Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale
Settore Lavoro
n. ord. 50
2004 12376/023
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO.
Proposta dell'Assessore Dealessandri.
La Città di Torino, impegnata in un complesso di iniziative
volte a favorire la crescita dell'occupazione, ha, come obiettivo
prioritario delle politiche attive del lavoro, l'inserimento occupazionale
delle persone svantaggiate e diversamente abili (di seguito chiamate
"disabili" in coerenza con le normative vigenti) di
cui al Regolamento CE 2204/2002.
Nel perseguimento di tale finalità, l'Amministrazione Comunale
ha riconosciuto un importante ruolo di collaborazione alle Cooperative
sociali, dando attuazione alla Legge 381/1991 ed alla L.R. 18/1994
attraverso:
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998
(mecc. 9805514/03) nella quale veniva approvato il Regolamento
delle procedure contrattuali per linserimento lavorativo
di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato
del lavoro (Regolamento n. 258/1998);
- la deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2002
(mecc. 2002 00114/023) nella quale venivano perfezionate le modalità
di gestione del citato Regolamento n. 258/1998.
Lesperienza di questi anni ha dimostrato ampiamente come
la scelta dellAmministrazione Comunale di favorire linserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati del mercato del lavoro anche
attraverso lutilizzo della Cooperazione Sociale, abbia generato
effetti positivi, in termini di convenienza per la Città,
in considerazione dei minori costi sostenuti dalla collettività
per servizi assistenziali, sanitari e di avviamento al lavoro
ed analoghi effetti in termini di benefici molto rilevanti sia
dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti
svantaggiati che delle loro famiglie.
Lintroduzione nel complesso delle procedure comunali del
Regolamento n. 258/1998 sul tema delle procedure contrattuali,
ha segnato un punto di svolta a favore della possibilità
di trattare con logiche di sistema il tema del rapporto fra forniture
alla Civica Amministrazione e problema sociale delle fasce deboli
del mercato del lavoro.
Le scelte allora fatte dalla Civica Amministrazione hanno da un
lato fatto da apripista per numerose altre Pubbliche Amministrazioni
e dallaltro preconizzato quelli che sono stati gli assi
fondanti della Legge 68/1999.
Il Regolamento 258/1998 organizza il tema degli inserimenti lavorativi
attraverso tre titoli:
- il Titolo I si riferisce ai contratti di fornitura per il servizio
di inserimento lavorativo;
- il Titolo II si riferisce ai contratti di fornitura che siano
al di sotto degli importi previsti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici ed alle convenzioni con le Cooperative
sociali ai sensi dellart. 5, comma 1 della Legge 381/1991;
- il Titolo III si riferisce ai contratti di cui allart.
5, comma 4 della Legge 381/1991.
Dal 1999 al 2003, attraverso questo strumento regolamentare, sono
stati effettuati complessivamente n. 1916 inserimenti pari ad
una media di circa 380 persone stabilmente occupate. I lavoratori,
56% maschi e 44% femmine, sono stati inseriti come soci o soci
lavoratori nelle Cooperative sociali nell85% dei casi, mentre
gli inserimenti in qualità di dipendenti rappresentano
solo il 15% del totale. La prevalenza dei contratti è sotto
la forma del part-time, che consente limpiego di soggetti
non in grado di reggere lorario lavorativo pieno. In molti
casi lorario part-time è stato progressivamente ampliato
di pari passo con la capacità lavorativa del soggetto inserito.
Il 75% dei soggetti inseriti sono invalidi con una preponderante
presenza di soggetti affetti da patologia psichica o psichiatrica
(oltre il 60% del totale); una quota significativa è rappresentata
da ex-tossicodipendenti. Sono presenti in misura minore altre
categorie di soggetti svantaggiati. Non si sono effettuati rilievi
circa la presenza dei soggetti appartenenti alle fasce deboli
del mercato del lavoro che pure sono stati assunti in questi anni.
Gli inserimenti effettuati sono avvenuti in massima parte nel
rispetto del Titolo II (Convenzioni con Cooperative sociali ai
sensi dellart. 5 c. 1 della Legge 381/1991) del Regolamento
stesso, mentre è stato meno rilevante lutilizzo del
Titolo I (Contratti per il servizio di inserimento lavorativo)
e irrilevante lutilizzo del Titolo III (Contratti di cui
allart. 5 c. 4 della Legge 381/1991).
Gli oggetti più frequenti degli appalti hanno riguardato
il servizio di pulizia dei locali comunali, la manutenzione di
aree verdi, la piccola manutenzione di fabbricati e impianti sportivi.
Altri appalti sono stati destinati alle potature o ai servizi
di lavaggio e stiratura della biancheria.
Il Regolamento 258/1998 ha trovato una più che positiva
accoglienza da parte delle Circoscrizioni, infatti sono più
frequenti gli appalti che riguardano i servizi presso le stesse
rispetto a quelli di rango cittadino, benché questi ultimi
siano di maggiore importo.
A distanza di alcuni anni dalla sua approvazione, si rende ora
necessario apportare alcune modifiche al regolamento stesso per
migliorarne limpatto sulla struttura operativa della Città
e per adattare i contenuti alle modificazioni legislative nel
frattempo intervenute.
Le modificazioni più significative introdotte nel Regolamento
(all. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione)
sono le seguenti:
- la definizione di un obiettivo di almeno il 3% dell'importo
complessivo delle forniture di beni o servizi da destinare al
tema;
- la definizione, a cura della Divisione Lavoro, sentite le Divisioni,
i Servizi Centrali e le Circoscrizioni, dellelenco non esaustivo
dei beni e servizi da destinare alle convenzioni con le Cooperative
Sociali e le imprese per contratti di inserimento lavorativo,
da proporre annualmente al CODIR, per linserimento nel PEG;
- lestensione dei soggetti oggetto di attenzione, al di
sopra delle quote obbligatorie di soggetti svantaggiati previste
dalla Legge 381/1991 per le cooperative sociali, per linserimento
lavorativo alle categorie previste dallart. 2, lettera f)
del Regolamento CE 2204/2002 del 5 dicembre 2002, su elenchi forniti
dalla Divisione Lavoro;
- la tutela dei lavoratori attraverso lapplicazione delle
condizioni previste dal CCNL di categoria delle Cooperative Sociali
per i lavoratori oggetto di inserimento lavorativo;
- una flessibilizzazione dei criteri di valutazione e dei punteggi.
E intenzione della Giunta Comunale procedere alla successiva
redazione di "Linee Guida" per la redazione dei capitolati
e la valutazione dei progetti di inserimento sociale contenuti
nelle offerte.
Ai sensi dell'articolo 43 lettera c) del Regolamento del Decentramento,
sono stati richiesti in data 14 gennaio 2005 i pareri alle Circoscrizioni
(all. 2-11 - nn. ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole con l'auspicio
che venga modificato l'articolo 5 (inserire nei Capitolati l'obbligo
di inserire quote di disabili intellettivi), l'articolo 8 (premiare
l'inserimento di soggetti con svantaggio intellettivo), l'articolo
10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia)
e l'articolo 16 (diminuire la quota di possibile sub-appalto).
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole a condizione
che venga modificato l'articolo 5 (inserire nei Capitolati l'obbligo
di inserire quote di disabili intellettivi), l'articolo 8 (premiare
l'inserimento di soggetti con svantaggio intellettivo), l'articolo
10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole vincolato alla
modifica dell'articolo 4 (inserire lettera "g" dell'articolo
2 del Regolamento CE 2204/2002), dell'articolo 5 (inserire nei
Capitolati l'obbligo di inserire quote di disabili intellettivi),
dell'articolo 8 (premiare l'inserimento di soggetti con svantaggio
intellettivo) e dell'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi
o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole con segnalazione
di possibili modifiche: articolo 4 (mantenere i soggetti previsti
dal precedente regolamento - togliere "anche" rispetto
alla collaborazione con i CPI), articolo 8 (togliere "eventualmente"
alla dichiarazione dei servizi sociali), articolo 10 (togliere
"anche" alla lista di presentazione dei documenti -
Riserva del 20% per gli inserimenti di disabili intellettivi o
fisici con ridotta autonomia), articolo 12 (mantenere la richiesta
di almeno 5 preventivi).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole a condizione
che venga modificato l'articolo 5 (inserire nei Capitolati l'obbligo
di inserire quote di disabili intellettivi), l'articolo 8 (premiare
l'inserimento di soggetti con svantaggio intellettivo), l'articolo
10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole a condizione
che vanga modificato l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi
o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole a condizione
che venga modificato l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi
o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole a condizione
che venga modificato l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi
o fisici con ridotta autonomia - costituzione di una Commissione
Tecnica di Monitoraggio).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di sopprimere il Regolamento Municipale n. 258 approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998
(mecc. 9805514/03);
2) di approvare il Regolamento allegato al presente provvedimento
(all. 1 bis - n. ),
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto con comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
4) di demandare alla Giunta, su proposta del CODIR, sentita la
Divisione Lavoro, con la collaborazione delle Divisioni, dei Servizi
Centrali e delle Circoscrizioni, la definizione annuale, con proprio
provvedimento, nell'ambito del P.E.G., dell'elenco dei beni e
servizi da destinare alle convenzioni per contratti di inserimento
lavorativo garantendo una misura minima del 30% di assegnazioni
a valere sul Titolo II del regolamento;
5) di dare atto che nella stessa sede vengono identificate le
convenzioni nelle quali, oltre all'inserimento lavorativo dei
soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, si prevede
anche lo svolgimento di lavori di pubblica utilità di cui
all'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e del D.M. del
Ministero di Grazia e Giustizia del 26 marzo 2001;
6) di dare atto che il Regolamento n. 258 resta applicato per
i Contratti di Appalto e le Forniture già in essere alla
data di approvazione della presente deliberazione fino al termine
della loro validità;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1. Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a favorire
la crescita dell'occupazione, la Città di Torino, attraverso
i contratti per la fornitura di beni e servizi, promuove l'inserimento
occupazionale di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili,
come definiti nel successivo articolo 4, comma 1, utilizzando
i seguenti strumenti:
a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo;
b) convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'articolo
5, comma 1, Legge 381/1991;
c) contratti di cui all'articolo 5, comma 4, Legge 381/1991.
2. I capitolati di gara, ovvero le richieste di offerta saranno
formulate tenendo conto delle linee guida predisposte dalla Giunta
Comunale su proposta della Divisione Lavoro.
1. Come previsto dalla normativa regionale (L.R. 18 articolo
13 comma 1), il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui
allarticolo 1 una percentuale di almeno il 3% dellimporto
complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni
e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite con il
rinnovo dei contratti di servizio.
2. La Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali
e le Circoscrizioni, propone annualmente al CODIR, per linserimento
nel PEG, lelenco di beni e servizi da destinare alle convenzioni
con Cooperative Sociali ed ai contratti per il servizio di inserimento
lavorativo.
3. Il Direttore Generale, con il supporto della Divisione Lavoro,
garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.
Nel corso dellanno dovranno essere comunicati alla Divisione
Lavoro i nuovi appalti di fornitura che le Divisioni, i Servizi
Centrali e le Circoscrizioni del Comune intendono attivare, intendendosi
per tali sia i servizi esternalizzati per la prima volta, sia
i servizi già esternalizzati ma non affidati secondo le
procedure previste dal presente regolamento.
1. Ai lavoratori disabili e svantaggiati, come definiti dallarticolo
4, comma 1, del presente Regolamento, inseriti in aziende che
hanno in essere contratti di fornitura di beni o servizi con la
Città di Torino, dovrà essere assicurato linquadramento
contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale
della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni
Sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
2. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, essa può
inquadrare le persone inserite come soci lavoratori purché
lo statuto od il regolamento prevedano:
a) condizioni retributive e previdenziali non peggiorative rispetto
al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (in
ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali
non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal
contratto nazionale delle cooperative sociali); i titolari di
borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio,
gli obiettori di coscienza, i volontari o comunque coloro che
prestano la loro attività alla cooperativa o allente
a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non
sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio;
b) che il mancato pagamento di tasse di ammissione e la mancata
sottoscrizione di quote sociali eccedenti il minimo previsto per
le società cooperative non possano costituire causa di
risoluzione del rapporto.
3. Nel caso limpresa aggiudicataria subentri ad una impresa
ove erano avviati inserimenti lavorativi di cui al presente regolamento,
la nuova impresa si impegna ad assumere i lavoratori già
inseriti con progetto sociale alle condizioni di miglior favore
contrattuale.
4. Limpresa aggiudicataria, se cooperativa, si impegna a
non applicare ai lavoratori impegnati nella esecuzione della prestazione
il regime previdenziale di cui al D.P.R. 602/1970, integrato dal
Decreto Legislativo 6 novembre 2003 n. 423 ed il salario medio
convenzionale.
1. Sono destinatari dei contratti per il servizio di inserimento
lavorativo le persone di cui allarticolo 2, lettera k) del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più precisamente:
a) i soggetti di cui allarticolo 4 della Legge 381/1991;
b) i soggetti di cui allarticolo 2, lettera f) e g) del
Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.
2. Lindividuazione dei soggetti da inserire avviene sulla
base di elenchi predisposti dalla Divisione Lavoro, di concerto
con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini, comprendente le varie
tipologie di svantaggio e in collaborazione con i Centri per lImpiego
e le ASL cittadine.
3. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:
- dei principi di cui alla Legge 125/1991;
- di quanto disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo
10 settembre 2003 n. 276;
- di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 3003 n.
196.
1. Il capitolato speciale di gara contiene, in ordine al progetto
sociale, l'indicazione della percentuale di soggetti da inserire
in misura non inferiore al 30% dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione
della prestazione: tale percentuale è riferita all'appalto
nel caso di fornitura di servizi, mentre è riferita all'azienda
nel suo complesso per le forniture di beni. Il capitolato definisce
altresì le specifiche tipologie di soggetti da inserire
al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui allarticolo
10, comma 1.
2. Per quanto concerne le forniture di beni e servizi in precedenza
affidate a cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma
1, Legge 381/1991, la percentuale di soggetti svantaggiati da
inserire non è inferiore al 30%. In tal caso l'aggiudicatario
è tenuto ad assumere le persone svantaggiate già
utilizzate dalle cooperative sociali, garantendo la continuità
dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle
condizioni contrattuali di maggior favore.
1. I contratti per il servizio di inserimento lavorativo sono
conclusi in esito a gara pubblica, in applicazione delle vigenti
norme nazionali od europee a seconda dell'importo, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 8 del presente regolamento,
nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 31, comma 1,
della Legge Regionale 1/2004.
2. Le imprese partecipanti alla gara devono attestare, sotto forma
di dichiarazione successivamente verificabile, di essere in regola
con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge
68/1999 e s.m.i.).
1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le
seguenti indicazioni:
a) numero, tipologia e residenza dei soggetti da inserire;
b) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e modalità
organizzative per il loro raggiungimento;
c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione
delle risorse umane e monte ore complessivo dei lavoratori inseriti;
d) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti
(tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo
per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi
e per l'esecuzione delle prestazioni);
e) metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione
e collocazione dei lavoratori inseriti;
f) metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante
lo svolgimento del lavoro;
g) percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
h) referenti dell'inserimento lavorativo, con i relativi curricula;
i) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di
lavoro.
2. Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si
ampli l'orario di lavoro di persone già inserite, senza
superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di
riferimento, lofferta è corredata da una relazione
illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente
alle persone interessate, con puntuale indicazione degli orari
in atto e futuri.
3. Le offerte possono contenere, in ordine alle potenzialità
operative dell'impresa, dichiarazioni di positiva collaborazione
con enti pubblici.
4. L'offerta può essere presentata da imprese appositamente
e temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa
contiene specificazioni in ordine al progetto sociale ed alle
potenzialità operative di ciascuna impresa.
1. Il contratto è stipulato con l'impresa che abbia
presentato l'offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico,
tenendo conto dei seguenti elementi, da indicare nel bando, nel
rispetto dei limiti seguenti:
1) qualora non si richieda la presentazione di un progetto tecnico:
progetto sociale: da 30 a 50 punti;
potenzialità di integrazione sociale offerte dall'impresa:
da 5 a 15 punti;
prezzo: da 40 a 60 punti;
2) qualora si richieda la presentazione di un progetto tecnico:
progetto tecnico: da 15 a 25 punti;
progetto sociale: da 25 a 40 punti;
potenzialità integrazione sociale offerte dall'impresa:
da 5 a 15 punti;
prezzo: da 30 a 50 punti.
In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve
essere pari a 100.
2. La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla
base dei seguenti elementi:
a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all'articolo
3 del presente regolamento: da 5 a 15 punti nell'ipotesi sub 1);
da 6 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
b) progetto di inserimento lavorativo: da 5 a 15 punti nell'ipotesi
sub 1); da 6 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
c) organizzazione del lavoro, orari e monte ore, e sistema di
gestione delle risorse umane: da 5 a 15 punti nell'ipotesi sub
1); da 5 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi: da
4 a 9 punti nell'ipotesi sub 1); da 4 a 10 punti nell'ipotesi
sub 2).
3. La valutazione delle potenzialità integrazione sociale
offerte dall'impresa è effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
a) precedenti esperienze nell'ambito degli inserimenti lavorativi,
autocertificate per il Comune di Torino e corredati da dichiarazioni
dei Servizi assistenziali e sanitari per gli altri Enti che abbiano
in carico le persone interessate: da 5 a 13 punti;
b) occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite:
da 1 a 5 punti.
4. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti
lavorativi designato allinterno dellAmministrazione
Comunale, dal Direttore della Divisione Lavoro.
5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è
assegnato all'offerta con il prezzo più basso, la quale
costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti
offerte secondo la seguente equazione: punteggio = (punteggio
del prezzo)*A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa;
B = offerta in esame.
1. Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione
dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle
condizioni previste dallarticolo 7, comma 2, lettera f)
del Decreto Legislativo 157/1995.
2. Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo
non sia conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione
già oggetto di un contratto per l'inserimento lavorativo
è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti
alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa
precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento
lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in
essere qualora più favorevoli.
1. La Divisione Lavoro opera un costante monitoraggio delle
persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra
le categorie di cui allarticolo 4, quelle destinatarie di
specifici interventi, al fine di:
a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie
di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie
di soggetti svantaggiati e disabili;
b) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza
occupazionale;
c) assicurare, in collaborazione con i servizi di provenienza
del soggetto, la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e
le progettualità in atto dei soggetti da inserire;
d) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie
di imprese linserimento di portatori di handicap intellettivo
o fisico con limitata autonomia o psichiatrico in misura non inferiore
al 20% delle persone inserite.
2. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano
alla Divisione Lavoro copia del progetto sociale presentato dallaggiudicatario,
del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso conseguenti,
al fine di consentire leffettuazione di azioni di monitoraggio,
controllo e verifica.
3. Individuate le persone che saranno inserite, l'impresa aggiudicataria
invia alla Divisione Lavoro, nel rispetto della normativa sulla
privacy, i progetti individuali di inserimento lavorativo.
4. L'impresa invia alla Divisione Lavoro relazioni entro il 30
giugno di ciascun anno sugli inserimenti realizzati, siglate dai
Servizi di cui al comma 2.
5. La Divisione Lavoro verifica l'adempimento degli obblighi relativi
agli inserimenti lavorativi, anche attraverso colloqui sul luogo
di lavoro con le persone interessate. L'impresa aggiudicataria
fornisce alla Divisione Lavoro per iscritto le informazioni richieste
a tale scopo.
6. La violazione dell'obbligo di inserire la prevista percentuale
di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli del
mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.
7. Limpresa aggiudicataria deve fornire alla Divisione Lavoro
i seguenti dati:
a) elenco di tutti i lavoratori (utilizzando le forme di crittografia
previste dal Decreto Legislativo 196/2003 ed adottate dalla Città
di Torino nel Documento Programmatico sulla Sicurezza) e relativo
numero di matricola INPS;
b) copia del modello DM 10;
c) copia del modello CUD.
8. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione
del progetto sociale comporta l'applicazione di una penale da
determinarsi ad opera del Dirigente del settore interessato, di
concerto con il Direttore della Divisione Lavoro, nella misura
non inferiore al 2l
(due per mille) e non superiore al 2% dell'importo del contratto.
Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri
comporta la risoluzione del contratto.
9. Laggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.).
Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano
anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali.
1. Ai sensi dellarticolo 18, comma 1, della Legge Regionale
n. 18/1994 la Divisione Lavoro riceve, istruisce e valuta proposte
di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui stipulare le
suddette convenzioni, verificandone la realizzabilità con
i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.
2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di
beni di qualsiasi natura.
3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di
servizi che presentino uno dei seguenti connotati:
a) alta incidenza di manodopera;
b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie
di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità
di qualificazione professionale;
c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza
nel mercato della cooperativa sociale affidataria.
4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in
applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dell'Amministrazione
possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in
cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma
1, della Legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli
occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.
1. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano
la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno tre cooperative
sociali in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo regionale, sezione provinciale di Torino,
delle Cooperative Sociali;
b) esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della
convenzione;
c) sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente
indicati nella richiesta di offerta.
2. E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale qualora
si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;
b) ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore
di servizio.
1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità
di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.
2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata
attesta sotto la propria responsabilità l'assenza delle
cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione
a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta. La documentazione
comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita
dufficio dalla Civica Amministrazione ed è preliminare
alla stipulazione della convenzione.
1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
1. Per la valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Dirigente del Servizio Centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato, allinterno dellAmministrazione Comunale, dal Direttore della Divisione Lavoro.
1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad
imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza
occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature
di particolare complessità, purché il valore di
tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo
della convenzione.
2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione.
1. Per quanto concerne l'inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi ed i nuovi affidamenti, il monitoraggio degli inserimenti, si applicano, rispettivamente, gli articoli 3, 8 (commi 1, 2, 3 e 5), 9 e 10 del presente regolamento.
1. Per le forniture di beni e servizi il cui importo stimato
al netto dell'IVA sia pari o superiore alle somme stabilite dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, il Comune
di Torino, nel bando di gara e nei capitolati d'oneri, può
introdurre tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario
di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate
come individuate dallarticolo 4 del presente regolamento.
2. Il capitolato speciale di gara contiene l'indicazione della
percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al
20% dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione.
In caso di forniture di beni e servizi in precedenza affidate
a cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge
381/1991, si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del
presente regolamento.
1. L'impresa aggiudicataria presenta un progetto sociale contenente
le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Un esperto in inserimenti lavorativi, designato allinterno
dellAmministrazione Comunale dal Direttore della Divisione
Lavoro, valuta la congruità del progetto sociale rispetto
alle indicazioni contenute nel capitolato speciale di gara, indicando
all'impresa le integrazioni e le modifiche eventualmente necessarie.
3. Il mancato accoglimento di tali indicazioni entro il termine
indicato è condizione ostativa alla stipulazione del contratto.
In tal caso, si procede alla valutazione delle ulteriori offerte
secondo l'ordine della graduatoria di gara.
4. Per quanto concerne il monitoraggio degli inserimenti, si applica
l'articolo 10 del presente regolamento.
1. Sulla base di un espresso richiamo contenuto nel capitolato
speciale di gara, la disciplina di cui agli articoli 18 e 19 del
presente regolamento può applicarsi anche all'esecuzione
di lavori di qualsiasi importo.