Divisione Economia e Sviluppo
Settore Regolamentazione Sanzioni-Contenzioso-Sanità

n. ord. 167
2003 05847/017

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 26 agosto 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE ART. 26 DEL REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA.

Proposta dell'Assessore Tessore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 1999, esecutiva dal 22 novembre 1999, veniva approvato il vigente Regolamento per l'esercizio del servizio taxi con autovettura, che andava a sostituire il precedente, superato a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa statale e regionale.
E' sorta, in questi primi anni di applicazione, l'esigenza, peraltro segnalata dai rappresentanti della categoria in sede di Commissione Consultiva, di integrare il sopracitato Regolamento con una norma che preveda per l'espletamento del servizio un abbigliamento adeguato.
Anche se per l'espletamento del servizio non è richiesta una specifica divisa, è comunque opportuno che il conducente dell'auto pubblica, al fine di salvaguardare l'immagine della Città di cui il servizio taxi è certamente un'espressione, non indossi tale tipo di abbigliamento.
Il vigente Regolamento Taxi non contiene norme che disciplinino tale aspetto, al contrario del precedente, che obbligava il tassista ad un abbigliamento "decoroso", lasciando agli organi di controllo la difficile valutazione circa il decoro.
Appare opportuno pertanto, disciplinare in modo chiaro la materia, integrando l'art. 26 "Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti" del vigente Regolamento Taxi al Comma 1: "Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente Regolamento, ha l'obbligo di: …………" con l'aggiunta della lettera "…o) indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, da pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, da pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche.".
Le sanzioni, pecuniaria e disciplinare, per l'inosservanza di tale obbligo risultano determinate dal meccanismo sanzionatorio previsto dal Regolamento stesso e precisamente dagli artt. 29 comma 3 lett. c) "Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 309,87, per le seguenti violazioni: ………c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 26; ……", 30 comma 1 lett. c): "La licenza è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi: ……….c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29, lettere da a) a k); ……….." e 31 comma 1 lettera d) "Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:……..d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 30;……..".
Bozza del nuovo articolo 26 è stata esaminata dai Rappresentanti di categoria riuniti nella Commissione Consultiva del 3 ottobre 2002.
Tale bozza è stata trasmessa alle Associazioni dei consumatori e al Corpo di Polizia Municipale, invitandoli a far pervenire le loro eventuali osservazioni.
Dopo l'approvazione da parte della Giunta il testo del nuovo articolo sarà inviato alle Circoscrizioni per il parere di competenza e alla Commissione Consultiva provinciale (di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24, così come modificato dalla Legge Regionale 27/97), al fine di acquisire il rispettivo parere di conformità.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento la presente proposta deliberativa con allegato il nuovo articolo è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
Le Circoscrizioni 1-2-3-6-7-9 hanno espresso parere favorevole (all. 3-8 - nn.                                    ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4-5-8-10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di integrare l'art. 26 "Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti" del vigente Regolamento Taxi, al Comma 1: "Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente Regolamento, ha l'obbligo di: …………" con l'aggiunta della lettera "…o) indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, da pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, da pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche.". La versione del nuovo art. 26 viene allegata e costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                                );
2) di dare atto che le sanzioni pecuniaria e disciplinare per l'inosservanza di tale obbligo, sono determinate dagli artt. 29 comma 3 lettera c), 30 comma 1 lettera c) e 31 comma 1 lettera d) del vigente Regolamento Taxi. I citati articoli 29, 30 e 31 vengono allegati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n.                            ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.