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Intitolazioni: D.P.R. del 23 maggio 1989 n. 223, articolo 41
[pubblicato il 20.02.2006]
Adempimenti ecografici
- Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
- Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
- L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n.1188, in quanto applicabili.
- In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
- Nell’ambito del territorio comunale non puo’ essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.