Divisione Servizi Tributari e Catasto
Direzione
n. ord. 29
2004 00181/013
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO: MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Al Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino
vengono apportate le seguenti modifiche.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente
il testo dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con
a fianco (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione:
in quest’ultimo sono evidenziate in neretto le proposte da
inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con
diversa impostazione grafica (corsivo).
All’art. 8 comma 1 si rinvia alle norme legislative la disciplina
sull’erogazione delle sanzioni da parte del Dirigente responsabile.
Conseguentemente è stato soppresso l’art. 18 anche
per l’intervenuta revoca della deliberazione della Giunta
Comunale n. 3473 (mecc. 99 12567/013) ad oggetto: "Criteri
per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
per le entrate comunali di natura fiscale", ormai superati
dalle norme e dalla giurisprudenza più recenti (vedasi
delibera della Giunta Comunale - mecc. 2003 12211/013 del 16 dicembre
2003).
Nell’art. 22 comma 1 si specifica che l’Ente si difende
in giudizio tramite il Dirigente responsabile del servizio contenzioso
tributario a ciò delegato dal Sindaco essendo la delega
atto determinante per la valida costituzione in giudizio.
All’art. 23 è stato inserito il comma 1 ad introduzione
delle disposizioni già adottate in materia di accertamento
con adesione. Alla lettera e) dello stesso articolo il periodo
"accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione
riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta
conoscenza di nuova materia imponibile" è soppresso
in quanto, a parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
trattasi di facoltà esercitabile per i tributi erariali
non estendibile a quelli locali. Viene comunque fatta salva la
facoltà di procedere a liquidazioni integrative.
Infine sono state aggiornate le note dei riferimenti normativi.
Ai sensi dell’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento,
il presente Regolamento è stato inviato, per l’acquisizione
dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 23 dicembre 2003
pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003 che proroga al
31 marzo 2004 il termine per la deliberazione del bilancio degli
Enti Locali per l’anno 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
l’allegato testo modificato del Regolamento delle entrate
tributarie del Comune di Torino (all. 1 – n. ) composto da
n. 25 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze
ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 e della
Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per
le parti modificate dal 1° gennaio 2004.
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Limiti alla podestà regolamentare
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI
Articolo 3 - Individuazione delle entrate
Articolo 4 - Regolamenti per tipologia di entrata
Articolo 5 - Aliquote e tariffe
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 7 - Forme di gestione
Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce
ed istanze
Articolo 9 - Attività di verifica e controllo
Articolo 10 - Poteri ispettivi
Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
Articolo 12 - Notificazione degli atti
Articolo 13 - Versamenti e rimborsi
Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione,
sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
Articolo 15 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate
Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento
Articolo 18 - Sanzioni
Articolo 19 - Interpello del contribuente
TITOLO IV - ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE
Articolo 20 - Forme di riscossione
Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
TITOLO V - ATTIVITA’ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI
Articolo 22 - Tutela giudiziaria
Articolo 23 - Accertamento con adesione (concordato)
Articolo 24 - Autotutela
Articolo 25 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale
delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei
principi contenuti nella Legge 241 del 1990(1), nel D.Lgs. 77/1995(2),
nell’art. 52, D.Lgs. 446/1997(3), D.Lgs. 112/1999(4), D.Lgs.
46/1999(5), D.Lgs. 218/1997(6), L. 413/1991(7), L. 656/1994(8),
L. 662/1996(9), L. 449/1997(10), L. 28/1999(11), L. 212/2000(12),
D.Lgs.. 267/2000(13).
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e
modalità generali di gestione delle entrate comunali di
cui sopra, dall’altro individua competenze e responsabilità
in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto
della Città di Torino.
1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente
regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
- Imposta comunale per l’esercizio di imprese arti e professioni;
- Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque.
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata
sono stabilite con deliberazione dell’Amministrazione comunale
entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per
l’approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine
di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe
approvate o applicate per l’anno precedente.
1. L’Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.
1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l’Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997(14).
1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all’articolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative (26).
1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs.
504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre
1993 Capi I, II, e III e ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono
presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti,
direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune. In
alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi del servizio
di collegamento telematico con il Comune stesso, compreso il servizio
telematico INTERNET.
2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari
saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative
di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.
1. Dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell’effettuare
le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni
a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare
i risultati.
2. Nell’intento di perseguire obiettivi di efficienza e di
potenziare le attività di accertamento dei tributi propri,
i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati
dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo
di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione
puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili,
dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento
di accertamento tributario e dell’ammontare del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dell’esercizio dell’attività
di verifica e controllo tributario e per incentivare l’attività
di recupero dell’evasione, la Giunta comunale può
attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure
differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero
dell’evasione ovvero volti a migliorare la qualità
del servizio nell’ottica di una maggiore fruibilità
dello stesso da parte del contribuente.
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui
all’articolo 9 (16) del presente regolamento, l’Amministrazione
si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari
vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili
oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di
esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito
verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare
entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e
richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte
degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo
casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante
l’orario ordinario di esercizio dell’attività
e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti
a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione
competente nell’esercizio dell’attività di verifica
e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa
avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione
sistematica alla suddetta Divisione, mediante l’impiego preferenziale
di modalità di comunicazione informatizzata. Dell’eventuale
persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il
dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa
il Direttore della Divisione e il Direttore generale.
3. L’Amministrazione comunale non può richiedere ai
contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute
o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non
esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi
alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare
lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti
mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento
della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l’inizio
del procedimento di verifica tributaria.
1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall’applicazione dell’istituto dell’autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della Divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli
incassi riferiti all’imposta di Pubblicità e ai Diritti
sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre
quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
4. L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dell’istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi, possono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l’Amministrazione
di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte
a ruolo.
Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione, sui provvedimenti
di rateazione e sui rimborsi
1. Sulle somme dovute all’Amministrazione in modo rateale
a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti
dall’art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza di
provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi
in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti
percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura
del 5% annua (art. 17, Legge 146/1998).
2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle
somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall’Amministrazione
dalla data di presentazione della relativa domanda.
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi
nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.
1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l’Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,29 per anno.
1. L’insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 258,23.
1. L’insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è
disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da
società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 516,46.
2. Soppresso.
Soppresso.
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali
che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può
inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica
richiesta di parere, concernente l’applicazione delle disposizioni
di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria
al caso rappresentato e solo se non ancora avviato il comportamento
sul quale intende avere chiarimenti.
2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni
dalla ricezione dell’istanza. La suddetta risposta, scritta
e motivata, vincola l’Amministrazione e il contribuente relativamente
alla questione oggetto della istanza di interpello.
3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto
sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione
o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del
suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto
e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono
concrete condizioni di incertezza;
c) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
dell’Amministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione,
non in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre
Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante
ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie
prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario,
l’originale non posseduto dei documenti.
6. L’istanza deve, altresì, contenere l’esposizione,
in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione
interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed
indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una
rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale.
1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite
nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà
avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.
2. La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle
di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un
piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione
dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo
le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo
giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli
interessi previsti dall’art. 14 del presente Regolamento.
3. Il dirigente responsabile della risorsa di entrata dovrà
dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal
suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente
con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
rateazioni o dilazioni.
- se l’importo complessivamente dovuto è inferiore
a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni,
se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a
Euro 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore.
6. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere
inferiore a Euro 103,29.
7. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo
di Euro 5.164,57, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente
vantato dall’Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa
in giudizio, l’ente si difende tramite il dirigente responsabile
del servizio contenzioso tributario, a ciò delegato dal
Sindaco, che si può avvalere della collaborazione del dirigente
responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi
di particolare complessità, può richiedere l’intervento
dell’Avvocatura comunale o di altre Divisioni della Città
ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di
professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. L’Ente può esternalizzare, previa procedura ad
evidenza pubblica, l’attività relativa al contenzioso
tributario.
1. L’art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (24)
prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni
volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento
al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare
l’attività di controllo sostanziale da parte degli
uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni
in conformità con i principi desumibili dall’art.
3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
(25).
In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:
a) Ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto
per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile
sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre
il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro,
il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto
costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due
modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dell’accertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento
stesso attraverso l’intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione
è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell’accertamento con
adesione
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997 (6).
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia
quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente,
l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione
che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal
dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto
pagamento delle entrate per le quali non vi è l’obbligo
di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti,
anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui all’art.
21 del presente Regolamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto
stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto
termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente
la copia dell’atto di accertamento perfezionato, vale a dire
recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dell’ultima rata.
e) Effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione,
l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia
e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente
e pubblica Amministrazione.
L’accertamento "ab origine" definito con adesione
non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene
le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza
"ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella
misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del
minimo.
L’intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento
motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio
dall’Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla pubblica Amministrazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000 (21), può richiedere
l’annullamento dell’atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere
comunicato al contribuente.
5. L’atto di annullamento deve:
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente
si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all’atto
stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto
che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificativo
o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza
di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’Amministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/1/2000.
2. Soppresso.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le
disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole
risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
Note:
(1) Legge 241 del 1990 - Norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti.
(2) D.Lgs. 77/1995 - Capo III° - Sezione 1^ - Norme in materia
di gestione delle entrate nel bilancio.
(3) D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare generale
delle province e dei comuni.
(4)-(5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 Entrambi sulla riforma
della riscossione.
(6) D.Lgs. 218/1997 - Disposizioni in materia di accertamento
con adesione e di conciliazione giudiziale.
(7) - (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 Istituto dell’autotutela.
(9) Legge 662/1996 - Potenziamento degli uffici tributari del
Comune e incentivi al personale.
(10) Legge 449/1997 - Possibilità di regolamentare l’istituto
del concordato.
(11) Legge 28/1999 - Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento
della Amministrazione finanziaria.
(12) Legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente.
(13) D.Lgs. 267/2000 - Testo unico dell’ordinamento degli
enti locali.
(14) D.Lgs. 446/1997 - Riordino della disciplina dei tributi locali.
(15) Articolo 3, Regolamento comunale delle entrate tributarie
- Individuazione delle entrate.
(16) Articolo 9, Regolamento comunale delle entrate tributarie
- Attività di verifica e controllo.
(17) Articolo 21, Regolamento comunale delle entrate tributarie
- Dilazione e sospensione del pagamento.
(18) Legge 146/1998 - Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni
varie di carattere finanziario - Articolo 17, Interessi e rapporti
di credito e debito relativi a tributi locali.
(19) D.Lgs. 46/1999 - Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione
della riscossione.
(20) Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie
- Dilazione e sospensione del pagamento.
(21) D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.
(22) Circolare "Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n.
118/E" Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province
- D.Lgs. 446/1997.
(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209: "Regolamento
concernente la determinazione degli organi, delle procedure e
delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo
di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria di
cui all’art. 11, comma 5, della Legge n. 212 del 2000.
(24) Legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di
definizione dei tributi locali".
(25) Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica: disposizioni in materia di entrate".
(26) Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.