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Consiglio di Stato: non può considerarsi minore non accompagnato il minore straniero affidato ad un parente entro il quarto grado.


Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 1478 dd. 15 marzo 2010, ha affermato l'illegittimità del provvedimento di diniego alla conversione del permesso di soggiorno per affidamento � minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro emanato dalla Questura di Alessandria nei confronti di un minore al compimento della sua maggiore età.
Il cittadino era arrivato minorenne in Italia ed era stato affidato al fratello ed alla cognata (cittadini stranieri regolarmente soggiornanti).

La sentenza del Consiglio di Stato fa appello al quadro normativo precedente all'introduzione del pacchetto sicurezza (legge 94/2009) in materia di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età di minori non accompagnati precedentemente affidati.

Il Consiglio di Stato, interpretando il nuovo quadro normativo, afferma infatti che la norma in materia di minori stranieri non accompagnati e conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età non può trovare applicazione in caso di minori affidati a parenti entro il quarto grado ai sensi della legge n. 184 del 1983 poich� in tal caso i cittadini interessati non possono considerarsi minori non accompagnati.

La questione è quindi se il requisito del previo inserimento e partecipazione per un periodo di due anni ad un progetto di inserimento, introdotto dalla legge 94/2009 ai fini della conversione del permesso di soggiorno da minore età ad altri motivi, debba essere applicata anche ai minori stranieri affidati ai sensi della legge 184/1983 ad un parente entro il quarto grado regolarmente soggiornante nel nostro paese (affidamento consensuale disposto dai servizi sociali su consenso del genitore ovvero del tutore oppure, ove manchi il consenso, disposto dal tribunale per i minorenni).

In tali casi di affidamento i minori non possono essere considerati minori non accompagnati ma dovrebbero essere iscritti sul permesso di soggiorno del cittadino straniero affidatario (art. 31 c. 1 decreto legislativo 286/98) nel caso siano minori di quattordici anni oppure, nel caso di minori con età superiore ai 14 anni, ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi familiari (art. 31 c. 2 decreto legislativo 286/98).
Di conseguenza, al compimento della maggiore età, il loro permesso dovrebbe essere automaticamente rinnovato per motivi familiari o convertito in motivi di lavoro su richiesta dell'interessato (art. 32 c. 1 decreto legislativo 286/98).
In caso di titolarità da parte del minore di un permesso di soggiorno per minore età e successivo affido ad un parente entro il quarto grado occorre quindi procedere alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi familiari.
In caso di diniego da parte delle questure competenti può essere presentato ricorso avverso al diniego al giudice civile del tribunale di residenza.





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