Divisione Servizi Educativi
|
|
Settore Gestione
Amministrativa LL 0/A
|
|
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
23 luglio 2002
OGGETTO: PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME": DEFINIZIONE
PRIORITA' E PARAMETRO ISEE DI ACCESSO, ENTITA' DEL CONTRIBUTO.
Proposta dell'Assessore
Pozzi.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione
in data 25 giugno 2002 (mecc. 200202202/007) esecutiva dall'8 luglio 2002, ha
approvato il regolamento per l'erogazione di un contributo integrativo al
reddito dei genitori, dal 4° al 12° mese di vita del/la loro
bambino/a, nell'ambito del progetto "Un anno per crescere insieme", finalizzato
al supporto dei genitori nel primo anno di vita dei loro figli.
Il
regolamento di cui sopra demanda alla Giunta Comunale la definizione dei
seguenti elementi:
- il parametro I.S.E.E. che il nucleo familiare non deve superare per accedere
al contributo (art. 2, comma 1.4),
- le modalità e priorità di ordinamento delle richieste di
contributo presentate in ciascun mese, sulla base dei criteri stabiliti dal
regolamento (art. 3 comma 2),
- le priorità di accesso da applicare nel caso in cui le domande
ammissibili siano eccedenti le risorse finanziarie (art. 4 comma 1),
- l'entità del contributo, nonché le modalità di
erogazione per ogni mese o frazione di mese di congedo parentale con stipendio
ridotto (art. 4 comma 3).
Per il periodo sperimentale del
progetto (bambini nati dal giugno 2000 all'agosto 2002), gli elementi di cui
sopra sono stati definiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 17
luglio 2000 (mecc. 200005488/07), esecutiva dal 31 luglio 2000.
Alla luce
dell'esperienza dei due anni trascorsi, dei rilievi e suggerimenti dei genitori,
tenuto conto delle disponibilità di bilancio, è necessario
definire gli aspetti attuativi sopra elencati, da applicare per i bambini nati a
partire dal 1° settembre 2002.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di applicare, per i motivi indicati in premessa, la
seguente disciplina alle domande delle famiglie dei bambini nati dopo il 1°
settembre 2002:
- il parametro ISEE del nucleo familiare non deve superare Euro
11.365,00;
- le domande per l’accesso al contributo saranno ordinate con le
seguenti priorità:
- famiglie in cui il/la bambino/a neonato/a disabile in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
- famiglie in cui siano nati due o più gemelli (almeno due viventi al
momento di presentazione della domanda);
- utilizzo del congedo parentale da parte del padre lavoratore dipendente, ai
sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- utilizzo del congedo parentale da parte della madre.
- All’interno dei suddetti punti le domande sono ordinate in base alla
condizione economica del nucleo familiare, in ordine crescente di parametro
ISEE; le domande che non risultino assegnatarie del contributo nel mese di
presentazione saranno collocate nelle graduatorie dei mesi successivi, fino al
mese in cui abbia inizio il congedo parentale;
- di calcolare la disponibilità finanziaria, per ciascun mese, in base
alla suddivisione in dodicesimi dello stanziamento annuale assegnato al
progetto. Ove le domande ammissibili siano eccedenti le risorse finanziarie, il
contributo sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria, fino alla
concorrenza dell'importo della disponibilità mensile;
- di ripartire in parti uguali, nei mesi successivi del medesimo anno, la
disponibilità finanziaria eventualmente non utilizzata nel mese;
- di fissare in Euro 310,00 il contributo per ogni mese di congedo parentale
con stipendio ridotto; per frazioni di mese, il contributo viene ridotto a 1/4
per ogni settimana completa; il contributo sarà erogato in due soluzioni:
un acconto pari a 2/3, dopo l'assegnazione, il saldo al termine del periodo di
congedo parentale;
- di demandare al Dirigente competente l'assunzione dell'impegno di
spesa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------