N. 410
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 dicembre 2024 (DEL 761/2024 e allegato) esecutiva dal 22 dicembre 2024
Articolo 1 - Premessa
Articolo 2 - Oggetto della disciplina e finalità
Articolo 3 - Incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi
Articolo 4 - Conflitti di interesse
Articolo 5 - Iscrizioni all'Albo
Articolo 6 - Attività di volontariato
e/o lavoro sportivo
Articolo 7 - Autorizzazione e comunicazione preventiva
Articolo 8 - Modalità di autorizzazione
Articolo 9 - Conferimento di incarichi a dipendenti
di altra Amministrazione e della Città di Torino
Articolo 10 - Limiti al rilascio dell'autorizzazione
Articolo 11 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione
rilasciata
Articolo 12 - Disposizioni speciali per lavoratori
assunti a tempo determinato già professionisti
Articolo 13 - Disposizioni speciali per lavoratori
e lavoratrici assunti a tempo indeterminato già professionisti
Articolo 14 - Anagrafe delle prestazioni
Articolo 15 - Violazione delle norme in materia
di incompatibilità: monitoraggio e sanzioni
Articolo 16 - Attività di controllo
Articolo 17 - Ambiti esclusi
Articolo 18 - Disposizioni transitorie
Articolo 19 - Disposizioni finali
1. L'incompatibilità fra prestazione lavorativa del/della dipendente pubblico/a e attività lavorativa concomitante deriva dal principio di esclusività sancito dalla Carta Costituzionale allo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, ovvero il perseguimento del pubblico interesse, anche in un'ottica di prevenzione e contrasto di situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziali e più in generale di fenomeni corruttivi.
2. È tuttavia possibile individuare alcune ipotesi in cui lo svolgimento di attività extraprofessionali da parte di pubblici dipendenti, pur non essendo un diritto alla luce del citato principio di esclusività, può essere consentito perché sostanzialmente inidoneo ad arrecare nocumento agli interessi tutelati dalle norme di divieto.
1. Il presente Regolamento, che si situa nel solco
tracciato dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in particolare all'articolo
53, nonché dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
e dal Codice di Comportamento della Città di Torino, è
rivolto ad ogni dipendente della Città a tempo indeterminato
e determinato, di comparto e dirigenza, anche in posizione di
comando, distacco, congedo, sospensione e aspettativa - salva
l'ipotesi dell'aspettativa concessa per avviare un'attività
d'impresa o professionale - al fine di disciplinare casi, modalità
e condizioni di espletamento degli incarichi e delle attività
extraistituzionali, compresi quelli non retribuiti.
Specifiche disposizioni trovano applicazione nel caso di prestazione
lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
2. Per incarichi e attività extraistituzionali si intendono le prestazioni lavorative non comprese nei compiti e doveri d'ufficio rese a favore di soggetti, persone fisiche e/o giuridiche private e/o pubbliche, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con la Città di Torino, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 53 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.
3. La disciplina recata dal presente Regolamento
risponde, pertanto, alle seguenti finalità:
a) definire criteri oggettivi e predeterminati,
idonei ed efficaci nell'ottica del contrasto alla mala amministrazione,
all'illegalità e alla corruzione;
b) garantire la trasparenza nello svolgimento
dell'attività amministrativa;
c) consentire l'esercizio da parte dei/delle
dipendenti interessati/e delle attività che costituiscono
espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti
dalla Costituzione;
d) assicurare l'esercizio datoriale del
potere di controllo sulle attività ultronee svolte dal
proprio personale anche al fine di prevenire situazioni di conflitto
di interessi anche solo potenziali.
1. I/Le dipendenti, di comparto e dirigenza, con
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50%,
fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti, non possono
essere autorizzati allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
aventi ad oggetto:
a) un'attività di tipo commerciale,
industriale o professionale, ai sensi dell'articolo 60 del DPR.
10 gennaio 1957, n. 3, ed in generale qualunque attività
retribuita che presenti i caratteri dell'abitualità e della
professionalità;
b) l'esercizio di attività artigianale,
di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore
diretto;
c) l'instaurazione di altri rapporti
di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato
o di altra Pubblica Amministrazione;
d) l'accettazione di cariche in società
con scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche in società,
aziende o enti per le quali la nomina sia riservata alla Pubblica
Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente
stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti
del Comune a cariche sociali;
e) la partecipazione a società
di capitali o di persone quando la titolarità di quote
societarie sia connessa a compiti di gestione per la realizzazione
dell'oggetto sociale;
f) rapporti di collaborazione, resa a
qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma nei confronti di privati
che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti
all'ufficio di appartenenza;
g) rapporti di collaborazione, resa a
qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, da parte di personale
tecnico e/o amministrativo, che presta servizio in uffici competenti
in merito alla gestione, coordinamento e realizzazione di tutte
le fasi inerenti i lavori/opere pubbliche, in favore di imprese
che abbiano in corso un appalto con la Città di Torino
e sino a quando non siano trascorsi tre anni dalla fine dei lavori
ivi previsti;
h) rapporti di collaborazione, resa a
qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, da parte di personale
tecnico e/o amministrativo che presta servizio in uffici preposti
alla realizzazione di opere pubbliche o in uffici preposti alla
pianificazione urbanistica o ad interventi edilizi, in favore
di soggetti privati e aventi per oggetto beni immobili ubicati
nel territorio della Città di Torino o riguardanti attività
o interventi da svolgersi in tale territorio, fatti salvi gli
incarichi di collaudo conferiti dalla Città a propri dipendenti.
2. Nei casi previsti dalle lettere f) e g), l'incompatibilità viene vagliata, dal dirigente o Direttore Generale, avuto riguardo al ruolo svolto o alla posizione rivestita dal/dalla dipendente nell'ultimo triennio, anche in relazione all'eventuale conflitto d'interesse rilevato attraverso apposite metodologie interne.
3. I/Le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% sono sottoposti, ai fini dello svolgimento di altra attività lavorativa, alle incompatibilità di cui al comma 1, lett. f), g), h).
4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58 bis, della L. n. 662/1996, che prevede per i/le dipendenti a tempo parziale, se autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, la possibilità di svolgere attività lavorativa, anche subordinata, presso altri Enti.
5. I suddetti divieti operano anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi al/alla dipendente, fatta salva l'ipotesi dell'aspettativa concessa per avviare un'attività d'impresa o professionale.
1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo
3, non possono essere conferiti né autorizzati incarichi
che hanno o possono avere connessioni con compiti, obblighi e
doveri d'ufficio del personale di comparto e dirigenza - compreso
il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore
al 50% - quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
quelli che:
a) vengono effettuati a favore di soggetti
privati nei confronti dei quali il/la dipendente o la Divisione
di assegnazione svolgono funzioni relative al rilascio di concessioni
o autorizzazioni comunali, nullaosta o atti di assenso comunque
denominati, anche in forma tacita;
b) generano o sono suscettibili di generare
conflitti di interessi o comunque situazioni di incompatibilità
o qualsiasi tipo di nocumento, in relazione alle funzioni svolte
dal/dalla dipendente, dalla Divisione di assegnazione o dall'Amministrazione
Comunale in genere;
c) vengono effettuati a favore di soggetti
nei confronti dei quali il/la dipendente o la Divisione di assegnazione
svolgono funzioni di controllo o vigilanza;
d) hanno ad oggetto il collaudo, la progettazione,
la direzione lavori, la partecipazione a commissioni di aggiudicazione
o altre prestazioni, anche professionali, in favore di privati
da svolgersi sul territorio della Città di Torino, salvi
i casi in cui la nomina sia di competenza dell'Amministrazione
Comunale;
e) avvengono a favore di soggetti che
sono fornitori di beni o servizi per la Civica Amministrazione,
con esclusione dei servizi pubblici resi da società partecipate
dalla Città di Torino, relativamente a quei/quelle dipendenti
che abbiano partecipato, a qualunque titolo, al procedimento amministrativo
di individuazione del fornitore;
f) consistono in incarichi presso Consigli
di Amministrazione di Cooperative Sociali che, pur non avendo
scopo di lucro, siano appaltatrici e/o fornitrici della Città
di Torino;
g) limitano l'organizzazione del lavoro
e la funzionalità dei servizi in quanto per l'impegno richiesto
non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti
di ufficio da parte del/della dipendente, in relazione alle esigenze
di servizio.
1. Fermo restando il divieto di esercitare l'attività professionale, è ammessa l'iscrizione ad Albi o Registri Professionali qualora specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano o qualora l'iscrizione stessa costituisca requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività di ufficio.
2. È consentita l'iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti.
1. Per quanto attiene all'attività di lavoro sportivo, ad eccezione del lavoro gratuito e delle forme di lavoro autonomo consentite in presenza dei requisiti elencati dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2021, come modificati dai D.Lgs. n. 163/2022 e n. 120/2023, restano le limitazioni e valutazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per quanto attiene all'attività
di lavoro sportivo, ad eccezione del lavoro gratuito e delle forme
di lavoro autonomo consentite in presenza dei requisiti elencati
dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2021, come modificati
dai D.Lgs. n. 163/2022 e n. 120/2023, restano le limitazioni e
valutazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e commi 2 e 3
del presente articolo.
3. Qualora l'attività rientri nell'ambito
del lavoro sportivo, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i.,
e preveda il versamento di un corrispettivo superiore all'importo
complessivo di euro 5.000 lordi annui, la stessa può essere
svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione, che la
rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Decorso tale termine infruttuosamente, nel silenzio l'autorizzazione
è da ritenersi in ogni caso accordata.
4. Per le attività di cui al comma che precede, ma per le quali è previsto il versamento di un corrispettivo inferiore alla soglia di euro 5.000 lordi annui, è sufficiente inviare una preventiva comunicazione all'Amministrazione da parte del/della lavoratore/lavoratrice interessato/a.
1. Il personale della Città di Torino può svolgere incarichi retribuiti extraistituzionali esclusivamente se conferiti o preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, verificata, secondo le modalità e alle condizioni definite dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
2. Ai/alle dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% non possono essere autorizzati incarichi retribuiti che oltrepassano i limiti della occasionalità e saltuarietà. Ciò nondimeno, possono essere autorizzati rapporti di collaborazione, anche a carattere continuativo, quando, per la natura e per le modalità di svolgimento della prestazione, nonché per l'esiguità del compenso, si escluda in assoluto il carattere dell'intensità, della professionalità e della prevalenza rispetto all'attività svolta in qualità di dipendente.
3. Ai fini dello svolgimento degli incarichi
sotto elencati non è richiesta, ai sensi dell'articolo
53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcuna autorizzazione
da parte della Civica Amministrazione. È comunque onere
del/della dipendente darne comunicazione preventiva al/alla proprio/a
Dirigente per la valutazione, sulla scorta della natura e dell'oggetto
dell'incarico, dell'eventuale pregiudizio per l'esercizio imparziale
delle funzioni attribuite al/alla dipendente, nonché per
conoscenza alla Divisione Personale. Gli incarichi di cui trattasi
sono:
a) di carattere artistico (pittura,
scultura, musica ecc
), che non si concretizzino in attività
di tipo professionale, o di carattere sportivo, di cui al precedente
articolo 6, commi 2 e 4, che comunque costituiscano manifestazione
della personalità e dei diritti di libertà del singolo;
b) attività rese a titolo
gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopi di lucro;
c) collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili;
d) utilizzazione economica
da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
e) partecipazione a convegni
e seminari nonché ad eventi ad essi assimilabili quali,
a titolo esemplificativo, conferenze, workshop, webinar, meeting,
congressi in qualità di relatore/relatrice, conferenziere/a
o figure simili;
f) incarichi per i quali è
corrisposto il solo rimborso delle spese documentate (restano
invece sottoposti ad autorizzazioni gli incarichi per i quali
il sistema di rimborso spese viene calcolato forfettariamente);
g) incarichi per lo svolgimento
dei quali il/la dipendente è posto/a in posizione di aspettativa,
di comando o di fuori ruolo;
h) incarichi conferiti da organizzazioni
sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa
non retribuita;
i) attività di formazione
diretta a dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché
di docenza e di ricerca scientifica.
4. L'Amministrazione, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali nonché ai fini della valutazione di cui ai precedenti commi, verifica anche l'insussistenza del conflitto di interessi potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, a tenore del quale "il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".
5. Il personale autorizzato allo svolgimento
di attività ultronea ha l'obbligo di:
a) svolgere l'attività
al di fuori dell'orario di lavoro;
b) non utilizzare, per lo svolgimento
dell'attività autorizzata, locali, mezzi o strutture della
Città;
c) non utilizzare le informazioni
acquisite per ragioni di ufficio, che non abbiano natura pubblica,
ai fini dello svolgimento di incarichi extraistituzionali.
1. L'autorizzazione allo svolgimento di attività ultronea deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico. In alternativa, può essere richiesta dal/dalla dipendente interessato/a.
2. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, dal/dalla Dirigente della struttura organizzativa di appartenenza per i/le dipendenti fino all'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione e dal rispettivo Direttore di Dipartimento per i dirigenti. Per i citati Direttori è competente ad autorizzare l'attività ultronea il Direttore Generale. Il Direttore Generale e il Segretario Generale sono autorizzati dal Sindaco. L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata.
3. Nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, al di fuori di quelle precluse, saranno valutate con maggior favore quelle attività che possano comportare una crescita professionale, culturale o scientifica del/della dipendente o che ne valorizzino opportunità personali che potrebbero avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni ordinarie da parte del/della dipendente stesso/a.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, s'intende accordata decorsi i termini previsti all'articolo 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; in ogni altro caso, e specificamente se l'incarico è da conferirsi da parte di soggetti privati, qualora la Civica Amministrazione non si pronunci nel termine predetto, si considera definitivamente negata.
1. La Città di Torino non può conferire incarico retribuito a dipendenti di altra Amministrazione senza avere acquisito preventiva autorizzazione dalla stessa o che l'interessato/a dimostri che a fronte della sua richiesta sia intervenuto un silenzio-assenso, secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. La Civica Amministrazione può conferire incarichi retribuiti ai/alle dipendenti della Città solo per lo svolgimento di prestazioni professionali non connesse a compiti di istituto che, pertanto, devono configurarsi come estranee ai doveri derivanti dal rapporto d'impiego e, comunque, non riconducibili, secondo il principio di equivalenza, alle mansioni ascritte alla categoria di appartenenza del/della dipendente.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti
con apposito provvedimento e soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo precedente, rilasciata dal/dalla Dirigente del Servizio
di appartenenza del/della dipendente incaricato/a.
Il provvedimento di conferimento dell'incarico, così come
l'autorizzazione, deve essere trasmesso alla Divisione Personale.
4. Nel caso in cui l'incarico di cui al comma 2 sia conferito da un Servizio ad un/una proprio/a dipendente è sufficiente trasmettere alla Divisione Personale il provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. La nomina di dipendenti della Città in commissioni di concorso nell'ambito di procedure bandite dalla Città medesima non necessita dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, trattandosi di attività rientrante nei compiti d'ufficio.
6. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del Regolamento per la nomina di collaudatori di LL.PP., n. 404 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 gennaio 2023 esecutiva dal 29 gennaio 2023, il personale individuato per il collaudo dovrà presentare la richiesta di cui all'articolo 8, del presente Regolamento. Resta fermo quanto stabilito all'articolo 7, ultimo comma.
7. Il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il/la funzionario/a responsabile del procedimento e il relativo provvedimento è nullo.
1. Non è autorizzabile nel corso della stesso anno solare, e pur in assenza di situazioni di incompatibilità generiche o specifiche, lo svolgimento di un incarico extraistituzionale, quando l'impegno derivante dallo stesso, cumulativamente con quelli ancora in corso eventualmente già conferiti nell'anno di riferimento, non sia temporaneo ed occasionale e possa influire negativamente sull'assolvimento delle funzioni assegnate al/alla dipendente.
2. L'eventuale rinnovo a scadenza dell'incarico autorizzato costituisce oggetto di nuova valutazione in ordine al requisito di saltuarietà/occasionalità e di tutti i presupposti previsti dalle norme vigenti in materia di incarichi extraistituzionali.
3. Per il personale del Comparto, l'ammontare complessivo annuo dei compensi derivanti dagli incarichi espletati dall'interessato/a, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, non può essere prevalente rispetto alla remunerazione prevista per l'impiego di dipendente comunale.
4. In relazione al solo Personale Dirigenziale, l'ammontare complessivo annuo dei compensi, derivanti dagli incarichi espletati dall'interessato/a non può superare il 25% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.
1. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito o autorizzato qualora risulti compromesso il buon andamento dell'attività amministrativa o sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o ancora qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.
2. Grava sull'interessato/a l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Città di Torino il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell'incarico.
3. L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali concessa ai sensi del precedente articolo 6 può essere temporaneamente sospesa per comprovate esigenze di servizio segnalate dal/dalla Dirigente sovraordinato, che richiedano la presenza dell'interessato/a in orario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.
1. Fermo restando quanto statuito nei precedenti articoli in tema di ordinario regime autorizzatorio, il/la dipendente assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno può mantenere attiva, alla luce della precarietà del rapporto di impiego, la partita I.V.A. di cui è titolare in quanto professionista.
2. Per tutta la durata del rapporto a termine è vietato svolgere l'attività professionale precedentemente esercitata, ovvero qualunque altra attività in modo professionale. Ciò nondimeno, durante il periodo di lavoro presso la Città di Torino il/la lavoratore/lavoratrice può essere autorizzato/a, ai fini del rispetto della vigente normativa in campo previdenziale e in materia di I.R.P.E.F. ed I.V.A., a ricevere il pagamento di corrispettivi da committenti per prestazioni rese in periodo antecedente alla stipula del rapporto di lavoro subordinato a termine, con conseguente emissione di fattura.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti il/la dipendente deve, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, sottoscrivere apposita dichiarazione in merito.
1. Fermo restando quanto statuito nei precedenti articoli in tema di ordinario regime autorizzatorio, al/alla dipendente assunto/a a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, già titolare di partita I.V.A. in quanto professionista, è vietata la prosecuzione, anche temporanea, della stessa attività professionale precedentemente esercitata, ovvero qualunque altra attività in modo professionale.
2. Il/la lavoratore/lavoratrice, previa istanza contenente l'elenco delle attività pregresse pendenti, può essere autorizzato/a al mantenimento della partita I.V.A., per il rispetto della vigente normativa in campo previdenziale e in materia di I.R.P.E.F. ed I.V.A., esclusivamente per ricevere il pagamento di corrispettivi da committenti per prestazioni lavorative professionali rese in periodo precedente alla stipula del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente emissione di regolare fattura.
3. A conclusione dei menzionati residuali adempimenti fiscali e previdenziali, e comunque entro 6 mesi dalla assunzione in servizio, la partita I.V.A. deve essere chiusa.
1. Tutte le procedure di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. connesse all'anagrafe delle prestazioni e agli obblighi di trasparenza fanno capo alla Divisione Personale.
2. Gli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica e nel termine di quindici giorni, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
3. È prevista altresì la pubblicazione, in apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Città di Torino e ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013, di un elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun/a dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
1. Ai sensi della normativa vigente, il personale che svolge altra attività lavorativa senza la prevista autorizzazione, una volta accertata l'incompatibilità o il conflitto d'interessi della stessa, viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 3/1957, pena la decadenza dall'impiego.
2. Lo svolgimento di attività che risultino incompatibili, o prive della preventiva autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento costituisce, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di cessazione della situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi di cui al comma 1, illecito disciplinare che deve essere accertato dal titolare dell'azione disciplinare.
3. Il personale che abbia svolto altra attività
lavorativa senza la prescritta autorizzazione, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma, è
tenuto, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., a versare il compenso ricevuto per le prestazioni illegittimamente
svolte nel conto dell'entrata di bilancio della Città di
Torino.
L'omissione del versamento del compenso da parte del/della dipendente,
indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità
erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
1. La Divisione Personale accerta l'osservanza delle disposizioni normative in tema di incompatibilità da parte del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, e in regime di tempo pieno o parziale.
2. Nell'effettuazione dell'attività di controllo la Divisione Personale garantisce la riservatezza dei dati, assicura il rispetto del principio del contraddittorio e garantisce oggettività ed imparzialità nel determinare i criteri per la selezione dei dipendenti da sottoporre ad accertamento.
3. Il controllo si estrinseca attraverso verifiche:
a) a campione;
b) sul/sulla singolo/a dipendente, anche
non ricompreso/a nel campione di cui alla lett. a), laddove vi
siano fondati elementi per presumere la violazione delle disposizioni
normative in materia di incompatibilità;
c) a seguito di segnalazioni pervenute
tramite l'istituto del cd. whistleblowing o da parte del Servizio
Ispettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il campione è individuato in misura non inferiore al 10% del personale autorizzato od oggetto di conferimento.
1. Non sono soggette alla disciplina del presente
Regolamento le attività extraistituzionali per le quali
la Legge esclude l'applicazione della disciplina recata dall'articolo
53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a titolo esemplificativo si riportano
le seguenti fattispecie:
a) svolgimento di funzioni elettive (ad
esempio: Parlamentare, Sindaco, Consigliere comunale ecc.);
b) assolvimento di un pubblico ufficio
(quale ad esempio la funzione di Giudice popolare o di membro
di un seggio elettorale).
1. Per gli incarichi extraistituzionali già autorizzati, qualora questi non dovessero rispettare le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, i/le dipendenti interessati entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento devono cessare dall'incarico extraistituzionale pena l'incorrere in responsabilità disciplinare, ai sensi del precedente articolo 15, comma 2, dandone opportuna comunicazione alla Divisione Personale.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni disciplinanti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo53 del D.lgs .n.165/2001, alla Legge 190/2012 e al D.lgs n.39/2013.
2. L'elenco degli incarichi autorizzati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente.
3. Il presente Regolamento costituisce applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Amministrazione.
4. Le disposizioni del presente regolamento entrano
in vigore dal giorno successivo all'approvazione del medesimo
per le richieste di nuovi incarichi e per gli eventuali rinnovi.