L’ufficio elettorale (c.d. seggio) è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario. Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto oppure presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199).
I presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d’Appello di Torino tra i soggetti iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.
I segretari sono nominati dal Presidente di seggio tra gli elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune di Torino, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma quinquennale, laurea).
Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale tra i soggetti iscritti all’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
Gli importi degli onorari fissi, da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione, sono quelli previsti dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, pertanto, per lo svolgimento dei quattro referendum sono i seguenti:
L’indennità non è sottoposta a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (art. 9, comma 2, Legge 21 marzo 1990, n. 53).
I Presidenti, Scrutatori e Segretari degli uffici elettorali di sezione nonché i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione, che sono lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni del seggio. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati agli effetti retributivi e previdenziali come giorni lavorativi.
I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un numero di giorni di riposo compensativo pari al numero dei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (art. 119 del testo unico n. 361/1957).
Praticamente, tenuto conto della durata delle operazioni elettorali:
Il riposo compensativo va fruito nei giorni lavorativi determinati dagli uffici di appartenenza in rapporto alle esigenze di servizio (legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 11; circ. Min. Econ. Fin., 20 novembre 2001, n. 9).
Premesso che nelle ore antimeridiane di sabato 11 giugno il delegato del Sindaco consegnerà al Presidente di seggio, presso il locale dell’ufficio elettorale di sezione, il materiale elettorale, si precisano, in prospetto, le date e gli orari di costituzione del seggio, nonché i principali adempimenti previsti per ogni fase di attività.
Costituzioni del seggio | Adempimenti principali |
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1a costituzione del seggio: ore 16.00 di sabato 11 giugno |
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2a costituzione del seggio: entro le ore 7,30 di domenica 12 giugno |
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3a costituzione del seggio: entro le ore 6.30 di lunedì 13 giugno |
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