N. 317

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) i.e. - esecutiva dal 20 marzo 2006.


1) Allegato n. 1 (Cap. II): Elenco delle principali normative vigenti sovraordinate al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.
2) Allegato n. 2 (Cap. II): Piano Regolatore Generale di Torino - Norme urbanistico edilizie di attuazione (estratto) in materia di tutela delle alberate e formazione del verde.
3) Allegato n. 3 (Cap. II): Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze".
4) Allegato n. 4 (Cap. II): Elenco dei parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Piemonte.
5) Allegato n. 5 (Cap. II): Legge Regionale del 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.
6) Allegato n. 6 (Cap. II): Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio.
7) Allegato n. 7 (Cap. III): Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza presenti nel territorio della Città di Torino.
8) Allegato n. 8: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città.
9) Allegato n. 9 (Cap. III): Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
10) Allegato n. 10 (Cap. IV): Iter autorizzativo nuove opere a verde pubblico.
11) Allegato n. 11 (Cap. IV): Fac simile di scheda di accompagnamento progettuale.
12) Allegato n. 12 (Cap. V): Descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente.
13) Allegato n. 13: Parco del Valentino. Regolamento per le modalita' di svolgimento di manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico.
14) Allegato n. 14: Tabella delle sanzioni amministrative.


ALLEGATO N. 1 (CAP II): ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

BENI CULTURALI, PAESAGGIO

Norme nazionali
-   Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).
-   Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352 (Legge Melandri)".

Norme Regionali
-   Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 - "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici".
-   Legge regionale n. 23 del 30 aprile 1996 Modifica alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici".

LEGGI AMBIENTALI E FORESTALI

Norme Nazionali
-   R.D.L. del 30 dicembre 1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
-   R.D. n. 1126/1926 - Regolamento per l'applicazione del R.D. n. 3267/1923.
-   Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Conversione in legge, con modificazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge GALASSO).
-   Legge 18 maggio 1989, n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i..
-   Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
-   Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
-   Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Norme Regionali
-   Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo.
-   Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 - Norme relative alla gestione del patrimonio forestale.
-   Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 - Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto dell'ambiente.
-   Legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate.
-   Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 - Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.
-   Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.
-   Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 - Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).
-   Legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.
-   Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

FITOPATOLOGIA

Norme Nazionali
-   Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".
-   Circolare applicativa del Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato "Ceratocystis fimbriata".
-   Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Thaumetopoea pityocampa".
-   Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 - Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica

Norme Regionali
-   Legge regionale del 28 dicembre 1989, n. 76 - Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a classe di tossicita' all'interno dei centri abitati.

AREE PROTETTE - SPONDE FLUVIALI - TUTELA TERRITORIO COLLINARE - ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESISTICA

-   Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
-   Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 28 - Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione.
-   Legge Regionale 14 novembre 1991, n. 55 - Istituzione del Parco Naturale della Collina di Superga.
-   Deliberazione del Consiglio Regionale (D.C.R.) n..982 - 4328 dell'8 Marzo 1995 - Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po - tratto torinese.
-   Deliberazione del Consiglio Regionale 30 maggio 2002, n. 243 - 17401 - L.R. 28/1990, modificata con L.R. 65/1995. Piano area del sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto torinese. Variante conseguente agli ampliamenti approvati con L.R. 65/1995.

ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESISTICA

-   D.M. 16 giugno 1941 - Villa il Pollone (Villa Sassi).
-   D.M. 30 dicembre 1942 - Torino Monte dei Cappuccini.
-   D.M. 14 aprile 1948 - Torino Parco del Valentino.
-   D.M. 11 gennaio 1950 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la Città di Torino.
-   D.M. 11 novembre 1952 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del Comune di Torino.
-   D.M. 22 febbraio 1964 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del Comune di Torino (c.so Vittorio, c.so Regina, c.so Matteotti, c.so Stati Uniti, c.so M.D'Azeglio, c.so Vinzaglio, c.so francia, c.so Re Umberto, c.so G.Ferraris)
-   D.M. 23 agosto 1966 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica collinare Superga - Colle della Maddalena.

URBANISTICA

Norme Comunali

-   Piano Regolatore Generale di Torino (P.R.G.C.) ed in particolare le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).


ALLEGATO N. 2 (CAP II): PIANO REGOLATORE GENERALE DI TORINO - Norme urbanistico edilizie di attuazione (ESTRATTO) IN MATERIA DI TUTELA DELLE ALBERATE E FORMAZIONE DEL VERDE

Articolo 2 - Definizioni

1   Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:

2   1) Zona normativa: parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di Piano in scala 1:5000, la cui trasformazione e' disciplinata dal Piano con parametri e norme di attuazione omogenee.

3   2) Area normativa: aree caratterizzate da omogenea morfologia di impianto e di uso e disciplinate dalle norme delle zone normative in cui ricadono. Sono individuate nelle tavole di piano in scala 1:5000 e descritte all'art.8 delle presenti norme.

4   3) Ambito: parte di territorio, graficamente individuato nelle tavole di piano in scala 1:5000, con riferimento a: - ambito di trasformazione residenziale, terziario, commer   ciale e produttivo; - ambito per la realizzazione di servizi; - ambito per la riqualificazione dello spazio pubblico.

5   4) Comparto edificatorio: area operativa, all'interno di strumenti esecutivi od attuativi, oggetto di un progetto unitario, anche se realizzato in fasi successive.

6   5) Cellula edilizia: Unita' edilizia nella zona centrale storica individuata nelle tavole di piano in scala 1:1000.

7   6) Intervento edilizio: complesso delle operazioni volte a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'immobile interessato.

8   7) Strumenti urbanistici esecutivi: per le definizioni e le modalita' di attuazione di ciascuno strumento urbanistico esecutivo si rimanda alla relativa disciplina della L.U.R.: - Piani particolareggiati (P.P.); - Piano per l'edilizia economico-popolare (P.E.E.P.); - Piano di recupero (P.R.); - Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.); - Piano esecutivo convenzionato (P.E.C.); - Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche (P.E.O.P.);

9   8) Destinazioni: La destinazione d'uso di un'area normativa e' l'insieme delle attivita' (secondo la classificazione adottata nel successivo art.3) ammesse nell'area considerata.

10   Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto, quale risulta da licenze edilizie, concessioni e autorizzazioni rilasciate o in applicazione di disposizioni di legge.

11   Nel caso in cui la destinazione d'uso non risulti da tali atti, si fa' riferimento a documentazione probatoria, quale il classamento catastale o altra.

12   Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, anche se effettuato senza esecuzione di opere edilizie, si intende il passaggio dall'una all'altra delle 11 classi di attivita' di cui al successivo art.3 e, all'interno di ciascuna classe, il passaggio da una categoria all'altra contraddistinta con la medesima lettera alfabetica.

13   Il cambio d'uso puo' effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformita' a quanto prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali.

14   9) Superficie Territoriale (mq) (S.T.): somma delle superfici fondiarie (SF) destinate all'edificazione, delle superfici per l'urbanizzazione primaria, secondaria e indotta esistenti o di progetto comprese in un ambito.

15   10) Superficie Fondiaria Edificabile (mq) (S.F.): Superficie edificabile dalla quale sono escluse le aree gia' individuate nelle carte di azzonamento 1:5000 per le urbanizzazioni ed i servizi, alla quale va riferito l'I.F. di cui al successivo punto 27.

15 bis   10 bis) Superficie Fondiaria Netta (S.F.N.): Superficie edificabile, detratte le aree per le urbanizzazioni ed i servizi da cedere secondo le modalita' previste all'art.6, cui va riferito il calcolo della densita' fondiaria ex art.23 L.U.R.

16   11) Superficie lorda di pavimento (mq) (S.L.P.): La somma di tutte le superfici coperte, come definite al successivo punto 12), ai vari piani o interpiani, sia fuori terra che in sottosuolo.

17   Non costituiscono SLP, ai fini del rispetto degli indici di edificabilita', le parti sottoelencate, comprensive delle relative murature perimetrali non costituenti separazione da parti incluse nel computo della SLP:

18   1) i porticati e i pilotis anche se chiusi con vetrate purche' di uso comune;

19   2) le logge, i balconi, le terrazze con pareti estese a non piu' di 2/3 del loro perimetro e gli spazi non abitabili del sottotetto in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-   imposta della falda a non più di cm 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata;
   -   inclinazione della falda non superiore a 30.;
   -   aperture di dimensioni non superiori a mq 0,40 e superficie complessiva delle aperture non superiore a 1/30 del pavimento. E' comunque concessa un'apertura di mq 0,10 per ogni locale.
Per gli edifici esistenti e realizzati in base a precedenti strumenti urbanistico-edilizi gli spazi nel sottotetto devono essere scomputati qualora non risultino legittimamente abitati; devono altresì essere scomputati gli spazi sottotetto trasformati all'uso abitativo in applicazione della L.R. 21/98.

20   3) le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati emergenti per una quota non eccedente m 1,50 rispetto al piano marciapiede (misurata sull'estradosso del solaio di copertura dell'interrato) limitatamente per gli usi a cantina e deposito non comportanti presenza continuativa di persone;

21   4) le superfici adibite a parcheggi e i relativi spazi di manovra sia in sottosuolo che in soprasuolo;

22   5) le superfici afferenti i locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, ascensori, ecc.);

23   6) Nei soli interventi residenziali i vani scala di uso comune e i vani corsa degli impianti di sollevamento e di quelli diretti al superamento delle barriere architettoniche, fino a un massimo, in ciascun piano, del 10% della superficie coperta

24. 7) I soppalchi destinati esclusivamente a deposito.

   8) annullato

25. 9) Nei soli interventi residenziali, gli atri e gli androni al piano terreno di uso comune.

24 bis   10) Per gli edifici esistenti e realizzati conformemente a precedenti strumenti urbanistico edilizi, costituisce S.L.P. consolidata quella determinata con le modalità di calcolo stabilite dalle presenti norme.

25   12) Superficie coperta (mq) (S.C.): L'area della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle pareti perimetrali, o in loro mancanza dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti, con l'esclusione delle proiezioni di parti esterne (sporti, cornicioni, pensiline, ecc.) aggettanti non piu' di 1,50 m.

26   In caso di maggior sporgenza, la S.C. sara' conteggiata sull'intera proiezione.

27   13) Rapporto di copertura (%) (R.C.): L'incidenza percentuale della Superficie coperta (S.C.) rispetto alla Superficie Fondiaria Netta (S.F.N.).

28   14) Verde privato:

Area libera da qualsiasi costruzione, sistemata a prato, con presenza di alberature e arbusti; sono ammesse costruzioni in sottosuolo destinate ad autorimesse purche' ricoperte da strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore a cm. 70. L'altezza complessiva emergente dal livello marciapiede stradale non dovra' essere superiore a m. 1,50. Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione non sono da scomputare dalla superficie a verde privato se coperti da uno strato di terra di almeno cm. 70.

29   15) Parcheggio privato: Per parcheggio privato si intendono gli spazi da destinare alla sosta di veicoli in sopra- o sottosuolo soggetti o meno a vincoli di pertinenza.

30   16) Altezza delle fronti dei fabbricati (ml) (H): E' misurata per ciascuna fronte a partire dal livello medio degli spazi perimetrali immediatamente adiacenti (marciapiedi, cortili o terreno naturale) quale risultante esattamente dagli elaborati di progetto presentati in sede di richiesta dei permessi edilizi, fino ai punti piu' elevati della fronte stessa, comprendenti i cornicioni orizzontali, i parapetti pieni ed i timpani finestrati.

31   Per il territorio collinare a levante del fiume Po l'altezza massima delle costruzioni, per ciascuna fronte, e' misurata sul lato della costruzione dove l'altezza sul terreno naturale e sugli sbancamenti eseguiti e' maggiore e comprende quindi anche i volumi seminterrati che sporgono dal terreno naturale o dal piano definitivo di sistemazione del terreno su quel lato, sino alla massima altezza comprendente i cornicioni orizzontali, i parapetti pieni ed i timpani finestrati. In caso di costruzione a gradoni l'altezza delle fronti arretrate e' da riferire alla quota base della fronte piu' a valle.

32   Le altezze ammissibili sono computate in base al Regolamento Edilizio (R.E.) salvo quanto diversamente specificato nelle tavole o schede normative di zona. Maggiori altezze sono consentibili per interventi inseriti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi laddove consentito dal Piano.
Nelle schede normative le prescrizioni relative alle altezze degli edifici fanno riferimento al numero massimo di piani fuori terra ricomprendendo anche gli eventuali piani a pilotis ed escludendo i sottotetti, anche abitabili, con imposta della falda a non più di cm 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata e inclinazione delle falde non superiore a 30..

33   Non si considerano fronti di un fabbricato le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su terrazzini ricavati entro la sagoma del tetto, purche' collocate tra di loro a distanza non inferiore al doppio della loro larghezza.

34   I volumi dei locali destinati all'istallazione di impianti tecnologici ed i corpi scala sono esclusi dal computo delle altezze.

35   17) Volumetria (mc) (V): Cubatura ricavata moltiplicando le S.L.P. per le relative altezze interpiano e assumendo come altezza dell'ultimo piano quella media dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura. Tale valore e' da applicarsi in tutti i casi in cui disposizioni vigenti fanno riferimento a cubature (ad esempio per la determinazione degli oneri concessori relativi alla destinazione residenziale), anziche' a superfici.

35 bis   17bis) Volumetria virtuale (mc) (VV): Cubatura ricavata moltiplicando la S.L.P. per un'altezza interpiano teorica di m 3,50. Tale valore puo' essere assunto in alternativa al volume di cui alla definizione 17) quale riferimento per il dimensionamento di parcheggi ex art. 41 sexies L. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni.

36   18) Filo stradale (C.S.): Limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine.

37   19) Filo edilizio o allineamento: Limite della fascia non edificabile su cui devono attestarsi gli edifici, ove prescritto o individuabile dagli allineamenti edilizi precostituiti.

38   20) Inviluppo: Margine di definizione del disegno dello spazio pubblico sul quale attestare le parti edificate.

39   21) Asse rettore: Asse di tracciato urbano vincolante a cui deve fare riferimento l'organizzazione dello spazio pubblico e dell'edificato nelle zone urbane di trasformazione.

40   22) Distanza dal filo stradale e dal filo edilizio (ml) (D.S.): Distanza dal limite piu' esterno del corpo dell'edificio, con esclusione di fregi, cornicioni, balconi e bow-window e sporti continui.

41   23) Distanza da confini privati (ml) (D.C.): Distanza dell'edificio dai confini privati, misurata dal limite più esterno degli eventuali corpi aggettanti chiusi o aperti, con l'esclusione di fregi, cornicioni e balconi aperti aggettanti per una misura non superiore a mt.1.50. In caso di maggiore sporgenza la distanza e' da misurarsi dall'estremità dell'aggetto.

42   24) Distanza tra fabbricati (ml) (D.F.): Distanza tra le pareti degli edifici, o in loro mancanza tra i piani circoscritti alle strutture verticali, con l'esclusione di fregi, cornicioni e balconi aperti aggettanti per una misura non superiore a ml. 1,50. In caso di maggiore sporgenza la distanza e' da misurarsi dall'estremità dell'aggetto.

43   25) Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti (D.P.F.): Distanza tra le pareti finestrate degli edifici, ovvero tra pareti di cui una sola sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12. Pareti dotate di sole luci sono da considerarsi non finestrate.

44   26) Indice di edificabilità territoriale (mq/mq) (I.T.): Rapporto tra la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la Superficie Territoriale (S.T.) interessata dall'intervento.

45   27) Indice di edificabilita' fondiario (mq/mq) (I.F.): Rapporto tra la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la Superficie Fondiaria Edificabile (S.F.) interessata dall'intervento.

46   28) Indice di superficie abitativa: Superficie lorda di pavimento che compete mediamente ad ogni abitante insediato o insediabile. Il valore medio a Torino e' stabilito pari a 34 mq/ab. convenzionalmente corrispondente a 102 mc/ab. Tale indice e' da applicarsi per il calcolo della capacita' insediativa residenziale.

47   29) Aree di pertinenza delle costruzioni: Superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria. In caso di frazionamento della proprieta' di aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle capacita' edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare (19/12/1991), in riferimento ad atti regolarmente registrati e trascritti, tenendo conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree.

48   30) Basso fabbricato: Costruzione avente altezza massima di mt.4,50 misurata sul punto piu' alto della copertura rispetto al piano cortile, con esclusione dei fabbricati a parcheggio di altezza f.t. non superiore a mt.1,50 compresa la copertura, anche se sistemata a verde.

49   31) Soppalchi destinati esclusivamente a deposito: Superficie di calpestio posta a quota inferiore a mt. 2,40 rispetto al solaio sovrastante, avente almeno un lato aperto ed una superficie non superiore al 50% del locale interessato e comunque non superiore a mq. 100 per ogni unita' immobiliare.

50   32) Edifici uni e bifamiliari: Edifici residenziali composti da una o due unita' immobiliari la cui SLP non superi rispettivamente mq. 250 e mq. 350.

51   33) Cortili: Spazi di confrontanza delle fronti interne, liberi o occupati da bassi fabbricati per la profondita' minima prescritta dal regolamento edilizio. I muri divisori e le recinzioni tra proprietà non devono essere realizzati con altezza superiore a m 3,00; nel caso in cui siano ammesse costruzioni di bassi fabbricati a confine l'altezza non potrà superare m 3,00, a eccezione delle aree M2 e MP, dove l'altezza non dovrà superare i m 4,50, anche ai fini dell'Articolo 41 del Regolamento Edilizio.

52   34) Parametri di trasformazione: Si articolano in:

53   Parametri urbanistici:
a.     superficie fondiaria e territoriale
b.     indice di edificabilita' territoriale e fondiario
c.     indice medio di superficie abitativa
d.    destinazioni d'uso
e.    dotazione di servizi prevista nel Piano.

54   Parametri edilizi:
a.      rapporto di copertura
b.     dotazione di aree a verde privato
c.     dotazione di superficie a parcheggio privato
d.     altezza dei fabbricati
e.      numero dei piani consentito
f.      distanza dai confini privati
g.     distanza fra fabbricati
h.     distanza dal filo stradale o dal filo edilizio
i.      spessore del corpo di fabbrica

55   35) Utilizzazione edificatoria (S.L.P.): Prodotto fra l'indice di edificabilita' fondiaria o territoriale e la superficie dell'area o dell'ambito relativi.

56   36) Pertinenza storica: Area di pertinenza di edificio di particolare interesse storico, entro la quale il disegno del suolo e i manufatti esistenti risultano parte architettonicamente integrata all'edificio stesso.

57   37) Aree interne agli isolati Superficie fondiaria edificabile (S.F.) di cui al precedente punto 10, al netto della fascia riservata all'edificazione. Tale fascia non può eccedere m 18 misurati dal filo stradale o edilizio.

58   38) Verande Volume accessorio con superficie di pavimento chiudibile non superiore a mq 9 per unità immobiliare. La realizzazione di tali opere è ammessa anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni: presentazione di un progetto unitario al quale dovranno uniformarsi tutte le successive chiusure. Nel caso di fabbricazione chiusa tali opere possono riguardare le sole fronti verso il cortile; nel caso di fabbricazione aperta si deve tenere conto delle tipologie edilizie in relazione agli affacci su spazi pubblici e su pubbliche vie. Devono essere osservati i disposti dell'Articolo 118 del Regolamento Igienico (R.I.), nonché i seguenti requisiti:
1. La superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali aprentisi sulla medesima.
2. Le cucine o i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno.
3. I servizi igienici che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera.
4. Non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda e i locali interni che su essa si affacciano.
5. Non vengano installati nelle verande corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata.
6. Qualora siano presenti all'interno delle verande tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno mediante una apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della veranda con un minimo di mq 0,2.
Tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione.

59   39) Abbaini e terrazzini: Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti sono consentiti, in deroga al R.E., solo se geometricamente in asse alle aperture sottostanti, di larghezza coerente con tali aperture e larghezza massima esterna del corpo abbaino/terrazzino di m. 1,80, ferme restando le disposizioni specifiche dell'allegato A, e le ulteriori prescrizioni del comma 33 del presente articolo.

60   40) Sopraelevazione: Intervento volto alla realizzazione di un nuovo piano fuori terra contenuto entro la sagoma perimetrale dell'edificio esistente.

Articolo 8 - Aree normative: classificazione e destinazioni d`uso

Per le zone normative vengono individuate le destinazioni d'uso ammesse secondo le definizioni dell'articolo3 con la precisazione che le attività di servizio pubblico di cui al punto 7 del succitato articolo3 sono consentite in tutte le aree normative. Le aree normative, individuate nelle tavole di piano in scala 1:5.000, sono:

     1 Area R1

1   Residenze realizzate prevalentemente con piani o progetti unitari.

2   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio di cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), attività artigianali di servizio(v. Articolo 3 punto 4A3), studi professionali, agenzie bancarie, assicurative, immobiliari, ecc. (v. articolo 3 punto 5A) ed a tutti i piani le attività ricettive (v. articolo 3 punto 2A).

3   I fabbricati realizzati con piani attuativi unitari sono riconfermati nella consistenza quantitativa esistente (SLP) indipendentemente dall'indice di densità fondiaria della zona normativa in cui ricadono. E' consentito incrementare e modificare l'uso del piano interrato, terreno e primo degli edifici con le attività elencate all'articolo 3 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4A3 e 5A purchè tali interventi non comportino la chiusura dei piani a pilotis. Gli interventi di sostituzione edilizia devono essere coerenti con l'impianto originario e devono integrarsi con il contesto urbano circostante.

4   I fabbricati non realizzati con strumenti urbanistici esecutivi, di cui al precedente capoverso, seguono i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza.

5   I fabbricati aventi tipologia a ville (evidenziati nelle tavole di piano con asterisco) hanno parametri edilizi propri riportati nella tavola normativa relativa alle zone di appartenenza.

6   I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo.

     2 Area R2

7   Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico.

8   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio di cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), artigianali di servizio, studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. articolo 3 punti 4B1, 4B2 e 5A) e a tutti i piani gli usi ricettivi (v. articolo 3 punto 4A3).

9   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi da rispettare sono quelli della zona normativa di appartenenza (v. Tav. normative).

10   Le aree interne agli isolati, contestualmente a interventi di completamento, nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica, devono essere liberate e riqualificate per formare spazi di verde privato.

11   I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo; sono ammessi parcheggi in cortina edilizia con esclusione delle zone storico ambientali.

      3 Area R3

12   Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza.

13   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio di cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), attività, artigianali di servizio (v. Articolo 3 punto 4A3), studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. articolo 3 punto 5A) ed a tutti i piani le attività ricettive (v. articolo 3 punto 2A).

14   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza. Le aree interne agli isolati, contestualmente a interventi di completamento, nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica, devono essere liberate e riqualificate per formare spazi di verde privato.

Contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia e completamento è consentito il mantenimento dei bassi fabbricati a condizione che per le coperture degli stessi vengano adottate soluzioni esteticamente e ambientalmente migliorative.

In presenza di residue capacità edificatorie dell'area, gli interventi di completamento, realizzabili solo su cortina, con mantenimento dei bassi fabbricati non possono eccedere il 10% della SLP ammissibile sul lotto, calcolata in base all'indice fondiario.

15   I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo; sono ammessi parcheggi in cortina edilizia con esclusione delle zone storico ambientali.

       4 Area R4

16   Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica.

17   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio, di cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), attività artigianali di servizio (v. Articolo 3 punto 4A3), studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. articolo 3 punto 5A) e a tutti i piani gli usi ricettivi (v. articolo 3 punto 2A).

18   Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti per la zona urbana centrale storica (v. articolo 10) con le modalità di intervento specificate nell'allegato A.

19   E' consentito l'uso a parcheggio al piano terreno degli edifici esistenti e nel sottosuolo.

20   Le suddivisioni in cellule riportate sulle tavole in scala 1:1000 prevalgono sulle indicazioni riportate sulle tavole di piano ad altra scala.

        5 Area R5

21   Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica corrispondenti a palazzi rappresentativi.

22   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Ai piani interrato, terreno e ammezzato sono consentite le attività commerciali al dettaglio, di cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), attività artigianali di servizio (v. articolo 3 punto 5A, studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. articolo 3 punto 5A) e a tutti i piani le attività ricettive (v. articolo 3 punto 2A), fatta eccezione per gli "Edifici di gran prestigio" (articolo 10) per i quali le attività ricettive non sono ammesse. In tutti gli edifici al primo piano (piano nobile) sono consentite le funzioni associative, culturali e terziarie di alta rappresentanza (v. articolo 3 punto 5B), a condizione che venga salvaguardata e ripristinata l'originaria sequenza degli ambienti e le qualità storiche ed architettoniche degli edifici.

23   Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti per la zona urbana centrale storica (v. articolo 10) con le modalità di intervento specificate nell'allegato A.

24   E' consentito l'uso a parcheggio al piano terreno degli edifici esistenti con affaccio sul cortile e nel sottosuolo.

25   Le suddivisioni in cellule riportate sulle tavole in scala 1:1000 prevalgono sulle indicazioni riportate sulle tavole di piano ad altra scala.

       6 Aree R6, R7, R8

26   Edifici inseriti in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di giardini e verde in zone consolidate collinari.

27   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Al piano terreno sono consentite attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. articolo 3 punto 4A2).

28   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza.

29   I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo o al piano terreno degli edifici. La consistenza arborea preesistente deve essere documentata all'atto di richiesta di concessione edilizia e deve essere salvaguardata o ripristinata.

       7 Area R9

30   Residenze aggregate in borghi di impianto extraurbano con edifici organizzati prevalentemente secondo un "disegno aperto".

31   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Al piano interrato, terreno e primo sono consentite attività commerciali al dettaglio, di cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), attività artigianali di servizio (v. articolo 3 punto 4A3), per la ristorazione, uffici, studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc. (v. articolo 3 punto 5A)

32   Tali aree hanno parametri edilizi propri riportati nella tavola normativa relativa alla zona di appartenenza.

33   I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo o al piano terreno degli edifici.

       8 Area M1

34   Isolati misti prevalentemente residenziali. Le attività nocive o moleste devono essere sostituite con la residenza o convertite ad usi compatibili con la stessa.

35   La destinazione è residenziale (v. articolo 3 punto 1A). Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettagliodi cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), attività artigianali di servizio (v. articolo 3 punto 4A3), attività di produzione (purchè compatibili con la residenza in relazione all'inquinamento atmosferico e acustico, in applicazione delle specifiche disposizioni normative di settore) (v. Articolo 3 punti 3A1 e 3A2) e di ricerca anche a carattere innovativo, agenzie bancarie, ecc. (v. articolo 3 punto 5A) e, anche ai piani superiori, studi professionali. A tutti i piani sono consentiti gli usi ricettivi (v. articolo 3 punto 2A).

36    I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza. Le aree interne agli isolati, contestualmente a interventi di completamento, nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica, devono essere liberate e riqualificate per formare spazi di verde privato.
Contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia e completamento è consentito il mantenimento dei bassi fabbricati a condizione che per le coperture degli stessi vengano adottate soluzioni esteticamente e ambientalmente migliorative.
In presenza di residue capacità edificatorie dell'area, gli interventi di completamento, realizzabili solo su cortina, con mantenimento dei bassi fabbricati non possono eccedere il 10% della SLP ammissibile sul lotto, calcolata in base all'indice fondiario.

36 bis   Gli interventi di sostituzione edilizia di edifici produttivi affacciantisi su spazi pubblici e di bassi fabbricati situati nelle aree interne agli isolati sono ammissibili solo se il risultato finale risulta qualitativamente compatibile con la residenza e quindi migliorativo della situazione iniziale e persegue un effettivo riordino edilizio.

37   I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo. Sono ammessi parcheggi in cortina edilizia con esclusione delle zone storico ambientali.

        9 Area M2

38   Isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive.

39   La destinazione è produttiva (v. articolo 3 punti 3A1, 3A2 e 3B) con esclusione delle attività nocive o moleste. Sono consentite attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica e industriale (v. articolo 3 punto 8), attività commerciali, se esistenti, all'ingrosso (v. articolo 3 punto 4B) e il mantenimento degli usi residenziali in atto. Non sono consentiti incrementi di SLP residenziale, ad eccezione degli edifici uni e bifamiliari per i quali sono sempre consentiti modesti ampliamenti necessari al miglioramento funzionale degli stessi non eccedenti il 20% della SLP esistente. Sono consentiti 25 mq anche se eccedono tale percentuale. Per le attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica, industriale, ecc. (v. articolo 3 punto 8), la concessione è sempre subordinata a convenzione ex articolo 49, comma 5, della L.U.R. con computo degli standards nella misura di 0,8 mq/mq. S.L.P..

40   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi per usi non residenziali sono propri e riportati sulla tavola normativa della zona di appartenenza.

41   E' ammessa la realizzazione di parcheggi in sopra e sottosuolo. Nelle zone storico ambientali non è ammessa la costruzione di parcheggi in cortina.

      10 Area MP

42   Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva: artigianale, commerciale, e servizi, anche in presenza di residenza.
Sono escluse le attività nocive o moleste.

43 Gli usi consentiti sono: attività commerciali al dettaglio di cui all'Articolo 3 punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, artigianato di servizio e di produzione (v. Articolo 3 punti 4A3, 3A1 e 3A2), attività di ricerca, servizi per l'istruzione, culturali, assistenziali, di interesse generale, ecc. (v. articolo 3 punti 3B, 7 a, i, s e 8).
E' ammessa la permanenza dell'uso residenziale in atto. In caso di nuove edificazioni le attività complementari quali studi professionali, agenzie bancarie, ecc. (v. articolo 3 punto 5A) e la residenza (v. articolo 3 punto 1A) sono consentite per una quota non superiore al 30% della SLP totale.
Sugli edifici mono e bifamiliari sono sempre consentiti ampliamenti una tantum necessari al miglioramento funzionale degli stessi non eccedenti il 20% della S.L.P. legittimamente esistente. Sono consentiti mq 25 anche se eccedono tale percentuale.

44   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona di appartenenza.

45   E' ammessa la realizzazione di parcheggi in sopra o sottosuolo.

       11 Area IN

46   Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive (v. articolo 14).

47   La destinazione è produttiva (v. articolo 3 punto 3). Sono consentite le attività di cui all'Articolo 3, punto 4, lett. B, le attività di ricerca di cui all'Articolo 3 punto 8 e le attività ed i servizi di cui all'articolo 3, punto 7, lett. a (con esclusione di residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette), i, s, cr, t, p.

48   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi, le prescrizioni particolari e le modalità di attuazione sono quelli della zona urbana consolidata per attività produttive (v. articolo 14).

49   E' ammessa la realizzazione di parcheggi in sopra e sottosuolo.

       12 Area CO

50   Aree o complessi di edifici a destinazione commerciale.

51   La destinazione è commerciale (v. articolo 3 punto 4A1, 4A2 e 4A3) nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C. E' ammessa la destinazione terziaria (v. Articolo 3 punto 5) qualora l'area sia esterna agli addensamenti commerciali previsti dall'allegato: "Norme di attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio".

51 bis   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza, fatta eccezione per il rispetto del filo edilizio o stradale che non è prescritto. Per gli interventi di cui alle lett. d), e), f), g), i) dell'articolo 4 delle N.U.E.A. dovrà essere garantito il rispetto dei disposti di cui all'articolo 21, primo comma, punto 3 della L.U.R.

52   I parcheggi coperti devono essere realizzati in sottosuolo o anche in fabbricati multipiani purché coperti e ubicati nel corpo di fabbrica dell'edificio. Sono pertanto esclusi i parcheggi a cielo aperto.

      12 bis Area Cc

52 bis   Nelle aree normative cartograficamente individuate con la simbologia Cc (Commercio compatibile) sono ammesse oltre alle attività proprie anche attività commerciali (v. Articolo 3 punti 4A1, 4A2 e 4A3) nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C.
Per gli interventi relativi agli insediamenti commerciali i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza e corrispondono ai parametri dell'area normativa principale.
Per tali insediamenti i parcheggi coperti devono essere realizzati in sottosuolo o anche in fabbricati multipiani, purché coperti e ubicati nel corpo di fabbrica dell'edificio. Sono pertanto esclusi i parcheggi a cielo aperto.

       13 Area TE

53   Aree i complessi di edifici a destinazione terziaria.

54   54 - La destinazione è terziaria (v. articolo 3 punto 5). Sono consentite le attività espositive e congressuali (v. articolo 3 punto 6) e turistico - ricettive (v. Articolo 3 punto 2A).
E' inoltre sempre ammesso l'uso residenziale (v. Articolo 3 punto 1A).
Sono da ritenersi compatibili le destinazioni d'uso commerciali in atto alla data di approvazione del PRG vigente e nei limiti della SLP esistente, ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo (di cui all'Articolo 3 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2).

55   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza. Per gli interventi di cui alle lett. d), e), f), g), i) dell'articolo 4 delle N.U.E.A. dovrà essere garantito il rispetto degli standards nella misura di 0,8 mq/mq S.L.P..

56   I parcheggi ex articolo 18 L. 765/67 e successive modifiche e integrazioni devono essere realizzati almeno per il 70% nel sottosuolo.

   14 Area AR

57   Aree o complessi di edifici a destinazioni ricettive, espositive e congressuali (v. articolo 3 punti 2A e 6).

57 bis   Sono da ritenersi compatibili le destinazioni d'uso commerciali in atto alla data di approvazione del PRG vigente e nei limiti della SLP esistente, ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo (di cui all'Articolo 3 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2).

59   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza.

60   I parcheggi ex articolo 18 L. 765/67 e successive modifiche e integrazioni devono essere realizzati almeno per il 70% nel sottosuolo.

   15 Area S

61   Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all'uso pubblico.
Nelle tavole di Piano in scala 1:5000 sono indicate le aree per servizi contraddistinte dalle medesime lettere indicanti le attività di servizio riportate all'articolo 3 punto 7.

62   - SERVIZI ZONALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI, DIREZIONALI, COMMERCIALI E TURISTICO RICETTIVI (ARTICOLO 21 LUR)
i.            Aree per l'istruzione inferiore.
a.   Aree per attrezzature di interesse comune.
v.   Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport.
p.   Aree per parcheggi (reperibili anche in strutture multipiano e nel sottosuolo).
am.   Mercati e centri commerciali pubblici.
ar.   Servizi tecnici e per l'igiene urbana (compresi gli ecocentri).

63   - SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (ARTICOLO 22 LUR) s. Aree per l'istruzione superiore.
h. Aree per le attrezzature sociali, sanitarie ospedaliere.
v. Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali.

64   - SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE OLTRE ALLE QUANTITA MINIME DI LEGGE:
u. Istruzione universitaria.
cr. Aree per centri di ricerca.
e. Aree per residenze collettive.
t. Aree per attrezzature e impianti tecnologici.
m. Aree per impianti di interesse militare.
c. Aree per cimiteri.
f. Aree per uffici pubblici.
ac. Aree per campeggi.
an. Aree per campi nomadi.
as. Aree per spettacoli viaggianti.
z. Aree per altre attrezzature di interesse generale.
o. Attrezzature per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc. (v.
articolo 3 punto 11 A 3) (v. articolo 3 punto 11 A 3)*
65. Sono tra loro compatibili le attività incluse in ciascuno dei seguenti gruppi:
-"i" (istruzione inferiore), "s" (istruzione superiore), "a" (attrezzature di interesse comune) ed "e" (residenze collettive).
-- "u" (istruzione universitaria) e "cr" (centri di ricerca).
-- "u" (istruzione universitaria) ed "e" (residenze collettive).
-- "f" (uffici pubblici) e "z" (attrezzature di interesse generale).

66   È ammessa la concessione in uso temporaneo da parte della città di aree a servizi pubblici di proprietà comunale ed indicate in cartografia con il simbolo "v" per spettacoli viaggianti e manifestazioni culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive e relative attrezzature.

67   E' ammessa la concessione in uso temporaneo da parte della città di aree a servizi pubblici di proprietà comunale ed indicate in cartografia con il simbolo "v" per spettacoli viaggianti e manifestazioni culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive e relative attrezzature.

67 bis   Annullato "ex officio" dalla Regione Piemonte

         16 Area SP

68   Area a servizi privati di interesse pubblico. Nelle tavole di Piano in scala 1:5000 sono indicate le aree a servizi privati contraddistinte da lettere indicanti le attività di servizio previste (v. articolo 3 punto 7).
a. Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali (v. articolo 3 punti 7*i, s, a, e, h, v, u, cr, b).
v. Impianti e attrezzature sportive (v. articolo 3 punto 7v).
o. Attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc. (v. articolo 3 punto 7o).
b. Fondazioni culturali.
ac. Campeggi.

69   I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza.

70   E' sempre ammessa la realizzazione di parcheggi. A supporto delle attrezzature di nuova realizzazione ammesse dal piano dovranno essere reperiti adeguati spazi per il parcheggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e delle norme di sicurezza.

71   Nelle aree per servizi privati compresi nella zona urbana centrale storica sono consentite ai piani interrati, al piano terreno ed ammezzato le attività commerciali al dettaglio, di cui all'Articolo 3 punti 4A1a, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (v. Articolo 3 punto 4A2), attività artigianali di servizio (v. Articolo 3 punto 4A3), studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (v. Articolo 3 punto 5A) e al piano terreno è altresì consentito l'uso a parcheggio.

71 bis   Per le attrezzature per lo spettacolo "o" sono fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 3 punto 11 comma 19 bis.

        17 Area VI

72   Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione. Sono ammesse destinazioni a parcheggi e autorimesse in sottosuolo previa convenzione con la città.

72 bis   Negli spazi sottostanti i cavalcavia e compresi nella relativa proiezione planimetrica, sono sempre ammesse attività di servizio (di cui all'Articolo 3 punto 7).

        18 Area FS

73   Le aree per impianti ferroviari in sopra e sottosuolo: indicate nelle tavole di piano in scala 1:5000. Su dette aree e nel sottosuolo di tutto il territorio comunale sono ammesse le opere e gli interventi connessi all'attività e all'esercizio ferroviario e relativi collegamenti in soprasuolo, purchè siano integralmente garantite le previsioni di piano e i progetti di sistemazione dello spazio pubblico.

         19 Aree AT

74   Aree da trasformare comprese nella zona centrale storica in cui sono consentiti gli interventi e le destinazioni d'uso descritte nell'articolo 10 e nell'apposita scheda.

        20 Parcheggi, cabine e impianti tecnologici

75   In tutte le aree normative sopra elencate, fatta eccezione per le aree "S" per le quali si rimanda all'articolo 19, sono ammessi i parcheggi pubblici e privati afferenti alle attività ammesse dal P.R.G. (v. articolo 3 punto 9) da realizzarsi solo interrati ove specificatamente prescritto. In tale caso deve essere garantita la sistemazione del soprasuolo secondo le destinazioni e prescrizioni di piano. I parcheggi possono essere anche afferenti ad attività diverse da quelle ammesse dal P.R.G. per le relative aree normative, purchè realizzati nel sottosuolo senza compromettere l'uso del suolo previsto dal P.R.G. stesso.

76   Sono inoltre ammessi, in tutte le aree normative, in sopra e sottosuolo, cabine e impianti tecnologici minori, purchè non nocivi e molesti, anche in attuazione del piano energetico comunale di cui alla L.10/91.

      21 Area APP (area delle Porte Palatine)

77   Area compresa nella zona urbana centrale storica in cui sono consentiti gli interventi e gli usi descritti nell'Articolo 10 e nella relativa scheda.
* Variante 8 - Approvata con deliberazione C.C. n.192 del 11/10/1999

Articolo 10 - Zona urbana centrale storica

1   Il Piano definisce "zona urbana centrale storica" la parte di città individuata nelle tavole di piano in scala 1:1000 e 1:5000, delimitata dai corsi:
Regina Margherita, San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, Cairoli, Vittorio Emanuele, via Saluzzo, via San Pio V, Porta Nuova, via Magenta, Re Umberto, Vittorio Emanuele II, Bolzano, piazza XVIII Dicembre, via Santarosa, piazza Statuto e Principe Eugenio.

2   All'interno di tale zona gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso una corretta lettura, dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che, nel tempo, hanno plasmato la citta'.

3    La zona urbana centrale storica individuata dal Piano viene classificata come "insediamento urbano avente carattere storico-artistico e ambientale" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della L.U.R. (comma 1, punto 1); tale zona è classificata di cat.A secondo il D.M. 2.4.68 n.1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'articolo27 e seguenti della Legge 457/1978.

      A. Individuazione dei gruppi di edifici

4   Nelle tavole di piano in scala 1:1000 sono individuati i seguenti gruppi di edifici:

5   1) Edifici di gran prestigio comprendono:
-residenze reali
-palazzi rappresentativi
-edifici per governo e servizi del '600 e '700
-edifici simbolici
-chiese

6   2) Edifici di rilevante interesse comprendono:
-   palazzi nobiliari
-   edifici residenziali del '600 e '700
-   edifici per abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi)
-   palazzine e ville con giardino
-   edifici residenziali in tessuto medioevale con successive riplasmazioni e adattamenti

7   3) Edifici della costruzione ottocentesca della città
comprendono gli edifici realizzati secondo regole edificatorie ottocentesche e dei primi anni del '900, progettati per finalita' diverse come:
-edifici residenziali
-edifici per servizi ed uffici
-edifici per abitazioni ed attivita' di servizio, artigianali o produttive

8   4) Edifici del complesso di via Roma
comprendono gli edifici realizzati su progetto unitario nel periodo tra le due guerre intorno all'asse di via Roma

9   5) Edifici del periodo tra le due guerre
comprendono gli edifici che hanno integrato e completato la costruzione ottocentesca della citta', nel periodo tra le due guerre, progettati per finalita' diverse come:
-edifici residenziali
-edifici per servizi ed uffici

10   6) Edifici recenti
comprendono gli edifici costruiti dopo il 1945

11   Inoltre le tavole di piano in scala 1:1000 individuano nei gruppi di edifici sopradescritti condizioni particolari relative alla qualita' delle presenze storiche, suddivise in:
a) Tessuti ad alta densita' edilizia
comprendono isolati o parti di isolati in cui la sovrapposizione degli interventi avvenuti in epoche diverse ha determinato una consistente densita' edilizia.
Sono presenti nel gruppo di edifici di rilevante interesse (gruppo 2).
b) Tessuti "minori" residui
comprendono edifici e maniche interne ai cortili che appartengono all'architettura povera tipica delle cellule di impianto medioevale o dei manufatti ottocenteschi per attivita' produttive e di servizio alla residenza.
Sono presenti nel gruppo di edifici di rilevante interesse (gruppo 2) e della costruzione ottocentesca della città (gruppo 3).

        B. Individuazione delle parti degli edifici

12   Gli edifici della zona urbana centrale storica sono disciplinati in relazione alle seguenti parti, a cui fanno riferimento i tipi di intervento ammessi:

13   - Esterno degli edifici su spazi pubblici comprende gli eventuali portici, le fronti con i relativi risvolti e raccordi, le coperture (orditura, falde, terrazze, abbaini, sistemi di camini e altri elementi accessori), prospettanti su spazio pubblico o in continuita' visiva con esso.

14   - Sistema distributivo
comprende gli ambienti di ingresso e di distribuzione principale orizzontale (anditi, androni, porticati, logge e gallerie) e gli ambienti di distribuzione verticale (scaloni e scale interne ed esterne).

15   - Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi
comprendono le superfici scoperte, pavimentate o piantumate e le fronti interne degli edifici che le delimitano o in continuita' visiva con esse; le fronti comprendono i risvolti, i raccordi e le coperture (orditura, falde, terrazze, abbaini, sistemi di camini e altri elementi accessori).

16   - Interno dei corpi di fabbrica
comprende gli ambienti delimitati dalle fronti interne ed esterne degli edifici e dalla copertura ad esclusione degli ambienti che costituiscono il sistema distributivo principale.

      C. Descrizione delle qualita' relative alle parti degli edifici

17  Ciascuna parte dell'edificio e' contraddistinta da specifiche qualita' di valore architettonico e urbano, in base alle quali vengono differenziati i tipi di intervento ammessi.

18   Qualita' relative all'esterno degli edifici su spazi pubblici
    a)   Fronti di complessi urbani di "uniforme architettura" o uniformate da particolari regole e fronti di edifici di notevole pregio (evidenziate nella tavola in scala 1:1000).
    b) Fronti di edifici caratterizzanti ambienti urbani (evidenziate nella tavola in scala 1:1000).
    c) Altre fronti.

19  Qualita' relative al sistema distributivo
     a) Androni costituenti dilatazioni spaziali della scena urbana ed elementi di collegamento con spazi di cortile e di giardino privato o con importanti spazi coperti (evidenziati nella tavola in scala 1:1000).
     b) Altri androni.
     c) Scale "padronali" e di rappresentanza limitate al "piano nobile", scale sei e settecentesche con tromba ed archi rampanti sostenuti da pilastri e colonne; scale principali sviluppate oltre il "piano nobile", collegate con gli androni, direttamente o a mezzo di porticati.
     d) Altre scale, principali o secondarie, di scarso valore architettonico, con accesso dal cortile o dalla strada.

20   Qualita' relative a cortili, verdi privati ed esterni degli edifici verso tali spazi
    a) Spazi di cortile e giardino privato improntati ad un chiaro disegno architettonico rispondente ad intenzioni di prestigio (evidenziati nella tavola in scala 1:1000).
    b) Spazi di cortile e giardino risolti con interventi architettonici coerenti (evidenziati nella tavola in scala 1:1000).
    c) Altri spazi di cortile e giardino.

21   Qualita' relative all'interno dei corpi di fabbrica
    a) Interni di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39; interni di edifici individuati dal Piano come di gran prestigio appartenenti al gruppo 1 (evidenziati nella tavola in scala 1:1000).
   b) Altri interni.

   D. Tipi di intervento

22 All'interno della zona urbana centrale storica, gli interventi ammessi sugli edifici sono indicati nella "Tabella dei tipi di intervento". Essi devono essere attuati secondo le definizioni dell'allegato A riferite alle 4 parti in cui sono stati contraddistinti gli edifici e alle relative qualita' riconosciute e indicate in cartografia.
Gli interventi descritti nella precedente tabella sono integrati dalle seguenti specificazioni:

23   La manutenzione ordinaria e straordinaria e' sempre ammessa secondo le definizioni contenute nei punti 1 e 2 dell'allegato A. Per gli edifici o le parti soggette a restauro conservativo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria devono rispettare le prescrizioni del punto 3 dell'allegato A.

24   Nei sottotetti e' ammessa la realizzazione di locali destinati ad uso residenziale. Il conseguente incremento di S.L.P. dovuto all'utilizzo a fini residenziali di orizzontamenti già esistenti è in questi casi sempre ammesso e si configura come intervento di restauro e risanamento conservativo. L'incremento di S.L.P. nei locali sottotetto conseguente alla realizzazione di nuovi orizzontamenti si configura come un intervento di ristrutturazione edilizia.

25   La predisposizione di ricoveri auto al coperto o in sottosuolo è consentita alle condizioni indicate nell'allegato A.

26   All'interno dei cortili e' sempre ammessa la demolizione degli edifici o parti di edifici recenti, dei bassi fabbricati e delle autorimesse recenti o che risultino chiaramente come superfetazioni incongrue rispetto alla caratterizzazione storico architettonica dell'ambiente.
Il recupero delle parti demolite e' ammesso, limitatamente ai cortili di tipo c ove e' consentita la ristrutturazione edilizia, entro i limiti della quantita' di S.L.P. esistente e, per i tessuti ad alta densita', entro i limiti dei 2/3 della quantita' di S.L.P. esistente, cosi' come definita all'articolo 2.
L'altezza delle fronti dei fabbricati verso i cortili, oggetto di riplasmazione e ricostruzioni, non potra' essere maggiore di 1,5 volte rispetto alla larghezza dei cortili su cui essi prospettano e comunque non potra' superare la quota di 18 m.; in ogni caso non potra' essere superata la massima altezza dei fabbricati esistenti prospettanti sui cortili.
Le modalita' di utilizzazione della S.L.P. derivante dall'eliminazione o riplasmazione di fabbricati o bassi fabbricati interni ai cortili, ove consentite dal Piano, sono descritte nell'Allegato A (ristrutturazione edilizia, punto 5.3.e) e, per i gruppi di edifici n. 2 e 3, sono ulteriormente precisate ai commi 27, 28 e 29.

27   Per i gruppi di edifici n. 2 e 3, e' ammessa la ristrutturazione edilizia riferita a parti limitate di organismi edilizi, consistenti in fabbricati o bassi fabbricati recenti o incongrui rispetto alla caratterizzazione storica (riscontrabili nella documentazione di rilievo), prospettanti su cortili di tipo "c", anche con modificazioni di tali volumi, nel rispetto della quantita' di S.L.P. esistente e delle ulteriori prescrizioni descritte al comma 26 e nell'Allegato A.
Gli interventi che prevedano l'eliminazione o la riplasmazione delle superfetazioni e delle parti incongrue devono essere finalizzati al ripristino del disegno originario dei cortili o di un disegno coerente ai caratteri storico architettonici, senza pregiudicare il recupero delle parti non oggetto dell'intervento.

28  Nei tessuti ad alta densità, è ammessa la ristrutturazione edilizia riferita a parti limitate di organismi edilizi consistenti in fabbricati recenti, maniche e bassi fabbricati incongrui o di scarso rilievo rispetto alla caratterizzazione storica (riscontrabili nella documentazione di rilievo), prospettanti su cortili di tipo c, anche con demolizioni e modificazioni di tali volumi.
Gli interventi devono essere finalizzati alla eliminazione delle parti incongrue e al miglioramento delle condizioni abitative e della qualità dell'ambiente; devono inoltre rispettare la caratterizzazione storico architettonica degli spazi semplici e aggregati dei cortili e consentire il recupero delle parti non oggetto di intervento.
Il recupero delle parti demolite è ammesso entro i limiti dei 2/3 della quantità di S.L.P. esistente e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni descritte al comma 26 e nell'Allegato A.
In alternativa, la ricostruzione di tutta la S.L.P. demolita può essere realizzata nelle zone urbane di trasformazione di cui all'articolo 15, individuate prima della demolizione con le modalità ivi prescritte, laddove è consentito l'innalzamento dell'indice di edificabilità da 0,7 a 0,8 mq S.L.P./mq S.T. e con la convenzione attuativa di cui all'articolo 7 comma 14.

29 Nei tessuti "minori" residui è ammessa la ristrutturazione edilizia riferita a parti limitate di organismi edilizi consistenti in edifici o parti di edifici incongrui o di scarso rilievo rispetto alla caratterizzazione storica (riscontrabili nella documentazione di rilievo e nell'esame filologico delle parti) prospettanti su cortili di tipo c, anche con modificazioni di tali volumi, nel rispetto della quantità di S.L.P. esistente e delle ulteriori prescrizioni descritte al comma 26 e nell'Allegato A.
Gli interventi non devono in nessun modo compromettere gli elementi di pregio o di interesse storico presenti, né pregiudicare il recupero degli edifici o delle parti non oggetto dell'intervento.
In caso di sovrapposizione in cartografia delle condizioni di alta densità e di tessuti "minori" residui, prevalgono le norme relative ai tessuti ad alta densità.

30   Per gli edifici del periodo tra le due guerre (gruppo 5) e gli edifici recenti (gruppo 6), in assenza di qualità delle parti relative all'esterno di edifici su spazi pubblici, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la loro contestuale ricostruzione; essa deve avvenire nel rispetto dei fili stradali, della SLP preesistente, di una altezza massima di 18 metri e comunque non superiore alla maggiore altezza degli edifici adiacenti in cortina e di uno spessore di manica massimo di 14 metri, con la possibilità di mantenere le distanze preesistenti dalle proprietà confinanti e trasferire in cortina le SLP dei fabbricati interni.

31   Negli edifici in cui interventi successivi e impropri abbiano compromesso i caratteri storico architettonici, le prescrizioni relative ai tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle parti dell'edificio che ancora presentino le caratteristiche proprie degli edifici storici; per le parti compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le prescrizioni dell'allegato A, alla condizione che non entrino in contrasto con le indicazioni di piano sulle restanti parti dell'edificio e con i caratteri e l'impianto storicamente consolidato dei fabbricati.

32 Nel caso in cui venga dimostrato, attraverso idonea documentazione, l'errato inserimento di un edificio rispetto al gruppo di edifici di appartenenza, i tipi di intervento ammessi sull'edificio saranno individuati con deliberazione dell'Amministrazione Comunale, assunta ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e 7 della L.U.R.
Essi dovranno comunque rientrare tra quelli previsti per la zona centrale e dovranno ottenere parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
Nel caso in cui venga dimostrata, attraverso idonea documentazione, la condizione di oggettivo degrado di un edificio che ne pregiudichi il recupero, l'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione, assunta ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e 7 della L.U.R., potrà autorizzare interventi diversi da quelli previsti, nel rispetto della S.L.P. esistente e degli ulteriori parametri definiti dall'Amministrazione stessa.

33 La realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche è consentita ai sensi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
Le opere dovranno essere attuate, per quanto possibile, nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato A e delle indicazioni di piano.

       E. Aree da trasformare

34 Sono le aree (indicate nelle tavole di piano in scala 1:1000) per le quali il piano prevede interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti.
I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi e le destinazioni d'uso sono descritti nelle schede allegate.
Tali interventi sono definiti di completamento ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, lettera f) della L.U.R.

     F. Area delle Porte Palatine

35 Il piano individua l'"area della Porte Palatine" (evidenziata nelle tavole di piano in scala 1:1000). Per tale area, che comprende importanti resti dell'epoca romana, come la Porta Palatina, il teatro e le mura, è previsto un progetto specifico di riqualificazione e valorizzazione.
   Gli obiettivi e gli indirizzi che regolano il progetto sono descritti in un'apposita scheda allegata.

      G. Modalità attuative

36 Nella zona urbana centrale storica gli interventi si attuano attraverso il rilascio di autorizzazioni e concessioni, secondo le leggi vigenti, in relazione ai tipi di intervento previsti e descritti all'allegato A.
Fanno eccezione gli interventi previsti sull'area da trasformare n. 4, che sono assoggettati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica.*

37 Per gli interventi nelle aree da trasformare descritti nelle schede allegate n. 4, 5, 12, 18, 25 che richiedono comunque la creazione di nuove opere di urbanizzazione od il coordinamento di operatori pubblici e privati per la realizzazione delle stesse, le previsioni di piano si attuano mediante concessione convenzionata - ex Articolo 49 quinto comma della L.U.R. - che disciplini la cessione gratuita alla città delle aree destinate a servizi (ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R.), limitatamente alla SLP eccedente quella ammessa da un indice convenzionale di 2 mq/mq, sul lotto di proprietà oggetto dell'intervento, o dove il piano individua e localizza le aree ed i servizi da realizzare.
In alternativa alla dismissione, è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi come previsto dall'Articolo 6.

37 bis Gli interventi previsti su tutte le aree da trasformare devono essere sottoposti al parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R.

38   Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e per gli interventi nelle aree da trasformare non è richiesto il rispetto degli articolo 38, 41 e 42 del R.E. e dei corrispondenti parametri edilizi del Regolamento di Igiene.

39   Gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 26 L. 47/85 devono essere esplicitamente ricondotti alle definizioni specificate nell'allegato A, in relazione al gruppo di edifici di appartenenza e agli interventi ammessi dalla "Tabella dei tipi di intervento".
Non è consentita l'applicazione dell'articolo 26 L. 47/85 per gli interventi da attuarsi sugli edifici compresi negli elenchi previsti dalla legge 1089/39 o su quelli compresi nel gruppo 1 descritti all'articolo 10.

40   Gli edifici di gran prestigio (gruppo 1) sono classificati dal piano di interesse storico artistico ai sensi dell'articolo 24 della LUR (comma 1, punto 2).
Gli edifici con "Esterno degli edifici su spazi pubblici" e/o "Cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi" di tipo "a", compresi negli edifici di rilevante interesse (gruppo 2) e negli edifici della costruzione ottocentesca della città (gruppo 3) sono classificati dal Piano come edifici aventi valore storico-artistico ai sensi dell'articolo 24 della L.U.R. (comma 1, punto 2).

41   I progetti presentati per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni possono essere estesi all'intera cellula o a una parte di essa.

42   Il progetto riguardante l'intera cellula, o più cellule confinanti, deve prevedere uno studio di insieme esteso ad una parte sufficientemente ampia, tale da dimostrare i legami d'insieme e il corretto inserimento dell'intervento rispetto ai caratteri storico architettonici dell'ambiente.

43   Il progetto riguardante parte della cellula non deve essere limitato alle sole parti oggetto dell'intervento, ma deve essere esteso nella misura necessaria a dimostrare la coerenza dell'intervento con i caratteri architettonici e le modalità costruttive degli edifici compresi nella cellula, con particolare attenzione per le parti comuni.

44 Quando un intervento preveda la demolizione di parti o di corpi di fabbrica, o il ridisegno di fronti e maniche interne, in particolare se compresi in tessuti "minori" o ad alta densità, è necessario presentare uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento all'interno di un ambito storico.
A tale fine è richiesta la dimostrazione di un'accurata lettura filologica delle parti interessate dall'intervento, finalizzata alla comprensione dei processi di formazione e stratificazione storica degli edifici e degli spazi di cortile.
Tale studio di insieme deve essere prodotto anche in caso di interventi su edifici complessi.

45   Per le opere subordinate al rilascio di autorizzazione o di concessione occorre presentare una documentazione dello stato di fatto insieme al progetto, secondo le modalità specificate nell'allegato A per ogni tipo di intervento.

46   Gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 26 L.47/85 devono essere documentati con elaborati atti a dimostrare la rispondenza dei tipi di intervento con le definizioni dell'allegato A, quali: una documentazione fotografica delle parti oggetto dell'intervento, una dettagliata relazione illustrativa di tutte le opere da eseguire ed elaborati grafici con la chiara rappresentazione delle opere stesse.

* Modifiche ai sensi dell'Articolo 17 - Deliberazione. C.C. n. 4/97 del 7/1/1997

Articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana)

1   Il piano classifica zone a verde privato con preesistenze edilizie l'insieme delle aree caratterizzate da edifici circondati da verde ed inseriti prevalentemente nelle zone consolidate residenziali miste.
I caratteri naturalistici richiedono interventi mirati alla manutenzione dell'ambiente e dei manufatti esistenti.
Le zone a verde privato con preesistenze edilizie sono individuate nelle tavole di piano in scala 1:5000.
Le aree sono contraddistinte in cartografia da specifiche lettere (v. articolo 8).
Le aree residenziali non sono contraddistinte da lettera e sono riconducibili alle aree normative R1*.
L'indice di edificabilità fondiaria massimo e' di 0,001 mq SLP/mq SF, utilizzabile per l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, in aggiunta alla SLP esistente, che viene confermata.

2   Annullato

3   Negli interventi che prevedono la ristrutturazione e sostituzione edilizia la nuova superficie coperta deve essere contenuta entro la sagoma planimetrica dell'edificio preesistente.
Tali interventi sono fattibili posto il rispetto dei seguenti parametri:
Altezza massima: m. 12 nel rispetto del R.E.
Distanza da confini privati: > m. 6.
Rapporto di copertura: 1/3 del lotto.
Distanza tra fabbricati: > m. 12
Il 50% del lotto deve essere sistemato a verde.
Tutti gli interventi devono salvaguardare l'impianto arboreo preesistente.

  Per gli edifici di particolare interesse storico e per gli edifici caratterizzanti il tessuto storico vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati all'articolo 26 e descritti nell'allegato A.
   I parcheggi devono essere realizzati nel sottosuolo.

5   Nel Castello del Drosso e della Saffarona sono consentiti, oltre gli usi residenziali (v. articolo 3 punto 1A), le attivita' ricettive (v. articolo 3 punto 2A), le attrezzature sportive, per lo spettacolo e ricreative in genere (v. articolo 3 punto 7 lettera v).
Nell'Abbadia di Stura sono consentite esclusivamente le attività di servizio alle persone e alle imprese (v. articolo 3 comma 20).
Devono essere salvaguardate le preesistenze storiche di valore ambientale, architettonico, storico e documentale.
Per tutti i nuovi usi consentiti deve essere assicurata una adeguata dotazione di parcheggi, secondo le specifiche disposizioni in vigore.

6   Le zone a verde privato con preesistenze edilizie sono classificate di categoria B secondo il D.M. 2/4/1968 n. 1444, ad eccezione del Castello del Drosso, della Saffarona e dell'Abbadia di Stura che sono classificati di tipo A.

7   Il piano si attua attraverso autorizzazione o concessione singola senza obbligo di convenzionamento, fatta eccezione per gli interventi finalizzati al nuovo uso delle strutture dei complessi del Castello del Drosso, della Saffarona e dell'Abbadia di Stura per fini ricettivi, per attivita' sportive e per lo spettacolo, che sono subordinati alla redazione di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero complesso edificato e alle aree di pertinenza.

Articolo 17 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie

Il piano classifica zone a verde privato con preesistenze edilizie l'insieme delle aree caratterizzate dalla presenza di verde e da limitata edificazione.
I caratteri naturalistici dei luoghi richiedono interventi mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti.
Le zone a verde privato con preesistenze edilizie sono individuate nelle tavole di piano in scala 1:5000.
La destinazione d'uso e' residenziale, salvo diverse indicazioni contraddistinte in cartografia da specifiche lettere (v. articolo 8).
L'indice di edificabilità fondiario massimo e' di 0,001 mq/mq.
Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e ampliamenti a saturazione dell'indice.
E' ammesso l'ampliamento dei fabbricati esistenti in misura non superiore a mq 150, oltre le quantità consentite dall'indice fondiario, mediante utilizzo delle capacita' edificatorie derivanti dalle aree a verde privato non edificate dei fondi contigui.
L'utilizzo di tale capacita' edificatoria deve risultare da specifico atto di asservimento, registrato e trascritto, in cui sia sancito che l'area asservita non può più essere ritenuta disponibile per ulteriore utilizzazione edificatoria.
Per questi interventi devono essere rispettati i parametri edilizi relativi alle aree normative R6 riportati alla Tav. normativa 4.
Per gli edifici di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati all'articolo 26 e descritti nell'allegato A.
Sono ammesse costruzioni nel sottosuolo per autorimesse e relative rampe di accesso e locali tecnici.
Tutti gli interventi devono essere particolarmente attenti a non alterare l'ambiente circostante; deve essere salvaguardato l'impianto arboreo preesistente.
Al fine di tutelare l'attività delle aziende agricole esistenti sono ammessi ampliamenti di attrezzature afferenti alle attività agricole, ai soli soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 25 della L.U.R. e s.m.i.
Sono fatte salve le eventuali condizioni di inedificabilità dei suoli (v. articolo 5).
Le zone a verde privato con preesistenze edilizie sono classificate di categoria C secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Il piano si attua attraverso autorizzazione e concessione singola.
Gli interventi ricadenti in aree a verde privato con preesistenze edilizie localizzate all'interno del Parco Regionale di Superga devono essere congruenti con l'articolato della L.R. 55/91 istitutiva del Parco stesso.

Articolo 19 - Aree per servizi: generalità

      Le disposizioni del presente articolo valgono per la generalità delle aree per servizi disciplinate ai successivi articoli 20 - 21 - 22.

1   Il piano individua nelle tavole in scala 1:5000 le aree per servizi con le relative destinazioni secondo le tipologie indicate all'articolo 8 (area S).

2   Ai fini degli standards ex Articolo 21 e 22 della LUR sono computabili le superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o degli Enti istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere e quelle private per le quali e' previsto l'assoggettamento all'uso pubblico nella percentuale stabilita dagli strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G., ivi comprese le convenzioni ex articolo 49 comma 5 della L.U.R. e i comparti di intervento soggetti alla disciplina dell'articolo 46 della L.U.R.

3   Le aree per servizi indicate dalla legislazione vigente rappresentano la dotazione minima; e' fatta salva da parte dell'Amministrazione l'elevazione di detto minimo a seconda delle particolari situazioni o prescrizioni individuate nell'ambito di Strumenti Urbanistici Esecutivi e di concessioni convenzionate ex articolo 49 comma 5 della L.U.R.

4   L'intervento sulle aree a servizio e' riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.

5   E' ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonche' le modalità e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità pubblica.

6   E' altresì ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.

7   Alle attrezzature di servizio ex Articolo 21 e 22 della L.U.R. si applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza, fatta eccezione per quelli indicati all'Articolo 2 punto 34 lettere "h" e "i" (distanza dal filo stradale o dal filo di fabbricazione e spessore del corpo di fabbrica).
Alle attrezzature di interesse generale di cui all'articolo 8 punto 15 capoverso 64 si applicano, oltre ai parametri edilizi di cui sopra, anche i parametri di trasformazione urbanistici della zona normativa di appartenenza fatta eccezione per quello indicato all'Articolo 2 punto 34) lettera e) (dotazione di servizi prevista nel Piano). In sostituzione si richiede di produrre una specifica relazione tecnica che verifichi sotto il profilo funzionale, in relazione al tipo di attrezzatura in progetto, la copertura del fabbisogno di servizi.
In ogni caso andrà garantita una dotazione minima di parcheggi corrispondente almeno al fabbisogno espresso ai sensi dell'Articolo 41 sexies della L. 17/8/42 n. 1150 come modificato dall'Articolo 2 della L. 24/3/89 n. 122, e comunque non inferiore al 40% della S.L.P. della attrezzatura in progetto.
Le aree individuate all'interno del perimetro del Centro Agro-Alimentare Torinese (CAAT) di cui all'accordo di programma approvato con D.P.G.R. 16 gennaio 95, n. 169 hanno la destinazione d'uso coincidente con quella prevista dallo specifico progetto.
I servizi ricadenti nelle zone collinari hanno i parametri urbanistici ed edilizi della zona consolidata R7, secondo le indicazioni della Tavola normativa n. 4. Fa eccezione l'area destinata ad attrezzature di interesse generale "z", sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, il cui indice di edificabilità fondiario massimo è fissato in mq/mq 0,33 .*nota1)

8   Nelle aree a verde e a parco (v. articolo 8 - Area S "v") sono ammesse unicamente le aree a parcheggio in fregio a sedi stradali per la profondità di m.10 dal filo strada, le attrezzature sportive e le attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale (v. articolo 31), fatto salvo quanto meglio e ulteriormente specificato all'articolo 21. Tali interventi devono essere compresi in uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante ed essere particolarmente attenti a non alterare le caratteristiche se di pregio.

8 bis In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate.

9 In caso di realizzazione di autorimesse interrate pubbliche o private o di altri servizi pubblici nel sottosuolo, il progetto deve prevedere la sistemazione del soprasuolo destinato a servizi secondo le destinazioni di piano.
In particolare nelle aree che il piano destina a verde pubblico la realizzazione di parcheggi in sottosuolo e' ammessa e deve garantire un riporto di terra non inferiore a m.1,50 sufficiente alla realizzazione del verde e delle alberature.
In tali aree (S "v") deve comunque essere garantita una quota minima pari al 60% per la realizzazione del verde in piena terra (non su soletta).
La realizzazione di parcheggi privati e' ammessa nel sottosuolo di aree vincolate a servizi, con esclusione dei parchi collinari, subordinatamente ad apposito atto di convenzionamento con il comune.
Nel caso di proprietà ancora private deve contestualmente essere prevista la cessione gratuita alla città del soprasuolo ed essere garantita la realizzabilità dei servizi; nel caso di verde devono essere rispettate le prescrizioni sopra indicate.

10   In tutte le aree per servizi sono ammessi pozzi di captazione, tutelati da adeguate fasce di rispetto a norma delle vigenti disposizioni (D.P.R. 236/88) serbatoi, impianti di servizio alla rete di distribuzione idrica.
Nelle aree destinate a parchi urbani o fluviali, a parco della Collina e a parco per il gioco e lo sport (aree S lettera "v") sono altresì ammesse le attrezzature e le condutture per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico con le relative attrezzature interrate per la trasformazione e la distribuzione, purchè compatibili con le sistemazioni esistenti o previste e nel rispetto delle norme di sicurezza.

11   Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza cambio di destinazione d'uso.

12   Per gli impianti tecnici di interesse generale per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, in contrasto con le destinazioni di piano, sono consentiti interventi motivati da esigenze funzionali riconosciute dall'Amministrazione Comunale per l'adeguamento funzionale e lo svolgimento dell'attività in atto.

       Aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico

13   Area Olimpica
Comprende le aree già oggetto di specifico bando di concorso olimpico, nonché ulteriori spazi costituenti un unico comprensorio organico di aree destinate a servizi, a carattere sportivo, ricreativo e culturale, per le quali si prevede un complessivo recupero fisico e funzionale. Tutti gli interventi, che devono essere inseriti in un progetto unitario di recupero del complesso e adeguatamente connesso agli spazi pubblici circostanti, potranno essere attuati per fasi e lotti di intervento. Gli interventi ricadenti all'interno dell'area sono soggetti al parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza.
Le aree del comprensorio sono così disciplinate:
Area dello Stadio Comunale
L'ambito, nel quale è compreso lo Stadio Comunale, è delimitato dalla via Filadelfia, dai corsi Agnelli e Sebastopoli e dalle aree immediatamente adiacenti destinate ad ospitare il Palazzetto dell'Hockey, così come individuato nello schema prescrittivo delle destinazioni d'uso allegato alle presenti norme.
L'impianto è destinato a Servizi Privati "SP", lettera "v" - impianti e attrezzature sportive, da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dell'attività calcistica e delle attività ad essa connessa, nonché all'attività sportiva in genere. In sede di progetto attuativo degli interventi, la dividente tra l'area dello Stadio Comunale e l'area olimpica dell'Hockey e spazi collegati, potrà essere specificata o parzialmente modificata nel rispetto delle previsioni di massima indicate negli elaborati grafici, senza che questo costituisca variante al P.R.G.
Gli spazi esistenti sotto le tribune/gradinate sono destinati ad attività complementari al complesso sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc… e a servizi di supporto all'attività sportiva. Fino ad un limite massimo di mq 10.700 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) è ammesso il riuso di tali spazi con destinazione ad "Attività di servizio alle persone e alle imprese" (A.S.P.I.) - esercizi pubblici, commercio, ricettivo, ecc…
È ammessa la possibilità di realizzare nuova edificazione, nell'area esterna all'impianto sportivo, fino a un massimo di mq 9.000 di SLP secondo le destinazioni di seguito specificate, trasferendo dall'interno dell'impianto quota parte della SLP esistente. In tal caso gli spazi rimanenti sotto le tribune/gradinate, nella misura corrispondente alla SLP di nuova realizzazione, potranno essere utilizzati per attività complementari al complesso sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc… e a servizi di supporto all'attività sportiva.
La nuova edificazione dovrà essere così localizzata:- ad ovest, in corrispondenza di via Filadelfia angolo corso Giovanni Agnelli, attività ricettive fino a mq 6.000; - a nord-ovest, lungo corso Giovanni Agnelli fino a tutto l'angolo di risvolto in corso Sebastopoli, attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), fino a mq. 3.000, con altezza delle fronti non superiore a m. 5,00.
Gli interventi, non impattanti, dovranno salvaguardare la prospettiva dello Stadio e della Torre Maratona, in aderenza con quanto indicato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. A fronte della realizzazione della nuova edificazione dovrà essere reperita una dotazione di servizi pubblici pari all'80% della nuova SLP prevista, oltre alle ulteriori dotazioni prescritte dalle norme vigenti, da realizzarsi anche nel sottosuolo di aree pubbliche nelle immediate vicinanze, con modalità attuative e gestionali da disciplinarsi con apposita convenzione. Dovrà essere altresì verificata la dotazione di servizi e parcheggi commisurata ai fabbisogni funzionali afferenti allo Stadio Comunale, di cui al D.M. 25/08/'89 (spazi attrezzati a parcheggi) e al D.M. 18/03/'96 (aree attrezzate per lo sfollamento) dotazione che potrà essere garantita anche attraverso l'utilizzo di parcheggi esistenti o da realizzare nelle immediate vicinanze.Gli interventi nell'area sono subordinati al rilascio di concessione edilizia. In particolare, gli interventi relativi all'impianto sportivo sono ammessi fino alla ristrutturazione edilizia e sono finalizzati a garantire la sicurezza, la messa a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità dell'impianto stesso.
Qualora i servizi pubblici vengano realizzati nell'area di pertinenza si dovrà presentare idoneo atto di impegno unilaterale di cui all'Articolo 49, comma 5 della Legge Urbanistica Regionale, da sottoscrivere prima del rilascio della concessione edilizia, nel quale dovrà essere garantito l'assoggettamento all'uso pubblico della dotazione di servizi pubblici commisurata alla nuova edificazione.
Area olimpica dell'Hockey e spazi collegatiComprende lo Stadio dell'Hockey e le aree adiacenti a corso Galileo Ferraris, l'area del parco Cavalieri di Vittorio Veneto e la porzione centrale dell'area posta a sud di via Filadelfia così come individuato nello schema prescrittivo delle destinazioni d'uso allegato alle presenti norme.
L'area è destinata a Servizi Pubblici "S" e più specificamente ad attività per lo sport, il tempo libero e la cultura, terziario privato correlato alle funzioni insediate, attività ricettive di supporto alle funzioni inserite nel complesso, attività commerciali aventi superfici di vendita non superiori a mq 250 (esercizi di vicinato).*nota2).

14   Area dell'ex aereoporto Gino Lisa.
E' destinata a parco per il gioco e lo sport: si prevede la realizzazione di un centro polisportivo integrato con altri servizi per il tempo libero (divertimenti, manifestazioni, cultura, ecc...); sono ammessi spazi per attività integrative: sedi per associazionismo sportivo, foresterie e terziario correlato alle funzioni insediate.
La trasformazione deve avvenire a mezzo di piano particolareggiato ai sensi dell'articolo 38 e seguenti della L.U.R. o di piano tecnico esecutivo di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 47 della L.U.R.

15   Area destinata a parco per il gioco e lo sport della Continassa.
E' destinata ad attrezzature sportive per il tempo libero ed i divertimenti; sono ammesse attività commerciali nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, e terziarie di supporto.
In particolare, nel nuovo stadio "delle Alpi" sono ammessi spazi per le funzioni di cui all'Articolo 28 della convenzione stipulata con la società concessionaria il 30/07/1987.
La parte residua dell'ambito e' oggetto di specifico progetto di sistemazione generale a mezzo di piano particolareggiato ai sensi dell'articolo 38 e seguenti della L.U.R. o di piano tecnico esecutivo di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 47 della L.U.R. che prevede oltre alle funzioni sportive e ricreative, esercizi pubblici e spazi complementari, attività ricettive, espositive e congressuali, residenziali di supporto, commerciali, e il recupero dell'esistente cascina.
Il progetto di sistemazione generale deve tenere in debito conto la presenza nell'area dei pozzi di captazione e della relativa fascia di rispetto che impongono divieti e limitazioni cosi' come indicato all'articolo 6 commi 2 e 3 del D.P.R. 236/88. *nota3)

16   Area dell'ex arsenale di Borgo Dora.
L'area e' oggetto di un progetto di riqualificazione urbana fisica e funzionale.
Le destinazioni d'uso ammesse sono servizi pubblici (università, istruzione e formazione professionale, centro commerciale pubblico, servizi socio-assistenziali, spazi museali, espositivi e laboratori artistici, servizi di quartiere) ed attività di servizio alle persone ed alle imprese.
E' previsto il recupero parziale degli edifici esistenti, in particolare di quelli di valore storico e documentario, con la demolizione dei corpi di fabbrica aggiunti. L'intervento sugli edifici esistenti può essere consentito anche per parti (sub-ambiti) sulla base di uno studio, da approvare con deliberazione del C.C., che definisca l'assetto generale del complesso, i sub-ambiti di intervento, gli immobili da recuperare e le specifiche destinazioni d'uso a servizi.

17   Area del complesso di Torino Esposizioni.
Il complesso, qualificante la testata sud del Valentino, può essere interessato da interventi di riqualificazione fisica.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: attività ricettive, espositive, congressuali, attrezzature fieristiche, servizi per l'istruzione, attività sportive e culturali (v. Articolo 3 punti 2A, 6, 7, i, s, a, e, u, v, z).
Gli interventi finalizzati all'inserimento delle destinazioni previste devono essere attuati nel rispetto dei caratteri formali, storici e strutturali del manufatto esistente ed essere compresi in un progetto di insieme che permetta di valutarne il corretto inserimento architettonico e ambientale.
La trasformazione deve avvenire a mezzo di piano particolareggiato ai sensi dell'articolo 38 e seguenti della L.U.R. o di piano tecnico esecutivo di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 47 della L.U.R.

18   Aree destinate al Politecnico.
Le aree FS contigue al Politecnico e all'ambito Spina 2 sono destinate al raddoppio del Politecnico e relativa viabilità e classificate aree per servizi "Attrezzature di interesse generale - Istruzione Universitaria".
In tali aree sono edificabili un massimo di 160.000 mq di SLP per il Politecnico e 10.000 mq di SLP per la Biblioteca tecnologica.
Tali aree costituiscono una quota delle "aree per servizi alla città" oggetto di cessione gratuita obbligatoria derivante dall'attuazione degli ambiti di trasformazione 13.1 Porta Nuova e 13.2 Dante.
E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla realizzazione del servizio ivi previsto anche anticipatamente rispetto alle trasformazioni degli ambiti di cui sopra.
Nell'area attualmente destinata al Politecnico, sono consentiti ampliamenti strettamente necessari per assicurare una organica e razionale connessione con il nuovo complesso purchè non eccedenti il 10% della SLP esistente prevista nell'area di cui sopra.
Tali interventi devono essere compresi in un progetto di insieme che permetta di valutarne il corretto inserimento funzionale architettonico e ambientale.*nota4)

19   Area del comprensorio Nizza (deposito ATM)
L'immobile e' oggetto di uno specifico progetto di ristrutturazione edilizia con aumento di S.L.P. avente le seguenti destinazioni d'uso: deposito tram e mezzi su gomma, attività terziarie e parcheggio di uso pubblico.

20   Annullato *nota5)

21   Annullato.

21 bis   Area Italgas di Corso Regina Margherita, 52 nella quale è prevista la complessiva riorganizzazione funzionale delle attività in atto attraverso interventi di restauro di parte degli edifici esistenti, di demolizione e contestuale sostituzione edilizia, l'inserimento di nuove funzioni quali Archivio storico, sportelli utenza, e ufficio servizio clienti, sulla base di progetto edilizio da sottoporre a parere preventivo della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici prima del rilascio delle concessioni edilizie. È consentito il riutilizzo delle superfici lorde di pavimento esistenti fino alla concorrenza di un Indice Territoriale massimo di 0,35 mq SLP / mq ST. *nota6)

22   Polo Ospedaliero Evangelico Valdese - immobili ubicati nel quartiere San Salvario in due organismi edilizi: il primo sito tra le vie Pellico, Ormea e Berthollet ed il secondo in via Silvio Pellico 28. Entrambi gli organismi, fisicamente distinti ma funzionalmente integrati, sono oggetto di specifici progetti edilizi orientati al generale potenziamento del polo ospedaliero. Per la particolare natura degli interventi, finalizzati all'adeguamento funzionale complessivo del Polo Ospedaliero (reparti di degenza, nuovi laboratori e uffici amministrativi), sono consentiti, previo parere consultivo della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, interventi di completamento, in aggiunta a quelli prescritti per gli edifici classificati come "caratterizzanti il tessuto storico" all'Articolo 26 delle presenti norme urbanistico-edilizie di attuazione (Tabella dei tipi di intervento).
È altresì consentita la copertura dell'area su cui si affacciano le fronti interne dell'edificio di via Silvio Pellico, 28. *nota7)

23   Area della ex-Manifattura Tabacchi - L'area è oggetto di specifico studio di fattibilità orientato alla riqualificazione urbana fisica e funzionale degli immobili esistenti destinati ad ospitare insediamenti universitari. Le destinazioni ammesse sono edilizia universitaria e servizi complementari (attrezzatura culturali, ricettive, sportive, residenze universitarie).
Lo studio di fattibilità da approvarsi con Deliberazione del Consiglio Comunale definisce l'assetto generale, gli immobili da recuperare, i tipi di intervento e le specifiche destinazioni d'uso degli immobili.
L'intervento sugli immobili esistenti può essere consentito anche per parti sulla base delle prescrizioni e puntuali indicazioni dello Studio di fattibilità.
Gli interventi sugli immobili esistenti soggetti a vincoli e tutele di qualunque natura dovranno essere sottoposti ai pareri preventivi degli Enti competenti.
La viabilità di accesso al complesso universitario, nonché al parco fluviale, dovrà essere realizzata avendo cura dell'idoneo inserimento ambientale. Per la pavimentazione del sedime stradale si dovranno privilegiare materiali lapidei in luogo di tradizionali materiali bituminosi. *nota8)

24    Area ex istituto Aldo Moro (isolato compreso tra corso Giulio Cesare, Lungo Dora Firenze, via Aosta e corso Brescia)
È oggetto di specifico progetto subordinato a concessione convenzionata ai sensi dell'Articolo 49 comma 5 della L. R. 56/77 orientato alla realizzazione di un Centro Culturale Polifunzionale e servizi annessi.
Le destinazioni ammesse sono attrezzature culturali (Biblioteca della Provincia di Torino), centri di ospitalità di supporto alle funzioni inserite nel complesso (foresteria), sedi per l'associazionismo e attrezzature per lo spettacolo. Sono altresì ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale (librerie, copisterie, uffici, pubblici esercizi, ecc..).
Gli interventi devono essere compresi in un progetto che permetta di valutare il corretto inserimento architettonico e ambientale e che garantisca una adeguata dotazione di servizi pubblici.
In applicazione di quanto disposto dall'Articolo 32 (facoltà di deroga) delle N.U.E.A. di P.R.G. per l'edificio da realizzarsi prospiciente il Lungo Dora Firenze è ammessa un'altezza massima pari a metri 29, mentre per l'edificio che sarà realizzato tra corso Giulio Cesare e Lungo Dora Firenze è ammessa un'altezza massima pari a metri 41.
L'area collocata tra via Aosta e corso Brescia è da destinare a verde pubblico. È consentito il mantenimento temporaneo, per un termine comunque non superiore ad anni 10 dalla stipula della convenzione, dell'edificio lungo corso Brescia per usi socio assistenziali.

*nota1) Accordo di Programma - Delib. di Ratifica C. C. n. 72/99 del 20/04/1999
*nota2) Variante 60 - Delib. C.C. n. 31/2003 del 24/02/03 - n. mecc. 2003-00526/009
*nota3) Variante 56 - Delib. C.C. n. 180/2002 del 16/12/02 - n. mecc. 2002-08520/009
*nota4) Variante 35 - Delib. C.C. n. 41/2002 del 18/03/2002 - n. mecc. 2001-11054/09
*nota5) Variante 59 - Delib.di approvazione C.C. n. 176/03 del 09/12/2003
*nota6) Variante 9 - Delib. C.C. n. 87/99 del 17/05/1999
*nota7) Accordo di Programma - Delib. di Ratifica C.C. n. 156/99 del 05/07/1999
*nota8) Variante parziale n. 34 - Delib. di approvazione C.C. n. 2/2002 del 14/01/2002
*nota9) Provvedimento di variazione al PRG - Delib. di approvazione C.C. n. 81/2001 del 27 marzo 2001

Articolo 21 - Parchi urbani e fluviali

1   Le aree dei parchi urbani e fluviali sono suddivise in ambiti denominati P1, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33 e individuati nelle tavole di piano in scala 1:5000.

2   Tali aree sono preordinate all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti.

3  In alternativa all'esproprio le aree dei parchi urbani e fluviali possono essere cedute gratuitamente alla città, alle condizioni di cui all'articolo 28, previo utilizzo delle capacità edificatoria da realizzarsi nelle aree di trasformazione secondo le modalità e procedure indicate all'articolo 15.

L'ambito P21, ed eventualmente parte dell'ambito P31, e' prioritariamente preordinato alla realizzazione di un campo da golf previo convenzionamento con la città, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4 bis.

4   L'indice di edificabilità di tali aree (nel caso di utilizzazioni private) è 0,05 mq S.L.P./mq S.T. e 0,01 mq S.L.P./mq S.T. come indicato nelle tavole di piano in scala 1:5000.
Le cessioni devono essere di norma costituite da un unico appezzamento.
La loro localizzazione ed eventuale frazionamento, in congrua relazione con la superficie complessiva in dismissione, devono essere accettate dal Comune in sede di convenzionamento.
In ogni caso le superfici unitarie dei lotti delle aree a parco da cedere alla Città non possono, per ogni cessione, essere inferiori a mq 10.000, fatta eccezione unicamente per gli accorpamenti ad altre aree già comunali o situazioni ritenute convenienti dall'Amministrazione.

4 bis   Nel caso dei parchi fluviali a scala intercomunale Stura, Dora e Sangone, la progettazione esecutiva va inserita in uno studio di inquadramento esteso agli ambiti fluviali limitrofi.

5 Al fine di tutelare l'attività delle aziende agricole esistenti, sono ammessi ampliamenti di volumi tecnici relativi a fabbricati già adibiti ad usi agricoli, da rilasciarsi ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 25 della L.U.R. e s.m.i., fatte salve le condizioni di inedificabilità dei suoli e sulla base di uno specifico programma di sviluppo aziendale che dimostri la necessità degli ampliamenti proposti.
Per le aziende che, d'intesa con la Città, orientano la propria attività verso la formazione di parchi agricoli, con la gestione di terreni aperti all'accesso pubblico e disponibili per attività ricreative, didattiche e di ricerca, sono ammesse anche nuove opere edilizie, purchè funzionali al progetto di sistemazione del parco stesso.
Il progetto di sistemazione del parco agricolo, esteso alle aree di proprietà della città e di privati aderenti all'iniziativa, definisce le modalità di utilizzo delle aree pubbliche e private e le eventuali nuove opere previste.
Tale progetto può essere proposto anche da privati e viene approvato dalla Città con specifico atto deliberativo accompagnato da una convenzione che precisa i tempi e le modalità di attuazione e gli impegni assunti da parte delle aziende aderenti all'iniziativa.
Non sono comunque ammessi interventi in contrasto con la destinazione d'uso a parco, salvo quanto già specificato all'articolo 19 comma 11.

5 bis   Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima della approvazione del piano, è possibile, fatte salve le Norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria (restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, installazione di strutture di ricovero temporaneo, allacciamenti e opere di urbanizzazione) a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area), sul modello della Convenzione-quadro di cui all'Articolo 53 della L.U.R., che disciplini:
a)  le modalità di utilizzo temporaneo dell'area e i tipi di intervento previsti;
b) i tempi per il trasferimento degli impianti (entro un massimo di 10 anni);
c) l'impegno entro il termine massimo di cui al punto b) da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città sempre che vi sia coincidenza tra proprietario e titolare dell'attività;
d) l'assunzione da parte dei soggetti privati dei costi di demolizione dei fabbricati e della eventuale bonifica dell'area interessata;
e) il valore dell'area, sulla base dei criteri vigenti in caso di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo;
f) l'entità della garanzia fidejussoria da prestare da parte dei soggetti privati (commisurata al valore di cui al punto d) da versare prima della stipula della convenzione;
g) previsione di una penale per eventuali inadempienze pari al 30% del valore di cui al punto e).
La disciplina prevista e le relative modalità, al fine di individuare coerenti finalità d'uso, sono da individuare specificamente a seconda che l'area sia inserita in area U (zona urbanizzata) o N (zona di interesse naturalistico) del Piano d'Area o in aree classificate Area Attrezzata Riserva Naturale o Zona di Salvaguardia.
Resta inteso che qualora il soggetto titolare dell'attività economica non sia anche proprietario delle aree e dei fabbricati interessati dagli interventi edilizi, l'eventuale convenzione per la rilocalizzazione di cui al presente articolo dovrà essere definita di concerto con il proprietario delle aree.

     AREA A PARCO DEL VILLARETTO (P33)

6   Il Parco del Villaretto, denominato P33, è individuato sulle tavole di piano 1:5000.

7   L'ambito P33 è finalizzato al recupero ed alla salvaguardia dei valori paesaggistici e naturali, a garantire piena fruizione dell'ambiente naturale, alla valorizzazione dell'attività agricola.

8   La fruizione del parco e la conseguente regolamentazione circa l'uso del suolo è definita attraverso un piano esecutivo, di iniziativa pubblica o privata, esteso a tutto il parco od a parti di esso, da approvarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore del P.R.G.

9   L'attuazione del parco è ottenuta mediante convenzione tra i proprietari e l'Amministrazione Comunale.

10   Con il predetto piano esecutivo si individuano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 236/88, in particolare, gli accessi, il sistema della viabilità e dei percorsi interni, le aree attrezzate pubbliche o di uso pubblico e si fissano specifiche norme di attuazione.

11   Mediante piano esecutivo sono consentiti insediamenti per attività le cui finalità siano volte alla fruizione pubblica del parco o parti di esso, quali attrezzature sociali, culturali e per la didattica, pubblici esercizi, strutture per l'agriturismo.
    Si intendono esclusi insediamenti atti alla ricezione ed al commercio (a parte chioschi ed edicole).

12   Per le aziende agricole esistenti, anche in assenza di piano esecutivo, sono ammessi ampliamenti e modifiche alle attrezzature agricole esistenti, nei limiti del 20% della S.L.P. esistente alla data di adozione del Progetto Definitivo di P.R.G. e sulla base di uno specifico programma di sviluppo aziendale che dimostri la necessità degli ampliamenti proposti.

13   In assenza di piano sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il mantenimento delle destinazioni in atto, purchè non in contrasto con le finalità di cui al settimo comma del presente articolo.

13 bis   In caso di immobili di aziende agricole esistenti sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia senza cambio della destinazione agricola in atto.

14   Le aree del parco del Villaretto possono, in alternativa all'attuazione di cui ai precedenti capoversi, essere acquisite direttamente da parte dell'Amministrazione con le modalità dei precedenti capoversi n. 2 e 4.

15 Le cessioni devono essere preferibilmente costituite da un unico appezzamento.
La loro localizzazzione ed eventuale frazionamento, in congrua relazione con la superficie complessiva in dismissione, devono essere accettate dal Comune in sede di convenzionamento.

   PARCO BASSE DI STURA (P17)

16   L'ambito del parco situato sulla sponda sud della Stura è denominato P17 nelle tavole di Piano in scala 1:5000.

17   Il Piano intende interrompere i processi di degrado in atto, ampiamente illustrati nella ne geologico-tecnica sull'area delle Basse di Stura allegata al Piano e promuovere azioni di riqualificazione, bonifica e recupero ambientale nelle direzioni indicate dalla citata Relazione geologico-tecnica.

18   Pertanto la sua attuazione è subordinata alla predisposizione di un piano esecutivo di recupero ambientale complessivo per l'intera area - da sottoporre alla valutazione ed autorizzazione degli Enti competenti - che tenga conto innanzitutto delle seguenti condizioni:
1 - le opere che si realizzano dovranno posizionarsi in condizioni di sicurezza dal rischio di esondazioni del torrente Stura;
2 - cessazione delle attività inquinanti;
3 - bonifica delle aree inquinate.

19  Tali condizioni si riferiscono ad ogni singolo sud-ambito e devono essere soddisfatte a cura degli aventi titolo, sia nel caso di interventi edilizi realizzabili all'interno dei sub-ambiti stessi, sia nei casi in cui le utilizzazioni edificatorie sono trasferite all'esterno del parco.
Gli indici di edificabilità sono quelli definiti nella scheda normativa allegata.

20   Le aree del parco sono preordinate all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti.

21   In alternativa all'esproprio le aree del parco Basse di Stura possono essere cedute gratuitamente alla Città alle condizioni di cui all'articolo 28, previo utilizzo delle capacità edificatorie, determinate per quantità, destinazioni e localizzazioni, dalla scheda allegata e dalla planimetria relativa che costituiscono lo studio unitario dell'ambito P17 e ne articolano le possibilità attuative per sub-ambiti.

22   Gli indici di edificabilità per le diverse destinazioni sono attribuiti ai sub-ambiti dallo studio unitario, anche in funzione delle loro caratteristiche ambientali; lo studio unitario determina inoltre la localizzazione delle quantità edificatorie.

23   Per il subambito che prevede al proprio interno la localizzazione delle relative quantità edificatorie, l'attuazione è subordinata a strumento urbanistico esecutivo nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso 18.

23 bis   In sede di progettazione esecutiva dovrà essere posta particolare attenzione al corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante. A tale scopo gli edifici non potranno superate mt 10,50 di altezza.

24   Per i sub-ambiti nei quali non è prevista al loro interno la localizzazione delle quantità edificatorie ad essi relative, l'attuazione è subordinata alla stipulazione di una convenzione che disciplini la cessione gratuita delle aree da destinare a parco, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso 18.

25   In fase attuativa è ammessa la parziale rettifica al perimetro dei sub-ambiti in caso di errata individuazione dei confini delle proprietà.

25 bis   Le misure di bonifica e recupero ambientale potranno essere attivate anche a prescindere dalla realizzazione del parco e dalla attuazione degli interventi previsti, comunque nel rispetto delle leggi di settore al momento operanti.

26   Parte del parco urbano fluviale P24 occupata dalla discarica controllata di rifiuti solidi urbani.
È ammesso il completamento della discarica stessa e la realizzazione di una stazione transfert, finalizzata ad una più efficiente raccolta dei rifiuti, che cesserà la sua attività con l'esaurimento della discarica.
Sono altresì ammessi altre eventuali opere ed impianti (autorizzati dalla Regione Piemonte), ugualmente funzionali al completamento della discarica, la cui attività dovrà cessare con l'esaurimento della medesima, entro l'anno 2003.

27   La trasformazione dell'area per verde e servizi dovrà avvenire a mezzo di Piano Tecnico Esecutivo di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 47 della L.U.R. ed essere preceduta dalla bonifica e dal recupero ambientale dell'area stessa, secondo le disposizioni di cui al successivo Articolo 28 delle presenti norme.

28   Non sono comunque ammessi interventi in contrasto con la determinazione d'uso a parco, salvo quanto già specificato all'articolo 19 comma 11.

Articolo 22 - Aree a Parco naturale della collina

1   Le aree del parco della collina sono suddivise in ambiti denominati: P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 e individuati nelle tavole di piano in scala 1:5000.

2   2 Tali aree sono destinate alla realizzazione di un parco nel quale sia tutelato l'ambiente naturale garantendo condizioni di fruibilità collettiva sulla base di specifici piani particolareggiati relativi ad ambiti o parti di ambito di volta in volta definiti.

3   Con tali piani vengono individuati gli accessi, il sistema dei percorsi interni, le aree attrezzate pubbliche e di uso pubblico, gli usi del suolo, con particolare riguardo alle attività di tipo agricolo esistenti che si intendono salvaguardare e vengono fissate specifiche norme di attuazione.

4   La realizzazione e la gestione dei Parchi sono attuate attraverso convenzioni tra proprietari, conduttori e coltivatori diretti e Amministrazione Comunale.

5   Su proposta dei proprietari le finalità di gestione potranno essere realizzate altresì mediante consorzi con l'Amministrazione Comunale.

6   Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati suddetti, le aree utilizzate per coltivazioni agricole (orticolture e floricolture, colture legnose, seminativo, prato e pascolo) rimangono di proprietà privata mantenendo le attività in atto.

4. Nel caso di cessazione dell'attività e di contestuale cessione gratuita dell'area al Comune sarà garantita la possibilità di futura collocazione dei diritti edificatori nelle relative aree di concentrazione degli ambiti di trasformazione di cui al successivo comma 11.

   L'utilizzo dei diritti edificatori è strettamente connesso alla cessione delle rispettive aree.

8   In alternativa tali aree possono essere acquisite direttamente da parte dell'Amministrazione mediante le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti.

Le cessioni devono essere di norma costituite da un unico appezzamento.
La loro localizzazione ed eventuale frazionamento, in congrua relazione con la superficie complessiva in dismissione, devono essere accettate dal Comune in sede di convenzionamento.
In ogni caso le superfici unitarie dei lotti delle aree a parco da cedere alla Città non possono, per ogni cessione, essere inferiori a mq. 10.000, fatta eccezione unicamente per gli accorpamenti ad altre aree già comunali o situazioni ritenute convenienti dall'Amminstrazione.

10   Le aree del parco collinare hanno indice di edificabilità 0,03 mq SLP/mq ST e 0,01 mq SLP/mq ST, come indicato nelle tavole di piano in scala 1:5000. L'indice 0,01 coincide con le aree private classificate come non ulteriormente edificabili nella carta geologica degli interventie con le aree classificate come boschi nello specifico allegato tecnico.

11   Tali capacità edificatorie potranno essere utilizzate nelle seguenti aree di trasformazione di proprietà comunale: Veglio (4.4), Ozanam (5.19) Mercato dei Fiori (9.9), Nebiolo (9.31), Ponchielli (9.32), Modena Nord (10.1), Paoli (12.18), Mercati Generali (12.24), nelle altre zone di trasformazione secondo le modalità indicate all'Articolo 15 e nelle Aree da Trasformare per Servizi nei casi previsti all'Articolo 20.

12   All'interno del parco è vietato:
- costruire nuovi edifici e strutture stabili o temporanee (salvo quelle previste dal piano esecutivo del parco);
- ridurre a coltura le aree boschive;
- alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del territorio.

13   Per gli ambiti ricadenti entro il Parco Regionale di Superga, sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge istitutiva del parco stesso (cfr. L.R. 14 novembre 1991, n. 55).

Articolo 23 - Aree per la viabilità

1 Le tavole di piano in scala 1:15000 (tav.4 "Viabilità"), e 1:10000 (tav.5 "Viabilità collinare") e 1:5000 (tav.1 "Azzonamento") riportano le aree destinate alla viabilità sia esistente che in progetto.
Nella tav.4 - "Viabilità" vengono individuati:
a)    i viali urbani di progetto;
b)   i viali storici;
c)   i viali e corsi storici da riqualificare;
d)   i viali pedonali;
e)   le strade di scorrimento di progetto;
f)   i percorsi ciclo pedonali;
g)   i percorsi pedonali collinari;
h)   i percorsi storici collinari;
i)   i ponti di progetto;
Sulla stessa tavola n.4 vengono riportate le sezioni tipo relative alla viabilità di cui ai punti a), d) ed e).
I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente alterato in caso di intervento o di ristrutturazione.
I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto.
Il corso Marche e la Strada del Portone devono intendersi coincidenti per tracciato e sezione con le ipotesi progettuali oggetto dell'accordo di programma relativo al Centro Agro-Alimentare Torinese approvato con D.P.G.R. 16 gennaio 95, n. 169.

2    Nel territorio collinare sono identificate tre diverse tipologie di viabilità:
A) strade di collegamento intercomunale: larghezza m. 10 marciapiedi compresi, riferita all'asse attuale.
B) strade di accesso al parco collinare e di collegamento per le residenze ed i servizi (livello locale): larghezza m. 8 marciapiedi compresi, riferita all'asse attuale.
C) tutte le altre strade individuate dal P.R.G. sono mantenute, di massima, alle larghezze attuali e in ogni caso devono garantire un minimo di m. 3 per assicurare l'accessibilità ai mezzi che tutelano la pubblica sicurezza e l'approvvigionamento combustibili.

3   Nei casi in cui le larghezze delle strade esistenti siano superiori, anche per tratti, a quelle sopraindicate, sono considerati validi a tutti gli effetti gli allineamenti esistenti. Nel caso inverso gli eventuali allargamenti sono realizzati dal Comune con apposito progetto.

4   All'interno delle zone consolidate collinari la linea di arretramento del filo stradale è di 10 metri.

5   Sono altresì individuati i tracciati dei percorsi pedonali di collegamento tra le varie parti del parco della collina: tali tracciati sono da ritenersi vincolanti per le parti ricadenti in zone boscate, a verde privato con preesistenze edilizie e in zone urbane consolidate collinari; sono invece indicativi per le aree del parco.

6   In tutto il territorio comunale, al fine di assicurare l'accessibilità ai mezzi che tutelano la pubblica sicurezza e l'approvvigionamento combustibili, tutti i passaggi privati di accesso a costruzioni devono avere una sezione di larghezza minima di mt. 3,00.

7   All'interno delle aree che il piano destina a verde pubblico - parco è ammesso il mantenimento, l'adeguamento e la creazione di viabilità purchè direttamente connessa alla fruibilità del parco stesso.

8   In sede di progetto esecutivo di opera pubblica i tracciati possono essere specificati o parzialmente modificati nel rispetto delle previsioni di massima indicate nelle tavole di piano senza che questo costituisca variante al P.R.G.

9   Nell'ambito degli interventi oggetto di Piani Esecutivi, potranno essere previste opere di viabilità destinate sia al traffico pedonale e ciclabile che al traffico veicolare anche se non indicate dalle tavole di P.R.G..

10   Sugli edifici ricadenti in aree che il P.R.G. destina alla viabilità sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quanto previsto all'Articolo 8, comma 72bis.

11   Al fine di adeguare gli interventi previsti dal Nuovo P.R.G. agli obiettivi del PTO e del PDA, in sede di progettazione delle seguenti infrastrutture:
1. Viabilità in sottosuolo della zona Meisino-Colletta;
2. Due nuovi ponti su corso San Maurizio e in protendimento di corso Caduti sul Lavoro;
3. Passerella pedonale di collegamento tra piazza Chiaves e piazza Carrara;
4. Sottopasso su corso Casale in zona Gran Madre;
5. Sottopasso sulla via Artom.
Si dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute all'interno delle Norme di Attuazione del PTO e del PDA, con specifico riguardo per quanto stabilito all'articolo 3.12.
In particolare il progetto dell'intervento di cui al punto 1) dovrà essere subordinato "al preventivo inserimento in piano settoriale, con relativa verifica di compatibilità ambientale" (condizione C.4 del PTO - PDA) ed "al preventivo inserimento in progetti operativi locali o, in mancanza degli stessi, in progetti di ripristino ambientali e di costituzione di aree di interesse naturalistico con relativa verifica di compatibilità ambientale" (condizione C.3 del PTO - PDA).

12   Le opere di piu' rilevante importanza in materia di viabilità potranno essere oggetto di approfondimenti all'interno di accordi di programma ex articolo 24, L. n.142/90.
Si precisa infine che le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide nei limiti di quanto disposto dal nuovo Codice della Strada.

Articolo 25 - Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico

1   L'Amministrazione Comunale promuove interventi di riqualificazione dello spazio pubblico nelle aree appositamente perimetrate e nelle zone storiche e storico-ambientali.
L'obiettivo perseguito consiste nel migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il coordinamento degli interventi pubblici, l'integrazione degli spazi pubblici esistenti con quelli di nuova acquisizione diretta o derivata da trasformazioni.
Consiste altresì nell'incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio e delle centralità minori e nel migliorare la qualità degli ambienti storici.

2   L'Amministrazione redige progetti di riqualificazione dello spazio pubblico negli ambiti previsti e in ambiti di volta in volta definiti nelle zone storica o storico-ambientale, anche estesi ad aree a servizi contigue o prossime, in particolare quando provvede a realizzare importanti opere pubbliche sul suolo o nel sottosuolo, secondo gli indirizzi seguenti:

3   1) qualificazione degli spazi pubblici: strade, viali, corsi e piazze, marciapiedi e spazi pedonali, il coordinamento degli arredi stradali e la definizione delle piste ciclabili, la ricostruzione dei viali storici;

4   2) organizzazione e valorizzazione del verde e degli spazi non costruiti;.

5 3) localizzazione di eventuali parcheggi collettivi con l'indicazione delle rampe di accesso e di uscita su suolo pubblico e la definizione delle opere di arredo e verde necessarie per migliorarne l'inserimento nell'ambiente;
   4) Rispetto e valorizzazione delle visuali prospettiche dell'edificato e salvaguardia di vedute su bellezze panoramiche o tipici ambienti caratterizzanti il tessuto storico e ambientale.

6   5) scelta dei materiali di impiego nelle costruzioni, dei colori delle facciate, delle coperture, delle insegne, tutela delle vetrine storiche, anche attraverso regolamenti di via o di ambiente storico

7   6) ridefinizione dei parametri edilizi delle aree private che si affacciano sullo spazio pubblico concernenti le altezze dei fabbricati e le loro distanze dai confini privati, da altri fabbricati e la deroga dal rispetto del filo stradale o edilizio (ove indicato), fermi restando i parametri urbanistici di trasformazione (v. articolo 2 comma 53), che non possono subire modificazioni.

8   In carenza del progetto di riqualificazione dello spazio pubblico si possono comunque attuare le previsioni del piano, fatto salvo quanto specificato all'articolo 11.
   Entro l'ambito di riqualificazione dello spazio pubblico sono ammesse attività di ristorazione e pubblici esercizi, attività di tipo commerciale (edicole, punti di vendita), attività per il tempo libero, la cultura, la pratica sportiva, l'attività associativa, l'informazione, servizi socio-assistenziali, purchè servano a qualificare lo spazio pubblico nelle funzioni e nella configurazione, siano di modesta entità e vengano dimensionalmente definite nel progetto dell'area, assieme agli edifici o servizi pubblici previsti.

9   Gli interventi previsti, tutti ubicati su suolo pubblico, sono realizzati direttamente dall'Amministrazione ovvero realizzati da privati in concessione.

10   Ambito Spina Reale
Porzione di territorio interessata da processo di "riurbanizzazione" a seguito della copertura della ferrovia "Torino-Ceres".
Rispetto agli spazi pubblici è previsto un giardino lineare con diverse articolazioni lungo il percorso, luoghi di sosta e di passaggio, servizi pubblici e privati cosi' come evidenziato nello studio di fattibilità già approvato dalla Giunta Municipale.

11  Ambito viali e corsi storici da riqualificare
(individuati nella tav.4 in scala 1:15000 con apposita simbologia)
Il piano propone la ricostituzione dei viali storici alberati sui seguenti tratti:
- Viale del Regio Parco dal ponte a Regio Parco;
- Viale della Regina da piazza Gran Madre alla villa della Regina;
- Corso Francia dal confine comunale a piazza Statuto;
- L'ex cinta daziaria pedecollinare.
La ricostituzione deve essere inquadrata in specifici progetti di riqualificazione del suolo pubblico.

TITOLO IV: AMBIENTE E PAESAGGIO URBANO

Articolo 26 - Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla Zona Urbana Centrale Storica

1   Nelle tavole di piano in scala 1:2000 e 1:5000, con esclusione della zona urbana centrale storica, sono indicati:
1) gli "edifici di particolare interesse storico" classificati per gruppi di appartenenza (campitura nera);
2) le aree di "pertinenza storica" relative agli edifici del precedente punto (linea nera continua);
3) gli "edifici caratterizzanti il tessuto storico" (tratto nero continuo sui fronti esterni verso spazio pubblico o in continuità visiva con esso).
Le informazioni riportate sulle tavole in scala 1:2000 completano e prevalgono su quelle riportate in scala 1:5000.

2   Gli edifici di particolare interesse storico, riconosciuti dal piano in relazione a specifici caratteri storici e architettonici, sono classificati in relazione ai seguenti gruppi di appartenenza:

3   1) EDIFICI DI GRAN PRESTIGIO
comprendono:
residenze reali, edifici storici del governo e servizi, ville con parco di carattere rappresentativo, chiese, ecc.

4   2) EDIFICI DI RILEVANTE VALORE STORICO
comprendono:
edifici residenziali, collegi, convitti, conventi, palazzine, ville, villini e "vigne" con giardino, chiese, ecc.

5 3) EDIFICI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE
comprendono:
edifici residenziali, edifici industriali, edifici rurali, complessi residenziali di edilizia pianificata, ecc.

6  4) EDIFICI DI VALORE DOCUMENTARIO
comprendono:
edifici recenti, edifici residenziali, edifici produttivi, edifici rurali, ecc.

5) EDIFICI E MANUFATTI SPECIALI DI VALORE DOCUMENTARIO
comprendono:
impianti sportivi, ponti, edifici per funzioni eccezionali (Palazzo del Lavoro, TO-Esposizioni, ecc.)

8   Gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, presenti prevelentemente nelle zone storico ambientali, sono riconosciuti dal piano in relazione alle diverse qualità che connotano lo spazio urbano e classificati in un'unica categoria.

9   Gli edifici di particolare interesse storico e gli edifici caratterizzanti il tessuto storico sono disciplinati in relazione alle seguenti parti, a cui fanno riferimento i tipi di intervento ammessi:

10   - Esterno degli edifici su spazi pubblici
comprende gli eventuali portici, le fronti con i relativi risvolti e raccordi, le coperture (orditura, falde, terrazze, abbaini, sistemi di camini e altri elementi accessori), prospettanti su spazio pubblico o in continuità visiva con esso.

11   - Sistema distributivo
comprende gli ambienti di ingresso e di distribuzione principale orizzontale (anditi, androni, porticati, logge e gallerie) e gli ambienti di distribuzione verticale (scaloni e scale interne ed esterne).

12   - Cortili, (intesi come ''aree di pertinenza delle costruzioni'' come definite all'Articolo 2, comma 47, punto 29) giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi comprendono le superfici scoperte, pavimentate o piantumate e le fronti interne degli edifici che le delimitano o in continuità visiva con esse; le fronti comprendono i risvolti, i raccordi e le coperture (orditura, falde, terrazze, abbaini, sistemi di camini e altri elementi accessori).

13   - Interno dei corpi di fabbrica
comprende gli ambienti delimitati dalle fronti interne ed esterne degli edifici e dalla copertura ad esclusione degli ambienti che costituiscono il sistema distributivo principale.

        Tipi di intervento

14   Gli interventi ammessi sugli edifici di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico sono indicati nella "Tabella dei tipi di intervento".
Essi devono essere attuati secondo le definizioni dell'allegato A riferiti alle parti in cui sono stati contraddistinti gli edifici.
Gli interventi descritti in tabella sono integrati dalle seguenti specificazioni:

15   La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa secondo le definizioni contenute nei punti 1 e 2 dell'allegato A. Per gli edifici o le parti di essi soggette a restauro conservativo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria devono rispettare le prescrizioni del punto 3 dell'allegato A.
Non è ammessa la demolizione totale o la sostituzione edilizia.

16  Nei sottotetti è ammessa la realizzazione di locali destinati ad uso residenziale.
Il conseguente incremento di S.L.P. dovuto all'utilizzo a fini residenziali di orizzontamenti già esistenti è in questi casi sempre ammesso e si configura come intervento di restauro e risanamento conservativo. L'incremento di S.L.P. nei locali sottotetto conseguente alla realizzazione di nuovi orizzontamenti si configura come un intervento di ristrutturazione edilizia, limitatamente ad adeguamenti funzionali.
Tali interventi devono essere attuati nel rispetto dei caratteri formali, storici, strutturali del manufatto edilizio ed essere compresi in uno studio d'insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante.

17    Negli edifici rurali appartenenti ai gruppi 3 e 4 e nei rustici facenti parte dei fabbricati compresi nel gruppo 2 è ammesso il recupero a fini residenziali degli spazi coperti e dei rustici, limitato alle strutture fisse in muratura e risultanti chiuse almeno su tre lati, mentre per le altre è ammesso il recupero per la funzione accessoria alla residenza.
Il conseguente incremento di SLP è in questi casi sempre ammesso.
Gli interventi non devono compromettere l'impianto originario e gli elementi storico-architettonici caratterizzanti l'edificio.

18    Negli edifici o manufatti appartenenti al gruppo 5 è ammessa la ristrutturazione edilizia, limitatamente ad adeguamenti funzionali.
Tali interventi devono essere attuati nel rispetto dei caratteri formali, storici, strutturali del manufatto edilizio ed essere compresi in uno studio d'insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante.

19    All'interno dei giardini e dei cortili non è consentita la demolizione di edifici o di bassi fabbricati, anche non specificatamente individuati dal piano, coevi e coerenti con l'impianto e con i caratteri dell'edificio principale, se classificato "di particolare interesse storico" o "caratterizzante il tessuto storico".
È invece consentita la demolizione di parti limitate di organismi edilizi consistenti in fabbricati o bassi fabbricati recenti o che risultino come superfetazioni incongrue rispetto alla caratterizzazione storico - architettonica dell'ambiente.
Il recupero delle parti demolite può avvenire, entro il limite della quantità di S.L.P. esistente, mediante interventi di ristrutturazione edilizia secondo le prescrizioni dell'allegato A, dove tipo di intervento è ammesso (Tabella dei tipi di intervento).
Tali interventi non devono pregiudicare il carattere storico ed architettonico dell'ambiente. L'altezza dei fabbricati interni ai cortili non potrà essere maggiore di 1,5 volte rispetto alla larghezza dei cortili su cui essi prospettano e comunque non potrà superare la quota di 18 m.; in ogni caso non potrà essere superata la massima altezza dei fabbricati esistenti prospettanti sui cortili.
Per gli edifici di valore documentario appartenenti al gruppo 4, tali interventi di ristrutturazione edilizia non devono pregiudicare il recupero delle parti di valore storico architettonico da attuarsi secondo le prescrizioni del risanamento conservativo.
Le modalità di utilizzazione delle S.L.P. derivanti dall'eliminazione o riplasmazione di fabbricati o bassi fabbricati interni ai cortili, ove consentito dal piano, sono descritte nell'allegato A (ristrutturazione edilizia).

20   Le prescrizioni dell'allegato A relative agli edifici caratterizzanti il tessuto storico si estendono anche alle maniche e agli edifici interni al cortile che risultino parte integrante dell'edificio principale e che presentino caratteri storici e architettonici analoghi.

21   In tutti gli edifici in cui interventi successivi e impropri abbiano compromesso i caratteri storico architettonici, per le parti compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia (allegato A)
Il progetto riguardante l'edificio o parte di esso deve essere esteso nella misura necessaria a dimostrare la coerenza dell'intervento con i caratteri architettonici e ambientali circostanti.

22   Per tutti gli edifici "di particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico" destinati a funzioni di pubblica utilità sono consentiti, previa deliberazione del C.C., interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento.

23   Nel caso in cui venga dimostrato, attraverso idonea documentazione, l'errata classificazione degli edifici di particolare interesse storico con relativa pertinenza e degli edifici caratterizzanti il tessuto storico, oppure venga riscontrata una condizione di oggettivo degrado che ne pregiudichi il recupero, il corretto inserimento nel gruppo di edifici di appartenenza sarà assunto con deliberazione dell'Amministrazione Comunale assunta ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera a) della L.U.R., previa segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

23 bis   Eventuali interventi in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza possono essere assentiti con Deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte la quale dovrà esprimersi sulla base di un dettagliato progetto.
   Tale disposizione, che non comporta pertanto l'iter procedurale della correzione di errore materiale, non è applicabile agli edifici di gran prestigio (gruppo 1) e agli edifici di rilevante valore storico (gruppo 2) classificati dal piano di interesse storico artistico ai sensi dell'Articolo 24 comma 1 punto 2 della L.U.R. ai quali si applicano le disposizioni dell'Articolo 17 comma 4 della L.U.R..

Aree di pertinenza storica

24   Le aree di pertinenza storica, indicate nelle tavole di piano in scala 1:2000 e 1:5000, comprendono, oltre all'edificio principale, parti edificate caratterizzanti il complesso storico (cappelle, piloni o cancelli d'ingresso, "padiglioni belvedere", "fondali di passeggiate", scaloni, fontane, muri di cinta, muri di contenimento, rustici, stalle, fienili, orangerie, serre, portinerie, ecc.) e aree inedificate risolte secondo un disegno architettonico d'insieme.

25    Gli interventi all'interno di tali aree devono essere finalizzati alla conservazione ed al recupero dei singoli manufatti edilizi principali o accessori e degli elementi caratterizzanti il disegno del suolo (alberature, viali, aiuole, pavimentazioni, ecc.).
Gli interventi, anche parziali, sono subordinati ad un progetto d'insieme atto a tutelare le preesistenze storiche e l'organicità dell'impianto originario

26   Tutti gli elementi di interesse storico presenti all'interno di tali aree, anche se non individuati specificatamente nelle tavole di piano, devono essere riconosciuti nella documentazione di rilievo e sottoposti alle seguenti tutele:

27   a) Per i manufatti di notevole rilevanza (come le cappelle, le fontane, i "padiglioni belvedere", i "fondali di passeggiata", ecc.) devono essere conservati gli elementi originari di pregio ed eliminate le superfetazioni deturpanti.
Gli interventi devono avvenire mediante l'utilizzo di tecniche e materiali congruenti (pietra, mattoni, legno, ecc.).

28   b) Per i rustici (stalle, fienili, orangerie, serre, portinerie, ecc.) compresi nell'area di pertinenza sono ammessi i tipi di intervento riferiti agli edifici rurali appartenenti ai gruppi 3 e 4 con le modalità specificate al comma 17 del presente articolo ed il recupero deve essere indirizzato verso le funzioni ammesse dal piano.

29   All'interno delle aree di pertinenza è ammessa la demolizione di edifici o parti di essi recenti e incongrui.
La eventuale riedificazione deve avvenire a parità di SLP nel rispetto dell'impianto originario e storicamente consolidato dell'intero complesso.
È ammessa l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica nell'ambito dell'area normativa S - servizi pubblici di interesse generale "z", sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità fondiario massimo di mq/mq 0.33 e conseguentemente l'obbligo del reperimento di spazi a parcheggio pubblico (o da assoggettare all'uso pubblico), nella misura minima dell'80% della Superficie Lorda di Pavimento della nuova edificazione. *

30   È ammessa la realizzazione di autorimesse interrate. I sistemi di accesso possono avvenire anche attraverso aperture nei muri di contenimento o di cinta, purchè risolti in modo architettonicamente congruente e purchè vengano riorganizzati in modo congruente gli elementi caratterizzanti lo spazio libero come viali, alberature, pavimentazioni, ecc.

   Modalità attuative

31   Per gli edifici di particolare interesse storico e gli edifici caratterizzanti il tessuto storico gli interventi si attuano attraverso il rilascio di autorizzazioni e concessioni, secondo le leggi vigenti, in relazione ai tipi di intervento previsti e descritti all'allegato A.

32   Gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 26 L. 47/85 devono essere esplicitamente ricondotti alle definizioni specificate nell'allegato A, in relazione al gruppo di edifici di appartenenza e agli interventi ammessi dalla "Tabella dei tipi di intervento".
Non è consentita l'applicazione dell'articolo 26 L. 47/85 per gli interventi da attuarsi sugli edifici compresi negli elenchi previsti dalla legge 1089/39 o su quelli compresi nel gruppo 1 del presente articolo.

33   Gli edifici di gran prestigio (gruppo 1) e gli edifici di rilevante valore storico (gruppo 2) sono classificati dal piano di interesse storico artistico ai sensi dell'articolo 24 della LUR (comma 1, punto 2).

34   Per gli interventi che prevedano la demolizione di parti o corpi di fabbrica, o il ridisegno di fronti e maniche interne, è necessario presentare uno studio d'insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento all'interno di un ambito storico.

35   Per le opere subordinate al rilascio di autorizzazione o di concessione occorre presentare una documentazione dello stato di fatto insieme al progetto, secondo le modalità specificate nell'allegato A per ogni tipo di intervento.

36   Gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 26 L.47/85 devono essere documentati con elaborati atti a dimostrare la rispondenza dei tipi di intervento con le definizioni dell'allegato A, quali: una documentazione fotografica delle parti oggetto dell'intervento, una dettagliata relazione illustrativa di tutte le opere da eseguire ed elaborati grafici con la chiara rappresentazione delle opere stesse.

37   Per gli edifici con pertinenza storica il rilievo dello stato di fatto ed il progetto devono essere estesi all'intero organismo storico (manufatti edilizi principali e accessori) e devono essere redatti in scala 1:100 oppure in scala adeguata (con eventuali particolari in scala di maggior dettaglio) quando l'area di pertinenza risulta molto estesa.

*Accordo di Programma - Deliberazione di Ratifica C.C. n. 72/99 del 20/04/1999.

Articolo 27 - Norme di tutela ambientale

1   Le norme del presente articolo si applicano in tutte le zone del territorio comunale e riguardano:

2  a) Modifiche dell'assetto del suolo.
In tutto il territorio comunale è vietato procedere, senza specifica autorizzazione, a sbancamenti ed a modificazioni dell'assetto del suolo, all'asportazione dello strato di coltura, alla formazione di strade o piazzali anche se in semplice massicciata.

3   Nella zona collinare le recinzioni delle proprietà, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a m. 2 con interposta eventuale rete metallica plastificata oppure con cancellata, con zoccolatura limitata (minore o uguale a cm. 20), provvista di idonei scoli per le acque.

4   Le recinzioni esistenti non conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarvisi in occasione di interventi che interessino almeno 1/2 del loro sviluppo totale.

5   È consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete piena, che possono essere oggetto di parziali rifacimenti quando le condizioni statiche del manufatto lo rendano indispensabile.

6   I terrazzamenti sono, di norma, vietati; possono essere ammessi in terreni con pendenze inferiori al 25% ed i relativi muri di sostegno devono essere previsti con altezza non superiore a m. 2 e distanza tra due muri successivi non inferiore a m. 6.
I terrazzamenti sono altresi' ammessi eccezionalmente per cause comprovate di pubblica utilità ovvero per garantire o ripristinare la pubblica incolumità nei casi riconosciuti dall'Amministrazione.
In tali casi le caratteristiche tecniche dei terrazzamenti e dei relativi muri di sostegno sono definite dal progetto esecutivo dell'opera e devono rispettare condizioni e prescrizioni della normativa geologico-tecnica.

7   Nuovi muri di sostegno, quando necessari, sono ammessi in fregio alle sedi stradali, anche di accesso alle autorimesse interrate, con un altezza massima di m. 2.

8   Nei casi in cui sia necessaria una maggiore altezza, essi devono essere spezzati in gradoni di larghezza non inferiore a m. 2 opportunamente mascherati da arbusti e alberature.

9   È consentito inoltre il mantenimento degli esistenti muri di sostegno, anche di maggiore altezza, che possono essere oggetto di rifacimenti parziali quando le condizioni statiche del manufatto lo rendano indispensabile; anche in tal caso le caratteristiche tecniche sono definite dal progetto esecutivo dell'opera che deve rispettare le condizioni e/o prescrizioni della normativa geologica.

9 bis   In casi eccezionali, motivati da problemi di natura statica, la realizzazione di strutture di sostegno di altezze anche superiori a quelle indicate nei precedenti commi da 6 a 9 può essere ammessa, preva adeguata relazione geologico-tecnica da rapportare anche alle risultanze delle indagini idrogeologiche effettuate per il settore collinare.

10  b) Tutela delle alberature e del verde in genere
   È vietato utilizzare aree a bosco e a parco per depositi di ogni genere di materiali.

11   In tutti i progetti presentati le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, nonchè tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.

12   Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e quindi anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate.

13   c) Percorsi storici collinari.
Le tavole di piano in scala 1:2000 individuano i percorsi storici collinari e le visuali panoramiche localizzate su tali percorsi
I percorsi storici sono costituiti dalle antiche strade di collegamento tra le vigne e le ville delle valli collinari.

14   La tutela dei percorsi storici deve essere finalizzata al mantenimento degli elementi connotanti l'ambiente storico collinare.
A tal fine devono essere conservati e ripristinati con tecniche e materiali congruenti le recinzioni che caratterizzano tali percorsi.

15   Per la tutela della visuale panoramica deve essere evitata entro la fascia di rispetto stradale la compromissione delle prospettive con piantumazione di siepi, alberature o con la realizzazione di recinzioni cieche.

16 Tutte le domande di intervento pubblico o privato che comportano la trasformazione del terreno in aree collinari (intubamenti, chiusura di aste minori, scavi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ..) devono essere corredate dalla documentazione richiesta e specificata nell'allegato B, in relazione alle diverse condizioni di stabilità.
Per gli interventi ricadenti in aree non soggette a tale tipo di tutela deve in ogni caso essere prodotta la documentazione richiesta per le aree "ad edificabilità regolamentata", allegato B sopra richiamato.


ALLEGATO N. 3 (CAP II): CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA "CARTA DI FIRENZE"

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS - IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A.  DEFINIZIONI E OBIETTIVI

Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.
Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4 - Sono rilevanti nelle composizione architettonica del giardino storico:
-la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
-le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;
-i suoi elementi costruiti o decorativi;
-le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, ecc..

Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

A. MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO, RIPRISTINO

Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto
simultaneamente di tutti i suoi elementi.
Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, ecc.).

RESTAURO E RIPRISTINO

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

B. UTILIZZAZIONE

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicchè la festa, ascolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

C. PROTEZIONE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Art. 23 - È compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. È ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perchè figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene
Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo. Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.


ALLEGATO N. 4 (CAP II): ELENCO DEI PARCHI E GIARDINI SOTTOPOSTI A TUTELA DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO DEL PIEMONTE

Si riporta qui di seguito un elenco dei parchi e giardini (pubblici e privati) siti nella Città di Torino che sono attualmente stati posti sotto tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte. Saranno fatte salve eventuali successive integrazioni e modificazioni.

ELENCO

-   Giardino di via Bogino angolo via Giolitti n. 13 (privato)
-   Parco della Villa Sartirana (La Tesoriera) (pubblico)
-   Giardini di Palazzo Reale (pubblici)
-   Arancera adiacente alla Villa Amoretti (pubblico)
-   Giardino annesso all'Ex Manicomio Femminile di via Giulio (pubblico)
-   Parco annesso a Palazzo Cisterna (pubblico - Provincia di Torino)
-   Parco di Villa Sambuy (privato)
-   Parco annesso a Villa Amoretti (pubblico)
-   Castello di Lucento poi Istituto Bonafous ora area Teksid (privato)
-   Complesso Vigna l'Abate (privata)
-   Castello della Saffarona (zona di rispetto) (privato)
-   Parco annesso a Villa Becher (privato)
-   Parco annesso a Villa Capriglio (pubblico)
-   Parco annesso a Villa Abegg (pubblico)
-   Parco annesso a Villa Sassi (privato)
-   Parco di Villa Musy (privato)
-   Parco di Villa Rey (pubblico)
-   Parco di Villa Nobili (privato)
-   Parco della Villa d'Agliè (privato)
-   Villa della Regina (pubblico)
-   Parco Leopardi (pubblico)
-   Parco del Valentino (pubblico)
-   Parco Annesso alla Villa degli Olmi (privato)
-   Parco Gozzi oggi Giardino Dispersi sul Fronte Russo (pubblico)
-   Sponde del Po (proprietà pubbliche e private)
-   Zona circostante la strada che conduce al Monte dei Cappuccini (pubblica)
-   Zona collinare nel suo insieme ed in particolare (proprietà pubbliche e private)
-   Strada Panoramica collinare Superga - Colle della Maddalena (proprietà pubbliche e private).


ALLEGATO N. 5 (CAP II): LEGGE REGIONALE DEL 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte

Articolo 1 - Finalità

1.   La Regione Piemonte individua, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio regionale e ne promuove la tutela e la valorizzazione.

2.   Sono inclusi nella competenza della presente legge anche gli alberi, i filari e le alberate già sottoposti a vincolo di tutela da parte della legislazione regionale e nazionale.

Articolo 2 - Definizione

1.    Ai fini della presente legge sono considerati alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico:
a)   alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b)   alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c)   filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.

Articolo 3 - Censimento

1.   La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge adotta, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione ed una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale.

2.   Il censimento deve raccogliere in particolare dati ed informazioni relativi a:
a)   localizzazione;
b)   proprietà;
c)   caratteristiche floristiche e dendrometriche;
d)   descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico-ambientali che motivano l'inclusione nel censimento;
e)   condizioni fitosanitarie, vulnerabilità, rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione.

3.    Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche descritte all'articolo 2.

4.   La Giunta Regionale sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4, predispone ed aggiorna periodicamente l'Elenco degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Regione Piemonte, che viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5.   Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

6.   L'inclusione nell'elenco di cui al comma 4 comporta, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 56/1977 l'istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Articolo 4 - Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali

1.   È istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali.

2.   La Commissione è composta da:
a)   Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
b)   Assessore ai Beni culturali o suo delegato;
c)   rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.);
d)   rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
e)   rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
f)   rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università di Torino.
Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione è validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

3.   La Commissione formula parere obbligatorio e vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui è stata predisposta la scheda di identificazione.

4.   La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonchè di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.

5.   La Commissione esprime altresì parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi nell'Elenco di cui all'articolo 3.

6.   La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici o dell'Assessore ai Beni culturali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7.   Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

8.   La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attività finché non siano insediati i nuovi componenti.

9.   Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previste dalla vigenti leggi regionali in materia.

Articolo 5 - Interventi di cura ordinaria e straordinaria

1.   La Regione Piemonte eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3.

2.   Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi diritto, su richiesta propria o della Regione Piemonte, a seguito di parere obbligatorio e vincolante di un esperto nominato dalla Giunta Regionale.

Articolo 6 - Interventi di valorizzazione

1.   La Giunta Regionale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.