N. 371

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013), I.E. esecutiva dal 2 agosto 2014.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 669/2021 e allegato), IE esecutiva dal 9 agosto 2021, 17 aprile 2023 (DEL 192/2023 e allegato), IE esecutiva dal 2 maggio 2023 e 26 giugno 2024 (DEL 362/2024 e allegato), IE esecutiva dal 9 luglio 2024.

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INDICE

TITOLO I
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Istituzione della tassa comunale sui rifiuti (TARI)
Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani e speciali
Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Articolo 4 bis - Predisposizione del piano economico finanziario
Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del tributo
Articolo 6 - Soggetti passivi e presupposto per l'applicazione del tributo

TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 7 - Superficie tassabile
Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali
Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
Articolo 10 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 11 - Determinazione della tariffa giornaliera
Articolo 12 - Istituzioni scolastiche statali

TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 13 - Esclusioni
Articolo 14 - Agevolazioni
Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche
Articolo 15 bis - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
Articolo 16 - Riduzioni per utenze domestiche
Articolo 17 - Ulteriori riduzioni
Articolo 18 - Mancato svolgimento del servizio e zone non servite
Articolo 19 - Esenzioni

TITOLO IV - COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE
Articolo 20 - Dichiarazione iniziale
Articolo 21 - Dichiarazione di rettifica
Articolo 22 - Dichiarazione di cessazione
Articolo 23 - Verifiche ed accertamenti
Articolo 24 - Accertamento del tributo
Articolo 25 - Sanzioni
Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile
Articolo 27 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)
Articolo 27 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Articolo 28 - Conguagli, rimborsi e sgravi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali. Rinvio
Articolo 30 - Disposizioni per l'anno 2014

ALLEGATO 1 - Classificazione categorie di utenze per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi




TITOLO I

Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) nel Comune di Torino di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. secondo le disposizioni previste dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) inerenti la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 2 - Istituzione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)

1.   Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, è istituita a partire dal 1 gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI.

2.   La gestione dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 3, è attività espressamente qualificata di "pubblico interesse", questa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ed è svolta secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.

Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani e speciali

1.   Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera b)-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
a.   i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b.   i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo;
c.   i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d.   i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e.   i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f.   i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d, e.

2.   Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
a.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
b.   i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
c.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
d.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
e.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
f.   i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
g.   i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h.   i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
i.   i veicoli fuori uso.

Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1.   Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2.   Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

3.   A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4.   I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

4-bis.   Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in particolare in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) valido nel periodo di regolazione tariffaria di riferimento.

5.   Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata la relativa tariffa del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

Articolo 4 bis - Predisposizione del piano economico finanziario

1.   Il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR definito dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al periodo di regolazione tariffaria di riferimento e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

2.   Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a)   una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b)   una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

3.   La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4.   Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5.   L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del tributo

1.   Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno solare, computato in bimestri, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 7.
L'obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione.
Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Le tariffe possono essere modificate, oltre i termini indicati ed entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2.   Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.

3.   Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

4.   Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.

5.   La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero degli occupanti, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero degli occupanti.

6.   La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.

Articolo 6 - Soggetti passivi e presupposto per l'applicazione del tributo

1.   Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.

2.   Ai fini di cui al comma 1, l'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

3.   Per le parti in comune di un condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono dette parti comuni in via esclusiva. L'amministratore del condominio può farsi carico del tributo relativo alle suddette parti, salvo poi suddividerlo fra coloro che le utilizzano.

4.   Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5.   Per i locali destinati ad attività ricettiva o forme analoghe (residence, affittacamere, pensionati, case albergo e simili) il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.

6.   In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In caso di utilizzo frazionato della medesima unità immobiliare di tipo abitativo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, unità per uso abitativo transitorio, unità locate a studenti fuori sede con contratti distinti per la medesima unità immobiliare), il tributo è dovuto da uno degli occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà fra coloro che la utilizzano. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi o in caso di utilizzi frazionati, qualora questi ne faccia esplicita richiesta..

7.   Le società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati al pagamento della relativa tariffa in riferimento alla loro ragione sociale o denominazione, con solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

8.   Per i locali destinati ad autorimesse, box e posti auto demarcati, il tributo è dovuto dal possessore a titolo di proprietà, dall'occupante o detentore o, in alternativa, dall'amministratore del condominio qualora lo richieda.
Nel caso di posti auto demarcati scoperti, diversi da aree operative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.
Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento il tributo a carico dell'occupante è corrisposto da chi gestisce l'attività.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 7 - Superficie tassabile

1.   In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2.   Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3.   Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4.   Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.

Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali

1.   Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2.   Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.

3.   Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera), nonché le aree destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o di semilavorati o di merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo da parte di terzi.

4.   Per le categorie di attività sotto indicate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali distintamente da quelle in cui si formano rifiuti urbani, la determinazione dell'area non soggetta al tributo può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento di cui al comma 1, le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie dell'immobile:

 categoria di attività   % di abbattimento della superficie
 Lavanderie, tintorie 10%
 Macellerie e pescherie 10%
 Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche 30%
 Laboratori odontotecnici 10%
 Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori 30%
 Gommisti 10%
 Lavaggi autoveicoli 10%
 Studi medici specialistici 30%
 Dentisti 30%
 Veterinari 30%

5.   Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 4, la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata e misurata da un tecnico/professionista.

6.   La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita denuncia di cui ai successivi articoli 20 e 21 allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali, modello unico di dichiarazione ambientale). Tale documentazione di produzione e trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi deve essere presentata annualmente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

7.   Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.

8.   Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.

Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1.   Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
a.    per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo;
b.    per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale. Resta a carico dell'utente l'onere di comunicare l'effettivo numero di componenti, se diverso da quello convenzionale.
Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati, permanentemente o per un periodo superiore all'anno, presso case di cura e di riposo. Tale esclusione è riconosciuta, in sede di saldo, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

2.    Per le unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica e professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per l'applicazione della relativa tariffa commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3.    Per le unità immobiliari di utenza domestica destinate a strutture ricettive di bed & breakfast il numero degli occupanti si presume pari al numero degli abitanti determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a cui si aggiunge il numero della capacità ricettiva nel periodo di apertura della struttura - rapportato a bimestre, da dichiarare all'ufficio tributi nei termini previsti dai successivi articoli 20 e 21.

Articolo 10 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1.   Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le associazioni, le attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio, professionali, le attività produttive in genere e comunque ogni altra tipologia di utenza non rientrante fra le utenze domestiche.

2.   La classificazione dei locali e delle aree ad uso non domestico avviene secondo la destinazione d'uso degli stessi. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, in riferimento alle quali è determinata la specifica tariffa da applicare.

3.   I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli di cui alle citate categorie, sono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo di cui al precedente comma.

4.   Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per esempio: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini , eccetera).

5.   Le utenze non domestiche attive al primo gennaio dell'anno di tassazione sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata e, in mancanza, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO.

Articolo 11 - Determinazione della tariffa giornaliera

1.   Tutte le utenze che producono rifiuti urbani provenienti dalla occupazione o detenzione, con o senza autorizzazione, di locali ed occupazioni di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio date in concessione temporanea dalla Città con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, quali spettacoli viaggianti, dehors o simili debbono corrispondere la tariffa giornaliera. E' soggetta alla tariffa annuale l'occupazione periodica o ricorrente che si protrae oltre tale durata massima.

2.   La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% delle parti variabile e fissa della tariffa. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella categoria con voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3.   Il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico contestualmente al canone di concessione, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.

4.   In caso di occupazione abusiva si provvederà anche al recupero del tributo evaso.

Articolo 12 - Istituzioni scolastiche statali

1.   Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 13 - Esclusioni

1.   Sono oggettivamente esclusi dalla applicazione del tributo, sia dalla parte fissa che da quella variabile le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti.

2.   Sono, pertanto, esclusi dalla tassazione, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:
-    le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
-    immobili inagibili o inabitabili o danneggiati, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
-    terrazze e balconi;
-    centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, autosilos;
-    fabbricati in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
-    alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere sono consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
-    le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;
-    le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
-    i locali di strutture medico- sanitarie pubbliche e private adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
-    locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, scuole di danza limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
-    locali ed aree nei quali per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
-    le aree verdi.

3.   Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.

Articolo 14 - Agevolazioni

1.   Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a)    attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi;
b)    Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.
Le agevolazioni del presente punto sono riconosciute dietro richiesta, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale e previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati;
c)    titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Per poter accedere all'agevolazione i soggetti sono tenuti - entro e non oltre il termine stabilito annualmente ed adeguatamente reso noto - alla presentazione dell'istanza di agevolazione e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130. Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero di ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quella prevista alla lettera d) dell'articolo 17;
d)    titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;
e)    saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.

2.   Per le predette agevolazioni il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.

3.   [abrogato]

4.   Tali agevolazioni possono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5.   Non è ammesso il cumulo delle suddette agevolazioni. D'ufficio verrà riconosciuta esclusivamente l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche

1.   Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda allegando idonea documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei predetti rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti, attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo). In tali casi è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

2.   In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, è concessa una riduzione della componente variabile in percentuale non superiore ad un terzo dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione stimata; quest'ultima, determinata in base alla categoria tariffaria di appartenenza, è individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.

3.   Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo, con istanza da presentarsi su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

4.   Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti:
a.   esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
b.   esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere;
c.   esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili;
d.   utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell'articolo 16 della Legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo;
è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese.
Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze non domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione preventiva sulla tipologia di attività svolta tra quelle sopra elencate, da presentarsi su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.
Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
-   vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);
-   adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera);
-   vendita o cessione gratuita di acqua alla spina: autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera);
-   devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti , eccetera).
Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.
L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni.
Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.
Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 15 bis - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1.   Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2.   Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3.   Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

4.   Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.

5.   Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per - codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6.   La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7.   Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

8.   L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare via pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.

9.   Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.

10.   Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11.   L'esclusione della tariffa variabile verrà concessa a consuntivo con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini di cui al precedente comma 4; per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale.

Articolo 16 - Riduzioni per utenze domestiche

1.   Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. Tale riduzione verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.

2.   Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti:
-    acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;
-    adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;
-    acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili;
-    acquisto di coppette mestruali riutilizzabili;
è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese.
Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione entro 90 giorni dall'acquisto o dalla sottoscrizione del servizio e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale.
Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese:
-    per i pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili;
-    per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno;
-    per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili;
-    per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili.
Nel solo caso delle coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto.
Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo e all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.
L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.
Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 17 - Ulteriori riduzioni

1.   Il tributo è ridotto sulla parte variabile del:
a)    20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento per non più di tre giorni alla settimana (quali discoteche, sale da ballo, e locali di intrattenimento notturno) risultanti da autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività;
b)    30% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
c)    10% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
d)    20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti. Per tali utenze (utenze domestiche non residenti) si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero è stabilito convenzionalmente in due componenti. Detta riduzione è applicata con effetto dal bimestre successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

2.   Per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso.

3.   Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro, nel caso di concorso si applica la più elevata.

Articolo 18 - Mancato svolgimento del servizio e zone non servite

1.   L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per cause estranee alla responsabilità del soggetto gestore, non comporta esoneri o riduzioni del tributo.

2.   Limitatamente al periodo interessato, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

3.   Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, secondo il piano annuale di attività convenuto con il gestore del servizio, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%.

Articolo 19 - Esenzioni

1.   Sono esentati dall'applicazione del tributo:
a)    i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
b)    i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione delle liste di carico per la riscossione del tributo, per la particolare condizione di indigenza.
Le somme conseguenti alle suddette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO IV - COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE

Articolo 20 - Dichiarazione iniziale

1.   Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2.   La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio. Ai fini della tassazione essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; ai fini dell'erogazione del servizio essa ha effetto sin dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; la dichiarazione sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo.

3.   La dichiarazione, da presentare utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, dovrà contenere:
a)   per le utenze domestiche:
      -   le generalità dell'utente/sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza;
      -   il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non residenti e le loro generalità;
      -   la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
      -   il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
      -   l'indirizzo dell'utenza, del piano, della scala nonché il numero della unità immobiliare e relativo identificativo catastale;
      -   la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie di applicazione del tributo;
      -   la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione;
b)   per le utenze non domestiche:
      -   identificazione del soggetto che presenta la dichiarazione (esempio: legale rappresentante, presidente);
      -   la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la sede legale;
      -   codice fiscale;
      -   il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
      -   codice ATECO dell'attività prevalente;
      -   indirizzo dell'utenza, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, identificativo catastale;
      -   la data di inizio occupazione o conduzione/detenzione dei locali e delle aree;
      -   la tipologia dei rifiuti prodotti;
      -   la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione del legale rappresentante.
Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

4.   La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati.

5.   Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.

6.   Ai fini del recapito delle comunicazioni e degli avvisi di pagamento il Comune si riserva di utilizzare fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

Articolo 21 - Dichiarazione di rettifica

1.   Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2.   La dichiarazione di rettifica assume anche il valore di richiesta di variazione del servizio. Essa deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.

3.   Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Articolo 22 - Dichiarazione di cessazione

1.   La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo assume anche il valore di richiesta di cessazione del servizio. Essa deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale previste per la dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.

2.   Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3.   La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all'abbuono (sgravio/rimborso) del tributo dal bimestre solare successivo a quello dell'intervenuta cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

4.   In caso di mancata dichiarazione entro il termine di cui al comma 2 il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

5.   Qualora la dichiarazione di cessazione sia collegata alla denuncia iniziale di altri locali siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al possesso, occupazione o detenzione dichiarata.

Articolo 23 - Verifiche ed accertamenti

1.   Il Comune ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento del tributo nonché di procedere al controllo dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate.

2.   Oltre ad acquisire informazioni dagli uffici pubblici o dagli enti di gestione dei pubblici servizi e a verificare informazioni o effettuare controlli sulle banche dati disponibili:
a)    possono essere richiesti al contribuente dati e informazioni a mezzo di questionari;
b)    può essere richiesta al contribuente l'esibizione di planimetrie dei locali e delle aree comprendenti il dettaglio, certificato da tecnico abilitato, delle superfici con i mq. di riferimento ed ogni altra documentazione utile al controllo della corretta applicazione del tributo. L'Amministrazione non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
c)    il contribuente, il proprietario, il possessore o il detentore dell'immobile possono essere invitati a fornire delucidazioni o prove di quanto dichiarato o comunicato;
d)    possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e della loro destinazione d'uso nonché delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione il contribuente ha il diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi competenti. Al termine delle operazioni è redatto un processo verbale, accettato e sottoscritto dal contribuente. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 7 giorni prima anche telefonicamente.

3.   Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistano validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e dei controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere fatto in base a presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile o con criteri induttivi e secondo le modalità di attuazione discrezionalmente scelte dal Comune.

4.   L'Amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (in metri quadrati) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 24 - Accertamento del tributo

1.   In seguito all'espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall'articolo precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione.

2.   I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. Entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi. L'obbligo di presentazione delle denunce di cui agli articoli 20, 21 e 22 decorre dai termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della Legge n. 147/2013.

3.   I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4.   I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.

5.   I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione per i tributi TARSU e TARES sono adottati separatamente ai sensi delle rispettive normative, conteggiando e irrorando per ciascun tributo le sanzioni e gli interessi relativi.

Articolo 25 - Sanzioni

1.   In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

2.   In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

3.   In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

4.   In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

5.   Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6.   Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile

1.   Il tributo è versato esclusivamente al Comune o al proprio Concessionario della riscossione individuato ed abilitato a tale fine.

2.   La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. E' previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di disporre il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento ed il sito istituzionale riportano le specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua visualizzazione in formato elettronico, mediante la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013.
Annualmente il Consiglio Comunale delibera la distribuzione percentuale tra le rate dell'ammontare complessivamente dovuto; l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
L'avviso di pagamento viene emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, entro la scadenza determinata annualmente dal Consiglio Comunale.
In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere di disporre del documento medesimo in formato elettronico, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate tributarie. E' possibile l'emissione di un unico atto di sollecito e accertamento esecutivo, senza penalizzazioni a carico del contribuente in caso di pagamento nei termini indicati.

3.   In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

4.   Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Articolo 27 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1.   E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo.

Articolo 27 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1.   Il contribuente può presentare, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi richiesti con avviso bonario o con avviso di accertamento esecutivo.

2.   Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, da presentare con le modalità indicate sul sito istituzionale, contiene almeno i seguenti campi:
a)   il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
b)   i dati identificativi del contribuente:
      -   il nome, il cognome e il codice fiscale;
      -   la denominazione del titolare dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
      -   il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
      -   il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
      -   il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
      -   l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo.
Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta:
-   per il reclamo scritto e la richiesta di informazioni: entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta;
-   per la richiesta di rettifica degli importi addebitati: di norma entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
a)   il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b)   la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
c)   la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
d)   l'elenco della eventuale documentazione allegata.
Nella risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati il Comune indica i seguenti ulteriori elementi minimi:
e)   la documentazione ed i riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria.
f)   nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

3.   Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente a partire dal primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, il rimborso sarà disposto dal concessionario della riscossione, previa compilazione di apposito modulo reperibile sul sito istituzionale.

4.   Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta deve essere presentata nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il rigetto, devono essere disposti nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Articolo 28 - Conguagli, rimborsi e sgravi

1.   Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo applicato saranno conteggiate nella successiva richiesta di pagamento mediante conguaglio compensativo.

2.   Le richieste di rimborso per somme versate e non dovute devono essere presentate nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine va richiesto lo sgravio a decorrere dalla data della consegna della richiesta di pagamento o della notifica del provvedimento di riscossione coattiva. Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il rigetto, deve essere disposto nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali. Rinvio

1.   Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2014.

2.   Sono soppresse tutte le norme regolamentari e le disposizioni comunali che sono in contrasto con il presente regolamento.

3.   Le posizioni contributive già denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI).

4.   Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013 e s.m.i. e nel regolamento adottato con D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 30 - Disposizioni per l'anno 2014

1.   Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2014.

2.   Dal 1 gennaio 2014 è abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011. L'accertamento e la riscossione della TARSU e del tributo TARES, i cui presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2013, continuano ed essere effettuati anche successivamente ai sensi della normativa richiamata.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE sul conguaglio TARI 2014, gli interessati potranno presentare, per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con la Città, la dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. entro il 18 luglio 2014, considerando valide le dichiarazioni sottoscritte a partire dal 19 luglio 2013. Le dichiarazioni sottoscritte e presentate oltre il termine suindicato non saranno considerate ai fini dell'agevolazione del tributo dell'anno 2014.


Allegato 1

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

 Categorie TARI   Descrizione categorie
1   Locali ad uso abitazione
2   Alloggi a disposizione
4   Box privati - posti macchina demarcati privati - Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento
5   Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti ed istituti di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri pubblici per anziani - Dormitori - Convivenze -
  Caserme - Carceri
6.1   Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - Affittacamere
6.2   Alberghi - Pensioni - Locande (con ristorazione)
7   Residence - Pensionati privati per anziani
8   Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno
9   Distributori di carburante
10   Chioschi in genere
11   Edicole giornali
12   Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie d'arte
13   Circoli aziendali
14.1   Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie fino a 250 metri quadrati
14.2   Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie maggiore di 250 metri quadrati
15   Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie)
16   Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere
17   Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors
18   Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors
19   Palestre ginnico sportive
20   Botteghe artigiane - Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini
21   Locali destinati ad uffici in genere - Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini   assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria   attività istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune
22   Magazzini e depositi - Rimesse roulottes
23   Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi
24   Scuole private - Università
25   Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze
26   Stazioni ferroviarie, tramviarie, metropolitane e di autobus
27   Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite
  a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati.
28   Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - Centri fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e laboratori di analisi, privati e di Enti Mutualistici
29   Mercato all'ingrosso ittico
30   Banchi di vendita all'aperto alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)
31   Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)
32   Locali direttamente occupati da Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscritti al Registro Nazionale Attività Sportive   Dilettantistiche (RAS/RASD), bocciofile, ONLUS. Sono escluse le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.
33   Mercato all'ingrosso fiori
34   Banchi di vendita all'aperto relativi ai produttori (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)

35
  Stadi di calcio