Votanti | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Totale votanti | 321.000 | 361.227 | 682.227 |
Lista generale | 310.492 | 351.039 | 661.512 |
Residenti estero U.E. | / | / | / |
Residenti estero fuori
U.E. |
9.818 | 8.805 | 18.623 |
Lista aggiunta
Comunità |
690 | 1.383 | 2.073 |
Votanti | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Totale votanti | 328.500 | 366.452 | 694.952 |
Lista generale | 310.492 | 351.039 | 661.512 |
Residenti estero U.E. | 8.113 | 6.529 | 14.642 |
Residenti estero fuori
U.E. |
9.818 | 8.805 | 18.623 |
Liste aggiunte
Trentino Alto Adige - Valle d'Aosta |
77 | 79 | 156 |
Ogni Paese elegge un numero di eurodeputati in proporzione alla propria popolazione. All'Italia spettano 73 eurodeputati cosi suddivisi:
circoscrizione elettorale | n. deputati |
---|---|
Italia nord occidentale | 20 |
Italia nord orientale | 14 |
Italia centrale | 14 |
Italia meridionale | 17 |
Italia Insulare | 8 |
Il sistema per l'assegnazione dei 73 seggi spettanti all'Italia è proporzionale con una soglia di sbarramento al 4%. Si procede in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle liste che partecipano alla competizione elettorale nelle cinque circoscrizioni, per 73.
Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale) indica il numero dei voti necessari per ottenere un seggio. Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista, cioè la cifra nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero.
I seggi che restano da assegnare sono attribuiti con i più alti resti, e in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Dopo aver determinato a livello nazionale il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. A tal fine, si divide la cifra nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il quoziente elettorale di lista.
Quindi, si dividono i voti ottenuti da
ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale
di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che eventualmente,
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno
dato i maggiori resti, e nel caso di parità di questi ultimi si prende in considerazione la
circoscrizione con il più alto numero di voti.
Ciascuna regione come disposto nell’articolo 122 Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato e della forma di governo statutariamente fissata, disciplina con propria legge il sistema di elezione del presidente della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali. Qualora le regioni non abbiano ancora esercitato la funzione legislativa ai sensi dell’articolo 122, il procedimento elettorale rimane disciplinato dalla normativa statale, ovvero la legge 17 febbraio 1968 n. 108, la legge 23 febbraio 1995, n. 43 e la legge costituzionale n. 1 del 1999, che hanno introdotto un sistema proporzionale con un significativo premio per la maggioranza.
In base a tale normativa i seggi sono attribuiti secondo due diverse modalità: l’80per cento con sistema proporzionale in circoscrizioni coincidenti con il territorio delle province; il restante 20per cento con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali (c.d. listini) concorrenti, in un'unica circoscrizione coincidente con il territorio della regione, il cui capolista è candidato alla presidenza della Giunta regionale.
Concorrono all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste circoscrizionali che ottengono almeno il 3% del totale regionale dei voti validi alle liste circoscrizionali, a meno che essi non siano collegati con una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5% del totale regionale dei voti validi alle liste regionali.
L’Ufficio elettorale regionale determina le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste provinciali (somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in ciascun collegio) e la cifra elettorale regionale di ciascuna lista regionale e ammette alla ripartizione dei seggi i gruppi di liste le cui cifre elettorali sono superiori alle soglie di sbarramento.
Successivamente si procede, in ciascuna circoscrizione, da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, alla determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero e, da parte dell’Ufficio centrale regionale, alla determinazione dei seggi da attribuire sulla base dei maggiori resti.
Per ogni circoscrizione il quoziente elettorale è determinato dal totale dei voti validi alle liste provinciali diviso il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato costituisce il quoziente. A ciascuna lista vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi non attribuiti nelle circoscrizioni provinciali sono ripartiti in sede di collegio unico regionale.
Alla ripartizione partecipano tutte le liste ammesse, anche se non hanno conseguito alcun seggio con il quoziente intero.
L’Ufficio elettorale regionale determina i voti residui di ciascuna lista provinciale (somma dei voti residui in ciascuna circoscrizione) e il totale dei resti di tutte le liste. Determina inoltre il numero complessivo dei seggi che non sono stati attribuiti in sede circoscrizionale.
Il “quoziente elettorale regionale” è dato dalla divisione della somma di tutti i voti residuati per il numero dei seggi che restano da attribuire. L’attribuzione alle liste avviene sulla base dei quozienti interi e della graduatoria decrescente dei maggiori resti.
I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di collegio unico regionale sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale.
L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, “per ogni lista della circoscrizione alla quale ha attribuito il seggio”, il candidato che, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale (totale dei voti di preferenza ottenuti).
La formula di attribuzione dei seggi maggioritari considera il risultato delle liste regionali sia in termini di seggi (quelli conseguiti dalle liste provinciali collegate), sia in termini di voti (i voti alle liste regionali). L’Ufficio elettorale regionale (da qui in avanti l’Ufficio) determina in primo luogo i parametri del conteggio: la cifra elettorale di ciascuna lista regionale e i seggi provinciali conseguiti dalle liste collegate.
L’Ufficio verifica in via preliminare quale sia la lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti e quindi, contemporaneamente, qual è il candidato a Presidente della Giunta regionale che in ambito regionale ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Successivamente l’Ufficio procede con due diverse verifiche:
1) se il totale dei seggi provinciali conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale vincente è pari o superiore al 50% dei seggi assegnati al consiglio: alla lista regionale vincente viene attribuita la metà della quota dei seggi riservati alla quota maggioritaria (10% dei seggi attribuiti al Consiglio). Sono quindi proclamati consiglieri, oltre il capolista, che è proclamato Presidente della Giunta regionale, gli altri candidati della lista regionale a seguire in ordine di lista (la metà dei componenti del c.d. listino).
La quota restante dei seggi maggioritari (pari al 10% dei seggi del Consiglio) viene ripartita tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale vincente. La ripartizione viene effettuata con criterio proporzionale sulla base di quozienti interi e maggiori resti.
A tal fine:
Come dispone l’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999, l’ultimo di questi seggi è attribuito al candidato alla presidenza della regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto.
2) se le liste provinciali collegate non hanno conseguito almeno il 50% dei seggi assegnati al Consiglio, l’Ufficio attribuisce alla lista regionale vincente l’intera quota dei seggi maggioritari (20% dei seggi consiliari) e sono proclamati eletti tutti i candidati della lista regionale.
Elezioni 25 maggio 2014
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