N. 342

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI NEI MERCATI CITTADINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2011 (mecc. 2011 00100/016), esecutiva dal 4 aprile 2011.

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INDICE

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Obiettivi
Articolo 3 - Prodotti ammessi alla vendita
Articolo 4 - Attrezzature per la vendita
Articolo 5 - Indicazione della provenienza dei prodotti
Articolo 6 - Utilizzo delle aree
Articolo 7 - Obblighi del produttore agricolo
Articolo 8 - Sanzioni, sospensione e decadenza del posteggio
Articolo 9 - Commissione tecnica di verifica
Articolo 10 - Adeguamenti ed abrogazioni


Articolo 1 - Definizioni

1.     Per "Regolamento" si intende il presente Regolamento.

2.     Per "Area" si intende ogni area presente sui mercati cittadini e riservata ai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica della Città.

3.     Per "Posteggio" si intende la singola area di vendita assegnata ad un produttore agricolo.

4.     Per "Produttori agricoli" si intendono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 Codice Civile, così come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Articolo 2 - Obiettivi

1.     La finalità del Regolamento è di disciplinare la vendita diretta dei produttori agricoli presso le aree mercatali della Città, in particolare il Regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
a)     valorizzare la peculiarità dell'offerta di prodotti provenienti direttamente dalle aziende agricole;
b)     tutelare i consumatori con particolare riferimento alla garanzia della provenienza dei prodotti, dell'igiene e della qualità degli stessi, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;
c)     garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente, con regole comportamentali certe ed univoche finalizzate alla leale concorrenza;
d)     favorire la consapevolezza del consumatore sulla provenienza dei prodotti agricoli in vendita diretta con particolare riferimento ai prodotti provenienti dall'azienda presente sul posteggio rispetto a quelli commercializzati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 228/2001;
e)     realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo lo sviluppo di quelli positivi.

Articolo 3 - Prodotti ammessi alla vendita

1.     Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può vendere esclusivamente i prodotti, provenienti dalle rispettive aziende, dei seguenti comparti produttivi, compresi i loro derivati e/o trasformati:
a)     APISTICO;
b)     ALLEVAMENTO AVICUNICOLO;
c)     ALLEVAMENTO BOVINO;
d)     ALLEVAMENTO ITTICO;
e)     ALLEVAMENTO SUINO;
f)     CEREALICOLO (comprese farine e prodotti da forno);
g)     ERBORISTICO OFFICINALE per prodotti destinati ad un impiego diverso da quello terapeutico;
h)     FLOROVIVAISTICO comprese le piantine da orto per utilizzo personale;
i)     FRUTTICOLO;
l)     LATTIERO CASEARIO;
m)    LEGUMINOSE DA GRANELLA;
n)     OLIVICOLO;
o)     ORTICOLO;
p)     RISICOLO;
q)     VITIVINICOLO.

2.     Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 può altresì vendere, in misura non prevalente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e degli adempimenti fiscali, prodotti non ottenuti dalla coltivazione dei propri fondi o non relativi al proprio allevamento, a condizione che questi siano:
a)     degli stessi comparti produttivi dei prodotti della propria azienda;
b)     adeguatamente evidenziati e distinti con cartellonistica ai sensi della normativa in materia di commercio.

3.     L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore ad Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali e ad Euro 1.032.913,80 per le società. La documentazione fiscale relativa all'acquisto dei prodotti da altre aziende agricole di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo deve essere tenuta a disposizione, anche in copia, degli organi di vigilanza.

Articolo 4 - Attrezzature per la vendita

1.     Il banco vendita, da utilizzare nel posteggio assegnato, deve rispondere ai seguenti requisiti, in conformità con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000:
a)     materiali di facile pulitura e lunga resistenza all'usura;
b)     elementi leggeri, facilmente asportabili ed accatastabili;
c)     rapido smontaggio e montaggio;
d)     cartello identificativo dell'azienda agricola recante ragione sociale della stessa e luogo di ubicazione dell'attività produttiva;
e)     il banco dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di vendita e la migliore esposizione del prodotto;
f)     il banco dovrà essere munito di contenitori per la raccolta dei rifiuti tali da garantire il rispetto di quanto previsto all'articolo 7 punto g) che potranno anche essere gestiti collegialmente tra i diversi operatori della medesima area;
g)     uniformarsi al progetto approvato dalla Città per il disegno dei banchi e delle eventuali coperture.

2.     Ciascun operatore dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 5 - Indicazione della provenienza dei prodotti

1.     Al fine di tutelare la consapevolezza del consumatore nella scelta del prodotto e nel rispetto delle norme di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, sul banco di vendita dovranno essere chiaramente indicati gli estremi dell'azienda agricola come previsto all'articolo 4, comma 1 lettera d).

2.     I prodotti che non provengono dal fondo e/o dall'allevamento della propria azienda devono essere evidenziati come previsto all'articolo 3, comma 2 lettera b).

Articolo 6 - Utilizzo delle aree

1.     Sono ammessi ad usufruire delle aree riservate ai produttori esclusivamente i produttori agricoli, come definiti all'articolo 1 comma 4, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2.     Le aree sono utilizzate a tale scopo secondo gli orari del mercato di appartenenza.

3.     Nella ristrutturazione dell'area va garantita l'attuale collocazione delle aziende in attività e nel limite del possibile deve essere predisposto l'adeguamento alle nuove capacità produttive delle aziende al riguardo della dimensione dei posteggi, e la collocazione degli stessi in testa od in coda del mercato come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

4.     Le aree dovranno essere lasciate pulite e fruibili entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 7 - Obblighi del produttore agricolo

1.     I produttori agricoli sono tenuti a:
a)     porre in vendita esclusivamente i prodotti dei comparti produttivi indicati nel precedente articolo 3;
b)     occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività di vendita diretta;
c)     utilizzare attrezzature di vendita conformi alle indicazioni di cui al precedente articolo 4;
d)     operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati laddove applicabile ed in particolare alle procedure di autocontrollo igienico-sanitario;
e)     osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura fissati secondo le modalità di cui al precedente comma 2 dell'articolo 6;
f)     mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;
g)     osservare le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune;
h)     comunicare al Comune, anche attraverso i rappresentanti delle proprie associazioni di categoria:
        1)     i dati identificativi dell'azienda (anche tramite visura camerale);
        2)     la partita I.V.A.;
        3)     la superficie coltivata;
        4)     l'elencazione e le superfici delle specie di prodotto;
        5)     il periodo in cui sono a maturazione le produzioni;
        6)     le variazioni delle coltivazioni entro il 15 gennaio di ogni anno, o entro cinque giorni dal verificarsi di avvenimenti imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione;
i)     consentire alla Commissione Tecnica di cui all'articolo 9 di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità;
l)     con eccezione delle esenzioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, indicare i prezzi per unità di misura.

Articolo 8 - Sanzioni, sospensione e decadenza del posteggio

1.     Qualora il fatto non sia sanzionato da una diversa norma di legge o regolamento, per le violazioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 secondo le disposizioni del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative della Città e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.     La violazione dell'articolo 5 comporta la sanzione pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00.

3.     In caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 o dall'articolo 7, oltre alla sanzione pecuniaria si applica:
a)     la sospensione della concessione del posteggio per un periodo non superiore a 5 giorni dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di 6 mesi;
b)     la decadenza della concessione del posteggio dopo che sono state comminate due sospensioni nell'arco di un anno.

Articolo 9 - Commissione tecnica di verifica

1.     E' costituita una Commissione Tecnica di Verifica con poteri di coordinamento, di proposta ed ispettivi sulle aree dei produttori agricoli dei singoli mercati torinesi e sui fondi delle aziende agricole che effettuano la vendita su di esse.

2.     La Commissione è costituita da:
a)     dirigente del Settore Mercati della Divisione Commercio che la presiede;
b)     dirigente o funzionario del Corpo di Polizia Municipale delegato dal Comandante del Corpo;
c)     un rappresentante designato da ogni associazione di aziende agricole rappresentative della categoria sul territorio;
d)     un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
e)     un funzionario del Settore Mercati con funzioni di segretario.

3.     La Commissione verifica, con cadenza almeno semestrale, lo stato dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli nei mercati torinesi, formula proposte all'Amministrazione per il miglioramento della stessa e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, attua una verifica dell'adempimento delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 10 - Adeguamenti ed abrogazioni

1.     Le modifiche al presente Regolamento che rivestano carattere di mero adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta Comunale.

2.     Il Regolamento Comunale n. 277 relativo all'area mercatale dei produttori agricoli di piazza della Repubblica è abrogato.

3.     Il presente regolamento entra in vigore decorsi 120 giorni dall'avvenuta approvazione.