Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale
Settore Lavoro
n. ord. 112
2004 05634/023
OGGETTO: REGOLAMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ATTIVATI DALLA CITTA' DI TORINO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196/1997 A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DISABILI.
Proposta dell'Assessore Dealessandri,
di concerto con il Vice Sindaco Calgaro e gli Assessori Lepri
e Pozzi.
La Città di Torino è impegnata in un complesso
di iniziative volte a favorire la crescita delloccupazione;
a tal fine si avvale di specifiche politiche attive del lavoro.
Tra queste il tirocinio formativo e di orientamento è considerato
un efficace strumento per avvicinare soggetti appartenenti alle
fasce svantaggiate e disabili al mondo del lavoro. Il tirocinio
viene utilizzato per:
- completare cicli di formazione individuale o professionale;
- fornire ai soggetti in cerca di lavoro possibilità di
orientamento;
- come supporto, in alcuni casi, ad attività socio terapeutiche
erogate dai servizi sociali.
Il regolamento (CE) n. 2204 del 5 dicembre 2002 ha definito i
termini "lavoratore svantaggiato" e "lavoratore
disabile" nei confronti dei quali sono programmabili azioni
specifiche di sostegno che non ricadono nellambito degli
aiuti di stato.
La Legge 196 del 24 giugno 1997, allart. 18 ha fornito una
regolamentazione alle attività di tirocinio.
Il D.I. 142 del 25 marzo 1998 e la C.M. 92 del 15 marzo 1998 hanno
successivamente precisato i termini di organizzazione dei tirocini.
La Regione Piemonte, con la D.G.R. 38-29528 del 1° marzo 2000
ha conferito allAgenzia Piemonte Lavoro compiti di monitoraggio
sulle attività di tirocinio.
La Città di Torino ha, tra le sue finalità, quella
di contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al
lavoro (Statuto, art. 2, lettera b), di creare una rete di servizi
e interventi che ne facilitino lintegrazione sociale, ne
accrescano le opportunità lavorative (Statuto, art. 2 ,
lettera d); in questo ambito organizza da anni tirocini a favore
di soggetti con particolare disagio sociale.
Con la Provincia di Torino è stata siglata una Convenzione
(delibera Consiglio Comunale del 19 marzo 2001 - mecc. 2001 004114/23
- esecutiva dal 2 aprile 2001) per la gestione e lintegrazione
dei Servizi per limpiego e delle politiche attive del lavoro.
Ogni anno viene redatto un Programma, che prevede lavvio
e la gestione di servizi integrati con il concorso di risorse
dei due Enti, come previsto dallart. 30, comma 4, del T.U.
delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Con la Provincia di Torino è stato inoltre approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2002 (mecc. 2002
06079/007) un piano operativo per la gestione e realizzazione
di attività di orientamento per lobbligo formativo,
che considera diversificati interventi a favore di minori a rischio
di emarginazione sociale e fra questi i tirocini (Convenzione
Città - Provincia art. 1, 6, 7, 8, 9).
Il Piano dei Servizi Sociali della Città di Torino 2003
- 2006, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
17 novembre 2003 (mecc. 2003 06026/19) ipotizza ladozione
di procedure e modalità uniformi per lattivazione
di tirocini da parte delle varie Divisioni e Circoscrizioni Comunali,
individuando nella Divisione Lavoro la sede alla quale ricondurre
con la necessaria gradualità, la gestione di tutti i futuri
interventi finalizzati ad agevolare linserimento nel mondo
del lavoro.
Si rende pertanto necessario uniformare le procedure di attivazione
dei tirocini formativi e di orientamento attivati dalle varie
Divisioni e dalle Circoscrizioni della Città di Torino,
attraverso un Regolamento unico (all. 1 - n. ), al fine di poter
meglio monitorare le politiche attive del lavoro realizzate dalla
Città di Torino.
Le procedure di gestione dei tirocini verranno progressivamente
centralizzate presso la Divisione Lavoro della Città di
Torino: intese tra le Divisioni, da recepire con provvedimento
della Giunta Comunale e successive alladozione del regolamento,
dovranno garantire la razionalizzazione dei flussi informativi,
la centralizzazione della gestione amministrativa dei tirocini
e la ripartizione di competenze in materia di titolarità,
conduzione e monitoraggio degli stessi.
Ai sensi dellart. 43 lettera c) del Regolamento del Decentramento,
sono stati richiesti in data 12 luglio 2004 i pareri alle Circoscrizioni.
Le Circoscrizioni 1-2-3-4-6-7 e 9 hanno espresso parere favorevole
(all. 2-8 - nn. ).
La Circoscrizione 8 ha espresso parere sfavorevole (all. 9 - n.
) in quanto "
la deliberazione proposta prevede un
rapporto centralizzato con i Centri di Assunzione al lavoro che
in passato hanno dato risultati sconfortanti visto che le assunzioni
effettuate attraverso tali centri ammontano solo all1,5%
delle assunzioni effettuate". In relazione alle motivazioni
espresse dalla Circoscrizione 8 si rileva che il Regolamento non
prevede rapporti con i CPI (si ritiene che si riferisca a ciò
lespressione "Centri di Assunzione"), e in ogni
caso esso norma il periodo di permanenza del tirocinante in azienda
ai sensi di legge. La bontà del progetto e quindi la possibilità
di assunzione dipendono dalla qualità dellinserimento
e non dalle forme.
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n.
) a condizione venissero accettati una serie di emendamenti alla
presente proposta di deliberazione. Tali proposte di emendamento
sono state sostanzialmente recepite, evitando le ridondanze e
le contraddizioni letterarie.
La Circoscrizione 10 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di adottare il Regolamento citato in premessa con i relativi
allegati (schema convenzione, schema progetto individuale);
2) di dare atto che le modalità di gestione delle varie
fasi del processo verranno definite da successivi accordi tra
le Divisioni;
3) di demandare alla Giunta la definizione annuale, con proprio
provvedimento, degli interventi e delle loro modalità attuative.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio.
Il presente Regolamento è adottato in applicazione dellart.
18 della Legge 196/1997 del Decreto Interministeriale 142/1998,
della Circolare ministeriale 92/1998 e della Deliberazione della
Giunta Regionale 1° marzo 2000 n. 38-29528, nonché
degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 63/1995, al fine di
dare uniformità di comportamenti ai vari Settori della
Città di Torino che organizzano Tirocini a favore di soggetti
svantaggiati e disabili.
La Città di Torino infatti, al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e di promuovere il diritto al lavoro, attiva da anni tirocini
formativi e di orientamento, come previsti dallart.18 della
Legge 196 del 24 giugno 1997, a beneficio di soggetti svantaggiati
e deboli sul mercato del lavoro, onde realizzare pari opportunità
di accesso.
In conformità allo Statuto, il Comune si impegna ad esercitare
le proprie attribuzioni perseguendo, fra le altre, anche la finalità
di: contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al
lavoro, allistruzione e ad uguali opportunità formative
e culturali, nel rispetto della libertà di educazione,
promuovendo inoltre una rete di servizi e di interventi che rimuovano
le cause di emarginazione, facilitino lintegrazione sociale
ed accrescano le opportunità lavorative, con particolare
attenzione ai minori, alle persone con disabilità ed alle
cosiddette fasce deboli del mercato del Lavoro.
La Città si pone come soggetto pubblico promotore diretto
di tirocini, in possesso di requisiti tali da offrire garanzie
relativamente allespletamento delle iniziative medesime
o come promotore che attiva operatori terzi del territorio per
i medesimi fini, finanziandone e monitorandone lattività.
Ai sensi dellart. 18 della Legge 196/1997 si definisce
tirocinio formativo e di orientamento il processo finalizzato
a realizzare una alternanza fra studio e lavoro nellambito
di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Le modalità di organizzazione dei Tirocini potranno essere
caratterizzate:
- da una valenza prevalentemente formativa (percorsi finalizzati
allacquisizione delle conoscenze e delle abilità
necessarie allo svolgimento della mansione). Il tirocinio è
utilizzato per persone in grado di trovare collocazione nel mercato
del lavoro, ma che necessitano di tempo e di sostegno per apprendere
le mansioni relative ad un ambito lavorativo specifico già
individuato ed è inquadrato in un percorso di formazione
di cui è parte sostanziale;
- da una valenza prevalentemente orientativa (percorsi di osservazione
ed orientamento, in situazione lavorativa non protetta o parzialmente
protetta, volti a valutare le capacità, le attitudini e
le motivazioni, a far apprendere le mansioni ed i comportamenti
propri dellambiente lavorativo). Il tirocinio è utilizzato
per persone che si accostano per la prima volta al mondo del lavoro,
ovvero che dopo interruzioni protratte paiono in grado di reinserirsi;
in questo caso è rilevante il compito dellazienda
ospitante che deve consentire losservazione e la valutazione
delle capacità del soggetto.
Per tirocinante si intende il soggetto che è avviato dal
Servizio Comunale al tirocinio presso imprese, enti, associazioni
o consorzi.
Per Servizio Inviante o Proponente si intende il Servizio del
Comune di Torino che, avendo in carico un soggetto minore, svantaggiato
o disabile (ai sensi del Regolamento UE di cui al successivo art.
4), decide di attivare un tirocinio.
Per Soggetto Promotore si intende il Soggetto che firma la convenzione
ed invia le comunicazioni agli Enti esterni.
Per Gestione diretta si intende la gestione dei Tirocini direttamente
da parte dei Servizi comunali, con le modalità precisate
nel successivo art. 5.
Per Gestione indiretta o delegata si intende la gestione dei Tirocini
affidata a soggetti terzi, cui compete la responsabilità
degli atti connessi agli stessi, con le modalità precisate
nel successivo art. 5.
Per Tirocini di socializzazione in ambiente lavorativo si intendono
le azioni predisposte per soggetti non in grado di essere avviati
al lavoro per mancanza dei pre-requisiti di base. Tali inserimenti
di socializzazione hanno finalità educative, socio-culturali,
terapeutiche, di mantenimento di abilità.
Sono attivati a favore di persone seguite dai Servizi dellAmministrazione,
ovvero da altri servizi sanitari o sociali che si impegnano, attraverso
un progetto individuale, nellaccompagnamento durante lo
svolgimento dellinserimento in ambiente di lavoro.
Il tirocinio socializzante in ambiente lavorativo viene regolamentato
con le modalità previste dalla Legge 196/1997, in quanto
applicabili (sottoscrizione della convenzione con progetto individuale,
assicurazioni Inail ed RC, comunicazione alla Direzione Provinciale
del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro, territorialmente competente
in relazione alla sede ospitante).
Come previsto dallart.18, comma 1, della Legge 196/1997,
i tirocini potranno essere attivati a favore di cittadini che
abbiano assolto lobbligo scolastico.
I destinatari sono:
- residenti nel territorio cittadino, in carico ad un Servizio
sociale o sanitario pubblico ovvero segnalati da Enti pubblici;
- non residenti in carico ad un Servizio sociale o sanitario pubblico
ovvero segnalati da Enti pubblici.
I destinatari debbono appartenere ad una delle seguenti tipologie,
così come definite dallart. 2 del Regolamento (CE)
2204/2002:
"lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona
appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare,
senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi
persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato
la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che
non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato
all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità
per assumervi un lavoro;
- qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno
Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche,
la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa
per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione
stabile;
- qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività
lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di
formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona
che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare
vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più
figli a carico;
- qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario
superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto
di perderlo;
- qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto
di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza
lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti
nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in
passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva
o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella
quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media
comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione
femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione
maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili
precedenti;
"lavoratore disabile":
- qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della
legislazione nazionale, o
- qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap
fisico, mentale o psichico;
"persone non rientranti nelle tipologie precedenti che
vivono in stato di grave emarginazione"
"Rom e Sinti dimoranti nel territorio cittadino o autorizzati
alla sostae".
Per accedere ai tirocini gli adulti stranieri residenti o dimoranti
nel territorio cittadino devono essere in possesso del permesso
di soggiorno o della ricevuta rilasciata dalla Questura attestante
la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno fatte salve
le categorie di cui al comma successivo.
Possono accedere ai tirocini, oltre ai residenti:
- gli adulti stranieri richiedenti asilo, destinatari di forme
di protezione umanitaria e rifugiati;
- gli adulti stranieri beneficiari di misure di protezione sociale
ai sensi dellart. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998
n. 286 e s.m.i. o dimori nel territorio cittadino.
Il presente Regolamento si applica altresì per i minori:
- italiani residenti nel territorio cittadino;
- stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino in
possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata
dalla Questura attestante la richiesta di permesso di soggiorno.
In particolare, si applica ai minori:
- con fascicolo aperto di competenza civile presso la magistratura
Minorile (compresa la tutela e laffidamento familiare);
- ospiti di Comunità Alloggio e Residenze Socio Assistenziali
per i quali il tirocinio costituisce un elemento di acquisizione
di autonomia personale;
- minori in condizioni di grave emarginazione o devianza.
Nel caso di minori, i tirocini potranno di norma essere previsti
nellambito di percorsi finalizzati allassolvimento
dellobbligo formativo, ai sensi della Legislazione vigente.
Vengono considerati autorizzati a soggiornare gli stranieri soggetti
a provvedimenti dellAutorità Giudiziaria, che comportino
la permanenza nel territorio nazionale.
ARTICOLO 5 - ISTITUZIONE DI UFFICIO COORDINAMENTO PRESSO LA DIVISIONE LAVORO
Presso la Divisione Lavoro Orientamento e Formazione Professionale
della Città di Torino è istituito un Ufficio di
Coordinamento dei Tirocini proposti dai vari Settori della Città
di Torino, delle Circoscrizioni e dei Servizi Sociali e Sanitari
pubblici.
LUfficio di Coordinamento, ferma restando la responsabilità
dei Servizi proponenti, ai quali
attengono le competenze e la titolarità del progetto individuale,
svolge attività di razionalizzazione, monitoraggio, supporto,
ai Servizi proponenti.
Con Delibera della Giunta Comunale sono periodicamente definite
le finalità, le priorità rispetto ai soggetti che si vogliono raggiungere, le quantità,
le modalità di individuazione, i tempi, le modalità
di gestione del tirocinio (tra le quali le modalità di
individuazione del tutor formativo), gli importi minimi e massimi
di erogazione degli eventuali incentivi economici, le rispettive
responsabilità e le risorse strumentali, professionali
ed economiche messe a disposizione.
LUfficio di coordinamento:
- verifica che le modalità seguite nellattivazione
e conduzione dei tirocini siano conformi a quanto prevede la normativa
vigente, provvedendo ai necessari aggiornamenti nella modulistica
e/o nelle procedure;
- in caso di gestione diretta, provvede alla stipula delle convenzioni
con le imprese, cura la gestione sulla base del progetto concordato
con il Servizio inviante, inoltra le comunicazioni di rito agli
Enti previsti dalla normativa, eroga leventuale incentivo
economico ai tirocinanti, secondo le modalità concordate
con il Servizio inviante;
- in caso di gestione indiretta, provvede ad individuare, con
le procedure di evidenza previste, i Soggetti promotori cui affidare
la gestione dei tirocini, secondo le modalità concordate
con il Servizio inviante;
- provvede al monitoraggio statistico complessivo dellandamento
dei tirocini attivati;
- mantiene i contatti con gli Uffici e le Amministrazioni Pubbliche.
LUfficio di Coordinamento è coadiuvato da un Comitato
Consultivo Interdivisionale, composto dai rappresentanti delle
Divisioni e da un rappresentante delle Circoscrizioni che attivano
i Tirocini.
Il Comitato Consultivo Interdivisionale:
- è coordinato dalla Divisione Lavoro Orientamento Formazione;
- fornisce indicazioni circa le tipologie e le caratteristiche
dei progetti di tirocinio da attivare;
- fornisce indicazioni per piani di miglioramento delle attività
anche a seguito dellesame dei dati di monitoraggio;
- fornisce indicazioni circa la determinazione periodica degli
incentivi economici da erogare a favore dei tirocinanti.
Il tirocinio viene in ogni caso avviato in attuazione di uno
specifico progetto individuale volto a facilitare linserimento
nel mondo del lavoro o a migliorare la personalità dellindividuo.
Il soggetto da avviare in tirocinio viene individuato dal Servizio
presso cui è in carico, che provvede alla stesura del Progetto
Individuale.
Il tirocinio non deve costituire rapporto di lavoro, ma deve caratterizzarsi
come progetto di formazione in situazione lavorativa reale, anche
se mediata.
Nel rispetto delle finalità generali e degli adempimenti
di legge e del presente regolamento, i singoli progetti di tirocinio
vengono attivati nellambito di una progettazione complessiva
facente capo ai diversi Servizi.
Ogni tirocinio è formalizzato in apposita convenzione come
previsto dalla normativa vigente, sottoscritta dal Soggetto Promotore
e dal rappresentante della Azienda ospitante.
Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che
viene firmato dal Soggetto Promotore, dal Rappresentante della
Azienda ospitante, dal Tutor incaricato o dal Soggetto Inviante
e dal Tirocinante, a garanzia dellimpegno professionale
espletato per il conseguimento degli obiettivi formativi.
Lo schema di progetto individuale è riportato nellAllegato
2.
Come previsto dalla Legge 196/1997 e dal Decreto attuativo
del Ministero del Lavoro n. 142/1998, copia della convenzione
e di ciascun progetto formativo verrà inviata a cura del
Soggetto Promotore:
- alla Regione - Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso la procedura
WEB prevista;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro,
territorialmente competente in relazione alla sede ospitante;
- alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza
agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale (CGIL-CISL-UIL-UGL) nelle
loro espressioni provinciali;
- allINAIL.
Tutti i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul
lavoro presso lINAIL e per la responsabilità civile
verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.
Se i tirocini sono avviati in regime di convenzione, a dette assicurazioni
provvede il Soggetto Promotore a ciò incaricato dalla Città
di Torino.
Se i tirocini sono avviati direttamente dal Comune, alla assicurazione
obbligatoria R.C. ed alla assicurazione obbligatoria INAIL si
provvede nellambito di polizze attivate dalla Divisione
Lavoro Orientamento e Formazione Professionale.
Come previsto dalla legge ad ogni tirocinante è affiancato
un tutor incaricato dal Soggetto Promotore, anche su segnalazione
del Servizio inviante, in caso di gestione diretta, o dal Soggetto
Affidatario Promotore del tirocinio, in caso di gestione indiretta.
Il tutoraggio può essere svolto con diverse modalità
a seconda dello specifico progetto complessivo nel cui ambito
il tirocinio si svolge.
La funzione di tutor è svolta di massima da operatori,
aventi le qualifiche previste dalla normativa regionale, responsabili
del progetto riguardante il tirocinante, ovvero da professionisti
o operatori appositamente incaricati. Può essere previsto
il coordinarsi di più figure in relazione al progetto individuale.
Sono previste iniziative di formazione rivolte ai tutor, onde
uniformare e qualificare nel tempo gli interventi.
Come previsto dallart. 7 del citato decreto n.142/1998,
i tirocini promossi dalla Città hanno durata massima, in
ogni caso comprensiva di eventuali proroghe:
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti destinatari
siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli
scritti alle liste di mobilità;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti destinatari
siano allievi di iniziative di formazione professionale attivate
dalla Città;
- non superiore a 12 mesi nel caso in cui i soggetti destinatari
siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dellart.
4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con lesclusione dei
soggetti individuati al punto successivo;
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori
di handicap.
Lorario di tirocinio viene indicato nella convenzione
in relazione al progetto in corso.
Lorario non può in ogni caso superare i massimali
previsti dai contratti di categoria per i dipendenti della sede
ospitante.
Qualora si superino le sei ore continuative è necessario
prevedere una pausa per il pasto di durata non inferiore ai 30
minuti, che non viene considerata nel monte ore del tirocinio.
Per i soggetti minori lorario è conforme a quanto
previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000
e disposizioni successive.
Qualora previsto dal progetto complessivo e secondo i fini
da questo esplicitati (di incentivazione dellapprendimento
e/o di rimborso spese e/o di sostegno al reddito) viene versato
un incentivo economico.
Gli importi verranno rideterminati periodicamente con Delibera
di Giunta Comunale.
Lentità dellincentivo viene indicata dal Progetto
complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge.
Il Soggetto Promotore rilascia al termine del tirocinio documentazione
relativa allammontare dellerogazione e delle eventuali
trattenute effettuate.
I tirocini formativi per i quali il Comune di Torino è
promotore saranno svolti di norma in sedi ospitanti esterne al
Comune di Torino: eventuali eccezioni sono rese esplicite da appositi
atti amministrativi.
Sedi comunali potranno essere utilizzate per tirocini orientativi
e per tirocini di socializzazione in ambiente lavorativo di cui
allart. 3.
In ogni caso saranno evitate situazioni che possano configurare
utilizzo improprio della attività resa da tirocinanti a
fini produttivi ed in sostituzione di personale comunale, in quanto
il tirocinio si pone con esplicite finalità formative a
beneficio del soggetto stesso, previste e tutelate dalla legge.
I soggetti ospitanti pubblici e privati, come indicato dallart.1,
comma 3, del D.M. 142/1998, sono tenuti a mantenere i seguenti
limiti nellaccettazione di tirocinanti e precisamente:
- le sedi con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato:
un tirocinante,
- le sedi con numero di dipendenti a tempo indeterminato da sei
a diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le sedi con più di venti dipendenti a tempo indeterminato:
tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
I tirocini di socializzazione non sono soggetti alle limitazioni
di cui sopra.
Eventuali benefici aggiuntivi concessi al tirocinante, quali lerogazione di incentivi, luso di servizi quali la mensa o il trasporto, lincremento di orario con relativa integrazione economica a carico della azienda ospitante, od altri, devono essere indicati esplicitamente nella convenzione.
Fra Soggetto Promotore ed Azienda ospitante il tirocinante
viene stipulata una Convenzione nella quale sono indicati i compiti
di ciascun contraente con riferimento al progetto di tirocinio.
Lo schema di convenzione allegato costituisce parte integrante
del presente regolamento (Allegato 1).
Con riferimento alla normativa riguardante la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs.
n.626/1994 e norme attuative), è necessario che la sede
ospitante il tirocinio risponda ai requisiti richiesti dalla legge
in quanto gli obblighi e le responsabilità relativi al
datore di lavoro ricadono sul responsabile della stessa. Lo schema
di convenzione allegato riporta infatti annotazioni che riguardano
lobbligo a carico dellazienda ospitante relativamente:
- alle istruzioni sulla sicurezza da dare al tirocinante;
- al vestiario ed attrezzatura anti-infortunistica, che deve essere
analoga a quella fornita al personale dellazienda adibito
ad analoghe mansioni;
- alla necessità che i locali della sede siano sicuri,
anche in relazione alle problematiche del soggetto in tirocinio.
Se il tirocinio è effettuato in una sede comunale il Responsabile
(datore di lavoro) è il Direttore della Divisione o Servizio
Centrale presso la quale viene effettuato il tirocinio.
Il Comune di Torino a tutela della salute del tirocinante, ed
a garanzia per la sede ospitante, provvede preventivamente allavvio
del tirocinio alla effettuazione di una visita medico legale presso
una delle Aziende Sanitarie cittadine, per laccertamento
della idoneità generica alla mansione (Legge 300/1970,
art.5). La visita viene richiesta sulla base di ruoli lavorativi
generici, ritenuti compatibili con le capacità del soggetto
e conformi alle caratteristiche di questo ed al progetto individuale
per linserimento lavorativo. Lesito della visita consente
labbinamento a ruoli lavorativi mirati e consente di pre-avvertire
lazienda ospitante in relazione a prestazioni che il soggetto
non può svolgere nel corso del tirocinio.
Il costo della visita medico-legale è a carico dellAmministrazione
Comunale.
La visita medico legale può essere omessa quando lazienda
ospitante provveda agli accertamenti a cura del medico competente
designato e pervenga al Soggetto Promotore dichiarazione di idoneità
data da tale medico competente designato dallazienda.
LAzienda presso la quale è attivato il tirocinio, in presenza di un infortunio sul lavoro occorso al tirocinante oggetto della convenzione, è tenuta a darne informazione al soggetto promotore tempestivamente in modo da permettere a questo di poter effettuare le comunicazioni di rito. Le comunicazioni avvengono nelle forme indicate dal Soggetto Promotore e allegate alla Convenzione. Il soggetto promotore provvede ad inoltrare le comunicazioni di rito entro 24 ore dallevento infortunio. allINAIL competente per territorio e allautorità di Pubblica Sicurezza.
Al fine di consentire la trascrizione nel curriculum del lavoratore ed il riconoscimento dei crediti formativi a cura degli uffici competenti, come previsto dallart. 6 del Decreto 25 marzo 1998 n. 142, le attività svolte nel corso dei tirocini saranno opportunamente documentate sulla base di quanto relazionato dal tutor aziendale e dal tutor incaricato dal Comune, e saranno certificate a cura del Soggetto Promotore secondo quanto previsto in proposito dalla Regione Piemonte.
I dati dei soggetti coinvolti nel progetto di Tirocinio (dati
dellazienda e dati del tirocinante) vengono trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), per quanto attiene
la fornitura delle informazioni sullutilizzo dei dati forniti,
sulla natura non obbligatoria della comunicazione e sul consenso
a trattare i dati per finalità istituzionali.
La diffusione dei dati viene effettuata nel rispetto dellart.
8 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della Legge
n. 30 del 14 febbraio 2003.
I rapporti fra Soggetto promotore e tirocinante, i rispettivi
diritti, doveri ed obbligazioni, sono definiti in una Carta dei
Diritti del Candidato Tirocinante nella quale sono specificati:
il trattamento di maternità, festività, malattia,
infortuni o malattie professionali, i permessi, le sostituzioni,
i doveri dei partecipanti, le condizioni di esclusione dal progetto.
La carta dei Diritti del Candidato viene definita dallUfficio
di Coordinamento di cui allart. 5 del presente Regolamento,
in sede di programmazione delle attività di tirocinio.
Le disposizioni regolamentari adottate dalle Divisioni della
Città di Torino per la gestione dei tirocini di cui allart.
18 della Legge 196/1997, sono soppresse.
(Il soggetto promotore), dora in poi chiamata "Soggetto promotore"con sede in (indirizzo) , rappresentata da (legale rappresentante o suo delegato), ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Soggetto promotore sopra indicato,
limpresa ospitante .
con sede legale a . in
partita IVA .
rappresentata dal Sig./Sig.ra ..
nato/a a il ..
domiciliato/a a . in ..
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro nellambito di processi
formativi i soggetti richiamati allart.18, comma 1, lett.
a), Legge 196/1997, possono promuovere tirocini di formazione
e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano
già assolto lobbligo scolastico ai sensi della L.
1859/1962;
- che limpresa
con sede legale a
. in
, ha offerto la propria disponibilità ad aderire al progetto;
- che lavorano nellimpresa n.
dipendenti a tempo
indeterminato e i tirocinanti ospitati sono n.
(escluso
quello oggetto della presente convenzione);
- che il Soggetto Promotore ha esperito con i propri operatori
una preventiva positiva valutazione sull'idoneità all'inserimento
in un normale ambiente di lavoro delle persone individuate nella
presente convenzione.
Ai sensi dellart. 18, L. 196/1997 e dellart. 5 del Decreto attuativo 142/1998 limpresa ospitante si impegna ad accogliere nelle proprie strutture, su proposta del Soggetto proponente, un tirocinante.
Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dellart.
18, comma 1, lett. d), L. 196/1997 non costituisce rapporto
di lavoro. Pertanto il destinatario conserva a tutti gli effetti
lo status di disoccupato ed i relativi obblighi.
Durante lo svolgimento del tirocinio lattività di
formazione e orientamento è verificata da un tutor
quale responsabile didattico-organizzativo, designato dal Soggetto
promotore e/o dai Servizi educativi territoriali di competenza,
con compiti di consulenza individualizzata in supporto al tirocinante
ed allazienda e da un responsabile aziendale indicato
dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base
alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo
e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante, i
nominativi del tutor e del responsabile aziendale, obiettivi e
modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione
dei tempi e delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge, gli estremi identificativi delle
assicurazioni INAIL e R.C..
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e/o di orientamento
il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo
e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni altra
evenienza;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi del progetto, osservando
gli orari e rispettando lambiente di lavoro.
- rispettare le norme che regolano il lavoro nellazienda
e mantenere un corretto rapporto con i colleghi di lavoro.
Il Soggetto promotore, si obbliga a:
- provvedere a preventivi accertamenti sanitari per valutare la
idoneità del tirocinante alle mansioni proposte;
- provvedere alle coperture assicurative INAIL ed R.C. nellambito
di polizze riguardanti l'attività della Divisione;
- corrispondere, quando prevista dal progetto individuale, al
tirocinante un incentivo formativo mensile rapportato alle effettive
presenze, come precisato nellart. 5 della presente convenzione.
- dare comunicazione della presente convenzione e del progetto
di tirocinio formativo e di orientamento alla Regione, alle strutture
provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
competenti per territorio (Direzione provinciale del Lavoro -
Servizio Ispezione Lavoro) nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
LAzienda, quale soggetto ospitante, si obbliga
a:
- effettuare gli accertamenti sanitari necessari ex D.Lgs. 626/1994
- favorire l'acquisizione di abilità relative al ruolo,
agli strumenti ed alle caratteristiche dello stesso che consentano
di completare positivamente l'esperienza per una reale collocazione
nel mercato del lavoro,
- garantire che lambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate
per lo svolgimento delle mansioni siano dotate di tutte le caratteristiche
previste dal D.Lgs. 626/1994;
- fornire al tirocinante tutte le informazioni sui rischi eventualmente
presenti e su come limpresa si sia attrezzata per ridurne
la pericolosità in ottemperanza alla normativa vigente;
- fornire al tirocinante vestiario ed attrezzature idonee allespletamento
dei compiti, analoghe alla dotazione fornita al personale in servizio
( D.Lgs. 626/1994);
- mantenere un rapporto di collaborazione con gli operatori del
Soggetto Promotore per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rilevare giornalmente la presenza del tirocinante, comunicando
tempestivamente al Soggetto Promotore eventuali cessazioni di
frequenza e trasmettendo la situazione mensile;
- consentire al tirocinante lutilizzo delle opportunità
di cui beneficia il personale in servizio (ad es: servizio di
trasporto, servizio mensa, ecc
);
- segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al
Soggetto Promotore ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento
al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) gli
infortuni intervenuti;
- rilasciare una dichiarazione scritta a conclusione del tirocinio
che attesti le attività svolte e le abilità acquisite
dal tirocinante. Tale certificazione potrà essere valutata
come credito formativo dagli Enti preposti,
- verificare se sussistono le condizioni soggettive ed oggettive
per lassunzione del tirocinante al termine del periodo di
tirocinio, con tempestiva richiesta di certificazione della permanenza
dello stato invalidante agli Uffici preposti.
Per la gestione delle assenze del tirocinante si fa riferimento alla Carta dei Diritti Candidato allegata alla presente Convenzione e della quale fa parte integrante.
L'attività del tirocinante è finalizzata alla
conoscenza diretta del mondo del lavoro e ad acquisire un'esperienza
pratica nella normale attività produttiva dell'azienda.
L'impegno del tirocinante non può in ogni caso superare
le ore settimanali previste dalla normativa vigente nel settore,
quali risultanti dagli accordi di lavoro della categoria.
Il Soggetto Promotore e lAzienda possono concordare la sospensione
del tirocinio qualora si verifichino condizioni di non prosecuzione
dello stesso.
Firma e timbro Firma
e timbro
per il Soggetto Promotore per
lAzienda ospitante
Il Sig/Sig.ra ..
Nato/a a .. il
Residente a . in
Tel . - cod. fisc. .
Attuale condizione (crocettare casella)
1) Allievo della formazione professionale;
2) Disoccupato/in mobilità;
3) Inoccupato;
Portatore di handicap
Azienda ospitante ..
Sede del tirocinio (stabilimento - reparto - ufficio)
a .. in Via/C.so
Tempi di accesso ai locali aziendali: ore settimanali:
Periodo di tirocinio: n. mesi dal .. al ..
Tutor incaricato dal Soggetto promotore: .
Tutor aziendale: ..
Polizze assicurative :
Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L.: posizione n. . xxxxxxxxx
Responsabilità civile anno 2003 polizza n. xxxxx compagnia xxxxxx
Obiettivi e modalità del tirocinio: Orientativo Formativo
1.Orario di presenza:
2. Mansioni svolte dal tirocinante:
3.Metodologia: Affiancamento - Tutoring - Verifiche in
itinere
4.Altro:
...
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