N. 266
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 1999 (mecc. 9906527/17) esecutiva dal 22 novembre 1999. Modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 gennaio 2001 (mecc. 2001 00436/17) esecutiva dal 12 febbraio 2001 e del Consiglio Comunale in data 24 novembre 2003 (mecc. 2003 05847/017) esecutiva dall'8 dicembre 2003 (attesa parere Provincia).
Dal 1 gennaio 2007 è applicato il "Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese" di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale 21 giugno 2005 n. 85-265268, esecutiva dal 14 agosto 2005, con conseguente sospensione dell'efficacia delle norme del Regolamento Comunale.
Art. 1 - Definizione di servizio taxi
Art. 2 - Disciplina del servizio
Art. 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio
Art. 4 - Commissione Consultiva
Art. 5 - Vigilanza sul servizio
Art. 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato
Art. 7 - Requisiti per il rilascio della licenza
Art. 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata
Art. 9 - Sostituzione alla guida
Art. 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
Art. 11 - Assegnazione di nuove licenze
Art. 12 - Trasferimento delle licenze
Art. 13 - Domanda per subentro nella titolarita' della licenza
Art. 14 - Inizio del servizio
Art. 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione
Art. 16 - Sostituzione dell'autoveicolo
Art. 17 - Svolgimento del servizio
Art. 18 - Luoghi di stazionamento
Art. 19 - Stazionamento delle autovetture
Art. 20 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo
Art. 21 - Turni di servizio
Art. 22 - Autovetture fuori servizio o fuori turno
Art. 23 - Tariffe
Art. 24 - Tassametro e contachilometri
Art. 25 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
Art. 26 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti
Art. 27- Comportamento degli utenti
Art. 28 - Reclami
Art. 29 - Sanzioni
Art. 30 - Sospensione della licenza
Art. 31 - Revoca della licenza
Art. 32 - Decadenza della licenza
Art. 33 - Veicoli di scorta
Art. 34 - Servizi sussidiari ad integrazione trasporto di linea
Art. 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 36 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
Art. 37 - Disposizioni finali
1. Il servizio taxi svolto con autovettura e' un autoservizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
1. Il servizio taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli
muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni
di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza
di questo Comune, e' disciplinato per le parti in vigore:
a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b) dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 "Legge
generale sui trasporti e sulla viabilita'";
c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea";
d) dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento
di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni ed integrazioni;
e) dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore
uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante
norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi
o ad autonoleggio con conducente";
g) dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge
generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada
e successive modificazioni ed integrazioni";
h) dal D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento
agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto
pubblico locale";
i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
j) dalle disposizioni del presente Regolamento adottato
con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 221 del 18 ottobre 1999.
1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio taxi e' stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4, tenendo presente la metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. Sono destinati al servizio le autovetture di cui all'art. 54 lett. a) del D. Lvo 285/92.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione
ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento
e all'assegnazione delle licenze, il Comune provvede, entro sei
mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di
un'apposita Commissione consultiva cosi' composta:
a) dal Dirigente del servizio, o suo delegato, che la presiede;
b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
c) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni
sindacali che hanno rappresentanza nazionale;
d) da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni
degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
e) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni
cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei
consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n.23.
2. Ogni organizzazione od associazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.
3. La Commissione delibera con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente e' altresi' tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso
nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza.
Nel caso di parita' prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi
nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della
prima convocazione; in caso di decorrenza del suddetto termine
senza che la Commissione si sia espressa, il Comune potra' procedere
indipendentemente dal parere.
Il termine di cui sopra puo' essere prorogato, per una sola volta,
nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessita'
ai fini istruttori.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione puo' avocare a se' i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
6. La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.
1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi e' affidata ai funzionari del Comune e della Provincia incaricati, nonche' dagli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
1. Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalita' indicate dai successivi articoli.
2. La licenza comunale di esercizio e' riservata strettamente al titolare che puo' esercitarla in forma singola od associata ed e' riferita ad un singolo veicolo.
3. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
4. La licenza comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo; e' sottoposta da parte del Comune a verifica biennale con decorrenza dalla data di rilascio per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
5. Al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, a sensi della legge 15/68, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Rimane ferma la facolta' del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessario.
6. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venire meno dei requisiti d'idoneita' morale dovra' darne comunicazione alla C.C.I.A.A. presso la quale e' istituito il ruolo provinciale dei conducenti.
1. Chi intende ottenere la licenza comunale per
l'esercizio del servizio taxi deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) idoneita' morale;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per
la guida di autoveicoli;
c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi
pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
d) proprieta' o disponibilita' in leasing del veicolo;
e) cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea
ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attivita' di conducente di servizi pubblici non di
linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
f) residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio
della Regione;
g) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di
precedenza stabiliti secondo le modalita' del successivo art.
11 nel caso di nuova concessione.
1. I titolari che vogliono esercitare in forma singola devono essere iscritti, nella qualita' di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio
in forma associata possono:
a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero cooperative di
servizi operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte
le altre forme previste dalla legge.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarita' in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, da' diritto alla gestione economica dell'attivita' autorizzata.
4. Ai fini di cui al comma precedente e' necessaria la
seguente documentazione:
a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita
la licenza;
b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di
attivita' di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.
Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento,
il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane
previsto dall'art. 5 della legge 443/85.
5. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
6. Il titolare e' tenuto a comunicare all'ufficio comunale,
per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso,
decadenza od esclusione dall'organismo cui e' stata conferita
la licenza.
Nel caso di recesso, la licenza non potra' essere ritrasferita
al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.
1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente
alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo provinciale
dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti per il
titolare:
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza
e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni
lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici
elettivi.
2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 12, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'eta' prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.
3. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.
4. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilita' del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarita' e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida
e' regolato:
a) con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo
la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto
deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale
di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base
del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie
similari;
b) con un contratto di gestione per un termine non superiore
a sei mesi.
6. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento
del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali
ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, sempreche' iscritti
nel ruolo provinciale dei conducenti.
Questa eventualita' viene comunicata al Comune affinche', preso
atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione
sulla licenza.
1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della
licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza
di precedente licenza, da parte del Comune, nei quattro anni precedenti
la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro
nella titolarita';
b) l'aver trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti
la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro
nella titolarita';
c) non essere in possesso del requisito di idoneita' morale.
2. Il requisito di idoneita' morale non risulta soddisfatto
se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o piu' reati, una o piu' condanne
irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente
ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica,
l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti
a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n.
75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una
delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso
di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. Il requisito dell'idoneita' morale continua a non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
1. Il Comune non puo' rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi ai sensi dell'art. 3.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento di cui all'art. 10.
3. Il bando di concorso dovra' contenere:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini
dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento
descritti nei precedenti art. 7 e art.
10.
4. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e dei criteri concernenti valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4.
5. Costituisce titolo preferenziale avere esercitato il servizio taxi in qualita' di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
6. La graduatoria ha validita' di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validita' devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e' trasferita
su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a soggetto
dallo stesso designato purche' in possesso dei prescritti requisiti,
quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di
guida.
2. L'attestazione della inabilita' o inidoneita' al servizio
di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal
titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato
rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture
sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna
dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi
dovra' avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di
arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarita'
della licenza dovra' essere richiesto entro un anno dal verificarsi
dell'evento.
3. In caso di morte del titolare, la licenza puo' essere
trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in
possesso dei requisiti prescritti:
a) coniuge superstite;
b) parenti entro il 3° grado;
c) affini entro il 2° grado.
In caso di pluralita' di eredi indicati alle lettere b) e c),
la licenza, fatta salva la volonta' testamentaria, puo' essere
trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi
pari titolo, oppure puo' essere trasferita, entro il termine massimo
di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altro soggetto,
designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purche' in possesso
dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi
nell'arco del biennio, la licenza e' dichiarata decaduta e, eventualmente,
messa a concorso.
4. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi puo' richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovra' essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attivita', fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovra' nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potra' piu' essere trasferita ad altro soggetto, ma dovra' essere restituita al Comune.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.
1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 12, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.
2. Nella domanda dovra' indicare:
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale.
3. Dovra' inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilita'
e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 per chi si rende responsabile di mendaci
dichiarazioni:
a) di avere la proprieta' o la disponibilita' in leasing
del veicolo che intende adibire al servizio;
b) di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque
anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta
di subentro nella titolarita';
c) di essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente
art. 7;
d) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza
o di revoca della licenza, da parte del Comune nei quattro anni
antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro
nella titolarita';
e) di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio
del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
4. Alla domanda dovra' allegare richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.
5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, gia' intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 12 comma 3, dovra' indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovra' allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.
6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita pero' immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C. e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.
7. Dell'avvenuto rilascio della licenza dovra' essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.
8. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta
per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza
il titolare dovra' esibire i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
b) estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte
della M.C.T.C.;
c) copia polizza assicurativa R.C. relativa all'autovettura
immatricolata.
9. E' facolta' dell'amministrazione comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei requisiti e qualita' oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.
10. Il Comune provvedera' d'ufficio all'accertamento del requisito di idoneita' morale.
1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio della licenza.
2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il comune dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potra', a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovra' essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell'art. 9, nonche' quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.
5. La licenza dovra' essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonche' per la durata del periodo di sospensione della stessa, a seguito di sanzione disciplinare.
1. Le autovetture adibite al servito taxi, devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
2. Ogni autovettura deve essere munita di una targa, con la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.
3. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed e' individuato con decreto del Ministro dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma della Citta'.
4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli
sono sottoposti alla verifica da parte degli organi comunali di
vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche
di cui ai precedenti commi.
Tale verifica non puo' implicare accertamenti di carattere tecnico
riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici
della Motorizzazione Civile.
5. Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare l'ufficio comunale competente per il settore per la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile e darne altresi' comunicazione alla Provincia.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sara' fissato caso per caso, si provvedera' alla revoca della licenza a norma dell'art. 31.
7. Nell'autovettura in servizio e' vietato fumare e il tassista e' tenuto ad esporre l'apposito divieto.
1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa puo' essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attivita', previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza.
2. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione alla Provincia.
1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
2. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
3. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o dell'area metropolitana o dell'ambito territoriale dell'aeroporto "Citta' di Torino", per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
4. Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale,
ove definito, la corsa e' acquisita:
a) nei luoghi di stazionamento gia' definiti, sentita la
Commissione consultiva di cui all'art. 4,
dal Comune o dai Comuni facenti parte del comprensorio;
b) mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione
del tassametro dal piu' vicino posto di sosta;
c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente
si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso,
l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
5. All'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio e' obbligatoria. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonche' in androni, portoni e cortili puo' essere rifiutato in caso di evidente difficolta' o pericolosita', a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.
6. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari,
il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti
in materia di circolazione nei suddetti ambiti e in accordo con
le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto
persone, puo' consentire la sosta in posteggio di stazionamento
su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con
conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al
servizio taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate
e individuate come rimessa.
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito
dei passeggeri.
7. E= sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilita'.
1. Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della citta' dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni luogo di stazionamento e' indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio
3. La scelta dei posteggi nei luoghi a cio' destinati e' libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
4. Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilita' , gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o piu' stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.
1. In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo cosi' stabilito anche l'ordine di successione.
1. Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..
2. In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da questi impartite.
1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita la Commissione consultiva.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune; i suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente dovra' essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne nel caso di collaborazione familiare.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
4. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui.
1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione; a tal fine, le autovetture devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
a) sia scaduto il termine del turno di servizio;
b) avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni
o funzioni irregolarmente;
c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali
di esercizio.
3. Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protratte anche fuori turno, purche' al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.
1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune.
2. Le tariffe sono approvate con deliberazione della
Giunta Comunale e possono essere applicate soltanto dopo l'approvazione
della Provincia.
Il Comune puo' prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali
per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 4.
3. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano
e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
La tariffa chilometrica extra-urbana si applica esclusivamente
quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.
4. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio comunale, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.
1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilita' delle registrazioni, dalla cui lettura e' deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Il dispositivo puo' prevedere, oltre alla tariffa base, una o piu' posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 23. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovra' essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovra' essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
4. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, e' subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
5. Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio di Polizia Municipale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarita' di funzionamento, provvede alla piombatura.
6. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente e' tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
7. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo e' in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
9. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
10. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
1. Il prezzo del servizio e' quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
2. Se il tassametro non e' stato erroneamente messo in funzione, il tassista e' tenuto a richiedere esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo altro accordo con l'utente.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi, potra' esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente e' tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.
1. Nell'esercizio della propria attivita' il tassista,
oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente
regolamento, ha l'obbligo di:
a) seguire il percorso piu' breve ed informare il cliente
su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza
nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorita'
comunale;
c) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti,
per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale
e da altri agenti della Forza Pubblica;
d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto
di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati
i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa,
o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze
psicotrope, per i quali e' tenuto comunque ad avvertire il servizio
di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte
le fasi del trasporto;
f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di
efficienza il veicolo;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso
in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto
dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste,
attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente
anche in caso di neve;
k) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni
di indirizzo e numero telefonico;
l) durante le soste sul luogo di stazionamento stare al
posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in
condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate
assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti
e segnalate con cartellino indicante la situazione di temporaneamente
fuori servizio e con disco orario. A tal fine e' permessa a titolo
gratuito la sosta in tutte le zone consentite;
m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non
vedenti;
n) informare l'ufficio competente entro il giorno successivo
la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione
scritta o telefonica, fatto salvo successiva comunicazione scritta,
indicando il motivo e la durata;
o) indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini,
da pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento
con le maniche o mezze maniche; per le donne, da pantalone lungo,
gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca
o altro indumento con le maniche o mezze maniche.
2. I servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.
3. Nell'esercizio della propria attivita' al tassista
e' vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno
ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di
trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita
richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore
e di evidente pericolo;
d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza
del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza
o l'igiene;
e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare
o favorire la mobilita' dei portatori di handicap;
f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
g) negare il trasporto per un numero di persone comprese
nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al
di fuori dell'orario di lavoro;
i) fumare o mangiare durante la corsa;
j) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri
e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi
di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di
quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle
persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
l) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del
veicolo.
1. Agli utenti del servizio di taxi e' fatto divieto
di:
a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto
dell'ordine di carico, la scelta puo' essere operata solo nel
caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza
sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone
superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver
adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare
il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso
dal bagaglio al seguito;
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle
norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
i) fumare durante la corsa.
Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere
esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.
2. Salva la responsabilita' civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente dara' diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami dovra' essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.
1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi
2 e 3; del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' le sanzioni previste dall'art. 6, comma
2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme
del presente regolamento sono cosi' punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto
previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive
modificazioni ed integrazioni; l'applicazione delle sanzioni di
cui al presente punto segue le procedure di cui alla legge n.
689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
b) con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione
o della revoca della licenza.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente
punto b) deve essere preceduta da avvio di procedimento con contestazione
all'interessato, mediante notifica, entro dieci giorni dal ricevimento
della segnalazione. L'interessato, entro 20 giorni dalla notifica
ha facolta' di presentare memorie scritte o altri documenti e
chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato
decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta
di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile
del procedimento. Questi, valutata la documentazione e ascoltato
l'interessato che ne abbia fatto richiesta, e sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 4; assume con apposito atto le conseguenti
determinazioni:
- applicazione delle relative sanzioni se il fatto e' fondato
e provato;
- archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi
tali da doversi applicare le sanzioni amministrative accessorie.
Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati
commessi nell'esercizio della professione dal titolare della licenza
o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento
si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione
del procedimento penale.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da
un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 600.000, per le seguenti
violazioni:
a) violazione dell'art. 14 comma 4,
per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al
ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
b) violazione dell'art. 15, per mancato
rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilita' delle autovetture;
c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 26;
d) mancata segnalazione di guasti di tassametro e di contachilometri,
cosi' come previsto dall'art. 24;
e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo
e del numero di telefono dell'Ufficio cui indirizzare i reclami,
cosi' come previsto dall'art. 28;
f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati
alla guida dei mezzi cosi' come previsto dall'art.
9;
g) violazione dell'art. 17, per prelevamento
dell'utente o inizio del servizio al di fuori dell'area comunale
o comprensoriale;
h) prestazione del servizio con il tassametro non in conformita'
con quanto previsto dall'art. 24 o con il
dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante
o con il tassametro spiombato;
i) violazione dell'art. 21, relativo
al mancato rispetto dei turni di servizio;
j) violazione dell'art. 17 relativo
alle modalita' di acquisizione della corsa;
k) inosservanza delle norme in materia di tariffe di cui
all'art. 25.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
5. Il mancato rispetto del divieto di fumare e' sanzionato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La licenza e' sospesa dal Comune per un periodo non
superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli
handicappati cosi' come individuate all'art.
35 e successive disposizioni;
b) violazione dell'art. 17 comma 5,
per mancata prestazione del servizio;
c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza
volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.
29, lettere da a) a k);
d) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta
nell'arco di due anni.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
1. Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti
casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in
capo ad una stessa persona, di piu' licenze per l'esercizio del
servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del
servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art.
6 comma 3;
b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare
i requisiti di cui all'art. 7;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilita' delle
licenze cosi' come previsto all'art. 12;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco
di un triennio adottati ai sensi dell=art. 30;
e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione
del servizio;
f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo
che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro,
nel termine assegnato ai sensi dell'art. 15
comma 6;
g) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta
nell'arco di tre anni;
h) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 36 della legge regionale 23 gennaio 1981, n.
1.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.
1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere
automaticamente con l'obbligo del Comune di emanare il relativo
provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per non avere comprovato, nel termine di cui all'art.
13 comma 8, del presente regolamento, il possesso dei requisiti
nel medesimo articolo prescritti;
b) per mancata attivazione del servizio entro il termine
stabilito dall'art. 14 comma 1;
c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla
licenza da parte del titolare della stessa;
d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto
dall'art. 12 comma 3.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.
1. Nell'ambito organizzativo del servizio taxi, il Comune puo' definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. Il Comune stabilira', contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potra' essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneita' previste e debitamente collaudata per il servizio di taxi.
4. Le vetture devono essere di proprieta' o in disponibilita' agli organismi previsti dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con specifico numero, saranno abbinate a licenze non cedibili a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi di cui al precedente comma 4 operanti nel territorio del Comune.
1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione e' concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista, o consorzio o cooperative di tassisti.
1. Il servizio taxi e' accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non puo' costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilita'. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilita' dei disabili e' effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della corsa.
3. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovra' provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sara' al massimo di cinque minuti.
4. Il titolare della licenza puo' adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. a) del D.Lvo 285/92; pero' se il numero di veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita' risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato provvedimento, un congruo numero di licenze esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
1. Le deliberazioni comunali, relative alla modifica del presente regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto "Citta' di Torino" ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.
La Giunta Comunale in data 23 Gennaio 2001 (n.mecc. 2001 00436/17) esecutiva dal 12 febbraio 2001, ha deliberato di prendere atto dell'istituzione dell'Ambito Metropolitano, e delle norme speciali stabilite con deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 2395 dell'11.04.00 esecutiva il 14.05.00 successivamente modificata dalla deliberazione n. 232800 del 5.12.00 immediatamente eseguibile, con conseguente disapplicazione delle norme del regolamento Comunale per l'esercizio del Servizio Taxi con autovettura approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.10.1999, esecutiva dal 22.11.1999 in vigore dal 21.08.2000, contrastanti con la normativa provinciale.