Voto assistito
Chi può votare con l'assistenza di un altro elettore
- l'elettore che ha la tessera elettorale che riporta il timbro AVD, apposto dal
Comune di iscrizione Elettorale
- l'elettore che presenta al seggio elettorale un certificato medico rilasciato
dalla Azienda Sanitaria Locale attestante l'impedimento fisico all'esercizio
autonomo del voto
- l'elettore che presenta all'ufficio elettorale il libretto nominativo rilasciato
dall'INPS riportante la dicitura "cieco civile".
Chi può svolgere la funzione di accompagnatore
- un elettore della propria famiglia
- o un altro elettore liberamente scelto di un qualsiasi Comune della Repubblica.
In riferimento allo stesso evento elettorale nessuno può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un invalido.
Modalità per l'ammissione all'esercizio del voto assistito
L'accompagnatore deve esibire al presidente del seggio, oltre ad un documento di
riconoscimento, la propria tessera elettorale.
Il presidente prima di consegnare le schede di votazione, deve:
- verificare che l'accompagnatore non abbia già svolto la funzione di
accompagnatore per le elezioni in corso di svolgimento
- accertare che l'elettore fisicamente impedito abbia scelto liberamente
l'accompagnatore.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la
certificazione del voto, il presidente deve apporre l'annotazione: «Accompagnatore .................(data) .................. (sigla del presidente)», senza
apporre il bollo della sezione.
Riferimenti telefonici ufficio elettorale
0114425245 / 0114425296
Riferimenti normativi
- Art. 55, secondo comma, del T. U. 361/1957 e art. 41, secondo comma, del T.U.
570/1960
- Legge 5 febbraio 2003 n. 17
Indirizzi ed orari delle ASL per il rilascio della certificazione medica
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Elezioni 25 maggio 2014