N. 284
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) esecutiva dal 9 giugno 2003. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 00619/122) esecutiva dal 17 ottobre 2005 e 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122) esecutiva dal 12 novembre 2007.
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Atto istitutivo
Articolo 3 - Attività
Articolo 4 - Divieto di vendita
Articolo 5 - Soggetti ammessi
Articolo 6 - Regime autorizzatorio
Articolo 7 - Documentazione
Articolo 8 - Concessione dei posteggi
Articolo 9 - Soggetto attuatore
Articolo l0 - Domanda di autorizzazione temporanea
Articolo 11- Assegnazione dei posteggi
Articolo 12 - Dimensione dei posteggi
Articolo 13 - Orario di mercato
Articolo 14 - Accesso degli operatori al mercato
Articolo 15 - Comitato ispettivo
Articolo 16 - Rinvii
1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali sulle aree pubbliche, o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, sulle aree di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio, aventi carattere tematico con cadenza mensile od ultramensile. Tali attività verranno definite come mercati tematici periodici.
1. La Città, con atto della Giunta, ha la
facoltà di istituire, sentite le associazioni di Categoria,
le associazioni dei Consumatori, mercati tematici periodici con
cadenza mensile o ultramensile, sia su iniziativa propria, sia
su proposta di soggetti privati. L'atto istitutivo dovrà
contenere tutti gli elementi necessari a stabilire:
- la specificazione del tema e delle merceologie ammesse;
- la localizzazione del mercato;
- la cadenza;
- la dimensione del mercato in numero di posteggi;
- la disposizione e la dimensione dei posteggi;
- la definizione dei soggetti ammessi;
- la definizione delle percentuali degli operatori
concessionari e assegnatari di volta in volta.
1. Nei mercati tematici periodici potranno essere vendute esclusivamente merci e prodotti definiti nell'atto istitutivo. Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato. La Città può inoltre riservare degli spazi per attività di tipo istituzionale.
1. Sui mercati tematici periodici è fatto divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema, e specificate nell'atto istitutivo.
1. I soggetti ammessi alla vendita sono elencati
nell'atto istitutivo. Generalmente possono essere:
1) i titolari di autorizzazione
commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
2) i titolari per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche;
3) artigiani restauratori
- iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
4) operatori del proprio ingegno
ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998;
5) produttori agricoli;
6) soggetti che non svolgono
l'attività come attività principale non professionisti
se provvisti di regolare autorizzazione temporanea.Tali soggetti
non possono partecipare alle manifestazioni per un numero superiore
a cinque volte all'anno solare; a tal fine sono rilevanti tutte
le manifestazioni effettuate sul territorio nazionale.
1. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/1999. Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore a quanto previsto nell'atto istitutivo e comunque, nei mercati con cadenza mensile, sempre inferiore al 50%.
1. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione, e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché il titolo autorizzatorio. Qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento il cui prezzo di vendita superi l'importo di 25 Euro per gli oggetti, e di 50 Euro per l'abbigliamento è necessario che gli interessati siano in possesso del registro dell'usato, come previsto dagli articoli 16 e 17 e 247 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
1. I posteggi verranno assegnati, a seguito di apposito bando, con concessione della durata pari a quella dell'atto istitutivo del mercato. Nel caso che il mercato venga riconfermato, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono subingressi. La cessione dell'azienda comporta il decadimento della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.
1. La Pubblica Amministrazione attraverso apposito bando individua un soggetto attuatore per ogni singolo mercato che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale.
2. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (pulizia, fornitura, ecc.) relative al mercato.
3. Per tale attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare un contributo, definito nell'atto istitutivo, all'atto della domanda, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione.
4. Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare agli organi competenti per la vigilanza, l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento comprovante il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività. Un medesimo soggetto può essere riconosciuto accompagnatore di non oltre tre mercati tematici periodici, considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali.
1. Le domande di concessione di posteggio in bollo debbono pervenire alla Città di Torino, settore competente, almeno 15 giorni prima di ogni mercato o manifestazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo della Città di Torino; il termine è perentorio.
2. Le domande di autorizzazione dovranno comunque
contenere:
1) dati anagrafici e
codice fiscale del richiedente;
2) il recapito telefonico
e l'indirizzo;
3) eventuali estremi
titolo autorizzativo (licenza);
4) eventuale iscrizione
al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
5) una descrizione della
merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto
istitutivo.
1. L'assegnazione dei posteggi avverrà in ordine alla graduatoria definita dall'Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti norme in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Non è prevista l'operazione di assegnazione dei posti vacanti.
1. Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'atto istitutivo. E' vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati dall'amministrazione.
1. Ogni mercato dovrà operare secondo gli orari previsti nell'atto istitutivo. L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima di un'ora dell'orario di inizio del mercato. L'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'orario di fine del mercato. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.
a) laccesso allarea di mercato è consentito
agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato;
b) è vietata la circolazione, stanziamento dei veicoli
se non facente parte integrante dellattività allinterno
delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati
saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative
spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.
1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare la conformità delle merceologie rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo e valutare nel complesso la qualità delle manifestazioni. I componenti potranno essere indicati dalle Associazioni di categoria e dei Consumatori e dall'Amministrazione Comunale.
1. Il presente regolamento costituisce specificazione del Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica. Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento a tale Regolamento.
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Piazza Vittorio |
- Antiquariato minore |
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Via Cesare Battisti |
- Artigianato |
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- Biologico,
naturale ecocompatibile |
mensile mensile |
I domenica III domenica |
Piazza Carlo Alberto |
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modernariato |
mensile |
III domenica |
Murazzi del Po |
- Temi a rotazione |
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Borgo Dora Balôn |
-Antiquariato minore |
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Piazza Abba |
- Antiquariato minore |
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Piazza Carlo Felice |
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Borgo Vecchio Campidoglio (Via Balme) |
- Prodotti biologici |
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Via di Nanni |
- Artigianato |
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*marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre |
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Piazza Statuto per la Circoscrizione 1 |
- Vini tipici piemontesi |
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Don Grioli per la Circoscrizione 2 |
- Usato e cose antiche |
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Piazza L. Martini - Benefica per la Circoscrizione 3 |
- Prodotti tipici della campagna |
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Barcellona per la Circoscrizione 4 |
- Usato |
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Via Forlì angolo corso Toscana per la Circoscrizione 5 |
- Prodotti legati agli antichi mestieri |
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L.go Po Macchiavelli per la Circoscrizione 7 |
- Arti e mestieri |
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Mirafiori sud- Plava per la Circoscrizione 10 |
- Biologico ed enogastronomia |
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