Agenzia per i servizi pubblici locali del comune di Torino - torna alla prima pagina

Statuto »
Delibera (in formato PDF) »
Composizione »

Reports
Costumer Satisfaction Servizi comunali: Indagine sulla soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici. »

 

   Contatti
   
 
Statuto
scarica lo statuto in formato .doc
scarica lo statuto in formato .pdf
(necessita del lettore Acrobar Reader)


Art. 1 | Art. 2 | Art.3 | Art.4 | Art.5 | Art.6


Art. 1 - Istituzione dell'Agenzia

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Città, l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, di seguito denominata "Agenzia", con funzioni di indirizzo e di controllo, nonché propositive, consultive e di verifica.
2. L'Agenzia esercita le sue funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali a rilevanza industriale, e comunque su quelli erogati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente e delle risorse idriche.
3. La Conferenza dei Capigruppo, con decisione da assumersi con l'assenso di Capigruppo che rappresentino i due terzi dei Consiglieri assegnati, può individuare annualmente in occasione della discussione del programma di attività dell'Agenzia di cui al comma 2 del successivo art. 3, ovvero in relazione a particolari situazioni contingenti, ulteriori ambiti di indagine.

Art. 2 - Composizione- Presidenza

1. L'Agenzia, che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, è costituita da cinque componenti, nominati dal Sindaco, su indicazione dei Capigruppo consiliari che rappresentino i due terzi dei consiglieri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza nelle materie cui fa riferimento la tematica dei servizi pubblici locali e che abbiano risposto ad apposito bando pubblico. I componenti dell'Agenzia eleggono al proprio interno il Presidente a maggioranza dei componenti.

2. I componenti dell'Agenzia non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionali o di consulenza negli enti o società su cui vigilano né possono essere amministratori o dipendenti o consulenti d'altri enti o società i cui interessi siano confliggenti con quelli sottoposti alla regolamentazione dell'Agenzia. Non possono altresì ricoprire cariche di amministratore e dirigente di nomina pubblica.

3. I componenti dell'Agenzia restano in carica fino al 60° giorno successivo alla proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale, e non possono essere nominati per più di due mandati amministrativi consecutivi.

4. I componenti dell'Agenzia cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza per una delle cause di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, e revoca.

5. I componenti dell'Agenzia possono essere revocati dall'incarico dal Sindaco per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, previa consultazione dei Capigruppo consiliari che si esprimeranno a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri rappresentati. In tema di sospensione e di decadenza dalla carica, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, si applicano le norme di legge in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

6. In caso d'anticipata cessazione dalla carica di un membro dell'Agenzia, il Sindaco procede immediatamente alla sua sostituzione secondo i criteri di cui ai precedenti commi. Il membro subentrante resta in carica fino alla scadenza fissata per gli altri membri.

7. Al Presidente è corrisposta un'indennità mensile di carica pari al 65% di quella prevista per il Sindaco; agli altri componenti l'indennità mensile di carica è pari al 40% di quella prevista per il Presidente. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano ottenuto l'aspettativa dai rispettivi datori di lavoro.

torna su

Art. 3 - Compiti dell'Agenzia

1. Nei confronti dei servizi pubblici locali individuati ai sensi del precedente art. 1, l'Agenzia svolge i compiti individuati dall'art. 72 dello Statuto della città:
- indica modalità tecniche non vincolanti di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono servizi pubblici locali;
- propone al Consiglio Comunale variazioni di clausole degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei contratti di servizio e delle specifiche tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto da esigenze di funzionamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
- esprime parere preventivo sugli atti deliberativi finalizzati all'affidamento di erogazione di servizi pubblici locali;
- per il tramite del Dirigente di riferimento, che potrà avvalersi di collaboratori da lui disegnati, vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, d'accesso, d'acquisizione della documentazione e delle notizie utili sia nei confronti degli uffici comunali sia dei soggetti esercenti servizi pubblici locali;
- assicura la più ampia pubblicità delle conduzioni dei servizi, ne studia l'evoluzione, anche per proporre la modifica di condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative all'erogazione dei medesimi, al fine di garantire la tutela dei consumatori e la possibilità di migliori scelte da parte delle associazioni che li rappresentano; promuove iniziative volte a migliorare le modalità d'erogazione dei servizi e può condurre analisi in materia di qualità del servizio, anche attraverso sondaggi di opinione condotti con adeguate garanzie di metodo;
- valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, dai consumatori e dalle relative associazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti servizi pubblici, nei confronti dei quali può promuovere iniziative d'intervento da parte del Consiglio Comunale;
- può formulare osservazioni e proposte al Consiglio Comunale sui servizi sottoposti a regime di concessione o autorizzazione;
- valuta la conformità delle Carte dei Servizi predisposte dai singoli soggetti erogatori dei servizi pubblici locali a quanto previsto dal D. Lgs 286/1999 e riferisce al Consiglio Comunale per gli eventuali provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto della citata normativa;
- svolge, su richiesta del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto all'art. 6, attività di consulenza al Consiglio stesso, in merito alla struttura e dinamica delle tariffe, formulando ipotesi alternative sui diversi effetti delle medesime rispetto ai servizi e ai gestori in questione;
- opera in stretta collaborazione con il Difensore Civico, al fine di acquisire dallo stesso, nell'ambito del ruolo attribuitogli dallo Statuto, un contributo al monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. L'Agenzia presenta, entro quattro mesi dal suo insediamento, alla Conferenza dei Capigruppo un programma di attività nel quale vengono tra l'altro definite le modalità attraverso le quali operare un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti. Tale programma di attività è verificato e specificato annualmente in occasione di quanto previsto dal comma 2 del successivo art. 4. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso di Capigruppo che rappresentino due terzi dei Consiglieri assegnati, approva il programma presentato all'inizio del mandato ed i suoi aggiornamenti annuali.

torna su

Art. 4 - Risorse per il funzionamento dell'Agenzia

1. Il Consiglio Comunale stanzia a favore dell'Agenzia un apposito fondo per l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, al fine di assicurarle i mezzi indispensabili all'espletamento dei compiti istituzionali di cui allo Statuto della Città e allo statuto suo proprio, evidenziati nel programma annuale di attività redatto dalla stessa. Esso ha consistenza variabile da un minimo dello 0,06% all'0,15% dei ricavi dell'ultimo esercizio, per i servizi erogati nel contesto urbano, determinati sulla base dei bilanci dell'esercizio precedente, di ognuno dei soggetti esercenti servizi sottoposti a vigilanza dell'Agenzia.

2. Entro il mese di agosto dell'anno precedente, l'Agenzia trasmette annualmente al Consiglio Comunale il programma di attività e il bilancio di previsione. Trasmette altresì, entro il successivo mese di maggio il rendiconto relativo alla gestione delle spese di funzionamento dell'anno precedente. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso di Capigruppo che rappresentino due terzi dei Consiglieri assegnati, approva i suddetti atti.

3. Entro quattro mesi dal suo insediamento, l'Agenzia adotta, previo parere vincolante della Conferenza dei Capigruppo consiliari, il regolamento interno ed il regolamento finanziario.

4. L'Amministrazione fornisce all'Agenzia le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Per obiettivi specifici e con contratto a tempo determinato, l'Agenzia potrà avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, nonché di altro personale.

ART. 5 - Contratti di servizio e convenzioni

L'amministrazione inserisce nelle convenzioni da stipularsi con i soggetti individuati quali concessionari di pubblici servizi, nonché in ogni contratto di servizio che ne derivi, specifica clausola in virtù della quale la controparte si obbliga a fornire all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino e contestualmente all'Amministrazione stessa, ogni documentazione e/o informazione che l'Agenzia ritenga necessaria per l'espletamento dei compiti che le sono imposti dall'art. 72 dello Statuto nonché dal precedente art. 4.

ART. 6 - Relazione ed assistenza al Consiglio Comunale

1. L'Agenzia riferisce al Consiglio Comunale o alle sue articolazioni ogni qualvolta lo richieda uno dei soggetti di cui al successivo comma e comunque una volta l'anno.
2. L'Agenzia in ogni momento deve assistere il Consiglio Comunale per l'acquisizione delle informazioni ed analisi necessarie allo svolgimento dei propri compiti. L'accesso alle informazioni in possesso dell'Agenzia si svolge secondo le previsioni dell'art. 70 del Regolamento del Consiglio Comunale. L'Agenzia si attiva su richiesta del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, del Presidente della Commissione Consiliare competente per materia o di almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comunale.