N. 307

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2005 (mecc. 2004 12376/023) esecutiva dal 15 aprile 2005. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2009 (mecc. 2009 06142/023) esecutiva dal 4 gennaio 2010 e 6 maggio 2024 (DEL 269/2024 e allegato) esecutiva dal 21 maggio 2024.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento
Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo
Articolo 5 - Progetto di inserimento lavorativo
Articolo 6 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi
Articolo 7 - Offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI COOPERATIVE SOCIALI
Articolo 8 - Convenzioni con cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381
Articolo 9 - Appalti e concessioni riservate a cooperative sociali
Articolo 10 - Procedure Negoziate e Aperte ai sensi dell'articolo 4 della Legge 381/1991 e articolo 61 del Decreto Legislativo 36/2023
Articolo 11 - Procedure Negoziate e Aperte con inserimento di lavoratori svantaggiati come individuati dai Regolamenti CE
Articolo 12 - Subappalto
Articolo 13 - Programmi di lavoro protetto

TITOLO III - MONITORAGGIO E VERIFICHE
Articolo 14 - Monitoraggio degli inserimenti
Articolo 15 - Verifica dell'esecuzione dei contratti
Articolo 16 - Disposizioni finali: norme applicabili/rinvio


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1.     Nell'ambito delle iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di Torino, attraverso convenzioni, contratti di appalto per l'acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni di manutenzione ordinaria e concessioni, in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria, promuove l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone con disabilità così come definite al successivo articolo 2.

2.     La promozione dell'inserimento lavorativo può avvenire mediante gli istituti previsti dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 36/2023 e dall'articolo 5 della Legge 381/1991, con le modalità previste dal presente regolamento. Il criterio di aggiudicazione adottato, per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri dettagliati nel successivo articolo 7.

3.     La Città, nell'ambito dei contratti di servizio con le società da essa controllate, richiede l'inserimento di clausole finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, individuando, con tali società, una quota percentuale nei contratti d'appalto per acquisizione di servizi.

Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento

1.     Possono essere affidati, mediante l'utilizzo del presente regolamento, contratti di concessione o appalto di fornitura di beni, di servizi ad alta intensità di manodopera o di manutenzione ordinaria che promuovano l'inserimento lavorativo dei seguenti beneficiari e più precisamente:
a) i soggetti di cui all'articolo 61 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023;
b) i soggetti individuati come lavoratori svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea.

2.     L'individuazione delle persone fisiche da inserire, per tutti i casi presi in considerazione dal presente regolamento, può avvenire, compatibilmente con la tipologia di prestazioni da eseguire e alle tipologie di svantaggio, da parte dell'aggiudicatario, di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini e con le rappresentanze delle organizzazioni non profit operanti sul territorio, in collaborazione con i Centri per l'Impiego e la ASL Città di Torino.

Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1.     Il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all'articolo 1 e 2 una percentuale di almeno il 4% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di servizi e comunque di almeno il 3% dell'importo complessivo di tutti gli affidamenti (forniture di beni, di servizi e di prestazioni di manutenzione ordinaria e concessioni di servizi) su programmazione annuale della Giunta. La metà di tali affidamenti sarà destinata ai soggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 2.

2.     Gli affidamenti della Città di servizi ad alta intensità di manodopera, così come definiti dalla vigente legislazione, - con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi - sono di norma effettuati, nell'ambito della programmazione della spesa, utilizzando gli istituti del presente Regolamento, quando non vi ostino ragioni connesse alla specificità del servizio oggetto dell'affidamento, o alla necessità di tutelare il personale già inserito nell'esecuzione del servizio.

3.     Il Direttore Generale, con il supporto del Servizio Lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.

4.     Nel caso in cui il servizio da acquistare, anche in caso di rinnovo di precedente appalto, sia presente fra le convenzioni attive Consip o di altra Centrale di Committenza, il RUP, garantirà il corretto bilanciamento tra l'interesse della Città ad attuare le politiche di cui al presente Regolamento ed i principi previsti dalle norme sui contratti pubblici; in ogni caso, gli atti di gara dovranno contenere dettagliata motivazione a supporto della scelta effettuata dal RUP secondo i principi del presente Regolamento.

Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo

1.     Ai lavoratori con disabilità e/o svantaggiati inseriti dagli aggiudicatari nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di concessione o appalto di beni e servizi con la Città di Torino, banditi in applicazione del presente Regolamento, dovrà essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, nonché rispetto alle finalità indicate nel bando di gara e previste all'articolo 1 del presente Regolamento.

2.     Nel caso in cui risulti aggiudicataria una cooperativa dovrà essere lasciata alla discrezionalità del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come dipendente.

3.     Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché dimostrino che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

4.     I titolari di tirocinio curriculare e extracurriculare sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.

5.     L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o con disabilità, a redigere eventualmente con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali, un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di accertamento ed ispezione da parte degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro".

Articolo 5 - Progetto di inserimento lavorativo

1.     Negli appalti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente Regolamento le offerte tecniche dei concorrenti dovranno contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.

2.     Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:
a)     numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti;
b)     modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
c)     obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
d)     modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
e)     metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite con particolare attenzione alle questioni di genere;
f)     composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
g)     reti di comunità che permettano la valorizzazione delle potenzialità e delle relazioni delle persone svantaggiate anche finalizzata al reinserimento lavorativo stabile.

3.     Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.

Articolo 6 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

1.    In caso di subentro/rinnovo l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta a mantenere l'occupazione delle persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo, ove non conclusi, ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere.

2.     In caso di nuovo affidamento di servizi già affidati ai sensi del presente regolamento, il concorrente, nell'istanza di partecipazione alla gara, dovrà indicare l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando, garantendo il mantenimento delle medesime tutele contrattuali.

3.     Per i restanti lavoratori sarà richiesto l'impegno all'assorbimento dei lavoratori già inseriti nello svolgimento del servizio come normato dall'articolo 57 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i..

4.     Qualora il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all'affidamento precedente, il servizio che ha indetto la gara, di concerto con gli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro", chiederà alle parti aziendali e sindacali di confrontarsi per verificare le possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti, anche mediante il ricollocamento degli eventuali lavoratori in esubero in altre attività in Torino dell'aggiudicataria.

Articolo 7 - Offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo

1.     Le procedure previste agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento devono essere aggiudicate utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la redazione del disciplinare di gara nella parte relativa al progetto di inserimento lavorativo, la Stazione Appaltante si avvale del supporto degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro".

2.     Il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare contengono l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati in misura complessiva non inferiore al 30% delle ore utilizzate, tenuto anche conto delle disposizioni previste all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento. Gli operatori economici dovranno garantire nell'istanza di gara l'inserimento lavorativo nella misura indicata.

3.     L'offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti elementi e relativi pesi ponderali.
a)     All'offerta tecnica, potrà essere attribuito un peso preferibilmente non inferiore a 80/100 punti, fatta salva diversa modulazione in casi particolari debitamente motivati nella determina di approvazione della procedura; l'offerta tecnica dovrà contenere:
        A1 - progetto di inserimento lavorativo;
        A2 - ulteriori eventuali criteri di attenzione al tema dei lavoratori svantaggiati;
        A3 - progetto tecnico.

In ogni caso il peso ponderale attribuito complessivamente alle voci A1 e A2 non dovrà essere inferiore al 55% del punteggio attribuito all'offerta tecnica nel suo complesso.

4.     La valutazione della parte progettuale relativa all'inserimento lavorativo (criterio A1) può essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a)     numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti;
b)     modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
c)     obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
d)     modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
e)     metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite con particolare attenzione alle questioni di genere;
f)     composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
g)     reti di comunità che permettano la valorizzazione delle potenzialità e delle relazioni delle persone svantaggiate anche finalizzata al reinserimento lavorativo stabile e la disponibilità al ricollocamento delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

5.     Il RUP all'interno della quota di punteggio riservata alla valutazione delle proposte dei concorrenti sulle azioni di promozione dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati potrà inserire ulteriori criteri premiali fra i quali (A2):
a)     possesso in capo all'offerente della certificazione di responsabilità etica SA8000;
b)     possesso in capo all'operatore economico della natura di cooperativa sociale di tipo B e Iscrizione all'Albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico delle società cooperative (se non già richiesto come requisito di partecipazione);
c)     adozione di misure di sicurezza sul lavoro specifiche rivolte a persone con disabilità;
d)     azioni poste dall'operatore economico quali strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro;
e)     impegno all'ulteriore inserimento di personale svantaggiato oltre il minimo richiesto da capitolato;
f)     ulteriori criteri premiali individuati dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2022.

6.     Progetto tecnico per esecuzione del servizio: criteri relativi alla specificità del servizio.
a)     Offerta economica: potrà essere attribuito un peso preferibilmente non superiore a 20/100 punti, fatta salva diversa modulazione in casi particolari debitamente motivati nella determina di approvazione della procedura. L'offerta economica dovrà essere accompagnata da un prospetto contenente il tipo di contratto, livello retributivo, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo del personale impiegato nello svolgimento dei servizi e per l'esecuzione delle prestazioni.

7.     Il coefficiente per l'elemento prezzo, che andrà a determinare il punteggio relativo, dovrà essere calcolato mediante la seguente formula matematica "bilineare":

Va(i) (per Aa <=A soglia) = X (Aa/ A soglia)

dove:
Va (i) =       coefficiente attribuito al concorrente a-esimo al criterio i-esimo
Aa =            ribasso del concorrente a-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X =           0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente

8.     La valutazione del progetto di inserimento lavorativo terrà in debita considerazione la disponibilità al ricollocamento di cui al comma 3 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

9.     Per la composizione della commissione di gara trova applicazione il vigente regolamento per la disciplina dei contratti. In ogni caso uno dei componenti dovrà essere nominato dal Dirigente degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro".

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI COOPERATIVE SOCIALI

Articolo 8 - Convenzioni con cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 per importi sottosoglia comunitaria

1.     Il Servizio Lavoro valuta le proposte delle rappresentanze del mondo della cooperazione indicanti gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma primo, della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e della legislazione regionale vigente con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi.

2.     Le convenzioni di cui al presente articolo, escluse dall'applicazione del codice dei contratti sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, efficienza e rotazione, mediante la pubblicazione di adeguati avvisi di manifestazione di interesse sul portale cittadino rivolti a cooperative che svolgano le attività di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 o mediante interpello di almeno 5 cooperative del medesimo tipo. La valutazione delle offerte presentate avverrà esclusivamente sul progetto di inserimento lavorativo e sul progetto tecnico per l'esecuzione del servizio.

3.     I lavoratori svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori che eseguono le prestazioni oggetto di convenzione.

4.     Le cooperative coinvolte dovranno possedere adeguati requisiti di esperienza nello svolgimento del servizio oggetto di convenzione e possedere l'Iscrizione all'Albo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle società cooperative. In tale albo la cooperativa sociale deve essere iscritta nella sezione delle società cooperative a mutualità prevalente, categoria "cooperativa sociale" di tipo B.

5.     Possono essere stipulate convenzioni con cooperative sociali, finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati per servizi e forniture che presentino uno dei seguenti connotati:
a)     mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
b)     idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

6.     I servizi precedentemente aggiudicati in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dall'Amministrazione possono essere affidati a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.

7.     La determinazione a contrarre adottata dal Dirigente del Servizio proponente deve esplicitare la finalità di creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati indicati all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 9 - Appalti riservati a cooperative sociali

1.     I Dipartimenti possono, in applicazione dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 36/2023 riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a cooperative sociali, loro consorzi o operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30% dei lavoratori delle suddette imprese impegnati nell'esecuzione dei contratti sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2.     Ai fini del precedente comma si intendono lavoratori svantaggiati quelli individuati dall'articolo 61 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023.

3.     Le cooperative partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti di partecipazione indicati nell'allegato II.3 al Decreto Legislativo 36/2023 e nel DPCM di attuazione 20 giugno 2023, quelli di esperienza nello svolgimento del servizio oggetto di convenzione e possedere l'Iscrizione all'Albo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle società cooperative. In tale albo la cooperativa sociale deve essere iscritta nella sezione delle società cooperative a mutualità prevalente, categoria "cooperativa sociale" di tipo B.

4.     Possono essere affidati a cooperative sociali esclusivamente servizi ad alta intensità di manodopera che presentino uno dei seguenti connotati:
a)     mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
b)     idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

5.     La determina di indizione dovrà dare motivazione della riserva di partecipazione, finalizzata alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i lavoratori individuati al punto 2.

6.     I servizi oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo non devono rientrare fra quelli socio-sanitari ed educativi.

7.     La procedura di gara dovrà essere svolta nell'osservanza di quanto indicato nell'allegato II.3 al Decreto Legislativo 36/2023 e nel DPCM di attuazione del 20 giugno 2023.

Articolo 10 - Procedure Negoziate e Aperte ai sensi dell'articolo 5 comma 4 della Legge 381/1991 e articolo 61 del Decreto Legislativo 36/2023

1.     Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 della Legge 381/1991 e/o dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 36/2023 i Dipartimenti possono affidare servizi, ad alta intensità di manodopera, mediante procedure negoziate o procedure aperte, riservando l'esecuzione a operatori economici che si impegnino ad eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate individuate dall'articolo 61 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023.

2.     Gli operatori economici dovranno impegnarsi a che i lavoratori svantaggiati costituiscano almeno il 30% dei lavoratori che eseguono le prestazioni oggetto di convenzione.

3.     La procedura di gara, da realizzarsi ai sensi degli articoli 61, 71 e 73 del Decreto Legislativo 36/2023, dell'allegato II.3 al medesimo e del DPCM 20 giugno 2023 si svolgerà mediante l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri e parametri indicati al precedente articolo 7.

4.     La determinazione a contrarre adottata dal Dirigente del Servizio proponente deve esplicitare la finalità di creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati indicati dall'articolo 61 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023.

Articolo 11 - Procedure Negoziate e Aperte con inserimento di lavoratori svantaggiati come individuati dall'articolo 2 del presente regolamento

1.     I Dipartimenti possono affidare servizi, ad alta intensità di manodopera, mediante procedure negoziate o procedure aperte, riservando l'esecuzione a operatori economici che si impegnino ad eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate individuate all'articolo 2 del presente Regolamento.

2.     Possono altresì affidare lavori di manutenzione ordinaria a operatori economici che si impegnino ad eseguire il contratto con l'impiego di soggetti individuati come lavoratori svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea.

3.     Tale facoltà è ammessa per servizi o lavori le cui mansioni e/o caratteristiche siano adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale.

4.     Gli operatori economici dovranno impegnarsi a riservare in esecuzione una quota di lavoratori svantaggiati pari almeno al 30% dei lavoratori impiegati nello specifico appalto.

5.     La procedura di gara, da realizzarsi ai sensi degli articoli 61, 71 e 73 del Decreto Legislativo 36/2023 dell'allegato II.3 al medesimo e del DPCM 20 giugno 2023, si svolgerà mediante l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri e parametri indicati al precedente articolo 7.

6.     Il disciplinare di gara dovrà riportare la previsione dell'impegno dell'operatore, in sede di presentazione dell'offerta, all'inserimento dei lavoratori svantaggiati indicati nel disciplinare stesso.

7.     L'inserimento lavorativo con l'impiego di soggetti individuati come lavoratori svantaggiati al precedente articolo 2 comma 1 lettera b), ad esclusione di quelli compresi nella tutela della Legge 381/1991, può essere attivato anche nell'ambito dei servizi educativi.

8.     La determinazione a contrarre adottata dal Dirigente del Servizio proponente deve esplicitare la finalità di creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati indicati.

Articolo 12 - Subappalto

1.     La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Saranno liberamente subappaltabili tutte le attività di scarsa incidenza occupazionale ovvero che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto complesse o specialistiche.

2.     Il Responsabile del procedimento potrà indicare il divieto di subappaltare le quote di servizi svolte mediante gli inserimenti di lavoratori svantaggiati di cui ai precedenti articoli.

3.     Tale clausola dovrà essere assunta nella determinazione a contrarre e nei disciplinari di gara e adeguatamente motivata.

Articolo 13 - Programmi di lavoro protetto

1.     I Dipartimenti possono indire procedure d'appalto la cui esecuzione sia riservata a programmi di lavoro protetto come definiti dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 36/2023.

2.     La riserva dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell'appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie.

3.     La riserva, totale o parziale, dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.

TITOLO III - MONITORAGGIO E VERIFICHE

Articolo 14 - Monitoraggio degli inserimenti

1.     Al Servizio competente in materia di "Lavoro" è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati ai sensi del presente Regolamento.

2.     L'attività di monitoraggio, adeguata al tipo di inserimento di lavoratori svantaggiati prescelto in sede di gara, è indirizzata alle seguenti finalità:
a)     verificare l'inserimento delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e persone con disabilità, come previsto dal disciplinare di gara e dal progetto di inserimento lavorativo offerto dall'operatore economico aggiudicatario, con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive, psichiche o fisiche che limitano l'autonomia del soggetto;
b)     verificare, ove necessario in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire.

3.     Il Servizio competente in materia di "Lavoro" predispone periodicamente, e almeno una volta per ogni mandato amministrativo, una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento. Tale documento potrà essere la base del confronto partecipato con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Servizi Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali) finalizzato a stimare i risultati anche in termini di valore sociale aggiunto, valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi, valutare la concreta applicazione del presente regolamento e individuare proposte per migliorare l'efficacia.

Articolo 15 - Verifica dell'esecuzione dei contratti

1.     Al Servizio competente in materia di "Lavoro" è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità:
a)     i Servizi procedenti inviano al Servizio competente in materia di "Lavoro" copia del progetto di inserimento lavorativo presentato in fase di gara dall'aggiudicatario del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso connesse;
b)     individuate le persone da inserire, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Servizio competente in materia di "Lavoro" l'elenco di tutti i lavoratori inseriti nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;
c)     l'impresa aggiudicataria, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare al Servizio competente in materia di "Lavoro" i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;
d)     l'impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente al Servizio competente in materia di "Lavoro" una relazione sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati;
e)     Il Servizio competente in materia di "Lavoro" verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate e richiedendo alle imprese affidatarie i documenti necessari alla verifica del caso.

2.     La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta, nei casi di rilevante gravità, la risoluzione del contratto.

3.     In particolare alla mancata rispondenza fra il numero dei dipendenti in situazione di svantaggio impegnati nell'appalto e dichiarati in fase di gara e quello risultante dai controlli di cui al presente articolo comporterà l'applicazione della penale del 1 per mille per ogni lavoratore di cui sia dimostrato il mancato inserimento e per ogni giorno di mancato servizio. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporterà l'applicazione di penali, da prevedersi nel capitolato speciale d'appalto, in modo puntuale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4.     L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina.

Articolo 16 - Disposizioni finali: norme applicabili/rinvio

1.     Per tutto quanto non previsto nel suddetto Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento dei Contratti della Città di Torino nonché le norme vigenti in tema di contratti pubblici.