N. 376

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO ASSUNZIONI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 gennaio 2016 (mecc. 2016 00144/004) esecutiva dal 4 febbraio 2016.
Modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 30 dicembre 2016 (mecc. 2016 06767/004) esecutiva dal 15 gennaio 2017, 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03060/004) esecutiva dal 9 agosto 2018 e 24 maggio 2024 (DEL 297/2024 e allegato) esecutiva dal 1 giugno 2024 e 18 febbraio 2025 (DEL 71/2025, Allegato 1 e Allegato 2) IE, esecutiva dal 1 marzo 2025.

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INDICE

CAPO I - ASSUNZIONI PER CONCORSO O SELEZIONE
TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Accesso dall'esterno
Articolo 2 - Riserve di posti nei concorsi
Articolo 3 - Sistema di classificazione del personale
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
Articolo 5 - Articolazione delle prove dei concorsi pubblici
Articolo 6 - Preselezione
Articolo 7 - Concorso per soli titoli o titoli ed esami
Articolo 8 - Tempi di espletamento delle procedure concorsuali
Articolo 9 - Corso - concorso
Articolo 10 - Assunzioni a tempo determinato
Articolo 11 - Contratti di formazione lavoro
Articolo 12 - Accesso alla categoria dirigenziale unica
Articolo 13 - Progressioni di carriera

TITOLO II - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMMISSIONI GIUDICATRICI - SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
Articolo 14 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Articolo 15 - Nomina della Segreteria della Commissione giudicatrice
Articolo 16 - Nomina e composizione Commissioni giudicatrici
Articolo 17 - Adempimenti della Segreteria delle Commissioni giudicatrici
Articolo 18 - Adempimenti della Commissione
Articolo 19 - Compensi

TITOLO III - INDIZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Articolo 20 - Bando di concorso: indizione, contenuti e pubblicazione
Articolo 21 - Riapertura dei termini, modifica, integrazione e revoca del bando
Articolo 22 - Domanda di partecipazione
Articolo 23 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Articolo 24 - Ammissione candidati - Esclusione - Soccorso istruttorio


TITOLO IV - PROVE D'ESAME E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Articolo 25 - Disposizioni generali
Articolo 26 - Comunicazione del calendario delle prove ai candidati
Articolo 27 - Predisposizione della prova preselettiva e della prova scritta
Articolo 28 - Svolgimento della preselezione o della prova scritta
Articolo 29 - Svolgimento della prova pratica o di resistenza fisica
Articolo 30 - Accertamento delle competenze trasversali
Articolo 31 - Correzione degli elaborati e valutazione dei concorrenti
Articolo 32 - Svolgimento della prova orale
Articolo 33 - Redazione della graduatoria finale

TITOLO V - UTILIZZO DI GRADUATORIE DI E DA PARTE DI ALTRI ENTI
Articolo 34 - Concorsi unici
Articolo 35 - Utilizzo di graduatori
Articolo 36 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

CAPO II - ASSUNZIONI PER MOBILITA' VOLONTARIA
Articolo 37 - Avviso di mobilità
Articolo 38 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento
Articolo 39 - Avviso di mobilità: approvazione e pubblicazione
Articolo 40 - Domande di partecipazione
Articolo 41 - Ammissione ed esclusione dei candidati
Articolo 42 - Nomina e composizione della Commissione giudicatrice
Articolo 43 - Svolgimento della selezione: accertamento delle competenze
Articolo 44 - Elenco degli idonei
Articolo 45 - Mobilità verso altre Amministrazioni


ALLEGATO 1
Disciplina delle progressioni tra le aree
articolo 15 del c.c.n.l. 2019-2021


ALLEGATO 2
Disciplina delle progressioni
articolo 13 del c.c.n.l. 2019-202



CAPO I - ASSUNZIONI PER CONCORSO O SELEZIONE

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Accesso dall'esterno

1.   Il presente regolamento disciplina le norme generali di accesso all'impiego nella Città di Torino, le relative modalità procedurali in conformità all'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto dei principi del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, delle prescrizioni del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del relativo "Catalogo dei Rischi" allegati al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e tenuto conto delle peculiari caratteristiche strutturali ed organizzative della Città di Torino.

2.   L'assunzione dall'esterno del personale, nel rispetto del Piano Assunzioni annuale e dei vincoli di bilancio, avviene tramite:
a)   concorso pubblico: procedura disciplinata dal D.P.R 487/94 o altre disposizioni normative che si conclude con la redazione di una graduatoria di idonei di durata prevista per legge;
b)   corso - concorso: selezione volta all'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione dei candidati per l'acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie a ricoprire il profilo professionale messo a concorso;
c)   procedura selettiva: procedura semplificata per la selezione di personale disciplinata da apposito bando che si conclude con la redazione di un elenco di idonei valido esclusivamente per la copertura dei posti per cui è stato formato.

3.   La Città adotta, nel selezionare il personale, una delle seguenti procedure:
a)   concorso per esami, concorso per titoli ed esami, corso - concorso;
b)   selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego, esclusivamente per le aree ove sia previsto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché selezione per chiamata numerica o nominativa degli iscritti nelle apposite liste tenute dal Centro per l'impiego formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 o di cui all'articolo 1 della Legge 407/1998;
c)   avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 165/01;
d)   selezione per assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 T.U.E.L., che avviene, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della Dirigenza della Città di Torino, garantendo la valutazione comparativa delle candidature nel rispetto della normativa vigente.

4.   I concorsi pubblici e le procedure selettive devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la massima partecipazione, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni della Città per individuare le competenze più qualificate in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire, l'imparzialità e la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, la celerità e la semplificazione amministrativa. Nella formulazione ed attuazione del presente Regolamento è perseguito l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini.

5.   L'assunzione può inoltre avvenire mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti pubblici in seguito a concorsi pubblici indetti per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire
.

Articolo 2 - Riserve di posti

1.   La riserva di posti nei concorsi pubblici rappresenta la percentuale di posti, definita per legge, destinata specificamente a determinate categorie di idonei.

2.   Le categorie di aventi diritto per legge alla riserva di posti sono indicate dal bando di concorso nel rispetto delle norme vigenti alla data di indizione dello stesso.

3.   Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze della Città, i bandi di concorso, possono prevedere in favore del personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti nei limiti stabiliti dalla legge.

4.   Il numero totale dei posti riservati non può comunque superare il 50 per cento di quelli messi a concorso. Se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione di posti, essa si applica in misura proporzionale per ciascuna delle categorie di riserva previste dal bando di concorso
.

Articolo 3 - Sistema di classificazione del personale

1.   Il sistema di classificazione del personale a cui fa riferimento il presente regolamento è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali nel tempo vigente.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione

1.   I singoli bandi indicano, oltre ai requisiti generali di accesso dall'esterno contemplati dalla normativa vigente, anche gli eventuali, ulteriori e specifici requisiti correlati ai profili da ricoprire.

2.   I requisiti di partecipazione al concorso o alla selezione e quelli che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, ovvero danno diritto alla riserva di posti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3.   I requisiti generali di accesso dall'esterno devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

4.   I titoli di studio necessari per accedere alle aree, sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali vigente.

5.   Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge 127/1997, causa la natura del servizio per il profilo specifico di Agente di Polizia Municipale, il limite di età per l'accesso dall'esterno, è stabilito in 32 anni. I candidati dipendenti del Comune di Torino a tempo indeterminato o determinato non potranno comunque superare i 45 anni alla scadenza del bando.

Articolo 5 - Articolazione delle prove dei concorsi pubblici

1.   Le prove di concorso, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 6, sono costituite da almeno una prova scritta e da una prova orale finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico- tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, oppure da prove pratiche finalizzate a verificare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo da ricoprire per i profili di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b.

2.   Il bando di volta in volta determinerà il numero e la tipologia delle prove. La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un elaborato o da più quesiti a risposta sintetica. Le prove devono svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

3. L'Amministrazione, per lo svolgimento delle prove, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, di ditte specializzate o esperti in selezione del personale ai fini della redazione e/o somministrazione e/o correzione dei quesiti.

4.   Nel corso della procedura, il superamento di ogni singola prova, ad eccezione della preselezione, è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo individuato di norma in punti 36/60 o in un valore equivalente. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito in ciascuna prova, con l'esclusione della preselezione.

5.   In caso di concorso per titoli ed esami si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

6.   Alle selezioni si applicano, ove compatibili, le norme del presente regolamento.

Articolo 6 - Preselezione

1.   La preselezione può essere prevista nel bando attraverso apposita prova scritta che può consistere nella risoluzione di questionari a risposta multipla di logica, cultura generale, psico-attitudinali o attinenti all'ambito lavorativo per il quale si sta concorrendo. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà condizione utile esclusivamente per l'ammissione alla successiva prova scritta e non sarà oggetto di valutazione per la formazione della graduatoria finale di merito.

2.   I bandi di concorso possono prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva nel caso in cui pervenga un determinato numero di domande a cui saranno ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. L'eventuale prova preselettiva consiste in un questionario a risposta multipla la cui predisposizione e correzione può essere affidata a soggetti esterni specializzati in selezione del personale e gestione di prove concorsuali e deve svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

3.   I contenuti della prova preselettiva sono stabiliti nel bando di selezione.

4.   La preselezione è superata dai candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio entro il numero massimo di unità stabilite dal bando, ivi compresi i candidati classificati ex aequo con l'ultima posizione utile. Il bando stabilisce il numero dei candidati che, superata la prova preselettiva, possono essere ammessi alle prove successive.

5.   Conclusa la procedura, nel limite massimo di dodici mesi dalla data di conclusione della stessa, l'Amministrazione ha la facoltà, nel caso di mancata copertura dei posti edittali, di sottoporre a nuova prova una seconda tranche di candidati, secondo l'ordine della graduatoria di preselezione, con le modalità indicate nei bandi.

6.   Nel caso in cui alla prova preselettiva intervenga un numero di candidati inferiore o pari a quello eventualmente stabilito nel bando per il successivo accesso alle prove concorsuali, la preselezione non avrà luogo e sono ammessi a dette prove i soli candidati presenti all'identificazione, dopo la verifica dei requisiti d'accesso.

Articolo 7 - Concorso per titoli ed esami

1.   Nei concorsi per titoli ed esami, per determinati profili, la valutazione dei titoli sarà effettuata in forma anonima, dandone atto a verbale, dopo lo svolgimento delle prove orali a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

2. Tenuto conto che la Città di Torino prevede la valutazione delle prove in sessantesimi, per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 20 punti.

3. I bandi di concorso stabiliscono la tipologia dei titoli valutabili, l'indicazione dei punteggi massimi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ai punteggi conseguiti nelle altre prove, fatta eccezione per la preselezione.

Articolo 8 - Tempi di espletamento delle procedure concorsuali

1.   Le procedure concorsuali devono essere portate a compimento, salvo oggettivi impedimenti, entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.

2. In caso di corso - concorso il predetto termine di 180 giorni è aumentato, fino ad un massimo di 8 mesi comprensivi della durata del corso di formazione e dell'eventuale periodo necessario all'effettuazione della preselezione iniziale se prevista dal bando.

Articolo 9 - Corso - concorso

1.   Il corso - concorso consiste in una selezione volta all'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione dei candidati per l'acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie a ricoprire il profilo professionale messo a concorso.

2. Il ricorso a tale modalità selettiva dovrà avvenire preferibilmente per quei profili che richiedono una formazione specifica legata a una riconversione di risorse umane o a profili di nuova istituzione.

3. I candidati che superano la selezione possono essere ammessi al corso di formazione in una percentuale, superiore rispetto ai posti messi a concorso, da stabilirsi tra il 25% e il 100%.

Articolo 10 - Assunzioni a tempo determinato

1.   Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente al momento delle assunzioni medesime.

2. Per le assunzioni a tempo determinato, si fa ricorso alle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, ove disponibili. In assenza di tali graduatorie, è possibile procedere mediante la pubblicazione di un apposito bando di concorso.

3. Le assunzioni a tempo determinato tramite bando di concorso possono essere per titoli ed esami o per esami.

4. Nel caso di assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma, al termine della procedura verrà formulata una graduatoria la cui validità sarà determinata dalla normativa vigente.

5. Relativamente alle assunzioni di istruttori o funzionari pedagogici si applica la disciplina specifica prevista dalla normativa vigente. Per tale personale l'utilizzo delle graduatorie deve garantire, inoltre, la continuità didattica.

Articolo 11 - Contratti di formazione lavoro

1.   I Contratti di Formazione e Lavoro (CFL) sono contratti di lavoro a tempo determinato, a causa giuridica mista, caratterizzato dalla prestazione lavorativa del dipendente e dall'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla formazione professionale del lavoratore.

2. Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro avvengono nei casi previsti dalla normativa vigente all'atto delle stesse.

3. I Bandi prevedono le modalità e i requisiti specifici di ammissione.

4. Possono essere stipulati Contratti di Formazione e Lavoro per le seguenti tipologie e con la seguente durata massima:
a) acquisizione di professionalità elevate per l'inserimento nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni di durata non superiore a 24 mesi. I periodi di formazione non saranno inferiori a 130 ore;
b) inserimento professionale con esperienza lavorativa che consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio nell' Area degli Operatori Esperti e nell'Area degli Istruttori di durata non superiore a 12 mesi. I periodi di formazione non saranno inferiori a 40 ore.

5. Al termine della procedura viene formulata la graduatoria. I bandi di concorso possono prevederne l'utilizzo per successivi progetti formativi autorizzati dalla Commissione Regionale per l'impiego e per eventuali assunzioni a tempo determinato.

6. Alla scadenza del periodo previsto, il contratto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato previa concertazione dei relativi criteri con le OO.SS. nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 12 - Accesso alla categoria dirigenziale unica

1.   L'accesso alla qualifica dirigenziale unica a tempo indeterminato avviene per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami o per corso concorso, come previsto dall'articolo 28 del D.lgs. 165/2001. I candidati per accedere alle selezioni devono essere in possesso dei requisiti previsti e disciplinati dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 70/2013.

2. La copertura dei posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del T.U.E.L., previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. L'individuazione delle Aree funzionali, degli ambiti professionali all'interno dell'unica categoria dirigenziale, i relativi specifici requisiti d'accesso comprese particolari tipologie di lauree o lauree magistrali, la tipologia dei titoli valutabili e delle prove d'esame, sono demandati ai relativi bandi di concorso o selezione nel rispetto della normativa in materia vigente al momento della loro pubblicazione nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nell'Area delle Funzioni Locali.

Articolo 13 - Progressioni di carriera

1.   Ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del D.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, così come dettagliata all'Allegato 1 al presente Regolamento. In alternativa, il bando di concorso potrà definire una riserva per il personale interno fino al 50 per cento dei posti messi a bando. In tal caso non si darà luogo alla suddetta procedura comparativa.

2. L'Allegato 2 al presente regolamento disciplina le modalità transitorie per l'attuazione delle progressioni tra le aree, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022.

3. Le procedure valutative di cui all'Allegato 2 possono essere attivate entro il termine previsto dal CCNL vigente, salvo diversa scadenza eventualmente stabilita dalla legge.

TITOLO II - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMMISSIONI GIUDICATRICI - SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Articolo 14 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1.   Il Direttore della struttura competente alle assunzioni di personale, ai sensi della Legge 241/1990 provvede, con apposito atto, ad assegnare a sé o ad altro dirigente dell'ente la responsabilità del procedimento, assicurando la rotazione ordinaria prevista dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, allegato al P.I.A.O..

Articolo 15 - Nomina della Segreteria della Commissione giudicatrice

1.   Ai fini degli adempimenti propedeutici alla pubblicazione del bando e all'acquisizione delle domande di partecipazione, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) provvede all'approvazione del bando di concorso o dell'avviso di selezione e alla nomina della Segreteria della Commissione giudicatrice, che potrà anche essere composta da più segretari.

2. Nella nomina si tiene conto dei dettami dell'articolo 35, comma 3, lettera e), dell'articolo 35 bis e dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.lgs. 165/2001.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da dipendenti della Divisione Personale e, ove necessario, da personale di altre strutture organizzative dell'Ente.

4. Ogni Segretario dovrà dichiarare a verbale, nella prima riunione di commissione, di non ricadere in nessuna delle condizioni sopra richiamate e di aver ricevuto l'Allegato 3.1 Catalogo dei Rischi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativamente al processo/procedimento rubricato "Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale".

Articolo 16 - Nomina e composizione Commissioni giudicatrici

1.   Le Commissioni giudicatrici sono nominate con determinazione del R.U.P. in data successiva alla scadenza del termine di pubblicazione del bando e gli adempimenti di competenza sono dettagliati nel successivo articolo 18.

2. Sono composte da almeno tre membri, e precisamente da un Dirigente in veste di Presidente e da due componenti esperti nelle materie d'esame. In ogni caso, nella nomina delle commissioni si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 165/2001 e si tiene conto dei dettami dell'articolo 35 comma 3 lettera e), dell'articolo 35 bis e dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.lgs. 165/2001.

3. La Commissione, in quanto collegio perfetto, opera con la presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità della procedura.

4. I componenti interni devono essere inquadrati almeno nella medesima area del profilo messo a concorso; il ruolo di presidente deve essere ricoperto da un Dirigente.

5. In relazione al profilo professionale ricercato, gli eventuali componenti esterni alla Città di Torino sono scelti fra:
-   docenti ed esperti nelle materie oggetto della selezione;
-   esperti nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale;
-   esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di selezione, comunicazione e gestione del personale. Della commissione può fare parte come componente aggiunto uno specialista in psicologia e risorse umane.

6. Il Presidente e i componenti della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato componente di commissione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio è stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

7. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della selezione, salvo sopravvenuti gravi impedimenti. È facoltà del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procedere alla nomina di membri supplenti, inclusi i supplenti del Segretario, con il compito di sostituire i membri effettivi in caso di dimissioni o di sopravvenuto grave impedimento, al fine di garantire il regolare proseguimento delle operazioni fino alla loro conclusione.

8. Qualora ricorrano gli estremi di cui al comma precedente, conservano validità tutte le operazioni precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova composizione, fa propri i criteri di valutazione già fissati e le operazioni già svolte in precedenza.

9. Le Commissioni per le assunzioni a tempo determinato, nominate dal R.U.P., sono composte da un dirigente della struttura che ha richiesto il personale, in qualità di Presidente, nonché da due componenti esperti preferibilmente interni all'Ente.

10. Per ragioni organizzative e al fine di assicurare una maggiore speditezza della procedura in relazione al numero dei candidati, è consentita la nomina di una o più Sottocommissioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, con il compito di coadiuvare i lavori della Commissione giudicatrice.

Articolo 17 - Adempimenti della Segreteria delle Commissioni giudicatrici

1.   L'ufficio competente provvede alle incombenze necessarie per la pubblicazione del bando di selezione sul Portale unico del reclutamento InPA ai sensi dell'articolo 35 ter del D.lgs. 165/2001 e sul sito internet della Città.

2. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione, è responsabile della custodia degli atti, dei documenti e delle prove di concorso e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità con le indicazioni impartite dalla Commissione.

3. Il Segretario, nei tempi previsti dall'articolo 57, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001, trasmette copia dei provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice alla/al Consigliera/e di parità regionale, al Comitato Unico di Garanzia della Città di Torino (C.U.G.).

4. Dai verbali, sottoscritti da tutti i Commissari e dal Segretario, devono emergere la scrupolosa osservanza della procedura e delle formalità previste, l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, le tematiche delle prove d'esame, i criteri di valutazione adottati, i voti assegnati alle prove, nonché le conclusioni definitive e la graduatoria degli idonei.

5. Ogni commissario e segretario ha diritto di fare scrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito allo svolgimento della selezione, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

6. I verbali sono trasmessi al R.U.P. al termine dei lavori.

Articolo 18 - Adempimenti della Commissione

1.   I componenti della Commissione giudicatrice dichiarano, dandone atto a verbale, l'insussistenza:
a) delle situazioni di incompatibilità personali richiamate dall'articolo 35, comma 3, lettera e) e 35 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché di essere a conoscenza dei rischi di cui alla pertinente sezione del Catalogo rischi allegato al P.I.A.O.;
b) delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile tra i componenti e i candidati.

2. Il Referente Anticorruzione e Trasparenza della Divisione Personale verifica la veridicità delle dichiarazioni effettuate dai componenti della Commissione.

3. La Commissione, sulla base del bando:
a) definisce il contenuto delle prove d'esame e presenzia allo svolgimento, supportata dalla Segreteria;
b) provvede alla valutazione delle prove d'esame, con l'attribuzione di un voto collegiale, previa individuazione dei criteri di correzione da definirsi nella prima riunione e riportati a verbale. In caso di correzione delle prove d'esame con procedura automatizzata cui consegue attribuzione automatica del punteggio è sufficiente la presenza durante la correzione di almeno uno dei membri della commissione giudicatrice e di almeno un segretario, ferma restando la necessità di recepimento dei risultati da parte di tutta la Commissione;
c) nel caso di concorso per titoli ed esami provvede alla valutazione dei titoli in forma anonima, sulla base dei criteri preventivamente determinati. I titoli valutabili sono definiti nel bando di concorso;
d) provvede alla redazione della graduatoria che trasmette al R.U.P. per i provvedimenti di competenza.

 

Articolo 19 - Compensi

1.   Il presente articolo disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso e dei membri aggiunti che non siano dipendenti della Città.

2. I compensi per ciascun componente della Commissione esaminatrice sono così determinati:
-   Presidente: Euro 450,00 più 1,00 Euro per ciascun elaborato o candidato esaminato;
-   Componenti: Euro 400,00 più 0,80 centesimi per ciascun elaborato o candidato esaminato;
-   Membri aggiunti: Euro 300,00 più 0,80 centesimi per ciascun elaborato o candidato esaminato.

3. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime spettano i compensi previsti al comma 2, ridotti del 50%.

4. Al personale dell'Ente, nominato componente di commissioni esaminatrici, al membro aggiunto, al segretario o al personale di supporto e vigilanza non è dovuto alcun compenso per le attività espletate, con eccezione del trattamento per lavoro straordinario per l'attività svolta al di fuori dell'ordinario orario lavorativo se non titolari di incarico di elevata qualificazione.

5. Gli importi possono essere aggiornati periodicamente da specifica deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III - INDIZIONE DELLA SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Articolo 20 - Bando di concorso: indizione, contenuti e pubblicazione

1.   L'indizione del concorso è disposta dal R.U.P. nel rispetto delle norme vigenti alla data di indizione.

2. Il bando è pubblicato nel Portale unico del reclutamento InPA ai sensi dell'articolo 35 ter D.lgs. 165/2001, e nel sito Internet della Città di Torino e deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi;
b) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento InPA, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
c) i requisiti che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione al concorso e al pubblico impiego, nonché i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
d) le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove;
e) il numero, la tipologia e la struttura delle prove cui verranno sottoposti i candidati, di cui almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico pratico, e di una prova orale;
f) l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
g) le materie e le competenze oggetto di verifica;
h) l'indicazione dei punteggi attribuibili ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
i) i titoli curricolari valutabili;
j) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio di cui all'articolo 5 D.P.R. 487/1994;
k) la percentuale di posti riservati al personale interno e dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
l) l'ammontare e il modo di versamento dell'eventuale tassa di concorso, non rimborsabile;
m) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, di cui all'articolo 5, comma 2, del DPR 487/1994, e della rappresentatività di genere riferita alle categorie di posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 487/1994;
n) la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame che consentano alle persone con disabilità e/o con DSA di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri secondo la normativa vigente;
o) la previsione di una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione corrispondente alla durata dell'eventuale malfunzionamento della piattaforma digitale del Portale InPA;
p) la possibilità per i candidati di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando;
q) specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse per le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento;
r) la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
s) la dichiarazione che il medesimo è stato emanato nel rispetto del D.lgs. 198/2006 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna").

Articolo 21 - Riapertura dei termini, modifica, integrazione e revoca del bando

1.   Il bando disciplina i casi in cui è possibile procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle domande.

2. Il provvedimento di riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla loro integrazione.

3. Il R.U.P., per motivi di interesse generale, può disporre la revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento selettivo e comunque prima dell'approvazione della graduatoria.

4. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato mediante pubblicazione di specifico avviso nel Portale del reclutamento InPA e nel sito Internet della Città di Torino.

Articolo 22 - Domanda di partecipazione

1.   Per la partecipazione ai concorsi, i candidati devono dichiarare nella domanda, resa quale autocertificazione ai sensi della vigente normativa:
a) il cognome e il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero, se previsto dal bando, il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. La cittadinanza italiana (o di uno Stato membro dell'Unione Europea) non è richiesta per i candidati versanti in una delle seguenti situazioni:
   -   candidati non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea ma - in quanto familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea - risultanti titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
   -   candidati cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, status di protezione sussidiaria;
e) per i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) per i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea la non esclusione dall'elettorato politico attivo;
g) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso (in Italia e/o all'Estero); per i profili professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori i candidati dovranno altresì dichiarare l'inesistenza di condanne o procedimenti penali in corso per i reati previsti dall'articolo 2 del D.lgs.39/2014 ("Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile");
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
i) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
k) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
l) ai sensi dell'articolo 20 della Legge 104/1992, gli eventuali ausili necessari in sede di prova, e/o l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ovvero l'eventuale condizione di invalidità pari o superiore all'80% ai fini dell'esenzione dalla prova preselettiva qualora prevista;
m) la misura dispensativa, gli eventuali ausili necessari in sede di prova, e/o l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi previsti in caso di possesso di disturbi specifici di apprendimento (DSA);
n) gli eventuali titoli di precedenza ai fini della formulazione della graduatoria;
o) l'indicazione del numero di telefono cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica nonché di posta elettronica certificata.

Articolo 23 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1.   La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all'Amministrazione, entro il termine perentorio fissato dal bando, esclusivamente attraverso procedura telematica, mediante la compilazione del modulo predisposto sul Portale unico del reclutamento InPA, previa registrazione al medesimo, ai sensi dell'articolo 35 ter del D.Lgs. 165/2001.

2. Il rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle domande e la ricezione della documentazione trasmessa sono attestati dal Portale unico del reclutamento InPA ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 24 - Ammissione candidati - Esclusione - Soccorso istruttorio

1.   Il R.U.P. verifica, in qualsiasi momento della procedura, l'ammissibilità delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità di regolarizzazione delle stesse.

2. L'omissione di una delle dichiarazioni prescritte non comporta l'esclusione se il possesso del requisito cui si riferisce risulti o sia comunque desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda. Qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza, la Segreteria della Commissione potrà inoltrare, tramite posta elettronica, una specifica richiesta di chiarimenti agli interessati, i quali dovranno fornire riscontro entro i termini e secondo le modalità stabilite nella comunicazione medesima.

3. L'ammissione o l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento del R.U.P..

4. L'esclusione dal concorso è comunicata ai candidati attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo di comunicazione avente valore legale.


TITOLO IV - PROVE D'ESAME E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Articolo 25 - Disposizioni generali

1.   Il numero e la tipologia delle prove sono stabiliti nel bando di concorso.

2. Le prove non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

3. La Commissione stabilisce la durata della prova.

4. Qualora le prove di esame siano articolate in più turni, in caso di motivata richiesta da parte dei candidati la Commissione può autorizzare la variazione del turno di convocazione.

5. I candidati con disabilità e i candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.), che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono sostenere le prove di esame supportati dagli ausili necessari e utilizzando tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti in relazione alla specifica condizione.

6. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 bis della Legge 104/1992 i candidati con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% sono esentati dall'eventuale prova preselettiva prevista dal bando.

Articolo 26 - Disposizioni generali

1.   La convocazione dei candidati per le prove previste dal bando, se non già determinata nello stesso, è effettuata mediante pubblicazione nel Portale unico del reclutamento InPA ai sensi dell'articolo 35 ter del D.Lgs. 165/2001 e sul sito Internet della Città di Torino. La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prova.

2. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per l'omessa consultazione, da parte dei candidati, delle convocazioni pubblicate con le modalità di cui al comma precedente.
Parimenti, non risponde della dispersione di comunicazioni derivante da indicazioni errate o incomplete dei recapiti fornite dai candidati, dall'omessa o tardiva comunicazione di variazioni degli stessi o da disguidi di altra natura non imputabili all'Amministrazione.

Articolo 27 - Predisposizione della prova preselettiva e della prova scritta

1.   La Commissione giudicatrice stabilisce il contenuto della prova scritta. Se necessario può avvalersi di soggetti esterni specializzati in selezione di personale.

2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio.

3. Ai fini del sorteggio, le prove vengono stampate e siglate da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario ed inserite in tre buste identiche e senza contrassegni esterni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per lo svolgimento delle prove preselettive.

Articolo 28 - Svolgimento della preselezione o della prova scritta

1.   I candidati, prima di accedere alla sede di esame, devono essere identificati tramite idoneo documento d'identità.

2. Pena l'esclusione dal concorso, i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni o dispositivi elettronici di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. Per tutta la durata della prova devono essere presenti nella sede d'esame almeno due dei commissari e il segretario.

3. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni sullo svolgimento della prova ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei membri della Commissione devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

4. Gli elaborati redatti dai candidati, così come tutto il materiale da sottoporre alla valutazione della Commissione, non devono recare firme o altri segni di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso.

5. In ogni fase della procedura la Commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce delle prove scritte.

6. Il sorteggio della prova dovrà essere effettuato da uno dei candidati presenti in sala con l'assistenza di altri due candidati in qualità di testimoni.

Articolo 29 - Svolgimento della prova pratica o di resistenza fisica

1.   ILa prova pratica ha la finalità di accertare le capacità e le abilità dei candidati, legate ai profili professionali ricercati.

2. La prova pratica può consistere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella redazione di un atto amministrativo o di un elaborato tecnico, nell'utilizzo di strumentazioni anche informatiche e telematiche, di attrezzi, veicoli, macchine operatrici e strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni, nella simulazione di interventi in situazioni definite.

3. Se la prova pratica è finalizzata alla selezione fra soggetti avviati dal Centro per l'Impiego, non può dare luogo a valutazioni di carattere comparativo ma è tesa ad accertare esclusivamente l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale da ricoprire.

4. I punteggi e i criteri di valutazione della prova pratica sono stabiliti nel bando di selezione ed eventualmente dettagliati dalla Commissione nella prima riunione.

5. Nel caso in cui sia necessario verificare il possesso delle capacità fisiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste per il profilo ricercato, il bando di concorso può prevedere una o più prove fisiche.

6. Le modalità di svolgimento delle prove fisiche sono dettagliate dalla Commissione nel rispetto delle disposizioni del bando.

Articolo 30 - Accertamento delle competenze trasversali

1.   Le prove di esame, in relazione al profilo professionale oggetto del concorso, possono includere, oltre alla valutazione dei titoli e delle conoscenze, l'accertamento delle competenze trasversali.

2. Tali competenze sono intese come l'insieme di capacità, attitudini e motivazioni individuali rilevanti per l'efficace svolgimento delle mansioni previste.

3. Le competenze trasversali possono essere accertate mediante prove scritte e/o orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, secondo metodologie e standard riconosciuti individuati nel bando.

Articolo 31 - Correzione degli elaborati e valutazione dei concorrenti

1.   La Commissione effettua collegialmente la correzione e la valutazione delle prove, con modalità specifiche in relazione alla tipologia di prova somministrata. In caso di test a risposta multipla con correzione informatizzata, che non richiede il materiale intervento dei commissari nelle varie fasi, la stessa deve essere effettuata alla presenza di almeno un Commissario e un Segretario.

2. L'attribuzione di punteggio in esito alla correzione degli elaborati e al colloquio deve essere definitiva; non è ammessa l'attribuzione di voti provvisori.

3. La correzione degli elaborati è effettuata in forma anonima. L'abbinamento del candidato alla prova deve essere effettuato esclusivamente al termine della correzione di tutti gli elaborati.

Articolo 32 - Svolgimento della prova orale

1.   La prova orale deve essere espletata alla presenza di tutta la Commissione.

2. La prova orale deve tenersi in un'aula aperta al pubblico al fine di consentire di assistere allo svolgimento della stessa, con esclusione del momento in cui viene espresso il giudizio nei confronti dei candidati; la Commissione può decidere di allontanare una o più persone presenti nell'aula del colloquio nel caso in cui la loro presenza costituisca oggettivo impedimento all'ordinato svolgimento delle operazioni o per motivi di sicurezza.

3. Nel caso in cui la Commissione decida di sottoporre i medesimi quesiti a tutti i candidati convocati per la stessa sessione, agli stessi non è concessa, prima di aver sostenuto la prova, la facoltà di assistere a quella degli altri candidati; tale possibilità sussiste invece per eventuali soggetti non compresi fra i concorrenti convocati nella sessione in oggetto.

4. Durante lo svolgimento della prova ai candidati in attesa di essere esaminati dalla Commissione è fatto divieto di comunicare con l'esterno tramite telefoni o qualsiasi altra strumentazione in grado di comunicare con l'esterno.

5. È fatto divieto assoluto a chiunque di riprendere o di registrare, in forma audio o video, lo svolgimento della prova di esame e di diffondere eventuali registrazioni in qualsivoglia modo siano state ottenute.

6. Al termine della giornata di colloqui l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuno di essi viene pubblicato nel sito internet della Città di Torino.

Articolo 33 - Redazione della graduatoria finale

1.   La graduatoria di merito viene redatta in ordine di punteggio decrescente, ed è data dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove e nella eventuale valutazione dei titoli. Sono collocati in graduatoria i candidati che hanno superato tutte le prove di concorso.

2. In caso di due o più concorrenti ex aequo in virtù della sommatoria sopra indicata, si deve tenere conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle eventuali precedenze di legge dichiarate dal candidato.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, con apposito provvedimento, recepisce la graduatoria di merito e approva la graduatoria finale.

4. La graduatoria è trasmessa all'ufficio competente per gli adempimenti finalizzati all'assunzione dei vincitori.

5. I candidati dichiarati vincitori, e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva.

6. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

7. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, ovvero si rifiuta di firmare il contratto di lavoro decade dall'assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

TITOLO V - UTILIZZO DI GRADUATORIE DI E DA PARTE DI ALTRI ENTI

Articolo 34 - Concorsi unici

1.   L'Amministrazione può stipulare convenzioni o accordi con altri enti per reclutare attraverso concorsi unici personale in grado di soddisfare le necessità e i piani occupazionali di tutti gli enti aderenti. Tali convenzioni o accordi definiscono altresì le modalità di gestione delle graduatorie.

Articolo 35 - Utilizzo di graduatorie

1.   In caso di utilizzo da parte di altri enti di graduatorie già approvate dalla Città di Torino, la richiesta dovrà pervenire alla Divisione Personale che comunicherà l'eventuale nulla- osta, fatto salvo il diritto di scorrimento della medesima graduatoria e salvo che non sia altrimenti disposto nel bando di concorso e/o nella convenzione o accordo appositamente predisposto per la gestione della graduatoria.

2. La Città di Torino può richiedere l'utilizzo di graduatorie vigenti approvate da altri enti, fatta salva la valutazione in capo alla Divisione Personale delle condizioni richieste dall'ente titolare.

Articolo 36 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

1.   Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all'utilizzo da parte della Città delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:
a) graduatorie di Enti del comparto Funzioni Locali aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Torino;
b) graduatorie di Enti del Comparto Funzioni Locali aventi sede nella Regione Piemonte;
c) graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Torino;
d) graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nella Regione Piemonte;
e) graduatorie di altri Enti del Comparto Funzioni Locali;
f) graduatorie di altri Enti di comparti diversi.

2. A parità di priorità si procederà, in seduta pubblica, ad estrarre a sorte la graduatoria da utilizzare.

3. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo nulla-osta dell'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di almeno 3 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.

CAPO II - ASSUNZIONI PER MOBILITA' VOLONTARIA

Articolo 37 - Avviso di mobilità

1.   Nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), le assunzioni di personale mediante mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, sono subordinate alla previa pubblicazione di apposito avviso di mobilità.

2.   L'avviso di mobilità specifica:
a)   i requisiti di ammissione;
b)   le competenze professionali richieste;
c)   i criteri di valutazione o ne rimanda la definizione alla Commissione giudicatrice nella sua prima riunione;
d)   le modalità procedurali di svolgimento.

Articolo 38 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento

1.   Il Direttore della struttura competente alle assunzioni di personale, ai sensi della Legge 241/1990 provvede, con apposito atto, ad assegnare a sé o ad altro dirigente dell'ente la responsabilità del procedimento, assicurando la rotazione ordinaria prevista dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, allegato al P.I.A.O.

Articolo 39- Avviso di mobilità: approvazione e pubblicazione

1.   L'avviso di mobilità è approvato dal R.U.P. e pubblicato sul Portale unico del reclutamento InPA, sull'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Torino. La pubblicazione deve avere la durata prevista dalla normativa vigente al momento di pubblicazione dell'avviso.

2.   Ove necessario, possono essere adottate ulteriori modalità di pubblicità, finalizzate a garantire la massima diffusione dell'avviso, in conformità con le disposizioni normative vigenti.

3.   L'avviso deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a)   il numero di posti da ricoprire;
b)   il profilo professionale e l'area di inquadramento;
c)   le competenze professionali richieste, in relazione alla posizione da ricoprire;
d)   il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
e)   le modalità di svolgimento della selezione;
f)   eventuali condizioni ostative alla partecipazione.

Articolo 40 - Domande di partecipazione

1.   Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente tramite procedura telematica, utilizzando il modulo dedicato disponibile sul Portale unico del reclutamento InPA, previa registrazione al medesimo e compilazione del curriculum vitae, ai sensi dell'articolo 35 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001.

2.   La domanda, inoltrata entro il termine perentorio indicato nell'avviso, deve contenere le seguenti informazioni:
a)   cognome e nome del candidato;
b)   codice fiscale;
c)   luogo e data di nascita;
d)   recapiti del candidato (residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica ordinaria e indirizzo PEC);
e)   il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura;
f)    l' amministrazione di appartenenza;
g)   la data di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
h)   dichiarazione di essere stato assunto a seguito di procedura concorsuale selettiva;
i)    il profilo professionale e l'area di inquadramento (per i dipendenti di amministrazioni pubbliche non rientranti nel comparto Funzioni Locali, si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 30 novembre 2023 in materia di mobilità intercompartimentale);
j)   autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 41 - Ammissione ed esclusione dei candidati

1.   Le domande di mobilità pervenute sono esaminate dal R.U.P., che provvede ad ammetterle o escluderle, anche richiedendo le eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie.

2.   Le ammissioni e le esclusioni sono disposte con unico provvedimento motivato del R.U.P.

Articolo 42 - Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

1.   La Commissione giudicatrice è nominata dal R.U.P. con apposita determinazione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2.   La Commissione è composta da almeno tre membri, e precisamente:
-   un dirigente con funzioni di Presidente;
-   due componenti esperti nelle materie oggetto della selezione.

3.  L a composizione della Commissione deve garantire il rispetto del principio di parità di genere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché dei principi di imparzialità e trasparenza previsti dagli articoli 35, comma 3, lettera e), e 35 bis del medesimo decreto legislativo.

Articolo 43 - Svolgimento della selezione: accertamento delle competenze

1.   Le modalità di svolgimento della selezione sono definite nell'avviso pubblico. La selezione può avvenire mediante:
-   valutazione dei curricula;
-   colloquio;
-   eventuale prova pratica, ove previsto dall'avviso. 

2.   Il colloquio e l'eventuale prova pratica sono finalizzati ad accertare:
-   la preparazione professionale del candidato;
-   le competenze tecniche e specifiche richieste;
-   le attitudini personali;
-   la capacità di inserimento e adattamento al contesto organizzativo dell'Amministrazione comunale.

3.   I criteri di valutazione, ove non già stabiliti nell'avviso, sono definiti dalla Commissione nella sua prima riunione.

Articolo 44 - Elenco degli idonei

1.   L'elenco degli idonei, è redatto in ordine di punteggio decrescente, secondo le modalità di calcolo previste dall'avviso di selezione.

2.   In caso di parità di punteggio, si applicano le preferenze stabilite nell'avviso di selezione.

3.   L'elenco degli idonei è pubblicato sul Portale unico del reclutamento InPA e sul sito internet istituzionale della Città di Torino. Esso ha validità limitata alla copertura dei posti per i quali è stato redatto.

Articolo 45 - Mobilità verso altre Amministrazioni

1.   Il Dirigente della Divisione Personale rilascia il nulla osta al trasferimento previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento/Dirigente di Divisione di appartenenza del dipendente richiedente.

2.   È fatta salva la possibilità di differire la data proposta per il passaggio, per motivate esigenze organizzative.


ALLEGATO 1

DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE
ARTICOLO 15 DEL C.C.N.L. 2019-2021

Articolo 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina in modo specifico le progressioni tra le aree previste all'articolo 15 del CCNL 16 novembre 2022, che possono essere attivate mediante procedura comparativa, nel tetto del 50% delle posizioni disponibili per l'accesso dall'esterno.

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione

1.   Possono partecipare alla procedura per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda ed inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno 3 anni.
I dipendenti che alla data di indizione della procedura si trovino in posizione di comando/distacco presso altra Amministrazione, o in posizione di aspettativa per l'assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni, possono presentare istanza di partecipazione alla procedura stessa.
L'avviso di selezione potrà riservare l'accesso alla procedura comparativa ad uno o più profili "di riferimento" attinenti al profilo messo a bando.

2.   I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari superiore al richiamo verbale nei due anni anteriori al temine di scadenza per la presentazione della domanda.

3.   I titoli di studio e/o professionali per l'accesso dall'esterno per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:
a.   Diploma di scuola secondaria superiore, per i dipendenti inquadrati nell'Area degli Operatori Esperti che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'Area degli Istruttori;
b.   Laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento, per i dipendenti inquadrati nell'Area degli Istruttori che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni.
L'avviso di selezione potrà riservare l'accesso alla procedura comparativa correlata al possesso di uno o più titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione.

4.   Possono partecipare alla procedura di progressione verticale i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva negli ultimi 3 anni di servizio o comunque nelle ultime 3 valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Articolo 3 - Criteri per la valutazione della procedura comparativa

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo di punti 100.

1. Valutazione positiva della performance individuale (massimo 45 punti):
viene presa in considerazione la media dei punteggi attribuiti alla valutazione annuale degli ultimi tre anni o comunque alle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico conseguite dal dipendente, secondo il seguente schema:

VALUTAZIONE ANNUALE

PUNTEGGIO

20

20

20,5

20,50

21

21

21,5

21,50

22

22

22,5

22,50

23

23

23,5

23,50

24

24

24,5

24,50

24

27,50

25,5

28,05

26

28,60

26,5

29,15

27

29,70

27,5

30,25

28

30,80

28,5

31,35

29

31,90

29,5

32,45

30

38,40

30,5

39,04

31

39,68

31,5

40,32

32

40,96

32,5

41,60

33

42,24

33,5

42,88

34

43,52

34,5

44,16

35

45,00

2. Possesso dei titoli (massimo 20 punti):
Possesso di titoli di studio e titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso all'area, attinenti al profilo oggetto di selezione per un totale massimo complessivo di 20 punti.
L'elenco degli eventuali titoli di studio attinenti sarà definita da ciascun bando di selezione.
Non saranno valutati titoli di studio indicati dal candidato come requisito di ammissione alla procedura comparativa ad eccezione della laurea a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento a cui verrà assegnato lo stesso punteggio della laurea magistrale o specialistica come si evince nella tabella sotto riportata.

Per l'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione: massimo punti 20

TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO TITOLI ATTINENTI
 Ulteriore laurea triennale

6

7
 Laurea ciclo unico, Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale

7

8
Dottorato di ricerca

9

10
 Diploma di specializzazione post universitario

 8

9
 Master universitario di II Livello

7

8
 Master universitario di I Livello

6

7
 Corso di perfezionamento o aggiornamento universitario

5

6

Per l'Area Istruttori massimo punti 20

TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO TITOLI ATTINENTI
 Ulteriore laurea triennale

7

8
 Laurea ciclo unico, Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale

8

9
Dottorato di ricerca

9

10
 Diploma di specializzazione post universitario

 8

9
 Master universitario di II Livello

7

8
 Master universitario di I Livello

6

7

3. Competenze professionali (massimo 25 punti):
a. servizio prestato nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione per lo svolgimento di mansioni attinenti al profilo oggetto della selezione, alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001, anche a tempo determinato,           eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione, con l'attribuzione di 0,75 punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 18 punti in proporzione al servizio reso. Il servizio prestato a tempo parziale verrà riparametrato in base alle ore lavorative settimanali;
b. corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo quinquennio, con attribuzione di 0.5 punti per corso, fino ad un massimo di 2 punti;
c. conoscenze informatiche e/o linguistiche certificate con attestato di superamento finale positivo, con attribuzione di 1,5 punti per ciascuna certificazione, per un massimo di 3 punti;
d. abilitazione Professionale, ove prevista dal bando di selezione (2 punti).

4. Scheda di presentazione e colloquio di approfondimento (massimo 10 punti):
La scheda sarà redatta dal Dirigente responsabile del lavoratore al momento della pubblicazione dell'avviso di selezione sulle competenze professionali e trasversali acquisite dal dipendente negli ultimi tre anni e sul curriculum lavorativo. La stessa sarà analizzata durante uno specifico colloquio improntato all'approfondimento delle competenze richieste dalla posizione di lavoro da ricoprire.

Articolo 4 - Bando di selezione

Il bando di selezione approvato dalla Divisione Personale è pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni sull'Albo Pretorio, quale termine per la presentazione delle domande, sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Intracom aziendale.
Il bando dovrà prevedere in modo specifico quale documentazione dovrà essere prodotta dai candidati con la domanda di partecipazione.
L'eventuale atto di riapertura dei termini, adeguatamente motivato, è adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande. Il provvedimento è pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.
L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.

Articolo 5 - Bando di selezione

La Commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre membri e precisamente da un Dirigente in veste di Presidente e da due esperti appartenenti all'Area e con profilo professionale uguale o superiore afferente il profilo da ricoprire.
La Commissione è costituita nel rispetto delle norme sulle pari opportunità in conformità dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 165/2001 (salva motivata impossibilità).
La Commissione valuta, secondo principi di buon andamento e imparzialità, i titoli e le competenze posseduti dai dipendenti attenendosi al principio della massima coerenza e funzionalità tra quanto dichiarato e il profilo oggetto di selezione.

Articolo 6 - Graduatoria finale

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane d'età anagrafica.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria e la nomina dei vincitori della procedura di progressione verticale sono approvate con determinazione dirigenziale e viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'area immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.
I vincitori sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del CCNL 16/11/2022. Altresì i vincitori, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel fondo risorse decentrate.

Articolo 7 - Trattamento economico

Il passaggio all'Area immediatamente superiore per effetto della progressione verticale comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova Area e avrà decorrenza dalla data indicata nel nuovo contratto.
Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nell'Area di provenienza, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno dell'Area.

Articolo 8 - Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal CCNL in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.

 


ALLEGATO 2

DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI
ARTICOLO 13 DEL C.C.N.L. 2019-2021

Articolo 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina in modo specifico le progressioni verticali previste all'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022, che possono essere attivate esclusivamente entro il 31/12/2025 mediante procedura valutativa, finanziate anche mediante l'utilizzo di risorse determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della L. 234 del 30/12/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL Comparto Funzioni locali.

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione

1) Possono partecipare alla procedura per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, appartenenti all'area immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione.

2) I dipendenti che alla data di indizione della procedura, si trovino in posizione di comando/distacco presso altra amministrazione, o in posizione di aspettativa per l'assunzione di incarichi presso altre amministrazioni, possono presentare istanza di partecipazione alla procedura stessa.

3) La procedura è rivolta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla Tabella C del CCNL 16/11/2022:

 PROGRESSIONE TRA LE AREE

 REQUISITI
 Dall'Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori

 a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;

oppure:

b) Assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile

 Dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione

 a) Laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;

oppure:

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile

4) I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari superiori al richiamo verbale nei due anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Articolo 3 - Elementi di valutazione e punteggi

1) Ai fini della presente procedura (articolo 13 CCNL 16/11/2022) costituiscono elementi di valutazione:
a) Esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
b) Titolo di studio e abilitazioni professionali (Articolo 13 comma 7 CCNL 16/11/2022);
c) Competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi;

2) Agli elementi di valutazione delle procedure sono attribuiti i punteggi sotto indicati:

a) Esperienza maturata nell'area di provenienza (massimo 50 punti)
Servizio effettivo prestato nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, come da seguente tabella:

 Anni di servizio

 Punteggio
 Fino a 5 anni

 0
 Da 5 anni e un giorno a 10 anni

 10 (2 punti per anno)
 Da 10 anni e un giorno a 20 anni

 19 (1,9 punti per anno)
 Da 20 anni e un giorno a 35 anni

 21 (1,4 punti per anno)
 Da 35 anni e un giorno in poi

 0

Il servizio verrà conteggiato a giornate di effettiva permanenza nell'Area di riferimento.
b) Titolo di studio (massimo 20 punti)
Possesso di titoli di studio come di seguito indicato:
Per l'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione: massimo punti 2

 TITOLO DI STUDIO

 PUNTEGGIO
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado

 5
 Laurea triennale

 2
 Laurea Magistrale o Specialistica

 3
 Laurea ciclo unico

 5
 Dottorato di ricerca

 4
 Diploma di specializzazione post universitario

 3
 Master universitario di II Livello

 2
 Master universitario di I livello

 1
 Abilitazioni professionali con superamento di esame di stato (non cumulabili)

 3

Per l'Area Istruttori/Operatori Esperti: massimo punti 20

 TITOLO DI STUDIO

 PUNTEGGIO
 Diploma di scuola secondaria di primo grado

 5
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado

 2
 Laurea triennale

 3
 Laurea Magistrale o Specialistica

 4
 Laurea ciclo unico

 7
 Dottorato di ricerca

 5
 Diploma di specializzazione post universitario

 4
 Master universitario di II Livello

 3
 Master universitario di I Livello

 2
 Abilitazioni professionali con superamento di esame di stato (non cumulabili)

 3

 

c) Competenze professionali e colloquio di approfondimento (massimo 30 punti):
Competenze professionali (massimo 7 punti)

- Corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo quinquennio, con attribuzione di 0,5 punti per corso, fino ad un massimo di 2,5 punti.
- Conoscenze informatiche e/o linguistiche certificate con attestato di superamento finale positivo, con attribuzione di 1,5 punti per ciascuna certificazione, per un massimo di 4,5 punti.

Colloquio di approfondimento (massimo 23 punti)
Colloquio di approfondimento e di valutazione del curriculum lavorativo del dipendente, rispetto alle conoscenze richieste dalla posizione di lavoro da ricoprire, delle esperienze professionali e competenze maturate attraverso attività lavorative in ambiti/settori di intervento attinenti al profilo professionale anche risultante dal curriculum.

Articolo 4 - Bando di selezione

Il bando di selezione è approvato dal Responsabile Unico del Procedimento e viene pubblicato per almeno quindici giorni, termine utile per la presentazione delle domande, sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e alla pagina Intracom della Città di Torino.
Il bando dovrà prevedere in modo specifico quale documentazione dovrà essere prodotta dai candidati con la domanda di partecipazione.
L'eventuale atto di riapertura dei termini, adeguatamente motivato, è adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande. Il provvedimento è pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.
L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre membri e, precisamente, da un Dirigente in veste di Presidente e da due esperti appartenenti all'Area e con profilo professionale uguale o superiore afferente il profilo da ricoprire. I membri della Commissione saranno nominati tenendo conto delle famiglie professionali delle quali fanno parte i partecipanti.
La Commissione è costituita nel rispetto delle norme sulle pari opportunità in conformità dell'articolo 57 del D. Lgs 165/2001 (salva motivata impossibilità).
La Commissione valuta, secondo principi di buon andamento e imparzialità, i titoli e le competenze possedute dai dipendenti attenendosi al principio della massima coerenza e funzionalità tra quanto dichiarato e il profilo oggetto di selezione.

Articolo 6 - Graduatoria finale

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggior anzianità di servizio e, ad ulteriore parità di anzianità di servizio, con preferenza per il candidato più giovane di età anagrafica.
La graduatoria e la nomina dei vincitori della procedura di progressione verticale sono approvate con determinazione dirigenziale esclusivamente nel limite dei posti messi a progressione.
Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'area immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.
I vincitori sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del CCNL 16/11/2022. Altresì i vincitori, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel fondo risorse decentrate.

Articolo 7 - Trattamento economico

Il passaggio all'Area immediatamente superiore per effetto della progressione verticale comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova Area e avrà decorrenza dalla data indicata nel nuovo contratto.
Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nell'Area di provenienza, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno dell'Area.

Articolo 8 - Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal CCNL in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.