Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate
n. ord. 31
2002 00283/013
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI
NATURA FISCALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
(MECC. 9908506/13) DEL 6 DICEMBRE 1999, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 2001 00612/13) DEL 26 FEBBRAIO 2001.
Proposta dell’Assessore Bonino.
La dottrina e la giurisprudenza, consolidatesi univocamente negli
ultimi anni, discriminano le entrate tributarie in senso stretto
(imposte e tasse) dalle imposizioni patrimoniali e ciò
sia per natura sia come regime sanzionatorio. Incerta invece è
la definizione della giurisdizione competente, dopo la modifica
dell’art. 2 del D.Lgs. 31/12/92, n. 546 introdotta dall’art.
12, comma 2, della Legge 28/12/01 n° 448 che, con terminologia
problematica, ridefinisce l’oggetto della giurisdizione tributaria
affermando che alla stessa appartengono "tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie compresi quelli…comunali",
per cui in questa definizione allargata potrebbe anche rientrare
la categoria delle prestazioni patrimoniali imposte.
L’eventuale unicità del giudice competente, se questa
sarà la scelta che verrà adottata con norma interpretativa,
non incide peraltro sul discrimine sopra evidenziato. Si impone
così di separare a livello regolamentare le entrate tributarie
in senso stretto [Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Tassa
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni (TARSU) -
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) - Imposta Comunale
Industria Arte e Professioni (ICIAP) – Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni] da quelle
patrimoniali imposte [Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(COSAP) – Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (CIMP) –
Tariffa Rifiuti]: le prime, come già erano, saranno oggetto
del presente Regolamento per gli aspetti e gli istituti di carattere
generale, applicabili cioè a tutti i tributi, lasciando
ai Regolamenti di Settore le norme specifiche a ciascun tributo;
le seconde saranno direttamente oggetto dei Regolamenti delle
singole risorse di entrata.
Si spiega così la proposta di modificare il titolo stesso
del Regolamento in esame in "Regolamento delle entrate tributarie
del Comune di Torino", l’espulsione dall’art. 3
(Individuazione delle entrate) della Tariffa Rifiuti, di COSAP
e CIMP e l’integrazione di detto articolo con l’inserimento
del Canone per i Servizi di Depurazione e Scarico delle Acque
la cui natura tributaria è stata definitivamente stabilita
dalla giurisprudenza.
L’art. 2 (Limiti alla potestà regolamentare), confermato
nella parte di diretta derivazione dal D.Lgs. 446/97, (divieto
di indicare norme in materia di individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della
misura massima prevista per le singole risorse di entrata) che
rappresenta un primo limite, ed esteso a tutti i regolamenti comunali
delle entrate tributarie (V. art. 3 del Regolamento in esame)
è stato integrato con le precisazioni opportunamente fornite
in merito dal Ministero delle Finanze con propria circolare n°
118/E del 26/5/99, peraltro già nota e adottata di fatto.
Da questa si rileva un secondo limite rappresentato dal rispetto
del campo di azione riservato dalle disposizioni costituzionali
agli atti di normazione primaria (casi di riserva di legge). Per
cui non è possibile:
- introdurre prelievi aventi il carattere di imposta o tassa non
attribuiti dalla legge alla fiscalità locale (art. 23 della
Costituzione);
- modificare il sistema sanzionatorio recato dai D.Lgs. n°
471, n° 472, n° 473 del 18/12/97, salvo il potere di intervento
regolamentare (art. 50 L. 449/97) in ordine all’introduzione
di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi
desumibili dalla Legge 662/96 art. 3, comma 133;
- modificare il sistema contenzioso di cui al D.Lgs. n° 546
del 31/12/92, riformato, come sopra riferito, nell’art. 2
(oggetto) della recente Legge Finanziaria 2002 (L. 448/01).
Un terzo ordine di limiti è correlato alla necessità
del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico
per cui non è possibile:
- eliminare o modificare in senso peggiorativo per il contribuente
le agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni etc) disposte
dalla legge;
- modificare in senso peggiorativo per il contribuente i termini
decadenziali e prescrizionali.
Un ultimo ordine di limiti si pone laddove la legge stabilisce
criteri direttivi cui va uniformato il contenuto dei regolamenti
comunali (es: art. 52 D.Lgs. 446/97 in materia di affidamento
a terzi dell’attività di accertamento e riscossione
di tributi).
Il 1° comma degli articoli 4 (Regolamenti per tipologia di
entrata) e 5 (Aliquote e Tariffe) laddove si prevede come termine
di approvazione quello del bilancio di previsione sono stati integrati
con l’aggiunta della frase "se non diversamente disposto
dalla legge statale". Il recente caso della bozza di legge
Finanziaria 2002 che nel testo approvato dal Senato prevedeva
il termine del 31/12/2001 per l’approvazione dell’aliquota
dell’addizionale IRPEF per il 2002 è esplicativo dell’emendamento.
All’art. 6 (Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni) si è
ritenuto di precisare che l’Amministrazione Comunale può
intervenire in materia in senso "migliorativo per il contribuente
rispetto alle previsioni di legge".
La precisazione può apparire pleonastica dal momento che
sono vietati, come noto e come sopra riportato, interventi che
eliminino e peggiorino le previsioni di legge in materia, ma chiarisce
la direzione delle possibilità di intervento dell’Amministrazione
Comunale.
E’ stato introdotto il nuovo articolo 8 bis (Presentazione
al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze).Con esso si attribuiscono,
a livello locale, ai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati
con il Comune (ad oggi 10) le competenze che essi già hanno
in campo erariale (si pensi alla presentazione del Mod. 730).
Pertanto i contribuenti potranno rivolgersi ai CAAF, oltre che
per l’assistenza fiscale, per la presentazione di dichiarazioni,
in alternativa al Comune, che acquisirà i dati dai CAAF
per via telematica. Questa modalità viene introdotta come
possibilità nella seconda parte del primo comma dell’articolo
in esame in alternativa a quella ordinaria (consegna o spedizione
del documento cartaceo). Essa potrà essere utilizzata nell’immediato
oltre che dai CAAF, come detto, anche dai grandi contribuenti
(si pensi, ad esempio per l’ICI, all’ATC). L’introduzione
della firma digitale renderà poi possibile il suo utilizzo
da parte di tutti i contribuenti.
Nell’art. 10, primo comma, viene precisato che l’esercizio
dei poteri ispettivi da parte dell’Amministrazione è
subordinato all’autorizzazione prevista dalla legge ed all’obbligo
di preavviso.
Nel 1° comma dell’art. 13 è stata precisata la
somma relativa all’importo minimo rimborsabile ed in coerenza
con la nuova fisionomia del Regolamento, incentrata sui tributi
in senso stretto, è stato eliminato il riferimento alla
COSAP temporanea.
Negli articoli 13, 15, 16 e 17 gli importi espressi in Lire sono
stati convertiti in Euro con arrotondamento alla seconda cifra
decimale secondo le regole correnti di conversione.
Nel 2° comma dell’art. 14, si propone di riconoscere
gli interessi sulle somme ritenute rimborsabili per semestri compiuti,
dalla data di presentazione della domanda, indipendentemente dal
fatto che il rimborso venga concesso dopo 90 giorni dalla richiesta.
L’art. 19 (Interpello del contribuente) è stato integrato,
per quanto interessa, con le maggiori precisazioni di dettaglio
fornite dal Ministero delle Finanze con il proprio decreto n°
209 del 26/4/01 dal titolo "Regolamento concernente la determinazione
degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio
dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte
dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 11,
comma 5, della Legge n° 212 del 2000".
L’articolo 21 (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento)
è stato integrato, alla fine del 2° comma, con disposizioni
relative alla possibilità di rateazione, che resta affidata
al Dirigente responsabile dell’entrata con i seguenti limiti:
- la rateazione non è consentita se l’importo complessivamente
dovuto è inferiore a € 258,33;
- la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni,
se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a
€ 5.164,57 ed i cinque anni se superiore;
- l’ammontare di ogni rata mensile non può essere
inferiore a € 103,29.
I commi 3 e 4 dello stesso articolo sono stati riscritti, senza
modifiche di contenuto rispetto alla precedente stesura.
Nella lettera c) (Atto di accertamento con adesione) sono stati
soppressi i commi successivi al terzo e sostituiti con il rinvio
al precedente art. 21 per identità di contenuto.
Nell’art. 24 (Autotutela) per maggiore proprietà di
linguaggio le parole "rinunciare all’imposizione in
caso di autotutela" sono state sostituite con "sospendere
l’esecutività dell’atto" ed il riferimento
alla L. 15/1968 è stato sostituito con quello al D.P.R.
445/2000, vale a dire al nuovo Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Infine nell’articolo 25 (Disposizioni finali) sono stati
soppressi:
- il comma 1, entrata in vigore, trattandosi di termine già
regolato per legge (vedi da ultimo L. 448/01 art. 27, comma 8)
- il secondo comma (limiti della norma regolamentare) trattandosi
di materia già ampiamente trattata nel precedente articolo
2.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43, comma 1, lettera
e) del Regolamento Comunale sul decentramento sono stati chiesti
i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli
di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5,
6 e 7 (all. 2-7 - nn.
).
Ha espresso parere contrario la Circoscrizione 8 (all. 8 - n.
).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
I) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa,
l’unito schema del Regolamento delle Entrate Tributarie del
Comune di Torino – D.Lgs. 446/1997 (all. 1 - n. )
così come risultante dal testo precedente approvato con
deliberazione Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13),
modificato con deliberazione Consiglio Comunale del 26 febbraio
2001 (mecc. 2001 00612/13), nonché dalle modificazioni
oggetto del presente atto deliberativo che qui di seguito si riportano:
- Il titolo del Regolamento che recitava "Regolamento delle
entrate di natura fiscale del Comune di Torino – D.Lgs. 446/97"
viene modificato in "Regolamento delle entrate tributarie
del Comune di Torino – D.Lgs. 446/97".
- Nell’art. 1 vengono soppresse le parole "e patrimoniali
imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili" sicché
il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle
entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi
contenuti nella Legge 241 del 1990(1), nel D.Lgs. 77/1995(2),
nell’art. 52, D.Lgs. 446/1997(3), D.Lgs. 112/1999(4), D.Lgs.
46/1999(5), D.Lgs. 218/1997(6), L. 413/1991(7), L. 656/1994(8),
L. 662/1996(9), L. 449/1997(10), L.28/1999(11), L. 212/2000(12),
D. Lgs.267/2000(13);
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e
modalità generali di gestione delle entrate comunali di
cui sopra, dall’altro individua competenze e responsabilità
in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto
della Città di Torino.
L’articolo 2 che recitava:
Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare
1. Il regolamento non può indicare norme in materia di
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi, nonché della misura massima prevista
per le singole risorse di entrata.
Viene sostituito dal seguente:
ARTICOLO 2 – Limiti alla potestà regolamentare (22)
1. I regolamenti comunali, delle entrate tributarie non possono
indicare norme in materia di individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della
misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono
rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti
di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento
giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia
regolamentare.
- Nell’art. 3 vengono soppresse le parole "Tariffa rifiuti;
Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; Canone
per l’installazione di mezzi pubblicitari" ed inserito
il "Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque"
sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 3 – Individuazione delle entrate
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente
regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
- Imposta comunale per l’esercizio di imprese arti e professioni;
- Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque.
- Nell’art. 4, al fondo, vengono aggiunte le parole "se
non diversamente disposto con legge statale" sicché
il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 4 – Regolamenti per tipologie di entrata
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi
regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge
statale.
- Nell’art. 5 al fondo del 1° comma vengono aggiunte
le parole "se non diversamente disposto con legge statale"
sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 5 – Aliquote e tariffe
1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono
stabilite con deliberazione dell’Amministrazione comunale
entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per
l’approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine
di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe
approvate o applicate per l’anno precedente.
L’art. 6 che recitava:
Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. L’Amministrazione comunale provvede a disciplinare le
ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per
legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le
singole entrate.
Viene sostituito dal seguente:
ARTICOLO 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. L’Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi
di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente
rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti
le singole entrate in sede di loro approvazione.
Viene introdotto il seguente nuovo articolo 8 bis:
ARTICOLO 8 bis – Presentazione al Comune di dichiarazioni,
denunce ed istanze
1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs.
504 del 30/12/92 Titolo primo, al D.Lgs 507 del 15/11/93 Capi
I, II, e III e ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono presentate
nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti,
direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune. In
alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi del servizio
di collegamento telematico con il Comune stesso, compreso il servizio
telematico INTERNET;
2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari
saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative
di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.
- Nel 1° comma dell’art. 10 le parole "sia data"
vengono sostituite da "autorizzati e previa comunicazione"
sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 10 – Poteri ispettivi
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui
all’articolo 9(16) del presente regolamento, l’Amministrazione
si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari
vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente;
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili
oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di
esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito
verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare
entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e
richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte
degli uffici impositori;
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo
casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante
l’orario ordinario di esercizio dell’attività
e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
Nel 1° comma dell’art. 13 sono state eliminate le parole
"alla COSAP temporanea" sicché il nuovo testo
è il seguente:
ARTICOLO 13 – Versamenti e rimborsi
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a € 10,33 per anno ad esclusione
degli incassi riferiti all’imposta di Pubblicità e
ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee;
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a € 10,33 per anno, mentre
quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a € 16,53 per anno;
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione;
4. L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dell’istanza da parte del contribuente;
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi , devono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l’Amministrazione
di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni.
- Nell’art. 14 al fondo del comma 2 sono state soppresse
le parole "qualora lo stesso venga eseguito oltre i 90 giorni
dalla notifica" sicché il nuovo testo dell’articolo
è il seguente:
ARTICOLO 14 – Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione,
sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
1. Sulle somme dovute all’Amministrazione in modo rateale
a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti
dall’art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza di
provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi
in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti
percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura
del 5% annuo (art. 17, L. 146/1998);
2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle
somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall’Amministrazione
dalla data di presentazione della relativa domanda;
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, si applicano le norme di legge
in vigore.
- Nell’art. 18 dopo le parole "Le sanzioni" sono
inserite le seguenti: "previste dalla legge o dai Regolamenti
delle singole risorse di entrata" sicché il nuovo
testo è il seguente:
ARTICOLO 18 – Sanzioni
1. Le sanzioni previste dalla legge o dai Regolamenti delle singole
risorse di entrata vengono irrogate conformemente alle indicazioni
della Giunta comunale con la quale l’Amministrazione individua
i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
per le entrate tributarie.
L’art. 19 che recitava:
Articolo 19 – Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali
che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può
inoltrare, per iscritto, alla Divisione competente in materia
di entrate specifiche richieste di parere, concernenti l’applicazione
delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in
materia tributaria, al caso rappresentato;
2. La Divisione competente dovrà rispondere entro novanta
giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione
e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza
di interpello.
è sostituito dal seguente:
ARTICOLO 19 – Interpello del contribuente (23)
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali
che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può
inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica
richiesta di parere, concernente l’applicazione delle disposizioni
di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria
al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento
sul quale intende avere chiarimenti;
2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni
dalla ricezione dell’istanza. La suddetta risposta, scritta
e motivata, vincola l’Amministrazione e il contribuente relativamente
alla questione oggetto della istanza di interpello;
3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto
sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione
o sospensione dei termini di prescrizione;
4. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del
suo legale rappresentante;
b) La circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto
e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono
concrete condizioni di incertezza;
c) L’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
dell’Amministrazione finanziaria;
d) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione,
non in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre
Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante
ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie
prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario,
l’originale non posseduto dei documenti;
6) L’istanza deve, altresì, contenere l’esposizione,
in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione
interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed
indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una
rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale.
- L’art. 21 che recitava:
Articolo 21 – Dilazione e sospensione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima;
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa,
dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione
del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto
dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente,
che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni
contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun
mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento;
3. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore
decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero
importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile
in un’unica soluzione.
4. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore
a L. 10.000.000, l’ufficio può richiedere, in casi
di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale,
sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in
scadenza dopo la prima rata;
è sostituito dal seguente:
ARTICOLO 21 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente
disposto con legge statale;
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa,
dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione
del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto
dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente,
che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni
contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun
mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Sugli
importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall’art.
14 del presente Regolamento. Fatta salva la discrezionalità
del Dirigente responsabile dell’entrata:
- la rateazione non è consentita se l’importo complessivamente
dovuto è inferiore a Euro 258,23;
- la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni,
se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a
€ 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore;
- l’ammontare di ogni rata mensile non può essere
inferiore a € 103,29.
3. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo
di € 5.164,57, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità,
adeguata garanzia fidejussoria o bancaria;
4. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione
a ruolo, al fine di consentire all’ufficio un controllo dei
termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal
versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio
stesso la quietanza dell’avvenuto pagamento.
- Nell’art. 22, comma 1, dopo le parole "può
richiedere l’intervento dell’Avvocatura comunale"
sono inserite le seguenti "o di altre Divisioni della Città"
sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 22 – Tutela giudiziaria
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa
in giudizio, l’ente si difende tramite il dirigente responsabile
del servizio contenzioso tributario che si può avvalere
della collaborazione del dirigente responsabile della singola
risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità,
può richiedere l’intervento dell’Avvocatura comunale
o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze
di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni
nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. L’Ente può esternalizzare, previa procedura ad
evidenza pubblica, l’attività relativa al contenzioso
tributario.
- Nell’art. 23 alla lettera a) secondo periodo dopo le parole
"atti di accertamento" sono inserite le seguenti "la
cui base imponibile sia concordabile" e alla lettera c) i
periodi dal 4° all’8° sono sostituiti dal seguente:
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui all’art.
21 del presente Regolamento.
sicché il nuovo testo dell’art. 23 è il seguente:
ARTICOLO 23 – Accertamento con adesione (concordato)
a) Ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto
per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile
sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre
il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro,
il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto
costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due
modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dell’accertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento
stesso attraverso l’intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione
è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell’accertamento con
adesione
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997(6).
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia
quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente,
l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione
che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal
dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto
pagamento delle entrate per le quali non vi è l’obbligo
di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti,
anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui all’art.
21 del presente Regolamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto
stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto
termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente
la copia dell’atto di accertamento perfezionato, vale a dire
recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dell’ultima rata.
e) Effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione,
l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia
e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente
e Pubblica Amministrazione.
L’accertamento "ab origine" definito con adesione
non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene
le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza
"ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella
misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del
minimo.
L’intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità
per la Pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi
nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile
ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
- Nell’art. 24, 1° comma le parole "rinunciare all’imposizione
in caso di autotutela" sono sostituite da "sospenderne
l’attività" e al 3° comma le parole "della
L. 15/1968" sono sostituite da "del D.P.R. 445/2000"
sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 24 – Autotutela
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento
motivato;
2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio
dall’Amministrazione;
3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata,
resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000(21),
può richiedere l’annullamento dell’atto emanato
se ritenuto illegittimo;
4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere
comunicato al contribuente;
5. L’atto di annullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre
i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente
si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all’atto
stesso;
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto
che appare illegittimo o infondato;
8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificativo
o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza
di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’Amministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
- Nell’art. 25 che recitava:
Articolo 25 – Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio
2000;
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare e di legge
non compatibile con le disposizioni del presente regolamento;
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti;
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le
disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole
risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
sono stati soppressi i primi due commi, sicché il nuovo
testo è il seguente:
ARTICOLO 25 – Disposizioni finali
1. Soppresso;
2. Soppresso;
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti;
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le
disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole
risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione;
II) di dare atto che il Regolamento così come modificato,
unitamente alla deliberazione di approvazione, dovrà essere
trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, conformemente
alle disposizioni contenute nell’art. 52, comma 1, D.Lgs.
446/97 e nella Circolare 29/12/2000 n° 241/E dello stesso
Ministero;
III) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art.
43, comma 1, lettera e) del Regolamento Comunale sul decentramento
sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure
previste, ai Consigli di Circoscrizione;
IV) di dare atto che il Regolamento allegato entrerà in
vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, Legge n° 448
del 28/12/01 Il 1° gennaio 2002;
V) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale
delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei
principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995
(2), nell’art. 52, D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4),
D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), Legge 413/1991 (7), Legge
656/1994 (8), Legge 662/1996 (9), Legge 449/1997 (10), Legge 28/1999 (11),
Legge 212/2000 (12), D.Lgs. 267/2000 (13).
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e
modalità generali di gestione delle entrate comunali di
cui sopra, dall’altro individua competenze e responsabilità
in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto
della Città di Torino.
1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata
sono stabilite con deliberazione dell’Amministrazione comunale
entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per
l’approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine
di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe
approvate o applicate per l’anno precedente.
1. L’Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.
1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l’Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).
1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all’articolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.
1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs.
504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre
1993 Capi I, II, e III ed ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU
vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti
adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il
Comune. In alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi
del servizio di collegamento telematico con il Comune stesso,
compreso il servizio telematico INTERNET.
2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari
saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative
di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.
1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata,
nell’effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare
tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare
le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nell’intento di perseguire obiettivi di efficienza e di
potenziare le attività di accertamento dei tributi propri,
i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati
dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo
di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione
puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili,
dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento
di accertamento tributario e dell’ammontare del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dell’esercizio dell’attività
di verifica e controllo tributario e per incentivare l’attività
di recupero dell’evasione, la Giunta Comunale può
attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure
differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero
dell’evasione ovvero volti a migliorare la qualità
del servizio nell’ottica di una maggiore fruibilità
dello stesso da parte del contribuente.
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui
all’articolo 9 (16) del presente regolamento, l’Amministrazione
si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari
vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili
oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di
esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito
verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare
entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e
richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte
degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo
casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante
l’orario ordinario di esercizio dell’attività
e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti
a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione
competente nell’esercizio dell’attività di verifica
e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa
avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione
sistematica alla suddetta Divisione, mediante l’impiego preferenziale
di modalità di comunicazione informatizzata. Dell’eventuale
persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il
dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa
il Direttore della Divisione e il Direttore generale.
3. L’Amministrazione comunale non può richiedere ai
contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute
o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non
esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi
alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare
lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti
mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento
della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l’inizio
del procedimento di verifica tributaria.
1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall’applicazione dell’istituto dell’autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della Divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a Euro 10,33 per anno ad esclusione
degli incassi riferiti all’imposta di Pubblicità e
ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 10,33 per anno,
mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
4. L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dell’istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi, devono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l’Amministrazione
di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni.
1. Sulle somme dovute all’Amministrazione in modo rateale
a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti
dall’art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza di
provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi
in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti
percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura
del 5% annua (art. 17, Legge 146/1998).
2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle
somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall’Amministrazione
dalla data di presentazione della relativa domanda.
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, si applicano le norme di legge
in vigore.
1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l’Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,29 per anno.
1. L’insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 258,23.
1. L’insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è
disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da
società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 516,46.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il
curatore fallimentare, al fine di effettuare un’analisi sulla
massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta
massa, non si dovrà procedere all’insinuazione tardiva
nel fallimento.
1. Le sanzioni previste dalla legge o dai Regolamenti delle singole risorse di entrata vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta Comunale con la quale l’Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie.
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali
che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può
inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica
richiesta di parere, concernente l’applicazione delle disposizioni
di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria
al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento
sul quale intende avere chiarimenti.
2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni
dalla ricezione dell’istanza. La suddetta risposta, scritta
e motivata, vincola l’Amministrazione e il contribuente relativamente
alla questione oggetto della istanza di interpello.
3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto
sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione
o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del
suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto
e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono
concrete condizioni di incertezza;
c) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
dell’Amministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione,
non in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre
Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante
ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie
prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario,
l’originale non posseduto dei documenti.
6. L’istanza deve, altresì, contenere l’esposizione,
in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione
interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed
indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una
rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale.
1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite
nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
2. La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa,
dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione
del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto
dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente,
che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni
contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun
mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Sugli
importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall’art.
14 del presente Regolamento.
Fatta salva la discrezionalità del Dirigente responsabile
dell’entrata:
- la rateazione non è consentita se l’importo complessivamente
dovuto è inferiore a Euro 258,23;
- la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni,
se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a
Euro 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore;
- l’ammontare di ogni rata mensile non può essere
inferiore a Euro 103,29.
3. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo
di Euro 5.164,57, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità,
adeguata garanzia fidejussoria o bancaria.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione
a ruolo, al fine di consentire all’ufficio un controllo dei
termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal
versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio
stesso la quietanza dell’avvenuto pagamento.
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa
in giudizio, l’ente si difende tramite il dirigente responsabile
del servizio contenzioso tributario che si può avvalere
della collaborazione del dirigente responsabile della singola
risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità,
può richiedere l’intervento dell’Avvocatura comunale
o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze
di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni
nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. L’Ente può esternalizzare, previa procedura ad
evidenza pubblica, l’attività relativa al contenzioso
tributario.
a) Ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto
per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile
sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre
il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro,
il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto
costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due
modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dell’accertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento
stesso attraverso l’intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione
è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell’accertamento con
adesione
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997 (6).
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia
quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente,
l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione
che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal
dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto
pagamento delle entrate per le quali non vi è l’obbligo
di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti,
anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui all’art.
21 del presente Regolamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto
stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto
termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente
la copia dell’atto di accertamento perfezionato, vale a dire
recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dell’ultima rata.
e) Effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione,
l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia
e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente
e pubblica Amministrazione.
L’accertamento "ab origine" definito con adesione
non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene
le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza
"ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella
misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del
minimo.
L’intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi
nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile
ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento
motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio
dall’Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata,
resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
(21), può richiedere l’annullamento dell’atto
emanato se ritenuto illegittimo.
4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere
comunicato al contribuente.
5. L’atto di annullamento deve:
essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre
i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente
si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all’atto
stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto
che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificativo
o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza
di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’Amministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
1. (soppresso).
2. (soppresso).
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le
disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole
risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
Note:
(1) Legge 241 del 1990 – Norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
(2) D.Lgs. 77/1995 – Capo III° - Sezione 1^ - Norme in
materia di gestione delle entrate nel bilancio.
(3) D.Lgs. 446/1997 – Art. 52 – Potestà regolamentare
generale delle province e dei comuni.
(4) (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma
della riscossione.
(6) D.Lgs. 218/1997 – Disposizioni in materia di accertamento
con adesione e di conciliazione giudiziale.
(7) (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 Istituto dell’autotutela.
(9) Legge 662/1996 – Potenziamento degli uffici tributari
del Comune e incentivi al personale.
(10) Legge 449/1997 – Possibilità di regolamentare
l’istituto del concordato.
(11) Legge 28/1999 – Disposizioni in materia tributaria e
di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
(12) Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
(13) D. Lgs. 267/2000 – Testo unico dell’ordinamento
degli enti locali.
(14) D. Lgs. 446/1997 – Riordino della disciplina dei tributi
locali.
(15) Articolo 3, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale – Individuazione delle entrate.
(16) Articolo 9, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale – Attività di verifica e controllo.
(17) Articolo 21, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale – Dilazione e sospensione del pagamento.
(18) Legge 146/1998 – Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni
varie di carattere finanziario – Art 17, Interessi e rapporti
di credito e debito relativi a tributi locali.
(19) D. Lgs. 46/1999 – Articolo 7, Dilazione del pagamento
e sospensione della riscossione.
(20) Articolo 14, Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale - Dilazione e sospensione del pagamento.
(21) D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni
sostitutive.
(22) Circolare "Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n°
118/E "Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province
– D.Lgs. 446/97.
(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n° 209:
"Regolamento concernente la determinazione degli organi,
delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello
e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione
finanziaria di cui all’art. 11, comma 5, della Legge n°
212 del 2000.