Speciale Referendum 2011



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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Il Decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione perché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare. Ai sensi della normativa sopra citata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori sopra citati, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative (elezioni comunali e provinciali) - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Elettorale - Ufficio Iscrizioni - numeri telefonici: 011/4425212 - 011/4425056 - 011/4425259.

Preleva la domanda (richiesta voto domiciliare PDF)

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