di Sviluppo Locale)
e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori
specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un
suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta
dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione
del parere vincolante.
1. Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-colturale
di sistemazione a verde, da presentare alla Commissione Aree Verdi
completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del
progettista, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento
nel suo insieme (le analisi ambientali previste dall'articolo
49), le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche
che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente
individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione
dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù
aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze
arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto
meccanizzato (vedi articoli 47 e
48), tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle
opere sia di demolizione che di costruzione;
b) capitolato tecnico: (i riferimenti puntuali possono essere
desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche delle Manutenzioni
Ordinarie del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione
del progetto o da quelli relativi a Nuove Opere a Verde Pubblico):
che deve contenere le qualità specifiche del materiale
vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende
impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che
per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la
descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle
strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
c) valutazione previsionale di clima acustico: ex articolo
8, comma 3 Legge 447/1995 e articolo 11, L.R. 52/2000, redatta
secondo i criteri indicati dalla DGR n. 46-14762 del 14 febbraio
2005 (BURP n. 8 del 24 febbraio 2005), qualora la quiete rappresenti
elemento di base per la fruizione dell'area verde. Tale documento
dovrà essere presentato dal progettista al Settore competente;
d) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle
forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento
specifico all'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore oppure
a specifica ricerca di mercato;
e) tavole di progetto: redatte nelle scale più
opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso
(l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente)
che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle
superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione
in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente
raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio
della chioma a maturità;
f) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato
di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
g) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico
di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale
in vigore presso il Settore Gestione Verde - o S.S.D. (i riferimenti
puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni
tecniche della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in vigore
al momento dell'esecuzione del progetto).
1. Per ottenere l'autorizzazione su progetti di nuove aree verdi o rifacimento di parchi e giardini e per i P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata) o similari, occorre seguire l'iter di seguito indicato (vedi allegato n. 10):
A. NUOVI PROGETTI O RIFACIMENTO DI AREE VERDI
- Incontri preliminari
Allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il progettista
incaricato, prima dell'invio del progetto alla Commissione Aree
Verdi, dovrà richiedere un incontro preliminare al tecnico
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) competente per territorio
compilando la relativa scheda di accompagnamento del progetto
(vedi allegato n. 11). Tale scheda,
compilata nelle parti necessarie, farà parte degli elaborati
progettuali da presentare in sede di C.A.V..
- Presentazione del progetto
Il progetto dell'opera da realizzare, completo degli elaborati
di cui all'articolo 52, deve essere trasmesso alla segreteria
della Commissione Aree Verdi che sarà istituita presso
la segreteria del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
- Verifica del progetto
Entro 30 giorni dalla data di presentazione la Commissione analizza
il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante (vedi
punto successivo: approvazione del progetto).
Prima di rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, qualora la
legge lo preveda, la Commissione trasmetterà il progetto
agli Enti preposti e/o ai Settori competenti per l'ottenimento
dei pareri di competenza e/o delle autorizzazioni necessarie dandone
contestuale comunicazione al progettista e, in tal caso, sospendendo
il decorso dei termini prescritti.
Analogamente, qualora la Commissione ritenga necessarie modifiche
al progetto, trasmetterà la relativa richiesta al progettista,
sospendendo anche in questo caso la decorrenza dei termini prescritti.
- Approvazione del progetto
Al termine dell'iter di valutazione del progetto la Commissione
rilascia il parere tecnico vincolante mediante la predisposizione
di uno specifico verbale, successivamente inviato al Richiedente
con lettera raccomandata.
B. P.E.C. - P.R.U. - P.R.I.U. - P.I.S.L. E SIMILARI
Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito
dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi
di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione
Urbana), dei P.I.S.L. (Programmi Integrati di Sviluppo Locale)
e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori
specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un
suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta
dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione
del parere vincolante.
1. Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da
parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il
Richiedente può procedere alla realizzazione della nuova
area verde previa presentazione al Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
dei seguenti documenti:
A. comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli
estremi dell'Autorizzazione, attraverso di essa il Richiedente
comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa
esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche,
e la data approssimativa di fine lavori;
B. polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte
e l'attecchimento del materiale vivaistico. Salvo deroghe rilasciate
dalla C.A.V., al momento della compilazione della Scheda di accompagnamento
progettuale, al fine di garantire da parte del Richiedente una
corretta esecuzione e continuativa manutenzione del verde realizzato
fino alla presa in carico definitiva di tali opere da parte del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.), il Richiedente stesso dovrà
provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società
di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge
10 giugno 1982, n. 348, ai sensi dell'articolo14 del vigente Capitolato
Generale degli Appalti Municipali. Le firme dei rappresentanti
degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione
dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica
e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione
dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) contestualmente alla comunicazione di
inizio lavori.
L'importo di detta cauzione dovrà essere non inferiore
al 20% del valore delle opere a verde riportate sul computo allegato
al progetto autorizzato.
La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine
della stagione agronomica (mesi di ottobre e novembre) successiva
alle opere di piantamento e/o semina.
1. Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto
autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese
aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.
1) Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella
discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al
direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a
quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo
formale all'approvazione preventiva da parte della Commissione
Aree Verdi. In particolare, nel corso della prima convocazione
utile, la Commissione produce una specifica integrazione del parere
espresso in origine che verrà inviato tempestivamente al
Richiedente.
2) Comunicazione di fine lavori. Deve essere spedita dal
Richiedente tramite raccomandata, ed entro i 30 giorni successivi
il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) stabilisce un sopralluogo
congiunto per la presa in carico delle aree (vedi successivo punto
5).
3) Difformità esecutiva. Qualora nel corso del predetto
sopralluogo i tecnici e/o funzionari del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) accertino e documentino delle difformità non
sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e
documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica
degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere
tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio
carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione
degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza
delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze,
ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
4) Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura
professionale competente (agronomo, forestale, architetto esperto
nel settore o paesaggista) che dovrà essere nominata dal
Richiedente. Per quanto concerne le aree verdi rientranti nei
Piani di Edilizia Convenzionata o similari il collaudo dovrà
essere effettuato da una figura professionale competente interna
all'Amministrazione (agronomo, forestale, architetto esperto nel
settore o paesaggista).
5) Presa in carico da parte del Settore Gestione Verde (o
S.S.D.). In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate
ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale
vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la
sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) dichiara di prendere in carico da quel
momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
6) Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente
alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento,
il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) provvede a trasmettere all'Istituto
erogante ed al Richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo
della polizza fidejussoria.
Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave,
l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione,
l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza
formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori,
con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo
all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà
essere contemplata nell'atto di collaudo.
1. Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.
1. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree
verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone (vedi elenco
in allegato n. 7) nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici
vigenti.
2. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione
di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze
e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione
nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza
ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di
rusticità.
Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:
- almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda,
20% di terza di cui:
- almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee
all'ambiente;
- meno del 25% di associazioni botaniche naturalizzate nel
territorio;
- meno del 25% non locali né naturalizzate;
- dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/25 cm ed
il 50% con circonferenza di 35/40 cm.
3. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta
delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche
pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti
pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine,
elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte
tendenza a sviluppare radici superficiali;
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della
pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici,
quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei,
la vicinanza di edifici, ecc..
1. Così come tutto il materiale vivaistico messo
a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di
nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni,
fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto
allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le
piante devono essere allevate con sesto 2,00 metri x 1,80-2,00
metri) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti
(minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima)
nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio
e verificata sul cantiere d'impianto.
2. Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto
deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti
devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre
tre anni prima.
3. In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:
- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente
distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici
assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo
la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a
cm. 2;
- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite
ed alterazioni di qualsiasi natura;
- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione
delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate
da qualsiasi causa;
- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto;
ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25
cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta
con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere
di circa 8 - 10 metri.
4. Il rispetto di questi criteri base dovrà essere
accertato da un responsabile del Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
prima in vivaio e quindi verificato sul cantiere d'impianto, al
fine di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione
e il trasporto delle piante.
5. Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare
la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita
irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla
pianta, così come si dovrà accertare, in caso di
piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate
a quelle della pianta.
1. In linea di principio sono da preferire piante fornite
in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi
consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore
se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica
delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi
legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio
come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa
nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.
2. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto
richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto
effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre
a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).
3. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle
piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta
più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto
tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più
rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
4. Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli
impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 e 40-45
cm di circonferenza del fusto.
5. Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie
degli esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle
prescrizioni tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria
del Verde Pubblico in corso al momento della scelta nel vivaio
di origine.
1. Il periodo migliore per la messa a dimora è
il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta
delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura
delle gemme).
2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto
è necessario:
- scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro
superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il
drenaggio nella buca;
- collocare la pianta alla giusta profondità e riempire
correttamente la buca;
- assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
- mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi
permanenti o temporanei;
- effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola
d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento
e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.
Fatto salvo per quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.
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Distanze dalle linee aeree
Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449 articolo 2.1.06, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.
Distanze dalle utenze sotterranee
Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.
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Distanze dalle linee ferroviarie
In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.
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Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.
A) Alberi
Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli
892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della
Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei
Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei
Fiumi , nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti
e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica,
sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per
gli alberi le seguenti distanze di impianto:
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Distanza minima dagli edifici |
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Distanza minima dal marciapiede |
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La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare
d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.
Occorre inoltre rispettare le indicazioni fornite dagli articoli
28 e 29.
Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta
in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzole, sotterraneo
(con ancorette, con pali in legno, ecc.).
B) Arbusti
- presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da
15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq),
da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15
(sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso
più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli
a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa
al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri
o recinzioni, ecc.;
- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq)
piuttosto che di arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale
(cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare
l'uso di teli intrecciati in plastica).
C) Aree mercatali
- cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione
dello spazio mercatale; mentre in corrispondenza degli stalli
mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi
e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce,
ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta
a raso che intercetti i liquami stessi;
- impianto d'irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche
tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde
Pubblico;
- pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari
forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati
a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.
D) Aree d'incrocio
In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione
di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare
alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso
di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti
da normativa vigente.
1. Si definisce verde pensile la " tecnologia per
realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo
naturale".
2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi,
non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati,
gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano,
ecc..
3. In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica
è da preferirsi al semplice ricarico (anche se abbondante)
di terreno vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso
una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione
di un insieme "substrato - riserva d'acqua" ottimale
e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita
di specie arboree, arbustive ed erbacee. In tale ottica esistono
in commercio diverse tipologie brevettate che si basano su alcune
caratteristiche comuni:
- telo antiradice: resistenza all'azione meccanica delle
radici sulle guaine (ossia teli antiradice con resistenza alle
azioni chimiche e meccaniche quali, ad esempio, teli in PVC o
poliolefine);
- strato drenante: comprensivo al suo interno di adeguata
riserva d'acqua sempre garantita e comunque proporzionale allo
spessore della stratigrafia sovrastante;
- tessuto divisorio: per dividere permanentemente lo strato
drenante e di accumulo dell'acqua dallo strato di coltivo;
- terriccio alleggerito permanente: con fattore di compattazione
basso e con scarsa o nulla presenza di particelle fini;
- l'altezza totale della stratigrafia: deve essere studiata
e proporzionata in funzione alla tipologia di verde che si intende
realizzare (verde estensivo, verde intensivo, ecc.).
4. In linea di massima gli interventi di manutenzione ed
agronomici di un giardino pensile non sono dissimili da quelli
adottati per il verde in piena terra. In aggiunta occorre però
prevedere interventi di manutenzione specialistica rivolti agli
elementi tecnici che compongono gli impianti di drenaggio e di
irrigazione.
1. Oltre alla documentazione richiesta all'articolo
52 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione di parcheggi
pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali
il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché
le ulteriori prescrizioni di P.R.G..
Superfici e distanze
La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al
30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione
delle piazze auliche del centro storico cittadino o per particolari
progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per
l'ombreggiamento comunque approvate dalla C.A.V..
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera
protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo
e non inferiore alle prescrizioni riportate negli articoli
28 e 29.
Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile,
intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla
superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno
essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento
agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle
piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e
dagli urti.
La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà
essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di metri
5,5-6 per le specie di prima grandezza, di metri 4-4,50 per quelle
di seconda grandezza e di metri 3-3,50 per quelle di terza grandezza.
La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente
da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il
proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella
prima stagione vegetativa idonea al piantamento.
Parcheggi sotterranei
I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente
ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare
superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto
degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo 32. Tale distanza si riferisce a quella
del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate
e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area
verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate
a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.
Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto
nelle aree destinate a parcheggio
Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti
caratteristiche:
- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei
nostri climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli
uccelli, con conseguenti fastidiose -deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di
ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine.
Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus,
Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis,
la Quercus pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale,
con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa
capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata
alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del
rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico.
A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere
prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile
con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento
dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore
disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio
di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la
superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata
attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di
piante rampicanti).
Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.
A) Criteri progettuali e gestionali
I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati,
anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi
unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal
punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.
Oltre alla documentazione prevista all'articolo
52 (elaborati progettuali), il progetto relativo alla realizzazione
di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da
una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto
paesaggista o esperto in progettazione del verde) attestante la
possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi,
ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò
possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella
di progetto.
Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere
di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro
alla posa delle utenze stesse. In tali casi, lungo i viali con
asse Est-Ovest dovrà essere privilegiato l'impianto sul
lato Sud per consentire un maggiore ombreggiamento, mentre lungo
i viali con asse Nord-Sud, l'impianto sul lato Est per ridurre
i pericoli di schianto sulla carreggiata causati dai venti che
spirano prevalentemente da Nord-Ovest.
La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate
di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza
alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato
radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento
dovuto ad urti o compattazione del suolo.
Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella
realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al
fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi
una minore incidenza di malattie e parassiti.
B) Ingombri e superfici a disposizione
In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare
il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:
a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: alberi
di terza grandezza
b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m:
alberi di seconda grandezza
c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: alberi
di prima grandezza
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera
adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate negli
articoli 28 e 29.
Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio
minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza
paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di
alberi sulla proprietà privata confinante con la strada,
da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra
Amministrazione Comunale e soggetti privati.
C) Realizzazione di banchine alberate
Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree
di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste
ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente
Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa
vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità
dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus,
Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis,
la Quercus pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale,
con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa
capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata
alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del
rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico.
A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere
prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile
con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento
dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore
disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio
di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la
superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata
attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di
piante rampicanti).
1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e
aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti,
ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente
esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione
delle direttive europee ed alle indicazioni espresse dal Piano
Strategico per le Aree Gioco della Città di Torino.
2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare
la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate
e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e
facilmente accessibili dalle zone abitative.
3. Obiettivo del Piano è quello di identificare le
aree della città più idonee alla realizzazione di
aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione
dei parametri identificati.
4. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco
sono i seguenti:
- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o
delle aree destinate a fruizione intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e
dell'area gioco;
- facile e sicura raggiungibilità;
- sicura accessibilità;
- adeguato posizionamento e orientamento;
- dimensionamento complessivo come da tabella E (tabella
orientativa);
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti,
alberi, erbacee, muri, ecc.;
- formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e
della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
- creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti
e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per
pattinaggio, pallavolo, ecc.);
- creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi
di ritiro;
- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori
dimensioni);
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione,
realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione
di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza,
così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba
sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne
all'area di sicurezza delle attrezzature.
5. Nel caso in cui un'area gioco proposta nell'ambito di
un P.E.C. (Piano di Edilizia Convenzionata) non venga dichiarata
necessaria, il progettista può proporre di migliorare,
integrare, ingrandire un'area gioco limitrofa all'area interessata
dalla nuova realizzazione a verde.
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giardino di isolato |
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giardino di quartiere |
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parco di circoscrizione/decentramento |
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parco urbano |
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1. Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione
contraria da parte degli Uffici del Verde Pubblico. In particolare,
occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione
su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi
pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.). Nella
scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia,
a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale)
occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali
delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche
del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre
la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche
di massima uniformità di precipitazione in modo da non
vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio
nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato
in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando
nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone
di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in
particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione
di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie,
ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale
per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di
sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura
e in materiale non deteriorabile da roditori).
2. Su aree verdi di elevate dimensioni ed in particolare
su quelle realizzate su soletta, dovrà essere adottato
un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato
compatibile con quello utilizzato dal Settore Gestione Verde (o
S.S.D.) per consentire il controllo a distanza della funzionalità
dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, tramite l'utilizzo
di una stazione meteo, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione
con conseguente risparmio dei consumi idrici.
3. Per quanto possibile occorrerà tendere ad una
standarizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli
impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere
derivante dalla necessità di costituire un magazzino di
pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza
degli impianti stessi.
4. Ogni impianto di irrigazione, realizzato nell'ambito
di progetti P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), P.R.U. (Piani
di Recupero Urbano), Pertinenziali ecc., dovrà essere dotato
di allacciamenti idrici, elettrici e telefonici esclusivamente
dedicati ad esso ed intestati a carico della Città e dovrà
privilegiare la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento
tramite captazione da cisterna di raccolta di acque piovane. Nel
caso non sia possibile per la realizzazione di impianti a gestione
centralizzata il cablaggio con linee telefoniche dedicate, occorrerà
ricorrere all'utilizzo di modem GSM.
5. Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di
aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione
di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto
di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.
Si dovrà adottare la procedura a suo tempo stilata dal
Settore Ponti e Vie d'Acqua in modo che le stesse siano inserite
nella convenzione attualmente in essere con la S.M.A.T. per il
controllo e la manutenzione.
6. Per rendere possibile la presa in carico da parte del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) di un impianto, dovranno obbligatoriamente
essere forniti:
1) disegno esecutivo (ex built) dell'impianto realizzato,
recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate
unitarie dei settori;
2) un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti
l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto
dalla Legge n. 46 del 1990 ed eventuali s.m.i.;
7. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato
o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa
di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4.
Segnaletica
Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire
una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei
grandi parchi esistenti, il Comune di Torino ha approvato nel
2002 un progetto grafico finalizzato alla realizzazione di manufatti
per raggiungere la cosiddetta "identità visiva nei
parchi" consistente in cinque diverse tipologie di supporti
grafici: tre per contenuti informativi sulla realtà dell'area
verde in cui il cartello stesso viene inserito, due per indicazioni
di tipo direzionale .
Tale progetto, volto ad individuare una tipologia di cartellonistica
chiara ed omogenea da utilizzare come prototipo per i grandi parchi,
è stato successivamente esteso e applicato per l'elaborazione
dei cartelli da installare anche in giardini, aree verdi ed aree
gioco della nostra città.
Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda
la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica
in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far
riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica
scelte e progettate dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
Arredi
Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine,
fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate,
gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate
dalla Città di Torino secondo le linee guida definite dai
Settori Gestione Verde (o S.S.D.) ed Arredo e Immagine Urbana
(o S.S.D.).
1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinchè esplichino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.
1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è
fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in
specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie
delle piante o degli animali), la diffusione delle principali
malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi
nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate
le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le
condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni
di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale,
al sito e all'effettivo spazio disponibile;
b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di
trauma;
c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente
Regolamento (vedi articolo 28) e la protezione
delle stesse da calpestio, ecc.;
4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità
di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla
pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della
pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla
maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari
o condizioni avverse.
1. Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti
arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni
a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura
del materiale dichiarazione certificativa dell'esenza da malattie/patologie
al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: Platanus,
ecc.), se necessario, sarà cura del fornitore produrre
copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a
distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi
fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto
non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante
si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente
stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione
formale dell'impianto.
a) In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi
parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà
pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando
quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione
Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre
l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento
delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con
onere a carico del proprietario.
b) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad
effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di
un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni
di salute e della stabilità meccanica delle piante che
si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere
tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale
richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così
possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi
all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
c) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti
devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri
colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa
o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora
selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti
in base ai principi della lotta integrata, evitando il più
possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile,
all'endoterapia . Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza
con sostanze, quantità e modalità di spargimento
tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo
e delle acque.
1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente
istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con
appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:
- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare
tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di
tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante
ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie:
- cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis
fimbriata);
- colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora);
- processionaria del pino (agente patogeno: Thaumetopoea
pityocampa).
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste
dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario
Regionale.
1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" (vedi allegato n. 12) e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa (vedi allegato n. 12), nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.
1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica" (in allegato n.12) e s.m.i..
1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa" (vedi allegato n.12).
1. La Cameraria ohridella è un micro-lepidottero
che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata
delle foglie in estate ed alterando l'equilibrio fisico-chimico
delle piante. Il danno provocato dall'insetto è ovvio in
quanto la caduta delle foglie, oltre ad alterare l'equilibrio
della pianta, provoca problemi nutrizionali anche se parrebbe
non portare la pianta alla morte.
2. Le tecniche utilizzate consistono in micro-iniezioni
al fusto con prodotti insetticidi specifici che consentono un
assorbimento rapido da parte della pianta, eliminando completamente
il rischio di una diffusione del prodotto nell'ambiente.
3. Per esemplari isolati posti all'interno di proprietà
private o pubbliche recintate può valere il ricorso a interventi
fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali
Imidacloprid, Abamectina, Acephate sulla chioma. In tutti i casi
l'intervento deve essere eseguito dopo la fioritura per evitare
danni alla entomofauna protetta (Apis mellifera).
1. Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare
in modo più o meno grave le piante ornamentali, è
anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in
genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più
importanti sono: tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa
pruinosa), processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa),
processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea), limantria
(Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria
americana (Hyphantria cunea), litosia (Litosia caneola), vespe
(Vespa vulgaris) e calabroni (Vespa crabro), betilide (Scleroderma
domesticum), ecc..
2. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici
accorgimenti di carattere generale:
- evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es.
raccoglierli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei
bambini;
- l e specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria
del pino, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte
in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi),
perciò, una volta accertata la presenza di queste specie,
sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione
e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata
da personale specializzato.
3. Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara
tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni di
acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative
comunali a riguardo.
Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.
1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di
salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare
prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta
biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile,
devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto
ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge
e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento
dei fitofarmaci.
2. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare
principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale
e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere
valutata la selettività nei confronti delle popolazioni
di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali
per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R. 3
agosto 1968 n. 1255; D.M. 6 marzo 1978; D.M. 31 agosto 1979; D.M.
20 luglio 1980; D.P.R. n. 223/1988; D.Lgs. 194/1995; D.P.R. n.
290/2001 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno
di questi decreti.
3. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione
dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei
principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti,
assenza di vento, ecc.).
4. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti
le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti
ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle
ore di minore transito.
5. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare
trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e
tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali
trattamenti chimici o biologici.
6. Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria
ohridella) in ambiente urbano si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia.
7. Tale metodo si basa sul principio per cui, introducendo
una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente
nel tronco e/o nelle radici superficiali questa, attraverso il
sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma.
8. Questa metodologia di trattamento presenta alcuni vantaggi:
- una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi
permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
- una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
- una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minore
impatto ambientale.
9. La metodologia endoterapica attualmente in vigore prevede
in genere due categorie differenti di applicazione:
- iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo);
- iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto
viene introdotto in maniera più o meno forzata all'interno
del sistema vascolare dell'albero.
10. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica,
insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite
ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo
utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche
che, potendo interferire negativamente sull'attività dello
stesso, dovranno essere vietate.
11. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni
che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà
debitamente sanzionata.
12. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo
di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe
tossicologica) all'interno del perimetro urbano (L.R. 28 dicembre
1989 n. 76). E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento
antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività
degli insetti pronubi.
1. Le norme del presente Capitolo perseguono il fine
di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che
il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli
utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando,
nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che
potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o
verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione
Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione
a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi
private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono
nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte
dei cittadini.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario,
di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli
parchi e giardini (di cui al precedente paragrafo), come è
avvenuto per il Parco del Valentino (vedi allegato
n. 13), che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del
presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione
dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare,
mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela
e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità
dello stesso da parte della collettività.
5. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti
la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni
con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività
di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà
comunale.
1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi
destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento
è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore
giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni.
Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio,
all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo
libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico,
sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita
determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai
rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. In particolare, per quanto riguarda i parchi storici,
collinari ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare
l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete
pubblica, la Città valuta l'opportunità di esporre,
mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura
degli stessi e di istallare idonei dispositivi di chiusura dei
cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il
compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura)
concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine
e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.
4. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche
sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da
esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà
a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le
realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento
e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
5. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni
in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è
accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario
in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.
A) Divieti comportamentali
A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche
sono vietati:
a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura
o consistenza se non specificatamente autorizzato;
b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di
raccolta;
d) l'impermeabilizzazione del suolo;
e) gli scavi non autorizzati;
f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano
inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti
salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il
taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza
di alberi e arbusti o parte di essi;
h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e
della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti,
terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale
di terreno;
l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti
archeologici;
m) calpestare le aiuole fiorite;
n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato
con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione
di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente
animali, nonché sottrarre uova e nidi;
p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente
la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le
aree a verde pubblico;
q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione
di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
r) circolare con veicoli a motore.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 87.
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle
singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico
è tassativamente vietato:
a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti
materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad
esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico
autorizzate;
b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi
genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti
metallici;
c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di
cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare
alberi, siepi e aiuole;
e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione
Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali
spazi attrezzati;
f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di
imbrattare i viali e i giardini;
g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale;
i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale.
Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei
barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono
essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati
da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da
apposita cartellonistica collocata nell'area;
j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli
o parti di essi;
k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico
intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale;
l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni
non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente
richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare
danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o
turbino la quiete delle persone (vedi articolo
81 - Svolgimento di manifestazioni e attività);
m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro
(per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti
comunali esistenti in materia).
E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante
in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della
possibilità di caduta di rami o di fulmini.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 87.
1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche
è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere
ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di
tipo motoristico o ciclomotoristico.
Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di
spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente,
per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi
e periodi di utilizzo.
2. Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente
autorizzate dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) così
come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni
del presente Regolamento.
3. In linea generale, è altresì consentito
lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste
di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna
area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la
fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le
attrezzature esistenti.
4. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere
preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo
parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati),
Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione
Comunale, previo parere vincolante del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.), può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito
delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:
- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti,
parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive,
socio-culturali e di vario tipo.
6. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle
iniziative è consentito:
- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni
autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni
di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come
indicato dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante
(elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi
genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari),
la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione
di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre
attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per
scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra
stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;
7. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative
non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento,
diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.
In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica
incolumità o per manifestazioni di interesse strategico
purché rientranti nelle manifestazioni autorizzabili ai
sensi dell'articolo 80, con l'esclusione
dei parchi e giardini storici elencati nel Regolamento stesso,
la Giunta Comunale può autorizzare, previa comunicazione
alla Commissione Consiliare competente, che esprime parere non
vincolante, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali
deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento
dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite
dal Settore Gestione Verde (o sua successiva denominazione). Per
le manifestazioni che si svolgono su aree in carico alle Circoscrizioni,
queste ultime, previa consultazione della Giunta Circoscrizionale
a firma del Presidente, devono esprimere parere vincolante entro
cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
8. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il
rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio
competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno
30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa,
istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata
da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.
Il Settore Gestione del Verde (o S.S.D.), esaminata la documentazione,
rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a
carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza
richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine
di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela
della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino
dello spazio occupato.
10. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte
le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione
dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà
avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata
ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel
provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore
successive.
11. A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia
dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare
polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in funzione della tipologia
e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è
determinato in base a parametri tecnico-agronomici.
12. Il concessionario dovrà provvedere al versamento
della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria,
rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei
requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, ai sensi
dell'articolo14 del vigente Capitolato Generale degli Appalti
Municipali. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio
preposto del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) prima dell'inizio
dell'occupazione dell'area.
13. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) avranno eseguito un sopralluogo
di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare
danni al patrimonio pubblico.
14. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino
dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà,
di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto
al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento
della cauzione.
15. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui
alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo
la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori
che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda
cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada,
il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli
stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali
competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito
di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i
cestini presenti nei parchi.
16. Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono
su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare
l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri
cittadini.
17. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà
porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico
per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi
di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine
della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo
dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non
idoneo a tale scopo.
18. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa
area, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) emetterà il
proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività
e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.
19. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà
essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi
preposti al controllo e alla sorveglianza.
20. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile
di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio
di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo
di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
21. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali,
sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi,
giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti
stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
22. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi
previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento
acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere
il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.
23. I concessionari di attività di noleggio biciclette,
tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata
pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva
ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.
1. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e
dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi
essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti
previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.),
limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione
dei chioschi nelle aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti
comunali vigenti.
2. In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri
dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro
dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono
essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.
3. Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocumenti
ad aree verdi, siepi e alberate.
Per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali
esistenti.
1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso,
la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento
all'articolo 80 (punto A) - Divieti comportamentali:
lettera r).
3. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è
consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade
e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
b) mezzi di soccorso;
c) mezzi di vigilanza in servizio;
d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture
e manufatti in esso inseriti;
e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano
abitazioni ubicate all'interno dell'area;
f) mezzi per le attività di commercio ambulante,
in possesso delle prescritte autorizzazioni;
g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione
di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle
prescritte autorizzazioni;
h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo
si trovi all'interno dello spazio verde;
i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano
abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.
4. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno
esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito
per l'esclusiva area verde interessata.
1. Nei parchi e giardini è consentito il libero
accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità
moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di
dare precedenza ai pedoni.
2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali
percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica,
è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per
evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli
per gli utenti.
3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da
bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità
di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti
veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi
a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà
apposta apposita segnaletica di divieto.
4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
1. Il gioco è consentito purché non arrechi
disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi
danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti
all'interno delle aree verdi.
2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo
l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione
interna o esterna.
3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni,
anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti
di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature
e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità
delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni
stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature
per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età
non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature
devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono
state predisposte.
5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in
maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo,
verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
6. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza
di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature
da parte del minore.
7. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione
Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato
di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione
e/o sostituzione.
8. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.
Per eventuali sanzioni occorre far riferimento al Regolamento
di Polizia Urbana.
8 bis. Nelle aree gioco è vietato fumare. Ai
trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
8 ter. Nelle aree gioco è vietato introdurre
bottiglie o altri contenitori di vetro. Ai trasgressori sarà
applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
9. L'attività sportiva in forma organizzata e di
gruppo è consentita nei parchi di maggiore estensione purché
non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi
danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti
all'interno delle aree verdi.
10. All'interno dei giardini di quartiere e delle aree
verdi di vicinato, la Circoscrizione di competenza, con apposito
regolamento, può individuare aree per specifiche attività.
1. In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono
essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono
inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità
previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
2. Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui
i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle
quali è fatto loro divieto di accesso.
3. I n tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i
cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola,
purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi
o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono
comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni
qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità
a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.
4. In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere
gli escrementi, secondo le modalità previste dal Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani (articolo
35).
5. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua,
fontane e zone umide e laghetti.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino
pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato
allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei
cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola
e del guinzaglio.
7. Per eventuali sanzione occorre far riferimento ai Regolamenti
Comunali esistenti.
1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali
comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati
a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni
accertate (come previsto dall'articolo
19 comma 3 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative
del Comune di Torino).
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi
sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti
in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni
del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della
Civica Amministrazione, in conformità della disciplina
generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689;
secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500
Euro.
3. Nella tabella allegata (vedi allegato
n. 14), viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva
a seconda della diversa gravità comportamentale posta in
essere dal soggetto responsabile della violazione.
4. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese
del responsabile della violazione e dell'inosservanza.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente
Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento
delle relative violazioni è affidato, in via generale,
agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in
via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza,
ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di
pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali,
alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale
n. 32 del 2 novembre 1982 e s.m.i. (Norme per la conservazione
del patrimonio naturale e dell'assetto dell'ambiente) e, nell'ambito
delle materie di loro competenza, alle Guardie Zoofile Volontarie.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni
e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili
a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè
costituenti illecito amministrativo, può procedere anche
il personale del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) o delle Circoscrizioni
avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C"
e munito di apposito documento di riconoscimento.
3. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica
convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può
affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente
Regolamento a personale di altri Enti.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.
1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.