Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Ufficio di Statistica > Toponomastica > Intitolazioni


Intitolazioni: Legge 1188 del 23 giugno 1927 (artt. 1,2,3,4)

[pubblicato il 20.02.2006]

Art. 1. Nessuna denominazione puo’ essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

Art. 2. Nessuna strada o piazza pubblica puo’ essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art 3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente puo’ essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

E’ inoltre in facoltà del Ministro per l’interno di consentire deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione


Sottosezioni


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie