N. 326

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 giugno 2008 (mecc. 2008 01094/016) esecutiva dal 23 giugno 2008.

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INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo  1 - Oggetto
Articolo  2 - Definizioni
Articolo  3 - Ambito di applicazione
Articolo  4 - Attribuzioni del Responsabile dell'unità organizzativa Sportello Unico per le Attività Produttive
Articolo  5 - Attribuzioni del responsabile del procedimento
Articolo  6 - Rapporti con gli Enti esterni e con i Settori comunali
Articolo  7 - Attività di informazione alle imprese
Articolo  8 - Formazione e aggiornamento

CAPO II - PROCEDIMENTI

Articolo   9 - Disposizioni generali sui procedimenti
Articolo 10 - Attività istruttoria
Articolo 11 - Procedimenti non soggetti alle disposizioni dello sportello unico
Articolo 12 - Diritti di istruttoria
Articolo 13 - Rinvio alle norme generali
Articolo 14 - Disposizioni finali


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1.     Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Torino, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive, eseguendo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

Articolo 2 - Definizioni

1.     Ai fini del presente regolamento:
-     per SUAP s'intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
-     per responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive s'intende il dirigente responsabile dell'unità organizzativa individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;
-     per responsabile del procedimento s'intende il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento finale;
-     per provvedimento unico s'intende il provvedimento conclusivo del procedimento che costituisce il titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto dall'interessato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1.     Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è competente per i procedimenti amministrativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione di impianti produttivi destinati ad attività nel settore artigianale, industriale, commerciale, turistico-ricettivo, impianti radioelettrici e servizi connessi, delle attività agricole, dei pubblici esercizi e degli acconciatori, estetisti, nonché per eseguire opere interne ai fabbricati adibiti ad uso delle suddette imprese.

Articolo 4 - Attribuzioni del Responsabile dell'unità organizzativa Sportello Unico per le Attività Produttive

1.     Il Dirigente preposto allo Sportello Unico è responsabile dell'attività amministrativa della struttura, della gestione e dei relativi risultati, ed in particolare risponde nei confronti degli organi di direzione politica:
-     del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
-     dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto della adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
-     della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
-     della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
-     del buon andamento e dell'economicità della gestione.

2.     Al Dirigente compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi politici dell'ente.

3.     Il dirigente individua, per ogni procedura di competenza dello sportello unico, un responsabile del procedimento nel rispetto delle disposizioni della legge quadro sul procedimento amministrativo, coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure e indice espressamente le conferenze di servizi.

4.     Il Dirigente deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi:
-     massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
-     preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
-     rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
-     divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
-     standardizzazione della modulistica e delle procedure;
-     costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

5.     Il responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.

Articolo 5 - Attribuzioni del responsabile del procedimento

1.     Fermo restando la responsabilità per l'attività di rispettiva competenza dei soggetti referenti in altri uffici comunali o presso altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento conclusivo, il responsabile del procedimento segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, in particolare:
-     coordina gli atti istruttori ed i pareri tecnici delle altre amministrazioni e degli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, i singoli referenti dei procedimenti coinvolti;
-     sollecita gli uffici le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
-     cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni di volta in volta interessate;
-     predispone il provvedimento conclusivo e, ove delegato, lo adotta;
-     cura che siano effettuate le comunicazioni di avvio del procedimento ai soggetti interessati;
-     cura le richieste di accesso ai documenti.

Articolo 6 - Rapporti con gli Enti esterni e con i Settori comunali

1.     Al fine di semplificare le procedure amministrative e ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti il comune favorisce la definizione di protocolli d'intesa con gli enti esterni normalmente competenti per i sub procedimenti e con altri comuni.

2.     I settori comunali coinvolti nel procedimento definiscono apposite procedure interne che permettano effettuare l'attività istruttoria di competenza nel rispetto dei termini previsti dalla normativa nazionale e del presente regolamento.

Articolo 7 - Attività di informazione alle imprese

1.     Nell'ambito delle funzioni amministrative di competenza, lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere:
-     informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
-     promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
Le funzioni di informazione e promozione possono essere svolte anche con apposite pubblicazioni la cui diffusione può essere effettuata tramite le pagine web della Città e direttamente via e-mail agli imprenditori che espressamente accettano tale forma di informazione.

2.     Il servizio di informazione alle imprese verte anche sulle forma di agevolazioni finanziarie e tributarie previste da disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali o locali; a tal fine deve essere curata una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.

3.     Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni di categoria, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

4.     Per il servizio di informazioni l'ufficio organizza appuntamenti su prenotazione.

5.     L'accesso alle informazioni pubbliche è garantita a chiunque vi abbia interesse nel rispetto della normativa sull'accesso ai documenti.

Articolo 8 - Formazione e aggiornamento

1.     Per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa deve essere favorita e valorizzata la crescita professionale delle risorse umane assegnate allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.

CAPO II - PROCEDIMENTI

Articolo 9 - Disposizioni generali sui procedimenti

1.     I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato (ai sensi del capo II - articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440) o del procedimento mediante autocertificazione (ai sensi del capo III - articoli 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, dalla legge sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e dalle correlative disposizioni attuative, nonché dalle specifiche normative di settore che disciplinano determinati procedimenti.

Articolo 10 - Attività istruttoria

1.     I procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono attivati da parte dell'interessato con la presentazione di un'unica domanda predisposta sull'apposita modulistica, resa disponibile anche sul sito internet del Comune, comprensiva di tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista, in quanto necessaria per l'attivazione dei relativi sub procedimenti presso gli altri uffici comunali e gli Enti esterni coinvolti.

2.     All'atto della presentazione della pratica l'ufficio effettua entro il terzo giorno lavorativo successivo un controllo inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate. In caso di palese e grave carenza di documentazione, l'ufficio respinge immediatamente l'istanza, segnalando al richiedente le carenze riscontrate. In caso di esito positivo l'ufficio protocolla la pratica ed invia copia dell'istanza corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici competenti per la relativa istruttoria.
Dalla data di protocollazione decorre il termine per la conclusione del procedimento che, deve essere comunicato al richiedente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3.     Delle istanze/denunce relative all'insediamento di medie o grandi strutture di vendita, distributori di carburanti e antenne elettromagnetiche, è data informazione pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio. Da tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che dovrà essere comunicato dall'ufficio al richiedente. Con deliberazione di giunta possono essere definiti altri insediamenti delle cui procedure è necessario dare informazione mediante pubblicazione all'albo pretorio.

4.     Gli uffici competenti per l'istruttoria, qualora riscontrino una carenza nella documentazione non rilevata nella fase di accettazione, la segnalano allo Sportello Unico che provvede a richiedere specifica integrazione:
-     entro 3 giorni nel caso di procedimento semplificato;
-     entro i termini di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, capo III, per i procedimenti autocertificati.

5.     I termini del procedimento sono sospesi sino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta e, qualora non venga presentata nei termini previsti, la domanda\denuncia è respinta. La valutazione sulla completezza della documentazione è effettuata dall'ufficio che deve effettuare la corrispettiva attività istruttoria. Qualora la documentazione prodotta sia incompleta o non sufficiente per effettuare le valutazioni istruttorie necessarie alla definizione del procedimento, i termini continuano ad essere sospesi.

6.     Quando l'istruttoria comprende l'acquisizione di autocertificazioni prodotte dall'interessato o da altri soggetti in sua vece, gli uffici competenti di ciascun Ente, Direzione, Settore, Servizio o unità organizzativa provvedono ad effettuare i controlli necessari sulle autocertificazioni nelle rispettive materie, secondo criteri e modalità prefissati. La falsità delle stesse, oltre a comportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 articolo 75.

7.     I controlli sulla veridicità delle suddette autocertificazioni può essere effettuato anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

Articolo 11 - Procedimenti non soggetti alle disposizioni dello sportello unico

1.     Salvo diversa disposizione normativa, non sono soggette alle disposizioni dello sportello unico le procedure relative all'insediamento di esercizi commerciali o di servizio per la cui attivazione è necessario presentare una comunicazione o una denuncia di inizio attività che non sottendono l'attivazione di sub procedimenti connessi e funzionali all'attivazione dell'esercizio.

Articolo 12 - Diritti di istruttoria

1.     Per i procedimenti attivati allo sportello unico, gli interessati devono corrispondere le spese per i diritti di istruttoria richiesti da altri enti statali, regionali, provinciali, coinvolti nel procedimento nella misura stabilita dagli stessi.

2.     Fatto salvo quanto previsto al comma 1 e quanto previsto per i diritti di istruttoria relativi ai sub procedimenti di competenza di altri settori o servizi del Comune, per le pratiche presentate allo sportello unico sono dovuti i seguenti diritti di istruttoria:
-     attivazione di medie strutture di vendita o pareri preventivi scritti: Euro 100,00;
-     attivazione di grandi strutture di vendita o pareri preventivi scritti: Euro 150,00;
-     attivazione di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande: Euro 40,00;
-     attivazione di esercizi di acconciatore e/o estetista diritti di istruttoria: Euro 40,00;
-     attivazione e/o installazione di ripetitori - antenne elettromagnetiche: sono dovuti i diritti di istruttoria nella misura definita dagli atti normativi della regione a partire dalla data di entrata in vigore degli stessi;
-     attivazione, trasferimenti, modifiche di impianti di carburante diritti di istruttoria: Euro 150,00;
-     altri procedimenti amministrativi attribuiti dalla legge o da altre fonti normative alla competenza dello sportello unico: Euro 20,00.

3.     Con deliberazione della Giunta Comunale i diritti di istruttoria di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), f) e g) possono essere modificati in seguito all'aumento dei costi di gestione dovuti alla variazione dell'attività amministrativa svolta dagli uffici o delle risorse tecniche impiegate.

Articolo 13 - Rinvio alle norme generali

1.     Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1.     Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il provvedimento di organizzazione dello sportello unico per le attività produttive approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 1999 (mecc. 9903292/64) esecutiva dal 1° giugno 1999.