Il 22 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 159 del tre ottobre 2008, che modifica il decreto legislativo dell'8 gennaio 2008 n. 25 (decreto attuativo della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).
Il nuovo decreto prevede che il/la cittadino/a straniero/a che abbia richiesto lo status di rifugiato e non lo abbia ottenuto può essere espulso/a prima dell'eventuale ricorso al Tribunale.
Fino alla decisione sull'istanza da parte della Commissione, il cittadino straniero potrà circolare solo in un luogo di residenza stabilito, con l'obbligo di comparire di persona di fronte alla Commissione.
Nel caso non ottenga l'asilo (diniego) sarà immediatamente espulso con accompagnamento alla frontiera.
Nel caso di circolazione sul territorio nazionale dopo aver subito un'espulsione sarà trattenuto in un Centro di espulsione (Cie).
Nel decreto viene ribadito che saranno ricusate le istanze "manifestamente prive di presupposti per la concessione dello status".
Il cittadino straniero in caso di diniego potrà chiedere al Prefetto l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale per gravi motivi personali o di salute oppure, nel caso fosse subito rimpatriato, può presentare l'istanza all'autorità consolare italiana avente sede nel paese di origine.