N. 259

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER I VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 dicembre 1998 (mecc. 9812326/48) esecutiva dal 24 gennaio 1999.

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INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalita' del Regolamento

Articolo 2 - Norme d'accesso

Articolo 3 - Destinazione al Corpo di Polizia Municipale

Articolo 4 - Status giuridico

Articolo 5 - Trattamento economico

CAPO II - Attribuzioni e compiti

Articolo 6 - Qualifiche

Articolo 7 - Corso di Formazione

Articolo 8 - Funzioni

Articolo 9 - Giuramento e atto di nomina

CAPO III - Gerarchia e subordinazione

Articolo 10 - Dipendenza gerarchica

Articolo 11 - Esecuzione degli ordini

CAPO IV - Norme di condotta

Articolo 12 - Norme generali di condotta

CAPO V - Organizzazione del servizio

Articolo 13 - Orario di servizio

Articolo 14 - Conoscenza del servizio

Articolo 15 - Presentazione in servizio ed obblighi al termine del medesimo

Articolo 16 - Dotazioni ed equipaggiamenti personali

Articolo 17 - Permessi e licenze

Articolo 18 - Malattia

Articolo 19 - Infortuni sul lavoro

CAPO VI - Disciplina

Articolo 20 Sanzioni disciplinari

Articolo 21 Ispezioni dell'autorita' militare 

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22 Richiamo ad altre norme

Articolo 23 Entrata in vigore

Articolo 24 Trasmissione


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalita' del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 46 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", il servizio sostitutivo di leva svolto nel Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino.

2. Ai fini del comma precedente, il Comando del Corpo di Polizia Municipale provvede a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e sulla base di atto deliberativo di indirizzo della Giunta Comunale, la richiesta di disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia presentato domanda.

3. L'entita' del contingente e' stabilita con provvedimento del Comandante del Corpo, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle esigenze di carattere tecnico operativo e della possibilita' di farvi fronte mediante l'impiego di volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale.

Articolo 2 - Norme d'accesso

1. I volontari, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, devono possedere il titolo di studio richiesto dalla normativa vigente quale requisito necessario per essere ammessi alla selezione pubblica per la copertura di posti di agente di Polizia Municipale.

2. Non possono essere impiegati quali volontari in servizio sostitutivo di leva coloro che:

a) abbiano riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o a misura di sicurezza personale ovvero siano o siano stati sottoposti ad una misura cautelare prevista dal Codice di Procedura Penale e nei confronti della persona non sia stata disposta, per il fatto per cui si procede o si e' proceduto ad attuare misure cautelari, l'archiviazione ovvero non sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento;

c) siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

d) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

e) non siano titolari di patente di guida di categoria "B" o superiore.

Articolo 3 - Destinazione al Corpo di Polizia Municipale

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva assegnato al Comune viene destinato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale.

2. Tale personale e' tenuto al rispetto del presente Regolamento e, ove esso non dispone, del Regolamento del Corpo e delle norme che disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.

3. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli altri uffici comunali, secondo le rispettive competenze, provvedono a quanto necessario ai fini della ricezione, amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del personale volontario di cui all'art. 1, nel rispetto del particolare stato giuridico dello stesso.

4. I rapporti con i competenti uffici militari e ministeriali sono mantenuti dal Comando del Corpo.

Articolo 4 - Status giuridico

1. Il personale in servizio sostitutivo di leva mantiene lo status di militare a tutti gli effetti; gode degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.

2. Come tale e' soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilita', nonche', nell'esercizio di taluni diritti, a limitazioni previste dalla Costituzione, definite dalla legge e riportate nel "Regolamento di disciplina militare" approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545.

3. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Articolo 5 - Trattamento economico

1. Ai volontari in servizio sostitutivo di leva viene corrisposta la stessa paga prevista per i militari di leva con l'esclusione dei benefici volti a compensare la condizione di militare di leva.

2. Ai volontari in servizio sostitutivo di leva viene assicurata, attraverso strutture convenzionate, la possibilita' di fruizione dei pasti e della prima colazione, ad esclusione dei giorni di riposo.

3. Gli oneri conseguenti sono posti a carico del bilancio comunale, mediante istituzione di apposito intervento di spesa, comprendente i costi relativi al compenso, all'acquisto dei capi di equipaggiamento ed al vitto.

4. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale propone l'ammontare della spesa complessiva, da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

CAPO II - ATTRIBUZIONI E COMPITI

Articolo 6 - Qualifiche

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva acquisiscono, all'atto della destinazione al Corpo di Polizia Municipale, la qualifica di "ALLIEVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO VOLONTARIO" e la qualifica di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 C.P.

2. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 7 i volontari in servizio sostitutivo di leva acquisiscono la qualifica di "AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO VOLONTARIO" con l'attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, C.P.P.e della qualifica di agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", limitatamente all'espletamento dei servizi di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico.

Articolo 7 - Corso di Formazione

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva, immediatamente dopo la destinazione al Corpo di Polizia Municipale e prima del loro impiego operativo sul territorio, sono tenuti a frequentare uno specifico corso di formazione vertente sulle seguenti materie:

a) Deontologia professionale ed etica professionale;

b) Elementi fondamentali di diritto amministrativo;

c) Disciplina dei Regolamenti Comunali;

d) Elementi fondamentali di diritto penale;

e) Elementi fondamentali di diritto processuale penale, con particolare riferimento all'attivita' di polizia giudiziaria d'iniziativa;

f) Diritti e doveri dei pubblici ufficiali;

g) Sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi;

h) Norme di comportamento per gli utenti della strada;

i) Segnali manuali degli agenti addetti alla regolamentazione del traffico;

j) Pronto soccorso ed autoprotezione;

k) Esercitazioni pratiche.

2. Al termine del corso di formazione i volontari dovranno sostenere un esame di verifica dell'apprendimento dinanzi ad una Commissione costituita dal Comandante del Corpo e da due docenti, nominata dalla Giunta Comunale.

3. Il superamento dell'esame di profitto costituisce condizione per l'acquisizione delle qualifiche di cui al comma secondo dell'articolo precedente.

Articolo 8 - Funzioni

1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale assolve i propri compiti al servizio delle Istituzioni democratiche e dei cittadini, svolgendo, nell'ambito del territorio comunale, principalmente le seguenti funzioni:

a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale consistenti in quei comportamenti irregolari, ripetitivi e diffusi, quali la sosta vietata o l'irregolare circolazione nelle Zone a Traffico Limitato o nelle Aree Pedonali Urbane, di per se' aventi ridotta pericolosita' ai fini della sicurezza stradale, ma che, nel loro insieme, contribuiscono a congestionare gravemente la circolazione nei centri abitati;

b) vigilanza circa il rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali in vigore all'interno dei parchi e dei giardini pubblici, al fine di consentirne il sicuro ed ordinato utilizzo da parte della cittadinanza e di preservare da danneggiamenti le strutture a disposizione della collettivita';

c) svolgimento di attivita' di vigilanza e di regolamentazione del traffico in prossimita' dei plessi scolastici durante l'orario di ingresso e di uscita degli alunni;

d) svolgimento di attivita' di raccolta dati per il servizio di protezione civile per agevolare la programmazione delle attivita' di intervento in caso di emergenza;

e) prestazione, sotto il diretto coordinamento del personale di ruolo, di opera di soccorso nelle pubbliche calamita' e disastri, nonche' in caso di privati infortuni;

f) notifica di atti per conto dell'Amministrazione Comunale.

2. Considerata l'ausiliarieta' e il limite temporale delle funzioni svolte dai volontari e per ragioni di funzionalita' del servizio di polizia municipale, e' data ampia facolta' al Comandante del Corpo di Polizia Municipale nella redazione degli ordini di servizio, di assegnare gli stessi volontari anche a compiti di natura non immediatamente riconducibili a quelli elencati nel comma precedente, che non siano incompatibili con lo status giuridico dei volontari, purche' questi risultino solo di ausilio al personale di ruolo del Corpo.

Articolo 9 - Giuramento e atto di nomina

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale contestualmente all'atto di nomina, prestano giuramento con la seguente formula:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".

CAPO III - GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

Articolo 10 - Dipendenza gerarchica

1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale e' posto alle dirette dipendenze del Comando di quest'ultima e, come tale, soggiace all'ordine di subordinazione gerarchica per la stessa previsto.

2. L'ordine gerarchico della Polizia Municipale e' determinato dalla qualifica funzionale ovvero dal grado rivestito dal personale appartenente alla medesima e, a parita' di grado, dall'anzianita' di servizio.

3. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al rispetto reciproco.

Articolo 11 - Esecuzione degli ordini

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale sono tenuti a dare esecuzione agli ordini ricevuti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Il volontario in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale al quale venga impartito un ordine che egli ritenga illegittimo deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni, ed e' tenuto ad eseguirlo se confermato per iscritto.

3. Il volontario in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale al quale venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al piu' presto i superiori.

CAPO IV - NORME DI CONDOTTA

Articolo 12 - Norme generali di condotta

1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialita' e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilita', nella piena coscienza delle finalita' e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettivita'.

2. Deve, altresi', attenersi, anche fuori servizio, alle norme comportamentali previste per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale dal relativo Regolamento.

CAPO V - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Orario di servizio

1. L'orario di servizio ordinario e' pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro per gli operatori di polizia municipale, ed e', di norma, articolato in sei giorni alla settimana e suddiviso per turni.

2. L'orario di servizio e' disposto dal Comando, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle direttive dell'Amministrazione Comunale.

3. Quando necessita' eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, i volontari sono tenuti a prestare la loro opera per un orario superiore a quello indicato o in turni diversi da quelli normali.

4. In questi casi di necessita', le prestazioni eccedenti le normali ore di servizio verranno recuperate nei quindici giorni successivi.

Articolo 14 - Conoscenza del servizio

1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale e' tenuto a conoscere le disposizioni che regolano il tipo di servizio cui e' addetto e a prendere visione delle istruzioni particolari contenute nei fogli di servizio.

Articolo 15 - Presentazione in servizio ed obblighi al termine del medesimo

1. Il personale volontario ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita. Eventuali ritardi devono essere comunicati possibilmente trenta minuti prima dell'orario previsto per l'inizio del servizio stesso.

2. E' tenuto inoltre a relazionare in merito all'attivita' svolta e di depositare al termine del servizio prestato, i verbali di contestazione redatti.

Articolo 16 - Dotazioni ed equipaggiamenti personali

1. L'Amministrazione provvede a fornire la dotazione necessaria per l'espletamento dei compiti d'istituto, tenendo conto del periodo di utilizzo del personale.

2. I capi di vestiario saranno limitati ad alcuni effetti utili alla evidenziazione del personale operante all'esterno ed in particolare saranno forniti:

a) corpetti di colore blu recanti la scritta "Polizia Municipale", da utilizzare durante la stagione invernale, nonche' corpetti analoghi di colore bianco catarifrangenti;

b) un berretto con visiera recante la scritta "Polizia Municipale";

c) due pantaloni estivi conformi al modello previsto dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57;

d) tre camiciotti conformi al modello previsto dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57;

e) una mantellina impermeabile con cappuccio;

f) un cinturone con borsello.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale puo', con apposito ordine di servizio, integrare l'elenco di cui al precedente comma con nuove dotazioni, qualora particolari esigenze del servizio lo rendano indispensabile.

4. Ai militari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale viene rilasciata una tessera di riconoscimento a badge magnetico, recante il numero di matricola assegnato all'agente, da portare sempre al seguito ed esibire per far conoscere la propria qualita'.

5. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del documento di riconoscimento.

6. Tutta la dotazione fornita verra' ritirata dal Comando al momento della messa in congedo illimitato dei volontari, i quali sono tenuti al risarcimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di mancata restituzione dell'equipaggiamento loro consegnato.

Articolo 17 - Permessi e licenze

1. Ai militari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale possono essere concessi, previa richiesta, permessi orari, in base alla valutazione del dirigente dal quale dipendono che tiene conto delle particolari esigenze del servizio.

2. I permessi orari complessivamente concessi non possono eccedere sessanta ore, delle quali dodici accordate per gravi e comprovate esigenze senza necessita' di recupero, e quarantotto con obbligo di recupero.

3. Il personale in servizio sostitutivo di leva ha diritto ad una licenza ordinaria, stabilita in giorni dieci da fruire possibilmente in unica soluzione, nonche' ad una licenza breve, stabilita in gironi quindici da fruire almeno in tre soluzioni.

4. I giorni di licenza breve sono aumentati a venti qualora il militare in servizio sostitutivo di leva abbia la propria residenza a piu' di centocinquanta chilometri di distanza dal Comando.

Articolo 18 - Malattia

1. Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che per ragioni di salute non sia in condizioni di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al Comando del Corpo, trasmettendo entro due giorni il certificato medico.

2. L'Amministrazione comunale ha facolta' di effettuare tramite il personale del Servizio Sanitario Nazionale i dovuti controlli.

Articolo 19 - Infortuni sul lavoro

1. Ai volontari in servizio sostitutivo compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nel caso di lesione o infermita' contratte in servizio.

CAPO VI - DISCIPLINA

Articolo 20 - Sanzioni disciplinari

1. Al personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che si renda responsabile di comportamenti reprensibili, incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio o in contrasto con le norme di cui al presente Regolamento possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) il richiamo verbale: ammonimento con cui sono punite lievi mancanze od omissioni causate da negligenza;

b) il richiamo scritto: dichiarazione di biasimo con cui vengono punite trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali e' stato inflitto richiamo verbale;

c) la multa in detrazione della paga, in misura non superiore ad una mensilita';

d) la sospensione di permessi e licenze.

2. In caso di attuazione di comportamenti costituenti reato militare o per i quali il "Regolamento di disciplina militare" approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 prevede la comminazione della sanzione della "consegna di rigore", la definizione del procedimento e' rimessa alle competenti Autorita' militari, cui il Comando del Corpo curera' la trasmissione degli atti.

Articolo 21 - Ispezioni dell'autorita' militare

1. L'Amministrazione militare ha la facolta' di effettuare ispezioni, nonche' tutte le verifiche necessarie atte ad accertare l'esatto adempimento del servizio sostitutivo.

2. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e' tenuto a fornire tutte le informazioni, salvi eventuali documenti o informazioni coperti dal segreto d'ufficio, richieste dall'Autorita' predetta.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 - Richiamo ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 ed al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 1979 e successive modifiche.

2. Al personale volontario si applicano inoltre, se compatibili con lo status di militare, le disposizioni dei Regolamenti generali dell'Ente.

Articolo 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore il primo giorno successivo all'esecutivita' della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Municipale.

Articolo 24 - Trasmissione

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, sara' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Difesa ed alla Prefettura di Torino.