N. 402
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 dicembre 2021 (DEL 1237/2021) esecutiva dall'8 gennaio 2022.
Articolo 1 - Oggetto e finalita'
Articolo 2 - Costituzione del Fondo
Articolo 3 - Destinazione del Fondo
Articolo 4 - Criteri di riparto del Fondo destinato
ad incentivi del personale
Articolo 5 - Criteri di riparto del Fondo destinato
al potenziamento della formazione e delle risorse strumentali
Articolo 6 - Condizioni di applicabilita'
Articolo 7 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 9, comma 3, del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie (n. 267), al fine di potenziare le risorse strumentali ed eventualmente formative degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di indicare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi generali finalizzati al recupero evasione ed elusione, ivi comprese le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento erariale previsto dalla Legge 248/2005 s.m.i..
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto della gestione approvato e precisamente il 5% delle entrate riscosse nell'anno solare in conto competenza ed in conto residui relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione, concordati, nonché conseguenti ad atti di riscossione coattiva riferiti all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa Rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica e dell'anno di registrazione contabile e dal soggetto.
3. Le somme di cui al precedente comma 2. rappresentano l'ammontare complessivo delle riscossioni conseguenti all'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività è realizzata, e coincidono con il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta acquisito con la riscossione spontanea dell'IMU (autoliquidazione) e della TARI (liste di carico riscosso in via bonaria). Tali somme costituiscono il "maggior gettito accertato e riscosso" cui fanno riferimento l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l'articolo 9, comma 3, del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie (n. 267).
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
1. Il 90 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, calcolato ai sensi dell'articolo 2, sono destinate a remunerare il personale dipendente in servizio attivo degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche incaricato di Posizione Organizzativa e/o di qualifica dirigenziale, così come indicato al precedente articolo 1, secondo modalità e criteri che verranno previsti in sede di contrattazione integrativa.
2. Il restante 10 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, privilegiando concretamente gli uffici dediti al recupero evasione di tributi e canoni comunali, sulla base delle scelte condivise con l'Organismo paritetico per l'Innovazione, di cui all'articolo 6 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.
3. Eventuali quote dei Fondi di cui ai commi precedenti,
non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano
economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere
riportate al successivo esercizio.
1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto di quelle necessarie al potenziamento delle risorse strumentali ed eventualmente formative, sono ripartite tra tutto il personale impegnato direttamente nel raggiungimento degli obiettivi dei Servizi preposti e alla gestione e al recupero evasione delle Entrate, al fine di premiare e valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, privilegiando concretamente gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi e canoni comunali, nonché la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali (in attuazione dell'accordo stipulato con l'Agenzia delle Entrate - Protocollo d'Intesa del 14 settembre 2015 e dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino/Territorio del 15 giugno 2017).
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione, ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente saranno quantificate sulla base di criteri predefiniti - contenuti in uno specifico accordo sindacale - che tengano conto delle responsabilità connesse alle specifiche attività assegnate, con riferimento a quelle effettivamente assunte, all'apporto dato nei vari processi di recupero evasione ed al rispetto dei tempi dettati dalla normativa tributaria ed alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate all'incentivo del personale, sono destinate all'aggiornamento tecnologico, alle attività volte a migliorare la fruibilità e l'ampliamento delle banche dati e al miglioramento dei servizi al cittadino.
2. Tale fondo può essere utilizzato per:
- l'acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- l'implementazione delle banche dati
integrate per il controllo e il miglioramento della capacità
di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie
e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'acquisizione di strumentazioni o servizi
funzionali a migliorare il dialogo con i contribuenti;
- la promozione di piani specifici di
formazione del personale al fine di migliorare le performance
operative.
1. Per poter applicare il presente regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o prorogati con Decreto del Ministro dell'Interno (ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del TUEL) o con legge.
1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le attività poste in essere nel corso del 2021 dal personale avente diritto all'incentivo restano comunque valide ai fini della maturazione dell'incentivo stesso disciplinato dal presente regolamento, in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.