N. 281
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 maggio 2002 (mecc. 2002 01407/048) esecutiva dal 27 maggio 2002.
Articolo 1 - Obiettivi
Articolo 2 - Requisiti di accesso
Articolo 3 - Modalità di presentazione ed esame delle domande
Articolo 4 - Ammissione ed entità del contributo
Articolo 5 - Utilizzo di altri servizi
1. Il Comune, nell'ambito degli interventi finalizzati al supporto dei genitori nel primo anno di vita dei loro figli, oltre ad organizzare e gestire servizi educativi, intende favorire la presenza dei genitori con i loro bambini.
2. Il progetto "Un anno per crescere insieme" prevede l'erogazione di un contributo economico ad integrazione della riduzione del reddito familiare conseguente all'utilizzo del congedo parentale, nel periodo successivo al congedo di maternità o di paternità, durante il primo anno di vita del/la bambino/a.
1. Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) il/la bambino/a ed almeno uno dei genitori (o il genitore in caso di famiglia monoparentale) devono essere residenti in Torino;
2) entrambi i genitori (o il genitore in caso di famiglia monoparentale) devono essere occupati, ovvero un genitore può non essere occupato a causa di invalidità civile totale o invalidità o inabilità di cui alla legge 222/84;
3) i genitori (o il genitore in caso di famiglia monoparentale), devono aver richiesto di usufruire del congedo parentale previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per la durata minima di seguito indicata, nel primo anno di vita del/la bambino/a:
a) se uno o entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti (art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) devono aver richiesto un periodo di almeno 6 mesi, continuativo o frazionato o alternato tra la madre ed il padre, ma non in contemporanea per i due genitori;
b) se entrambi i genitori sono lavoratori autonomi, la madre deve aver richiesto di usufruire dell'intero periodo di tre mesi, previsto dall'art. 69 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
c) in caso di adozione o affidamento il periodo può essere inferiore a quello indicato nei punti a) e b) ed avere una durata pari al periodo intercorrente tra la fine del congedo per maternità o paternità ed il compimento del primo anno di vita del/la bambino/a, purché di almeno un mese;
d) nel caso in cui uno o entrambi i genitori svolgano lavori a tempo determinato, stagionali, interinali o altre forme di lavori atipici discontinui, il periodo richiesto può essere inferiore a quello indicato nei punti a) e b) ed avere una durata pari al periodo intercorrente tra la fine del congedo per maternità o paternità ed il termine del contratto di lavoro, purché di almeno un mese;
4) il nucleo familiare deve avere un parametro I.S.E.E. non superiore a quanto deciso annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui la nascita del/la bambino/a sia avvenuta in data anticipata rispetto a quella presunta e, ai sensi dell'art. 16 comma 1d) del D.Lgs. n. 151/2001 il congedo di maternità sia terminato oltre il 4° mese di vita del bambino, il contributo può essere erogato, qualora il genitore usufruisca del congedo parentale, anche dopo il dodicesimo mese di vita del/la bambino/a. Il periodo pari a quello intercorrente tra la fine del 4° mese ed il termine del congedo per maternità è aggiunto ai dodici mesi.
1. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata prima della fine del periodo di congedo di maternità o di paternità.
2. Le richieste di contributo presentate in ciascun mese sono ordinate secondo le modalità e priorità stabilite dalla Giunta Comunale, sulla base dei seguenti criteri:
3. La graduatoria delle richieste presentate, viene predisposta da una Commissione così composta:
1. La Giunta Comunale stabilisce le priorità di accesso da applicare nel caso in cui le domande ammissibili siano eccedenti le risorse finanziarie.
2. La graduatoria delle domande presentate in ciascun mese, predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3, e l'elenco dei beneficiari del contributo, individuati sulla base delle priorità di cui al comma precedente, vengono approvati con determinazione dirigenziale e resi pubblici attraverso affissione nella sede dell'Ufficio competente.
3. L'entità del contributo economico, nonché le modalità di erogazione per ogni mese o frazione di mese di congedo parentale con stipendio ridotto, sono definite annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
1. I beneficiari del contributo possono presentare domanda di iscrizione ai nidi d'infanzia.
2. Il/la bambino/a non può essere ammesso/a nel periodo in cui i genitori, o il genitore in caso di famiglia monoparentale, usufruiscono del congedo parentale e percepiscono il contributo.
3. Ove il/la bambino/a maturi il diritto ad essere ammesso/a al nido prima della fine del congedo parentale, non si procederà all'assegnazione del posto ma il/la bambino/a permarrà nella graduatoria con il punteggio maturato.