N. 305
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. 2009 08993/016) I.E. esecutiva dal 24 maggio 2010, 14 dicembre 2011 (mecc. 2011 05127/016) I.E. esecutiva dal 27 dicembre 2011 e 25 novembre 2019 (mecc. 2019 04601/016) I.E. esecutiva dal 9 dicembre 2019.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Fonti normative
Articolo 3 - Definizioni
TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE
AREE MERCATALI
Articolo 4 - Classificazione delle aree
Articolo 5 - Istituzione di nuove aree mercatali
Articolo 6 - Reistituzione dei mercati esistenti
Articolo 7 - Articolazioni merceologiche
Articolo 8 - Modificazione delle aree mercatali
e delle disposizioni del Piano dei Mercati
Articolo 9 - Affidamento in gestione delle aree
mercatali
TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI
POSTEGGI
CAPO I - GENERALITA'
Articolo 10 - Modalità ordinarie di
concessione dei posteggi
Articolo 11 - Modalità di assegnazione
giornaliera dei posteggi liberi
Articolo 12 - Occupazione del posteggio da parte
dei titolari di concessione
CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI
Articolo 13 - Scambio dei posteggi
Articolo 14 - Incentivi agli spostamenti in altre
aree mercatali
Articolo 15 - Ampliamento dei posteggi, gestione
congiunta ed accorpamento
Articolo 16 - Decadenza e revoca della concessione
di posteggio
Articolo 17 - Scadenza e rinuncia della concessione
di posteggio
Articolo 18 - Modalità di riallocazione
dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione
e reistituzione dei mercati
CAPO III - AREE SPECIALI
Articolo 19 - Aree riservate ai produttori
e criteri per l'assegnazione
Articolo 20 - Aree destinate agli operatori turnanti
col sistema dei battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi
Articolo 21 - Aree di utilizzo istituzionale
CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI
Articolo 22 - Canoni, tributi comunali e
sanzioni
TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Articolo 23 - Procedimento per il rilascio
delle autorizzazioni di tipo A
Articolo 24 - Vendita su area pubblica in forma
itinerante
Articolo 25 - Subingresso per l'esercizio del
commercio con concessione di posteggio
Articolo 26 - Subingresso
per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Articolo 27 - Procedimento per la concessione
di miglioria
Articolo 28 - Cambio di residenza
Articolo 29 - Fondo per la restituzione delle
autorizzazioni
Articolo 30 - Decadenza, revoca o sospensione
delle autorizzazioni e concessioni
Articolo 31 - Collaborazione con le Circoscrizioni
e le Associazioni di Categoria nella gestione dell'attività
amministrativa
TITOLO V - MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DELLE AREE MERCATALI
Articolo 32 - Orari
Articolo 33 - Modalità di accesso degli
operatori alle aree mercatali
Articolo 34 - Circolazione pedonale e veicolare
Articolo 35 - Attrezzature di vendita
Articolo 36 - Norme igienico sanitarie
Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
Articolo 38 - Divieti
Articolo 39 - Obblighi
Articolo 40 - Furti danneggiamenti ed incendi
Articolo 41 - Atti dannosi
TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI
MERCATI
CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI
Articolo 42 - Impianti elettrici ed idrici
Articolo 43 - Servizi igienici
CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI
E SERVIZI COMPLEMENTARI
Articolo 44 - Pulizia delle aree mercatali
ed extramercatali
Articolo 45 - Spazi pubblicitari
Articolo 46 - Gestione ed Istituzione di servizi
complementari alla vendita
TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO
E REGIME SANZIONATORIO
Articolo 47 - Forme di rappresentanza degli
operatori
Articolo 48 - Vigilanza
Articolo 49 - Sanzioni
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E
FINALI
Articolo 50 - Norme transitorie e finali
1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti ammessi all'attività occasionale di vendita. Sono, altresì, soggette al presente regolamento, in quanto compatibili, le attività svolte su area pubblica dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto su posteggio in concessione oppure in forma itinerante.
2. Sarà possibile prevedere, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 47, per ogni area mercatale, in relazione ad esigenze specifiche degli utenti e degli operatori del mercato, disposizioni di dettaglio da adottarsi con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali contenuti nel presente regolamento.
3. Per le aree mercatali caratterizzate da spiccate atipicità (Balön, Porta Palazzo, eccetera) potranno essere previsti regolamenti specifici espressamente calibrati alle esigenze che le caratterizzano.
4. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree mercatali ed, in quanto compatibili, su aree extramercatali destinate al commercio mediante la concessione di suolo pubblico all'operatore e su aree di copertura di servizio.
1. Fonti normative:
- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo
1998;
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio
2001;
- Legge Regionale n. 28 del 12 novembre
1999;
- Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 626-3799 del 1° marzo 2000;
- Deliberazione della Giunta Regionale
n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Area mercatale è l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.
2. Area di copertura del servizio è l'area all'interno della quale si garantisce alla popolazione l'accesso ad un mercato cittadino.
3. Area di copertura a posteggi singoli è l'area in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non esiste la copertura del servizio. In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.
4. Posteggio attrezzato è quello dotato degli impianti adeguati all'attività di vendita quali: allacciamenti alle reti elettrica, idrica; di aree riservate alla sosta del mezzo col quale viene effettuata l'attività di vendita, ecc..
5. Autorizzazione di tipo a) è l'autorizzazione rilasciata a soggetto titolare di concessione di posteggio su area mercatale o extramercatale individuata con apposito atto, connessa al posteggio stesso, che lo abilita all'esercizio del commercio su posto fisso.
6. Autorizzazione di tipo b) è l'autorizzazione rilasciata a soggetto, non titolare di concessione di posteggio, che lo abilita al commercio in forma itinerante.
7. Concessione di posteggio è il provvedimento di assegnazione decennale di posteggio presso un'area mercatale o extramercatale individuata con apposito atto o presso le aree di copertura del servizio previste per uno o più giorni della settimana.
8. Miglioria è la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio libero sulla medesima area mercatale.
9. Gestione congiunta è il caso in cui una stessa persona fisica titolare (o comunque legittimata all'esercizio dell'attività di commercio, secondo la vigente normativa) di più concessioni e relative autorizzazioni di posteggi sul medesimo mercato può utilizzare detti posteggi contemporaneamente, senza che tale utilizzo sia subordinato al rilascio di titoli autorizzatori aggiuntivi.
1. Le aree mercatali sono quelle classificate ed individuate nel Piano dei Mercati della Città di Torino che ne stabilisce localizzazioni, dimensione e articolazione merceologica.
2. Le aree di copertura del servizio sono quelle all'interno delle quali viene garantito alla popolazione l'accesso ad un mercato cittadino.
3. Le aree di copertura a posteggi singoli sono quelle aree in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non viene garantita la copertura del servizio. In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.
4. Le occupazioni di suolo pubblico (OSP) hanno ad oggetto porzioni di area delle quali la Città ha la disponibilità e possono essere oggetto di concessione, secondo le norme previste per la concessione di area mercatale, in quanto compatibili.
1. L'istituzione di nuove aree da destinare al commercio al dettaglio, non previste nel vigente Piano dei Mercati, è disposta, in sintonia con gli indirizzi programmatici del citato Piano, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con la Circoscrizione interessata, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui all'articolo 47 del presente regolamento.
1. Si procede alla reistituzione delle aree mercatali esistenti all'entrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642, secondo le tipologie individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n. 626-3799 o per l'istituzione della settorializzazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. In caso di mutamenti di rilievo, quali lo spostamento o la modifica dell'area del mercato, non previsti dal Piano dei Mercati, il relativo provvedimento di approvazione è assunto con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità partecipative di cui al successivo comma 3.
3. La reistituzione dei mercati secondo il Piano dei Mercati avviene mediante deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione con le Circoscrizioni interessate, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui al successivo articolo 47, integrata dai componenti della Commissione di Mercato interessato.
4. Nel procedere alla reistituzione delle singole aree, sono preservate le situazioni giuridiche soggettive dei titolari di concessione di posteggio, fatte salve le esigenze di carattere igienico sanitario e di interesse pubblico prevalenti. In tal caso l'Amministrazione, previa consultazione della Commissione Tecnica, della Commissione di Mercato, sentiti i diretti interessati, definisce soluzioni alternative.
1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione
in relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali
e, più in generale, le aree concesse dalla Città
per il commercio, sono strutturate nei seguenti settori con il
conseguente vincolo per i relativi posteggi:
a) alimentari;
b) prodotti ittici;
c) fiori;
d) non alimentari;
e) oggetti usati;
f) produttori, generalmente collocati in testa
e/o in coda all'area mercatale.
Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998.
2. Le aree mercatali e, più in generale, le aree concesse dalla Città per il commercio, possono essere strutturate in specializzazioni merceologiche definite specificamente, con il conseguente vincolo per i relativi posteggi.
2 bis. Nei mercati riqualificati, è ammesso il cambio di settore merceologico del posteggio vincolato esclusivamente nell'ipotesi di comprovate esigenze di salute del concessionario del posteggio da questo debitamente documentate. In questo caso, il cambio di settore viene concesso con provvedimento dirigenziale a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione giustificativa.
2 ter. Periodicamente, la Città valuta con la Commissione consultiva tecnica e con la Commissione del mercato interessato la congruità dell'offerta merceologica del mercato.
2 quater. In ogni caso, prima di effettuare il cambio di settore, si procede alla verifica circa la disponibilità, nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla merceologia di interesse del richiedente.
3. Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.
4. La vendita di merce usata può essere effettuata esclusivamente in spazi predeterminati e con le modalità di cui all'articolo 39, comma 4. Su tali aree può essere effettuata anche la vendita di merce non usata.
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa
consultazione delle Circoscrizioni interessate, della Commissione
Consultiva Tecnica nonché delle Commissioni dei mercati
oggetto di intervento, possono essere disposti i seguenti interventi
modificativi non previsti nel Piano dei Mercati:
a) soppressioni;
b) trasferimenti definitivi;
c) ampliamenti dell'area complessiva;
d) modifiche delle aree merceologiche;
e) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi
o viceversa.
2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee dell'area mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale previo parere della Circoscrizione di riferimento, della Commissione Consultiva Tecnica e della Commissione di Mercato interessato, delibera delle modifiche temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria rappresentate all'interno della Commissione Consultiva Tecnica.
1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva Tecnica, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 30 anni, fatta salva la disciplina dei mercati coperti oggetto di apposita regolamentazione.
1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi. L'atto amministrativo di concessione e autorizzazione potrà essere rilasciato su supporto magnetico contenente anche la foto dell'interessato.
2. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e fatto salvo, nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto previsto al successivo articolo 19.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento del rinnovo stesso. Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune. L'assegnazione è effettuata, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese ed, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.
2 bis. abrogato
3. Nei mercati di nuova istituzione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese ed, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta. Decorso il predetto periodo, l'assegnazione giornaliera avviene come indicato nel comma 2.
4. Negli eventuali mercati a cadenza ultramensile
l'assegnazione dei posteggi disponibili, avviene privilegiando
coloro che, pur avendo presentato istanza di partecipazione, non
abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilità,
sulla base dei seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze effettuate sul mercato
di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per
la partecipazione, salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione;
b) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività
del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione
esibita ai fini della partecipazione, così come risultante
dal registro imprese;
c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma
5, nello stesso mercato un medesimo soggetto giuridico, titolare
di più autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente,
sia a titolo di concessione decennale che a titolo di spunta:
a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso
mercati con più di trenta posteggi;
b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso
mercati con trenta posteggi o inferiori.
Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica
può farsi sostituire nell'attività da familiari
coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante l'attività
di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione,
da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura,
del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
Fuori dei casi indicati e, per un massimo di 15 giorni, è,
altresì, consentito all'operatore di farsi sostituire,
a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non reiterabili
per più di due volte nello stesso anno, da altri soggetti,
comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività
di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente
punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante
il titolo della sostituzione e di documenti personali in corso
di validità. I nominativi dei sostituti sono preventivamente
comunicati al Settore Mercati.
L'attività non può essere esercitata su un posteggio
diverso da quello assegnato o con un titolo autorizzativo diverso
da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
7. L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione d'avvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati o carte elettroniche definite dalla Civica Amministrazione.
8. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica di cui al precedente articolo 7 e delle disposizioni in materia igienico sanitaria.
9. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria, prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
10. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
1. L'operatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al successivo articolo 16, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico. E' considerato assente anche l'operatore concessionario del posteggio che lo abbandoni prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
3. L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale o con la ricevuta allegata alla dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) in originale, nei casi in cui è prevista, fatto salvo l'articolo 19 comma 5 del presente regolamento, nel qual caso gli agricoltori della medesima azienda agricola possono svolgere l'attività di vendita con la dichiarazione di inizio attività esibita in copia conforme all'originale, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di vendita di prodotti dei propri fondi. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati e, per un massimo di 15 giorni, è, altresì, consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non reiterabili per più di due volte nello stesso anno, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione e di documenti personali in corso di validità. I nominativi dei sostituti sono preventivamente comunicati al Settore Mercati.
1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio
su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo
è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Nel caso di mercati articolati ai sensi del precedente
articolo 7, lo scambio di posteggio è
subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati
sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente
l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi
oggetto di scambio.
4. L'accoglimento è subordinato alla verifica
del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza
pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari
richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU nonché
all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni
pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività
commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP
e TARSU relativa agli anni precedenti a quello dell'istanza dovrà
essere autocertificata dai concessionari richiedenti. La domanda
non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto
funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni
degli spazi assegnati.
5. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale
ed il termine finale della concessione decennale di posteggio
rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio che accettano spostamenti da mercati sovrannumerati a mercati sotto dimensionati o di nuova istituzione, in attuazione di quanto previsto dal Piano Territoriale dei Mercati, potranno usufruire di riduzioni del canone di occupazione del posteggio e contribuzioni che saranno valutate in relazione all'eventuale disagio sostenuto, derivante dallo spostamento stesso ed erogate con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.
1. Il Comune - per i soli mercati non ancora ristrutturati - può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano, tenuto, altresì, conto degli specifici indirizzi contenuti in provvedimenti della Giunta Comunale.
2. Nel momento della ristrutturazione dei mercati, gli operatori che intendono esercitare l'attività, sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU, relativa agli anni precedenti a quello dell'istanza, dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 45 e resta sospeso nel caso di domanda incompleta e nelle more dell'espressione di parere da parte del competente settore tecnico.
5. L'esercizio della gestione congiunta, come definita al precedente articolo 3 comma 9, è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le attività commerciali interessate dalla gestione congiunta devono essere riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta.
6. A seguito di accorpamento di due concessioni, il richiedente restituisce una delle autorizzazioni di cui è titolare. In caso di cessione o affitto dell'azienda commerciale, il subingresso avverrà per l'intera concessione come risultante dall'avvenuto accorpamento.
1. Costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dell'assenza, comunicazione scritta al Settore Mercati.
3. Non verranno computate, ai fini delle assenze di cui al comma 1, quelle per le categorie dei fiorai e dei venditori di prodotti ittici relativamente al giorno del lunedì, essendo per loro impossibile l'approvvigionamento alla domenica.
4. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo di svolgimento del mercato.
5. Non sono computate ai fini della decadenza della
concessione, le assenze effettuate per:
a) malattia, per un periodo di tempo non superiore
a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi, nell'arco
di un biennio;
b) maternità, fino al compimento del primo anno
di vita del neonato sul quale il titolare di autorizzazione, il
coadiuvante, il dipendente o il socio di società di persone
eserciti la potestà parentale, fermi restando i casi, adeguatamente
documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario,
per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di
astensione dal lavoro maggiore;
c) ferie, per un periodo di tempo non superiore a giorni
trenta nell'arco dell'anno;
d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative
quali, ad esempio, obblighi elettorali.
6. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi.
7. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'ufficio comunale competente, allegando idonea documentazione, entro i primi tre giorni del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento comportante le assenze. Gli uffici procedono all'inserimento delle giustificazioni con cadenza mensile.
8. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione oltre i termini previsti dal presente articolo, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
9. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
10. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi sei.
11. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
12. I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.
13. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione
delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio
e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare
le somme dovute secondo il piano definito, entro l'ultimo giorno
di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata
l'ultima dichiarazione dei redditi. Sugli importi rateizzati sono
dovuti gli interessi pari al tasso legale aumentato di tre punti
percentuali, su base annua purché non superiore al 5%.
La rateazione non è consentita se l'importo complessivamente
dovuto è inferiore ad Euro 260,00.
La durata del piano rateale non può eccedere i due anni
e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad
Euro 150,00.
Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.165,00
è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivo
vantato dall'Amministrazione.
Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza
stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio
ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione
per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria,
la revoca della concessione di posteggio e della correlativa autorizzazione.
Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.
14. Le concessioni possono essere, altresì, revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato, della Commissione Consultiva Tecnica e sentiti i diretti interessati.
1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nell'atto del rilascio, salvo rinnovo così come previsto dal precedente articolo 10.
2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.
1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per quanto possibile, sentita la Commissione di Mercato interessata e la Commissione Consultiva Tecnica, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.
3. Nelle
ipotesi di reistituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi
avviene sentita la Commissione del mercato interessato ed in base
all'accordo tra tutti gli operatori dello stesso settore merceologico.
In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base
di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di frequenza risultante
dalla concessione di posteggio originaria, come risultante dall'archivio
informatico della Divisione, salvo presentazione di idonea documentazione
attestante una priorità anteriore;
b) maggiore anzianità nell'attività di
commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o dal
R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.
5. Qualora sull'area mercatale oggetto di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o reistituzione vi siano titolari di concessione di posteggio che presentano un grado di inabilità fisica dichiarato grave in base alle disposizioni normative vigenti, previa richiesta degli interessati, gli stessi sono sentiti dal Settore Mercati, per valutare eventuali esigenze dettate dallo stato di inabilità.
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.
2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
3. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale con posteggio, devono presentare la comunicazione di cui al comma 1 al competente Settore Mercati e contestualmente la richiesta di concessione del posteggio su cui si intende esercitare l'attività.
4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma 6, l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.
5. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta sia a titolo di concessione decennale un numero di posteggi non superiore al 20% dei posti riservati ai produttori agricoli, secondo le modalità di cui all'articolo 12 comma 3 del presente regolamento. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
6. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.
7. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.
8. Sui mercati cittadini, al fine di consentire la continuità dell'offerta commerciale, lo stesso posteggio può essere assegnato a due produttori, la cui azienda agricola non sia costituita sotto forma di società. In tal caso i produttori dovranno, senza soluzione di continuità, avvicendarsi nell'intero arco dell'orario di apertura del mercato. Al fine del rilascio delle concessioni, tra i produttori che si succedono nel medesimo posteggio durante la stessa giornata, deve essere sottoscritto apposito accordo, prodotto all'Amministrazione che acconsente solo dopo le opportune verifiche atte ad accertare che l'avvicendamento non crei disturbo all'ordine del mercato. Rimane fermo in capo ai concessionari del posteggio l'obbligo, di cui al successivo articolo 39 comma 2, di occupare il posteggio stesso, ciascuno per il proprio arco di tempo, per tutta la durata della giornata.
9. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente
disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera
su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:
a) aziende con il maggior numero di presenze;
b) aziende aventi sede nel Comune di Torino;
c) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti
dell'agricoltura biologica e che esibiscano le relative certificazioni
di legge;
d) aziende aventi sede nella Provincia di Torino;
e) aziende aventi sede nelle altre province della Regione
Piemonte;
f) aziende aventi sede nelle restanti località
del territorio nazionale o di quello della Comunità Europea.
10. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato.
11. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
1. Presso ogni mercato sono individuate aree destinate all'esercizio dell'attività di vendita degli operatori turnanti.
2. Gli operatori turnanti esercitano l'attività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione stabilito dal Comune in base all'anzianità maturata, sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti. Il Comune può delegare alle Associazioni di categoria la gestione del sistema di turnazione.
3. L'ordine di turnazione di ciascun operatore, trascritto su apposito atto, costituisce parte integrante dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. L'ordine delle turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
5. L'assegnazione in concessione decennale di posteggio a turno avviene sulla base di appositi bandi comunali.
6. I posteggi a turno non occupati entro l'orario indicato comma 1 del presente regolamento sono assegnati giornalmente in spunta ai battitori.
7. Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono illustrare ad alta voce le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci, allo scopo di promuoverne la vendita.
8. Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 in riferimento alle presenze che l'operatore è tenuto ad effettuare secondo l'ordine di turnazione suddiviso per giornate qualunque sia l'area mercatale.
9. I posteggi non occupati per 4 mesi da alcun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato o dismessi.
1. Presso le aree mercatali possono essere individuate e successivamente istituite, compatibilmente con la conformazione, dislocazione, numero di posteggi, suddivisione merceologica ecc., delle aree di utilizzo istituzionale, previo parere della Commissione Consultiva Tecnica e della Commissione di Mercato.
2. Per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata dagli enti interessati apposita richiesta per il rilascio della concessione all'occupazione delle stesse per lo svolgimento di attività istituzionali.
1. E' istituito il canone di occupazione del posteggio attrezzato (c.o.p.a.).
2. Tale canone comprende ed assorbe il canone di occupazione
del suolo pubblico sulle aree mercatali e sulle aree di commercio
su posteggio individuato e ricomprende:
a) il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con
riferimento al mercato o all'area extramercatale occupata ed alla
merceologia, per cui il posteggio è concesso;
b) la fornitura di energia elettrica secondo la potenza
prevista e la manutenzione ordinaria del relativo impianto, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma
3-bis;
c) l'eventuale fornitura di acqua potabile e la manutenzione
ordinaria e straordinaria del relativo impianto, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 42, comma 3-bis;
d) il canone per l'area di sosta del veicolo utilizzato
a ridosso del posteggio (ove ciò sia possibile) o nelle
aree pertinenziali situate nelle immediate adiacenze;
e) il costo di eventuali ed ulteriori servizi aggiuntivi.
La disciplina di cui al presente articolo si applica, altresì,
con riferimento ai successivi articoli 41
e 42.
Con specifici atti esecutivi è determinata l'entità
del canone, in relazione ad ogni singolo mercato.
3. Oltre al canone di occupazione del posteggio attrezzato, il concessionario è tenuto al pagamento della tariffa raccolta rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento per l'applicazione di tale tariffa e nella misura determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione ed in proporzione della quantità di raccolta differenziata attuata presso i mercati, considerando l'occupazione di area sul mercato nonché eventuali relative pertinenze funzionali all'attività commerciale sul mercato stesso.
4. Il mancato pagamento del canone e/o degli eventuali danni di cui al comma 2 e/o della tariffa di cui al comma 3 del presente articolo, dovuti per gli anni precedenti, costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone di occupazione del posteggio e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
6. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate di cui al precedente articolo 16 e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
7. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato, esibendo agli organi di vigilanza la documentazione dell'avvenuto pagamento.
8. Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio su quel mercato.
9. Per i mercati i cui posteggi non sono ancora attrezzati, il canone di posteggio comprende il solo canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre le utenze elettriche ed idriche, verranno regolamentate dai contratti con gli enti fornitori, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9.
10. Il regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, migliorie ed accorpamenti.
1. L'esercizio dell'attività di vendita sulle
aree pubbliche, mercatali o extramercatali individuate con apposito
atto, mediante l'utilizzo di un posteggio in concessione nell'ambito
territoriale del Comune di Torino è subordinato al possesso
di autorizzazione di tipo A rilasciata, su domanda dell'interessato,
dai competenti uffici della Città contestualmente alla
concessione di posteggio.
Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
1 bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
2. L'autorizzazione di tipo A oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del relativo posteggio, consente l'attività in forma itinerante e, limitatamente ai giorni in cui il titolare non risulta assegnatario di alcuna concessione di posteggio decennale, consente la partecipazione alla spunta sui mercati cittadini per l'assegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente liberi.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato presentata in base ad apposito bando comunale di assegnazione posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
3 bis. Qualora il Piano Mercati stabilisca la soppressione di mercati o la riduzione di posteggi potranno essere previsti nei bandi titoli di priorità per gli operatori concessionari che lasciano il mercato di provenienza.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine del procedimento decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dall'Amministrazione esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità della medesima o che la stessa possa acquisire autonomamente. Gli elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. L'autorizzazione oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione dell'area mercatale o extramercatale, il numero del posteggio, e la relativa cadenza settimanale, il settore o i settori merceologici. Nei casi di aree strutturate in specializzazioni merceologiche vincolate di cui al precedente articolo 7, l'autorizzazione deve contenere l'indicazione della o delle specializzazioni merceologiche autorizzate.
1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di d.i.a. in duplice originale corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, presso il Comune di residenza del medesimo, o in caso di società di persone, presso il Comune in cui ha sede legale la società. A seguito della presentazione della d.i.a., gli uffici rilasciano apposita ricevuta da allegare ad uno degli originali della medesima, da tenere sempre a disposizione per l'esibizione agli organi di vigilanza.
1 bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Il titolo consente al titolare, oltre al commercio in forma itinerante, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro cura, intrattenimento e svago, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata, ove previste, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciato più di un titolo, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 e delle disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. Qualora, nel corso dell'attività istruttoria, si accerti l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regionali per l'esercizio dell'attività, gli uffici procedono secondo le vigenti norme in materia di interruzione dell'attività.
5. La ricevuta allegata alla d.i.a., oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione del settore o dei settori merceologici autorizzati.
1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune, mediante la presentazione di d.i.a. in duplice originale.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione o della d.i.a. del cedente, nonché autocertificazione attestante l'avvenuta corresponsione, di quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per l'utilizzo del posteggio e dei servizi relativi agli anni precedenti a quello della cessione.
3 bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, il titolo decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente articolo 16 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con connessa concessione, i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di cessione si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'articolo 2556 Codice Civile. L'autenticazione può essere effettuata da notaio o presso altri soggetti abilitati, ai sensi della vigente normativa.
8. A seguito dello scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica alla Città la reintestazione del titolo, qualora intenda esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. A seguito di tale comunicazione, la Città restituisce al proprietario l'originale dell'autorizzazione o della ricevuta allegata all'originale della d.i.a., conservata agli atti nel corso della gerenza. Nel caso in cui il medesimo intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo, quest'ultimo procederà alla dichiarazione di avvio della gerenza, nei termini di cui al precedente comma 2.
9. In ogni caso, la Città rimane estranea rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti private.
1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune, mediante la presentazione di d.i.a. in duplice originale.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dalla morte del de cuius.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione o della d.i.a. del dante causa.
3 bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dall'autorizzazione o della d.i.a. in originale. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, il titolo decade.
5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo B i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di cessione, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A di cui al precedente articolo 25 sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo B disciplinato dal presente articolo, il competente ufficio comunale rilascia, all'atto della presentazione della comunicazione, una ricevuta che, unitamente alla d.i.a. in originale, è documento idoneo a consentire l'esercizio dell'attività. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata da copia dell'autorizzazione o della d.i.a. del cedente, l'operatore potrà esercitare l'attività munito dell'autorizzazione o della d.i.a. del cedente in originale e della comunicazione di subingresso corredata dalla ricevuta postale. In questo caso, l'ufficio comunale competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette all'avente titolo, la relativa ricevuta. L'originale del precedente titolo autorizzativo o della d.i.a. del cedente viene restituito all'ufficio.
7. Copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, ancorché autenticate, non costituiscono titoli idonei per l'esercizio dell'attività.
8. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
9. A seguito dello scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica alla Città la reintestazione del titolo, qualora intenda esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. A seguito di tale comunicazione, la Città restituisce al proprietario l'originale dell'autorizzazione o della ricevuta allegata all'originale della d.i.a., conservata agli atti nel corso della gerenza. Nel caso in cui il medesimo intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo, quest'ultimo procederà alla dichiarazione di avvio della gerenza, nei termini di cui al precedente comma 2.
10. In ogni caso, la Città rimane estranea rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti private.
1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e sempreché il posteggio richiesto in miglioria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.
1 bis. Le istanze di miglioria vengono ricevute dagli uffici, ogni anno, nel corso dell'anno solare. Le domande pervenute fuori termine vengono respinte e dovranno essere ripresentate dall'operatore, che ne abbia interesse, l'anno successivo nel periodo sopra indicato.
2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione
dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle
istanze pervenute e all'effettuazione delle migliorie, ferma restando
la verifica della regolarità della posizione del concessionario
in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dell'assenza, in capo
allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive
dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La regolare
posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli anni
precedenti dovrà essere autocertificata dal concessionario.
Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione
con il procedimento di miglioria.
3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio
richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con
raccomandata A/R della domanda;
b) maggiore anzianità di concessione di posteggio
o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle
ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa
capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività
sul mercato;
d) a parità di condizioni di cui alle precedenti
lettere a), b) e c) età dell'intestatario dell'autorizzazione
se ditta individuale o del rappresentante della società
al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza
al più anziano.
La data di conclusione del procedimento è di 45 giorni.
4. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è approvata con provvedimento dirigenziale allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.
1. Il cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune, acquisita la comunicazione di cui sopra, rilascia ricevuta di regolare comunicazione da allegare all'autorizzazione.
2. Il titolare di autorizzazione di tipo B persona fisica o giuridica che trasferisca, da altro Comune, rispettivamente la residenza o la sede legale nel Comune di Torino, deve darne comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. L'ufficio competente entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'eventuale autorizzazione originaria.
3. La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere inoltrata al Comune sia a mani presso l'ufficio accettazione della Divisione Commercio sia mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad essa deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione.
4. L'interessato, all'atto del ritiro della nuova autorizzazione, dovrà consegnare l'originale dell'autorizzazione in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere al Comune di provenienza.
1. In attuazione del Piano Mercati viene istituito il Fondo per la restituzione delle autorizzazioni relative a posteggio assegnato in concessione. La restituzione delle autorizzazioni può derivare anche dall'accorpamento di più concessioni, in tal caso l'estensione lineare del posteggio non può essere superiore a 10 metri. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Tecnica e la Commissione di Mercato, sono individuate le priorità relative alle aree ammesse al beneficio. L'ammontare dello stesso sarà previsto nel bilancio del Comune.
1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei
seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei
legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona
preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi
necessari per il rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'articolo
5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998;
b) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla
data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per
un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento
fisico dell'intestatario dell'autorizzazione ed adeguatamente
documentata.
2. L'autorizzazione di tipo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 16.
3. Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse, nonché per mancata presentazione annuale del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva.
4. L'autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento COSAP e del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa
fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare
gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel
caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione
mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria
principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni
relative a:
a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese
le disposizioni sulla raccolta differenziata;
b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore
merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture
degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro
costituisca attrezzatura del mercato;
d) mancato allacciamento agli impianti elettrici ed idrici
realizzati dalla Città nei mercati cittadini;
e) mancata corresponsione dei pagamenti relativi ai consumi
elettrici ed idrici nei mercati cittadini.
5bis. Ai fini della sospensione fino a 20 giorni,
per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre
a quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente
gravi le violazioni relative a:
a) occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso
da quello autorizzato;
c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi
da quelli autorizzati;
d) occupazione del suolo pubblico con tavolini
e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.
6. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.
6bis. Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.
6ter. La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.
7. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.
8. L'esercizio dell'attività è sospeso nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza di cui al comma 2 del precedente articolo 28, fino a quando l'interessato non abbia provveduto ad effettuare la predetta comunicazione. In caso di irreperibilità il provvedimento di sospensione è notificato nelle forme di legge.
1. La Città promuove, d'intesa con le Associazioni di categoria, del commercio e degli agricoltori maggiormente rappresentative, forme di collaborazione dell'attività di accettazione delle pratiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di vendita su area pubblica.
2. La Città promuove analoghe iniziative con le Circoscrizioni cittadine.
1. Gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio dei mercati sono stabiliti, nell'ambito della vigente normativa statale e regionale, dal Sindaco con ordinanza, sentite la Commissione Consultiva Tecnica, le Associazioni di Categoria del commercio fisso, le Associazioni dei consumatori e le singole Commissioni di Mercato. Con tale ordinanza possono essere previsti orari e giornate differenziate di esercizio tra i diversi mercati. I trasgressori sono soggetti alla sanzione prevista dal D.Lgs. 114/1998 articolo 29 comma 2.
2. Per i mercati che non si svolgono in tutte le giornate infrasettimanali, qualora la giornata di svolgimento del mercato risulti coincidere con una festività, se non sussistono preminenti motivi di interesse pubblico ostativi, lo svolgimento del mercato è anticipato al giorno precedente o successivo, purché questi ultimi non ricadano già nel calendario settimanale delle giornate di mercato.
3. I concessionari di posteggio settorializzati per la vendita dei fiori, possono esercitare l'attività anche nelle giornate domenicali, previa autorizzazione rilasciata dal competente Settore Mercati. Nella richiesta di autorizzazione può essere indicato anche un posteggio diverso da quello ottenuto in concessione, purché facente parte dello stesso mercato. L'autorizzazione ha validità annuale. Il pagamento dei canoni e tasse dovuti è effettuato secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
4. Sentiti i soggetti di cui al comma 1, può essere
autorizzato nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative
vigenti:
a) il prolungamento o l'estensione giornaliera dell'orario
dell'attività di mercato, anche coordinandolo con gli orari
dei negozi in sede fissa;
b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali
o festive, in coincidenza con le feste di via o con le aperture
in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa. Entro il
mese di gennaio di ciascun anno, il Settore Mercati predispone
apposito calendario con la previsione delle giornate festive -
comprese nell'anno in corso e nel mese di gennaio dell'anno successivo
- nelle quali sarà possibile richiedere l'apertura straordinaria
dei mercati. Sulla base di tale calendario, le relative richieste
dovranno essere avanzate con il consenso unanime della Commissione
di mercato interessata oppure con il consenso del 50% più
1 (cinquanta per cento più uno) degli operatori con posteggio
fisso sul mercato interessato, calcolata con riferimento al giorno
di maggiore frequenza, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
5. In ogni caso, per i mercati, non potrà essere prevista un'apertura dell'attività di vendita superiore alle 11 ore giornaliere.
1. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l'occupazione del posteggio in concessione, un'ora e mezza prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
2. Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utilizzati dagli operatori per l'attività di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio loro assegnato.
3. Nell'impossibilità di poter concedere le aree di sosta come previsto dal precedente comma, nell'orario di svolgimento dell'attività di vendita sarà consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce, nelle aree pertinenziali adibite a tale scopo.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato. I banchi mobili, i carretti a mano ed in ogni caso tutti i veicoli a braccia usati sui mercati, devono essere contrassegnati con targhette metalliche, applicate a cura dei titolari, contenenti il nome e l'indirizzo del proprietario.
5. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire con le modalità previste agli articoli 11 e 12 e nel rispetto degli orari previsti nell'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 32 comma 1.
6. Sull'area mercatale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
1. Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale sui mercati e negli orari previsti dal presente regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato, la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.
2. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
3. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e la rimozione forzata dei veicoli.
4. Durante le ore di apertura del mercato anche sulle aree pertinenziali o di servizio vige il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.
1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.
3. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
4. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.
5. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
6. L'Amministrazione può concedere, nel momento della ristrutturazione dei mercati, in ragione della copertura economica prevista, contributi agli operatori, eventualmente raggruppati in consorzi, per incentivarli e favorire la sostituzione delle loro attrezzature di vendita, quali banchi, tende ed ombrelloni, soprattutto nei casi di evidenti condizioni di degrado, al fine di ottenere una maggiore qualificazione dal punto di vista espositivo e commerciale, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 15 comma 2.
1. L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare
animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato
ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti
ed eviscerati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa
solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono
prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme
igienico sanitarie e di tutela degli animali.
1. Agli operatori è vietato:
a) lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di
mercato;
b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione
e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi
e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario
alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare
disturbo alle attività limitrofe;
c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni,
urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere
fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas,
utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica
fornita.
1. Laddove non è possibile applicare quanto previsto dal successivo articolo 44, relativamente alla pulizia dei mercati ed ai principi della raccolta differenziata in esso enunciati, gli operatori devono raccogliere i rifiuti via via prodotti durante l'esercizio della loro attività in appositi sacchi che dovranno essere rimossi al termine dell'attività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità, e fatto salvo quanto previsto per i produttori agricoli dall'articolo 19 comma 8.
3. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.
4. Fermo restando il vincolo di cui al precedente articolo 7, comma 4, in caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA"; inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO".
5. Durante l'esercizio dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la relativa autorizzazione amministrativa o la ricevuta allegata alla dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) in originale; inoltre l'operatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti dovuti e riferiti all'anno in corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.
6. Il subentrante deve, ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito della ricevuta originale di presentazione della comunicazione di subingresso di cui al precedente articolo 26 comma 6, che deve essere tenuta esposta come previsto dal comma precedente.
7. Non è consentito l'esercizio dell'attività sulla base della semplice copia fotostatica, ancorché autenticata, dei documenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.
1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
1. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso le aree mercatali e presso le fontanelle pubbliche, il cui uso non ne dovrà comunque compromettere il regolare funzionamento; è comunque vietato ingombrare lo spazio ad essi adiacente.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.
4. I rimborsi dei costi sostenuti dalla Città per ripristinare lo stato delle aree mercatali e degli impianti a servizio delle medesime, oggetto di danneggiamenti, sono attribuiti, in misura pari al 50%, secondo i principi di cui all'articolo 2051 Codice Civile, agli operatori in maniera proporzionale alle giornate di assegnazione del posteggio, con procedure che saranno stabilite dalla Giunta Comunale, fatte salve eventuali successive azioni di rivalsa del singolo operatore nei confronti di colui cui sia stata riconosciuta, nelle sedi giuridiszionali, la responsabilità univoca nella produzione dell'evento dannoso.
5. Non si
applica la disciplina prevista dal precedente comma nel caso si
accerti il compimento di atti vandalici dopo la chiusura dell'area
mercatale.
1. Gli impianti elettrici necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita nonché gli impianti idrici per le attività di vendita per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda, sono realizzati a cura e spese dell'Amministrazione.
2. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo.
3. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
3 bis. Nei mercati riqualificati, la gestione della contabilizzazione delle utenze energetiche ed idriche può essere affidata dalla Città, a seguito di idonee procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito registro. La scelta del gestore, tra i soggetti presenti nel registro, è obbligatoriamente effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco degli iscritti effettuata alla Commissione di mercato. In caso di mancata scelta da parte degli operatori, la Città affida la gestione al soggetto iscritto che ha presentato la migliore offerta in termini di costi di gestione. Nel caso in cui il gestore segnali l'omesso pagamento delle spese relative all'utilizzo o contabilizzazione dei consumi da parte di operatori, la Città procederà con la sospensione della concessione di posteggio in capo all'assegnatario fino ad un massimo di 20 giorni e, in caso di persistenza della morosità, verrà revocata la concessione.
4. L'Amministrazione concede l'uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
5. E' fatto obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e di acqua nonché agli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dell'energia utilizzata per le apparecchiature in dotazione.
6. Tale onere sarà ricompreso nel canone per l'occupazione del posteggio attrezzato di cui all'articolo 22 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3 bis.
1. I servizi igienici necessari ai sensi della normativa igienico sanitaria vigente sono realizzati a cura e spese dell'Amministrazione.
2. Tali servizi, in numero adeguato alla dimensione del mercato specifico, devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e devono essere conformi alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche. Essi devono essere suddivisi in due parti, una di pertinenza del pubblico ed una di pertinenza esclusiva degli operatori mercatali.
3. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, dei servizi igienici.
4. L'orario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori è quello del mercato in cui detti servizi sono ubicati; quelli destinati al pubblico potranno avere un'estensione oraria superiore compatibilmente con l'assegnazione della gestione dei servizi stessi a soggetti diversi.
1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle aree extramercatali si conformano ai principi generali enunciati nel regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori dei mercati rionali e delle aree extramercatali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, a mano a mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.
4. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4 bis. Gli operatori delle aree extramercatali devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a otto metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4 ter. La Giunta è delegata a definire, con apposito provvedimento deliberativo, i criteri atti a garantire un adeguato livello di decoro delle strutture occupanti le aree extramercatali date in concessione agli operatori. Il mancato adeguamento agli standard previsti sarà oggetto di ordinanza sindacale il cui mancato rispetto porterà alla revoca della concessione con obbligo di sgombero dell'area.
5. Entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti sessanta minuti e sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.
6. Nel caso la pulizia del mercato sia effettuata in autogestione da parte degli operatori o comunque da soggetto diverso da quello a cui è affidata la gestione generale della raccolta rifiuti, il contraente dovrà predisporre un idoneo progetto, basato sui principi di economicità, efficienza ed innovazione rispetto alla metodologia di raccolta differenziata, che costituirà titolo valutativo per l'affidamento del servizio.
1. In deroga al Piano comunale sugli impianti pubblicitari, sulle aree mercatali è possibile prevedere impianti adibiti per le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale agli operatori mercatali ed ai cittadini o per affissioni pubblicitarie. Gli introiti derivanti saranno destinati alla gestione ed al miglioramento dei servizi.
2. Tali impianti sono collocabili sulle strutture fisse o su spazi non specificamente destinati alla vendita, alla fruizione del pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
3. I formati ed i tipi di impianti debbono essere compatibili con quelli previsti dal regolamento comunale sugli impianti pubblicitari.
4. Gli eventuali impianti pubblicitari previsti sulle strutture fisse del mercato o su strutture apposite collocate sul mercato stesso dovranno avere spazi, per almeno il 30%, destinati alla promozione dell'identità del mercato stesso.
5. L'affidamento in gestione di tali spazi deve essere connesso alla gestione degli altri servizi presenti sul mercato.
1. Nei mercati possono essere previsti, anche su iniziativa degli operatori del mercato, servizi volti al miglioramento della fruizione del mercato.
2. La realizzazione di qualunque opera deve essere autorizzata dai Settori comunali competenti e non potrà comportare la possibilità, per gli affidatari, di utilizzare spazi destinati alla vendita o al passaggio del pubblico.
3. Nel caso tali servizi comportino la realizzazione di manufatti edili, essi debbono rispettare le indicazioni tipologiche e di arredo stabilite dall'Assessorato al Commercio di concerto con gli altri Assessorati competenti.
4. L'affidamento in gestione dei menzionati servizi avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
5. La Città di Torino promuove l'affidamento dei servizi presenti sulle aree mercatali in autogestione degli operatori o tramite altri soggetti giuridici tra cui le organizzazioni di categoria degli operatori di mercato.
1. La rappresentanza degli operatori è riconosciuta alle Commissioni di Mercato ed alla Commissione Consultiva Tecnica.
2. La Commissione Consultiva Tecnica è composta
da:
- Assessore o suo delegato - Presidente;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo
delegato;
- Dirigente del Settore Mercati o suo delegato;
- un rappresentante per ogni Associazione di Categoria
aderente a Confederazioni Nazionali o Associazioni Nazionali firmatarie
di Contratti Collettivi di Lavoro presenti nel C.N.E.L.;
- un rappresentante per ogni associazione di categoria
provinciale con un numero di iscritti non inferiore al 10% da
calcolare sulla base del numero dei posteggi decennali attivi
nel Comune di Torino;
- due rappresentanti delle associazioni dei consumatori
di cui alla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 23.
3. Le Commissioni di Mercato svolgono le funzioni di cui al comma 1 esclusivamente presso i mercati in cui sono state elette ed esprimono pareri secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, del regolamento delle Commissioni di Mercato.
4. La Commissione Consultiva Tecnica è sentita nei casi previsti dal presente regolamento e per la programmazione generale attinente l'attività del commercio su area pubblica.
1. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia, dall'Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente da personale comunale addetto al mercato o da altri soggetti a ciò espressamente delegati dalla Civica Amministrazione.
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla Legge 241/1990 ed al "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative".
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 80,00 ad Euro 500,00.
3. Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione o assegnato in spunta è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Comune - Settore Polizia Amministrativa competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.
1. La durata delle concessioni di posteggio in atto
è di anni dieci, decorrenti dalla data di esecutività
del presente regolamento.
In caso di subingresso il periodo di durata della concessione
prosegue in capo al subentrante senza soluzione di continuità.
2. Il Piano dei Mercati ha una funzione programmatica e non pregiudica i diritti dei titolari di concessioni di posteggi attivi.
3. La tendenziale riduzione del numero dei posteggi prevista nel Piano è riferita al naturale andamento commerciale delle aree mercatali, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17, 20 e 29.
4. Le previsioni tendenziali del Piano, decorsi 3 anni dalla data di approvazione, sono riesaminate per allinearle con le eventuali sopravvenute modifiche dell'andamento economico dei mercati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i concessionari di posteggio che vendono prodotti appartenenti a due o più settori fra quelli indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono limitare la vendita ad uno solo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è consentito ai titolari di posteggio, o ai loro aventi causa nell'ipotesi di subingresso, porre in vendita prodotti diversi da quelli del settore di appartenenza come definito in base all'articolo 7, comma 1.
7. Il regolamento comunale per l'esercizio dei mercati rionali a posti liberi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 maggio 1988 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
8. Con apposito provvedimento, sentita la commissione
di mercato e la commissione consultiva, saranno definite le specializzazioni
merceologiche del mercato di piazza della Repubblica e nelle more
di definizione dello stesso continua ad applicarsi la suddivisione
merceologica come stabilita dalla normativa previgente.
Le modifiche al presente regolamento, che rivestano carattere
di adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla
Giunta Comunale.
9. Per i mercati non ancora oggetto di ristrutturazione, nelle more della riqualificazione degli stessi ed al fine di garantire l'osservanza dell'articolo 42, comma 5, il gestore delle utenze elettriche ed idriche può segnalare ai competenti uffici, previa dimostrazione della morosità e dell'esistenza di idoneo rapporto contrattuale, situazioni debitorie volte all'assunzione di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione commerciale.