Divisione Servizi Educativi
Coordinamento Ciclo Educativo per l'Infanzia
Centri di Cultura

n. ord. 146
2004 06718/007

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  15 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 10 agosto 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI RIVOLTE ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL REGOLAMENTO.

   Proposta del Sindaco Chiamparino,
   e dell'Assessore Pozzi.

   L'articolo 71 dello Statuto della Città distingue le funzioni di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo, proprie dell'Ente, dalle modalità di gestione che devono essere stabilite in funzione di una sempre più adeguata qualità dei servizi.

   Queste indicazioni trovano conferma, anche, dalle recenti disposizioni normative a livello nazionale che prevedono, per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, una gestione mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società di capitale interamente pubblico.

   Le spinte verso una nuova e composita configurazione del quadro istituzionale e gestionale sono varie e interconnesse e vanno dalla maggiore efficacia ed efficienza nella produzione di servizi pubblici, alla ricerca di risorse integrative, rispetto alle sole risorse pubbliche, alla tendenza al rinnovamento, comunque presenti in ogni organizzazione, alla necessità di soddisfare livelli crescenti di bisogni e attese, al tentativo di tener conto di nuovi bisogni, senza standardizzarsi sulla sola risposta a quelli conosciuti.

   La scelta di costituire un'istituzione che comprenda i Centri di Cultura per l'Infanzia e l'Adolescenza e tutti quei servizi che non sono legati direttamente alla gestione di servizi educativi con carattere di quotidianità e di continuità, quindi legati ad una tempistica ed a una programmazione che si svolga esternamente all'ambito della scuola e dei servizi diretti, quali i nidi e le scuole dell'infanzia, risponde alle indicazioni sovrariportate.

   La Città di Torino, ormai da molti anni, investe sui suoi cittadini più piccoli una parte rilevante delle risorse economiche dell'Amministrazione, nella convinzione che per bambini e ragazzi sia importante vivere in una città ricca di stimoli, di culture, di occasioni di crescita.

   Le attività, promosse dall'Amministrazione comunale negli anni '70 "come attività parascolastiche" per rispondere alle esigenze di un sistema scuola in un cui si sperimentava il tempo prolungato, si sono, nel tempo, trasformate in veri e propri Centri di Cultura, in grado di offrire proposte diversificate a seconda degli interessi e dei livelli di età.

   Il passaggio dai laboratori ai Centri di Cultura, organizzati per aree tematiche, ha portato a definire dei luoghi dove non solo i bambini, ma anche gli insegnanti e le famiglie possono trovare stimoli e contesti di alta qualità culturale, sociale e didattica.

   Luoghi in cui avere spazi espositivi per mostre interattive, incontri e dibattiti.

   Luoghi in cui i bambini e i ragazzi possano esprimere i propri interessi e trovare sollecitazioni stimolanti "sperimentando percorsi e metodologia di arricchimento del proprio progetto formativo" per la costruzione del proprio progetto formativo.

   Nei Centri di cultura, in stretta relazione con le attività educative rivolte ai ragazzi, si propone "inoltre" la formazione per gli insegnanti e per tutti coloro che, nell'area cittadina, operano nel campo dell'educazione formale e non formale.

   L'adesione alla Carta delle città educative costituisce un impegno per tutta l'Amministrazione comunale a promuovere e realizzare un contesto di vita per bambini e ragazzi nel quale l'educazione sia intesa come diritto per tutti e per tutto l'arco della vita. Diventa di conseguenza irrinunciabile l'attenzione verso attività culturali rivolte verso il mondo degli adulti, ed in questo la Città è oggi fortemente impegnata, ma anche ad attività culturali rivolte al mondo dei bambini e degli adolescenti, considerandoli cittadini e non solo utenti di servizi scolastici.

   Con le Istituzioni scolastiche i Centri attuano collaborazioni e sperimentazioni che consentono serie e produttive pratiche di coprogettazione, in grado di rispondere alle problematiche della nuova realtà della scuola dell'autonomia, alla domanda di strumenti e opportunità per la didattica che gli insegnanti manifestano.

   Per le famiglie essi sono spazi di conoscenza, luoghi aperti a genitori e figli per stare e fare insieme, occasioni per un'occupazione utile e interessante del tempo libero, risposta alle nuove esigenze emergenti dall'evoluzione dei rapporti e dei ruoli familiari.

   A fronte dell'alta specializzazione di questi servizi si riscontra una difficoltà gestionale collegata all'atipicità dei Centri di Cultura che risultano per quantità e varietà di ambiti di intervento una realtà forse unica in Italia.

   La complessità del servizio, quindi, richiede una gestione in grado di rispondere adeguatamente al sistema mantenendo ed assicurando il valore pubblico dell'offerta. Valore che è garantito, in primo luogo dalla professionalità delle risorse umane impiegate che ha permesso, all'interno dell'attuale contesto organizzativo, lo sviluppo di competenze specifiche ancorché complesse.

   Queste competenze si inseriscono in un quadro di alta qualità progettuale, evidenziata sia da specifiche elaborazioni pedagogiche sia da percorsi educativi che mirano a contestualizzare e finalizzare gli interventi in un quadro di riferimento non episodico.

   Il progetto di trasformazione in Istituzione dei Centri di Cultura e le relative proposte di regolamento giungono al termine di una ricerca di nuove modalità di gestione ed organizzazione della revisione della Divisione Servizi Educativi e risponde anche ai criteri per la gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

   Tale lavoro ha evidenziato i seguenti punti di forza riferiti ai Centri di Cultura:
-   ricchezza dell'offerta, eterogeneità rispetto ai possibili utenti;
-   dislocazione territoriale diffusa;
-   professionalità e competenza del personale.

   A fronte di tale ricchezza sono emerse alcune criticità sintetizzabili nella considerazione che l'attuale modalità gestionale non consente ai centri di interagire, con la necessaria autonomia, tempestività e flessibilità, con il territorio né di finalizzare ed ottimizzare, a questo scopo, l'utilizzo delle risorse:
-   competenze e funzioni non sempre orientate verso obiettivi comuni della Divisione, con un'azione spesso autonoma che comporta, tra l'altro, difficoltà di comunicazione;
-   scarsa integrazione tra i diversi Centri;
-   scarsa visibilità esterna.

   Si percepisce una effettiva organizzazione aziendale che si può annoverare tra le organizzazioni a livello di burocrazia professionale, generalizzata ad un orientamento al risultato, da processi poco formalizzati con un nucleo operativo decentrato a diretto contatto con l'utenza, ciò è d'altra parte comprensibile anche considerando che l'atipicità dei Centri di Cultura difficilmente si concilia con le caratteristiche strutturali della Divisione che, date le proprie dimensioni e la propria articolazione organizzativa, ha metodologia e procedura gestionali non funzionali agli obiettivi e alla missione dei Centri.

   Il rischio principale che si corre è lo scollamento tra la missione identificata dal personale che opera nei Centri e la missione definita a livello centrale, dove è preminente l'attività incentrata sui nidi e scuole dell'infanzia.

   Per ovviare a queste difficoltà è stato demandato ad un gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore della Divisione Servizi Educativi, lo studio di fattibilità sulla possibilità di scorporare i Centri di Cultura dalla Divisione Servizi Educativi al fine di consentire una governance percepita vicina al personale che vi lavora, sistemi di comunicazione orizzontali e maggiore autonomia nella realizzazione del disegno strategico della città.

   Tale operazione renderà, anche, possibili apporti di risorse finanziarie da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, in grado di garantire ulteriori sostegni economici in un momento di ristrettezze di bilancio.

   Si è così constatata la necessità di enucleare i Centri di Cultura dal resto della Divisione, individuando la forma di gestione "Istituzione" come lo strumento più adatto per gestire tali servizi in modo più efficace ed adeguato dal punto di vista manageriale. Con l'Istituzione, infatti, il Comune mantiene il comando delle sue competenze, dotandosi di un braccio operativo agile ed efficiente che può operare con la dinamicità della gestione economica e contabile dell'azienda privata.

   Questo concetto può, quindi, essere inteso in senso ampio, tanto da ricomprendere anche i servizi volti ad assicurare attività educative o formative.

   La soluzione dell'istituzione, pur lasciando inalterato il profilo giuridico-istituzionale del personale che attualmente opera nei Centri, incide sulle caratteristiche organizzative e gestionali del servizio attraverso un processo di managerializzazione, trasmettendo alle persone e all'organizzazione una nuova cultura dell'ente e del servizio pubblico.

   Nel caso specifico la gestione del servizio attraverso l'istituzione consente la salvaguardia del ruolo di indirizzo del Comune che considera i Centri di Cultura un punto significativo nel percorso di costruzione di una città educativa e amica dei bambini e bambine.

   Sempre con l'istituzione sarà possibile una maggiore identificazione, da parte dell'esterno, del lavoro svolto dai Centri di Cultura e gli stessi centri avranno maggiori possibilità di scoprire le innumerevoli opportunità culturali "con le quali l'Istituzione potrà stringere rapporti di collaborazione". Ci stiamo riferendo ad associazioni e individui che sono in grado di offrire contributi non meno importanti di quelli delle agenzie deputate a tale scopo e che avranno con l'istituzione un punto di riferimento cittadino.

   Una maggiore velocità decisionale contraddistinguerà la nuova organizzazione, tenuto conto delle specificità dei servizi da erogare, "della tempestività della risposta dovuta alle esigenze, in costante trasformazione ed evoluzione, dell'utenza".

   I servizi forniti dall'Istituzione

L'analisi delle attività svolte ha portato a individuare i seguenti Centri di Cultura, Progetti e Servizi da inserire all'interno dell'Istituzione Centri di Cultura, di seguito sinteticamente richiamati e illustrati nel dettaglio all'interno del Piano-Programma, che fa parte integrante della presente delibera:

   Centri

-   Centri di Cultura per l'Espressività e la Comunicazione 0 - 6 anni.
Suddivisi in 14 laboratori rappresentano un punto di riferimento per gli insegnanti e educatori della scuola dell'infanzia. Per le famiglie vengono proposte attività pomeridiane per favorire occasioni educative, culturali e di socializzazione per il tempo libero.

-   Centri di Cultura per l'Educazione Ambientale.
I Centri di Cultura per l'Educazione all'Agricoltura e per l'Educazione Ambientale creano e propongono ai più giovani occasioni e situazioni per favorire l'incontro con il mondo naturale fatto di fisicità, azione, relazioni. I centri si rivolgono anche alle famiglie con percorsi specifici da vivere insieme ai figli nel tempo libero.
All'interno dei Centri si colloca il Progetto Ambiente Educazione e Sviluppo il cui obiettivo non è solo analizzare e studiare l'ambiente dal punto di vista puramente naturalistico ed ecologico, ma cogliere e percepire l'ambiente anche sotto l'aspetto delle relazioni sociali che in esso si sviluppano ed interagiscono.

-   Centro per l'Educazione all'Identità e le Culture.
Il Centro si pone come luogo in cui è possibile dialogare e educare alla ricerca per acquisire i tratti della personalità aperta ed interattiva e favorire lo sviluppo originale degli individui e delle culture che interagiscono.
In una città multietnica dove il confronto e la valorizzazione delle diversità culturali è alla base di un rinnovato patto di cittadinanza.

-   Centro di Cultura "Torino da Scoprire".
Il Centro privilegia la ricerca, con un occhio di riguardo per la didattica che prevede il coinvolgimento diretto dei ragazzi nella scoperta e nell'analisi delle tracce storiche, artistiche e culturali.
In questi anni si è aggiunta la ricchezza di idee, l'entusiasmo e la competenza di un circuito di scuole coinvolte nell'iniziativa "La Scuola adotta un Monumento", che vede centinaia di bambini e ragazzi operare per la tutela e salvaguardia del patrimonio storico artistico cittadino.

-   Centro di Cultura per l'Arte e l'Espressività.
Il Centro intende offrire occasioni e opportunità per connotare in modo creativo il rapporto con la realtà, in un continuo processo di ricerca di nuove soluzioni. Per i bambini e i ragazzi tutto ciò costituisce una tappa basilare nella costruzione del proprio progetto di vita. Il Centro si connota anche come strumento di monitoraggio dei bisogni e degli interessi di bambini e ragazzi e, in questo senso, sarà da stimolo per progettazioni e con progettazioni innovative.

-   Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media.
Il Centro propone percorsi e opportunità di accompagnamento culturale e pedagogico che offrano spunti di riflessione e confronto, di formazione, di sperimentazione e ricerca, nei diversi linguaggi comunicativi. Il raccordo con Enti, Istituzioni ed Associazioni ed il monitoraggio dei bisogni e degli interessi dei ragazzi consentono la creazione di reti di supporto agli insegnanti e alle famiglie.

-   Centri di Cultura per il Gioco.
Il Centro per la Cultura Ludica e le Ludoteche rappresentano a Torino l'insieme di servizi comunali che si occupano in modo prioritario di gioco, nati per promuovere e diffondere la cultura ludica in tutte le sue forme; organizzano e gestiscono iniziative e spazi aperti a tutti i cittadini, restituendo all'esperienza ludica una posizione importante nella crescita dell'individuo.

   Progetti

-   Luoghi della Cultura.
Il Progetto ha accettato la sfida di mettere in rapporto dialogico: la scuola e l'insieme dei luoghi dove i linguaggi culturali hanno la loro sede come cinema, teatri, musei ecc.

-   Estate Ragazzi.
Estate Ragazzi si pone come risposta alle esigenze delle famiglie che lavorano nei mesi estivi e hanno bisogno di trovare dei luoghi in cui i loro bambini possano giocare e divertirsi in serenità.
L'iniziativa si articola con un panorama ricco e stimolante di attività che va dalle escursioni in montagna agli incontri sportivi, alle rappresentazioni teatrali; per i preadolescenti vengono attivati centri diurni di attività che spaziano in diversi ambiti di interessi. A queste opportunità si aggiungono i soggiorni in diverse località italiane.

   Servizi

-   Casa Marina La Vela di Noli.
La casa marina ospita i bambini della scuola dell'infanzia, a turni settimanali nell'arco delle quattro stagioni, per offrire loro l'esperienza del soggiorno marino, nel quale si svolgono una serie di attività opportunamente previste legate all'ambiente. Tutto ciò rappresenta la prima occasione in cui il bambino sperimenta la propria personale autonomia e i problemi legati al distacco dal nucleo familiare.

-   Laboratorio didattico sull'Ambiente di Loano.
Il Laboratorio funziona lungo l'arco di tutto l'anno scolastico, da inizio ottobre a giugno, con soggiorni marini articolati in turni settimanali dal lunedì al venerdì.
Il soggiorno prevede cinque unità didattiche finalizzate all'esperienza diretta della realtà ambientale mediterranea, gli ulteriori momenti di attività hanno come tematica l'approfondimento della conoscenza dell'ambiente specifico della Riviera Ligure di Ponente, in particolare del Savonese. Un'ulteriore unità didattica è riservata alla promozione dell'autonomia dei partecipanti.

   Tutte le unità indicate rispondono all'esigenza di esplorazione della realtà fisica (ambiente culturale e sociale), della realtà simbolica (comunicazione, espressione artistica) e del gioco, nonché alla promozione di autonomia del bambino-ragazzo, alla documentazione e produzione di materiale relativo ai percorsi svolti.

   Il Regolamento dell'Istituzione è stato improntato a partire dalle indicazioni e dai vincoli che il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) e lo Statuto della Città pongono in relazione alla definizione degli organi (art. 114 D.Lgs. 267/2000); agli indirizzi per la designazione e la nomina nonché la revoca, la durata e l'incompatibilità (artt. 45 e 74 Statuto); alle cause e modalità del loro scioglimento (art. 74 Statuto).

   Le competenze dell'Ente locale sono definite dall'art. 114, punto 6, del D.Lgs. 267/2000 e consistono nel conferimento del capitale di dotazione, nella determinazione delle finalità e degli indirizzi (art. 74 comma 6 Statuto), nell'approvazione degli atti fondamentali (art. 74 comma 5 Statuto), nella vigilanza e verifica dei risultati di gestione (art. 74 comma 6 Statuto), nella copertura degli eventuali costi sociali.

   In applicazione al combinato disposto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti della Città si è cercato, tenendo conto della peculiare natura e delle finalità dei Centri di Cultura, definite dagli articoli del Regolamento, di prevedere disposizioni atte a garantire il massimo di autonomia gestionale e di snellezza organizzativa e funzionale.

   Il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri è funzionale a un principio di operatività particolarmente agevole: lo stesso può essere integrato da un massimo di 2 ulteriori membri, designati da enti finanziatori. Tale meccanismo tiene però conto della possibilità di apportare nuovi contributi ed esperienze gestionali che potranno variare di anno in anno.

   La dinamica messa in atto tiene però conto del peso prevalente che dovranno avere i membri a designazione pubblica, limitando l'integrazione a 2 unità solo nel caso in cui si conferiscano all'Istituzione contributi annuali in denaro pari o superiori al 10 per cento della spesa di parte corrente del bilancio dell'Istituzione, detratte le spese del personale.

   Il Presidente è l'organo di rappresentanza dell'Istituzione nei confronti della Città, e a questa risponde sia in merito al buon funzionamento dell'Istituzione stessa, sia svolgendo la funzione di garante sull'osservanza degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale nelle materie di sua competenza.

   Il Presidente è individuato nella persona dell'Assessore al Sistema Educativo della Città di Torino.

   Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, amministrativa, pedagogica e contrattuale, unifica in sé tutte le competenze necessarie al funzionamento di una struttura specifica e complessa come quella dei Centri di Cultura. Questa figura, in cui si concentra in buona parte la grande capacità dinamica dell'Istituzione, è anche elemento propulsivo dell'attività del Consiglio di Amministrazione.

   In materia di organi è stata anche prevista la copertura dei ruoli sia per vacanza temporanea sia nella fase di rinnovamento degli Organi Comunali, al fine di dare continuità operativa all'Istituzione.

   Ulteriore elemento di tempestività gestionale dell'Istituzione è rappresentato dalla opzione che gli atti, assunti dal Consiglio di Amministrazione, hanno efficacia immediata, ad esclusione degli atti fondamentali, già identificati dalla legge e dallo Statuto.

   Le norme relative al Patrimonio, al Personale e all'Ordinamento finanziario rispecchiano la legislazione e la normativa locale in quanto i margini di autonomia in dette materie sono individuabili esclusivamente in norme interne di funzionamento e non già in disposizioni che prevarichino gli specifici regolamenti comunali.

   La presente deliberazione ha formato oggetto di esame preventivo da parte della competente V Commissione Consiliare Permanente, ai sensi della procedura di cui all'art. 37 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, che ha preso atto della documentazione proposta e delle precisazioni fornite dall'Assessore al Sistema Educativo.

   Ai sensi dell'art. 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale sul Decentramento, sono stati richiesti in data 13 agosto 2004 prot. n. D07/21343/BAZZI/E i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine. Il termine per la trasmissione dei pareri è stato prorogato al 25 settembre 2004, con comunicazione inviata alle dieci circoscrizioni il 7 settembre 2004 (prot. n. D07/22296/DIR/E).

   Hanno espresso parere sfavorevole le circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 (all. 4-10 - nn.          ) mentre non si sono espresse nei tempi previsti le Circoscrizioni 2, 4 e 10.

   Le motivazioni che determinano detti pareri sfavorevoli sono tutte riconducibili al sostenuto forte intreccio tra le funzioni assegnate alla Istituzione e le materie assegnate alle Circoscrizioni quali competenze proprie, in particolare nel capitolo "settore scolastico e parascolastico" del vigente Regolamento del Decentramento.

   In particolare, le Circoscrizioni evidenziano come il Regolamento individui una gestione su base circoscrizionale dei compiti relativi al funzionamento dei Centri estivi, nonché la partecipazione alla programmazione delle attività dei laboratori, delle ludoteche ed alla definizione dei progetti educativi elaborati con gli enti culturali e le associazioni.

   Viene altresì evidenziato come lo Statuto della Città di Torino, all'art. 51, annoveri tra le competenze proprie delle Circoscrizioni i servizi di base, individuandoli anche nel settore scolastico e parascolastico.

   Infine, viene sollevato un elemento di inopportunità, essendo al momento all'esame del Consiglio Comunale una proposta di revisione del Regolamento del Decentramento.

   Non si ritiene innanzitutto che sussistano profili di illegittimità della deliberazione.

   Come già espresso dal Segretario Generale con proprio parere in merito, va osservato che eventuali profili di illegittimità potrebbero sussistere esclusivamente in virtù di un contrasto con norme di rango statutario che riservassero inequivocabilmente alle circoscrizioni le materie che con la deliberazione si intendono affidare all'istituzione. Una nuova disciplina incidente esclusivamente sulle competenze attribuite alle Circoscrizioni dal regolamento del decentramento o da altra fonte pariordinata porrebbe infatti al più problemi di coordinamento fra le vecchie norme e le nuove (con prevalenza, in via generale, di queste ultime) e non già di legittimità.

   Il parametro di verifica delle legittimità risulta pertanto essere l'art. 51 dello Statuto, in virtù del quale "Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base"; la norma statutaria chiarisce ancora che tali servizi sono individuati dal regolamento del decentramento nell'ambito, fra gli altri, del settore "scolastico e parascolastico".

   Le funzioni relative al "settore scolastico e parascolastico" sono quindi suscettibili di essere attribuite, quantomeno parzialmente, alla competenza propria delle circoscrizioni; ciononostante, la disciplina statutaria, rinviando al regolamento per l'enucleazione concreta di quanto viene attribuito agli organi di decentramento, non opera alcuna "riserva" di competenza circoscrizionale al riguardo.

   Per tale ragione non si ritiene di ravvisare profili di illegittimità della proposta di deliberazione in esame, tale atto risulta peraltro essere espressione della potestà consiliare di fornire indirizzi in materia di organizzazione di pubblici servizi, nonché, specificatamente, di deliberare la costituzione di istituzioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera e) del T.U.E.L. 267/2000.

   E' inoltre da rilevare che, con riferimento alle competenze che l'attuale regolamento del decentramento assegna alle Circoscrizioni relativamente a funzioni di "partecipazione alla programmazione delle attività e di definizione dei progetti educativi", la creazione dell'Istituzione non comporterebbe la soppressione delle competenze medesime, bensì solamente la sostituzione dell'Amministrazione centrale con l'Istituzione in qualità di interlocutore delle circoscrizioni.

   Si ritiene in tal senso che un'eventuale nuova disciplina in merito alle competenze circoscrizionali sia salvaguardata dall'art. 19 del Contratto di Servizio laddove viene previsto che i compiti e le funzioni dell'Istituzione possano annualmente essere riviste in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli atti fondamentali dell'Istituzione stessa o comunque in relazione a mutamenti del quadro istituzionale dell'ente.

   Essendo l'istituzione organo strumentale dell'ente e potendo operare solo e nell'ambito delle funzioni espressamente definite risulta evidente come le stesse funzioni, nell'ambito di un modello istituzionale diverso, possano essere adeguatamente ridefinite.

   In sostanza, essendo trasferite all'Istituzione la titolarità di determinate competenze, alle Circoscrizioni permane comunque in capo la relativa titolarità del rapporto con l'Istituzione medesima, così come accadrebbe se le stesse competenze fossero assegnate ad un determinato Settore della Divisione.

   Sull'opportunità dell'Istituzione anche nell'ottica dell'evoluzione del decentramento, a parte le difficoltà che deriverebbero dalla disomogenea distribuzione sia per tipologie che per numero dei centri sul territorio, si ritiene inoltre che la loro attribuzione alle Circoscrizioni vanificherebbe l'effetto sinergico di rete il cui potenziamento, unitamente alla loro apertura all'esterno, è uno degli obiettivi più attesi dal nuovo organismo.

   L'Istituzione quindi non solo non è di ostacolo all'evoluzione del decentramento ma, per le caratteristiche delle strutture e delle attività che organizza, ne può costituire un valido interlocutore destinato ad un progressivo impoverimento se non realizzata o peggio se disarticolata sul territorio.

   Il presente provvedimento mira per contro a realizzare un complesso unitario capace di progettare e realizzare offerte didattiche ed educative rivolte non solo alle scuole ma anche a bambini e famiglie, articolate per tematiche e non per ambiti territoriali, aventi tutte valenza cittadina, capaci altresì di porsi in relazione con reti di scuole o altri servizi di territorio (ad esempio in ambito circoscrizionale) indipendentemente dal fatto che il centro di cultura insista o meno su quel particolare ambito territoriale.

   Tuttavia, considerato il dibattito aperto anche in seno alla competente Commissione Consiliare dove, in particolare, le Circoscrizioni hanno richiesto di poter meglio approfondire le competenze in merito all'organizzazione delle attività estive e, comunque, di poter meglio specificare le forme di reciproco rapporto con l'Istituzione, si ritiene per il momento opportuno non prevedere un immediato trasferimento all'Istituzione stessa dei compiti e delle funzioni relative all'organizzazione del progetto "EstateRagazzi" e dei soggiorni estivi.

   Sarà comunque necessario promuovere una rapida verifica sull'attività estiva, con particolare riferimento al richiesto confronto con le Circoscrizioni, al fine di determinare in breve, stante la necessità di dar corso nei tempi necessari all'organizzazione delle attività stesse, le competenze e le eventuali nuove formule organizzative.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1)   di approvare la costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, a far data dal 1° gennaio 2005;

2)   di approvare l'allegato Regolamento (all. 1 - n.                  ) dell'Istituzione di cui al precedente punto 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3)   di approvare il Piano-Programma (all. 2 bis - n.                           );

4)   di approvare il Contratto di Servizio (all. 3 - n.                  ) rivedibile annualmente e comunque in conseguenza a eventuali mutamenti del quadro istituzionale dell'Ente;

5)   di demandare a successivi provvedimenti l'assunzione di oneri derivanti dall'avvio operativo dell'Istituzione.


REGOLAMENTO
ISTITUZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI RIVOLTE ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.   E’ costituita l’istituzione comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto del Comune di Torino.

2.   L’Istituzione è disciplinata dal seguente Regolamento ed ha sede in Torino.

ARTICOLO 2 - FINALITA’ E COMPITI ISTITUZIONALI

1.   L’Istituzione si richiama, nelle sue finalità generali, alla “Convenzione Internazionale dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, alla “Carta delle Città Educative”, ai principi contenuti nel “piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” predisposto ai sensi della Legge n. 451/1997, ai vigenti regolamenti comunali in materia ed ai quadri pedagogici di riferimento utilizzati nell’ambito del sistema educativo comunale.

2.   Considerato questo quadro di riferimento, l’Istituzione persegue le seguenti finalità:
-   programmare, gestire e potenziare, nell’ambito di un progetto unitario, i servizi educativi e culturali promossi dalla Città per i nidi, le scuole dell’infanzia e dell’obbligo e per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie;
-   valorizzare i diritti e le potenzialità delle bambine e dei bambini, delle famiglie, del personale insegnante, delle/degli operatrici/operatori e, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo;
-   promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente di formazione, ricerca e sperimentazione;
-   perseguire, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico, con particolare riferimento all’infanzia ed al nuovo sistema dell’istruzione introdotto con l’autonomia scolastica;
-   operare confronti, partecipazioni e partenariati anche a livello internazionale, in primo luogo nell’ambito dell’Associazione Internazionale delle Città Educative.

3.   L’Istituzione, per le finalità di cui sopra, può attivare direttamente forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati locali, nazionali e internazionali.

4.   L’Istituzione si rapporta e favorisce il confronto e la partecipazione delle realtà sociali e del volontariato esistenti sul territorio.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI DI GESTIONE

1.   L’Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, è dotata di autonomia culturale, pedagogica e gestionale e informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché all’obbligo del pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2.   Si avvale delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dal Comune occorrenti per l’esercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività. Ha la piena titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali.

3.   L’Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.

4.   E’ dotata di proprio organico costituito da personale dipendente del Comune di Torino e ad essa assegnato.

5.   L’Istituzione, per quanto non sia in grado di svolgere direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli uffici e dei servizi del Comune di Torino.

6.   Per il servizio di tesoreria e cassa l’Istituzione si avvale della Tesoreria comunale.

TITOLO II - ORGANI

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL’ISTITUZIONE

1.   Gli organi dell’Istituzione sono:
-   Il Consiglio di Amministrazione;
-   Il Presidente;
-   Il Direttore.

2.   Gli organi sono nominati dal Sindaco in base a quanto previsto dallo Statuto della Città di Torino, che regola anche gli istituti della revoca e della decadenza.

3.   La durata in carica dei consiglieri di amministrazione di cui al successivo articolo, comma 4, è di cinque anni e la nomina è rinnovabile fino ad un periodo massimo di dieci anni, pari a due mandati amministrativi. La scadenza o in ogni caso lo scioglimento del Consiglio Comunale determinano la decadenza degli organi, che continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento dei successori . Oltre tali termini, valgono le prescrizioni stabilite dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.

ARTICOLO 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.   Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dall’articolo 9.1, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, secondo quanto indicato ai successivi commi 2, 3 e 4.

2.   Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dal Comune di Torino.

3.   A garanzia del necessario coordinamento tra l’Istituzione e la Civica Amministrazione, l’Assessore al Sistema Educativo è membro di diritto del Consiglio e lo presiede.

4.   Gli altri due membri sono nominati dal Sindaco, che provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

5.   Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Consiglieri nominati dal Sindaco su designazione di enti, organizzazioni o associazioni che, singolarmente o congiuntamente, conferiscano all’Istituzione contributi annuali in denaro pari o superiori al 10 per cento della spesa di parte corrente del bilancio dell’Istituzione, detratte le spese del personale.

6.   I consiglieri così nominati non possono comunque superare il numero di due e debbono in ogni caso essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati nello Statuto della Città. Tali Consiglieri restano in carica per il solo esercizio finanziario cui è attribuito il contributo.

7.   Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco per motivate gravi ragioni, tramite comunicazione scritta della revoca inviata al Consigliere stesso, al Presidente e al Direttore.

8.   Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito allorché tutti i membri designati abbiano accettato per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia della nomina.

9.   A ciascun membro del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza in misura non superiore a quella di competenza dei Consiglieri Comunali.

10.   I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le proprie funzioni secondo le regole del mandato e, salva la responsabilità penale amministrativa e contabile, sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune dei danni che questi abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione dell'inosservanza di norme imperative.

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.   Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal consigliere più anziano d’età fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dell’articolo 5.4. In caso di inerzia provvede il Direttore.

2.   Esso si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto da almeno due componenti o dal Direttore.

3.   L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4.   Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e ad esse interviene il Direttore, senza diritto di voto.

5.   Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

6.   Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

7.   Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in apposita bacheca presso l’Istituzione. I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente o dal Consigliere a tal scopo delegato.

8.   I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo invito all’interessato a presentare le proprie deduzioni.

ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.   Il Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Istituzione che non siano, per legge o regolamento, riservati al Presidente o al Direttore. In particolare:
-   formula gli indirizzi generali dell’attività dell’Istituzione e, ottenutane l’approvazione dal Consiglio Comunale, sovrintende alla loro attuazione;
-   delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto consuntivo, il piano-programma e la relazione annuale sulle attività svolte;
-   provvede a regolare il funzionamento dell’Istituzione mediante l’adozione di atti di organizzazione interna e a contenuto generale; in particolare delibera il regolamento di organizzazione e gestione dell’Istituzione, nonché le proposte di modifica allo stesso;
-   approva l’accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore dell’Istituzione, a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione doterà l'Istituzione di un apposito codice etico;
-   determina le tariffe, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, contestualmente all’esame del bilancio preventivo;
-   dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all’attività dell’Istituzione;
-   può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o al Direttore.

ARTICOLO 8 - POTERI SOSTITUTIVI

1.   Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e compiti creando gravi problemi al funzionamento dell’Istituzione, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed il Consiglio, assegnando un tempo per adempiervi.

2.   Se il Consiglio non provvede entro tale termine, il Sindaco assume i poteri sostitutivi e avvia le procedure di revoca e di scioglimento anticipato.

3.   Contestualmente all’adozione dell’atto di revoca il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In assenza di candidati idonei, il Sindaco ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

1.   Il Presidente, ai sensi dell’articolo 5.3, è l’Assessore al Sistema Educativo della Città di Torino.

2.   Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell’Ente. Presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno.

3.   Il compenso del Presidente è da intendersi compreso nell’indennità di carica di Assessore.

4.   In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano d’età fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dell’articolo 5.4. Analogamente si procede in caso di morte o di decadenza, sino alla nomina del successore.

5.   Il Presidente decade dalla carica in caso di revoca dell’Assessore al Sistema Educativo da parte del Sindaco.

6.   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
-   sovrintende al buon funzionamento dell’Istituzione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
-   sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
-   svolge la funzione di garante dell’osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
-   adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

7.   Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Presidente può conferire al Direttore procura, anche generale, circa la rappresentanza dell’ente.

ARTICOLO 10 - IL DIRETTORE

1.   Il Direttore è nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro trenta giorni dalla costituzione di questo, dal Sindaco del Comune di Torino fra i dirigenti dell’amministrazione civica torinese oppure assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, di diritto privato. In tal caso, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, e comunque in stretta correlazione con il bilancio dell’Istituzione. Nel caso di dirigente dell’amministrazione civica torinese, il trattamento economico deve essere inquadrato tra gli incarichi di Coordinamento della Divisione Servizi Educativi

2.   L’incarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e in ogni caso fino alla nomina del suo successore.

3.   Il Direttore può essere revocato con provvedimento del Sindaco per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell’Istituzione.

ARTICOLO 11 - COMPETENZE DEL DIRETTORE

1.   Il Direttore, nel perseguire le finalità dell’Istituzione, ha la responsabilità gestionale e tecnica della stessa; garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e l’efficacia dei servizi. In particolare:
-   promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell’istituzione;
-   adotta i provvedimenti per garantire l’efficienza e la funzionalità del servizio e per il suo organico sviluppo;
-   predispone i bilanci ed i programmi annuali e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo;
-   esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
-   partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e formula proposte;
-   firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
-   convoca e presiede le sedute del Comitato di Direzione;
-   adotta i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Istituzione;
-   presiede alle aste e licitazioni private, stipula i contratti;
-   provvede, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, agli acquisti, spese e opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell’Istituzione;
-   dirige il personale, determinando i criteri di organizzazione degli uffici, emanando atti di organizzazione, attribuendo i trattamenti economici accessori, e intrattiene i rapporti sindacali;
-   presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’andamento dell’Istituzione, fornendo in particolare dati aggiornati sullo qualità organizzativa delle varie attività realizzate dall’Istituzione;
-   fissa gli orari di servizio, di apertura al pubblico e applica le tariffe secondo i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione;
-   esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti;
-   svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

ARTICOLO 12 - COMITATO DI DIREZIONE

1.   L'Istituzione è dotata, quale organo collegiale di coordinamento operativo delle proprie attività, di un Comitato di Direzione costituito dal Direttore e dalle Posizioni organizzative responsabili di servizio.

2.   Il Comitato di Direzione è convocato e presieduto dal Direttore.

3.   Il Comitato di Direzione si avvale delle proposte progettuali del personale educativo dei diversi Centri e può avvalersi, per specifiche esigenze di coordinamento, di Gruppi di Progetto con durata temporanea.

4.   I Gruppi di Progetto sono istituiti dal Direttore sentito il Comitato di Direzione.

TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE

ARTICOLO 13 - ATTI FONDAMENTALI

1.   Ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:
-   gli indirizzi generali dell’attività dell’Istituzione;
-   i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali, le relative variazioni che richiedono un aumento del trasferimento per il pareggio del bilancio, il conto consuntivo, il piano-programma, il bilancio di esercizio.

2.   Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali quali proposte da sottoporre all’approvazione del Comune come condizione di loro efficacia.

3.   Almeno una volta nell’anno l’Istituzione relaziona alla Commissione Consiliare competente integrata dai Presidenti delle Circoscrizioni sulla propria attività per consentire la verifica degli indirizzi programmatici stabiliti dal Comune.

ARTICOLO 14 - INFORMATIVA E TRASPARENZA

1.   I rapporti del Consiglio Comunale con gli Organi dell’Istituzione ed in particolare i diritti di informazione del Consiglio, dei Consiglieri e dell’Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto. In ogni caso l’Amministrazione Comunale e le Circoscrizioni possono richiedere agli organi dell’Istituzione documenti e quant’altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Il Presidente trasmette i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell’Istituzione.

2.   L’Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.

3.   Promuove l’informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell’utenza. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione dell’Istituzione osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.

4.   L’accesso agli atti ed ai documenti dell’Istituzione è disciplinato dal Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

1.   Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell’Istituzione.

2.   Il controllo di gestione, effettuato dai competenti servizi comunali, è attuato in collaborazione con l’Istituzione e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati

TITOLO IV - RISORSE UMANE

ARTICOLO 16 - PERSONALE

1.   Il personale dell’Istituzione è costituito da:
-   personale operante nei servizi educativi all’atto della costituzione dell’Istituzione;
-   personale in servizio a qualunque titolo presso la Città di Torino e da questa assegnato all’Istituzione;
-   personale assunto specificatamente.

2.   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assegnato all’Istituzione sono regolati dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia, dal CCNL degli Enti Locali e dallo Statuto Comunale.

3.   L’Istituzione può avvalersi di volontari del servizio civile nazionale assegnati al Comune.

ARTICOLO 17 - DOTAZIONE ORGANICA

1.   Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, propone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la dotazione organica dell’Istituzione, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma annuale e con le risorse disponibili in bilancio.

2.   Nella determinazione dell’entità del trasferimento annuo di cui al successivo articolo 18, il Comune deve tenere conto della valutazione comparativa tra la dotazione di personale necessaria per l’attuazione del piano programma e quella effettivamente assegnata dal Comune.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA’

ARTICOLO 18 - RISORSE FINANZIARIE

1.   Il Comune fornisce all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del bilancio comunale per la copertura degli oneri sociali da essa supportati.

ARTICOLO 19 - AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA

1.   L’Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità.

2.   L’Istituzione, nell’ambito delle norme e delle disposizioni previste dall’ordinamento e garantendo l’unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di autonomi regolamenti funzionali alle caratteristiche dell’Istituzione stessa.

3.   Entro i termini e con le modalità previste dal Comune di Torino, l’Istituzione trasmette il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo al Servizio Risorse Finanziarie.

ARTICOLO 20 - BENI PATRIMONIALI

1.   Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili del patrimonio comunale che il Comune conferisce all’Istituzione in comodato d’uso gratuito al momento della sua costituzione e successivamente per l’esercizio delle attività. L’Istituzione può inoltre ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità, oltre a donazioni, legati eredità ricevute ed accettate.

2.   I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dall’Istituzione, devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti. Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo dell’Istituzione.

3.   La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è a carico del Comune di Torino.

4.   Per le spese di manutenzione straordinaria dei beni il Comune di Torino provvede o direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tale scopo destinati.

ARTICOLO 21 - SERVIZI DI TESORERIA

1.   L’Istituzione si avvale del Tesoriere Comunale, in contabilità separata, ed è comunque soggetta al regime di Tesoreria unica.

ARTICOLO 22 - SCRITTURE CONTABILI

1.   L’Istituzione deve tenere le scritture contabili richieste dal Consiglio di Amministrazione e dalle normative vigenti.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23 - FUNZIONAMENTO

1.   Gli Organi dell’Istituzione, una volta nominati, provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare ogni atto ed adempimento necessario per il funzionamento dell’Istituzione.

2.   Fino all’avvenuto trasferimento delle funzioni dal Comune all’Istituzione, ed in particolare fino a che non si pervenga all’assegnazione del personale, al conferimento del patrimonio ed all’approvazione del bilancio, i settori/ servizi comunali che sono titolari delle relative attività continuano ad esercitare i propri compiti in raccordo con i rispettivi organi dell’Istituzione.

ARTICOLO 24 - NORMA DI RINVIO

1.   Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Torino in quanto applicabili.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 3 - Contratto di servizio:

All'articolo 3 - Obblighi dell'Istituzione, seconda riga del punto m) del quarto comma, dopo la parola: "comunali" inserire il seguente testo: "e le Circoscrizioni".

All'articolo 3 - Obblighi dell'Istituzione, il terzo punto del sesto comma: "garantire la gestione del progetto "Estate ragazzi" rimanendo in capo alla Divisione Servizi Educativi l'organizzazione generale dello stesso e procedendo secondo le specifiche e le modalità che annualmente saranno indicate all'Istituzione dalla Divisione stessa;" è soppresso.

All'articolo 11 - Atti fondamentali, seconda riga del quarto comma, dopo la parola: "competente" inserire il seguente testo: "integrata dai Presidenti delle Circoscrizioni".

All'articolo 12 - Trasparenza e informazione, quarta riga del primo comma, la parola: "può" è sostituita dal seguente testo: "e le Circoscrizioni possono".

All'articolo 18 - Indirizzo, controllo e vigilanza, seconda riga del secondo comma, dopo la parola: "competente" inserire il seguente testo: ", sentite le Circoscrizioni,".