N. 380
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 18 giugno 2018 (mecc. 2018
01343/016 e allegato)
esecutiva dal 2 luglio 2018.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25
settembre 2023 (DEL
576/2023 e allegato)
esecutiva dal 8 ottobre 2023.
Articolo 1 - Oggetto e definizioni
Articolo 2 - Disposizioni Generali
Articolo 3 - Punto vendita esclusivo
Articolo 4 - Punto vendita esclusivo collocato su area pubblica
Articolo 5 - Punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici su area privata
Articolo 6 - Punto vendita non soggetto a S.C.I.A. - Casi particolari comportanti obblighi di comunicazione
Articolo 7 - Punto vendita Non-Esclusivo
Articolo 8 - Ampliamento
Articolo 9 - Subingresso
Articolo 10 - Orari di apertura dei punti vendita
Articolo 11 - Sospensione dell'attività
Articolo 12 - Decadenza
Articolo 13 - Parità di trattamento e modalità di vendita
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Diritti di istruttoria
Articolo 16 - Attività consultiva
Articolo 17 - Norme finali
1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività dei punti vendita di quotidiani e periodici e ne disciplina procedure e criteri per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e il subingresso.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) PUNTO VENDITA: un esercizio di vendita di
quotidiani e periodici in sede fissa, ubicato all'interno di un
locale su area privata o all'interno di un chiosco su area pubblica;
b) PUNTO VENDITA ESCLUSIVO: un esercizio di vendita
che commercializza esclusivamente quotidiani e periodici;
c) PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO: un esercizio
di vendita che, in aggiunta ad altre merci, può vendere
quotidiani o periodici come previsto dal Decreto Legislativo 170/2001,
articolo 2;
d) STRILLONAGGIO: attività di vendita
di quotidiani svolta dagli editori, distributori e rivenditori
su suolo pubblico.
1. L'esercente l'attività di vendita di quotidiani e/o periodici deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e nei suoi confronti non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Leggi antimafia".
2. L'esercizio dell'attività deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, delle norme igienico-sanitarie, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali sede dell'attività.
1. L'apertura di attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
2. L'esercizio dovrà essere attivato entro mesi sei dalla presentazione della S.C.I.A. salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine.
3. E' consentito trasferire la sede di un punto vendita esclusivo già autorizzato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 comma 1.
1. L'apertura e il trasferimento di un punto vendita esclusivo collocato su area pubblica è soggetta a valutazione dell'amministrazione sull'opportunità di concedere l'occupazione del suolo in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di decoro urbano. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico sarà assoggettata alle norme del Regolamento Comunale in materia vigente e alle procedure previste dal competente Servizio.
2. Nel punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è consentita la vendita di prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, bevande analcoliche pre-confezionate e simili, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'articolo 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.
3. Nel punto vendita è inoltre ammessa la vendita di tutti i prodotti alimentari, in modo non prevalente sino all'utilizzo di un massimo del 49% della superficie di vendita, purché il titolare sia in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010 e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di settore.
4. E' data, inoltre, facoltà al titolare di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici di effettuare la vendita, in modo non prevalente sino all'utilizzo di un massimo del 49% della superficie di vendita, di ogni genere di prodotti non alimentari con esclusione di quelli per i quali vige espresso divieto di vendita su area pubblica, di fornire servizi quali punto di consegna per pacchi o raccomandate inviate tramite posta, di pubblicizzare prodotti e esporre materiale pubblicitario nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento Comunale per le Iniziative Pubblicitarie.
5. In caso di vendita sia di prodotti alimentari che di prodotti non alimentari, la superficie complessiva massima utilizzata non deve superare il 49% della superficie totale di vendita.
6. Non sono ammesse le attività di
somministrazione e di coworking.
1. Nell'ambito dello stesso locale su area privata (negozio) è ammesso l'esercizio congiunto dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici con l'attività di vendita di altri prodotti (coworking) o con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di coesistenza dell'attività di vendita di quotidiani e periodici con la somministrazione di alimenti e bevande, le due attività devono essere intestate allo stesso soggetto giuridico.
2. La coesistenza delle attività deve rispettare le disposizioni di polizia urbana, igienico-sanitarie, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali da utilizzare.
3. E' data facoltà ai titolari di rivendite di quotidiani e periodici, di porre in vendita prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, bevande analcoliche pre-confezionate e simili, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'articolo 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la vendita di prodotti alimentari/non alimentari abbinata all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva S.C.I.A. di apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Inoltre, è ammessa la facoltà di fornire servizi quali punto di consegna di pacchi o raccomandate inviate tramite posta, di pubblicizzare prodotti ed esporre materiale pubblicitario nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento Comunale per le Iniziative Pubblicitarie.
1. Non necessitano della presentazione di S.C.I.A.
né di altra forma di comunicazione le attività elencate
all'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 ovvero:
a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese,
comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti
pubblicazioni specializzate;
b) vendita ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a
scopo si propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) vendita nelle sedi delle società editrici
e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) vendita di pubblicazioni specializzate non
distribuite nelle edicole;
e) consegna porta a porta e vendita ambulante
da parte degli editori, dei distributori ed edicolanti;
f) vendita in alberghi e pensioni quando essa
costituisca un servizio ai clienti.
2. L'attività di vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture è soggetta alla presentazione di comunicazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i..
3. La vendita effettuata su spazi pubblici da incaricati dell'editore, cosiddetti "strilloni" deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e senza l'utilizzo di banchi, sedie, teli o altre strutture.
1. L'apertura di attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
2. Le tipologie di esercizi commerciali nei
quali è ammesso l'esercizio di punto vendita Non-Esclusivo
di quotidiani e/o periodici, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto
Legislativo 170/2001 sono le seguenti:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali:
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree
di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro quali
ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo
4, comma 1 lettere e), f) e g), del Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari
a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla
vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione
di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste
di identica specializzazione.
3. E' data facoltà al titolare di attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici, di porre in vendita prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, bevande analcoliche pre-confezionate e simili, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'articolo 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.
4. L'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici e l'attività di vendita principale devono essere intestate allo stesso soggetto giuridico; la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale comporta l'automatica cessazione, annullamento, decadenza, ovvero revoca, dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani o periodici.
5. L'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'attività di vendita principale.
6. Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici è consentito solo contestualmente al subentro nell'attività principale cui è legata l'attività della rivendita non esclusiva.
1. L'ampliamento fino a 250 metri quadrati della superficie del punto vendita, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 114/1998 così come modificato dal D.Lgs. 59/2010, è soggetto a S.C.I.A.. L'ampliamento di superficie superiore a tale limite è soggetto ad autorizzazione.
2. L'ampliamento della superficie del punto vendita ubicato in chiosco esistente su suolo pubblico è subordinato all'ottenimento del necessario titolo abilitativo edilizio nonché della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. L'ampliamento è comunque soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana e di ogni altra disposizione vigente in materia.
1. Il subentrante nella gestione o nella proprietà di un'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici ha diritto a continuare l'attività del dante causa a condizione che presenti la S.C.I.A. di subingresso prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 114/1998, che sia in possesso dei requisiti soggettivi cui è subordinato l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 71 Decreto Legislativo 59/2010 e che vi sia stato l'effettivo trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda esercente l'attività.
1. L'esercente del punto vendita esclusivo deve rendere noto ai consumatori gli orari di apertura, mediante affissione di cartello ben visibile all'esterno della rivendita.
2. Il punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici osserva l'orario di apertura dell'attività principale.
1. L'attività del punto vendita di quotidiani e/o periodici può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi sei.
2. Il titolare del titolo abilitativo per la vendita di quotidiani e/o periodici che intenda sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore a mesi uno, deve darne preventiva comunicazione al Comune con puntuale indicazione del periodo di chiusura.
3. In presenza di gravi e documentati motivi non imputabili all'interessato, potrà essere richiesta una sola volta la proroga della sospensione dell'attività per un ulteriore periodo di durata massima di mesi sei.
4. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dovrà essere presentata comunicazione con la data di ripresa della stessa.
1. Il titolo abilitativo per la vendita di quotidiani
e/o periodici è soggetto a decadenza nei seguenti casi:
a) mancata attivazione del punto vendita entro
i termini previsti dall'articolo 3 comma
2 del presente Regolamento;
b) sospensione dell'attività per un periodo
superiore a mesi sei senza preventiva richiesta e concessione
di proroga;
c) perdita dei requisiti di cui all'articolo
71 del Decreto Legislativo 59/2010 da parte del titolare.
1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica
è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana
e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni
in relazione al punto di vendita, esclusivo e non esclusivo, che
effettua la rivendita;
b) il punto vendita, esclusivo e non esclusivo,
deve prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste
in vendita;
c) è comunque vietata l'esposizione al
pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 170/2001 e s.m.i..
1. L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici in assenza di titolo abilitativo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i..
1. I procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento, il subingresso ed ogni altra comunicazione/S.C.I.A. prevista dalla normativa vigente in relazione alle attività oggetto del presente Regolamento, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive e al pagamento dei diritti di istruttoria stabiliti in base all'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive n. 326, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 giugno 2008 (mecc. 2008 01094/016) e adeguato con successivi atti deliberativi.
1. Si prevede, per esaminare eventuali problematiche relative all'applicazione della normativa vigente in materia, l'istituzione di un tavolo di confronto che veda la partecipazione delle Associazioni di categoria.
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 febbraio 2010 (mecc. 2009 07357/016) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2016 (mecc. 2016 00756/016).