N. 408

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TECNICA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 aprile 2024 (DEL 260/2024 e allegato) esecutiva dal 11 maggio 2024, in vigore dal 28 ottobre 2024.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Servizio
Articolo 2 - Tipologia di intervento
Articolo 3 - Organizzazione del Servizio
Articolo 4 - Istituzione adesione volontaria del personale
Articolo 5 - Imprese di supporto
Articolo 6 - Personale del Servizio di reperibilità festivo/prefestivo
Articolo 7 - Doveri del personale in reperibilità
Articolo 8 - Durata e attivazione del turno
Articolo 9 - Equipaggiamento
Articolo 10 - Formazione
Articolo 11 - Compensi e riposi
Articolo 12 - Copertura assicurativa
Articolo 13 - Norma finale
Articolo 14 - Entrata in vigore


Articolo 1 - Oggetto e finalità del Servizio

1.   Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Servizio di reperibilità dei tecnici del Comune di Torino, in seguito anche denominato Ente o Città.

2.   Per reperibilità si intende l'obbligo del personale con qualifica tecnica, incluso nel turno di reperibilità, di essere prontamente rintracciati, al di fuori dal proprio orario di lavoro, disponibili a raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro/intervento per eseguire una prestazione lavorativa.

3.   Il Servizio di reperibilità costituisce una prestazione essenziale dell'Ente istituito per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare la pubblica incolumità.

4.   Non rientra nelle funzioni proprie del Servizio del presente Regolamento ogni attività a cui l'Ente possa adempiere normalmente mediante il ricorso alla programmazione dei Servizi nell'ambito dell'articolazione dell'orario di lavoro e che non rivesta i caratteri di indifferibilità ed urgenza.

Articolo 2 - Tipologie di intervento

1.   Il Servizio di reperibilità opera nell'espletamento degli interventi individuati dal Comune tra i servizi di propria competenza.

2.   Il Servizio è distinto in festivo/prefestivo e feriale ed è finalizzato ad assicurare, al di fuori del normale orario di funzionamento degli Uffici, l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica mediante interventi immediati e non rinviabili, nei limiti di un minuto pronto intervento, finalizzati al mantenimento della sicurezza, rinviando l'intervento definitivo al Servizio competente del Comune o da Soggetti esterni.

Articolo 3 - Organizzazione del Servizio

1.   Il Servizio di reperibilità festivo/prefestivo, è organizzato dalla Divisione a cui compete (attualmente Divisone Ispettorato Tecnico e Vigilanza):
a)   la designazione del personale tecnico interessato ad espletare i turni di reperibilità;
b)   la designazione delle imprese che devono supportare i tecnici nella risoluzione delle problematiche.
c)   fornire le modalità di espletamento del turno di reperibilità.

2.   Il Servizio di cui al comma 1 è espletato dal personale tecnico dell'Ente dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tenendo conto che:
a)   nell'organizzazione del Servizio deve essere assicurato il criterio della rotazione tra tutto il personale tecnico;
b)   sono esclusi dal Servizio coloro che, per giustificati motivi, non possono adempiervi pienamente, in quanto:
       i.    se abitanti fuori dall'area metropolitana di Torino e dalla cintura di Torino, non in grado di garantire un pronto intervento alle chiamate;
       ii.   esonerati da norme di legge e/o contrattuali o per motivi di salute;
c)   per il dipendente individuato ed inserito, con ordine di servizio, nel Servizio di reperibilità festivo/prefestivo, la prestazione si configura come obbligatoria.

3.   Il Servizio di reperibilità feriale settimanale, articolato come indicato all'articolo 8 del presente Regolamento, è espletato, di norma, a rotazione dal personale tecnico della Divisione competente (Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze E Sicurezza) e su proposta di questa è designato dalla Divisione di cui al comma 1.

Articolo 4 - Istituzione adesione volontaria del personale

1.   Il Servizio di reperibilità festivo/prefestivo è espletato dal personale indicato al comma 2 dell'articolo 3 attraverso il ricorso a personale tecnico dell'Amministrazione che abbia avanzato la volontaria adesione all'espletamento dei turni mediante la preventiva partecipazione ad un bando interno e nei limiti di cui al successivo comma 3.

2.   Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del Servizio festivo/prefestivo con personale indicato al comma 1, si provvederà alla copertura dei servizi scoperti attraverso il ricorso a tutto il personale tecnico dell'Amministrazione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3.   Il personale individuato ai sensi del comma 1, in sede di programmazione dei turni di reperibilità, non potrà essere di norma chiamato ad espletare il servizio più di 3 volte al mese, fatti salvi i casi di cui all'articolo 7, comma 1.

4.   L'elenco del personale di cui al comma 1 è aggiornato a cadenza di 18 mesi o in caso di specifica necessità.

5.   In caso di necessità il personale di cui al comma 1 potrà anche essere chiamato per reperibilità infrasettimanale esclusivamente per sopperire eventuali assenze del personale tecnico della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenza e Sicurezza, a cui ne è demandato il coordinamento ed è designato con le stesse modalità previste dall' articolo 3 comma 3, in tal caso il personale individuato non potrà essere di norma chiamato ad espletare il servizio più di 5 volte al mese in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Articolo 5 - Imprese di supporto

1.   Il Servizio di reperibilità festivo/prefestivo è supportato, nell'espletamento degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, a rotazione da Ditte aggiudicatarie di contratti di manutenzione dall'Ente.

2.   Per i fini di cui al comma 1, i Servizi/Divisioni Tecniche della Città prevedono nei capitolati speciali di appalto di manutenzione ordinaria del suolo/verde, di ponti e vie d'acqua ed edile l'obbligo per le Ditte aggiudicatarie di espletare il Servizio.

3.   Il Servizio di reperibilità settimanale è supportato:
a.   per gli interventi sul suolo pubblico da squadra aziendale del Settore Suolo e Parcheggi della Città;
b.   per tutti gli altri interventi da Ditta aggiudicataria delle opere di manutenzione della stessa Divisione, di cui all'articolo 3 comma 3, che mette a disposizione il personale tecnico.

Articolo 6 - Personale del Servizio di reperibilità festivo/prefestivo

1.   Il Servizio è espletato ricorrendo al reclutamento, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 ed articolo 4, di personale tecnico dipendente idoneo all'espletamento del servizio, purché in possesso della categoria e del profilo professionale richiesto.

2.   Il personale tecnico per ogni turno di Servizio è costituito da un capoturno con qualifica appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso di un titolo di studio corrispondente a Laurea Tecnica e da un assistente con qualifica tecnica appartenente all'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

3.   Il programma dei turni di Servizio di reperibilità è trasmesso al personale interessato ed al Dirigente del Servizio/Divisione di appartenenza con congruo anticipo.

4.   Al personale chiamato ad espletare il turno di servizio è fornita la dotazione necessaria come individuata all'articolo 8, da restituire a fine turno.

5.   I titolari di Elevata Qualificazione con qualifica tecnica sono anch'essi inseriti nella turnazione del Servizio e possono partecipare al bando di cui all'articolo 4.

Articolo 7 - Doveri del personale in reperibilità

1.   Il dipendente idoneo al servizio di reperibilità che non può svolgere il servizio per esigenze particolari, eccezionali e motivate può essere sostituito da altro dipendente disponibile.

2.   Lo svolgimento del turno comporta l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse dal proprio ufficio (esempio: elettorali).

3.   Il servizio di reperibilità ai fini del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'articolo 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro.

4.   Per tutto il periodo di reperibilità il lavoratore deve mettersi nella condizione di essere rintracciabile in qualsiasi momento (ricevere chiamate di servizio) fornendo tutti i recapiti telefonici del caso.

5.   I dipendenti posti in reperibilità dovranno:
a.   Tenere il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
b.   Rispondere prontamente alle chiamate;
c.   Adoperarsi al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile il luogo ove è stata riscontrata la criticità;
d.   Coordinare gli interventi con le imprese chiamate ad intervenire;
e.   Redigere apposito verbale sull'esito dell'intervento, su modulistica predisposta, da rimettere al Servizio di competenza che contenga:
      i.     Soggetto/autorità richiedente l'intervento;
      ii.    Data dell'intervento;
      iii.    Natura dell'intervento;
      iv.    Provvedimenti adottati;
      v.    Soggetti istituzionali e non, presenti;
      vi.   Ora e durata dell'intervento;
      vii.   Ogni altra informazione ritenuta utile al successivo intervento dei Servizi competenti.

6.   Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4, in caso di situazioni di pericolo o di emergenza, il personale nominato ad effettuare il turno di reperibilità è tenuto ad intervenire.

7.   Qualora le situazioni di pericolo o di emergenza non possano essere risolte con il solo intervento del personale in reperibilità, quest'ultimo provvederà a contattare i referenti tecnici necessari e/o le autorità ed altri Enti competenti.

8.   Il personale che svolge il Servizio ha l'onere di compilare a fine turno feriale, festivo e prefestivo, la relazione degli interventi effettuati e di consegnarla alla Divisione di cui all'articolo 3 comma 1 (entro le ore 9:00 del primo giorno lavorativo per i turni festivi/prefestivi, per i turni feriali entro le ore 9:00 del giorno di fine turno), che provvederà ad informare gli uffici competenti affinché, come da compiti istituzionali, eseguano gli interventi di eliminazione definitiva delle problematiche riscontrate.

Articolo 8 - Durata e attivazione del turno

1.   Il Servizio di reperibilità festiva comprende normalmente i seguenti orari:
a.   Dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 24:00 del sabato, primo turno;
b.   Dalle ore 0:00 della domenica alle ore 8:00 del lunedì, secondo turno.

2.   La pronta reperibilità è attivata anche durante la settimana, al termine degli orari ordinari di servizio degli Uffici e Servizi comunali, nello specifico: dal lunedì al giovedì dalle ore 16:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.

3.   Gli orari di reperibilità dei festivi infrasettimanali sono definiti di volta in volta e se si superano le 32 ore saranno suddivisi in due turni.

4.   Il personale posto in reperibilità è attivato ed entra in servizio con la chiamata del Comando di Polizia Locale a cui è preventivamente consegnata copia della programmazione dei turni del personale e delle ditte in servizio di reperibilità comprensiva dei numeri di telefono e di eventuale vademecum esplicativo.

Articolo 9 - Equipaggiamento

1.   Al fine di garantire il Servizio, nell'ambito e tenuto conto dell'intervento di reperibilità, i dipendenti sono dotati di eventuale tesserino di riconoscimento, di cellulare di servizio con caricabatteria, idonei DPI, in particolare mascherine chirurgiche, guanti in lattice, torcia, nastro segnalatore, impermeabile, eccetera.

2.   I tecnici in servizio saranno dotati, prima di ogni turno, di elenco di numeri telefonici di: Dirigenti, strutture di emergenza (VVF, CRI, Protezione civile, Polizia Locale, Iren, Smat, eccetera) e responsabili delle ditte.

3.   Per espletare il turno il dipendente dovrà utilizzare mezzi propri opportunamente autorizzati a fronte di assicurazione dedicata, a rimborso benzina o, in alternativa, verificare la disponibilità e la gestione di auto di servizio.

4.   I dipendenti individuati devono essere formati ed informati sull'espletamento del servizio, sui limiti di intervento, sui DPI necessari e relative questioni connesse al D.L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Formazione

1.   I nuovi assunti prima di essere avviati al servizio, dovranno essere sottoposti ad una adeguata formazione professionale ed istruiti sui compiti operativi, le modalità di condotta e le finalità del servizio, in modo da garantire l'idoneità operativa.

2.   Il personale già dipendente e individuato per il servizio dovrà essere sottoposto a rotazione ad aggiornamento della formazione professionale per il mantenimento delle peculiarità di cui al comma 1.

3.   La formazione sarà tenuta in presenza e/o in remoto anche attraverso video esplicativi e sarà aggiornata con cadenza di 18 mesi.

Articolo 11 - Compensi e riposi

1.   Il Servizio di reperibilità è compensato nella misura stabilita dall'articolo 24 del CCNL 21 maggio 2018 e s.m.i., nonché dalle misure contrattuali che verranno assunte nel tempo.

2.   Per le ore di reperibilità senza prestazione effettiva di lavoro spetta la corrispondente indennità di reperibilità prevista dal CCNL pro tempore vigente.

3.   Per le ore di effettiva prestazione di lavoro, al dipendente spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24 comma 6 del sopra richiamato CCNL ed il riposo compensativo, se il servizio viene effettuato nella giornata di riposo settimanale (normalmente la domenica).

4.   I dipendenti che, posti in servizio di reperibilità non risultassero rintracciabili e/o non intervenissero in caso di chiamata, oltre alla non corresponsione del compenso saranno soggetti alle sanzioni disciplinari contrattualmente previste.

5.   Il compenso di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di EQ.

6.   L'adesione volontaria all'elenco previsto dall'articolo 4 del suddetto regolamento potrà essere valutata ai fini del riconoscimento dei premi correlati alla performance/premio di risultato per le EQ.

Articolo 12 - Copertura assicurativa

1.   Ai dipendenti posti in turno di reperibilità è assicurata la copertura INAIL, dall'inizio e per tutta la durata del proprio turno di reperibilità.

2.   La copertura assicurativa dei dipendenti è garantita dal momento dell'attivazione dell'intervento e per tutta la durata dello stesso.

Articolo 13 - Norma finale

1.   Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni contrattuali.

2.   Fino a quando non sarà pubblicato il bando e conclusa la definizione delle adesione volontaria di cui all'articolo 4 e/o nel caso di adesioni non sufficienti per la copertura dei servizi di reperibilità prefestiva e festiva si procede ai sensi dell'articolo 3 e l'articolo 4 si applica solo per il numero di volontari che hanno aderito al bando, che saranno inseriti prioritariamente nella programmazione secondo il criterio della rotazione e dei limiti indicati al comma 3 dello stesso articolo 4.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento è efficace trascorsi 180 giorni dalla data della sua adozione.

2.   Dalla data dell'adozione del presente regolamento si potrà dare attuazione all'articolo 10 e si procederà con il bando di cui all'articolo 4 comma 1.

3.   Il presente regolamento sarà oggetto di verifica ed eventuale revisione entro 18 mesi dall'adozione.