N. 364

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2013 (mecc. 2013 00966/028), esecutiva dal 22 aprile 2013.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 giugno 2022 (n. DEL 410/2022) esecutiva dal 1 luglio 2022.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Componenti del Servizio di protezione civile
Articolo 3 - Finalità del Servizio di protezione civile

TITOLO II - ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 4 - Autorità comunale di protezione civile
Articolo 5 - Comitato comunale di protezione civile
Articolo 6 - Unità comunale di gestione della crisi
Articolo 7 - Comitato comunale di coordinamento del volontariato

TITOLO III - STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 8 - Struttura di coordinamento comunale
Articolo 9 - Attività e compiti
Articolo 10 - Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

TITOLO IV - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 11 - Gruppo comunale dei volontari di protezione civile
Articolo 12 - Rimborsi spese per il volontariato
Articolo 13 - Convenzioni fra il Comune ed il volontariato

TITOLO V - PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
Articolo 14 - Struttura e redazione del piano
Articolo 15 - Approvazione, modifiche, aggiornamenti e divulgazione del piano

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 16 - Norma di rinvio


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.    Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Articolo 2 - Componenti del Servizio di protezione civile

1.    Il Servizio comunale di protezione civile è composto da:
I.     Sindaco, autorità comunale di protezione civile;
II.    Comitato comunale di protezione civile;
III.   Unità comunale di gestione della crisi;
IV.   Struttura di coordinamento comunale;
V.    Comitato comunale di coordinamento del volontariato;
VI.   Volontariato di protezione civile.

2.    Sono organi comunali di protezione civile il Comitato di protezione civile, l'Unità di gestione della crisi ed il Comitato di coordinamento del volontariato.

3.    Costituisce Struttura di coordinamento comunale la Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile, di cui è parte integrante il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile di cui all'articolo articolo 11 del presente regolamento.

4.    Il Sindaco, il Comitato comunale di protezione civile e la Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione e difesa civile, di tutte le articolazioni ed unità organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto, secondo le previsioni e le modalità contenute nel piano comunale di protezione civile di cui al titolo V del presente regolamento.

Articolo 3 - Finalità del Servizio di protezione civile

1.    L'attività del Servizio comunale di protezione civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.

2.    Il Servizio comunale di protezione civile è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri enti e amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia, della Regione o dello Stato.

3.    Costituisce altresì finalità preventiva di cui al comma 1 la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

TITOLO II - ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 4 - Autorità comunale di protezione civile

1.    Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile della Città, presiede il Comitato comunale di protezione civile e adotta gli atti previsti dalla legge.

2.    Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate all'Assessore alla protezione civile.

3.    Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco o, in sua vece, l'Assessore delegato assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la Struttura di coordinamento comunale, dandone immediata comunicazione al Presidente dalla Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

4.    Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o l'Assessore delegato chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 5 - Comitato comunale di protezione civile

1.    E' costituito il Comitato comunale di protezione civile, di seguito indicato "Comitato", quale organo di superiore indirizzo politico-strategico di tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

2.    Il Comitato è presieduto dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore delegato ed è composto dagli Assessori comunali, dal coordinatore dell'Assemblea dei Presidenti circoscrizionali, dal Segretario generale e dal Direttore generale.

3.    Il Comitato può essere integrato dal Dirigente responsabile della Struttura di coordinamento comunale e/o da uno o più esperti-consulenti esterni alla Civica Amministrazione.

4.    Il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'autorità comunale di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico dell'Unità comunale di crisi e del supporto amministrativo-operativo della Struttura di coordinamento comunale. Il Comitato si riunisce ed opera presso la sala Giunta del Palazzo Civico.

5.    Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Articolo 6 - Unità comunale di gestione della crisi

1.    E' costituita l'Unità comunale di gestione della crisi, di seguito indicata "Unità di crisi" quale organo direttivo-operativo di comando e controllo per la realizzazione di quanto stabilito dal Comitato e per la gestione tecnica degli interventi di protezione civile di competenza comunale.

2.    L'Unità di crisi è presieduta dall'Assessore delegato o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore della Struttura di coordinamento comunale. Essa è composta dai vertici direttivi delle unità organizzative comunali di livello funzionale più elevato e dai loro eventuali delegati, sostituti o incaricati muniti di autonomi poteri decisionali, in qualità di responsabili delle rispettive funzioni di supporto, secondo quanto previsto dal piano comunale di protezione civile.

3.    Ove occorra, ai lavori dell'Unità di crisi, su richiesta del suo Presidente, possono essere chiamati a partecipare i Direttori delle Circoscrizioni direttamente interessate dall'evento di protezione civile, i rappresentati degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di referenti delle rispettive strutture esterne di supporto, nonché uno o più esperti-consulenti esterni alla Civica Amministrazione.

4.    I responsabili delle funzioni di supporto di cui al comma 2 provvedono senza indugio a adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del piano comunale di protezione civile e delle direttive adottate dall'Unità di crisi.

5.    L'Unità di crisi si riunisce ed opera presso la sede della Struttura di coordinamento comunale di cui all'articolo 8 del presente regolamento, che provvede all'attività di segreteria e verbalizzazione delle riunioni.

Articolo 7 - Comitato comunale di coordinamento del volontariato

1.    E' costituito il Comitato comunale di coordinamento del volontariato, di seguito indicato "Coordinamento del volontariato", quale organismo aggregativo di base delle associazioni del volontariato di protezione civile operanti nel Comune.

2.    Le funzioni del Coordinamento del volontariato sono esercitate dal Comitato di cui all'articolo 5 del presente regolamento, allo scopo integrato da un rappresentante designato dalle Associazioni di volontariato di protezione civile del Comune di Torino, dal Coordinatore operativo del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile di cui all'articolo 11 del presente regolamento e dal Dirigente della Struttura di coordinamento comunale di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

TITOLO III - STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 8 - Struttura di coordinamento comunale

1.    Il coordinamento operativo di tutte le attività del Servizio comunale di protezione civile è assicurato dalla Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile, di seguito indicata "Protezione Civile".

2.    Nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato, la Protezione Civile garantisce il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di protezione civile.

3.   La Protezione Civile è articolata nelle seguenti aree di attività:
a)    Operativa;
b)    Amministrativa;
c)    Logistica;
d)    Trasmissioni;
e)    Formazione;
f)    Volontariato.

Articolo 9 - Attività e compiti

1.   La Protezione Civile provvede, in particolare, a:
a)   organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di supporto dell'Unità di crisi sia mediante l'acquisizione e l'utilizzo diretto di risorse proprie;
b)    predisporre il piano "di emergenza comunale" e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;
c)    organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di protezione civile per posti di comando, operative, dimostrative e miste;
d)    promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di protezione civile;
e)    realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il mantenimento e lo sviluppo delle migliori condizioni psicofisiche del personale dipendente e volontario della Protezione Civile, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di protezione civile;
f)    realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni di protezione civile;
g)    stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato comunale;
h)    svolgere funzioni di collegamento con gli enti e le amministrazioni esterne per le questioni di protezione e difesa civile, rappresentando il servizio di Protezione Civile;
i)    realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti autorità di protezione civile;
j)    esercitare ogni altra attività utile alle finalità di protezione civile.

Articolo 10 - Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

1.   Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, la Protezione Civile può provvedere autonomamente, mediante la gestione di appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, alle negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi, automezzi, attrezzature e materiali caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

2.   Nell'ambito delle attività e delle specificità di cui al comma 1, la Protezione Civile può avvalersi del supporto di esperti cui affidare incarichi professionali per collaborazioni, studi, consulenze e progettazioni in materia di protezione civile.

3.   Per l'acquisizione di somma urgenza di beni e servizi, necessaria a fronteggiare interventi in conclamata emergenza, la Protezione Civile è altresì dotata di uno speciale fondo-spese di pronto impiego, utilizzabile anche in unica soluzione, in eventuale deroga alle limitazioni di spesa previste dalla regolamentazione vigente in materia, entro il limite dell'importo complessivo disponibile.

4.   La Protezione Civile provvede all'acquisizione diretta dei dispositivi di protezione individuale, del vestiario tecnico e dei capi d'abbigliamento di rappresentanza da assegnare al personale dipendente di protezione civile. Tali dotazioni individuali devono essere indossate e conservate con cura, secondo le disposizioni impartite dalla Protezione Civile e immediatamente restituite in caso di cessazione dall'incarico.

5.   Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento, in condizioni di conclamata emergenza i responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di crisi procedono autonomamente o mediante il Servizio di Economato all'acquisizione d'urgenza delle risorse richieste.

TITOLO IV - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 11 - Gruppo comunale dei volontari di protezione civile

1.   E' istituito il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile della Città di Torino, di seguito indicato "Gruppo comunale", quale strumento operativo alle dirette dipendenze dell'Autorità comunale di protezione civile e del servizio di Protezione Civile, per lo svolgimento e la promozione, attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite di personale volontario, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di protezione civile, nonché dell'attività di informazione, formazione e addestramento nella stessa materia.

2.   Il funzionamento del Gruppo è disciplinato dal Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino n. 403.

3.   (abrogato)

4.   (abrogato)

5.   (abrogato)

6.   (abrogato)

7.   (abrogato)

8.   (abrogato)

9.   (abrogato)

10.  (abrogato)

Articolo 12 - Rimborsi spese per il volontariato

1.   I rimborsi delle spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato attivate dalla Protezione Civile per attività di protezione civile sono liquidati previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ovvero, nell'impossibilità ad acquisirla, di dettagliata autocertificazione del Coordinatore responsabile del servizio richiesto.

2.   In relazione alle caratteristiche del servizio richiesto, a titolo di rimborso spesa possono essere ceduti buoni pasto o buoni carburante.

3.   Le condizioni e modalità di rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile sono contenute in apposite convenzioni stipulate fra il Comune e le Organizzazioni di volontariato.

Articolo 13 - Convenzioni fra il Comune ed il volontariato

1.   L'Amministrazione si riserva di stipulare specifiche convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o specialistiche, in ausilio o integrazione di quelle del Gruppo comunale.

TITOLO V - PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
Articolo 14 - Struttura e redazione del piano

1.   Il Piano di Emergenza Comunale, di seguito indicato "Piano", è ispirato alle direttive statali e regionali in materia ed è conformato alla pianificazione provinciale o metropolitana. Il Piano è composto da una parte generale, contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento, e da un manuale operativo, contenente le schede applicative e la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono essere previsti degli allegati al Piano di Emergenza Comunale o Piani correlati.

2.   Il Piano è redatto, integrato, aggiornato e verificato a cura della Protezione Civile che, allo scopo, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di esperti esterni all'Amministrazione comunale cui affidare appositi incarichi di collaborazione, studio e consulenza.

Articolo 15 - Approvazione, modifiche, aggiornamenti e divulgazione del piano

1.   Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale.

2.   Con le modalità di cui al comma 1 sono approvate le eventuali modifiche alla parte generale e l'adozione dei piani correlati.

3.   Il manuale operativo ed i piani correlati sono costantemente aggiornati o integrati dalla Protezione Civile.

4.   Il Piano vigente è comunque sottoposto a verifica e nuova approvazione con cadenza quinquennale dalla data della sua ultima approvazione.

5.   Alla parte generale del Piano è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative e accesso al servizio telematico pubblico comunale.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 16 - Norma di rinvio

1.   Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.

2.   Le definizioni ed i livelli funzionali della Struttura di coordinamento comunale e delle altre unità organizzative corrispondenti alle funzioni di supporto dell'Unità di crisi si conformano, anche in assenza di adeguamento espresso del presente regolamento, alle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza al momento in vigore.