N. 317
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) i.e. - esecutiva dal 20 marzo 2006.
1) Allegato n. 1 (Cap. II): Elenco delle principali normative vigenti sovraordinate al Regolamento del Verde Pubblico e Privato. 2) Allegato n. 2 (Cap. II): Piano Regolatore Generale di Torino - Norme urbanistico edilizie di attuazione (estratto) in materia di tutela delle alberate e formazione del verde. 3) Allegato n. 3 (Cap. II): Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze". 4) Allegato n. 4 (Cap. II): Elenco dei parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Piemonte. 5) Allegato n. 5 (Cap. II): Legge Regionale del 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte. 6) Allegato n. 6 (Cap. II): Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio. 7) Allegato n. 7 (Cap. III): Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza presenti nel territorio della Città di Torino. 8) Allegato n. 8: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città. 9) Allegato n. 9 (Cap. III): Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere. 10) Allegato n. 10 (Cap. IV): Iter autorizzativo nuove opere a verde pubblico. 11) Allegato n. 11 (Cap. IV): Fac simile di scheda di accompagnamento progettuale. 12) Allegato n. 12 (Cap. V): Descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente. 13) Allegato n. 13: Parco del Valentino. Regolamento per le modalita' di svolgimento di manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico. 14) Allegato n. 14: Tabella delle sanzioni amministrative.
ALLEGATO N. 6 (CAP II): SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO
Alla CITTÀ DI TORINO
Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
Via Cottolengo, 26
10152 Torino
OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio" sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino
Il sottoscritto recapito tel. ..
Domiciliato in Via N..
in qualità di
(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)
Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dalla Città di Torino con Delibera n. mecc. . e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 16 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio della Città di Torino;
Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 17 per la definizione di alberi di pregio,
segnala e sottopone all'esame del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) della Città di Torino la documentazione allegata costituita da:
1. Scheda informativa - (Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio)
2. Planimetria
3. documentazione fotografica (n. foto: )
4. eventuale altra documentazione a supporto: .
Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo della Città di Torino si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.
Data: . Firma: .
Visibilità:
ALLEGATO N. 7 (CAP III): ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA DI TORINO
ALLEGATO N. 8: MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA CITTÀ
Premessa
1. Il presente Allegato è uno degli strumenti primari per la gestione del territorio sistemato a verde, in particolare per la gestione e difesa delle alberate ed integra, con particolari norme il REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO del quale fa parte integrante.
2. Sostituisce integralmente la "Regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" (deliberazione Consiglio Comunale 13 dicembre 1993 n. 391).
3. Si collega, ed è parte integrante, per quanto riguarda il verde in generale, delle "Norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei grandi utenti del sottosuolo" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1999 (mecc. 9909420/33) esecutiva dal 27 dicembre 1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 dicembre 2000 ( mecc. 2000 01295/33 ), giusto il richiamo dell'articolo 2 lettera b) circa i Lavori, le Occupazioni, le Concessioni, ecc. che possono manomettere, danneggiare, impegnare o in qualche modo interessare le aree verdi o banchine alberate della Città.
4. Le suddette norme in appresso saranno richiamate come "Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali ".
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni ed ai relativi ripristini da effettuarsi da parte delle Società o Enti erogatrici dei pubblici servizi e dei privati, oltre che dei Settori Tecnici della Città, sul territorio cittadino sistemato a verde pubblico o che interessa le banchine alberate stradali considerate come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto. Si applicano inoltre nel caso di lavori, di occupazioni, di concessioni, di cantieri e di steccati ecc. autorizzati o abusivi, che possono manomettere, danneggiare, impegnare o in qualche modo interessare le aree verdi o banchine alberate della Città, oltre che in presenza di impianti tecnologici collegati funzionalmente al verde.
Articolo 2 - Autorizzazione dei progetti
1. I progetti rientranti nel campo di applicazione di cui all'Articolo 1 devono essere preventivamente visionati dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che esprime parere tecnico vincolante ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.
2. Tali progetti devono contenere, come previsto dall'articolo 30 del Regolamento, i seguenti documenti: - una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento; - il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a metri 1,30 da terra ; - il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto; - una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti, in conformità all'articolo 31 (obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento; - una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Gestione Verde - o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà; - una dettagliata documentazione fotografica; - ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico; - in particolare, per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la Città di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.). Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la Partita IVA o il Codice fiscale.
Articolo 3 - Autorizzazione all'inizio dei lavori
1. Fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili dovuti a guasti, che devono in ogni caso rispettare principi e norme contenute nel Regolamento, è vietato iniziare gli interventi di manomissione in assenza del documento autorizzativo.
2. Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti esistenti, dovrà essere presentata al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) una comunicazione (BOLLA) redatta su carta intestata della Società, in adeguato numero di copie, completa di tutti i dati richiesti e debitamente sottoscritta. In particolare dovrà contenere l'inizio e la fine della manomissione e l'impegno ad eseguire il ripristino definitivo delle aree verdi. Il tecnico responsabile di zona sulla bolla potrà elencare condizioni tecnico-agronomiche aggiuntive oltre a quelle contenute nel Regolamento, relativamente a come operare sia nella manomissione che nei lavori di ripristino, oltre che sulle tempistiche del ripristino definitivo del verde, con particolare riguardo alla stagione più opportuna per la realizzazione di tali interventi. Inoltre, per interventi che limitano particolarmente la fruizione di un giardino o sua struttura, potrà essere richiesto di porre in sito una adeguata comunicazione rivolta all'utenza con particolare riferimento alla durata dell'intervento.
3. In particolare per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la Città di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.). Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la Partita IVA o il Codice fiscale.
Articolo 4 - Garanzie
1. Tutte le manomissioni dei privati, degli Enti o Società con notevole impatto sul sistema del verde o sulle alberate stradali ad esclusivo giudizio del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), dovranno essere garantite da adeguata cauzione.
2. Il valore della cauzione è stabilito pari al 100 % del valore del ripristino definitivo da effettuare alla conclusione dei lavori, calcolato analiticamente sulle tavole di progetto. Qualora l'intervento sia soggetto al verde migliorato (compensazione) di cui al successivo articolo 6, il valore della cauzione dovrà comprendere anche l'importo dei lavori del verde migliorato (compensazione) da realizzare.
3. Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Capitolato Generale degli Appalti Municipali.
4. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) prima dell'inizio della manomissione.
5. La cauzione sarà svincolata dopo la consegna all'Ufficio preposto del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Tesoreria della Città degli oneri ascritti alla manomissione, decorso un anno dalla presa in consegna delle aree da parte della Città, con le modalità descritte all'articolo 12.
6. Nel caso in cui il concessionario trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nella autorizzazione, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.
7. Se del caso potrà essere richiesto l'intervento della Polizia Municipale per verbalizzare la presenza di un cantiere abusivo, pericoloso, o per gravi danni arrecati all'arredo della città.
8. Il primo capoverso del presente articolo non si applica alle manomissioni eseguite direttamente dai Settori Tecnici comunali o dagli Enti o Società che eseguono interventi per ordine e per conto della Città.
Articolo 5 - Ripristino delle aree manomesse
1. Il ripristino delle aree manomesse dovrà essere eseguito direttamente a cura e spese del concessionario che ha condotto la manomissione. Dovranno essere applicate le norme tecnico-agronomiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle Prescrizioni Tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico all'epoca del ripristino. L'intervento dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e nei tempi indicati nella Bolla di autorizzazione. Qualora l'intervento di ripristino non rispetti le Prescrizioni Tecniche suddette, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
2. La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori o servizi di ripristino del Verde Pubblico dovrà possedere adeguata esperienza nel campo agronomico, dovrà pertanto essere scelta tra le ditte elencate nell'Albo dei Fornitori della Città categoria Servizi (099 ) sottocategoria Manutenzione del Verde ( 0177 ) o in alternativa tra le ditte che operano, all'epoca dell'intervento, nella Manutenzione Ordinaria o Straordinaria del Verde Pubblico della Città e che non abbiano in corso procedimenti o contenzioso aperti.
Articolo 6 - Verde migliorato (compensazione ambientale)
1. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare la Città con un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile della Città, nei casi in cui il verde pubblico interessato non possa essere ricostruito integralmente. Per le alberature si farà riferimento agli articoli 37 e 38 del Regolamento.
2. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.
3. La città potrà richiedere al concessionario di favorire la comunicazione verso l'utenza con la esecuzione e posa a propria cura e spese di uno o più cartelloni che indichino quali lavori si stanno eseguendo, le date di inizio e fine dei lavori, le eventuali migliorie o azioni a difesa del verde esistente che saranno apportate con l'esecuzione dei lavori di ripristino dei siti. Una bozza di tale cartellone dovrà essere approvata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Qualora non vengano rispettate le suddette indicazioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
Articolo 7 - Disposizioni generali
1. I lavori autorizzati dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche sottoscritte nella bolla di manomissione. Dovranno essere condotti senza arrecare danni all'arredo verde in generale ed all'utenza in particolare. Dovranno essere eseguiti da ditte specializzate secondo quanto richiamato all'Articolo 5. Il concessionario dovrà garantire alla Città che le ditte impegnate nella esecuzione dei lavori di ripristino del verde manomesso, nei confronti dei dipendenti impegnati, applichino il CCNL previsto per i rispettivi comparti lavorativi e che adempiano alle incombenze previste in materia di previdenza e di assicurazione. Inoltre, le ditte di cui sopra, dovranno possedere adeguata polizza Assicurativa di Responsabilità Civile non inferiore a 500.000,00 EURO (cinquecentomilaeuro).
2. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del sedime manomesso per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.
3. Per alcuni interventi da eseguirsi in siti particolari con presenza di alberate storiche o tutelate o realizzazioni a verde di eccellenza, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici, tecnologici e le strutture disponibili sul mercato (es. spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, trapiantatrici meccanizzate, ecc.) per evitare di arrecare danni irreparabili all'arredo verde di pregio con particolare riferimento alle alberate (in base a quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento).
4. Tutta la segnaletica e la delimitazione del cantiere occorrente per una gestione in sicurezza secondo le disposizioni di Legge, dovrà sottostare ai richiami enunciati nel Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali Articolo 3 lettere b) - c) - d).
5. I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione.
6. Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo verranno applicate le penali previste al successivo articolo 12.
Articolo 8 - Disposizioni tecniche per le manomissioni
A) Disposizioni generali:
1. In generale, l'esecuzione delle manomissioni che interessano il verde e le alberate devono essere condotte con estrema cautela attenendosi alle direttive del Regolamento ed alle indicazioni tecniche espresse nella bolla. Indicazioni particolari potranno essere emanate dai tecnici preposti al controllo dei lavori, anche verbalmente, nel corso delle operazioni di scavo, senza che queste possano determinare una variazione della data prevista per l'ultimazione degli stessi. Qualora le disposizioni tecniche suddette non vengano messe in opera verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
2. Tutti i materiali di scavo non utilizzabili per il successivo riempimento dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.
B) Scavi in prossimità di alberate:
1. Le manomissioni in corrispondenza di singole piante o alberate di Platano dovranno essere sottoposte ad esame e relativo parere tecnico vincolante oltre che del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) come previsto dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del Regolamento, anche del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, ai sensi del D.M. 17/04/1998 e della Circolare Ministeriale n. 33686 del 18 giugno 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano, Ceratocystis fimbriata". È compito del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), quale custode del patrimonio arboreo cittadino, inoltrare le richieste alla Regione Piemonte.
2. Per quanto concerne la difesa delle piante in aree di cantiere e il rispetto delle distanze in caso di scavi occorre far riferimento agli articoli 30, 31, 32 e 33 contenuti nel Capitolo 3 Titolo II del Regolamento - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere. Ulteriori prescrizioni possono essere indicate nella Bolla autorizzativa.
3. Il mancato rispetto delle distanze di scavo dagli alberi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
4. Qualora vi sia il dubbio che uno scavo e successivo riempimento abbiano prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso, come previsto dall'articolo 30 del Regolamento.
C) Allestimento cantieri su aree verdi e alberate (vedi articoli 31, 32, 33, 34, 35 del Regolamento):
1. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti con solida struttura che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
2. Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc..
3. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonchè nel governo delle fonti di calore e di fuoco.
4. Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dai tecnici preposti.
5. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione. Qualora l'allestimento del cantiere in ordine generale non rispetti le regole suddette, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14. Ulteriori puntuali prescrizioni sanzionatorie sono previste dall'articolo 31 e seguenti del Regolamento.
D) Manomissione del verde orizzontale:
1. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (calcestruzzo, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonchè quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali, dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione. A manomissione ultimata la colmatura degli scavi (ripristino provvisorio) ad opera del concessionario dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti: 1) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.), e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa; 2) accurato assestamento, pulizia del sito e livellamento del terreno.
Articolo 9 - Colmatura degli scavi (ripristino provvisorio)
1. Nel caso in cui gli scavi aperti creino pericolo o grave disagio all'utenza, od alla normale circolazione veicolare o pedonale, la Città si riserva di procedere direttamente alla esecuzione di interventi di ripristino provvisorio addebitandone i costi al Concessionario oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per il recupero delle spese indirette sostenute. Per la contabilizzazione l'addebito dei lavori si procederà come previsto all'articolo 13.
2. Per le pavimentazioni di qualsiasi tipo di parchi, giardini e banchine sterrate, per i ripristini provvisori valgono le disposizioni enunciate nel Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali. Qualora la tenuta del cantiere, gli scavi aperti, il ripristino provvisorio creino pericolo o disagio all'utenza, alla circolazione veicolare o pedonale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
3. Per le aree sistemate a verde e per le banchine alberate il Concessionario si atterrà alle seguenti disposizioni tecnico-agronomiche: a) riempimento dello scavo, da effettuarsi a carico del Concessionario, dovrà essere fatto completamente con terra agraria, sia di recupero che di nuovo apporto, salvo quanto potrà essere richiesto dalla bolla di autorizzazione allo scavo; b) il materiale utilizzato per il riempimento degli scavi, sia di recupero che di nuovo apporto, dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 5.
Articolo 10 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi
1. I lavori di ripristino definitivo del verde manomesso dovranno essere realizzati, oltre che secondo quanto riportato in generale nell'articolo 5 ed in particolare nell'articolo 11 seguente, anche secondo le eventuali indicazioni tecniche puntualmente riportate nella bolla autorizzativa o impartite verbalmente dai tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
2. Le prescrizioni tecniche di ordine generale sono contenute nelle prescrizioni tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria in corso al momento dell'esecuzione dei ripristini.
Articolo 11 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini definitivi
1. Per esemplificare si considerano le seguenti tipologie di verde:
A) Prati estensivi e tappeti erbosi, aree prative Le aree prative dovranno essere ripristinate con la formazione dei piani e delle pendenze originari, e con tutte le lavorazioni previste dalle prescrizioni tecniche del caso. Si intende per prato estensivo una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso "ricreazionale". Si intende per tappeto erboso una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente "ornamentale". Il miscuglio di erbe da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso dovrà essere di qualità particolarmente selezionata; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, o durante il periodo autunnale ed invernale, ad insindacabile richiesta del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), dovrà essere effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "zolle erbose", includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto. Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
B) Fioriture Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. In particolare si dovrà sostituire integralmente il substrato di coltivo con materiale certificato ed adatto alla coltivazione floreale in essere, oltre che essere accettato dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.). Il ripristino si intende comprensivo della fornitura e posa delle piantine da fiore distrutte, innaffiamenti e sostituzione delle fallanze con verifica dopo 5 (cinque) giorni dal piantamento utilizzando piantine della medesima specie e dimensione di quelle danneggiate. Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
C) Tappezzanti Il ripristino della manomissione di parcelle di terreno ricoperte da specie tappezzanti erbacee, arbustive o perenni sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. In particolare si dovrà sostituire integralmente il substrato di coltivo con materiale certificato ed adatto alle coltivazioni in essere, oltre che essere accettato dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.). Il ripristino si intende comprensivo della fornitura e posa delle essenze arbustive od erbacee o perenni distrutte, innaffiamenti e sostituzione delle fallanze con verifica dopo 15 (quindici) giorni dal piantamento utilizzando soggetti della stessa specie e dimensione di quelle danneggiate (esemplari a pronto effetto). Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
D) Alberate Il ripristino della manomissione di una alberata o anche di un solo soggetto arboreo sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. La sostituzione di soggetti abbattuti e /o l'aggiunta di piante come verde migliorato (compensazione ambientale - vedasi articolo 37 del Regolamento) dovrà essere fatta secondo le prescrizioni fornite dall'articolo 20 del Regolamento. Il materiale vegetale dovrà essere di prima qualità e conforme agli standard in uso al Settore; per quantitativi rilevanti (numero di piante superiore a 30) dovrà essere visionato e punzonato dai tecnici della Pubblica Amministrazione direttamente in vivaio. L'operazione s'intende comprensiva della fornitura del materiale vegetale, della messa a dimora, delle cure colturali relative all'anno di garanzia (bagnamenti, controllo tutori, rifacimento bacino, scerbature, ecc.). Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
E) Arredi, giochi e recinzioni Il ripristino della manomissione, danneggiamento, demolizione o della rimozione di arredi, attrezzature giochi e recinzioni sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni previste dalle prescrizioni tecniche del caso, mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura o ricollocazione di quanto rimosso, se in condizioni accettate dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.). In particolare per il rifacimento o ripristino di campi giochi bimbi o parti di essi, dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalle norme UNI EN 1176-1177 ed UNI EN 11123 del 2004: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto". Ulteriori prescrizioni sono previste dall'articolo 65 del Regolamento: "Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco". Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
F) Pavimentazioni e delimitazioni Per le pavimentazioni di qualsiasi tipo di parchi, giardini e banchine sterrate, per i ripristini definitivi valgono le disposizioni tecniche del Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali nelle diverse tipologie dei casi. Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.
Articolo 12 - Consegna delle aree, ripresa in carico da parte della città
1. Dalla data di consegna che compare sulla Bolla autorizzativa, i sedimi sono in carico all'utente concessionario e rimarranno fino alla riconsegna alla Città dopo la certificazione di regolare esecuzione dei lavori che avverrà previa verifica tecnica con sopralluogo dei tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.). La data del sopralluogo dovrà essere apposta sulla bolla autorizzativa. Nel caso di intervento effettuato sotto garanzia di Fidejussione dovrà essere emesso un documento formale sottoscritto dalle parti che, inoltre, autorizzi dal punto di vista tecnico lo svincolo della Fidejussione. Qualora tra le parti sorgano contestazioni, il verbale di cui sopra dovrà essere redatto da tecnico agronomo abilitato (Perito Agrario, Agronomo o Forestale) su incarico ed a spese del concessionario.
2. Ogni giorno di ritardo nella riconsegna delle aree, rispetto alla data prevista dalla bolla autorizzativa, sarà soggetto ad una penale del 5% sull'importo dei lavori con un minimo di Euro 100,00 (Eurocento/00 ) per spese indirette sostenute dalla Città.
3. Durante il periodo di tenuta in carico delle aree da parte del Concessionario, le stesse sono in carico manutentivo all'utente Concessionario in quanto committente dei lavori.
4. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna delle aree al Concessionario e un anno dopo la data di ripresa in carico da parte della Città sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.
5. La Città non ha alcuna responsabilità in merito al rispetto delle leggi anti-infortunistiche nel corso dei lavori e in quelle concernenti la formazione dei cantieri mobili, né in merito alle leggi che in qualche modo possono essere pertinenti con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario. Nel caso di palesi violazioni ai richiami legislativi di cui sopra, riscontrate nel corso di sopralluoghi da parte dei tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), si allerterà il comando della Polizia Municipale e si potrà procedere alla sospensione del cantiere.
6. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione, della occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò la Città totalmente esonerata ed altresì manlevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da soggetti terzi.
1. La Città, attraverso il personale del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) verificherà l'osservanza delle prescrizioni allegate al presente Regolamento.
2. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna delle aree da parte della Città.
3. Qualora, per i casi di particolare urgenza ed indifferibilità per grave pericolo, anche se dopo la data di presa in consegna dei siti, ma entro il periodo di garanzia di un anno, si verificassero dei vizi di esecuzione dei lavori di ripristino, certi e documentati, la Città potrà richiedere al Concessionario di far ripristinare le parti difettose non eseguite a regola d'arte. In caso di inadempienza, la Città si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione, previo avviso scritto al Concessionario e sua messa in mora, incaricando una ditta appaltatrice dei lavori o servizi di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico, con l'applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti delle diverse ditte appaltatrici delle Manutenzioni Ordinarie territorialmente competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa la Città, con l'addebito delle relative spese al Concessionario, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dalla Città, fatti salvi tutti i danni materiali che potrebbero derivare al patrimonio della Città.
1. Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente allegato al Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro Nella tabella sottostante, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.
3. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.
Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, e le sanzioni enunciate nel presente articolo, al Concessionario verrà applicata una penalità nei casi previsti negli articoli 9 - 12 - 13 - 19.
4. Salvo i casi di particolare urgenza ed indifferibilità per grave pericolo, la penalità sarà segnalata al Concessionario con apposito verbale, corredato dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni anomali riscontrate, il relativo importo sarà addebitato al Concessionario con il deconto degli oneri tariffari. Il mancato rispetto dei suddetti termini temporali comporterà la reiterazione della penalità.
Articolo 15 - Suddivisione in zone e tipologie
1. Poiché le manomissioni in genere procurano un degrado al verde manomesso, non solo per l'area di scavo ma anche per il transito dei mezzi, depositi, ecc. che possono provocare assestamenti o compattazione del suolo, danneggiamenti alle alberate, rovina del manto erboso o delle tappezzanti radicate, rovina di area attrezzata, arredo, ecc. oltre che al disagio generale apportato all'utenza per il mancato utilizzo dell'area, ad ogni manomissione verrà applicato un compenso da corrispondere alla Città con le tariffe e le modalità previste nei successivi capoversi.
2. La Città viene suddivisa in 2 zone: A) Aree verdi o banchine alberate corrispondenti alle Circoscrizioni 1- 8 parte piana (verde di eccellenza e di alta visibilità) o corrispondenti ad aree o banchine alberate tutelate dal D.M. del 22 febbraio 1964 oppure rientranti nel perimetro del Parco Fluviale del Po Torinese (verde ad alta valenza estetico ambientale); parchi e giardini storici. B) Aree verdi o banchine alberate corrispondenti alle Circoscrizioni 2-3-4-5-6-7-8 parte collina 9-10 se non comprese nel precedente elenco.
3. Le aree verdi, parchi o giardini vengono suddivise nelle seguenti tipologie: 1) Verde di eccellenza ( parchi e giardini ad elevata attività manutentiva ). 2) Banchine alberate con soggetti arborei di almeno 20 anni di impianto. 3) Verde di quartiere, spartitraffici, banchine alberate con soggetti arborei il cui impianto è inferiore ai 10 anni. 4) Verde marginale ( scarpate, banchine inerbite naturalmente, ecc. ).
Articolo 16 - Tariffazione
Alle varie tipologie di verde viene applicata la seguente tariffazione: Tipologia 1 e 2: EURO/mq. 12,00. Tipologia 3: EURO/mq. 9,00. Tipologia 4: EURO/mq. 5,00 - A questa tipologia di verde non si applica la maggiorazione di cui alle tipologie A) e B). Per le zone di tipo A) si applicherà una maggiorazione del 10 %. Per le zone di tipo B) si applicherà una maggiorazione del 5 %.
Articolo 17 - Contabilizzazione e decontazione
1. La superficie del ripristino eseguito verrà misurata dai tecnici della città in contradditorio con i tecnici del Concessionario. La contabilizzazione sarà effettuata sulla bolla di riferimento, applicando la tariffa appropriata di cui all'Articolo 16. Con il deconto saranno anche contabilizzate le eventuali penalità applicate.
2. I deconti avranno cadenza trimestrale, il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria della Città.
Articolo 18 - Danni a soggetti arborei
1. Quanto riportato al precedente articolo 14 lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità della Città di addebito al concessionario del valore ornamentale e/o del danno biologico in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei. Con il deconto saranno anche contabilizzate le eventuali penalità derivanti dai danni a soggetti arborei.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
Metodologie per la stima del valore ornamentale
A) ABBATTIMENTI
Nel caso il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, la Città si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.
L'indennizzo complessivo I sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:
a Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.
b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).
c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:
10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare; 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare; 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo; 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare; 6 = pianta sana, media vigoria, in filare; 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo; 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare; 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria; 1 = pianta senza vigore, malata; 0,5 = pianta priva di valore.
d Indice secondo la localizzazione
10 = centro città (Circoscrizioni 1 - 8 piana; giardini e parchi posti sotto tutela ); parchi fluviali normati dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese; alberate tutelate dal DM del 22 febbraio 1964: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del Comune di Torino"; 8 = media periferia (Circoscrizioni 2 - 3 - 4 - 7 - 8 collina); 6 = periferia (Circoscrizioni 5 -6 - 9 - 10); 4 = parchi periferici (Stupinigi, Carrara, Piemonte, Colonnetti, parchi fluviali del Sangone normati dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese, parco di Santena, ecc.); 2 = zone rurali - boschi.
e Indice secondo le dimensioni:
f Deprezzamento:
- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sucurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.
g Valore ornamentale:
I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Città
V.o. = valore ornamentale
S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)
V.1. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)
B) INTERVENTI SULLA CHIOMA
Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, la Città si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.
Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).
L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:
dove: I = Indennizzo spettante alla Città
V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento
Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale
Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.
Le aree di rispetto sono trattate all'Articolo 32 del Regolamento, per comodità si riportano di seguito i punti salienti; la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore: a) a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm; b) a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente; c) a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.
Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:
dove D.B. = Danno Biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = Incidenza percentuale delle radici asportate
Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul Teorema di Carnot.
I parametri interessati dalla formula sono:
s e t = distanze scavo dal colletto della pianta.
Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che s e t non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.
m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.
n = ampiezza fronte scavo.
Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.
u = settore angolare danneggiato (coseno).
Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.
Applicando il Teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:
- b2 + c2 +a2 cos b = --------------------- (Teorema di Carnot) 2ac
(s + m/2)2 + (t + m/2)2 - n2 cos b = ------------------------------------------- 2 (s + m) (t + m)
p = settore angolare danneggiato (gradi)
Articolo 19 - Altri danni ai soggetti arborei
1. Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili all'articolo 18 (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dalla Città per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'articolo 13, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dalla Città.
ALLEGATO N. 9 (CAP III): SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE
Si riportano una serie di schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere..