N. 300

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004 (mecc. 2004 06718/007), esecutiva dal 29 novembre 2004.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 (mecc. 2010 07664/007), esecutiva dal 7 marzo 2011.

File in formato rtf

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e sede
Articolo 2 - Finalita’ e compiti istituzionali
Articolo 3 - Principi di gestione

TITOLO II - ORGANI

Articolo 4 - Organi dell’Istituzione
Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione
Articolo 6 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Articolo 7 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Articolo 8 - Poteri sostitutivi
Articolo 9 - Il Presidente
Articolo 10 - Il Direttore
Articolo 11 - Competenze del Direttore
Articolo 12 - Comitato di direzione

TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE

Articolo 13 - Atti fondamentali
Articolo 13 bis - Rappresentanza legale
Articolo 14 - Informativa e trasparenza
Articolo 14 bis - Trattamento dei dati personali
Articolo 15 - Controlli

TITOLO IV - RISORSE UMANE

Articolo 16 - Personale
Articolo 17 - Dotazione organica

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA’

Articolo 18 - Risorse finanziarie
Articolo 19 - Autonomia contabile e finanziaria
Articolo 20 - Beni patrimoniali
Articolo 21 - Servizi di tesoreria
Articolo 22 - Scritture contabili

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 - Funzionamento
Articolo 24 - Norma di rinvio


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.   E' costituita l'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto del Comune di Torino.

2.   L'Istituzione è disciplinata dal seguente Regolamento ed ha sede in Torino.

ARTICOLO 2 - FINALITA’ E COMPITI ISTITUZIONALI

1.   L'Istituzione si richiama, nelle sue finalità generali, alla "Convenzione Internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", alla "Carta delle Città Educative", ai principi contenuti nel "piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva" predisposto ai sensi della Legge n. 451/1997, ai vigenti regolamenti comunali in materia ed ai quadri pedagogici di riferimento utilizzati nell'ambito del sistema educativo comunale.

2.   Considerato questo quadro di riferimento, l'Istituzione persegue le seguenti finalità:
-     programmare, gestire e potenziare, nell'ambito di un progetto unitario, i servizi educativi e culturali promossi dalla Città per i nidi, le scuole dell'infanzia e dell'obbligo e per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie;
-     valorizzare i diritti e le potenzialità delle bambine e dei bambini, delle famiglie, del personale insegnante, delle/degli operatrici/operatori e, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo;
-     promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente di formazione, ricerca e sperimentazione;
-     perseguire, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico, con particolare riferimento all'infanzia ed al nuovo sistema dell'istruzione introdotto con l'autonomia scolastica;
-     operare confronti, partecipazioni e partenariati anche a livello internazionale, in primo luogo nell'ambito dell'Associazione Internazionale delle Città Educative.

3.   L'Istituzione, per le finalità di cui sopra, può attivare direttamente forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati locali, nazionali e internazionali.

4.   L'Istituzione si rapporta e favorisce il confronto e la partecipazione delle realtà sociali e del volontariato esistenti sul territorio.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI DI GESTIONE

1.   L'Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, è dotata di autonomia culturale, pedagogica e gestionale e informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché all'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2.   Si avvale delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dal Comune occorrenti per l'esercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività. Ha la piena titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali.

3.   L'Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.

4.   E' dotata di proprio organico costituito da personale dipendente del Comune di Torino e ad essa assegnato direttamente dal Servizio Centrale Risorse Umane.

5.   L'Istituzione, per quanto non sia in grado di svolgere direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli uffici e dei servizi del Comune di Torino.

6.   Per il servizio di tesoreria e cassa l'Istituzione si avvale della Tesoreria comunale.

TITOLO II - ORGANI

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL’ISTITUZIONE

1.   Gli organi dell'Istituzione sono:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore.

2.   Gli organi sono nominati dal Sindaco in base a quanto previsto dallo Statuto della Città di Torino, che regola anche gli istituti della revoca e della decadenza.

3.   La durata in carica dei consiglieri di amministrazione di cui al successivo articolo, comma 4, è di cinque anni e la nomina è rinnovabile fino ad un periodo massimo di dieci anni, pari a due mandati amministrativi. La scadenza o in ogni caso lo scioglimento del Consiglio Comunale determinano la decadenza degli organi, che continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei successori . Oltre tali termini, valgono le prescrizioni stabilite dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.

ARTICOLO 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.   Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dall’articolo 9.1, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, secondo quanto indicato ai successivi commi 2, 3 e 4.

2.   Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dal Comune di Torino.

3.   A garanzia del necessario coordinamento tra l'Istituzione e la Civica Amministrazione, l'Assessore al Sistema Educativo è membro di diritto del Consiglio e lo presiede.

4.   Gli altri due membri sono nominati dal Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

5.   Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Consiglieri nominati dal Sindaco su designazione di enti, organizzazioni o associazioni che, singolarmente o congiuntamente, conferiscano all'Istituzione contributi annuali in denaro pari o superiori al 10 per cento della spesa di parte corrente del bilancio dell'Istituzione, detratte le spese del personale.

6.   I consiglieri così nominati non possono comunque superare il numero di due e debbono in ogni caso essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati nello Statuto della Città. Tali Consiglieri restano in carica per il solo esercizio finanziario cui è attribuito il contributo.

7.   Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco per motivate gravi ragioni, tramite comunicazione scritta della revoca inviata al Consigliere stesso, al Presidente e al Direttore.

8.   Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito allorché tutti i membri designati abbiano accettato per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia della nomina.

9.   A ciascun membro del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza in misura non superiore a quella di competenza dei Consiglieri Comunali.

10.   I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le proprie funzioni secondo le regole del mandato e, salva la responsabilità penale amministrativa e contabile, sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune dei danni che questi abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione dell'inosservanza di norme imperative.

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.   Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal consigliere più anziano d'età fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 5.4. In caso di inerzia provvede il Direttore.

2.   Esso si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto da almeno due componenti o dal Direttore.

3.   L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4.   Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e ad esse interviene il Direttore, senza diritto di voto.

5.   Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

6.   Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

7.   Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in apposita bacheca presso l'Istituzione. I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente o dal Consigliere a tal scopo delegato.

8.   I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo invito all'interessato a presentare le proprie deduzioni.

ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.   Il Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Istituzione che non siano, per legge o regolamento, riservati al Presidente o al Direttore. In particolare:
-     formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione e, ottenutane l'approvazione dal Consiglio Comunale, sovrintende alla loro attuazione;
-     delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto consuntivo, il piano-programma e la relazione annuale sulle attività svolte;
-     provvede a regolare il funzionamento dell'Istituzione mediante l'adozione di atti di organizzazione interna e a contenuto generale; in particolare delibera il regolamento di organizzazione e gestione dell'Istituzione, nonché le proposte di modifica allo stesso;
-     approva l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore dell'Istituzione, a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione doterà l'Istituzione di un apposito codice etico;
-    determina le tariffe, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, contestualmente all'esame del bilancio preventivo;
-    dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione;
-    può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o al Direttore.

ARTICOLO 8 - POTERI SOSTITUTIVI

1.    Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e compiti creando gravi problemi al funzionamento dell'Istituzione, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed il Consiglio, assegnando un tempo per adempiervi.

2.    Se il Consiglio non provvede entro tale termine, il Sindaco assume i poteri sostitutivi e avvia le procedure di revoca e di scioglimento anticipato.

3.    Contestualmente all'adozione dell'atto di revoca il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In assenza di candidati idonei, il Sindaco ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

1.   Il Presidente, ai sensi dell’articolo 5.3, è l’Assessore al Sistema Educativo della Città di Torino.

2.   Il Presidente presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.

3.   Il compenso del Presidente è da intendersi compreso nell'indennità di carica di Assessore.

4.   In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano d'età fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 5.4. Analogamente si procede in caso di morte o di decadenza, sino alla nomina del successore.

5.   Il Presidente decade dalla carica in caso di revoca dell'Assessore al Sistema Educativo da parte del Sindaco.

6.   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- sovrintende al buon funzionamento dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- svolge la funzione di garante dell'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

ARTICOLO 10 - IL DIRETTORE

1.   Il Direttore è nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro trenta giorni dalla costituzione di questo, dal Sindaco del Comune di Torino fra i dirigenti dell'amministrazione civica torinese oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, di diritto privato. In tal caso, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, e comunque in stretta correlazione con il bilancio dell'Istituzione. Nel caso di dirigente dell'amministrazione civica torinese, il trattamento economico deve essere inquadrato tra gli incarichi di direzione o di divisione di secondo livello complessi ed eterogeneo o di principali ruoli di coordinamento di settori molto complessi con forte impatto sul funzionamento dell'Ente.

2.   L'incarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e in ogni caso fino alla nomina del suo successore.

3.   Il Direttore può essere revocato con provvedimento del Sindaco per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Istituzione.

ARTICOLO 11 - COMPETENZE DEL DIRETTORE

1.   Il Direttore, nel perseguire le finalità dell'Istituzione, ha la responsabilità gestionale e tecnica della stessa; garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'efficacia dei servizi. In particolare:
- promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'istituzione;
- adotta i provvedimenti per garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio e per il suo organico sviluppo;
- predispone i bilanci ed i programmi annuali e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e formula proposte;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- convoca e presiede le sedute del Comitato di Direzione;
- adotta i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituzione;
- presiede alle commissioni di gara, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e stipula i relativi contratti;
- provvede, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, agli acquisti, spese e opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione;
- dirige il personale, determinando i criteri di organizzazione degli uffici, emanando atti di organizzazione, attribuendo i trattamenti economici accessori, e intrattiene i rapporti sindacali;
- presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dell'Istituzione, fornendo in particolare dati aggiornati sullo qualità organizzativa delle varie attività realizzate dall'Istituzione;
- fissa gli orari di servizio, di apertura al pubblico e applica le tariffe secondo i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti;
- svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi;
- è Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

ARTICOLO 12 - COMITATO DI DIREZIONE

1.   L'Istituzione è dotata, quale organo collegiale di coordinamento operativo delle proprie attività, di un Comitato di Direzione costituito dal Direttore e dalle Posizioni organizzative responsabili di servizio.

2.   Il Comitato di Direzione è convocato e presieduto dal Direttore.

3.   Il Comitato di Direzione si avvale delle proposte progettuali del personale educativo dei diversi Centri e può avvalersi, per specifiche esigenze di coordinamento, di Gruppi di Progetto con durata temporanea.

4.   I Gruppi di Progetto sono istituiti dal Direttore sentito il Comitato di Direzione.

TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE

ARTICOLO 13 - ATTI FONDAMENTALI

1.   Ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:
-     gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione;
-     i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali, le relative variazioni che richiedono un aumento del trasferimento per il pareggio del bilancio, il conto consuntivo, il piano-programma, il bilancio di esercizio.

2.   Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali quali proposte da sottoporre all'approvazione del Comune come condizione di loro efficacia.

3.   Almeno una volta nell'anno l'Istituzione relaziona alla Commissione Consiliare competente integrata dai Presidenti delle Circoscrizioni sulla propria attività per consentire la verifica degli indirizzi programmatici stabiliti dal Comune.

ARTICOLO 13 BIS - RAPPRESENTANZA LEGALE

1.   Il legale rappresentante dell'Istituzione è il Sindaco della Città di Torino.

ARTICOLO 14 - INFORMATIVA E TRASPARENZA

1.   I rapporti del Consiglio Comunale con gli Organi dell'Istituzione ed in particolare i diritti di informazione del Consiglio, dei Consiglieri e dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto. In ogni caso l'Amministrazione Comunale e le Circoscrizioni possono richiedere agli organi dell'Istituzione documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Il Presidente trasmette i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Istituzione.

2.   L'Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.

3.   Promuove l'informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell'utenza. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione dell'Istituzione osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.

4.   L'accesso agli atti ed ai documenti dell'Istituzione è disciplinato dal Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.

ARTICOLO 14 BIS - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.   Poiché l'Istituzione è un organismo della Città di Torino, il Sindaco è il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

2.   Il Sindaco può delegare al Direttore la funzione di nomina dei Responsabili esterni.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

1.   Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell’Istituzione.

2.   Il controllo di gestione, effettuato dai competenti servizi comunali, è attuato in collaborazione con l’Istituzione e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati

TITOLO IV - RISORSE UMANE

ARTICOLO 16 - PERSONALE

1.   Il personale dell’Istituzione è costituito da:
-    personale operante nei servizi educativi all’atto della costituzione dell’Istituzione;
-    personale in servizio a qualunque titolo presso la Città di Torino e da questa assegnato all’Istituzione;
-    personale assunto specificatamente.

2.   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assegnato all’Istituzione sono regolati dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia, dal CCNL degli Enti Locali e dallo Statuto Comunale.

3.   L’Istituzione può avvalersi di volontari del servizio civile nazionale assegnati al Comune.

ARTICOLO 17 - DOTAZIONE ORGANICA

1.   Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, propone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la dotazione organica dell’Istituzione, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma annuale e con le risorse disponibili in bilancio.

2.   Nella determinazione dell’entità del trasferimento annuo di cui al successivo articolo 18, il Comune deve tenere conto della valutazione comparativa tra la dotazione di personale necessaria per l’attuazione del piano programma e quella effettivamente assegnata dal Comune.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA’

ARTICOLO 18 - RISORSE FINANZIARIE

1.   Il Comune fornisce all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del bilancio comunale per la copertura degli oneri sociali da essa supportati.

ARTICOLO 19 - AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA

1.   L’Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità.

2.   L’Istituzione, nell’ambito delle norme e delle disposizioni previste dall’ordinamento e garantendo l’unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di autonomi regolamenti funzionali alle caratteristiche dell’Istituzione stessa.

3.   Entro i termini e con le modalità previste dal Comune di Torino, l’Istituzione trasmette il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo al Servizio Risorse Finanziarie.

ARTICOLO 20 - BENI PATRIMONIALI

1.   Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili del patrimonio comunale che il Comune conferisce all’Istituzione in comodato d’uso gratuito al momento della sua costituzione e successivamente per l’esercizio delle attività. L’Istituzione può inoltre ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità, oltre a donazioni, legati eredità ricevute ed accettate.

2.   I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dall’Istituzione, devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti. Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo dell’Istituzione.

3.   La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è a carico del Comune di Torino.

4.   Per le spese di manutenzione straordinaria dei beni il Comune di Torino provvede o direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tale scopo destinati.

ARTICOLO 21 - SERVIZI DI TESORERIA

1.   L’Istituzione si avvale del Tesoriere Comunale, in contabilità separata, ed è comunque soggetta al regime di Tesoreria unica.

ARTICOLO 22 - SCRITTURE CONTABILI

1.   L’Istituzione deve tenere le scritture contabili richieste dal Consiglio di Amministrazione e dalle normative vigenti.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23 - FUNZIONAMENTO

1.   Gli Organi dell’Istituzione, una volta nominati, provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare ogni atto ed adempimento necessario per il funzionamento dell’Istituzione.

2.   Fino all’avvenuto trasferimento delle funzioni dal Comune all’Istituzione, ed in particolare fino a che non si pervenga all’assegnazione del personale, al conferimento del patrimonio ed all’approvazione del bilancio, i settori/ servizi comunali che sono titolari delle relative attività continuano ad esercitare i propri compiti in raccordo con i rispettivi organi dell’Istituzione.

ARTICOLO 24 - NORMA DI RINVIO

1.   Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Torino in quanto applicabili.