N. 292
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Finalita'
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tirocini di socializzazione
in ambiente lavorativo
Articolo 4 - Destinatari
TITOLO II - MODALITA DI ATTIVAZIONE E DI ESECUZIONE
Articolo 5 - Istituzione di ufficio coordinamento
presso la Divisione Lavoro
Articolo 6 - Progetto individuale
Articolo 7 - Comunicazioni obbligatorie
Articolo 8 - Assicurazioni
Articolo 9 - Tutoraggio
Articolo 10 - Durata
Articolo 11 - Orari
Articolo 12 - Incentivo economico
Articolo 13 - Sedi di tirocinio (sedi comunali,
uffici pubblici, aziende)
Articolo 14 - Benefici aggiuntivi
Articolo 15 - Schema di convenzione
Articolo 16 - Sicurezza
Articolo 17 - Infortuni
Articolo 18 - Certificazione
Articolo 19 - Privacy
Articolo 20 - Carta dei diritti del candidato
Articolo 21 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Schema di convenzione
Allegato 2 - Il progetto formativo
1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione dellarticolo 18 della Legge 196/1997 del Decreto Interministeriale 142/1998, della Circolare ministeriale 92/1998 e della Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 38-29528, nonché degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 63/1995, al fine di dare uniformità di comportamenti ai vari Settori della Città di Torino che organizzano Tirocini a favore di soggetti svantaggiati e disabili.
2. La Città di Torino infatti, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di promuovere il diritto al lavoro, attiva da anni tirocini formativi e di orientamento, come previsti dallarticolo18 della Legge 196 del 24 giugno 1997, a beneficio di soggetti svantaggiati e deboli sul mercato del lavoro, onde realizzare pari opportunità di accesso.
3. In conformità allo Statuto, il Comune si impegna ad esercitare le proprie attribuzioni perseguendo, fra le altre, anche la finalità di: contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, allistruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione, promuovendo inoltre una rete di servizi e di interventi che rimuovano le cause di emarginazione, facilitino lintegrazione sociale ed accrescano le opportunità lavorative, con particolare attenzione ai minori, alle persone con disabilità ed alle cosiddette fasce deboli del mercato del Lavoro.
4. La Città si pone come soggetto pubblico promotore diretto di tirocini, in possesso di requisiti tali da offrire garanzie relativamente allespletamento delle iniziative medesime o come promotore che attiva operatori terzi del territorio per i medesimi fini, finanziandone e monitorandone lattività.
1. Ai sensi dellarticolo 18 della Legge 196/1997 si definisce tirocinio formativo e di orientamento il processo finalizzato a realizzare una alternanza fra studio e lavoro nellambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Le modalità di organizzazione dei Tirocini
potranno essere caratterizzate:
- da una valenza prevalentemente formativa (percorsi finalizzati
allacquisizione delle conoscenze e delle abilità
necessarie allo svolgimento della mansione). Il tirocinio è
utilizzato per persone in grado di trovare collocazione nel mercato
del lavoro, ma che necessitano di tempo e di sostegno per apprendere
le mansioni relative ad un ambito lavorativo specifico già
individuato ed è inquadrato in un percorso di formazione
di cui è parte sostanziale;
- da una valenza prevalentemente orientativa (percorsi di
osservazione ed orientamento, in situazione lavorativa non protetta
o parzialmente protetta, volti a valutare le capacità,
le attitudini e le motivazioni, a far apprendere le mansioni ed
i comportamenti propri dellambiente lavorativo). Il tirocinio
è utilizzato per persone che si accostano per la prima
volta al mondo del lavoro, ovvero che dopo interruzioni protratte
paiono in grado di reinserirsi; in questo caso è rilevante
il compito dellazienda ospitante che deve consentire losservazione
e la valutazione delle capacità del soggetto.
3. Per tirocinante si intende il soggetto che è
avviato dal Servizio Comunale al tirocinio presso imprese, enti,
associazioni o consorzi.
Per Servizio Inviante o Proponente si intende il Servizio del
Comune di Torino che, avendo in carico un soggetto minore, svantaggiato
o disabile (ai sensi del Regolamento UE di cui al successivo articolo 4), decide di attivare un tirocinio.
Per Soggetto Promotore si intende il Soggetto che firma la convenzione
ed invia le comunicazioni agli Enti esterni.
Per Gestione diretta si intende la gestione dei Tirocini direttamente
da parte dei Servizi comunali, con le modalità precisate
nel successivo articolo 5.
Per Gestione indiretta o delegata si intende la gestione dei Tirocini
affidata a soggetti terzi, cui compete la responsabilità
degli atti connessi agli stessi, con le modalità precisate
nel successivo articolo 5.
1. Per Tirocini di socializzazione in ambiente lavorativo si intendono le azioni predisposte per soggetti non in grado di essere avviati al lavoro per mancanza dei pre-requisiti di base. Tali inserimenti di socializzazione hanno finalità educative, socio-culturali, terapeutiche, di mantenimento di abilità.
2. Sono attivati a favore di persone seguite dai Servizi dellAmministrazione, ovvero da altri servizi sanitari o sociali che si impegnano, attraverso un progetto individuale, nellaccompagnamento durante lo svolgimento dellinserimento in ambiente di lavoro.
3. Il tirocinio socializzante in ambiente lavorativo viene regolamentato con le modalità previste dalla Legge 196/1997, in quanto applicabili (sottoscrizione della convenzione con progetto individuale, assicurazioni Inail ed RC, comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro, territorialmente competente in relazione alla sede ospitante).
1. Come previsto dallarticolo 18, comma 1, della Legge 196/1997, i tirocini potranno essere attivati a favore di cittadini che abbiano assolto lobbligo scolastico.
2. I destinatari sono:
- residenti nel territorio cittadino, in carico ad un Servizio
sociale o sanitario pubblico ovvero segnalati da Enti pubblici;
- non residenti in carico ad un Servizio sociale o sanitario
pubblico ovvero segnalati da Enti pubblici.
3. I destinatari debbono appartenere ad una delle
seguenti tipologie, così come definite dallarticolo
2 del Regolamento (CE) 2204/2002:
"lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente
ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza
assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona
che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia
completato la formazione a tempo pieno da non più di due
anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato
all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità
per assumervi un lavoro;
- qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica
di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche,
la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa
per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione
stabile;
- qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere
un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né
seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare
qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà
di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più
figli a carico;
- qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello
secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro
o in procinto di perderlo;
- qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un
posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona
senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi
precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento
o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego
retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a
una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS
II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100
% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale
la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso
di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due
dei tre anni civili precedenti;
"lavoratore disabile":
- qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi
della legislazione nazionale, o
- qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap
fisico, mentale o psichico;
"persone non rientranti nelle tipologie precedenti che vivono
in stato di grave emarginazione"
"Rom e Sinti dimoranti nel territorio cittadino o autorizzati
alla sostae".
4. Per accedere ai tirocini gli adulti stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino devono essere in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno fatte salve le categorie di cui al comma successivo.
5. Possono accedere ai tirocini, oltre ai residenti:
- gli adulti stranieri richiedenti asilo, destinatari di
forme di protezione umanitaria e rifugiati;
- gli adulti stranieri beneficiari di misure di protezione
sociale ai sensi dellarticolo 18 del Decreto Legislativo
25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. o dimori nel territorio cittadino.
6. Il presente Regolamento si applica altresì
per i minori:
- italiani residenti nel territorio cittadino;
- stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino
in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata
dalla Questura attestante la richiesta di permesso di soggiorno.
7. In particolare, si applica ai minori:
- con fascicolo aperto di competenza civile presso la magistratura
Minorile (compresa la tutela e laffidamento familiare);
- ospiti di Comunità Alloggio e Residenze Socio Assistenziali
per i quali il tirocinio costituisce un elemento di acquisizione
di autonomia personale;
- minori in condizioni di grave emarginazione o devianza.
8. Nel caso di minori, i tirocini potranno di norma essere previsti nellambito di percorsi finalizzati allassolvimento dellobbligo formativo, ai sensi della Legislazione vigente.
9. Vengono considerati autorizzati a soggiornare gli stranieri soggetti a provvedimenti dellAutorità Giudiziaria, che comportino la permanenza nel territorio nazionale.
1. Presso la Divisione Lavoro Orientamento e Formazione Professionale della Città di Torino è istituito un Ufficio di Coordinamento dei Tirocini proposti dai vari Settori della Città di Torino, delle Circoscrizioni e dei Servizi Sociali e Sanitari pubblici.
2. LUfficio di Coordinamento, ferma restando la responsabilità dei Servizi proponenti, ai quali attengono le competenze e la titolarità del progetto individuale, svolge attività di razionalizzazione, monitoraggio, supporto, ai Servizi proponenti.
3. Con Delibera della Giunta Comunale sono periodicamente definite le finalità, le priorità rispetto ai soggetti che si vogliono raggiungere, le quantità, le modalità di individuazione, i tempi, le modalità di gestione del tirocinio (tra le quali le modalità di individuazione del tutor formativo), gli importi minimi e massimi di erogazione degli eventuali incentivi economici, le rispettive responsabilità e le risorse strumentali, professionali ed economiche messe a disposizione.
4. LUfficio di coordinamento:
- verifica che le modalità seguite nellattivazione
e conduzione dei tirocini siano conformi a quanto prevede la normativa
vigente, provvedendo ai necessari aggiornamenti nella modulistica
e/o nelle procedure;
- in caso di gestione diretta, provvede alla stipula delle
convenzioni con le imprese, cura la gestione sulla base del progetto
concordato con il Servizio inviante, inoltra le comunicazioni
di rito agli Enti previsti dalla normativa, eroga leventuale
incentivo economico ai tirocinanti, secondo le modalità
concordate con il Servizio inviante;
- in caso di gestione indiretta, provvede ad individuare,
con le procedure di evidenza previste, i Soggetti promotori cui
affidare la gestione dei tirocini, secondo le modalità
concordate con il Servizio inviante;
- provvede al monitoraggio statistico complessivo dellandamento
dei tirocini attivati;
- mantiene i contatti con gli Uffici e le Amministrazioni
Pubbliche.
5. LUfficio di Coordinamento è coadiuvato da un Comitato Consultivo Interdivisionale, composto dai rappresentanti delle Divisioni e da un rappresentante delle Circoscrizioni che attivano i Tirocini.
6. Il Comitato Consultivo Interdivisionale:
- è coordinato dalla Divisione Lavoro Orientamento
Formazione;
- fornisce indicazioni circa le tipologie e le caratteristiche
dei progetti di tirocinio da attivare;
- fornisce indicazioni per piani di miglioramento delle
attività anche a seguito dellesame dei dati di monitoraggio;
- fornisce indicazioni circa la determinazione periodica
degli incentivi economici da erogare a favore dei tirocinanti.
1. Il tirocinio viene in ogni caso avviato in attuazione di uno specifico progetto individuale volto a facilitare linserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la personalità dellindividuo.
2. Il soggetto da avviare in tirocinio viene individuato dal Servizio presso cui è in carico, che provvede alla stesura del Progetto Individuale.
3. Il tirocinio non deve costituire rapporto di lavoro, ma deve caratterizzarsi come progetto di formazione in situazione lavorativa reale, anche se mediata.
4. Nel rispetto delle finalità generali e degli adempimenti di legge e del presente regolamento, i singoli progetti di tirocinio vengono attivati nellambito di una progettazione complessiva facente capo ai diversi Servizi.
5. Ogni tirocinio è formalizzato in apposita convenzione come previsto dalla normativa vigente, sottoscritta dal Soggetto Promotore e dal rappresentante della Azienda ospitante.
6. Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che viene firmato dal Soggetto Promotore, dal Rappresentante della Azienda ospitante, dal Tutor incaricato o dal Soggetto Inviante e dal Tirocinante, a garanzia dellimpegno professionale espletato per il conseguimento degli obiettivi formativi.
7. Lo schema di progetto individuale è riportato nellAllegato 2.
1. Come previsto dalla Legge 196/1997 e dal Decreto
attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/1998, copia della convenzione
e di ciascun progetto formativo verrà inviata a cura del
Soggetto Promotore:
- alla Regione - Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso la
procedura WEB prevista;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione
Lavoro, territorialmente competente in relazione alla sede ospitante;
- alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza
agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale (CGIL-CISL-UIL-UGL) nelle
loro espressioni provinciali;
- allINAIL.
1. Tutti i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.
2. Se i tirocini sono avviati in regime di convenzione, a dette assicurazioni provvede il Soggetto Promotore a ciò incaricato dalla Città di Torino.
3. Se i tirocini sono avviati direttamente dal Comune, alla assicurazione obbligatoria R.C. ed alla assicurazione obbligatoria INAIL si provvede nellambito di polizze attivate dalla Divisione Lavoro Orientamento e Formazione Professionale.
1. Come previsto dalla legge ad ogni tirocinante è affiancato un tutor incaricato dal Soggetto Promotore, anche su segnalazione del Servizio inviante, in caso di gestione diretta, o dal Soggetto Affidatario Promotore del tirocinio, in caso di gestione indiretta. Il tutoraggio può essere svolto con diverse modalità a seconda dello specifico progetto complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge.
2. La funzione di tutor è svolta di massima da operatori, aventi le qualifiche previste dalla normativa regionale, responsabili del progetto riguardante il tirocinante, ovvero da professionisti o operatori appositamente incaricati. Può essere previsto il coordinarsi di più figure in relazione al progetto individuale.
3. Sono previste iniziative di formazione rivolte ai tutor, onde uniformare e qualificare nel tempo gli interventi.
1. Come previsto dallarticolo 7 del citato
decreto n.142/1998, i tirocini promossi dalla Città hanno
durata massima, in ogni caso comprensiva di eventuali proroghe:
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti destinatari
siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli
scritti alle liste di mobilità;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti destinatari
siano allievi di iniziative di formazione professionale attivate
dalla Città;
- non superiore a 12 mesi nel caso in cui i soggetti destinatari
siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dellarticolo
4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con lesclusione dei
soggetti individuati al punto successivo;
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti
portatori di handicap.
1. Lorario di tirocinio viene indicato nella convenzione in relazione al progetto in corso.
2. Lorario non può in ogni caso superare i massimali previsti dai contratti di categoria per i dipendenti della sede ospitante.
3. Qualora si superino le sei ore continuative è necessario prevedere una pausa per il pasto di durata non inferiore ai 30 minuti, che non viene considerata nel monte ore del tirocinio.
4. Per i soggetti minori lorario è conforme a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 e disposizioni successive.
1. Qualora previsto dal progetto complessivo e secondo i fini da questo esplicitati (di incentivazione dellapprendimento e/o di rimborso spese e/o di sostegno al reddito) viene versato un incentivo economico.
2. Gli importi verranno rideterminati periodicamente con Delibera di Giunta Comunale.
3. Lentità dellincentivo viene indicata dal Progetto complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge.
4. Il Soggetto Promotore rilascia al termine del tirocinio documentazione relativa allammontare dellerogazione e delle eventuali trattenute effettuate.
1. I tirocini formativi per i quali il Comune di Torino è promotore saranno svolti di norma in sedi ospitanti esterne al Comune di Torino: eventuali eccezioni sono rese esplicite da appositi atti amministrativi.
2. Sedi comunali potranno essere utilizzate per tirocini orientativi e per tirocini di socializzazione in ambiente lavorativo di cui allarticolo 3.
3. In ogni caso saranno evitate situazioni che possano configurare utilizzo improprio della attività resa da tirocinanti a fini produttivi ed in sostituzione di personale comunale, in quanto il tirocinio si pone con esplicite finalità formative a beneficio del soggetto stesso, previste e tutelate dalla legge.
4. I soggetti ospitanti pubblici e privati, come
indicato dallarticolo1, comma 3, del D.M. 142/1998, sono
tenuti a mantenere i seguenti limiti nellaccettazione di
tirocinanti e precisamente:
- le sedi con non più di cinque dipendenti a tempo
indeterminato: un tirocinante,
- le sedi con numero di dipendenti a tempo indeterminato
da sei a diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le sedi con più di venti dipendenti a tempo indeterminato:
tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
5. I tirocini di socializzazione non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra.
1. Eventuali benefici aggiuntivi concessi al tirocinante, quali lerogazione di incentivi, luso di servizi quali la mensa o il trasporto, lincremento di orario con relativa integrazione economica a carico della azienda ospitante, od altri, devono essere indicati esplicitamente nella convenzione.
1. Fra Soggetto Promotore ed Azienda ospitante il tirocinante viene stipulata una Convenzione nella quale sono indicati i compiti di ciascun contraente con riferimento al progetto di tirocinio.
2. Lo schema di convenzione allegato costituisce parte integrante del presente regolamento (Allegato 1).
1. Con riferimento alla normativa riguardante la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro (D.Lgs. n.626/1994 e norme attuative), è necessario
che la sede ospitante il tirocinio risponda ai requisiti richiesti
dalla legge in quanto gli obblighi e le responsabilità
relativi al datore di lavoro ricadono sul responsabile della stessa.
Lo schema di convenzione allegato riporta
infatti annotazioni che riguardano lobbligo a carico dellazienda
ospitante relativamente:
- alle istruzioni sulla sicurezza da dare al tirocinante;
- al vestiario ed attrezzatura anti-infortunistica, che
deve essere analoga a quella fornita al personale dellazienda
adibito ad analoghe mansioni;
- alla necessità che i locali della sede siano sicuri,
anche in relazione alle problematiche del soggetto in tirocinio.
2. Se il tirocinio è effettuato in una sede comunale il Responsabile (datore di lavoro) è il Direttore della Divisione o Servizio Centrale presso la quale viene effettuato il tirocinio.
3. Il Comune di Torino a tutela della salute del tirocinante, ed a garanzia per la sede ospitante, provvede preventivamente allavvio del tirocinio alla effettuazione di una visita medico legale presso una delle Aziende Sanitarie cittadine, per laccertamento della idoneità generica alla mansione (Legge 300/1970, articolo5). La visita viene richiesta sulla base di ruoli lavorativi generici, ritenuti compatibili con le capacità del soggetto e conformi alle caratteristiche di questo ed al progetto individuale per linserimento lavorativo. Lesito della visita consente labbinamento a ruoli lavorativi mirati e consente di pre-avvertire lazienda ospitante in relazione a prestazioni che il soggetto non può svolgere nel corso del tirocinio.
4. Il costo della visita medico-legale è a carico dellAmministrazione Comunale.
5. La visita medico legale può essere omessa quando lazienda ospitante provveda agli accertamenti a cura del medico competente designato e pervenga al Soggetto Promotore dichiarazione di idoneità data da tale medico competente designato dallazienda.
1. LAzienda presso la quale è attivato il tirocinio, in presenza di un infortunio sul lavoro occorso al tirocinante oggetto della convenzione, è tenuta a darne informazione al soggetto promotore tempestivamente in modo da permettere a questo di poter effettuare le comunicazioni di rito. Le comunicazioni avvengono nelle forme indicate dal Soggetto Promotore e allegate alla Convenzione. Il soggetto promotore provvede ad inoltrare le comunicazioni di rito entro 24 ore dallevento infortunio. allINAIL competente per territorio e allautorità di Pubblica Sicurezza.
1. Al fine di consentire la trascrizione nel curriculum del lavoratore ed il riconoscimento dei crediti formativi a cura degli uffici competenti, come previsto dallarticolo 6 del Decreto 25 marzo 1998 n. 142, le attività svolte nel corso dei tirocini saranno opportunamente documentate sulla base di quanto relazionato dal tutor aziendale e dal tutor incaricato dal Comune, e saranno certificate a cura del Soggetto Promotore secondo quanto previsto in proposito dalla Regione Piemonte.
1. I dati dei soggetti coinvolti nel progetto di Tirocinio (dati dellazienda e dati del tirocinante) vengono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto attiene la fornitura delle informazioni sullutilizzo dei dati forniti, sulla natura non obbligatoria della comunicazione e sul consenso a trattare i dati per finalità istituzionali.
2. La diffusione dei dati viene effettuata nel rispetto dellarticolo 8 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003.
1. I rapporti fra Soggetto promotore e tirocinante, i rispettivi diritti, doveri ed obbligazioni, sono definiti in una Carta dei Diritti del Candidato Tirocinante nella quale sono specificati: il trattamento di maternità, festività, malattia, infortuni o malattie professionali, i permessi, le sostituzioni, i doveri dei partecipanti, le condizioni di esclusione dal progetto.
2. La carta dei Diritti del Candidato viene definita dallUfficio di Coordinamento di cui allarticolo 5 del presente Regolamento, in sede di programmazione delle attività di tirocinio.
1. Le disposizioni regolamentari adottate dalle Divisioni della Città di Torino per la gestione dei tirocini di cui allarticolo 18 della Legge 196/1997, sono soppresse.
ALLEGATO 1 - Schema di Convenzione
TRA
(Il soggetto promotore), dora in poi chiamata "Soggetto promotore" con sede in (indirizzo) , rappresentata da (legale rappresentante o suo delegato), ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Soggetto promotore sopra indicato,
E
limpresa ospitante
.
con sede legale a
. in
partita IVA
.
rappresentata dal Sig./Sig.ra
..
nato/a a
il
..
domiciliato/a a
. in
..
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro nellambito di processi
formativi i soggetti richiamati allart.18, comma 1, lett.
a), Legge 196/1997, possono promuovere tirocini di formazione
e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano
già assolto lobbligo scolastico ai sensi della L.
1859/1962;
- che limpresa
con sede legale a
. in
, ha offerto la propria disponibilità ad aderire al progetto;
- che lavorano nellimpresa n.
dipendenti a tempo
indeterminato e i tirocinanti ospitati sono n.
(escluso
quello oggetto della presente convenzione);
- che il Soggetto Promotore ha esperito con i propri operatori
una preventiva positiva valutazione sull'idoneità all'inserimento
in un normale ambiente di lavoro delle persone individuate nella
presente convenzione.
Art. 1
Ai sensi dellart. 18, L. 196/1997 e dellart. 5 del
Decreto attuativo 142/1998 limpresa ospitante si impegna
ad accogliere nelle proprie strutture, su proposta del Soggetto
proponente, un tirocinante.
Art. 2
Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dellart.
18, comma 1, lett. d), L. 196/1997 non costituisce rapporto di
lavoro. Pertanto il destinatario conserva a tutti gli effetti
lo status di disoccupato ed i relativi obblighi.
Durante lo svolgimento del tirocinio lattività di
formazione e orientamento è verificata da un tutor quale
responsabile didattico-organizzativo, designato dal Soggetto promotore
e/o dai Servizi educativi territoriali di competenza, con compiti
di consulenza individualizzata in supporto al tirocinante ed allazienda
e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base
alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo
e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante, i
nominativi del tutor e del responsabile aziendale, obiettivi e
modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione
dei tempi e delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge, gli estremi identificativi delle
assicurazioni INAIL e R.C..
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e/o di orientamento
il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo
e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni altra
evenienza;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi del progetto, osservando
gli orari e rispettando lambiente di lavoro.
- rispettare le norme che regolano il lavoro nellazienda
e mantenere un corretto rapporto con i colleghi di lavoro.
Art. 4
Il Soggetto promotore, si obbliga a:
- provvedere a preventivi accertamenti sanitari per valutare la
idoneità del tirocinante alle mansioni proposte;
- provvedere alle coperture assicurative INAIL ed R.C. nellambito
di polizze riguardanti l'attività della Divisione;
- corrispondere, quando prevista dal progetto individuale, al
tirocinante un incentivo formativo mensile rapportato alle effettive
presenze, come precisato nellart. 5 della presente convenzione.
- dare comunicazione della presente convenzione e del progetto
di tirocinio formativo e di orientamento alla Regione, alle strutture
provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
competenti per territorio (Direzione provinciale del Lavoro -
Servizio Ispezione Lavoro) nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 5
LAzienda, quale soggetto ospitante, si obbliga a:
- effettuare gli accertamenti sanitari necessari ex D.Lgs. 626/1994
- favorire l'acquisizione di abilità relative al ruolo,
agli strumenti ed alle caratteristiche dello stesso che consentano
di completare positivamente l'esperienza per una reale collocazione
nel mercato del lavoro,
- garantire che lambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate
per lo svolgimento delle mansioni siano dotate di tutte le caratteristiche
previste dal D.Lgs. 626/1994;
- fornire al tirocinante tutte le informazioni sui rischi eventualmente
presenti e su come limpresa si sia attrezzata per ridurne
la pericolosità in ottemperanza alla normativa vigente;
- fornire al tirocinante vestiario ed attrezzature idonee allespletamento
dei compiti, analoghe alla dotazione fornita al personale in servizio
( D.Lgs. 626/1994);
- mantenere un rapporto di collaborazione con gli operatori del
Soggetto Promotore per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rilevare giornalmente la presenza del tirocinante, comunicando
tempestivamente al Soggetto Promotore eventuali cessazioni di
frequenza e trasmettendo la situazione mensile;
- consentire al tirocinante lutilizzo delle opportunità
di cui beneficia il personale in servizio (ad es: servizio di
trasporto, servizio mensa, ecc
);
- segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al
Soggetto Promotore ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento
al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) gli
infortuni intervenuti;
- rilasciare una dichiarazione scritta a conclusione del tirocinio
che attesti le attività svolte e le abilità acquisite
dal tirocinante. Tale certificazione potrà essere valutata
come credito formativo dagli Enti preposti,
- verificare se sussistono le condizioni soggettive ed oggettive
per lassunzione del tirocinante al termine del periodo di
tirocinio, con tempestiva richiesta di certificazione della permanenza
dello stato invalidante agli Uffici preposti.
Art. 6
Per la gestione delle assenze del tirocinante si fa riferimento
alla Carta dei Diritti Candidato allegata alla presente Convenzione
e della quale fa parte integrante.
Art. 7
L'attività del tirocinante è finalizzata alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro e ad acquisire un'esperienza pratica
nella normale attività produttiva dell'azienda.
L'impegno del tirocinante non può in ogni caso superare
le ore settimanali previste dalla normativa vigente nel settore,
quali risultanti dagli accordi di lavoro della categoria.
Il Soggetto Promotore e lAzienda possono concordare la sospensione
del tirocinio qualora si verifichino condizioni di non prosecuzione
dello stesso.
Firma e timbro Firma e timbro
per il Soggetto Promotore per lAzienda ospitante
ALLEGATO 2 - Il Progetto Formativo
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Allegato alla Convenzione n. - - - - - - - - stipulata in data
- -/ - -/ - -)
Il Sig/Sig.ra
..
Nato/a a
.. il
Residente a
. in
Tel
. - cod. fisc.
.
Attuale condizione (crocettare casella)
1) Allievo della formazione professionale;
2) Disoccupato/in mobilità;
3) Inoccupato;
Portatore di handicap
Azienda ospitante
..
Sede del tirocinio (stabilimento - reparto - ufficio)
a
.. in Via/C.so
Tempi di accesso ai locali aziendali: ore settimanali:
Periodo di tirocinio: n. mesi dal .. al ..
Tutor incaricato dal Soggetto promotore: .
Tutor aziendale: ..
Polizze assicurative :
Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L.: posizione n. . xxxxxxxxx
Responsabilità civile anno 2003 polizza n. xxxxx compagnia
xxxxxx
Obiettivi e modalità del tirocinio: Orientativo Formativo
1. Orario di presenza:
2. Mansioni svolte dal tirocinante:
3. Metodologia: Affiancamento - Tutoring - Verifiche in itinere
4. Altro:
...
Facilitazioni previste:
- incentivo formativo
per mesi ......
Dal .......... al .......... - importo Euro
......
- incentivo orientamento
Dal .......... al .......... - importo Euro
...... (un'ora per ogni giornata lavorativa)
- mensa trasporti
vestiario
ed attrezzature
Obblighi del tirocinante:
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento
ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre
evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa
processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda
di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento
del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme
in materia di igiene e sicurezza.
Ai sensi della Legge 675/1996 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali autorizzo il Soggetto Promotore al trattamento dei dati riportati nel presente progetto al fine di adempiere alle comunicazioni obbligatorie ed inoltre di ricerca scientifica e statistica. Mi riservo i diritti di accesso, modifica, cancellazione previsti dall'art. 13 della legge stessa.
Torino, .........
Per presa visione ed accettazione:
Firma del tirocinante ................................................
Firma del Tutor incaricato ...................................................
Firma del soggetto promotore ..................................
Firma e timbro per l'azienda ospitante ..................................