Divisione Economia e Sviluppo
Settore Regolamentazione Sanzioni-Contenzioso-Sanità
n. ord. 167
2003 05847/017
OGGETTO: INTEGRAZIONE ART. 26 DEL REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA.
Proposta dell'Assessore Tessore.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 1999,
esecutiva dal 22 novembre 1999, veniva approvato il vigente Regolamento
per l'esercizio del servizio taxi con autovettura, che andava
a sostituire il precedente, superato a seguito dell'entrata in
vigore della nuova normativa statale e regionale.
E' sorta, in questi primi anni di applicazione, l'esigenza, peraltro
segnalata dai rappresentanti della categoria in sede di Commissione
Consultiva, di integrare il sopracitato Regolamento con una norma
che preveda per l'espletamento del servizio un abbigliamento adeguato.
Anche se per l'espletamento del servizio non è richiesta
una specifica divisa, è comunque opportuno che il conducente
dell'auto pubblica, al fine di salvaguardare l'immagine della
Città di cui il servizio taxi è certamente un'espressione,
non indossi tale tipo di abbigliamento.
Il vigente Regolamento Taxi non contiene norme che disciplinino
tale aspetto, al contrario del precedente, che obbligava il tassista
ad un abbigliamento "decoroso", lasciando agli organi
di controllo la difficile valutazione circa il decoro.
Appare opportuno pertanto, disciplinare in modo chiaro la materia,
integrando l'art. 26 "Comportamento del tassista durante
il servizio: obblighi e divieti" del vigente Regolamento
Taxi al Comma 1: "Nell'esercizio della propria attività
il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli
del presente Regolamento, ha l'obbligo di:
"
con l'aggiunta della lettera "
o) indossare un abbigliamento
decoroso: ad esempio per gli uomini, da pantalone lungo, maglia,
camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche;
per le donne, da pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio,
maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze
maniche.".
Le sanzioni, pecuniaria e disciplinare, per l'inosservanza di
tale obbligo risultano determinate dal meccanismo sanzionatorio
previsto dal Regolamento stesso e precisamente dagli artt. 29
comma 3 lett. c) "Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 309,87, per le
seguenti violazioni:
c) mancato rispetto degli
obblighi e dei divieti di cui all'art. 26;
",
30 comma 1 lett. c): "La licenza è sospesa dal Comune
per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
.c)
violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta
nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29, lettere da a)
a k);
.." e 31 comma 1 lettera d) "Il
Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
..d)
a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un
triennio adottati ai sensi dell'art. 30;
..".
Bozza del nuovo articolo 26 è stata esaminata dai Rappresentanti
di categoria riuniti nella Commissione Consultiva del 3 ottobre
2002.
Tale bozza è stata trasmessa alle Associazioni dei consumatori
e al Corpo di Polizia Municipale, invitandoli a far pervenire
le loro eventuali osservazioni.
Dopo l'approvazione da parte della Giunta il testo del nuovo articolo
sarà inviato alle Circoscrizioni per il parere di competenza
e alla Commissione Consultiva provinciale (di cui all'articolo
5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24, così come
modificato dalla Legge Regionale 27/97), al fine di acquisire
il rispettivo parere di conformità.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento la presente proposta deliberativa con allegato
il nuovo articolo è stata inviata, per l'acquisizione dei
pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
Le Circoscrizioni 1-2-3-6-7-9 hanno espresso parere favorevole
(all. 3-8 - nn. ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4-5-8-10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di integrare l'art. 26 "Comportamento del tassista
durante il servizio: obblighi e divieti" del vigente Regolamento
Taxi, al Comma 1: "Nell'esercizio della propria attività
il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli
del presente Regolamento, ha l'obbligo di:
"
con l'aggiunta della lettera "
o) indossare un abbigliamento
decoroso: ad esempio per gli uomini, da pantalone lungo, maglia,
camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche;
per le donne, da pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio,
maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze
maniche.". La versione del nuovo art. 26 viene allegata e
costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 -
n. );
2) di dare atto che le sanzioni pecuniaria e disciplinare per
l'inosservanza di tale obbligo, sono determinate dagli artt. 29
comma 3 lettera c), 30 comma 1 lettera c) e 31 comma 1 lettera
d) del vigente Regolamento Taxi. I citati articoli 29, 30 e 31
vengono allegati e costituiscono parte integrante del presente
provvedimento (all. 2 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio.