N. 267

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
D.Lgs. 446/1997

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13) esecutiva dal 17 gennaio 2000. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00573/13) esecutiva dal 12 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00283/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01584/013) esecutiva dal 13 aprile 2003, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00181/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04534/013) esecutiva dal 9 agosto 2004, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01317/013) esecutiva dal 13 aprile 2007, 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01067/013) esecutiva dal 6 aprile 2009, 28 giugno 2010 (mecc. 2010 03111/013) esecutiva dal 12 luglio 2010, 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02221/013) esecutiva dal 25 giugno 2010, 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02380/013) esecutiva dal 10 agosto 2015, 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00994/013) esecutiva dal 15 aprile 2017, 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00837/013) esecutiva dall'8 aprile 2019, 23 settembre 2020 (mecc. 2020 01678/013) esecutiva dal 9 ottobre 2020, 22 marzo 2021 (n. DEL 212/2021) IE - esecutiva dal 5 aprile 2021 e 29 marzo 2022 (n. DEL 196/2022) IE - esecutiva dal 15 aprile 2022.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Limiti alla potesta' regolamentare

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrata

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze

Articolo 9 - Attivita' di verifica, controllo e accertamento

Articolo 9 bis - Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Articolo 10 - Poteri ispettivi

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Articolo 12 - Notificazione degli atti

Articolo 13 - Versamenti e rimborsi

Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi

Articolo 15 - Re-iscrizione a ruolo di somme discaricate

Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

Articolo 18 - Sanzioni

Articolo 19 - Interpello del contribuente

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 20 - Forme di riscossione

Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

Articolo 21 bis - Rateazioni in situazione di emergenza economica da Covid-19

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 22 - Tutela giudiziaria

Articolo 23 - Accertamento con adesione (concordato)

Articolo 23 bis - Reclamo/Mediazione

Articolo 24 - Autotutela

Articolo 25 - Disposizioni finali


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.  Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nell'art. 52, D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), Legge 413/1991 (7), Legge 656/1994 (8), Legge 662/1996 (9), Legge 449/1997 (10), Legge 28/1999 (11), Legge 212/2000 (12), D.Lgs. 267/2000 (13), Legge 160/2019 (29).

2.  La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalita' generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilita' in conformita' alle disposizioni contenute nello Statuto della Citta' di Torino.

ARTICOLO 2 - LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE (22)

1.  I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1.  Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
-   Imposta comunale sugli immobili;
-   Imposta Municipale Propria;
-   Tassa sui servizi indivisibili;
-   Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
-   Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
-   Tassa sui Rifiuti;
-   Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
-   Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
-   Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni;
-   Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (18).

ARTICOLO 4 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATA

1.  Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 5 - ALIQUOTE E TARIFFE

1.  Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

2.  In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 6 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 - FORME DI GESTIONE

1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).

ARTICOLO 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed irroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative (26).

ARTICOLO 8 BIS - PRESENTAZIONE AL COMUNE DI DICHIARAZIONI, DENUNCE ED ISTANZE

1.  Le dichiarazioni, le denunce e le istanze previste dai regolamenti delle singole entrate tributarie, vengono presentate dai soggetti tenuti all'adempimento, direttamente o tramite soggetti convenzionati con il Comune, nei modi ordinari oppure attraverso la modulistica digitale messa a disposizione sul sito istituzionale della Città, nelle forme e con le procedure tecnico-amministrative appositamente individuate dall'Area Tributi e Catasto.
2.  [soppresso]

ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1.  I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di verifica, controllo ed accertamento, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2.  [soppresso]

3.  Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con proprio Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può destinare quota parte del maggior gettito relativo all'IMU e Tari, nella misura massima del 5%, relativo all'anno precedente, oltre che per il potenziamento delle risorse strumentali dei corrispondenti uffici delle entrate, anche quale compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

4.  Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono, altresì, contenere l'indicazione:
a.   dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
b.   del responsabile del procedimento;
c.   dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
d.   delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
e.   del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
f.   dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
g.   della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

5.  Gli atti di cui al comma 4. devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio. Gli atti di cui al comma 4. devono altresì recare espressamente l'indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, gli stessi acquisiscono l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione e notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti devono altresì recare l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

6.  Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

ARTICOLO 9 BIS - MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

1.  Al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 34/2019 convertito in Legge 58/2019, costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, rinnovo o permanere in esercizio delle attività commerciali o produttive, l'esistenza di debiti di natura tributaria formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, sulla base di parametri deliberati annualmente dal Consiglio Comunale.

2.  Non rientra nella previsione del comma precedente, chi aderisca ad un piano rateale, provvedendo all'assolvimento delle rate concordate.

3.  Si considerano di natura tributaria tutte le obbligazioni la cui soggettività impositiva attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune. Sono escluse le addizionali Comunali.

ARTICOLO 10 - POTERI ISPETTIVI

1.  Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 (16) del presente regolamento, l'Amministrazione può inviare questionari o richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, accedere ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, al fine di rilevare la destinazione, la misura delle superfici tassabili, ovvero altre utili informazioni.

2.  Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.

3.  Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

4.  In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

1.  I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.

2.  In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Segretario Generale.

3.  L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

ARTICOLO 12 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1.  Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 a tutte le persone giuridiche, ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC e alle persone fisiche che ne facciano richiesta, o ancora secondo altre modalità previste dallo stesso Codice; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli collegati a procedure di autotutela, di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria.

ARTICOLO 13 - VERSAMENTI E RIMBORSI

1.  A decorrere dal 1 luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione dei crediti ed al rimborso dei debiti, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascuna somma, l'importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. (28)

1 bis.  Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.

1 ter.  In caso di affidamento della riscossione coattiva ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, gli importi minimi delle singole entrate al di sotto delle quali non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive sono stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo indicato al comma 1, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

1 quater.  Non si procede alla riscossione di somme residue a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo dovuto dal debitore a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta pari o inferiore ad Euro 5,00.

2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica, nel caso di accertamento, di iscrizione a ruolo o di riscossione dei crediti, qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. (18)

2 bis.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di rimborso qualora le somme da rimborsare derivino da reiterati errori sulla medesima fattispecie a favore dell'Ente.

3.  Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (18).

4.  L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente (18). Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

5.  Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione della medesima o di altra entrata tributaria accertata dalla Città e riscossa direttamente o tramite il concessionario della riscossione Soris S.p.A., a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

6.  La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo e affidate a concessionario diverso dalla società Soris S.p.A..

7.  Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata o in relazione ad altra entrata tributaria accertata dalla Città e riscossa direttamente o in carico al concessionario Soris S.p.A., sia stato notificato un avviso di accertamento o di intimazione o ingiunzione o di un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro organo competente. La sospensione è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto, ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della Commissione Tributaria o dell'Organo adito che determini, in misura diversa, la somma dovuta. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito. I provvedimenti dei precedenti commi sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Commissione tributaria o altro organo competente.

8.  In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, gli oneri di riscossione e le spese di notifica, sono riscossi a titolo provvisorio. Ai fini dell'esecuzione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 14 - INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI

1.  Sulle somme dovute in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato, rispettivamente, di tre punti percentuali fino al 30 giugno 2019 e di zero punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 2019, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).

2.  Gli stessi interessi di cui al comma 1. spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (18).

3.  [soppresso]  

4.  Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento esecutivo e dei relativi atti di rettifica di cui al precedente articolo 9, comma4, e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

5.  Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dagli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento si applicano gli interessi di maggior rateazione conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

ARTICOLO 15 - RE-ISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME DISCARICATE

1.  Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, re-iscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 150,00 per anno.

ARTICOLO 16 - INSINUAZIONE ORDINARIA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 300,00.

ARTICOLO 17 - INSINUAZIONE TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 600,00.

2.  [soppresso]

ARTICOLO 18 - SANZIONI

1.  [soppresso]

ARTICOLO 19 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE (23)

1.  Il diritto di interpello, disciplinato dal vigente articolo 11 della Legge 212/2000, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. I soggetti legittimati, così come individuati dall'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 156/2015, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, che oggettivamente sono di incerta interpretazione, relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 212/2000, esclusivamente al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2.  [soppresso]

3.  [soppresso]

4. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata alla Divisione Servizi Tributari. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015 e contenere gli elementi indicati dall'articolo 3 del medesimo D.Lgs. 156/2015. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 156/2015. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 156/2015.

5.  [soppresso]

6.  [soppresso]

7.  L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'articolo 11 della Legge 212/2000. Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della Legge 212/2000:
a)  quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
b)  gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
La presentazione di un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della Legge 212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 156/2015.

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 20 - FORME DI RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione volontaria e coattiva sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire anche mediante utilizzo del Modello F24 o strumenti equivalenti.

2.  [soppresso]

3.  La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
a.   in forma diretta dal Comune;
b.   mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

4.  La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792-804, della Legge 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo Decreto.

5.  La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
a.   avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 e s.m.i.;
b.   ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
c.   cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

6.  Il titolo esecutivo di cui alle lettere b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

7.  In caso di presentazione di ricorso avverso gli atti di cui al comma 3 lettera a) il dirigente responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore e all'entità del credito.

ARTICOLO 21 - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1.  Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2.  Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 comma 5 del presente Regolamento (20), oltre al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.

3.  La rateazione può essere ordinaria o breve o straordinaria. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche, i titolari di ditta individuale e le società semplici in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.
Per accedere alla rateazione ordinaria le società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione della propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla base dei seguenti parametri:
a)   indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;
b)   indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute / totale valore ricavi e proventi x 100. Esso deve essere superiore a 10.
Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad Euro 50.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi.
La durata massima del piano rateale breve non può essere superiore alle 12 rate mensili.
Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.
L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

4.   La rateazione non è consentita:
-    se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
-    sulle ingiunzioni o accertamenti esecutivi per i quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
-    quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il richiedente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.
In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.
In tutti i casi di rateazione - ordinaria, breve (12 mesi) o straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

5.   In applicazione dell'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1 gennaio 2024.
Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della deliberazione che approva l'attuale modifica del presente regolamento.

6.  L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7.   [soppresso]

8.   Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

9.   [soppresso]

ARTICOLO 21 BIS - RATEAZIONI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ECONOMICA DA COVID-19

1.  Il presente articolo dispone in materia di rateazioni, esclusivamente con riferimento agli anni 2020-2021 e sino al 30 giugno 2022, con particolare attenzione alla situazione di emergenza economica determinata dalla pandemia da Covid-19.

2.   La rateazione ordinaria viene suddivisa per le due seguenti tipologie di soggetti:
-    PERSONE FISICHE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' SEMPLICI:
      -    per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a Euro 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid-19 che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute;
      -    per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra Euro 50.000,01 e Euro 80.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi senza necessità di presentare garanzia fideiussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, l'istanza di accesso alla rateazione dovrà essere corredata da idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta;
      -    per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a Euro 80.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:
            -    massimo 6 mesi in assenza di garanzia fideiussoria;
            -    massimo 36 mesi in presenza di adeguata garanzia fideiussoria;
-    SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ad esempio: società di persone o di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, eccetera):
      -    per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a Euro 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid-19 che non consentono di provvedere al pagamento delle somme entro i termini;
      -    per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra Euro 50.000,01 e Euro 100.000,00 la rateazione è ammessa sino a 36 mesi senza necessità di presentare garanzia fideiussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, all'istanza dovrà essere allegata adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria, attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla base dei seguenti parametri:
            a)    indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;
            b)    indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute / totale valore ricavi e proventi x 100. Esso deve essere superiore a 10.
       -     per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a Euro 100.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:
             -     massimo 12 mesi in assenza di garanzia fideiussoria
             -     massimo 36 mesi in presenza di adeguata garanzia fideiussoria.
In tutti i casi di rateazione di cui al presente comma, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

3.   I soggetti decaduti da una precedente rateazione ordinaria possono accedere, per una volta soltanto, ad un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, previa nuova istanza e versamento delle prime due rate, secondo le regole indicate al precedente comma 2. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. Per accedere alla nuova rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

4.   I contribuenti decaduti da una qualsiasi rateazione straordinaria, anche precedente al periodo contemplato dal presente articolo, possono accedere ad una seconda rateazione straordinaria o piano rateale concordato. In caso di piano rateale concordato non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica ma il contribuente dovrà sottoscrivere un nuovo piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, provvedendo contestualmente al versamento della sola prima rata. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore ad Euro 500,00. L'eventuale valore superiore sarà distribuito progressivamente sulle rate successive.
Per accedere al piano rateale concordato i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.
La durata del piano rateale concordato non può eccedere i 36 mesi.

5.   L'accesso a qualsiasi tipologia di rateazione è consentito per debiti di valore superiore ad Euro 100,00 e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 comma 5 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.

6.   In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

7.   Nel periodo di vigenza dell'articolo 21 bis qualora i soggetti richiedenti il piano di rateazione fossero sprovvisti dei requisiti indicati al precedente comma 2, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 21.

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 22 - TUTELA GIUDIZIARIA

1.  Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario, a cio' delegato dal Sindaco, che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento dell'Avvocatura comunale o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.

2.  L'Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al contenzioso tributario.

ARTICOLO 23 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (24) prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (25).
In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:

a) Ambito di applicazione
L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
-  come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
-  come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.

b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (6).
L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

c) Atto di accertamento con adesione
Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

e) Effetti della definizione
All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni si riducono ad un terzo (27) del minimo previsto dalla legge.
L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi.

ARTICOLO 23 BIS - RECLAMO/MEDIAZIONE

1.  L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i. di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del predetto decreto. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del succitato D.Lgs. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione e pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

2.  La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di reclamo/mediazione, produce i seguenti effetti:
-   interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
-   apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
-   sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni.

3.  La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione è, in via generale, in capo al singolo dirigente responsabile di ogni tributo che procede alla valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso e all'adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.

4.  Qualora si pervenga a un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

5.  Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
a.   pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
b.   con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

6.  A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

7.  In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 22, del D.Lgs. 546/1992.

ARTICOLO 24 - AUTOTUTELA

1.  Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività, con provvedimento motivato.

2.  Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

3.  Il contribuente, per mezzo di istanza motivata resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (21), può richiedere l'annullamento, totale o parziale, dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

4.  L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.

5.  L'atto di annullamento, totale o parziale, deve:
-   essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
-   essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.

6.  L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.

7.  Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8.  La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

9.  In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1.  Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.

2.  [soppresso]

3.  Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4.  Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.


Note:

(1)        Legge 241/1990 - Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.

(2)        D.Lgs. 77/1995 - Capo III - Sezione 1^ - Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.

(3)         D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

(4) (5)   D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.

(6)         D.Lgs. 218/1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

(7) (8)   Legge 413/1991 e Legge 656/1994 - Istituto dell'autotutela.

(9)         Legge 662/1996 - Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.

(10)       Legge 449/1997 - Possibilità di regolamentare l'istituto del concordato.

(11)       Legge 28/1999 - Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.

(12)       Legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente.

(13)       D.Lgs. 267/2000 - Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

(14)       D.Lgs. 446/1997 - Riordino della disciplina dei tributi locali.

(15)       Articolo 3, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Individuazione delle entrate.

(16)       Articolo 9, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Attività di verifica e controllo.

(17)       Articolo 21, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Dilazione e sospensione del pagamento.

(18)       Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).

(19)       D. Lgs. 46/1999 - Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.

(20)       Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.

(21)      D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.

(22)      Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E - Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province - D.Lgs. 446/97.

(23)      Articoli 1 e 11 Legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente e D.Lgs. 156/2015 - Revisione disciplina degli interpelli.

(24)      Legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali".

(25)      Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di entrate".

(26)      Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.

(27)      Legge 220/2010 - articolo 1, comma 18, lettera A) - accertamenti e sanzioni.

(28)      Decreto Legge 16/2012 - Articolo 3, commi 10 e 11.

(29)      Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.